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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26147 (+ causa riunita RG 31185/2022) del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
- , nato a [...] il [...], , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Francesco Carlini e Matteo Botti, giusta procura rilasciata in atti;
ricorrente
E
- nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dagli avv.ti Domenico Stamato e Daria Proietti, giusta procura rilasciata in atti;
resistente
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: all'udienza del 25.09.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la signora in Frascati (RM) il 18.05.2003 CP_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Frascati, anno 2003, n. 49 parte II, serie A, Uff. 1), dal quale erano nati i figli (Roma il 19.10.2004) e Per_1
(Roma il 4.11.2008); la residenza familiare era stata fissata nell'immobile Persona_2 sito in Roma, alla Via Vigne di S. Matteo n. 66, in comproprietà con la moglie, gravato da mutuo la cui rata ammontava a € 780 mensili;
nel mese di agosto 2021, a causa di incomprensioni che rendevano impossibile la prosecuzione del rapporto, essi decidevano di interrompere la loro convivenza;
dopo la fine della relazione coniugale, era stato costretto a trasferirsi presso la casa dei suoi genitori, continuandosi ad occupare dei figli e supportando la moglie nella loro gestione.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale, l'affido condiviso di e , disponendone il collocamento presso di sé Per_1 Persona_2 nella casa familiare di cui chiedeva l'assegnazione, infine, un contributo materno al loro mantenimento di € 450, ripartendosi al 50% le spese straordinarie. Si costituiva in giudizio la signora a quale, aderendo alla domanda di separazione CP_1
e di affidamento condiviso dei figli, contestava le ulteriori domande riguardanti il collocamento e il mantenimento, chiedendone di contro il rigetto. Parte resistente evidenziava che la scelta del marito di allontanarsi dalla casa familiare era stata da quest'ultimo assunta unilateralmente e arbitrariamente. Peraltro, il sig. dal suo Pt_1 allontanamento, sempre con riguardo ai figli, le aveva imposto modalità di frequentazione e quantum per il loro mantenimento, corrispondendole un contributo mensile di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulla scorta di tali premesse, parte resistente chiedeva il collocamento di e Per_1
presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, dalla quale il marito si era Persona_2 già allontanato, regolando la frequentazione padre figli nelle modalità indicate in comparsa, e infine un contributo per il loro mantenimento di € 700 mensili (€ 350 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. In data 23.09.2022 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 20.09.2022, disposta la riunione del procedimento RG n. 31185/2022, sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, letti gli atti, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori i figli e , collocandoli Per_1 Persona_2 presso la madre alla quale assegnava la casa familiare (sita in Roma, via di vigne di S.
Matteo n. 66), regolava le modalità di frequentazione padre figli e disponeva che il sig. corrispondesse alla moglie per il mantenimento dei figli un importo mensile di € Pt_1 450 (€ 225 per ciascun figlio). Assegnati i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza cartolare del 08.06.2023 il giudice istruttore, esaminati gli atti e le istanze istruttorie formulate, ritenuto opportuno sentire i figli e circa i loro interessi e abitudini, rinviava Per_1 Persona_2 le parti all'udienza del 24.10.2023, disponendo l'ascolto dei figli alla presenza della psicologa dello spazio famiglie e minori. All'udienza fissata il GI, dopo aver provveduto all'ascolto dei figli e Per_1
alla presenza del dott. , psicologo dello Spazio Famiglie e Persona_2 Testimone_1
Minori, ritenuta esaurita la fase istruttoria e la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
In data 25.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché sulle ulteriori domane, segnatamente quelle afferenti al collocamento del figlio ancora minorenne nonché al quantum per il mantenimento di entrambi i figli. Persona_2
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
I contrasti tra le parti hanno peraltro radici antiche ed hanno rappresentato il motivo del loro allontanamento ancor prima dell'inizio di tale procedimento. Come rappresentato da entrambi, la convivenza era cessata nell'agosto del 2021 quanto il marito si era allontanato dalla casa familiare trasferendosi presso l'abitazione della famiglia di origine in Roma sita in Via Castiglione di Sicilia n.17.
Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile.
Affidamento e modalità di frequentazione del figlio minore . Contributo Persona_2 economico in favore dei figli Le parti sono genitori di (20 anni) e (16 anni), entrambi conviventi Per_1 Persona_2 con la madre nella ex casa familiare. Come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta, nonché dall'ascolto degli stessi ragazzi all'udienza del 24.10.2023, entrambe le parti, nonostante le loro incomprensioni e i loro attriti, hanno sempre mantenuto e preservato un ottimo rapporto con entrambi i figli.
