Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 6402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6402 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06402/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13749/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13749 del 2025, proposto da
Ntt DA Italia S.p.A., Pricewaterhouse Coopers Business Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B68486A591, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Pardo, Laura Gentili, GI Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Accenture Technology Solutions S.r.l., Fincons S.P.A, Ey Advisory S.p.A., rappresentete e difese dall’Avv. Benedetto Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della “Comunicazione n. 2 – Punteggio tecnico”, nella parte in cui non è assegnato il punteggio massimo in relazione al subcriterio A.1.1. al RTI NTT DA S.p.A (di seguito, anche solo “RTI NTT DA” o “ricorrente”), nonché nella parte in cui a quest’ultima è assegnato il punteggio di 0 in relazione al subcriterio B.2.4, nonché nella misura in cui non fornisce alcuna motivazione riguardo le ragioni sottese all’assegnazione dei punteggi tecnici da parte della Commissione giudicatrice;
- del “Verbale sedute riservate nn. 2-9”, per gli stessi motivi supra enucleati nei confronti della “Comunicazione n. 2 – Punteggio tecnico”;
- se ed in quanto lesivo, dell’art. 14 del disciplinare di gara recante “soccorso istruttorio”, nella misura in cui sia da interpretare quale ostativo all’applicazione del soccorso istruttorio procedimentale per gli elementi dell’offerta tecnica ed economica, in violazione dell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023;
- se ed in quanto lesivo, dell’Allegato 9 – OEPV – punto 3 e paragrafo “OT – B.2 – SPECIALIZZAZIONE E COMPETENZE DEL TEAM DI PROGETTO” e del subparagrafo “OT – B.2.4 – Specializzazione del team di progetto – Senior Software/app Developer”, nella misura in cui siano da interpretare quali ostativi al riconoscimento del punteggio tecnico con mezzi di prova diversi e analoghi rispetto a quelli ivi indicati;
- se ed in quanto lesivo, dell’Allegato 9 – Criteri OEPV, nella misura in cui sia da interpretare quale sufficientemente chiaro, analitico e articolato da non rendere necessaria alcuna motivazione da parte della Commissione giudicatrice sui punteggi attribuiti in riferimento a ogni singolo criterio e subcriterio di valutazione dell’offerta tecnica tabellare o discrezionale;
- ove occorrer possa, della Comunicazione n. 1 e della Comunicazione n. 3, pubblicate nell’area pubblica del Portale Highway to Procurement di ASPI rispettivamente in data 14 luglio 2025 e in data 19 settembre 2025;
- ove occorrer possa, di tutti i verbali delle sedute riservate, ancorché non conosciuti, redatti dalla Commissione giudicatrice;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi del ricorrente;
nonché per l’accertamento
dell’aggiudicazione della gara in favore del RTI NTT DA S.p.A.
e per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto tra Autostrade per l’Italia S.p.A. e il RTI Accenture S.p.A., ove medio tempore stipulato
e per la condanna
di Autostrade per l’Italia S.p.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la stipula del contratto di appalto con il RTI NTT DA S.p.A. ovvero, nel caso in cui il contratto sia stato medio tempore stipulato, il suo subentro nello stesso;
ovvero,
in via subordinata,
per la condanna
di Autostrade per l’Italia S.p.A al risarcimento del danno per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ACCENTURE S.P.A. il 10\12\2025 :
per l’annullamento
- della “Comunicazione n. 2 – Punteggio tecnico” del RUP Ing. Renato Pucci di Autostrade per l’Italia, nella parte in cui non è assegnato il punteggio di 2 punti al RTI Accenture S.p.A. in relazione al subcriterio B.2.1 (doc. 1) ed, ove occorrer possa, della “Comunicazione n. 1 – Inizio operazioni di gara” e della “Comunicazione n. 3 – Punteggio Economico” del RUP Ing. Renato Pucci di Autostrade per l’Italia (doc. 2) e degli altri atti della procedura di gara nella parte in cui non è assegnato il punteggio di 2 punti al RTI Accenture S.p.A. in relazione al subcriterio B.2.1;
- del “Verbale sedute riservate nn. 2-9” dell’11.9.2025 (doc. 3) ed, ove occorrer possa, di tutti i verbali delle sedute riservate ivi compreso il n. 1 del 18.7.2025 (doc. 4);
- se ed in quanto lesivo, del disciplinare, dell’Allegato 9 – OEPV – punto 3 e paragrafo “OT – B.2 – SPECIALIZZAZIONE E COMPETENZE DEL TEAM DI PROGETTO” e del subparagrafo “OT – B.2.1 – Specializzazione del team di progetto – Service Manager” (doc. 5), e degli altri atti della procedura nella misura in cui siano da interpretare come ostativi alla attribuzione del punteggio di cui al criterio B.2.1 ai titoli di studio, come il dottorato di ricerca, posti al medesimo livello di referenziazione del master di II livello o del MBA;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autostrade per l’Italia S.p.A.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Accenture S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. GI GR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando di gara pubblicato in data 17 aprile 2025 (G.U.U.E. n. GU/S 76/2025), Autostrade per l’Italia S.p.A. ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per “ l’affidamento dei servizi di sviluppo e manutenzione delle applicazioni relative ai moduli Service ed Experience Cloud della piattaforma RC, delle applicazioni mobile native e dei servizi informatici relativi al sito web di Autostrade per l’Italia ”.
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati nel Disciplinare di gara e nell’allegato “ Criteri di valutazione OEPV ” che prevedevano l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per l’offerta economica.
Nel dettaglio, per la valutazione dell’offerta tecnica, il disciplinare di gara ha individuato cinque criteri, di cui quattro di natura tabellare (A.1, A.2, B.2, B.3), da valutarsi in modo vincolato in base alla presenza o assenza dell’elemento richiesto, e uno di natura discrezionale (B.1), da valutarsi mediante espressione di un giudizio da parte della Commissione giudicatrice.
Alla procedura hanno preso parte cinque operatori economici, tra cui l’odierno ricorrente costituendo il RTI NTT DA Italia S.p.A. - PWC Business Services S.r.l.
Le operazioni della Commissione di gara hanno avuto inizio il 18 luglio 2025 e, a seguito di plurime sedute riservate destinate alla valutazione delle offerte tecniche, si sono concluse nella seduta del 15 settembre 2025 con l’apertura delle offerte economiche.
In tale sede, è stata redatta la seguente graduatoria provvisoria:
1° classificato: R.T.I. Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions s.r.l. (punti 83,16);
2° classificato: R.T.I. Fincons S.p.A. - EY Advisory S.p.A. (punti 82,63);
3° classificato: R.T.I. NTT DA Italia S.p.A. - PWC Business Services s.r.l. (punti 82,52);
4° classificato: R.T.I. Indra Italia S.p.A. - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Jakala S.p.A. SB (punti 79,53);
5° classificato: R.T.I. Lutech S.p.A. - Mashfrog Group s.r.l. (punti 70,70).
A seguito del completamento, con esito positivo, delle verifiche in ordine al possesso, in capo all’operatore economico primo in graduatoria, dei requisiti di ordine generale e speciale, in data 2 ottobre 2025 la stazione appaltante procedeva quindi ad aggiudicare l’appalto al RTI Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions s.r.l.
In data 3 novembre 2025 avverso la citata aggiudicazione, il costituendo RTI notificava il ricorso chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO N. 9 “CRITERI OEPV”; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E DELL’ART. 5 DEL D. LGS N. 36/2023; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO; IRRAGIONEVOLEZZA.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14 DEL DISCIPLINARE DI GARA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO N. 9 - CRITERI OEPV SOTTO ALTRO PROFILO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 101 DEL D.LGS. N. 36/2023: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DEL D. LGS N. 36/2023 E DELL’ART. 5 DEL D. LGS N. 36/2023 SOTTO ALTRO PROFILO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ E ARBITRARIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO N. 9 - CRITERI OEPV; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 108 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1 E 2 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 101 DEL D. LGS N. 36/2023 E DELL’ART. 14 DEL DISCIPLINARE DI GARA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DI PAR CONDICIO CREDITORUM. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ E ARBITRARIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
4. IN VIA SUBORDINATA: L’ILLEGITTIMITA’DELL’ALLEGATO 9 – CRITERI OEPV.
5. SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO 9 – OEPV; VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, DEGLI ARTT. 24 E 97 COST., ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ.
2. Si sono costituite in giudizio Autostrade per l’Italia S.p.A. e Accenture S.p.A., chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
2.1. Con atto notificato il 3 dicembre 2025 e depositato il 10, la Accenture S.p.A. ha presentato ricorso incidentale, chiedendo l’attribuzione alla stessa di punteggio aggiuntivo.
3. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il primo motivo di gravame, la società ricorrente censura l’aggiudicazione deducendo l’errata attribuzione di 0 punti in relazione al sub-criterio di tipo tabellare B.2.4, assumendo di aver pieno titolo all’assegnazione di un punto.
Nello specifico, l’istante espone che il citato sub-criterio prevedeva l’attribuzione di 0,50 punti (fino a un massimo di 4 pt.) per ciascuna risorsa di tipo Senior Software/App Developer dotata di specifiche certificazioni RC (tra cui la certificazione “ Marketing Cloud Consultant ”) subordinando il punteggio alla presentazione di un’apposita dichiarazione d’impegno, dei curricula e delle relative certificazioni.
Il R.T.I. deduce di aver adempiuto a tale onere indicando due risorse e producendo, in luogo del certificato in senso stretto “ il curriculum vitae e l’estratto della posizione personale su RC, tratto dal portale ufficiale della piattaforma, dal quale risultavano chiaramente indicate tutte le certificazioni possedute, la relativa data di conseguimento e la piena validità delle stesse alla data di presentazione dell’offerta ”.
Ad avviso della ricorrente, tale estratto costituirebbe prova equipollente, certa e inequivocabile del possesso del requisito, risultando peraltro idonea ad attestarne con maggiore sicurezza l’attuale e perdurante validità.
Di conseguenza, la decisione della Commissione giudicatrice di non attribuire alcun punteggio costituirebbe espressione di un inammissibile eccesso di formalismo. L’operato della Stazione Appaltante si porrebbe, pertanto, in contrasto non solo con la lex specialis di gara ma anche con il principio del risultato (art. 1 d.lgs. n. 36/2023), il quale precluderebbe all’Amministrazione di sacrificare la selezione della migliore offerta in nome del mero formalismo documentale, e con i principi di buona fede e tutela dell’affidamento (art. 5 d.lgs. n. 36/2023).
5.1. Il motivo non è meritevole di favorevole considerazione.
Orbene, il sub-criterio B.2.4 (inserito nel criterio B.2 " Specializzazione e competenze del team di progetto ") richiedeva per l’assegnazione del punteggio ai fini della dimostrazione della disponibilità di risorse in possesso della certificazione RC “Marketing cloud Consultant” “ l’allegazione dei CV delle figure professionali proposte, corredati da copia digitale conforme delle stesse ”, specificando espressamente che “ Verranno presi in considerazione e valutati unicamente i profili delle risorse indicati nel documento “Schema di offerta tecnica – CRITERIO B.2” completi di tutte le informazioni richieste e opportunamente comprovati dai relativi CV e dalla suindicata documentazione a corredo. In caso contrario, verrà assegnato un punteggio pari a 0. In conclusione, al criterio B.2.4 potrà essere attribuito un punteggio massimo di 6 (sei) punti ”.
Risulta per tabulas che a fronte del chiaro dato testuale della lex specialis , il R.T.I. ricorrente, con riferimento alle due risorse proposte per il sub-criterio in esame dalla società mandante, ha omesso di allegare la copia digitale conforme delle certificazioni richieste, producendo in sua vece un mero printscreen (fermo immagine della schermata) estrapolato dal portale web di RC.
Ne deriva la correttezza dell’operato della Commissione giudicatrice che ha ritenuto tale documentazione inidonea e non equipollente alla copia digitale conforme, con conseguente legittima attribuzione di 0 punti essendo la stessa priva di valore legale, non essendo tale printscreen idoneo a supplire alla richiesta di allegazione espressamente prevista dalla lex specialis a pena di non assegnazione del punteggio.
Condivide sul punto il Collegio il recente orientamento del Consiglio di Stato (sentenza del 4 novembre 2025, n. 8567) che su analoga questione, dopo aver premesso che “ Il principio del risultato ha la funzione di risolvere dubbi sulla legge di gara, privilegia l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica e, nell’analisi dei casi concreti, consente di evitare formalismi ai quali non corrisponda una concreta ed effettiva esigenza di tutela di interessi rilevanti ” ha stabilito che “ Nel caso qui esaminato non c’è alcun dubbio da risolvere né alcun formalismo. Molto più semplicemente, l’appellante non ha rispettato una inequivoca regola della legge di gara. La Sezione ha più volte ricordato che l’amministrazione è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire i servizi di cui necessita. Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella fase di verifica dei requisiti. L’operatore economico negligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985) ”.
6. Parimenti va respinto – in conformità all’indirizzo giurisprudenziale della sezione (Sentenza del 5 febbraio 2025, n. 2684) – il motivo con cui il R.T.I. ricorrente lamenta la mancata attivazione del soccorso istruttorio procedimentale al fine di acquisire la copia delle predette certificazioni e la violazione dell’art. 101, comma 3 d.lgs. 36/2023 (precisato all’art. 14 del Disciplinare di gara) laddove prevede che “ La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica” .
6.1. Deve anzitutto evidenziarsi che, nel caso di specie, la stessa lex specialis precisava, all’articolo 15 del disciplinare, quanto segue: “ […] Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente ”.
Il citato articolo 15, quindi, conteneva una specifica regola che vietava l’utilizzo del soccorso istruttorio per la produzione di documentazione riguardante l’offerta tecnica; sotto tale profilo, dunque, la Commissione ha agito nel pieno rispetto della lex di gara , che rappresenta, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, un autovincolo per l’Amministrazione (cfr., ex pluribus, T.a.r. Puglia - sez. III, 17 aprile 2023, n. 640 ove afferma che la Commissione è “ vincolata al rispetto delle previsioni della lex specialis della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo naturalmente l’eventuale esercizio del potere di autotutela. In assenza di un qualche margine di obiettiva incertezza sulla portata della clausola, deve affermarsi il carattere vincolante che la disposizione assume non solo nei confronti dei concorrenti, ma anche della stazione appaltante soggetta, in applicazione dell’art. 97 Cost., al principio generale del c.d. autovincolo. ”).
6.2. Una volta chiarito che l’articolo 15 del disciplinare escludeva il soccorso istruttorio nella fattispecie in contestazione, va parimenti precisato che detta disposizione, differentemente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non contraddice la disciplina di cui all’articolo 101 del codice dei contratti pubblici, il quale, al primo comma, lettera a), esclude espressamente la possibilità di far ricorso al soccorso istruttorio per integrare la “ documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica ”. Al riguardo va precisato che il richiamo effettuato da parte ricorrente al comma 3 del citato articolo 101 non è conferente. Difatti, nel caso di specie, non si poneva un problema di ambiguità dell’offerta, ma si trattava di stabilire quali fossero le conseguenze – in termini di punteggio - della mancata produzione di un documento a comprova di un requisito premiante dell’offerta tecnica; e la predetta fattispecie trova la sua disciplina, oltreché nel bando, per come sopra ricostruito, nel citato comma 1 dell’articolo 101 del codice dei contratti pubblici, che l’Amministrazione ha correttamente applicato. Ciò, in linea con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, secondo cui “ deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara) ” (cfr. in tale senso: Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870; richiamata, da ultimo, da: Tar Lazio - Roma, sez. V, 17 ottobre 2024, n. 18000).
6.3. Vale a fini di completezza precisare che le presenti conclusioni non sono inficiate dal rilievo, su cui insiste parte ricorrente, che la documentazione in discussione, in quanto attinente ad un requisito pacificamente posseduto dall’operatore economico e preesistente alla presentazione dalla domanda, non incida sul contenuto sostanziale dell’offerta tecnica; di talché consentire il soccorso istruttorio non determinerebbe alcuna alterazione della par condicio. Ed invero il principio della concorrenza va riguardato in una dimensione più ampia: il confronto competitivo, difatti, non attiene solo al contenuto delle offerte ma anche al rispetto delle modalità di presentazione delle domande; ciò, per l’evidenza, che l’assenza di errori od omissioni nella domanda di gara rappresenta un indice di affidabilità dell’offerta e di serietà del concorrente. Consentire di superare, tramite soccorso istruttorio, la commissione di errori anche importanti avrebbe l’effetto di avvantaggiare gli operatori che hanno investito risorse insufficienti nella propria struttura organizzativa interna deputata a presentare offerte nelle gare pubbliche; e dunque avvantaggiare operatori, sotto tale profilo, meno meritevoli. Conclusione che pare da evitare tenuto conto dell’esigenza di stimolare gli operatori ad una massima attenzione nella predisposizione delle proprie domande di gara, avuto riguardo all’interesse pubblico ad una loro celere conclusione; tanto più in un caso, come quello oggetto del presente scrutinio, in cui non vi sono elementi di scusabilità dell’errore perché il bando era chiarissimo in relazione al profilo in discussione e l’errore in cui è incorsa parte ricorrente avrebbe potuto essere evitato da un’attenta lettura dello stesso; ciò che rappresenta un onere minimo per chi voglia contrattare con la p.a.
Deve quindi trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ ciascuno dei concorrenti ad una gara pubblica sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione; all’impresa che partecipa a pubblici appalti è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media: una diligenza che non riguarda solo l’esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara ” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 12 marzo 2024, n. 2372).
7. Va parimenti respinto il quarto motivo di ricorso con il quale, in via subordinata, i ricorrenti lamentano l’illegittimità dei “Criteri OEPV”, in quanto in contrasto con il principio di proporzionalità e favor partecipationis , nella parte in cui non consentono “ qualsivoglia forma di dimostrazione del requisito del possesso delle certificazioni diversa dalla produzione della copia delle certificazioni RC, ancorché analoga ed idonea ad attestare il possesso in capo alla risorsa della certificazione ”.
Come infatti correttamente dedotto dalla difesa di Aspi, le modalità richieste per la presentazione dell’offerta e il conseguimento del relativo punteggio erano indicate nella lex di gara in modo puntuale e ribadite in più sedi a titolo di maggior chiarezza, sicché la specifica richiesta da parte di Autostrade di allegare la copia digitale conforme della certificazione al fine dell’ottenimento del relativo punteggio era del tutto ragionevole e proporzionata, visto che tale produzione non era stata pretesa dalla stazione appaltante a pena di esclusione, ma solo ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio B.2.4, oltre a essere comunque rispondente ad esigenze di speditezza e rapidità.
8. Con il terzo motivo di doglianza, parte ricorrente lamenta l’illegittimità della valutazione dell’offerta tecnica del RTI NTT DA, operata dalla Commissione giudicatrice, sostenendo la illegittima decurtazione di 2,67 punti in riferimento al subcriterio A.1.1. avente ad oggetto “ Esperienza pregressa nell’esecuzione di servizi di AMS e/o ADS sul modulo CRM di RC ”.
Nello specifico, l’istante espone di aver allegato all’offerta sei referenze di importo superiore alla soglia minima richiesta di euro 1.500.000,00, idonee a far conseguire il punteggio massimo di 8 punti, lamentando che l’Amministrazione abbia riconosciuto il minor punteggio di 5,33, scartando implicitamente due referenze senza fornire una sufficiente motivazione.
Sostiene, quindi, la piena conformità di tutti i servizi dichiarati alle prescrizioni della lex specialis , sostenendo che " RC " costituirebbe, per sua stessa natura e architettura, un sistema integrato di Customer Relationship Management (CRM) e che le attività di manutenzione (AMS) e di sviluppo (ADS) operate su qualsivoglia modulo di detta piattaforma rientrerebbero a pieno titolo nel perimetro valutativo fissato dal disciplinare.
Sostiene conseguentemente l’illegittima decurtazione del punteggio ai fini dell’acquisizione del punteggio tecnico, essendo tutte le referenze presentate dal RTI NTT legate ad attività di AMS (Application Management Service – Servizio di Manutenzione delle componenti software) e ADS (Application Developement Service – Servizio di sviluppo software).
8.1. Il motivo non è meritevole di favorevole considerazione.
Come correttamente rilevato dalla difesa di Aspi, la lex specialis , ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale per il sub-criterio A.1.1 “ Esperienza pregressa nell’esecuzione di servizi di AMS/ADS su CRM RC ”, prevedeva l’attribuzione di un punteggio (max 8 pt), in modo tabellare, sulla base del numero di servizi analoghi, fino ad un massimo di 6, svolti dal concorrente negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, richiedendo espressamente la comprova di servizi analoghi “ di Application Management Services (AMS) e/o Application Development Services (ADS) su piattaforma RC relativi al modulo CRM analoghi all’oggetto dell’appalto ”.
Per la gara in questione, pertanto, il servizio analogo richiesto dalla lex specialis per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio A.1 riguardava l’espletamento di servizi AMS e ADS, non all’interno di uno dei qualsiasi ambiti e processi presenti nella piattaforma RC, ma specificatamente all’interno del core CRM (Customer Relationship Management).
Orbene, dalla documentazione versata in atti emerge che due delle sei referenze prodotte dal R.T.I. ricorrente (segnatamente le commesse "Acea" ed "Hera") recavano una descrizione generica e indeterminata dei servizi resi, facendo testuale ed esclusivo riferimento, rispettivamente, a " servizi di implementazione e manutenzione della Piattaforma RC " e a " servizi di manutenzione evolutiva e di base sulla soluzione RC ", senza alcun riferimento allo svolgimento dell’attività nell’ambito del core CRM (Customer Relationship Management).
Appare, conseguentemente, priva di vizi la valutazione gravata con cui la Commissione giudicatrice ha ritenuto tali attestazioni inidonee ai fini dell’attribuzione del punteggio, atteso che la mancata indicazione da parte del concorrente del modulo o dei moduli su cui ha svolto il servizio indicato non consentiva alla stazione appaltante di attestare che gli stessi fossero stati effettivamente orientati all’AMS e ADS del core CRM.
9. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso i ricorrenti chiedono, in via subordinata, l’annullamento dell’intera procedura di gara in quanto dall’esame dei verbali non sarebbe possibile evincere le motivazioni sottese all’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice con riferimento ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica, sostenendo che i criteri di valutazione riportati nella documentazione di gara non presenterebbero quel livello di dettaglio e predeterminazione necessario a consentire di ricostruire, in assenza di alcun corredo motivazionale, l’iter logico seguito dalla Commissione.
Invero – a prescindere dalla ammissibilità della doglianza sotto il profilo dell’omessa dimostrazione di un collegamento tra il preteso difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi operato dalla Commissione e i punteggi conseguiti dagli stessi – il motivo è destituito di fondamento.
Si rileva in primo luogo come su cinque criteri di valutazione indicati nella tabella, quattro erano criteri di tipo tabellare (A.1, A.2, B.2, B.3) mentre uno soltanto era criterio di tipo discrezionale (B.1).
Conseguentemente, specie con riguardo ai criteri di tipo tabellari, è sufficiente riportare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in base al quale “ il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi, come nel caso di specie, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (così Consiglio di Stato V n° 4410 del 17 maggio 2024 )” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5392).
Conseguentemente, appaiono pienamente rispettate le condizioni previste dal citato orientamento, avendo Autostrade nei “Criteri OEPV” esplicitato in modo chiaro, analitico e articolato i criteri di valutazione, predisponendo:
- una griglia di valutazione in cui era riportato l’elenco di tutti i criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica, con la relativa ripartizione dei punteggi massimi e la tipologia, ossia tabellari e discrezionali;
- tante tabelle quanti erano i sub-criteri (tabellari) di valutazione dell’offerta tecnica.
Difetta infine l’interesse con riferimento alla censura concernente il difetto di motivazione del criterio discrezionale B.1, avendo in tale ambito il R.T.I. ricorrente ottenuto il punteggio massimo attribuibile (18 punti).
10. In conclusione, attesa la reiezione di tutti i motivi di doglianza proposti dalla parte ricorrente, il ricorso principale va pertanto respinto.
11. Alla reiezione del ricorso principale consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e dichiara, conseguentemente, improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna R.T.I. NTT DA Italia S.p.A. - PWC Business Services s.r.l. ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura di euro 3.000,00 nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.A. e di euro 3.000,00 nei confronti dell’R.T.I. Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions s.r.l., oltre ad oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
FR EL, Presidente
GI GR, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI GR | FR EL |
IL SEGRETARIO