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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16781 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa IA Pellettieri nella causa
N.R.G. 42989/2023 pervenuta all'udienza del 9 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
IA GI , difeso giusta delega in atti dall' Avv. Franco C.F._1
Muratori
APPELLANTE
E in persona del p.t. , difesa giusta procura generale alle liti CP_1 P.IVA_1 CP_2
per atto Notar del 23.6.2023 in atti dall'Avv. Giulia Margherita Castiglioni Per_1
APPELLATA
, , Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3
, contumaci Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6 P.IVA_5
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 7936/2023 depositata CP_1
il 24.3.2023 – opposizione a cartella esattoriale – notifica della cartella esattoriale a mezzo di messo notificatore – consegna a familiare del destinatario – spedizione della raccomandata informativa
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 9 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_1
richiamano .
Ciò posto , ferma la tempestività del gravame siccome proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 24.3.2023 – atto di citazione in appello notificato il 25.9.2023 e iscrizione a ruolo in pari data , avuto riguardo alla sospensione feriale per il periodo 1-31 agosto), nonché la ammissibilità dell'appello in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. , avendo parte appellante indicato compiutamente le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , rileva il Tribunale in fatto che IA GI , cui era stata notificata in data 18 gennaio 2022 intimazione di pagamento n. 09720219036820985000 , relativa a quattro cartelle esattoriali per violazioni al codice della strada – analiticamente indicate con i rispettivi Enti impositori a pag. 2 della impugnata sentenza cui si fa espresso rinvio- , ha proposto opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo l'avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge
689/1981 , stante la mancata notifica delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento nonché dei verbali di accertamento presupposti alle cartelle medesime .
e in primo grado hanno fornito, rispettivamente , prova documentale della CP_1 CP_7
avvenuta notifica dei verbali di accertamento e delle cartelle esattoriali al IA .
Il GDP ha accolto l'opposizione limitatamente alla cartella esattoriale n. 09720120255863151000 e ha condannato l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti costituite .
Con il proposto gravame IA GI si duole della omessa, rectius, irregolare/nulla notifica delle cartelle esattoriali poste a base della intimazione di pagamento , segnatamente quelle aventi nn. 09720150150658462000 , 09720180003935644000 e 0972018007127856000, in considerazione del fatto che le suddette cartelle erano state notificate a mezzo messo notificatore a familiare del destinatario (sorella) ,senza che detta notifica fosse seguita dalla spedizione di raccomandata informativa;
ha dedotto parte appellante che solo con la produzione dell'avviso di ricevimento il relativo onere probatorio sarebbe stato assolto , non essendo a tal fine sufficiente un prospetto riepilogativo delle spedizioni di varie raccomandate ai contribuenti , come quello prodotto in primo grado (cfr. verbale di prima udienza innanzi al GDP del 26.4.2022) . Inoltre, parte appellante ha prospettato la violazione da parte del primo giudice dell'art. 2719 c.c. , avendo in primo grado disconosciuto la conformità della documentazione prodotta da (in CP_7
relazione alla prospettata correttezza del procedimento notificatorio delle cartelle esattoriali) agli originali;
la irregolare/nulla notifica delle cartelle esattoriali determinerebbe , secondo la tesi di parte appellante , il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 legge 689/1981 .
Tanto premesso , per la definizione del presente gravame si farà ricorso al criterio della ragione più liquida, dovendo preliminarmente e pregiudizialmente accertarsi se la notifica delle cartelle in discorso eseguita da messo notificatore con consegna a mani di un familiare –sorella- del destinatario possa reputarsi regolare e idonea, dunque , ad interrompere il termine di prescrizione di cui all'art. 28 legge 689/1981 .
Va tenuto presente a tal fine che il GDP ha ritenuto valida la notifica sul presupposto che “ ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella non è necessaria la comunicazione informativa della notifica effettuata a persona diversa dal destinatario, atteso che
,una volta pervenuta all'indirizzo di quest'ultimo, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione…" ( pag.3 della sentenza impugnata).
Ciò premesso, la fattispecie è inquadrabile nella previsione di cui all'articolo 60 d.p.r. 600/1973 .
Tale norma recita testualmente: "La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso… Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata…".