La situazione attuale è stata ben accettata dai ragazzi, i quali, durante il loro ascolto, hanno avuto modo di commentare lo status quo familiare: la figlia maggiorenne “… Per_1
Adesso la situazione si è normalizzata, siamo tutti più tranquilli, anche mio LL che all'inizio era un po' scosso. L'attuale assetto va bene, possiamo vedere papà quando vogliamo. Abbiamo trovato il nostro equilibrio. Non vorrei cambiare nulla della mia vita di adesso”, “… adesso la situazione a casa va bene. Non vorrei cambiare Persona_2 nulla della situazione attuale. A me va bene che tutto resti com'è”. Non vi sono statuizioni in merito all'affidamento e al collocamento della figlia , Per_1 stante la maggiore età della stessa, mentre con riguardo al figlio minorenne , Persona_2 alla luce delle risultanze emerse, si ritiene opportuno confermare i provvedimenti provvisori assunti, va a dire l'affido condiviso di . Persona_2 Spetta quindi ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il figlio - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo, e l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Va confermato il collocamento di presso la madre in linea con la situazione Persona_2 attuale e atteso che la signora ha dato buona prova di gestione ordinaria né sono CP_1 emersi elementi pregiudizievoli in ordine all'attuale collocamento. Per effetto, la casa familiare (sita in Roma, alla Via Vigne di S. Matteo n. 66) va assegnata alla signora Invero l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di CP_1 preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sugli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza. Quanto alla frequentazione padre figlio, stante l'età del ragazzo, sedicenne, il Collegio ritiene opportuno disporre che la frequentazione tra padre e figlio debba essere rimessa agli accordi diretti tra gli stessi e comunque, in difetto, nelle modalità disciplinate in sede presidenziale: fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola e sino alla domenica dopo cena quando lo riaccompagnerà presso la casa materna;
durante la settimana, il mercoledì dall'uscita di scuola e fino a dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna;
due settimane, durante il periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
le festività pasquali, ad anni alterni;
durante le festività natalizie i genitori avranno i figli alternatamente, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio successivo. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascuno. Con l'ordinanza presidenziale, il padre veniva onerato dell'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli un contributo complessivo di € 450 (€ 225 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il sig. -come risulta dalla dichiarazione economico reddituale versata in atti (CUD Pt_1 2024 € 23.536,60; CUD 2023 € 22.669,80)- dopo aver lavorato come operaio per la società OSASETA S.p.A. sino al suo licenziamento (impugnato) avvenuto in data 15 luglio 2024 (ove percepiva uno stipendio mensile netto di € 1.500 mensili), ha cambiato società ed è stato successivamente assunto, con contratto a tempo determinato (con scadenza prevista al 25 febbraio 2025) nel mese di agosto 2024, presso la società Worldmatic Srl percependo un reddito mensile netto pari ad € 1.421,39 (per 13 mensilità, come dallo stesso dichiarato nelle note conclusionali depositate), dichiarando – stante il decremento stipendiale e la temporaneità del contratto – di riuscire con difficoltà a far fronte al mantenimento dei figli. Oltre a ciò, il ricorrente è comproprietario unitamente alla moglie della ex casa familiare, per la quale corrisponde la metà del mutuo (circa €
800 mensili), nonché della quota del 25% di un immobile in località Cerveteri.
La signora nvece lavora come dipendente e svolge le mansioni di responsabile del CP_1 reparto gastronomia presso la società CR Italy S.r.l. (affiliata Conad), percependo uno stipendio mensile netto di € 1.500 (CUD 2023 € 27.717,27; CUD 2024 € 28.833,72). Assieme al marito, parte resistente è proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare ove risiede unitamente ai due figli e per il quale si fa carico della metà della rata di mutuo.
Pertanto, alla luce della documentazione depositata e dalle dichiarazioni delle stesse parti, nonché della loro situazione patrimoniale e reddituale complessiva, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, considerati i tempi di cura e accudimento dei figli presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre, la quale provvede in via prevalente alle loro prime necessità ed esigenze, considerate le esigenze degli stessi, connesse all'età, sul presupposto che il padre provveda a pagare la sua metà di mutuo, dispone che il padre corrisponda alla madre un contributo per il mantenimento dei figli e Per_1 Persona_2 pari a € 450 mensili (€ 225 ciascuno), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nel 50% ciascuno, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese di giudizio In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- dichiara la separazione personale tra , , e Parte_1 C.F._1 che hanno contratto matrimonio a Frascati CP_1 C.F._2
(RM) in data 18.05.2003;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frascati di procedere alle annotazioni di legge (anno 2003, n. 49 parte II, serie A, Uff. 1);
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé, disponendone il collocamento presso la madre;
- dispone che la frequentazione padre figlio sia regolata nelle modalità indicate in motivazione;
- dispone che il padre corrisponda alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento di entrambi i figli e la somma Per_1 Persona_2 mensile di € 450 (€ 225 ciascuno), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie, secondo quanto indicato in motivazione;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi