Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06210/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6210 del 2025, proposto da
IN ON, rappresentata e difesa dall'avvocato IN ON, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio del Sannio, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 553/2025 (R.G. n. 682/2025), emesso dal Giudice di Pace di Avellino in data 05.05.2025, non opposto e divenuto pertanto definitivo rispetto al quale in data è stato emesso decreto di esecutorietà il 9.7.2025, notificato in forma esecutiva in data 10.07.2025, non opposto, che ha condannato il Comune di San Giorgio del Sannio al pagamento in favore della ricorrente della somma capitale di € 3.045,34, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 473,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e I.V.A. come per legge, ed € 76,00 per spese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. FA AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L'odierna ricorrente, avv. IN ON, ha svolto attività di assistenza e rappresentanza legale in favore del Comune di San Giorgio del Sannio, in virtù di incarichi professionali conferiti con determine n. 56 del 19/10/2022 e n. 4 del 01/02/2023. A seguito dell'espletamento dell'incarico, la ricorrente emetteva le relative fatture per il pagamento dei compensi maturati, ma, stante il mancato saldo da parte dell'Ente, adiva il Giudice di Pace di Avellino con ricorso per decreto ingiuntivo.
Con Decreto Ingiuntivo n. 553/2025, emesso in data 05/05/2025, il Giudice di Pace di Avellino ingiungeva al Comune di San Giorgio del Sannio:
- di pagare a parte ricorrente per il titolo di cui al ricorso, entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla data di notifica del ricorso e del presente decreto, l’importo capitale di € 3045,34, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 473,00, di cui per compensi, oltre spese generali al 15% sui compensi, c.p.a. e I.V.A. (se dovuta) come per legge; oltre € 76,00 per spese.
Il predetto decreto, ritualmente notificato, non è stato opposto nel termine di legge, ed è stato pertanto dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 09/07/2025, acquisendo così autorità ed efficacia di cosa giudicata.
Il titolo è stato notificato in forma esecutiva all'Ente debitore in data 10/07/2025. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, il Comune è rimasto inadempiente.
Con il ricorso in epigrafe, l'avv. ON ha quindi adito questo Tribunale per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo.
Il Comune di San Giorgio del Sannio, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito nel presente giudizio.
2.- In via del tutto preliminare, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile. L'azione è stata esperita ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), del Codice del processo amministrativo (c.p.a.), che ammette il ricorso per l'ottemperanza per conseguire l'attuazione delle "sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario". La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, al pari di una sentenza di condanna, ed è pertanto suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2017 n. 4987; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10 giugno 2020, n. 2319). Tale provvedimento, infatti, definisce la controversia in modo irretrattabile, essendo impugnabile solo con i mezzi straordinari della revocazione o dell'opposizione di terzo. Nel caso di specie, la ricorrente ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 114, comma 2, c.p.a., depositando copia autentica del decreto ingiuntivo e la documentazione attestante la sua definitività, quale condizione di ammissibilità del ricorso.
Risulta, infine, ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996 come condizione di procedibilità per l'avvio di procedure esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni per il pagamento di somme di denaro.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il giudizio di ottemperanza costituisce presidio fondamentale del principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione. L'obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato è un corollario dello Stato di diritto, che non ammette deroghe o discrezionalità in merito all'an e al quando dell'adempimento (Corte Cost., sentenza n. 151 del 14 luglio 2021). L'Amministrazione soccombente è tenuta a dare puntuale, completa e leale esecuzione a quanto statuito dal giudice, senza poter opporre ragioni di sorta per sottrarsi a tale obbligo. Nel caso in esame, il comando giudiziale contenuto nel Decreto Ingiuntivo n. 553/2025 è certo, liquido ed esigibile. L'inerzia del Comune di San Giorgio del Sannio, che non si è neppure costituito in giudizio per fornire eventuali giustificazioni, si configura come un palese e ingiustificato inadempimento, che impone a questo Tribunale di ordinare l'ottemperanza.
In considerazione della condotta inadempiente dell'Amministrazione, si rende necessaria, come richiesto dalla ricorrente, la nomina sin da ora di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., per il caso di ulteriore inerzia. Tale figura, qualificata dall'art. 21 c.p.a. come "ausiliario del giudice", agisce quale sua longa manus per dare concreta attuazione al giudicato, sostituendosi all'amministrazione inadempiente (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2021, n. 8; Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2015, n. 52). Trattandosi di un ente locale, l'organo istituzionalmente preposto alla vigilanza e all'esercizio di poteri sostitutivi è il Prefetto della provincia di competenza. Pertanto, si individua quale commissario ad acta il Prefetto di Benevento, o un funzionario da questi delegato.
La ricorrente ha formulato espressa istanza per la condanna del Comune al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Tale istituto, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, costituisce una "misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, inquadrabile nell'ambito delle pene private o delle sanzioni civili indirette", la cui funzione è quella di vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione sancita dall'ordine del giudice (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15). La sua applicazione è compatibile anche con le decisioni di condanna al pagamento di somme di denaro, poiché la sua finalità non è risarcitoria, bensì sanzionatoria e compulsiva. La norma prevede che il giudice fissi tale somma "salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative". Nel caso di specie, non emergono ragioni di manifesta iniquità, tanto più che la stessa disposizione precisa che la penalità "non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali". L'Amministrazione, non costituendosi, non ha peraltro allegato alcuna ragione ostativa. Pertanto, la richiesta merita accoglimento. In aderenza alla domanda di parte, la penalità viene fissata nella misura degli interessi legali, da calcolarsi sulla sola sorta capitale di € 3.045,34. Tale penalità decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo e cesserà alla data dell'effettivo pagamento o, in alternativa, alla data di insediamento del commissario ad acta. L'importo complessivo maturato a titolo di penalità non potrà in ogni caso superare il limite massimo del 10% della medesima sorta capitale.
4.- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico del Comune di San Giorgio del Sannio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
a) ORDINA al Comune di San Giorgio del Sannio, in persona del Sindaco pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione al Decreto Ingiuntivo n. 553/2025 del Giudice di Pace di Avellino, provvedendo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, al pagamento in favore della ricorrente, Avv. IN ON, della somma capitale di € 3.045,34, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese della procedura monitoria liquidate in € 473,00 per compensi ed € 76,00 per spese, oltre accessori di legge;
b) NOMINA, per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine di cui al punto a), quale Commissario ad acta il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della Prefettura, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di apposita istanza di parte, provvederà in via sostitutiva a compiere tutti gli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, con spese a carico dell'Ente inadempiente;
c) CONDANNA il Comune di San Giorgio del Sannio, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla sorta capitale di € 3.045,34 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino alla data dell'effettivo pagamento o dell'insediamento del commissario ad acta, con il limite massimo complessivo del 10% (dieci per cento) della medesima sorta capitale;
d) CONDANNA il Comune di San Giorgio del Sannio alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge (15% spese generali, IVA e CPA) e alla refusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente pronuncia alle parti e al Commissario ad acta designato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR ZE, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
FA AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA AF | AR ZE |
IL SEGRETARIO