TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 6402
TAR
Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
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Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Errata attribuzione di 0 punti al sub-criterio B.2.4

    La Commissione ha correttamente attribuito 0 punti poiché il RTI non ha allegato la copia digitale conforme delle certificazioni richieste, come espressamente previsto dalla lex specialis, ma solo un printscreen del portale web, ritenuto inidoneo e privo di valore legale.

  • Rigettato
    Mancata attivazione del soccorso istruttorio per acquisizione certificazioni

    L'art. 15 del disciplinare escludeva espressamente l'utilizzo del soccorso istruttorio per la documentazione riguardante l'offerta tecnica. Inoltre, l'art. 101, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 esclude l'integrazione della documentazione che compone l'offerta tecnica. La mancata produzione di un documento a comprova di un requisito premiante dell'offerta tecnica, anche se posseduto, non è sanabile tramite soccorso istruttorio in quanto incide sulla par condicio e sull'affidabilità del concorrente.

  • Rigettato
    Illegittimità dei Criteri OEPV per mancata ammissione di forme di dimostrazione alternative delle certificazioni

    La richiesta della lex di gara di allegare la copia digitale conforme della certificazione al fine dell'ottenimento del punteggio era puntuale, ribadita e proporzionata, non essendo richiesta a pena di esclusione ma solo ai fini dell'attribuzione del punteggio.

  • Rigettato
    Illegittima decurtazione di punteggio per il sub-criterio A.1.1

    La lex specialis richiedeva specificamente servizi AMS/ADS sulla piattaforma RC relativi al modulo CRM. Le referenze Acea ed Hera descrivevano genericamente servizi sulla piattaforma RC senza riferimento al modulo CRM, rendendole inidonee ai fini dell'attribuzione del punteggio.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione nell'attribuzione dei punteggi

    La maggior parte dei criteri erano di tipo tabellare e la lex specialis era sufficientemente chiara, analitica e articolata da delimitare il giudizio della Commissione, rendendo comprensibile l'iter logico seguito. Per il criterio discrezionale B.1, il RTI ha ottenuto il punteggio massimo, venendo meno l'interesse alla doglianza.

  • Improcedibile
    Mancata assegnazione del punteggio di 2 punti al RTI Accenture S.p.A. per il sub-criterio B.2.1

    Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per carenza di interesse a seguito della reiezione del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 6402
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6402
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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