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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/05/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 6359/2020 R.G.,
TRA
Parte_1
nella qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_2
“B &B CENTRO STORICO DI , Parte_3
Rappresentati e difesi dall'avv. Ubaldo Macrì, procuratore domiciliatario;
- attori -
CONTRO
, _1
Rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Francesco Sammarruco, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società e Parte_1 [...]
nella qualità di titolare dell'impresa individuale esercente il B&B Parte_2 suindicato corrente in Otranto (LE) alla via Bastione Pelasgi, hanno convenuto in giudizio il proprietario dell'immobile confinante con quello loro concesso in locazione,
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali derivati dai _1
danneggiamenti da lui perpetrati nel giugno 2017 e nel maggio 2020. Con comparsa depositata in data 30.11.2020 si è costituito in giudizio _1
contestando le pretese attoree sia nell'an che nel quantum.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
19.07.2021 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 27.01.2022 e il 23.06.2022; quindi ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio e il 10.12.2022 ha conferito incarico al dott. Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato, il 17.12.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti il termine richiesto per il solo deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento nei termini che seguono.
Premesso che l'odierna pretesa concerne i danni patrimoniali accusati dal 31.5.2017 al
05.7.2017 e dal 27.5.2020 al 15.7.2020 dalle attrici, conduttori dell'immobile ubicato in
Otranto (LE) alla via Bastione Pelasgi, di proprietà di terzi e dove esercitano su distinte porzioni del fabbricato un'attività di ricezione turistica, all'esito dell'istruttoria espletata difetta prova della responsabilità del convenuto in ordine ai danneggiamenti risalenti al
2017, non potendo essa fondarsi né sulle mere denunce in atti, né sulla responsabilità per fatti della medesima natura commessi dall' successivamente, né tantomeno sulla _1
circostanza - debitamente contestata dal convenuto e mai confutata, nemmeno nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata -, che l' proprietario e residente presso _1
l'immobile sito in Otranto alla via San Pietro n. 12, sia l'unico ad avere accesso al lastrico in uso alle attrici dal medesimo livello.
Venendo invece agli episodi del maggio 2020, sussiste la prova della responsabilità del convenuto in ordine ai danneggiamenti sia al tubo di scolo che alla macchina di condizionamento.
La prima infatti risulta confessata dall' in sede di interrogatorio formale, _1
allorquando ha ammesso la circostanza sub 6 capitolata (“…se vero che la persona che, dopo aver scavalcato il muretto di confine, entrava sul lastricato e danneggiava la stessa macchina era il
Sig. ..”), precisando tuttavia “…che ho modificato le tubazioni perché le stesse _1
portavano le acque meteoriche del lastricato dell'attore sul mio lastricato”.
La seconda invece appare dimostrata dalla visione del video registrato il 27.5.2020 dalla telecamera installata sul lastrico in godimento alle attrici, laddove è chiaramente visibile
2 un uomo che, dopo aver scavalcato il basso muro posto a separazione dei lastrici, è intento ad effettuare operazioni sulla macchina di condizionamento, identificato nell'odierno convenuto dai testimoni escussi (“a seguito dell'interruzione Tes_1
dell'impianto dell'aria condizionata abbiamo verificato, tramite la visione del filmato relativo alla telecamera che esisteva sul lastricato, che effettivamente era entrato sul lastricato e _1 con un flessibile aveva danneggiato l'unità esterna dell'impianto di aria condizionata. Conosco
e, pertanto, posso dire che la persona che si vede nel video è riconoscibile”) e _1
, proprietario dello stabile condotto dagli attori, che ha rivelato Testimone_2
di aver riconosciuto nel filmato “le caratteristiche fisionomiche” di _1
Tanto premesso in punto di an della responsabilità dedotta, con riguardo tuttavia al quantum della pretesa azionata e relativa unicamente ai pregiudizi verificatisi a partire dal
27.5.2020, osserva il decidente che all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata l'ing. non avendo potuto constatare la manomissione della macchina Persona_1
esterna dell'impianto di condizionamento, ormai riparata, ha quantificato il danno sommando gli importi di cui alle fatture in atti, ammontanti a complessivi € 7.480,93
IVA inclusa, da cui va tuttavia sottratto l'importo di € 5.606,50 anticipato alle attrici dall'assicuratrice e preteso con la nota del 25.01.2021 Controparte_2
inviata al convenuto, che non può che alludere al sinistro per cui è causa, considerato che nella dettagliata ricostruzione degli eventi contenuta in citazione non potrebbe essere sfuggita un'ulteriore occasione di così grave danneggiamento, peraltro verificatasi nello stesso mese di quello di cui si è discusso.
