Articolo 7 della Legge 16 agosto 1986, n. 530
Articolo 6Articolo 8
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30 agosto 1986
Art. 7. 1. Nell'esercizio finanziario 1987, i contributi di cui all' articolo 4 della legge 8 maggio 1985, n. 205 , vengono erogati a favore dei comitati dell'emigrazione italiana anche prescindendo dai termini stabiliti in detto articolo, al fine di consentire ai comitati stessi di esprimere i pareri sulle richieste presentate nel corso dell'anno, per contributi da erogarsi, nell'esercizio finanziario 1988, a favore di sodalizi, associazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 205 del 1985 .
Nota all'art. 7:
Il testo vigente degli articoli 4 e 3 della legge n. 205/1985 e' il seguente:
"Art. 4 (Bilancio del comitato). - Il comitato dell'emigrazione italiana provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini con:
a) le rendite del suo eventuale patrimonio;
b) i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c) le elargizioni di enti pubblici italiani e dei Paesi ospitanti e di privati;
d) il ricavato di attivita' e manifestazioni varie.
Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato dovra' presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorita' consolare, due mesi prima dell'inizio dell'anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato dalla richiesta di contributo. Il comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del comitato stesso.
Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, con decreto, che viene portato a conoscenza del comitato, per il tramite dell'autorita' consolare.
I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani, debbono essere tenuti a disposizione delle competenti autorita' amministrative, per eventuali verifiche.
I membri del comitato hanno responsabilita' civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale".
"Art. 3 (Funzioni consultive). - Il comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attivita' sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettivita' italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attivita'.
A tal fine, il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenutegli, perche' esso possa formulare, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.
Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie proposte, indicando altresi' i motivi delle eventuali difformita' tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale da' comunicazione dell'avvenuta trasmissione.
Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide - entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato - con decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorita' consolare competente.
Il comitato dell'emigrazione italiana puo' inoltre esprimere pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative intraprese, nelle materie previste dall'articolo 2 della presente legge, dell'autorita' consolare".
Entrata in vigore il 30 agosto 1986