Art. 2.
Il prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in dipendenza delle variazioni di circoscrizioni territoriali disposte con l'articolo precedente, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita' fra i Comuni interessati.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Il prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in dipendenza delle variazioni di circoscrizioni territoriali disposte con l'articolo precedente, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita' fra i Comuni interessati.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI