Articolo 2 della Legge 23 settembre 2011, n. 169
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 novembre 2011
Art. 2. Contributo in favore dell'Istituto storico italiano
per il medio evo 1. E' concesso all'Istituto storico italiano per il medio evo, con sede in Roma, un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, e' versato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. L'Istituto storico italiano per il medio evo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.
Entrata in vigore il 2 novembre 2011
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