Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5496 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento numero 1220 pubblicata il 19 marzo 2022 e non notificata, avente a oggetto contratto di appalto e vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
Ivan Esposito (cf , elettivamente domiciliato in Napoli, Via CodiceFiscale_2
Monte di Dio, 4 nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellante
e
(cf e p. iva , in persona dell'amministratore unico, Geom. CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_2
Avv.ti Amedeo Di Virgilio (cf e Gennaro Casoria (cf CodiceFiscale_3
), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Toledo, 256 nello C.F._4
1
- ; Email_2 Email_3 appellata-appellante incidentale
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 luglio 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
richiedeva e otteneva dal Tribunale di Benevento ingiunzione di CP_1 pagamento nei confronti di dell'importo di € 6.750,00, oltre interessi, Parte_1
a saldo della fattura 18/2016 dell'importo di € 8.250,00 – detratto l'acconto corrisposto di € 1.500,00, afferente a lavori edili eseguiti presso l'immobile di proprietà del . Pt_1
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione chiedendo Parte_1 revocarsi il provvedimento poiché i lavori oggetto della fattura non sarebbero stati appaltati e, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della società, ai sensi degli artt. 1453 e 1669 cc, con condanna al risarcimento del danno per vizi dell'opera, quantificato in € 32.879,16, in subordine, condannarsi comunque la società alla restituzione dell'importo, anche ai sensi dell'art. 2041 cc, di € 11.060,00 che sarebbero stati corrisposti per i lavori di efficientamento energetico.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Tribunale di Benevento disponeva ctu all'esito della quale accoglieva parzialmente l'opposizione e la domanda riconvenzionale con la seguente motivazione: “ ...
l'opponente ha eccepito che il motivo per cui non ha corrisposto la somma dovuta a titolo di corrispettivo è da ricondurre alla mancata realizzazione degli anzidetti lavori di miglioramento energetico: ha, dunque, eccepito l'inadempimento della controparte rispetto ai lavori in esame.
Ebbene, è pacifico che i lavori sono stati dichiarati conclusi con anticipo rispetto a quanto previsto da contratto in ragione della carenza di fondi del committente, circostanza che, infatti, aveva indotto tale ultima parte a chiedere la proroga di detti lavori (cfr. doc. n. 4 allegato alla comparsa di risposta). Pertanto, la CP_1
2 tenuto conto della impossibilità di prosecuzione dei lavori e della mancata corresponsione dei compensi per i lavori già realizzati, ha sottoscritto, congiuntamente all'opponente, l' “Estratto conto dei lavori a tutto il 31.03.2015”, in cui sono descritti i lavori di efficientamento energetico, il cui ammontare totale ammonta ad Euro 8.250,00: tale estratto conto rende evidente l'impegno assunto dal committente al pagamento dell'importo dovuto per i lavori eseguiti sino al 31.03.15, di cui risulta già corrisposto un acconto di Euro 1.500,00 (cfr. bonifico di cui al doc.
n. 7), per cui residuerebbe la somma di Euro 6.750,00 a saldo.
Inoltre, lo stesso C.T.U. -alla cui consulenza nel complesso si rimanda in quanto redatta con criteri logici ed in aderenza ai quesiti posti- ha accertato l'effettiva realizzazione dei lavori di cui al citato estratto conto, con una stima degli stessi sostanzialmente equivalente a quella risultante dall'estratto conto.
Pertanto, il motivo di opposizione in esame è infondato e non può essere accolto, per cui l'opponente risulta debitore nei confronti dell'opposta dell'importo residuo di
Euro 6.750,00 (oltre IVA) in relazione ai lavori effettivamente realizzati da CP_1
[...]
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, va, innanzitutto, rigettata la domanda di risoluzione contrattuale per gravità dei vizi: difatti, alla luce dell'esame degli atti di causa, si osserva che i vizi riscontrati non sono tali da giustificare tale rimedio, atteso che, ai sensi dell'art. 1668, co.2, c.c., la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione. Di contro, se i vizi e le difformità sono facilmente
e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668, c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Ciò premesso, si osserva che l'esame delle riproduzioni fotografiche evidenzia che le imperfezioni nella lavorazione dell'immobile hanno ad oggetto l'intonaco esterno, nonché le zone adiacenti alla terrazza (macchie di umidità) e la terrazza stessa
(ristagno di acqua). In aggiunta, lo stesso C.T.U., nel riscontrare tali vizi, ha sostenuto che questi “sono riconducibili eziologicamente a una cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'impresa. In sintesi, tali vizi consistono nella errata conformazione delle pendenze della terrazza, con conseguenti ristagni di acque e infiltrazioni
3 responsabili del danneggiamento dell'intonaco dei vani sottostanti” (cfr. Consulenza
Tecnica d'ufficio pag. 11).
Né tali vizi sono riconducibili -come pure dedotto dall'opposta- alla presenza di sedute aggiunte dall'opponente e che avrebbero contribuito ad ostacolare il deflusso delle acque: invero, a tal proposito, il C.T.U. ha condivisibilmente escluso
l'attendibilità di tale contestazione, attesa la presenza di accumuli d'acqua anche in altre zone della terrazza, distanti dalle anzidette sedute “e non influenzate dalla loro presenza” (cfr. Consulenza tecnica d'ufficio, pag. 10).
Pertanto, atteso che i vizi lamentati da parte opponente sono stati riscontrati e risultano eziologicamente riconducibili ad una cattiva esecuzione da parte della ditta opposta, si ritiene che la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente vada accolta, e, dunque, la società appaltatrice deve essere condannata a corrispondere un importo necessario all'eliminazione di tali vizi, importo che è stato condivisibilmente stimato dal C.T.U. in Euro 11.065,88, oltre IVA.
Pertanto, se, da un lato, l'opponente è debitore dell'opposto di Euro 6.750,00 (oltre
IVA); è pur vero, dall'altro lato, che in virtù dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, lo stesso opponente è, a sua volta, creditore nei confronti dell'opposto di Euro 11.065,88 (oltre IVA): ne consegue che i crediti reciproci tra le parti vadano tra loro compensati e, all'esito di tale compensazione, residua un credito in favore dell'opponente di Euro 4.315,88, oltre IVA (importo risultante dalla differenza fra Euro 11.065,88 -dovuti da all'opponente- ed Euro 6.750,00 CP_1
-che, invece, sono dovuti dal alla ditta appaltatrice). Pt_1
In conclusione, l'opposizione è fondata per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, per cui il decreto ingiuntivo opposto va revocato;
mentre, in accoglimento della sporta domanda riconvenzionale per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la società opposta deve essere condannata (all'esito della descritta compensazione) al pagamento, in favore di , dell'importo complessivo Parte_1 di Euro 4.315,88, oltre IVA.
Tale somma costituisce un debito di valore in quanto “in tema di appalto, la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera-
a titolo di risarcimento del danno- ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore che deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della
4 moneta intervenuto fino al momento della decisione” (Cass., 15.11.06, n. 24301; e, in senso conforme, cfr. Cass., 22.06.04, n. 11594; Cass., 23.01.99, n. 644): pertanto vanno calcolati gli interessi legali dal 31.03.2015 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 31.03.2015 (data in cui è ufficialmente cessata
l'esecuzione dei lavori) e poi rivalutata anno per anno, sino al deposito della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. A partire dal deposito della decisione e sulla somma risultante dall'operazione appena menzionata, con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, vanno calcolati gli interessi legali sino all'effettivo saldo.
3. Sulle spese di lite
La complessità delle questioni trattate, valutata unitamente, per un verso, al rigetto del motivo di opposizione inerente la non debenza di alcun importo;
e, per altro verso, all'accoglimento della sporta domanda riconvenzionale;
legittimano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Parimenti, le spese della C.T.U., come già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna”.
proponeva appello avverso la decisione, con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 14 dicembre 2022, invocandone l'integrale riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito: Accogliere il presente gravame per
i motivi meglio esposti in precedenza e, per l'effetto, condannare la società appellata
a corrispondere le spese di lite per il doppio grado di giudizio oltre al rimborso del
100% dei costi della consulenza tecnica di ufficio. In via istruttoria: per il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, incaricando l'ausiliare di accertare se i danni causati dalla società opposta inibiscono la fruibilità dell'appartamento per cui è causa ed in che misura. All'esito, accertare se le dette lavorazioni presentano vizi tali da esser qualificati come gravi tanto da inibire l'utilizzo dell'appartamento. Accertare
l'importo delle opere a realizzarsi per la eliminazione dei vizi è pari ad € 32.879,16 (o altro importo diverso da quello indicato dall'Ing. ) e se occorre eseguire le CP_3 lavorazioni alla parte esterna facendo uso di ponteggi fissi”.
Con comparsa depositata in data 8 marzo 2023, tempestivamente con riguardo all'udienza differita d'ufficio al 28 marzo 2023, con decreto del 7 febbraio 2023, si
5 costituiva in giudizio rilevando il mancato rispetto del termine a comparire CP_1 di 90 gg, rispetto all'udienza fissata in citazione per il 4 marzo 2023, nondimeno ritenendo l'opportunità di costituirsi e spiegare piene difese nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale col quale rassegnava le seguenti conclusioni: “ -accogliere in toto l'appello incidentale proposto dalla
e, per l'effetto, rigettare in toto l'avversa opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo e, per l'ulteriore effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 698/2018 del
21.5.2018, emesso dal Tribunale Ordinario di Benevento nell'ambito del procedimento monitorio distinto dal n. 1685/2018 R.G.A.C., notificato in data
12.6.2018;
-accogliere in toto l'appello incidentale proposto dalla e, per l'effetto, CP_1 condannare l'appellante al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 per tutte le causali indicate in atti, della somma di € 6.753,12, oltre interessi moratori
e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
-condannare l'appellante come individuato in atti, al pagamento Parte_1 delle spese e dei compensi professionali ex D.M. n. 55/2014e successive modifiche e integrazioni, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, per il doppio grado di giudizio e per la fase monitoria, con attribuzione ai sottoscritti difensori e procuratori antistatari.
In via istruttoria:
-per tutti i motivi indicati in atti da questa difesa, si chiede che il CTU, Arch. Per_1 sia chiamato a chiarimenti sui punti evidenziati dalla nel § -
[...] CP_1
IV, pag. 18, e ss. del presente atto, nonché nel primo e del terzo motivo di appello incidentale, ovvero si chiede disporsi, sui medesimi punti, un nuovo accertamento peritale, affidando l'incarico ad un diverso professionista;
-questa stessa difesa, stante l'effetto devolutivo dell'appello, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori, e, in particolare, per l'ammissione della prova per testi sui capitoli e con i testimoni ritualmente indicati nelle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, del cod. proc. civ., secondo e terzo termine, depositate dalla in CP_1 primo grado, rispettivamente in data 7.5.2019 ed in data 28.5.2019, nonché per il deferimento dell'interrogatorio formale del , come richiesto nelle sopracitate Pt_1 memorie”.
6 Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, alla prima udienza di trattazione la Corte, con ordinanza del 31 marzo 2023, ritenuto che il processo appariva definibile senza necessità di dare corso alle richieste istruttorie, riservato ogni provvedimento, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9 luglio 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte riservava la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellata-appellante incidentale depositava comparsa conclusionale, entrambe le parti depositavano memorie di replica conclusionali e l'appellante incidentale, in data
31 ottobre 2024, depositava istanza di espunzione della memoria di replica di parte appellante principale poiché contenente difese che avrebbero inammissibile carattere di novità.
L'appellante principale formula due motivi di gravame, il primo suddiviso in paragrafi, così rubricati:
“ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1667 E 1668 C.C.;
ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA – VIOLAZIONE ARTT. 112 e 116 C.P.C.”.
L'appellante incidentale formula, a sua volta, tre motivi di gravame così rubricati:
“1)TRAVISAMENTO DEL FATTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 191 E SS. DEL COD. PROC. CIV.. E DEGLI ARTT. 1218 E 1655 E SS. DEL COD.
CIV..
2) TRAVISAMENTO DEL FATTO. OMESSA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1667 DEL COD. CIV..
3) TRAVISAMENTO DEL FATTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 191 E SS. DEL COD. PROC. CIV. E DEGLI ARTT. 1218 E 1655 E SS. DEL COD.
CIV”.
Lamenta, altresì, l'appellante incidentale l'erroneità della decisione nella parte in cui, condannando al pagamento dell'importo di € 4.3153,88, oltre, iva, a CP_1 seguito di compensazione dei reciproci crediti/debiti, oltre interessi, non avrebbe tenuto conto che sulle somme dovute dal a erano dovuti gli interessi Pt_1 CP_1
7 moratori e la rivalutazione monetaria dall'emissione della fattura, somme di cui tenere conto ai fini della compensazione.
