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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/05/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2427/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Stefania Calò
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice monocratico dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2427/2024 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato FRANCESCA Parte_1
MAREMMANI presso il cui studio in ROMA, VIA CASSIA, N. 551, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato ENRICO D'AVELLA presso il cui Controparte_1
studio in MODENA, VIA F. LAMBORGHINI, N. 81, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Promuovendo la presente controversia, la signora in qualità di erede del sig. Parte_1
ha chiesto la condanna del signor alla restituzione della Persona_1 Controparte_1 somma di euro 21.000,00, che quest'ultimo aveva ricevuto, a titolo di prestito infruttifero, dal sig.
Con vittoria delle spese di lite. Per_1 Persona_1
Il sig. ha chiesto il rigetto di tale domanda e la condanna della ricorrente al Controparte_1
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
pagina 2 di 7 Ammessa la prova per testi formulata nella comparsa di costituzione e risposta limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza istruttoria del 27.11.2024, ed assunta la prova orale, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 28.5.2025.
2.
La ricorrente ha assunto che in data 1.10.2018 il sig. aveva corrisposto, a Persona_1
titolo di prestito personale infruttifero, al sig. la somma di euro 21.000,00 mediante Controparte_1
bonifico bancario effettuato sul conto corrente al medesimo intestato. Nel maggio 2019, il sig. era deceduto, lasciando la moglie ed i figli Persona_1 Parte_1
e suoi eredi universali. Pertanto, la ricorrente aveva diritto alla restituzione CP_1 Controparte_2
della somma di euro 21.000,00.
Il sig. ha riferito che nel settembre 2017 aveva acquistato un elicottero, unitamente Controparte_1
al sig. al quale era legato da un vincolo affettivo, oltre che parentale, al Persona_1 prezzo di euro 63.000,00, che era stato versato, per l'importo di euro 42.000,00, dal sig.
[...]
e, per la restante somma di euro 21.000,00, dal sig. Successivamente, pur Persona_1 CP_1
non essendovene la necessità, stante il numero ancora ridotto di ore di volo, il sig. aveva Per_1 proposto al sig. di sottoporre l'elicottero ad un overhaul, ossia ad una revisione completa ed CP_1 approfondita del medesimo. Di fronte alle perplessità manifestate dal sig. sull'opportunità di CP_1
tale intervento, trattandosi di una operazione molto costosa, i signori e si erano Per_1 CP_1 accordati per l'acquisto, da parte del primo, della quota di proprietà del secondo, cosa che, appunto, avvenne mediante la corresponsione, da parte del sig. della somma di euro 21.000,00 Per_1
mediante bonifico sul conto corrente intestato al sig. In tal senso deponeva anche lo CP_1
scambio di messaggi intercorso, tra i predetti, nella chat whatsapp. Pertanto, la ricorrente non aveva diritto alla restituzione della somma richiesta.
3.
Ciò posto, nelle note di trattazione scritta del 20.11.2024 la ricorrente ha contestato che, sebbene a mente dell'art. 865 del Codice della Navigazione “Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale, ed annotazione sul certificato di immatricolazione o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare della
Reale unione nazionale aeronautica”, il resistente non aveva prodotto il certificato attestante la proprietà del velivolo anche in capo al medesimo, né alcun documento che dimostrasse il pagamento di una quota parte del prezzo anche da parte sua.
4.
pagina 3 di 7 Così riassunte le difese delle parti, mette conto rilevare, in diritto, in ordine alla prova della proprietà di un velivolo, come di qualsiasi altro bene mobile registrato, che i giudici di legittimità hanno affermato che “per individuare l'effettivo proprietario di un veicolo i dati del P.R.A. forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con ogni mezzo di prova — quindi, anche attraverso la prova testimoniale — dovendosi accertare la effettiva titolarità del diritto di proprietà sul veicolo secondo le regole civilistiche, riguardanti la circolazione dei beni mobili, tra cui l'articolo 1376 cod. civ.: norma che disciplina il contratto con effetti reali in forza del mero consenso delle parti, e, dunque, in forma libera”, ulteriormente precisando che “E' pacifico, infatti, che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 cod. civ.). L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (e si aggiunge, ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo)”
(Cass. ordinanza 6.3.2020, n. 6385).
In ragione di quanto precede, sono stati ammessi i capitoli di prova testimoniale, formulati nella comparsa di costituzione e risposta, sulla proprietà del velivolo di cui si discute.
Quanto, poi, alla prova dell'esistenza di una obbligazione restitutoria, la Corte di Cassazione ha affermato che “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurímis, Cass. n. 9209 del 2001; Cass. n. 12119 del 2003; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del 2010); l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. n. 20740 del 2009)” (Cass. ordinanza
29.11.2018, n. 30944).
Con riferimento, poi, alla causale dei bonifici, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che “La causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento”, ma solo in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso (Cass. ordinanza 22.7.2024, n. 20052).
5.
pagina 4 di 7 Così delimitato il perimetro d'indagine, può ora passarsi all'esame, nel merito, della fattispecie in decisione.
A dimostrazione dei propri assunti, la ricorrente ha prodotto la copia della contabile del bonifico di cui si discute, riportante la causale “prestito infruttifero personale” (doc. 1 dell'atto di citazione), ma tale documento ha mero valore indiziario del titolo per cui sarebbe avvenuta l'erogazione del denaro, con la conseguenza che il fatto costitutivo della pretesa della ricorrente potrà ritenersi provato solo in mancanza di altri e diversi elementi che provino la riferibilità del versamento ad un titolo diverso. E nel caso di specie, vi è evidenza della diversa ragione sottesa alla corresponsione della somma oggetto della domanda di restituzione, sulla base delle risultanze istruttorie che in appresso si vanno ad indicare.
Anzitutto, valga ritrascrivere, per la parte di interesse, lo scambio di messaggi intercorso tra i signori e comprovante i fatti narrati nella comparsa di costituzione: Per_1 CP_1 in data 26.9.2018 alle ore 09:40 il sig. scriveva: “Mio malgrado, ho pensato alla tua CP_1 proposta e credo proprio di accettare... Adesso mi fanno davvero comodo..”; qualche giorno dopo, il 29.9.2018 alle ore 15:16 il sig. scriveva al sig. “a parte i Per_1 CP_1
due giromerde...e il nostro pronto a essere noleggiato col pieno...gran foto “; il giorno 1.10.2018 alle ore 16:06 il sig. comunicava il proprio IBAN CP_1
([...]) al sig. e, quest'ultimo, alle ore 21:53, rispondeva: Per_1
“vai...compro un elicottero tritato...non male”; alle 23:15 dello stesso giorno, seguiva la comunicazione dell'eseguito bonifico di euro 21.000,00 ed alle 23:24 il seguente commento: “LA RINGRAZIAMO per aver acquistato il 33% della quota appropriandosi così totalmente di un meraviglioso R22 rosso corsa praticamente perfetto! Piccola vibrazione sulle pale ma poca roba, i nostri tecnici sono già al lavoro...”; due minuti dopo, alle ore 23:25, il sig. scriveva ancora: “A parte gli scherzi, grazie, però sai CP_1 che lo tratterò/custodirò come se non fosse cambiato nulla e fosse ancora di entrambi…”; il sig. rispondeva: “da oggi cambia solo che se voli con la super ti taglio la gola. anche te” Per_1
(doc. 5 della comparsa di costituzione).
Quanto, poi, alle risultanze istruttorie orali, i testi escussi hanno confermato i fatti esposti nella comparsa di costituzione. In particolare, il sig. istruttore di volo, dopo avere Testimone_1 riferito che “nelle trattative a cui io ho partecipato personalmente gli acquirenti avevano deciso che il avrebbe contribuito con il pagamento per circa un 1/3 del prezzo in contanti, mentre il CP_1
avrebbe sostenuto la spesa dei restanti 2/3 tramite bonifico. Infatti al momento del Per_1 pagamento del primo acconto il mi diede la busta con i € 25.000 in contanti, come detto CP_1
pagina 5 di 7 prima. Altro non posso sapere”, ha dichiarato, rispondendo sui capitoli 11 e 12 della comparsa di costituzione, “Sì è vero confermo, il voleva fare assolutamente questa revisione generale Per_1
prima della scadenza prevista, per sicurezza sebbene il veicolo fosse stato controllato e fosse perfetto, mentre il non era d'accordo in quanto non si trattava di una spesa ingente necessaria.”, e CP_1 sul cap. 13 “Confermo tale circostanza perché ero presente alle discussioni tra i due. avrebbe Per_1
voluto effettuare la revisione generale anche se non era ancora il momento e avrebbe voluto anche cambiarne il colore e gli interni, avrebbe voluto quindi effettuare interventi costosi non necessari. Il
Sig. invece non era d'accordo con queste spese, era interessato solo a che l'elicottero fosse CP_1
in regola e sicuro. Così in occasione di queste discussioni, a cui io partecipavo, il sig. decise Per_1
di liquidare la quota del Tale quota di liquidazione non so esattamente a quanto CP_1
ammontasse, ma il mi disse che voleva dargli la sua parte. Il sig. infatti decise di Per_1 CP_1 accettare e disse che anche gli avrebbero fatto comodo quei soldi”, ulteriormente precisando, “Posso dire che ho certezza che alla fine il comprò la quota dell'elicottero da perché il Per_1 CP_1
successivamente mi chiese di aiutarlo a rivenderlo, perché nel frattempo ne aveva comprato Per_1
un altro più grande. Inoltre, successivamente vidi anche il sig. che venne da me a Viareggio CP_1
a fare dei voli non avendo più il suo elicottero personale”.
Anche il teste ha confermato i fatti esposti dal resistente, Testimone_2 riferendo sul cap. 17 “Confermo che riconosco l'elicottero raffigurato nella fotografia che mi viene rammostrata (doc. 2 convenuto), era quello che fu acquistato da e Persona_1 [...]
in comproprietà. Era un elicottero usato. Posso dire ciò in quanto mi fu riferito da CP_1
in diverse occasioni, ero molto mio amico e quindi mi aveva raccontato che Per_1 Per_1 aveva acquistato questo elicottero in comproprietà con ma con quest'ultimo non Controparte_1 parlai mai di questo” e sul cap. 20 “Posso dire che tra settembre e ottobre 2018 io comprai da
una barca e in quella occasione mi disse che voleva eseguire importanti lavori di “rialzo” Per_1 nell'elicottero, ma che non era in grado di sostenerne le relative spese per cui CP_1 Per_1
voleva rilevare la sua quota per essere libero di far eseguire tali lavori. Acquisto che poi fece come pure i lavori, come di disse . Preciso che mi disse che comunque poteva Per_1 Per_1 CP_1 utilizzare l'elicottero”.
Per tutto quanto esposto sopra, dunque, il versamento della somma di euro 21.000,00 non è riferibile all'asserito prestito infruttifero, che in tesi attorea il sig. avrebbe effettuato in favore del sig. Per_1
ma alla vendita della quota di proprietà del velivolo. CP_1
Ne consegue che la ricorrente non ha diritto alla restituzione della somma di euro 21.000,00.
6.
pagina 6 di 7 La sussistenza di elementi di oggettiva incertezza in fatto idonei ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori della fondatezza della domanda, essendosi difatti resa necessaria l'assunzione della prova orale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Venendo integralmente compensate le spese di lite, va respinta la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- respinge la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dal resistente.
Reggio Emilia, 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Stefania Calò
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice monocratico dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2427/2024 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato FRANCESCA Parte_1
MAREMMANI presso il cui studio in ROMA, VIA CASSIA, N. 551, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato ENRICO D'AVELLA presso il cui Controparte_1
studio in MODENA, VIA F. LAMBORGHINI, N. 81, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Promuovendo la presente controversia, la signora in qualità di erede del sig. Parte_1
ha chiesto la condanna del signor alla restituzione della Persona_1 Controparte_1 somma di euro 21.000,00, che quest'ultimo aveva ricevuto, a titolo di prestito infruttifero, dal sig.
Con vittoria delle spese di lite. Per_1 Persona_1
Il sig. ha chiesto il rigetto di tale domanda e la condanna della ricorrente al Controparte_1
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
pagina 2 di 7 Ammessa la prova per testi formulata nella comparsa di costituzione e risposta limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza istruttoria del 27.11.2024, ed assunta la prova orale, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 28.5.2025.
2.
La ricorrente ha assunto che in data 1.10.2018 il sig. aveva corrisposto, a Persona_1
titolo di prestito personale infruttifero, al sig. la somma di euro 21.000,00 mediante Controparte_1
bonifico bancario effettuato sul conto corrente al medesimo intestato. Nel maggio 2019, il sig. era deceduto, lasciando la moglie ed i figli Persona_1 Parte_1
e suoi eredi universali. Pertanto, la ricorrente aveva diritto alla restituzione CP_1 Controparte_2
della somma di euro 21.000,00.
Il sig. ha riferito che nel settembre 2017 aveva acquistato un elicottero, unitamente Controparte_1
al sig. al quale era legato da un vincolo affettivo, oltre che parentale, al Persona_1 prezzo di euro 63.000,00, che era stato versato, per l'importo di euro 42.000,00, dal sig.
[...]
e, per la restante somma di euro 21.000,00, dal sig. Successivamente, pur Persona_1 CP_1
non essendovene la necessità, stante il numero ancora ridotto di ore di volo, il sig. aveva Per_1 proposto al sig. di sottoporre l'elicottero ad un overhaul, ossia ad una revisione completa ed CP_1 approfondita del medesimo. Di fronte alle perplessità manifestate dal sig. sull'opportunità di CP_1
tale intervento, trattandosi di una operazione molto costosa, i signori e si erano Per_1 CP_1 accordati per l'acquisto, da parte del primo, della quota di proprietà del secondo, cosa che, appunto, avvenne mediante la corresponsione, da parte del sig. della somma di euro 21.000,00 Per_1
mediante bonifico sul conto corrente intestato al sig. In tal senso deponeva anche lo CP_1
scambio di messaggi intercorso, tra i predetti, nella chat whatsapp. Pertanto, la ricorrente non aveva diritto alla restituzione della somma richiesta.
3.
Ciò posto, nelle note di trattazione scritta del 20.11.2024 la ricorrente ha contestato che, sebbene a mente dell'art. 865 del Codice della Navigazione “Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale, ed annotazione sul certificato di immatricolazione o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare della
Reale unione nazionale aeronautica”, il resistente non aveva prodotto il certificato attestante la proprietà del velivolo anche in capo al medesimo, né alcun documento che dimostrasse il pagamento di una quota parte del prezzo anche da parte sua.
4.
pagina 3 di 7 Così riassunte le difese delle parti, mette conto rilevare, in diritto, in ordine alla prova della proprietà di un velivolo, come di qualsiasi altro bene mobile registrato, che i giudici di legittimità hanno affermato che “per individuare l'effettivo proprietario di un veicolo i dati del P.R.A. forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con ogni mezzo di prova — quindi, anche attraverso la prova testimoniale — dovendosi accertare la effettiva titolarità del diritto di proprietà sul veicolo secondo le regole civilistiche, riguardanti la circolazione dei beni mobili, tra cui l'articolo 1376 cod. civ.: norma che disciplina il contratto con effetti reali in forza del mero consenso delle parti, e, dunque, in forma libera”, ulteriormente precisando che “E' pacifico, infatti, che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 cod. civ.). L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (e si aggiunge, ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo)”
(Cass. ordinanza 6.3.2020, n. 6385).
In ragione di quanto precede, sono stati ammessi i capitoli di prova testimoniale, formulati nella comparsa di costituzione e risposta, sulla proprietà del velivolo di cui si discute.
Quanto, poi, alla prova dell'esistenza di una obbligazione restitutoria, la Corte di Cassazione ha affermato che “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurímis, Cass. n. 9209 del 2001; Cass. n. 12119 del 2003; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del 2010); l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. n. 20740 del 2009)” (Cass. ordinanza
29.11.2018, n. 30944).
Con riferimento, poi, alla causale dei bonifici, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che “La causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento”, ma solo in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso (Cass. ordinanza 22.7.2024, n. 20052).
5.
pagina 4 di 7 Così delimitato il perimetro d'indagine, può ora passarsi all'esame, nel merito, della fattispecie in decisione.
A dimostrazione dei propri assunti, la ricorrente ha prodotto la copia della contabile del bonifico di cui si discute, riportante la causale “prestito infruttifero personale” (doc. 1 dell'atto di citazione), ma tale documento ha mero valore indiziario del titolo per cui sarebbe avvenuta l'erogazione del denaro, con la conseguenza che il fatto costitutivo della pretesa della ricorrente potrà ritenersi provato solo in mancanza di altri e diversi elementi che provino la riferibilità del versamento ad un titolo diverso. E nel caso di specie, vi è evidenza della diversa ragione sottesa alla corresponsione della somma oggetto della domanda di restituzione, sulla base delle risultanze istruttorie che in appresso si vanno ad indicare.
