TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 11726/23 R.G.
promossa da
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Monterosa n. 40 rappresentato e difeso dall'Avv Vanessa Lanza giusta procura in atti;
CONTRO
L' , con sede centrale in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. – che agisce anche quale mandatario della Controparte_2 con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della l.n.448/98 nonchè della procura a rogito della Dott.ssa notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, rep. Persona_1
37521 – racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 serie 1t ––
elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale – presso l' avv. Livia CP_1
Gaezza che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313,
a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM), Persona_2
CONTRO
con sede in Roma via G. Grezar 14 (C.F. Controparte_3
), ente pubblico economico in persona del Dr. a ciò P.IVA_1 Controparte_4
autorizzato per procura speciale in notar di Roma Rep. n. 180134 Persona_3
Racc. n. 12348 rilasciata da , elettivamente dom. in Controparte_3
Catania via Vitt. 26 presso lo studio dell'avv. Francesco Lopez che la Parte_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2023 63895 73 ,
notificata il 16/10/2023, nonché al sotteso avviso di addebito n. 593 20170003537113
afferenti a contributi IVS fissi/percentaule entro il minimale e somme aggiuntive per gli anni 2009 e 2016 per un importo complessivo di euro 22.096,48.
MOTIVAZIONE
Pag. 2 di 7 Con ricorso depositato in data 15.11.2023 ha convenuto l' , Parte_1 CP_1
avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento 293 2023 63895 73, notificata in data 16/10/2023
cui è sotteso l'avviso di addebito n. 593 2017 0003537113, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo, tra gli altri, dall' , Sede di Catania CP_1
a titolo di contributi e sanzioni dovuti all' . Controparte_5
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per l'asserita prescrizione del diritto dell' ; nel merito deduceva altresì l'insussistenza CP_1
del presupposto impositivo atteso che il ricorrente sin dal 5.9.2013 non avrebbe svolto,
di fatto, alcuna attività ricollegabile alla gestione commercianti.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva in giudizio l' e in persona dei CP_6
rispettivi legali rappresentanti per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui chiedevano il rigetto.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24
comma 5, Decreto Legislativo n. 46/99.
In accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta dalle parti resistenti, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del
Pag. 3 di 7 Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità
dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007 Cassazione n.
3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n.
46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è
accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa
contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi
perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito
contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a
consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008,
n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ.,
sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi
inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della
materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia
di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo
Pag. 4 di 7 accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a
ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base
di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più
contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Nella fattispecie, è risultato smentito in base alla documentazione acquisita l'assunto sostenuto dal ricorrente della mancata o irrituale notifica dell'avviso di addebito, atto presupposto, che è stato notificato, come attestato dall'ente impositore, in data
27.09.2017 e non impugnato nel termine previsto dall'art. 24 comma 5 Dlg n. 46/1999,
con la conseguenza che il credito in esso trasfuso deve considerarsi definitivo e non più contestabile.
Va tuttavia esaminata l'eccezione di prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n.
8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Dall'esame della documentazione in atti alcuna prescrizione succesiva alla notifica dell'avviso di addebito è maturata , tenuto conto degli atti notificati da CP_6
(definizione agevolata ed intimazione di pagamento odiernamente opposta), nonché
Pag. 5 di 7 della sospensione dei termini di prescrizione e riscossione, prevista dalla cd.
"emergenza COVID", pari a 542 giorni.
Ed invero al momento della notifica dell'intimazione di pagamento in oggetto il termine prescrizionale non era ancora trascorso e comunque è stato ulteriormente interrotto dalla dichiarazione effettuata dall'opponente di adesione alla definizione per estinzione dei debiti presentata in data 31.07.2019 e accettata dal Concessionario
come da comunicazione del 24.10.2019. Tale dichiarazione comporta l'interruzione del termine di prescrizione e si pone come incompatibile con la successiva eccezione di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di addebito).
In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di prescrizione maturata sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per le causali di cui in parte motiva,
rigetta l'opposizione;
spese compensate.
Catania 29.01.2025
IL GOT
Pag. 6 di 7 Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 11726/23 R.G.
promossa da
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Monterosa n. 40 rappresentato e difeso dall'Avv Vanessa Lanza giusta procura in atti;
CONTRO
L' , con sede centrale in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. – che agisce anche quale mandatario della Controparte_2 con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della l.n.448/98 nonchè della procura a rogito della Dott.ssa notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, rep. Persona_1
37521 – racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 serie 1t ––
elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale – presso l' avv. Livia CP_1
Gaezza che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313,
a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM), Persona_2
CONTRO
con sede in Roma via G. Grezar 14 (C.F. Controparte_3
), ente pubblico economico in persona del Dr. a ciò P.IVA_1 Controparte_4
autorizzato per procura speciale in notar di Roma Rep. n. 180134 Persona_3
Racc. n. 12348 rilasciata da , elettivamente dom. in Controparte_3
Catania via Vitt. 26 presso lo studio dell'avv. Francesco Lopez che la Parte_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2023 63895 73 ,
notificata il 16/10/2023, nonché al sotteso avviso di addebito n. 593 20170003537113
afferenti a contributi IVS fissi/percentaule entro il minimale e somme aggiuntive per gli anni 2009 e 2016 per un importo complessivo di euro 22.096,48.
MOTIVAZIONE
Pag. 2 di 7 Con ricorso depositato in data 15.11.2023 ha convenuto l' , Parte_1 CP_1
avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento 293 2023 63895 73, notificata in data 16/10/2023
cui è sotteso l'avviso di addebito n. 593 2017 0003537113, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo, tra gli altri, dall' , Sede di Catania CP_1
a titolo di contributi e sanzioni dovuti all' . Controparte_5
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per l'asserita prescrizione del diritto dell' ; nel merito deduceva altresì l'insussistenza CP_1
del presupposto impositivo atteso che il ricorrente sin dal 5.9.2013 non avrebbe svolto,
di fatto, alcuna attività ricollegabile alla gestione commercianti.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva in giudizio l' e in persona dei CP_6
rispettivi legali rappresentanti per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui chiedevano il rigetto.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24
comma 5, Decreto Legislativo n. 46/99.
In accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta dalle parti resistenti, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del
Pag. 3 di 7 Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità
dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007 Cassazione n.
3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n.
46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è
accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa
contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi
perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito
contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a
consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008,
n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ.,
sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi
inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della
materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia
di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo
Pag. 4 di 7 accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a
ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base
di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più
contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Nella fattispecie, è risultato smentito in base alla documentazione acquisita l'assunto sostenuto dal ricorrente della mancata o irrituale notifica dell'avviso di addebito, atto presupposto, che è stato notificato, come attestato dall'ente impositore, in data
27.09.2017 e non impugnato nel termine previsto dall'art. 24 comma 5 Dlg n. 46/1999,
con la conseguenza che il credito in esso trasfuso deve considerarsi definitivo e non più contestabile.
Va tuttavia esaminata l'eccezione di prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n.
8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Dall'esame della documentazione in atti alcuna prescrizione succesiva alla notifica dell'avviso di addebito è maturata , tenuto conto degli atti notificati da CP_6
(definizione agevolata ed intimazione di pagamento odiernamente opposta), nonché
Pag. 5 di 7 della sospensione dei termini di prescrizione e riscossione, prevista dalla cd.
"emergenza COVID", pari a 542 giorni.
Ed invero al momento della notifica dell'intimazione di pagamento in oggetto il termine prescrizionale non era ancora trascorso e comunque è stato ulteriormente interrotto dalla dichiarazione effettuata dall'opponente di adesione alla definizione per estinzione dei debiti presentata in data 31.07.2019 e accettata dal Concessionario
come da comunicazione del 24.10.2019. Tale dichiarazione comporta l'interruzione del termine di prescrizione e si pone come incompatibile con la successiva eccezione di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di addebito).
In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di prescrizione maturata sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per le causali di cui in parte motiva,
rigetta l'opposizione;
spese compensate.
Catania 29.01.2025
IL GOT
Pag. 6 di 7 Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 7 di 7