Con primo motivo di gravame principale la difesa di lamenta che Parte_1
l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla fattura azionata con decreto ingiuntivo non sarebbe stata accertata dal ctu, nonostante, indiscussa la commissione dell'opera aggiuntiva, ne era contestata l'esecuzione anche a regola d'arte. Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice in sentenza, l'originario opposto avrebbe provato, mediante deposito della nota del Direttore dei Lavori datata 5 aprile 2018, che le lavorazioni erano ancora in corso, non erano state eseguite a regola d'arte e alcune non erano state eseguite. La mancata valutazione del documento avrebbe influito sul mandato peritale, immotivatamente riducendolo.
Inoltre, sub b), l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale abbia rigettato la domanda di risoluzione del contratto, aderendo alle conclusioni del ctu, secondo il quale i difetti riscontrati non rientravano nel novero di quelli che rendono la cosa del tutto inidonea alla destinazione, argomentando che i vizi dovuti a cattiva esecuzione renderebbero totalmente inutilizzabile l'ambiente terrazzo e i vani sottostanti adibiti a cucina, soggiorno e, in parte, ingresso. Contesta, altresì, la difesa appellante che, a differenza di quanto ritenuto dal ctu, le lavorazioni esterne richiederebbero un ponteggio fisso, come indicato dal ctp, osservazione della quale non sarebbe stato tenuto conto, chiedendo il rinnovo della consulenza.
Con secondo motivo di doglianza, richiamando le censure svolte sul punto già con primo motivo di impugnazione, l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il ctu avesse accertato l'effettiva realizzazione dei lavori di cui all'estratto conto redatto dalle parti, con una stima degli stessi sostanzialmente equivalente a quella risultante dal documento mentre, sul punto, il ctu non avrebbe ricevuto un mandato ad hoc.
Il ctu avrebbe, poi, riferito che, a fronte di preventivi per € 60.733,90 l'impresa aveva ricevuto pagamenti per € 106.412,00, con sbilanciamento, dunque, in favore del di € 47.678,00 che andava documentato con fatture. La , pertanto, Pt_1 CP_1 avrebbe con certezza incassato somme non dovute per lavori mai eseguiti, con fondatezza della richiesta di ripetizione ex art. 2041 cc.
I motivi, con riferimento alla prova dell'esecuzione dei lavori e alle somme
8 corrisposte, non sono fondati.
ha prodotto tutte le fatture emesse in favore del – antecedenti a CP_1 Pt_1 quella azionata con azione monitoria - le quali risultano, come già rilevato dal primo giudice, anche prodotte dal committente all'Agenzia dell'Entrate al fine di ottenere i benefici di legge connessi alla ristrutturazione dell'immobile (doc. 3 prod. e CP_1 comunicazioni ADER prodotte con note del 27 gennaio 2021).
Inoltre, ha prodotto l'estratto conto dei lavori eseguiti al 31 marzo 2015 (doc. CP_1
5), sottoscritto dalle parti e dal quale risulta il saldo residuo, nonché dichiarazione del
DL, del 4 aprile 2015, di regolare esecuzione delle opere rendicontate al 31 marzo 2015
(doc. 8), dalla quale emergeva il credito residuo a tale data. La dichiarazione del DL, datata 5 aprile 2018 non può, pertanto, che riferirsi semmai a opere diverse da quelle per cui è processo, tenuto, altresì, conto che vi sono in atti la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori, avanzata dal al nel 2014, giustificata Pt_1 CP_4 dalla mancanza di fondi economici, nonché la dichiarazione di sospensione lavori da parte di , del giugno 2015, motivata dal mancato pagamento degli acconti (doc. CP_1
4 e 6 prod. ). CP_1
È, pertanto, manifesta l'infondatezza delle doglianze afferenti alla carenza di prova dell'esecuzione dei lavori, i quali, come si dirà oltre, sono anche stati riscontrati nella loro materialità dal ctu, nonché al dedotto “sbilanciamento” in favore di . Pt_1
Il primo motivo di gravame principale, nella parte in cui lamenta una erronea valutazione da parte del ctu della serietà dei vizi nonché dei costi per le riparazioni, nonché il primo e terzo motivo di appello incidentale, anch'essi incentrati su censure alla ctu, sulla quale fonda la decisione impugnata, possono essere trattati congiuntamente, con la precisazione che la prova per interpello e la prova orale richiesta da risultano ininfluenti ai fini del decidere, poiché vertenti su CP_1 circostanze afferenti all'affidamento dell'appalto, ai rapporti contabili/amministrativi tra le parti, questioni che non incidono sulla esecuzione dei lavori a regola d'arte.
L'appellante incidentale, in particolare, con primo motivo di censura, lamenta che
Il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire la responsabilità a per i vizi CP_1 dell'opera nonché che il ctu non avrebbe dato compiuto riscontro alle osservazioni del ctp dell'opposta. Non sussisterebbe, infatti, alcun vizio. La prova di allagamento del terrazzo avrebbe confermato il regolare deflusso delle acque e i ristagni riscontrati
9 andavano addebitati alle sedute in muratura eseguite autonomamente dal e al Pt_1 materiale fornito dal committente per la pavimentazione di scadente qualità. Viene reiterata l'argomentazione, già spesa in primo grado, che le copiose ed eccezionali piogge del 2015, documentate in atti, non avrebbero cagionato problemi. Le infiltrazioni nel vano sottostante si sarebbero manifestate solo in corrispondenza delle sedute realizzate dal . Le umidità e le muffe sulla parete ovest sarebbero Pt_1 provenienti da una finestra, soprattutto in occasione di acquazzoni. A differenza di quanto affermato dal ctu, l'intonaco esterno non sarebbe degradato e sarebbe pacifico, come riscontrato durante le operazioni peritali, che le grondaie e il pluviale sarebbero stati intasati per mancanza di manutenzione ordinaria, impedendo il normale deflusso delle acque e provocando i fenomeni di umidità riscontrati, addebitabili anche allo stato di abbandono generale dell'immobile, non abitato. Con terzo motivo di doglianza, strettamente connesso al primo, l'appellante incidentale argomenta che non vi sarebbe alcun nesso di causalità tra i dedotti vizi e il danno lamentato poiché l'illegittima realizzazione da parte dell'opponente dei manufatti in muratura su entrambi i Pt_1 lati del terrazzino, provocando l'evidente “appantanarsi” delle acque meteoriche in corrispondenza dei suddetti manufatti, che invece il ctu ha erroneamente ritenuto non spiegare alcuna influenza, ha ingenerato fenomeni infiltrativi nei locali sottostanti il terrazzino medesimo, interrompendo, anche ove volessi ritenersi sussistente una responsabilità della ditta il nesso eziologico. Infine, viene contestata l'indicata necessità di demolizione e rifacimento del terrazzino e la quantificazione dei costi effettuata dal ctu il cui calcolo non terrebbe “...conto di nessun parametro sufficientemente certo, superando, per alcuni tipi di intervento, il costo ordinario normalmente previsto”.
Si osserva che il ctu ha puntualmente descritto la consistenza dell'immobile, che si articola su due piani e risulta completo anche nelle finiture, allegando le relative piantine. L'ausiliario ha rilevato che al piano terra “si riscontrano evidenti macchie di umidità all'intradosso degli orizzontamenti di separazione tra i vani e la terrazza al primo piano” (pag. 6 ctu), come si evince chiaramente dai rilievi fotografici, prodotti anche dai ctp, che mostrano un importante interessamento di tutto il soffitto.
Inoltre, come si evince chiaramente dalle fotografie degli interni, l'immobile risulta arredato e non mostra segni di degrado o abbandono.
L'Arch. ha, inoltre, esaminato i preventivi nonché i lavori aggiuntivi Per_1
10 commissionati, tutti precisamente individuati ai punti da 1 a 28 della relazione, confermando che le opere risultano eseguite come riscontrato nel corso dei sopralluoghi (pag. 9 ctu).
Per ciò che attiene, in primis, alla terrazza, il ctu ha effettuato una prova di allagamento, all'esito della quale, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante incidentale, sono emersi con chiarezza fenomeni di ristagno dovuti a non corretto deflusso delle acque, che non possono attribuirsi alle sedute in muratura realizzate successivamente dal proprietario poiché, come chiarito dal ctu anche in sede di risposta alle osservazioni, i ristagni si manifestavano anche in punti distanti dalle sedute. Ciò si evince agevolmente dai rilievi fotografici allegati alla ctu, in particolare le foto nn. 4, 6, 7 e 8 e anche dalle foto nn. 1 e 2 allegate alla ctp , che mostrano CP_1 chiaramente gli importanti ristagni, ben distanti dai manufatti in muratura. Potrebbe opinarsi, in disaccordo col ctu, che la presenza delle sedute contribuisca, in presenza di una non corretta realizzazione della pendenza del terrazzino, all'accumulo e ristagno di acqua in corrispondenza con gli stessi, non favorendone neanche l'evaporazione ma, sul punto, la difesa dell'appellante incidentale non ha mai dedotto un concorso colposo del danneggiato né chiesto l'eventuale riduzione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, pertanto, in ossequio al principio del devoluto, la Corte non potrebbe provvedervi motu proprio.
Con riguardo alla grondaia, il ctu ha rilevato un versamento di acqua lungo la parete, dovuto a un difetto di esecuzione (pag. 10) ma dal rilievo fotografico n. 9, riproducente i canali di scolo non emerge la situazione di occlusione e incuria allegata dall'appellante incidentale né la stessa è stata documentata dal ctp . CP_1
Con riferimento all'intonaco esterno, il ctu ha rilevato che appariva gravemente degradato e incompleto in qualche punto, specificando che la circostanza che erano trascorsi alcuni anni dall'esecuzione non giustificava tali condizioni, da attribuire a una imperfetta esecuzione. I distacchi di intonaco sono agevolmente visibili nel rilievo fotografico n. 1 e anche nel rilievo fotografico n. 12 del ctp , nel quale è CP_1 evidenziata la macchia di umidità a carico dell'immobile adiacente ma ove è perfettamente distinguibile la facciata . Pt_1
Il ctu ha, dunque, concluso che i vizi occulti manifestatisi successivamente all'esecuzione dei lavori e riconducibili a cattiva esecuzione dell'impresa consistevano
11 “...nella errata conformazione delle pendenze della terrazza, con conseguenti ristagni di acque e infiltrazioni responsabili del danneggiamento dell'intonaco dei vani sottostanti, nella scorretta posa in opera di una grondaia e nel degrado dell'intonaco esterno su via Costarelle” (pag. 11 rel.).
L'Arch. a dettagliatamente descritto le opere necessarie alla rimozione dei Per_1 vizi, quantificandone il costo, come da computo metrico, in € 11.065,88, in applicazione del prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania in vigore nell'anno 2020 e, ove le categorie di lavori previste non erano inquadrabili nel prezzario, l'ausiliario ha effettuato una precisa analisi dei prezzi, come da tabella riportata nella relazione (pagg. 12 e 13), non oggetto di specifica contestazione.
L'ausiliario ha anche precisato che “La circostanza evidenziata dall'avvocato di parte convenuta, secondo cui le fatture relative all'efficientamento energetico avrebbero oggetto incongruo con la natura dei lavori eseguiti, non è rilevante, perché parte dei lavori eseguiti possono considerarsi ricadenti anche in questa categoria, oltre che in quella di ristrutturazione” (pag. 19).
Il ctu non ha rilevato la dedotta condizione di totale inutilizzabilità dell'immobile, neanche oggetto di rilievo da parte del ctp di , le cui osservazioni vertevano sulla Pt_1 determinazione dei costi e sull'utilizzo di un ponte sospeso in luogo di ponteggi, che hanno trovato chiara risposta da parte dell'Arch. laddove l'ausiliario ha Per_1 precisato che “Pur non mettendo in dubbio che i maggiori lavori proposti dall'ing.
possano rappresentare una miglioria tecnica, si ritiene che i lavori CP_3 contabilizzati nella CTU siano adatti alla correzione dei vizi e congruenti con le caratteristiche dell'esistente, e che una spesa maggiore non sia giustificata. Si ritiene anche che non sia necessario tener conto di spese tecniche per l'esecuzione dei lavori per la riparazione dei vizi, trattandosi di opere di modesta complessità. Per quanto riguarda le sedute esistenti, si ritiene che il massetto possa essere realizzato senza la loro preventiva demolizione. Bisogna considerare, in ogni caso, che le sedute sono state realizzate autonomamente dal committente in un periodo successivo. L'utilizzo di un ponteggio in luogo di un ponte sospeso è senz'altro una soluzione più tipica per la natura dell'opera e offre dei vantaggi;
tuttavia, la soluzione indicata appare più economica ed era stata proposta proprio dall'ing. ”. CP_3
Quanto sopra confuta anche le doglianze dell'appellante incidentale, invero
12 piuttosto generiche, in ordine alla quantificazione dei costi per l'eliminazione dei vizi.
