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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10173 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5714/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.5714/2018 R.G.A.C.
CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 nzo via Roma 4, Vico Equense (Na) ATTORE
.F. ), Controparte_1 C.F._2 vv. o ( e dall'Avv. Chiara Buffa, elettivamente C.F._3 ense (Na) alla Via Canale 28 CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 che: in qualità di ile omonima, su incarico del convenuto arch. – che aveva assunto il ruolo Controparte_1 di D.L. e eserc llo e verifica dell'esecuzione delle opere – aveva effettuato lavori di ristrutturazione degli pagina 1 di 5 appartamenti di proprietà del medesimo, in catasto al Foglio 11, particella 1422 sub 2 e sub 3, siti nella frazione Pacognano del Comune di Vico Equense (Na) presso la “Vigna Cantalupo”; il valore delle opere eseguite ammontava ad €.185.172,43, pari al costo contabilizzato (€.205.747,62),come da computo consuntivo del 18.10.2009 a firma del convenuti, detratto il 10% di ribasso contrattualmente convenuto;
le opere appaltate erano state ultimate nel marzo 2010, e, su richiesta del convenuto, erano stati realizzati lavori aggiuntivi al contratto, riguardanti la sistemazione degli spazi esterni della proprietà, onde egli, sempre nel marzo 2010, aveva presentato la contabilità dei lavori originariamente previsti, ed in data 3 maggio 2010 aveva presentato ulteriore contabilità delle opere aggiuntive;
con racc.a/r del 10/07/2010, pervenuta in data 26/07/2010, il convenuto contestava il corrispettivo richiesto, rideterminandone l'importo in euro 130.761,66, sulla scorta di consuntivo dal medesimo rielaborato mediante soppressione e rideterminazione di talune voci;
con racc. a/r del 16/08/2010, esso attore aveva richiesto il saldo del dovuto, precisandone l'ammontare in euro 100.449,27, al netto di ulteriori opere di cui era comunque dovuto il pagamento;
l'importo complessivamente dovuto di euro 185.772,43 era stato deter 7 cc, a mezzo di computo metrico redatto dal geom. CP_2
Tan stante il persistente inadempimento del convenuto, avendo esso attore ricevuto esclusivamente acconti per un importo complessivo di €.80.000, concludeva chiedendo:
“1) accertarsi il complessivo importo dei lavori effettuati dall'attore e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento - in favore dell'attore - dell'importo di €.105.772,43 (centocinquemilasettecentosettantadue/43), oltre interessi commerciali dalla richiesta al soddisfo e IVA sul totale dell'importo complessivo dell'appalto, ovvero di quella diversa somma che verrà ritenuta all'esito dell'istruttoria, comprensiva degli ulteriori lavori aggiuntivi contabilizzati il 3/5/2010, maggiorata di interessi commerciali dalla richiesta al soddisfo e di IVA sul totale dell'importo complessivo dell'appalto; 2) in subordine condannare il convenuto al pagamento quantomeno dell'importo di €.50.172,66 (cinquantamilacentosettantadue/66) come specificato sub 4) oltre pagina 2 di 5 interessi commerciali dalla richiesta al soddisfo ed IVA sul totale dell'importo dell Si costituiva che resisteva con Controparte_1 argomentazioni il rigetto. Sottolineava, in particolare, che il computo consuntivo esibito da controparte era di provenienza unilaterale dell'attore. Aggiungeva che il corrispettivo effettivamente concordato, come da accordi in data 25.10.2009, era di complessivi €.80.000,00, comprensivi di IVA, precisando di aver versato alla controparte la somma di €.85.000,00, co he dei lavori “aggiuntivi”, eseguiti nell'appartamento . Parte_2
Contestava l'applicabi ecie dell'art.1657 c.c., essendovi stato un accordo tra le parti per la determinazione del corrispettivo. Tanto premesso, chiedeva:
“1) accertare e dichiarare che le parti convenivano l'esecuzione di lavori nella proprietà del convenuto e che gli stessi iniziavano nel 2008 previa DIA del 14.06.2008 (Protocollo n. 16545 del Comune di Vico Equense); 2) accertare e dichiarare che il convenuto corrispondeva al 15.10.2009 la somma di € 40.000,00 per i dedotti lavori (doc.ti n. 4 e 5);
3) accertare e dichiarare che le parti pattuivano con accordo scritto in data 25.10.2009 il corrispettivo dovuto a saldo dei dedotti lavori in € 40.000,00 comprensivi di IVA (doc. n. 6);
4) accertare e dichiarare che il convenuto, in adempimento all'accordo del 25.10.2009, corrispondeva al 10.07.2010 la somma di € 45.000,00 per i, comprensivi dei lavori effettuati nell'appartamento (doc.ti n. 7 e 8); Parte_2
5) accertare e e il convenuto null'altro deve all'attore per i lavori per cui è giudizio;
6) accertare e dichiarare che l'attore agisce nel presente giudizio con mala fede o colpa grave perché consapevole della infondatezza della pretesa;
7) per gli effetti rigettare la domanda attorea perché del tutto destituita di fondamento in fatto e in diritto;
8) per gli effetti ancora condannare l'attore al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ex art. 96 c.p.c. con valutazione equitativa”; con vittoria di spese, con attribuzione. Dopo l'istruttoria orale, disposta ed espletata consulenza tecnica pagina 3 di 5 di ufficio, sulle conclusioni di cui in atti, la causa era decisa all'odierna udienza, destinata alla discussione ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento. ___________________________________________________
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Ed invero, la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti è sostanzialmente pacifica, emergendo altresì dagli atti come esso sia insorto sulla scorta di una relazione di reciproca fiducia, poi incrinata da contrasti relativi, per quanto è dato evincere dagli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, alla misura del corrispettivo dovuto. Ed invero, l'attore afferma di essere creditore del residuo importo di €.105.772,43, al netto dei pagamenti già ricevuti, mentre il convenuto sostiene che null'a all'appaltatore. La tesi sostenuta dal risulta resistita dalla CP_1 documentazione agli atti, e e dal computo metrico consuntivo esibito dall'attore, che reca il timbro e la sottoscrizione del medesimo convenuto, da cui emerge la sussistenza di un credito residuo. L'atto in questione, a cui fa esp to anche la racc. a/r del 2/13.10.2010, a firma del prodotta da CP_1 entrambe le parti, smentisce la tesi che e to, secondo cui il 25.10.2009 (quasi un anno prima dell'anzidetta missiva) le parti si sarebbero accordate per una cifra di gran lunga inferiore, pari a quanto già incassato dall'attore. Con riferimento, poi, alla congruità degli importi richiesti, soccorre l'espletata c.t.u., che ne ha verificato la corrispondenza alle lavorazioni poste in essere. Sebbene l'indagine dell'ausiliare sia stata forzatamente limitata dalla circostanza che essa si è svolta quando ormai le opere erano state già da tempo ultimate, onde lo stato dei luoghi ben avrebbe potuto non corrispondere a quello sussistente in epoca immediatamente successiva al completamento delle opere stesse, cionondimeno essa conferma con argomentazioni immuni da vizi e frutto di un procedimento logico ampiamente condivisibile quanto già emerge – come detto – da atti a firma del convenuto, quali sono il computo metrico esibito e la predetta missiva dell'ottobre 2010. Documento, quest'ultimo, che contiene bensì contestazioni in merito al quantum debeatur, che rappresentano, tuttavia, non già
pagina 4 di 5 efficace smentita, bensì indiretta e decisiva conferma dell'entità restazioni rese, leggendosi in esso che quanto richiesto dal nella misura pedissequamente riportata in citazione, Pt_1 senta degli “importi riconoscibili”, sui quali, tuttavia, il operava decurtazioni prive di adeguata CP_1 motivazione Non resta, e accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore dell'attore, della CP_1 somma di €.1 tre interessi ex d. lgs. 231/2002. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta co al pagamento, in favore Controparte_1 di i in motivazione, della Parte_1 so lgs. 231/2002;
alla rifusione in favore Controparte_1 di he liquida in €.9.887,00 Parte_1 pe 0,00 per spese (escluse quelle per la c.t.u.), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di c.t.u ramente e definitivamente a carico di . Controparte_1
Napoli, 6/11/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.5714/2018 R.G.A.C.
CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 nzo via Roma 4, Vico Equense (Na) ATTORE
.F. ), Controparte_1 C.F._2 vv. o ( e dall'Avv. Chiara Buffa, elettivamente C.F._3 ense (Na) alla Via Canale 28 CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 che: in qualità di ile omonima, su incarico del convenuto arch. – che aveva assunto il ruolo Controparte_1 di D.L. e eserc llo e verifica dell'esecuzione delle opere – aveva effettuato lavori di ristrutturazione degli pagina 1 di 5 appartamenti di proprietà del medesimo, in catasto al Foglio 11, particella 1422 sub 2 e sub 3, siti nella frazione Pacognano del Comune di Vico Equense (Na) presso la “Vigna Cantalupo”; il valore delle opere eseguite ammontava ad €.185.172,43, pari al costo contabilizzato (€.205.747,62),come da computo consuntivo del 18.10.2009 a firma del convenuti, detratto il 10% di ribasso contrattualmente convenuto;
le opere appaltate erano state ultimate nel marzo 2010, e, su richiesta del convenuto, erano stati realizzati lavori aggiuntivi al contratto, riguardanti la sistemazione degli spazi esterni della proprietà, onde egli, sempre nel marzo 2010, aveva presentato la contabilità dei lavori originariamente previsti, ed in data 3 maggio 2010 aveva presentato ulteriore contabilità delle opere aggiuntive;
con racc.a/r del 10/07/2010, pervenuta in data 26/07/2010, il convenuto contestava il corrispettivo richiesto, rideterminandone l'importo in euro 130.761,66, sulla scorta di consuntivo dal medesimo rielaborato mediante soppressione e rideterminazione di talune voci;
con racc. a/r del 16/08/2010, esso attore aveva richiesto il saldo del dovuto, precisandone l'ammontare in euro 100.449,27, al netto di ulteriori opere di cui era comunque dovuto il pagamento;
l'importo complessivamente dovuto di euro 185.772,43 era stato deter 7 cc, a mezzo di computo metrico redatto dal geom. CP_2
Tan stante il persistente inadempimento del convenuto, avendo esso attore ricevuto esclusivamente acconti per un importo complessivo di €.80.000, concludeva chiedendo:
“1) accertarsi il complessivo importo dei lavori effettuati dall'attore e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento - in favore dell'attore - dell'importo di €.105.772,43 (centocinquemilasettecentosettantadue/43), oltre interessi commerciali dalla richiesta al soddisfo e IVA sul totale dell'importo complessivo dell'appalto, ovvero di quella diversa somma che verrà ritenuta all'esito dell'istruttoria, comprensiva degli ulteriori lavori aggiuntivi contabilizzati il 3/5/2010, maggiorata di interessi commerciali dalla richiesta al soddisfo e di IVA sul totale dell'importo complessivo dell'appalto; 2) in subordine condannare il convenuto al pagamento quantomeno dell'importo di €.50.172,66 (cinquantamilacentosettantadue/66) come specificato sub 4) oltre pagina 2 di 5 interessi commerciali dalla richiesta al soddisfo ed IVA sul totale dell'importo dell Si costituiva che resisteva con Controparte_1 argomentazioni il rigetto. Sottolineava, in particolare, che il computo consuntivo esibito da controparte era di provenienza unilaterale dell'attore. Aggiungeva che il corrispettivo effettivamente concordato, come da accordi in data 25.10.2009, era di complessivi €.80.000,00, comprensivi di IVA, precisando di aver versato alla controparte la somma di €.85.000,00, co he dei lavori “aggiuntivi”, eseguiti nell'appartamento . Parte_2
Contestava l'applicabi ecie dell'art.1657 c.c., essendovi stato un accordo tra le parti per la determinazione del corrispettivo. Tanto premesso, chiedeva:
“1) accertare e dichiarare che le parti convenivano l'esecuzione di lavori nella proprietà del convenuto e che gli stessi iniziavano nel 2008 previa DIA del 14.06.2008 (Protocollo n. 16545 del Comune di Vico Equense); 2) accertare e dichiarare che il convenuto corrispondeva al 15.10.2009 la somma di € 40.000,00 per i dedotti lavori (doc.ti n. 4 e 5);
3) accertare e dichiarare che le parti pattuivano con accordo scritto in data 25.10.2009 il corrispettivo dovuto a saldo dei dedotti lavori in € 40.000,00 comprensivi di IVA (doc. n. 6);
4) accertare e dichiarare che il convenuto, in adempimento all'accordo del 25.10.2009, corrispondeva al 10.07.2010 la somma di € 45.000,00 per i, comprensivi dei lavori effettuati nell'appartamento (doc.ti n. 7 e 8); Parte_2
5) accertare e e il convenuto null'altro deve all'attore per i lavori per cui è giudizio;
6) accertare e dichiarare che l'attore agisce nel presente giudizio con mala fede o colpa grave perché consapevole della infondatezza della pretesa;
7) per gli effetti rigettare la domanda attorea perché del tutto destituita di fondamento in fatto e in diritto;
8) per gli effetti ancora condannare l'attore al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ex art. 96 c.p.c. con valutazione equitativa”; con vittoria di spese, con attribuzione. Dopo l'istruttoria orale, disposta ed espletata consulenza tecnica pagina 3 di 5 di ufficio, sulle conclusioni di cui in atti, la causa era decisa all'odierna udienza, destinata alla discussione ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento. ___________________________________________________
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Ed invero, la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti è sostanzialmente pacifica, emergendo altresì dagli atti come esso sia insorto sulla scorta di una relazione di reciproca fiducia, poi incrinata da contrasti relativi, per quanto è dato evincere dagli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, alla misura del corrispettivo dovuto. Ed invero, l'attore afferma di essere creditore del residuo importo di €.105.772,43, al netto dei pagamenti già ricevuti, mentre il convenuto sostiene che null'a all'appaltatore. La tesi sostenuta dal risulta resistita dalla CP_1 documentazione agli atti, e e dal computo metrico consuntivo esibito dall'attore, che reca il timbro e la sottoscrizione del medesimo convenuto, da cui emerge la sussistenza di un credito residuo. L'atto in questione, a cui fa esp to anche la racc. a/r del 2/13.10.2010, a firma del prodotta da CP_1 entrambe le parti, smentisce la tesi che e to, secondo cui il 25.10.2009 (quasi un anno prima dell'anzidetta missiva) le parti si sarebbero accordate per una cifra di gran lunga inferiore, pari a quanto già incassato dall'attore. Con riferimento, poi, alla congruità degli importi richiesti, soccorre l'espletata c.t.u., che ne ha verificato la corrispondenza alle lavorazioni poste in essere. Sebbene l'indagine dell'ausiliare sia stata forzatamente limitata dalla circostanza che essa si è svolta quando ormai le opere erano state già da tempo ultimate, onde lo stato dei luoghi ben avrebbe potuto non corrispondere a quello sussistente in epoca immediatamente successiva al completamento delle opere stesse, cionondimeno essa conferma con argomentazioni immuni da vizi e frutto di un procedimento logico ampiamente condivisibile quanto già emerge – come detto – da atti a firma del convenuto, quali sono il computo metrico esibito e la predetta missiva dell'ottobre 2010. Documento, quest'ultimo, che contiene bensì contestazioni in merito al quantum debeatur, che rappresentano, tuttavia, non già
pagina 4 di 5 efficace smentita, bensì indiretta e decisiva conferma dell'entità restazioni rese, leggendosi in esso che quanto richiesto dal nella misura pedissequamente riportata in citazione, Pt_1 senta degli “importi riconoscibili”, sui quali, tuttavia, il operava decurtazioni prive di adeguata CP_1 motivazione Non resta, e accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore dell'attore, della CP_1 somma di €.1 tre interessi ex d. lgs. 231/2002. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta co al pagamento, in favore Controparte_1 di i in motivazione, della Parte_1 so lgs. 231/2002;
alla rifusione in favore Controparte_1 di he liquida in €.9.887,00 Parte_1 pe 0,00 per spese (escluse quelle per la c.t.u.), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di c.t.u ramente e definitivamente a carico di . Controparte_1
Napoli, 6/11/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
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