La norma in esame individua tassativamente le modalità attraverso cui gli uffici tributari portano a conoscenza dei contribuenti gli atti di natura impositiva, a nulla rilevando le modalità alternative attraverso cui i contribuenti sono venuti a conoscenza di atti tributari. Gli atti di natura tributaria sono atti di natura recettizia che, pertanto, producono i loro effetti nel momento in cui vengono a conoscenza del destinatario, motivo per cui la disciplina delle modalità di notificazione degli atti tributari (siano essi atti impositivi ovvero atti del processo tributario) riveste un'importanza non marginale. La notifica è di fondamentale importanza, non solo perché permette al destinatario dell'atto di avere conoscenza del suo contenuto, ma anche perché dal momento della notifica iniziano a decorrere una serie di effetti tra cui, ad esempio, il computo dei termini per l'eventuale impugnazione del provvedimento tributario. Per il procedimento notificatorio si devono seguire le regole indicate dal codice di procedura civile di cui agli articoli 137 e seguenti, con alcune deroghe, individuate espressamente dall'articolo 60. In primis, la notifica può essere eseguita anche dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio, non risultando necessaria la presenza dell'ufficiale giudiziario, diversamente da quanto richiesto invece per gli atti di natura civilistica. La ammissibilità dei messi autorizzati dall'Ufficio alla notifica degli atti di natura tributaria è stata più volte chiarita ed accettata dalla più costante giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che ove l'amministrazione finanziaria si avvalga di messi comunali per la notificazione dei propri atti, non si instaura un rapporto di servizio con detti messi, i quali operano come dipendenti dell'ente territoriale con la conseguenza che "con riguardo ai danni che derivino da ritardi nell'esecuzione di dette notificazione non è configurabile una responsabilità dei messi…" (Cass. SSUU 711/ 2002).
Secondo la disposizione normativa di cui sopra, se il destinatario dell'atto è una persona fisica (o nei casi di persona giuridica è ammesso dalla giurisprudenza di legittimità solo qualora la consegna avvenga a mani del legale rappresentante dell'ente) la notifica si effettua con consegna della copia a mani proprie presso la sua abitazione ovvero, nel caso di notifica c.d. in luogo libero- nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'agente notificatore. In siffatta circostanza, la notifica si intende perfezionata con la consegna della copia al destinatario, ancorché quest'ultimo rifiuti di ricevere l'atto; in quest'ultimo caso, il messo ne dà atto nella relata di notifica e il procedimento si intende comunque perfezionato per raggiungimento dello scopo. Qualora la notifica a mani proprie non riesca, per irreperibilità del destinatario, il legislatore ha previsto la possibilità di eseguire una valida notificazione anche a soggetti diversi dal destinatario, tassativamente individuati dall'articolo 139 c.p.c.
In particolare, l'ordine da seguire è il seguente: la notifica va fatta a persona di famiglia o addetta alla casa purché non minore di anni 14 o non palesemente incapace;
in subordine, il messo deve procedere alla consegna al portiere dello stabile;
in via ulteriormente subordinata, si deve procedere alla consegna ad un vicino di casa che accetti di riceverla. In quest'ultimo caso, il messo deve dare atto nella relata di aver proceduto alla ricerca (vana) di tutti i soggetti precedenti che hanno imposto la consegna al vicino. Nelle ipotesi appena previste di cui all'articolo 139 c.p.c., quando chi riceve l'atto non coincide con il destinatario, ai fini del perfezionamento della notifica si rende necessario un ulteriore passaggio: l'invio al destinatario della cosiddetta raccomandata informativa, mediante la quale si porta a conoscenza il destinatario dell'avvenuta notificazione.
Ricostruito il quadro normativo nei termini di cui sopra, rileva il Tribunale che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "la notifica effettuata ex articolo 139 secondo comma c.p.c., a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di ricezione, proprio l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, iuris tantum , che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto "familiare" con il consegnatario" ( Cass. 18989/2021;
24681/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha pure affermato che "in tema di avviso di accertamento, l'articolo
60 d.p.r. 600 del 73, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'articolo 139 comma 2 c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte" (Cass. 30821/2024; 27446/2022; 2868/2017) .
A differenza della disciplina prevista dal codice di procedura civile, in caso di notifica di atti impositivi l'articolo 60 d.p.r. 600 del 73 richiede, anche nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica . Quest'ultimo è, dunque, un adempimento essenziale del procedimento di notifica, per cui è necessario ai fini del suo perfezionamento, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. sentenza 14089/2025) .
Compiuto il doveroso excursus giurisprudenziale come sopra, si osserva che nella fattispecie il messo notificatore ha consegnato le cartelle a familiare del destinatario, e che l' CP_8
in primo grado si è limitato a produrre un prospetto riepilogativo della spedizione delle
[...]
raccomandate informative, prospetto che tuttavia non dà adeguata prova della spedizione della raccomandata informativa ( è lo stesso GDP invero a mostrare di non valorizzare in sentenza tale produzione documentale avendo incentrato il proprio iter logico- argomentativo sulla presunzione di conoscibilità dell'atto di cui all'art. 1335 c.c., considerando tamquam non esset la produzione documentale di . CP_7
L'appello è dunque fondato e va accolto;
in parziale riforma della sentenza impugnata devono annullarsi le cartelle esattoriali indicate in premessa per nullità della notifica;
fermo il resto.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in via esclusiva a carico di che con l'espletamento di iter notificatorio nullo, per quanto sopra argomentato , ha dato CP_7
vita al presente giudizio , con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 1101,00 ad €
5200,00, avuto riguardo all'importo globale delle cartelle esattoriali oggetto di opposizione, valori minimi, tenuto conto della serialità delle cause di opposizione a cartella esattoriale, per € 633,00 per compenso per il primo grado , ed € 1278,00 per compenso per il secondo grado) , e con distrazione in favore del procuratore di parte appellante .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della impugnata sentenza, annulla le cartelle esattoriali nn.
09720150150658462000 , 09720180003935644000 e 0972018007127856000 per nullità della notifica;
fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio che , distratte in CP_7
favore del procuratore di parte appellante che le ha anticipate, si liquidano in complessivi
€ 1911,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato per i due gradi di giudizio;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 29 novembre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa IA Pellettieri nella causa
N.R.G. 42989/2023 pervenuta all'udienza del 9 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
IA GI , difeso giusta delega in atti dall' Avv. Franco C.F._1
Muratori
APPELLANTE
E in persona del p.t. , difesa giusta procura generale alle liti CP_1 P.IVA_1 CP_2
per atto Notar del 23.6.2023 in atti dall'Avv. Giulia Margherita Castiglioni Per_1
APPELLATA
, , Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3
, contumaci Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6 P.IVA_5
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 7936/2023 depositata CP_1
il 24.3.2023 – opposizione a cartella esattoriale – notifica della cartella esattoriale a mezzo di messo notificatore – consegna a familiare del destinatario – spedizione della raccomandata informativa
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 9 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_1
richiamano .
Ciò posto , ferma la tempestività del gravame siccome proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 24.3.2023 – atto di citazione in appello notificato il 25.9.2023 e iscrizione a ruolo in pari data , avuto riguardo alla sospensione feriale per il periodo 1-31 agosto), nonché la ammissibilità dell'appello in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. , avendo parte appellante indicato compiutamente le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , rileva il Tribunale in fatto che IA GI , cui era stata notificata in data 18 gennaio 2022 intimazione di pagamento n. 09720219036820985000 , relativa a quattro cartelle esattoriali per violazioni al codice della strada – analiticamente indicate con i rispettivi Enti impositori a pag. 2 della impugnata sentenza cui si fa espresso rinvio- , ha proposto opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo l'avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge
689/1981 , stante la mancata notifica delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento nonché dei verbali di accertamento presupposti alle cartelle medesime .
e in primo grado hanno fornito, rispettivamente , prova documentale della CP_1 CP_7
avvenuta notifica dei verbali di accertamento e delle cartelle esattoriali al IA .
Il GDP ha accolto l'opposizione limitatamente alla cartella esattoriale n. 09720120255863151000 e ha condannato l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti costituite .
Con il proposto gravame IA GI si duole della omessa, rectius, irregolare/nulla notifica delle cartelle esattoriali poste a base della intimazione di pagamento , segnatamente quelle aventi nn. 09720150150658462000 , 09720180003935644000 e 0972018007127856000, in considerazione del fatto che le suddette cartelle erano state notificate a mezzo messo notificatore a familiare del destinatario (sorella) ,senza che detta notifica fosse seguita dalla spedizione di raccomandata informativa;
ha dedotto parte appellante che solo con la produzione dell'avviso di ricevimento il relativo onere probatorio sarebbe stato assolto , non essendo a tal fine sufficiente un prospetto riepilogativo delle spedizioni di varie raccomandate ai contribuenti , come quello prodotto in primo grado (cfr. verbale di prima udienza innanzi al GDP del 26.4.2022) . Inoltre, parte appellante ha prospettato la violazione da parte del primo giudice dell'art. 2719 c.c. , avendo in primo grado disconosciuto la conformità della documentazione prodotta da (in CP_7
relazione alla prospettata correttezza del procedimento notificatorio delle cartelle esattoriali) agli originali;
la irregolare/nulla notifica delle cartelle esattoriali determinerebbe , secondo la tesi di parte appellante , il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 legge 689/1981 .
Tanto premesso , per la definizione del presente gravame si farà ricorso al criterio della ragione più liquida, dovendo preliminarmente e pregiudizialmente accertarsi se la notifica delle cartelle in discorso eseguita da messo notificatore con consegna a mani di un familiare –sorella- del destinatario possa reputarsi regolare e idonea, dunque , ad interrompere il termine di prescrizione di cui all'art. 28 legge 689/1981 .
Va tenuto presente a tal fine che il GDP ha ritenuto valida la notifica sul presupposto che “ ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella non è necessaria la comunicazione informativa della notifica effettuata a persona diversa dal destinatario, atteso che
,una volta pervenuta all'indirizzo di quest'ultimo, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione…" ( pag.3 della sentenza impugnata).
Ciò premesso, la fattispecie è inquadrabile nella previsione di cui all'articolo 60 d.p.r. 600/1973 .
Tale norma recita testualmente: "La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso… Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata…".
La norma in esame individua tassativamente le modalità attraverso cui gli uffici tributari portano a conoscenza dei contribuenti gli atti di natura impositiva, a nulla rilevando le modalità alternative attraverso cui i contribuenti sono venuti a conoscenza di atti tributari. Gli atti di natura tributaria sono atti di natura recettizia che, pertanto, producono i loro effetti nel momento in cui vengono a conoscenza del destinatario, motivo per cui la disciplina delle modalità di notificazione degli atti tributari (siano essi atti impositivi ovvero atti del processo tributario) riveste un'importanza non marginale. La notifica è di fondamentale importanza, non solo perché permette al destinatario dell'atto di avere conoscenza del suo contenuto, ma anche perché dal momento della notifica iniziano a decorrere una serie di effetti tra cui, ad esempio, il computo dei termini per l'eventuale impugnazione del provvedimento tributario. Per il procedimento notificatorio si devono seguire le regole indicate dal codice di procedura civile di cui agli articoli 137 e seguenti, con alcune deroghe, individuate espressamente dall'articolo 60. In primis, la notifica può essere eseguita anche dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio, non risultando necessaria la presenza dell'ufficiale giudiziario, diversamente da quanto richiesto invece per gli atti di natura civilistica. La ammissibilità dei messi autorizzati dall'Ufficio alla notifica degli atti di natura tributaria è stata più volte chiarita ed accettata dalla più costante giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che ove l'amministrazione finanziaria si avvalga di messi comunali per la notificazione dei propri atti, non si instaura un rapporto di servizio con detti messi, i quali operano come dipendenti dell'ente territoriale con la conseguenza che "con riguardo ai danni che derivino da ritardi nell'esecuzione di dette notificazione non è configurabile una responsabilità dei messi…" (Cass. SSUU 711/ 2002).
Secondo la disposizione normativa di cui sopra, se il destinatario dell'atto è una persona fisica (o nei casi di persona giuridica è ammesso dalla giurisprudenza di legittimità solo qualora la consegna avvenga a mani del legale rappresentante dell'ente) la notifica si effettua con consegna della copia a mani proprie presso la sua abitazione ovvero, nel caso di notifica c.d. in luogo libero- nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'agente notificatore. In siffatta circostanza, la notifica si intende perfezionata con la consegna della copia al destinatario, ancorché quest'ultimo rifiuti di ricevere l'atto; in quest'ultimo caso, il messo ne dà atto nella relata di notifica e il procedimento si intende comunque perfezionato per raggiungimento dello scopo. Qualora la notifica a mani proprie non riesca, per irreperibilità del destinatario, il legislatore ha previsto la possibilità di eseguire una valida notificazione anche a soggetti diversi dal destinatario, tassativamente individuati dall'articolo 139 c.p.c.
In particolare, l'ordine da seguire è il seguente: la notifica va fatta a persona di famiglia o addetta alla casa purché non minore di anni 14 o non palesemente incapace;
in subordine, il messo deve procedere alla consegna al portiere dello stabile;
in via ulteriormente subordinata, si deve procedere alla consegna ad un vicino di casa che accetti di riceverla. In quest'ultimo caso, il messo deve dare atto nella relata di aver proceduto alla ricerca (vana) di tutti i soggetti precedenti che hanno imposto la consegna al vicino. Nelle ipotesi appena previste di cui all'articolo 139 c.p.c., quando chi riceve l'atto non coincide con il destinatario, ai fini del perfezionamento della notifica si rende necessario un ulteriore passaggio: l'invio al destinatario della cosiddetta raccomandata informativa, mediante la quale si porta a conoscenza il destinatario dell'avvenuta notificazione.
Ricostruito il quadro normativo nei termini di cui sopra, rileva il Tribunale che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "la notifica effettuata ex articolo 139 secondo comma c.p.c., a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di ricezione, proprio l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, iuris tantum , che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto "familiare" con il consegnatario" ( Cass. 18989/2021;
24681/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha pure affermato che "in tema di avviso di accertamento, l'articolo
60 d.p.r. 600 del 73, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'articolo 139 comma 2 c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte" (Cass. 30821/2024; 27446/2022; 2868/2017) .
A differenza della disciplina prevista dal codice di procedura civile, in caso di notifica di atti impositivi l'articolo 60 d.p.r. 600 del 73 richiede, anche nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica . Quest'ultimo è, dunque, un adempimento essenziale del procedimento di notifica, per cui è necessario ai fini del suo perfezionamento, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. sentenza 14089/2025) .
Compiuto il doveroso excursus giurisprudenziale come sopra, si osserva che nella fattispecie il messo notificatore ha consegnato le cartelle a familiare del destinatario, e che l' CP_8
in primo grado si è limitato a produrre un prospetto riepilogativo della spedizione delle
[...]
raccomandate informative, prospetto che tuttavia non dà adeguata prova della spedizione della raccomandata informativa ( è lo stesso GDP invero a mostrare di non valorizzare in sentenza tale produzione documentale avendo incentrato il proprio iter logico- argomentativo sulla presunzione di conoscibilità dell'atto di cui all'art. 1335 c.c., considerando tamquam non esset la produzione documentale di . CP_7
L'appello è dunque fondato e va accolto;
in parziale riforma della sentenza impugnata devono annullarsi le cartelle esattoriali indicate in premessa per nullità della notifica;
fermo il resto.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in via esclusiva a carico di che con l'espletamento di iter notificatorio nullo, per quanto sopra argomentato , ha dato CP_7
vita al presente giudizio , con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 1101,00 ad €
5200,00, avuto riguardo all'importo globale delle cartelle esattoriali oggetto di opposizione, valori minimi, tenuto conto della serialità delle cause di opposizione a cartella esattoriale, per € 633,00 per compenso per il primo grado , ed € 1278,00 per compenso per il secondo grado) , e con distrazione in favore del procuratore di parte appellante .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della impugnata sentenza, annulla le cartelle esattoriali nn.
09720150150658462000 , 09720180003935644000 e 0972018007127856000 per nullità della notifica;
fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio che , distratte in CP_7
favore del procuratore di parte appellante che le ha anticipate, si liquidano in complessivi
€ 1911,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato per i due gradi di giudizio;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 29 novembre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri