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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/12/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1374/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice Dott.ssa Eleonora Lo Nardo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1374/2023 promossa da:
, (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della (P.I.: Controparte_1
), con sede legale a Piazza Armerina (EN), Piazza Gen. Dalla Chiesa n. P.IVA_1
49, rapp.to e difeso dall'Avv. Luca Strazzulla.
- OPPONENTE -
Contro
:
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._2
(EN) il 14.05.1969, nella qualità di rappresentante legale della società a responsabilità
limitata semplificata (P.I.: ), con sede a Piazza Controparte_3 P.IVA_2
Armerina (EN), Via Carducci n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Leandro Alberghina.
- OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Parte opponente: “-in via preliminare ed in accoglimento dell'istanza di sospensiva,
sospendere la efficacia esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i gravissimi
motivi sopra esposti;
-nel merito, accogliere la presente opposizione e, previa revoca e/o annullamento
dell'ingiunzione opposta, ovvero del Decreto Ingiuntivo n. 289/2023 R.G. del
31/10/2023, emesso dal Tribunale di Enna, relativamente al procedimento monitorio n.
1031/2023 R.G., provvisoriamente esecutivo, notificato in data 14/11/2023, con il quale
è stato ingiunto all'odierna parte opponente, il pagamento complessivo della somma di
€ 13.000,00 oltre interessi come da domanda e accessori di legge, rigettare la domanda
avversaria perché infondata in fatto e in diritto e non provata e, per l'effetto e nella
misura in cui sarà verificato in corso di causa, accertare e dichiarare che la odierna
parte opponente, non deve assolutamente alla parte opposta, la somma riporta nel
decreto opposto, per tutti i motivi sopra rassegnati;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto,
accertarsi la minor somma dovuta, in relazione all'eventuale sussistenza del diritto del
, di ricevere alcune somme, in relazione agli atti di compravendita a firma del CP_2
Notaio di Piazza Armerina;
Per_1
-in via riconvenzionale, accertato che il Sig. , non ha ricevuto alcuna Parte_1
somma da parte del , relativamente agli atti sopra menzionati, Controparte_2
Pag. 2 di 14 accertare la compensazione delle pretestuose somme richieste con il decreto opposto e
per l'effetto disporre l'estinzione del credito della somma ingiunta;
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Parte opposta: “Con il presente verbale dichiara di insistere in tutti gli atti di causa, in
tutte le eccezioni formulate, nonché nelle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la
causa venga posta in decisione. Con vittoria di spese e compensi. Salvo ogni altro
diritto”. Di seguito si riportano le conclusioni formulate in comparsa di costituzione: “-
in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del
decreto ingiuntivo opposto poiché infondata in fatto ed in diritto;
- rigettare le domande e le richieste avanzata da parte attrice in seno all'atto
introduttivo poiché infondate in fatto oltreché in diritto;
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle
richieste che precedono.
- con vittoria di spese, diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, ritualmente notificato, l'opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 289/2023 del 31/10/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Enna, Dott. Davide Naldi, relativamente al procedimento monitorio n.
1031/2023 R.G., con il quale è stato ingiunto all'odierna parte opponente il pagamento della complessiva somma di € 13.000,00, oltre interessi come da domanda, ed oltre spese legali.
Il suddetto decreto è stato emesso in forza dell'atto di compravendita stipulato innanzi al Notaio Dott. in data 26/01/2023, n. 4034 del Repertorio e n. Per_2
Pag. 3 di 14 3166 della Raccolta, registrato in Enna in data 16/02/2023 al n. 467, Serie IT, con il quale in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_3
ha venduto alla società , in persona del Controparte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, Sig. l'azienda commerciale Parte_1
avente ad oggetto l'attività di ristorazione, corrente in Piazza Armerina (EN), Via
A. MA snc.
L'ingiunto ha opposto il decreto, eccependo l'assoluta indeterminatezza della pretesa economica e la carente allegazione probatoria costitutiva del credito.
In merito ha eccepito l'infondatezza ed illegittimità della pretesa creditoria azionata dalla società opposta atteso che “quanto narrato non corrisponde assolutamente al
vero, è falso, e mirato mediante la narrazione di tutta una serie di artifizi e raggiri,
esclusivamente ad ottenere un ingiusto profitto, ovvero ad ottenere il pagamento
della somma di € 13.000,00”.
Ha eccepito, in particolare, di non dover assolutamente corrispondere alcuna somma alla parte opposta, essendo quest'ultima debitrice nei suoi confronti, in relazione all'atto di compravendita stipulato innanzi al Notaio Dott. in data Per_2
14/02/2023, registrato in Enna in data 02/03/2023 al n. 632, serie IT, avente ad oggetto la vendita dell'unità immobiliare sita nel Comune di Piazza Armerina (EN)
in Via TR SC n. 2.
Per tali motivi, in via preliminare ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. opposto, sussistendo i gravi motivi per le ragioni rappresentate nell'opposizione e per aver già avviato, parte opposta, un'azione esecutiva nei suoi confronti, nonostante l'assoluta consapevolezza della inesistenza del proprio credito.
Pag. 4 di 14 Nel merito, in accoglimento dell'opposizione proposta e previa revoca e/o annullamento del D.I opposto, ha chiesto di rigettare la domanda avversaria perché
infondata in fatto ed indiritto e non provata;
in subordine, nell'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto accertarsi la minor somma dovuta in relazione all'eventuale sussistenza del suo diritto di ricevere alcune somme, in relazione agli atti di compravendita a firma del Notaio di Piazza Armerina;
in Per_1
via riconvenzionale, accertato che il Sig. , non ha ricevuto alcuna Parte_1
somma da parte del , relativamente agli atti sopra menzionati, ha Controparte_2
chiesto di accertare la compensazione delle somme richieste con il decreto opposto e per l'effetto disporre l'estinzione del credito della somma ingiunta.
Si è costituito nelle qualità di rappresentante legale della società Controparte_2
, eccependo l'infondatezza dell'opposizione proposta, non Controparte_3
avendo l'opponente fornito la prova dell'insussistenza del credito azionato e dell'inesistenza del titolo.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di “dichiarare nulla la citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale per l'assoluta carenza degli
elementi di fatto e di diritto a sostegno della stessa” e quindi: rigettare in via preliminare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto poiché infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, rigettare le domande di parte opponente perché infondate in fatto oltreché in diritto.
Alla prima udienza parte opponente ha insistito in atti ed in particolare nella richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nella richiesta di concessione di un termine per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria;
parte opposta ha contestato le richieste di controparte ed
Pag. 5 di 14 insistito nella comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice Istruttore, Dott. Rosario Vacirca, in considerazione dell'assoluta genericità delle allegazioni attoree, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, anche in considerazione del mancato deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., ha rinviato il giudizio all'udienza del 18/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, per precisare le conclusioni e discutere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Pervenuto il presente fascicolo alla scrivente, con note di trattazione scritta depositate il 26/10/2025 parte opposta ha precisato le conclusioni insistendo negli atti di causa e in tutte le eccezioni formulate, nonché nelle conclusioni ivi rassegnate e ha chiesto di porre la causa in decisione.
Nessuno scritto conclusivo ha depositato parte opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) In rito.
Preliminarmente va precisato che la controversia sub iudice riguarda diritti di credito che non rientrano tra le materie oggetto di mediazione obbligatoria.
Per tali ragioni il Giudice Istruttore all'udienza del 12/02/2025 non ha concesso il termine richiesto da parte opponente per l'attivazione della procedura di mediazione, non essendo la stessa obbligatoria.
Ciò posto, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il
Pag. 6 di 14 fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
In tale giudizio il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore, entrando così nel merito della controversia (Cass.4974/20005;
Cass.10704/1999; Cass.3319/1996; Cass.1052/1995).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente,
avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez.
I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass.
civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n.
14556).
Quindi è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore in senso sostanziale, poiché
quest'ultimo ha instaurato il procedimento, mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente: "Merita, in primis, di
essere rilevato che è onere di chi intende far valere un diritto in giudizio provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento. In particolare, nei casi di opposizione a
Pag. 7 di 14 decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la
prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto
attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria
pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento
della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. La
giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione
a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il
giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che
assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la
posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il
ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ., Sez. II, 16
maggio 2019, n. 13240).
B) IN MERITO ALL'AN DELLA PRETESA CREDITORIA AZIONATA DA PARTE
OPPOSTA.
Nel caso in esame parte opposta ha dato prova dell'an della pretesa creditoria,
provando con adeguata documentazione agli atti il titolo da cui è scaturito il rapporto obbligatorio.
In particolare, è stato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo l'atto di compravendita stipulato innanzi al Notaio in data 26.01.2023, n. 4034 del Per_1
Repertorio e n. 3166 della Raccolta, registrato in Enna in data 16.02.2023 al n. 467,
serie IT, avente ad oggetto la vendita dell'attività di ristorazione, corrente in Piazza
Armerina (EN), Via A. MA snc, con il quale le parti hanno concordato e pattuito in € 33.000,00 il prezzo della vendita, di cui quanto ad € 20.000,00 sono
Pag. 8 di 14 stati pagati al momento della sottoscrizione del contratto e quanto ai restanti €
13.000,00 avrebbero dovuto essere pagati a mezzo n. 5 bonifici con scadenza
30/04/2023, 31/05/2023, 30/06/2023, 31/07/2023 e 31/08/2023.
Al riguardo l'opposta ha dedotto il mancato pagamento della somma di € 13.000,00
e a fondamento della propria domanda di pagamento ha prodotto in seno al ricorso per D.I. l'atto notarile sopra richiamato e una lettera di diffida ad adempiere,
recapitata in data 20/09/2023, con la quale ha diffidato l'odierna parte opponente al pagamento della detta somma.
L'insieme dei predetti documenti, mai espressamente e specificatamente contestati dall'opponente nel presente giudizio costituiscono piena prova del titolo azionato dalla società opposta, quindi dell'esistenza dell'an del credito.
Per contro, l'opponente non ha fornito la benchè minima prova di fatti impeditivi,
estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata, limitandosi a contestare in modo assai generico e con mere argomentazioni di fatto il credito azionato e la titolarità dello stesso in capo alla società opposta, senza tuttavia provare e/o chiedere di provare l'inesistenza del credito (addirittura parte opponente a sostegno delle proprie argomentazioni rinvia ad un'ipotetica documentazione che dichiara di produrre in seno all'atto di opposizione - gli atti notarili menzionati nel corpo dell'atto - ma che non risulta in alcun modo prodotta, né depositata successivamente, nonché ad una ipotetica PEC di contestazione del credito mai prodotta nel corso del presente giudizio).
In ragione di quanto detto, ritiene questo Giudice che l'opponente non ha adempiuto al proprio onere di allegazione, inteso quale: “situazione giuridica
soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto,
Pag. 9 di 14 di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e
tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive,
generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie),
rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi
od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul
merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente
sollevate” (Cass. sentenza 27 gennaio 2025 n. 1903)”.
L'opponente, peraltro, non ha preso posizione in modo chiaro, preciso e puntuale sui fatti specificamente allegati dalla parte opposta a sostegno del proprio credito ed in particolare, non ha contestato la documentazione prodotta da parte opposta a sostegno della propria pretesa creditoria, né ha mai affermato di aver pagato la somma ingiunta, né dato prova di tale pagamento, limitandosi genericamente ad eccepire di non dover pagare nulla all'opposto ed anzi di vantare un contro credito
(peraltro mai provato nel corso del presente giudizio) nei suoi confronti con delle generiche argomentazioni che di seguito si riportano: “tutto quanto narrato
fraudolentemente dal , non corrisponde assolutamente al vero, è falso, e CP_2
mirato mediante la narrazione di tutta una serie di artifizi e raggiri, esclusivamente
ad ottenere un ingiusto profitto, ovvero ad ottenere il pagamento della somma di €
13.000,00 da parte del sig. , in proprio e nella qualità” ed ancora Parte_1
“NON DEVE ASSOLUTAMENTE CORRISPONDERE ALCUNA SOMMA alla
parte opposta, in quanto è la stessa parte opposta, ad essere debitrice nei confronti
dell'odierno opponente, in relazione all'atto di compravendita del 14/02/2023 ” [..]
“Consequenzialmente, l'odierna parte opposta, anche e soprattutto in
considerazione della documentazione che si produce in allegato alla presente
Pag. 10 di 14 opposizione, non ha alcun diritto a ricevere il pagamento della somma di cui al
Decreto ingiuntivo, per i motivi sopra rassegnati, la cui fondatezza, senza alcun
minimo dubbio, emergerà nel corso dell'istruttoria del presente procedimento”.
Per quanto fin qui detto, ne consegue che in applicazione del principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115 cpc, i fatti posti a fondamento del D.I.
devono ritenersi pacifici, sicchè la parte opposta non è più gravata del relativo onere probatorio.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Nell'ambito
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte
di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in
punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico
sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti
dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115
c.p.c.” (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
Ebbene, essendo stata fornita prova documentale del contratto, mai contestato dall'opponente-ingiunto, può considerarsi validamente provato il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata e conseguentemente fondato il diritto di credito fatto valere dalla parte opposta.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e con essa anche la domanda di accertamento di un contro credito, mai provato, e la domanda riconvenzionale di compensazione, domanda quest'ultima da qualificarsi, piuttosto, come eccezione riconvenzionale e comunque poco comprensibile nella misura in cui si chiederebbe di compensare un credito personale con quello vantato nei confronti della società.
C) IN MERITO AL QUANTUM DELLA PRETESA CREDITORIA AZIONATA.
Pag. 11 di 14 Accertata la fondatezza del credito azionato, occorre adesso passare alla valutazione del quantum debeatur.
Parte opposta ha provato il proprio credito anche in punto di quantum mediante la produzione in seno al ricorso per D.I. dell'atto notarile di compravendita stipulato innanzi al Notaio in data 26.01.2023 e registrato in Enna in data Per_2
16.02.2023 al n. 467, serie IT.
Sul tema l'opponente nulla ha dedotto e/o eccepito, limitandosi ad affermare con mere locuzioni labiali non accompagnate da idonee allegazioni probatorie a fondamento di quanto sostenuto che nulla deve alla parte opposta e che anzi è
quest'ultima ad essere debitrice nei suoi confronti, in forza dell'atto di compravendita stipulato innanzi al Notaio Dott. , in data 14/02/2023, Per_2
registrato in Enna in data 02/03/2023 al n. 632, serie IT, avente ad oggetto la vendita dell'unità immobiliare sita nel Comune di Piazza Armerina (EN), in Via
TR SC n. 2.
Dette affermazioni, come appena detto, non sono supportate da alcun fondamento probatorio, non avendo parte opponente svolto alcuna attività processuale dopo la prima udienza tenutasi in data 12/02/2025, né tantomeno, attività istruttoria,
essendosi limitata con l'atto di opposizione a richiamare una PEC di contestazione del credito, mai prodotta nel presente giudizio, a richiamare una generica documentazione, anch'essa mai prodotta e a fare rinvio ad un'ipotetica audizione del Notaio rogante al fine di confermare le proprie ragioni, ma dallo stesso mai citato.
Alla luce delle considerazioni fin qui fatte, si ritiene provato il credito azionato anche in punto di quantum debeatur;
lo stesso merita, pertanto, di essere
Pag. 12 di 14 integralmente riconosciuto e liquidato nella misura dichiarata nell'atto notarile e richiesta dall'opposta, pari ad € 13.000,00, corrispondente alla quota parte dell'intero prezzo di compravendita non pagata dalla parte opponente.
***
Per quanto sopra motivato, ritiene questo Giudice che in difetto di allegazioni,
contestazioni e prove a sostegno delle domande di parte opponente, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata e con essa la subordinata domanda di accertamento del contro credito e la domanda riconvenzionale di compensazione;
per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 289/2023 emesso dal
Tribunale di Enna, Dott. Davide Naldi, in data 31/10/2023, in pari data depositato in cancelleria relativamente al procedimento monitorio n. 1031/2023 R.G., con il quale è stato ingiunto all'odierna parte opponente il pagamento della complessiva somma di € 13.000,00, oltre interessi come da domanda, ed oltre spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 576,00 per compensi, oltre accessori di legge ed € 145,50 per esborsi.
Le spese processuali seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., pertanto si condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, in aggiunta alle spese liquidate in fase monitoria, che si liquidano secondo le vigenti tariffe forensi (ex D.M. 147/2022), avuto riguardo allo scaglione di riferimento (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), con applicazione dei valori minimi, in considerazione dell'attività
difensiva in concreto svolta e, segnatamente, della natura solo documentale dell'istruttoria, in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Pag. 13 di 14 Il Tribunale di Enna, nella persona della Dott.ssa Eleonora Lo Nardo,
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1374/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da parte opponente e con essa ogni ulteriore domanda anche riconvenzionale proposta e per l'effetto, dichiara valido ed efficace e definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 289/2023, emesso dal Tribunale di Enna, Dott. Davide Naldi,
in data 31/10/2023 e in pari data depositato in cancelleria.
- ND parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge, quest'ultima se ed in quanto dovuta.
Così deciso in Enna, 18/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Eleonora Lo Nardo
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice Dott.ssa Eleonora Lo Nardo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1374/2023 promossa da:
, (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della (P.I.: Controparte_1
), con sede legale a Piazza Armerina (EN), Piazza Gen. Dalla Chiesa n. P.IVA_1
49, rapp.to e difeso dall'Avv. Luca Strazzulla.
- OPPONENTE -
Contro
:
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._2
(EN) il 14.05.1969, nella qualità di rappresentante legale della società a responsabilità
limitata semplificata (P.I.: ), con sede a Piazza Controparte_3 P.IVA_2
Armerina (EN), Via Carducci n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Leandro Alberghina.
- OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Parte opponente: “-in via preliminare ed in accoglimento dell'istanza di sospensiva,
sospendere la efficacia esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i gravissimi
motivi sopra esposti;
-nel merito, accogliere la presente opposizione e, previa revoca e/o annullamento
dell'ingiunzione opposta, ovvero del Decreto Ingiuntivo n. 289/2023 R.G. del
31/10/2023, emesso dal Tribunale di Enna, relativamente al procedimento monitorio n.
1031/2023 R.G., provvisoriamente esecutivo, notificato in data 14/11/2023, con il quale
è stato ingiunto all'odierna parte opponente, il pagamento complessivo della somma di
€ 13.000,00 oltre interessi come da domanda e accessori di legge, rigettare la domanda
avversaria perché infondata in fatto e in diritto e non provata e, per l'effetto e nella
misura in cui sarà verificato in corso di causa, accertare e dichiarare che la odierna
parte opponente, non deve assolutamente alla parte opposta, la somma riporta nel
decreto opposto, per tutti i motivi sopra rassegnati;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto,
accertarsi la minor somma dovuta, in relazione all'eventuale sussistenza del diritto del
, di ricevere alcune somme, in relazione agli atti di compravendita a firma del CP_2
Notaio di Piazza Armerina;
Per_1
-in via riconvenzionale, accertato che il Sig. , non ha ricevuto alcuna Parte_1
somma da parte del , relativamente agli atti sopra menzionati, Controparte_2
Pag. 2 di 14 accertare la compensazione delle pretestuose somme richieste con il decreto opposto e
per l'effetto disporre l'estinzione del credito della somma ingiunta;
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Parte opposta: “Con il presente verbale dichiara di insistere in tutti gli atti di causa, in
tutte le eccezioni formulate, nonché nelle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la
causa venga posta in decisione. Con vittoria di spese e compensi. Salvo ogni altro
diritto”. Di seguito si riportano le conclusioni formulate in comparsa di costituzione: “-
in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del
decreto ingiuntivo opposto poiché infondata in fatto ed in diritto;
- rigettare le domande e le richieste avanzata da parte attrice in seno all'atto
introduttivo poiché infondate in fatto oltreché in diritto;
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle
richieste che precedono.
- con vittoria di spese, diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, ritualmente notificato, l'opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 289/2023 del 31/10/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Enna, Dott. Davide Naldi, relativamente al procedimento monitorio n.
1031/2023 R.G., con il quale è stato ingiunto all'odierna parte opponente il pagamento della complessiva somma di € 13.000,00, oltre interessi come da domanda, ed oltre spese legali.
Il suddetto decreto è stato emesso in forza dell'atto di compravendita stipulato innanzi al Notaio Dott. in data 26/01/2023, n. 4034 del Repertorio e n. Per_2
Pag. 3 di 14 3166 della Raccolta, registrato in Enna in data 16/02/2023 al n. 467, Serie IT, con il quale in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_3
ha venduto alla società , in persona del Controparte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, Sig. l'azienda commerciale Parte_1
avente ad oggetto l'attività di ristorazione, corrente in Piazza Armerina (EN), Via
A. MA snc.
L'ingiunto ha opposto il decreto, eccependo l'assoluta indeterminatezza della pretesa economica e la carente allegazione probatoria costitutiva del credito.
In merito ha eccepito l'infondatezza ed illegittimità della pretesa creditoria azionata dalla società opposta atteso che “quanto narrato non corrisponde assolutamente al
vero, è falso, e mirato mediante la narrazione di tutta una serie di artifizi e raggiri,
esclusivamente ad ottenere un ingiusto profitto, ovvero ad ottenere il pagamento
della somma di € 13.000,00”.
Ha eccepito, in particolare, di non dover assolutamente corrispondere alcuna somma alla parte opposta, essendo quest'ultima debitrice nei suoi confronti, in relazione all'atto di compravendita stipulato innanzi al Notaio Dott. in data Per_2
14/02/2023, registrato in Enna in data 02/03/2023 al n. 632, serie IT, avente ad oggetto la vendita dell'unità immobiliare sita nel Comune di Piazza Armerina (EN)
in Via TR SC n. 2.
Per tali motivi, in via preliminare ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. opposto, sussistendo i gravi motivi per le ragioni rappresentate nell'opposizione e per aver già avviato, parte opposta, un'azione esecutiva nei suoi confronti, nonostante l'assoluta consapevolezza della inesistenza del proprio credito.
Pag. 4 di 14 Nel merito, in accoglimento dell'opposizione proposta e previa revoca e/o annullamento del D.I opposto, ha chiesto di rigettare la domanda avversaria perché
infondata in fatto ed indiritto e non provata;
in subordine, nell'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto accertarsi la minor somma dovuta in relazione all'eventuale sussistenza del suo diritto di ricevere alcune somme, in relazione agli atti di compravendita a firma del Notaio di Piazza Armerina;
in Per_1
via riconvenzionale, accertato che il Sig. , non ha ricevuto alcuna Parte_1
somma da parte del , relativamente agli atti sopra menzionati, ha Controparte_2
chiesto di accertare la compensazione delle somme richieste con il decreto opposto e per l'effetto disporre l'estinzione del credito della somma ingiunta.
Si è costituito nelle qualità di rappresentante legale della società Controparte_2
, eccependo l'infondatezza dell'opposizione proposta, non Controparte_3
avendo l'opponente fornito la prova dell'insussistenza del credito azionato e dell'inesistenza del titolo.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di “dichiarare nulla la citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale per l'assoluta carenza degli
elementi di fatto e di diritto a sostegno della stessa” e quindi: rigettare in via preliminare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto poiché infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, rigettare le domande di parte opponente perché infondate in fatto oltreché in diritto.
Alla prima udienza parte opponente ha insistito in atti ed in particolare nella richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nella richiesta di concessione di un termine per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria;
parte opposta ha contestato le richieste di controparte ed
Pag. 5 di 14 insistito nella comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice Istruttore, Dott. Rosario Vacirca, in considerazione dell'assoluta genericità delle allegazioni attoree, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, anche in considerazione del mancato deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., ha rinviato il giudizio all'udienza del 18/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, per precisare le conclusioni e discutere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Pervenuto il presente fascicolo alla scrivente, con note di trattazione scritta depositate il 26/10/2025 parte opposta ha precisato le conclusioni insistendo negli atti di causa e in tutte le eccezioni formulate, nonché nelle conclusioni ivi rassegnate e ha chiesto di porre la causa in decisione.
Nessuno scritto conclusivo ha depositato parte opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) In rito.
Preliminarmente va precisato che la controversia sub iudice riguarda diritti di credito che non rientrano tra le materie oggetto di mediazione obbligatoria.
Per tali ragioni il Giudice Istruttore all'udienza del 12/02/2025 non ha concesso il termine richiesto da parte opponente per l'attivazione della procedura di mediazione, non essendo la stessa obbligatoria.
Ciò posto, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il
Pag. 6 di 14 fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
In tale giudizio il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore, entrando così nel merito della controversia (Cass.4974/20005;
Cass.10704/1999; Cass.3319/1996; Cass.1052/1995).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente,
avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez.
I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass.
civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n.
14556).
Quindi è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore in senso sostanziale, poiché
quest'ultimo ha instaurato il procedimento, mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente: "Merita, in primis, di
essere rilevato che è onere di chi intende far valere un diritto in giudizio provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento. In particolare, nei casi di opposizione a
Pag. 7 di 14 decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la
prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto
attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria
pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento
della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. La
giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione
a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il
giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che
assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la
posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il
ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ., Sez. II, 16
maggio 2019, n. 13240).
B) IN MERITO ALL'AN DELLA PRETESA CREDITORIA AZIONATA DA PARTE
OPPOSTA.
Nel caso in esame parte opposta ha dato prova dell'an della pretesa creditoria,
provando con adeguata documentazione agli atti il titolo da cui è scaturito il rapporto obbligatorio.
In particolare, è stato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo l'atto di compravendita stipulato innanzi al Notaio in data 26.01.2023, n. 4034 del Per_1
Repertorio e n. 3166 della Raccolta, registrato in Enna in data 16.02.2023 al n. 467,
serie IT, avente ad oggetto la vendita dell'attività di ristorazione, corrente in Piazza
Armerina (EN), Via A. MA snc, con il quale le parti hanno concordato e pattuito in € 33.000,00 il prezzo della vendita, di cui quanto ad € 20.000,00 sono
Pag. 8 di 14 stati pagati al momento della sottoscrizione del contratto e quanto ai restanti €
13.000,00 avrebbero dovuto essere pagati a mezzo n. 5 bonifici con scadenza
30/04/2023, 31/05/2023, 30/06/2023, 31/07/2023 e 31/08/2023.
Al riguardo l'opposta ha dedotto il mancato pagamento della somma di € 13.000,00
e a fondamento della propria domanda di pagamento ha prodotto in seno al ricorso per D.I. l'atto notarile sopra richiamato e una lettera di diffida ad adempiere,
recapitata in data 20/09/2023, con la quale ha diffidato l'odierna parte opponente al pagamento della detta somma.
L'insieme dei predetti documenti, mai espressamente e specificatamente contestati dall'opponente nel presente giudizio costituiscono piena prova del titolo azionato dalla società opposta, quindi dell'esistenza dell'an del credito.
Per contro, l'opponente non ha fornito la benchè minima prova di fatti impeditivi,
estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata, limitandosi a contestare in modo assai generico e con mere argomentazioni di fatto il credito azionato e la titolarità dello stesso in capo alla società opposta, senza tuttavia provare e/o chiedere di provare l'inesistenza del credito (addirittura parte opponente a sostegno delle proprie argomentazioni rinvia ad un'ipotetica documentazione che dichiara di produrre in seno all'atto di opposizione - gli atti notarili menzionati nel corpo dell'atto - ma che non risulta in alcun modo prodotta, né depositata successivamente, nonché ad una ipotetica PEC di contestazione del credito mai prodotta nel corso del presente giudizio).
In ragione di quanto detto, ritiene questo Giudice che l'opponente non ha adempiuto al proprio onere di allegazione, inteso quale: “situazione giuridica
soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto,
Pag. 9 di 14 di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e
tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive,
generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie),
rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi
od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul
merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente
sollevate” (Cass. sentenza 27 gennaio 2025 n. 1903)”.
L'opponente, peraltro, non ha preso posizione in modo chiaro, preciso e puntuale sui fatti specificamente allegati dalla parte opposta a sostegno del proprio credito ed in particolare, non ha contestato la documentazione prodotta da parte opposta a sostegno della propria pretesa creditoria, né ha mai affermato di aver pagato la somma ingiunta, né dato prova di tale pagamento, limitandosi genericamente ad eccepire di non dover pagare nulla all'opposto ed anzi di vantare un contro credito
(peraltro mai provato nel corso del presente giudizio) nei suoi confronti con delle generiche argomentazioni che di seguito si riportano: “tutto quanto narrato
fraudolentemente dal , non corrisponde assolutamente al vero, è falso, e CP_2
mirato mediante la narrazione di tutta una serie di artifizi e raggiri, esclusivamente
ad ottenere un ingiusto profitto, ovvero ad ottenere il pagamento della somma di €
13.000,00 da parte del sig. , in proprio e nella qualità” ed ancora Parte_1
“NON DEVE ASSOLUTAMENTE CORRISPONDERE ALCUNA SOMMA alla
parte opposta, in quanto è la stessa parte opposta, ad essere debitrice nei confronti
dell'odierno opponente, in relazione all'atto di compravendita del 14/02/2023 ” [..]
“Consequenzialmente, l'odierna parte opposta, anche e soprattutto in
considerazione della documentazione che si produce in allegato alla presente
Pag. 10 di 14 opposizione, non ha alcun diritto a ricevere il pagamento della somma di cui al
Decreto ingiuntivo, per i motivi sopra rassegnati, la cui fondatezza, senza alcun
minimo dubbio, emergerà nel corso dell'istruttoria del presente procedimento”.
Per quanto fin qui detto, ne consegue che in applicazione del principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115 cpc, i fatti posti a fondamento del D.I.
devono ritenersi pacifici, sicchè la parte opposta non è più gravata del relativo onere probatorio.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Nell'ambito
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte
di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in
punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico
sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti
dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115
c.p.c.” (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
Ebbene, essendo stata fornita prova documentale del contratto, mai contestato dall'opponente-ingiunto, può considerarsi validamente provato il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata e conseguentemente fondato il diritto di credito fatto valere dalla parte opposta.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e con essa anche la domanda di accertamento di un contro credito, mai provato, e la domanda riconvenzionale di compensazione, domanda quest'ultima da qualificarsi, piuttosto, come eccezione riconvenzionale e comunque poco comprensibile nella misura in cui si chiederebbe di compensare un credito personale con quello vantato nei confronti della società.
C) IN MERITO AL QUANTUM DELLA PRETESA CREDITORIA AZIONATA.
Pag. 11 di 14 Accertata la fondatezza del credito azionato, occorre adesso passare alla valutazione del quantum debeatur.
Parte opposta ha provato il proprio credito anche in punto di quantum mediante la produzione in seno al ricorso per D.I. dell'atto notarile di compravendita stipulato innanzi al Notaio in data 26.01.2023 e registrato in Enna in data Per_2
16.02.2023 al n. 467, serie IT.
Sul tema l'opponente nulla ha dedotto e/o eccepito, limitandosi ad affermare con mere locuzioni labiali non accompagnate da idonee allegazioni probatorie a fondamento di quanto sostenuto che nulla deve alla parte opposta e che anzi è
quest'ultima ad essere debitrice nei suoi confronti, in forza dell'atto di compravendita stipulato innanzi al Notaio Dott. , in data 14/02/2023, Per_2
registrato in Enna in data 02/03/2023 al n. 632, serie IT, avente ad oggetto la vendita dell'unità immobiliare sita nel Comune di Piazza Armerina (EN), in Via
TR SC n. 2.
Dette affermazioni, come appena detto, non sono supportate da alcun fondamento probatorio, non avendo parte opponente svolto alcuna attività processuale dopo la prima udienza tenutasi in data 12/02/2025, né tantomeno, attività istruttoria,
essendosi limitata con l'atto di opposizione a richiamare una PEC di contestazione del credito, mai prodotta nel presente giudizio, a richiamare una generica documentazione, anch'essa mai prodotta e a fare rinvio ad un'ipotetica audizione del Notaio rogante al fine di confermare le proprie ragioni, ma dallo stesso mai citato.
Alla luce delle considerazioni fin qui fatte, si ritiene provato il credito azionato anche in punto di quantum debeatur;
lo stesso merita, pertanto, di essere
Pag. 12 di 14 integralmente riconosciuto e liquidato nella misura dichiarata nell'atto notarile e richiesta dall'opposta, pari ad € 13.000,00, corrispondente alla quota parte dell'intero prezzo di compravendita non pagata dalla parte opponente.
***
Per quanto sopra motivato, ritiene questo Giudice che in difetto di allegazioni,
contestazioni e prove a sostegno delle domande di parte opponente, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata e con essa la subordinata domanda di accertamento del contro credito e la domanda riconvenzionale di compensazione;
per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 289/2023 emesso dal
Tribunale di Enna, Dott. Davide Naldi, in data 31/10/2023, in pari data depositato in cancelleria relativamente al procedimento monitorio n. 1031/2023 R.G., con il quale è stato ingiunto all'odierna parte opponente il pagamento della complessiva somma di € 13.000,00, oltre interessi come da domanda, ed oltre spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 576,00 per compensi, oltre accessori di legge ed € 145,50 per esborsi.
Le spese processuali seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., pertanto si condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, in aggiunta alle spese liquidate in fase monitoria, che si liquidano secondo le vigenti tariffe forensi (ex D.M. 147/2022), avuto riguardo allo scaglione di riferimento (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), con applicazione dei valori minimi, in considerazione dell'attività
difensiva in concreto svolta e, segnatamente, della natura solo documentale dell'istruttoria, in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Pag. 13 di 14 Il Tribunale di Enna, nella persona della Dott.ssa Eleonora Lo Nardo,
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1374/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da parte opponente e con essa ogni ulteriore domanda anche riconvenzionale proposta e per l'effetto, dichiara valido ed efficace e definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 289/2023, emesso dal Tribunale di Enna, Dott. Davide Naldi,
in data 31/10/2023 e in pari data depositato in cancelleria.
- ND parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge, quest'ultima se ed in quanto dovuta.
Così deciso in Enna, 18/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Eleonora Lo Nardo
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