Infine, va evidenziato che il ctu, a pag. 20 della relazione ha fornito piena risposta alle osservazioni del ctp , spiegando che “Nel merito, si osserva che la pendenza CP_1 da attribuire al massetto di una terrazza deve essere scelta anche in funzione del tipo di pavimento, il quale, peraltro, non possiede comunque una scabrezza di tipo eccezionale. I nubifragi avvenuti in passato non appaiono significativi, sia perché le circostanze di fatto non sembrano dimostrare che non ne siano seguite infiltrazioni, sia perché, in ogni caso, anche in occasione di piogge intense, il battente idrico su una terrazza non può innalzarsi indefinitamente, per cui l'entità dei ristagni non può aumentare oltre certi limiti. Come già osservato, i ristagni d'acqua si registrano anche in posizioni distanti e non influenzate dalle sedute negli angoli. Il degrado dell'intonaco, ribadendo quanto già evidenziato, è eccessivo per essere determinato dalla semplice età, né sono emerse condizioni al contorno che possano averne accentuato in questo modo il decadimento”.
Non vi sono ragioni, dunque, per discostarsi dalle valutazioni del ctu né risulta necessaria, per la completezza della relazione una rinnovazione delle operazioni peritali ovvero una richiesta di chiarimenti all'ausiliario.
I motivi, sia di appello principale che incidentale, vanno, dunque, respinti.
Parimenti va respinto il secondo motivo di appello incidentale col quale si deduce la violazione dell'art. 1667 cc e la decadenza dalla garanzia da parte del committente per aver accettato l'opera. Nel caso di specie trattasi, infatti, di vizi occulti, manifestatisi dopo l'accettazione dell'opera e non riconoscibili, tanto a tacer del fatto che il capo della sentenza di primo grado, col quale il Tribunale ha statuito “l'opposto si è costituito dopo il decorso del termine di venti giorni prima dall'udienza di prima comparizione, per cui non ha rispettato il termine decadenziale per proporre eccezioni in senso stretto -tra cui, appunto, quelle di decadenza o prescrizione-: ne consegue, che, per un verso, l'opposto è decaduto dal sollevare l'eccezione in esame;
e, per altro verso, il committente è certamente legittimato ad esercitare il proprio diritto alla garanzia ex art. 1667 c.c.”, non è stato oggetto di specifiche censure.
Da ultimo, lamenta che il Tribunale, nell'operare la compensazione non CP_1 avrebbe tenuto conto del credito da essa maturato a titolo di interessi moratori con errore, dunque, di calcolo delle reciproche poste di dare e avere.
13 Il primo giudice ha, in effetti, riconosciuto sulle somme dovute al , devalutate Pt_1 al 31 marzo 2015, gli interessi legali a decorrere da tale data, sulle somme anno per anno rivalutate, sino alla data della decisione, senza tenere conto che anche CP_1 aveva maturato, dalla data di emissione della fattura – 30 dicembre 2016 - alla data della decisione, l'importo di € 110,30 a titolo di interessi, importo che dovrà, pertanto essere detratto dal maggior avere. Sul debito di valuta, in assenza di prova del maggior danno, non spetta, come dedotto dall'appellante incidentale, la rivalutazione monetaria.
L'appello incidentale può, pertanto trovare accoglimento limitatamente a tale punto, dovendosi, per il resto rigettare tanto l'appello principale quanto quello incidentale, con compensazione integrale delle spese di lite del grado tra le parti.
Al rigetto totale dell'appello principale consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 1220 pubblicata il 19 maggio 2022, proposto da Parte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da così dispone: CP_1
1) rigetta totalmente l'appello principale e parzialmente l'appello incidentale;
2) accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare in favore di CP_1 [...]
a minor somma di € 4.205,58, oltre accessori come già liquidati;
Pt_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4) dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante principale dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Pasquale Maria Cristiano
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