Merita invece di essere respinta la pretesa di ristoro del danno asseritamente subito dalle due attrici per il mancato utilizzo della struttura dal 27.5.2020 al 15.7.2020 per l'indisponibilità dell'impianto di condizionamento.
Premesso infatti che nessuna documentazione in merito è stata fornita da Parte_2
in relazione all'impresa esercitata, la ha depositato
[...] Pt_1 CP_3
copia del registro delle fatture emesse dal 2016 al 30.9.2019 e dal 20.6.2020 al 30.9.2020
(manca pag. 2020/0001), dal quale tuttavia si evince, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di citazione, che nel periodo di cui innanzi la struttura ricettiva ha regolarmente svolto la propria attività, come peraltro riscontrato dalle dichiarazioni testimoniali di
, commercialista delle attrici, che ha riferito testualmente: “in quel Testimone_3
periodo c'è stata un'attività, ma ridotta”.
Orbene, costituisce fatto notorio che nell'estate del 2020 l'epidemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni varate dal legislatore abbiano inciso negativamente sui guadagni
3 delle imprese turistiche collocate su tutto il territorio nazionale;
ne consegue che difettano elementi probatori per attribuire all'odierno convenuto la lamentata diminuzione dei ricavi della società attrice che, viceversa, risulta aver comunque continuato a svolgere nel periodo in esame la propria attività.
Venendo infine alla regolamentazione delle spese di lite, considerato il consistente ridimensionamento dell'originaria pretesa, nonché il rigetto delle istanze avanzate dalle attrici nei procedimenti nn. 6359-1 R.G. e 6359-2 R.G., valuta il decidente che la reciproca soccombenza integri giusto motivo per la compensazione integrale delle spese di lite, ponendo a carico dell' unicamente le spese occorse per la consulenza tecnica _1
d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società e da nella suindicata qualità: Parte_1 Parte_2
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di € _1 Parte_1
1.874,43, da maggiorare di interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
2) Rigetta ogni ulteriore pretesa;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio e dei procedimenti nn. 6359-1 R.G. e 6359-2 R.G.;
4) Pone definitivamente a carico di le spese occorse per la _1
consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 17.5.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è redatta su bozza predisposta dalla dott.ssa Angela Perrone, Magistrato in tirocinio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 6359/2020 R.G.,
TRA
Parte_1
nella qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_2
“B &B CENTRO STORICO DI , Parte_3
Rappresentati e difesi dall'avv. Ubaldo Macrì, procuratore domiciliatario;
- attori -
CONTRO
, _1
Rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Francesco Sammarruco, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società e Parte_1 [...]
nella qualità di titolare dell'impresa individuale esercente il B&B Parte_2 suindicato corrente in Otranto (LE) alla via Bastione Pelasgi, hanno convenuto in giudizio il proprietario dell'immobile confinante con quello loro concesso in locazione,
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali derivati dai _1
danneggiamenti da lui perpetrati nel giugno 2017 e nel maggio 2020. Con comparsa depositata in data 30.11.2020 si è costituito in giudizio _1
contestando le pretese attoree sia nell'an che nel quantum.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
19.07.2021 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 27.01.2022 e il 23.06.2022; quindi ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio e il 10.12.2022 ha conferito incarico al dott. Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato, il 17.12.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti il termine richiesto per il solo deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento nei termini che seguono.
Premesso che l'odierna pretesa concerne i danni patrimoniali accusati dal 31.5.2017 al
05.7.2017 e dal 27.5.2020 al 15.7.2020 dalle attrici, conduttori dell'immobile ubicato in
Otranto (LE) alla via Bastione Pelasgi, di proprietà di terzi e dove esercitano su distinte porzioni del fabbricato un'attività di ricezione turistica, all'esito dell'istruttoria espletata difetta prova della responsabilità del convenuto in ordine ai danneggiamenti risalenti al
2017, non potendo essa fondarsi né sulle mere denunce in atti, né sulla responsabilità per fatti della medesima natura commessi dall' successivamente, né tantomeno sulla _1
circostanza - debitamente contestata dal convenuto e mai confutata, nemmeno nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata -, che l' proprietario e residente presso _1
l'immobile sito in Otranto alla via San Pietro n. 12, sia l'unico ad avere accesso al lastrico in uso alle attrici dal medesimo livello.
Venendo invece agli episodi del maggio 2020, sussiste la prova della responsabilità del convenuto in ordine ai danneggiamenti sia al tubo di scolo che alla macchina di condizionamento.
La prima infatti risulta confessata dall' in sede di interrogatorio formale, _1
allorquando ha ammesso la circostanza sub 6 capitolata (“…se vero che la persona che, dopo aver scavalcato il muretto di confine, entrava sul lastricato e danneggiava la stessa macchina era il
Sig. ..”), precisando tuttavia “…che ho modificato le tubazioni perché le stesse _1
portavano le acque meteoriche del lastricato dell'attore sul mio lastricato”.
La seconda invece appare dimostrata dalla visione del video registrato il 27.5.2020 dalla telecamera installata sul lastrico in godimento alle attrici, laddove è chiaramente visibile
2 un uomo che, dopo aver scavalcato il basso muro posto a separazione dei lastrici, è intento ad effettuare operazioni sulla macchina di condizionamento, identificato nell'odierno convenuto dai testimoni escussi (“a seguito dell'interruzione Tes_1
dell'impianto dell'aria condizionata abbiamo verificato, tramite la visione del filmato relativo alla telecamera che esisteva sul lastricato, che effettivamente era entrato sul lastricato e _1 con un flessibile aveva danneggiato l'unità esterna dell'impianto di aria condizionata. Conosco
e, pertanto, posso dire che la persona che si vede nel video è riconoscibile”) e _1
, proprietario dello stabile condotto dagli attori, che ha rivelato Testimone_2
di aver riconosciuto nel filmato “le caratteristiche fisionomiche” di _1
Tanto premesso in punto di an della responsabilità dedotta, con riguardo tuttavia al quantum della pretesa azionata e relativa unicamente ai pregiudizi verificatisi a partire dal
27.5.2020, osserva il decidente che all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata l'ing. non avendo potuto constatare la manomissione della macchina Persona_1
esterna dell'impianto di condizionamento, ormai riparata, ha quantificato il danno sommando gli importi di cui alle fatture in atti, ammontanti a complessivi € 7.480,93
IVA inclusa, da cui va tuttavia sottratto l'importo di € 5.606,50 anticipato alle attrici dall'assicuratrice e preteso con la nota del 25.01.2021 Controparte_2
inviata al convenuto, che non può che alludere al sinistro per cui è causa, considerato che nella dettagliata ricostruzione degli eventi contenuta in citazione non potrebbe essere sfuggita un'ulteriore occasione di così grave danneggiamento, peraltro verificatasi nello stesso mese di quello di cui si è discusso.
Merita invece di essere respinta la pretesa di ristoro del danno asseritamente subito dalle due attrici per il mancato utilizzo della struttura dal 27.5.2020 al 15.7.2020 per l'indisponibilità dell'impianto di condizionamento.
Premesso infatti che nessuna documentazione in merito è stata fornita da Parte_2
in relazione all'impresa esercitata, la ha depositato
[...] Pt_1 CP_3
copia del registro delle fatture emesse dal 2016 al 30.9.2019 e dal 20.6.2020 al 30.9.2020
(manca pag. 2020/0001), dal quale tuttavia si evince, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di citazione, che nel periodo di cui innanzi la struttura ricettiva ha regolarmente svolto la propria attività, come peraltro riscontrato dalle dichiarazioni testimoniali di
, commercialista delle attrici, che ha riferito testualmente: “in quel Testimone_3
periodo c'è stata un'attività, ma ridotta”.
Orbene, costituisce fatto notorio che nell'estate del 2020 l'epidemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni varate dal legislatore abbiano inciso negativamente sui guadagni
3 delle imprese turistiche collocate su tutto il territorio nazionale;
ne consegue che difettano elementi probatori per attribuire all'odierno convenuto la lamentata diminuzione dei ricavi della società attrice che, viceversa, risulta aver comunque continuato a svolgere nel periodo in esame la propria attività.
Venendo infine alla regolamentazione delle spese di lite, considerato il consistente ridimensionamento dell'originaria pretesa, nonché il rigetto delle istanze avanzate dalle attrici nei procedimenti nn. 6359-1 R.G. e 6359-2 R.G., valuta il decidente che la reciproca soccombenza integri giusto motivo per la compensazione integrale delle spese di lite, ponendo a carico dell' unicamente le spese occorse per la consulenza tecnica _1
d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società e da nella suindicata qualità: Parte_1 Parte_2
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di € _1 Parte_1
1.874,43, da maggiorare di interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
2) Rigetta ogni ulteriore pretesa;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio e dei procedimenti nn. 6359-1 R.G. e 6359-2 R.G.;
4) Pone definitivamente a carico di le spese occorse per la _1
consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 17.5.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è redatta su bozza predisposta dalla dott.ssa Angela Perrone, Magistrato in tirocinio.
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