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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 17.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4469/2024
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Romano e Parte_1
Mariacristina Romano, elett.te domiciliata come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa del
29.3.2021. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito la parte, riportandosi alle considerazioni del ctp, censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando, in particolare, che la ctu ha erroneamente considerato l'incidenza sulla sua capacità lavorativa generica dell'iperidrosi e dell'infermità psichica da essa derivante.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperta, dott.ssa all'esito dell'accesso peritale del 1.3.2024, ha Persona_1 riferito di un soggetto in buone condizioni generali, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, che durante il colloquio ha mostrato deflessione del tono dell'umore. Sulla base dei dati clinici e documentali ha diagnosticato all'istante: «Ca papilliferio tiroideo trattato con radioiodio nel 2009 in attuale follow up negativo
– 11 % (Cod. 9322, val. 11 %); psoriasi in trattamento biologico in paziente affetta da iperidrosi palmo-ascellare trattata chirurgicamente nel 2010 con sudorazione compensatoria – 35 % (Cod. per analogia 9306, val. 35%); spondilodiscoartrosi ed artrosi polidistrettuale in paziente affetta da IVC a modico impegno funzionale – 15 % (Cod 7105, val. 31-40%); nevrosi ansiosa –
15 % (cod. 2207, val. 15 %)» e, applicando il calcolo riduzionistico, ha concluso ritenendo che le infermità accertate, a carattere permanente, non integrano i presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto, giungendo ad una percentuale di invalidità del 67% a far data dalla domanda amministrativa.
Puntuali e coerenti sono le osservazioni della consulente d'ufficio in risposta alle contestazioni mosse in sede di operazioni peritali con riferimento all'iperidrosi e alla psioriasi, rispetto alle quali ha osservato quanto segue:
«Orbene, la patologia più gravosa patita dalla ricorrente è rappresentata dall'Iperidrosi, la quale, tuttavia, nell'anno 2010 è stata chirurgicamente trattata con discreti risultati, abbattendo notevolmente i disturbi legati alla summenzionata patologia. Di fatti, il corteo sintomatologico che destava le problematiche evidenziate dal consulente di parte è cronologicamente collocato dalla ricorrente stessa al periodo antecedente l'intervento, nell'epoca in cui svolgeva l'attività lavorativa. Di fatti, anche nelle circostanze della visita medica, l'esame obiettivo non ha messo luce alcun segno di sudorazione compensatoria. Inoltre, la psoriasi interessa attualmente – grazie al trattamento biologico perseguito – solo in entità molto lieve il dorso delle mani, rappresentando, nell'ambito del 35 % riconosciuto complessivamente anche per
2 l'iperidrosi, una percentualmente chiaramente poco significativa. Pertanto, si ritiene che il valore attribuito sia assolutamente congruo rispetto all'entità dell'impatto del quadro morboso di cui sopra sulla capacità lavorativa generica della ricorrente».
Tali determinazioni non sono messe in dubbio dalle considerazioni della ricorrente, che si traducono, nella sostanza, in una mera richiesta di revisione del convincimento espresso dalla ctu, che non può da sola assumere rilievo al fine della decisione che ne occupa.
Quanto alle doglianze relative al danno psichico, l'esperta ha evidenziato che: «un disturbo ossessivo-complusivo strutturato correlato all'iperidrosi, come sostenuto dal collega di parte, avrebbe dovuto ritrovare un corrispettivo ben più copioso in termini documentali. Nella realtà dei fatti, nonostante l'iperidrosi abbia un esordio remoto (“dall'infanzia”, si legge nella cartella clinica allegata in atti), l'unica documentazione prodotta ed attestante la sussistenza di una sofferenza psichica risale all'ottobre 2023. Pertanto, dovendosi la scrivente necessariamente avvalere del dato documentale per pervenire ad una valutazione percentuale, a fronte dell'unicità di tale traccia, si ritiene che la voce utilizzata 2207 rappresenti la più giusta e appropriata valutazione attribuibile ai reliquati psichici di ordine reattivo patiti dalla , riservando la voce 2206 a Pt_1 situazioni cliniche la cui cronicizzazione e strutturazione sia documentalmente provata a testimoniata».
Tali osservazioni risultano coerenti atteso che, in tema di difettività psichiche, ai fini valutativi delle condizioni patologiche mentali, occorre che la parte documenti in maniera circostanziata quale è il percorso diagnostico che ha determinato l'inquadramento clinico. Isolate attestazioni a carattere meramente descrittivo-anamnestico non possono avvalorare un quadro clinico psichico a carattere menomativo.
Quanto alla documentazione allegata con le note del 14.4.2025, da essa non emergono situazioni particolarmente significative tali da comportare un mutamento del quadro delineato dalla consulente d'ufficio circa la mancanza dei requisiti per il beneficio per cui è causa.
D'altro canto, in dispregio delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte (da ult.
Cass. n. 26373 del 2023), la parte non si è minimamente soffermata sulla rilevanza della nuova documentazione, limitandosi a versare in atti certificati, alcuni anche risalenti ed anteriori all'accertamento peritale, senza alcun riferimento al contenuto diagnostico.
Tutto ciò posto, non risultando alcun elemento specifico e concreto che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla parte ricorrente.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
3 CP_ Per le stesse ragioni le spese di ctu sono poste a carico dell' , come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesto;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
Nola, 17.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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