Anzitutto, valga ritrascrivere, per la parte di interesse, lo scambio di messaggi intercorso tra i signori e comprovante i fatti narrati nella comparsa di costituzione: Per_1 CP_1 in data 26.9.2018 alle ore 09:40 il sig. scriveva: “Mio malgrado, ho pensato alla tua CP_1 proposta e credo proprio di accettare... Adesso mi fanno davvero comodo..”; qualche giorno dopo, il 29.9.2018 alle ore 15:16 il sig. scriveva al sig. “a parte i Per_1 CP_1
due giromerde...e il nostro pronto a essere noleggiato col pieno...gran foto “; il giorno 1.10.2018 alle ore 16:06 il sig. comunicava il proprio IBAN CP_1
([...]) al sig. e, quest'ultimo, alle ore 21:53, rispondeva: Per_1
“vai...compro un elicottero tritato...non male”; alle 23:15 dello stesso giorno, seguiva la comunicazione dell'eseguito bonifico di euro 21.000,00 ed alle 23:24 il seguente commento: “LA RINGRAZIAMO per aver acquistato il 33% della quota appropriandosi così totalmente di un meraviglioso R22 rosso corsa praticamente perfetto! Piccola vibrazione sulle pale ma poca roba, i nostri tecnici sono già al lavoro...”; due minuti dopo, alle ore 23:25, il sig. scriveva ancora: “A parte gli scherzi, grazie, però sai CP_1 che lo tratterò/custodirò come se non fosse cambiato nulla e fosse ancora di entrambi…”; il sig. rispondeva: “da oggi cambia solo che se voli con la super ti taglio la gola. anche te” Per_1
(doc. 5 della comparsa di costituzione).
Quanto, poi, alle risultanze istruttorie orali, i testi escussi hanno confermato i fatti esposti nella comparsa di costituzione. In particolare, il sig. istruttore di volo, dopo avere Testimone_1 riferito che “nelle trattative a cui io ho partecipato personalmente gli acquirenti avevano deciso che il avrebbe contribuito con il pagamento per circa un 1/3 del prezzo in contanti, mentre il CP_1
avrebbe sostenuto la spesa dei restanti 2/3 tramite bonifico. Infatti al momento del Per_1 pagamento del primo acconto il mi diede la busta con i € 25.000 in contanti, come detto CP_1
pagina 5 di 7 prima. Altro non posso sapere”, ha dichiarato, rispondendo sui capitoli 11 e 12 della comparsa di costituzione, “Sì è vero confermo, il voleva fare assolutamente questa revisione generale Per_1
prima della scadenza prevista, per sicurezza sebbene il veicolo fosse stato controllato e fosse perfetto, mentre il non era d'accordo in quanto non si trattava di una spesa ingente necessaria.”, e CP_1 sul cap. 13 “Confermo tale circostanza perché ero presente alle discussioni tra i due. avrebbe Per_1
voluto effettuare la revisione generale anche se non era ancora il momento e avrebbe voluto anche cambiarne il colore e gli interni, avrebbe voluto quindi effettuare interventi costosi non necessari. Il
Sig. invece non era d'accordo con queste spese, era interessato solo a che l'elicottero fosse CP_1
in regola e sicuro. Così in occasione di queste discussioni, a cui io partecipavo, il sig. decise Per_1
di liquidare la quota del Tale quota di liquidazione non so esattamente a quanto CP_1
ammontasse, ma il mi disse che voleva dargli la sua parte. Il sig. infatti decise di Per_1 CP_1 accettare e disse che anche gli avrebbero fatto comodo quei soldi”, ulteriormente precisando, “Posso dire che ho certezza che alla fine il comprò la quota dell'elicottero da perché il Per_1 CP_1
successivamente mi chiese di aiutarlo a rivenderlo, perché nel frattempo ne aveva comprato Per_1
un altro più grande. Inoltre, successivamente vidi anche il sig. che venne da me a Viareggio CP_1
a fare dei voli non avendo più il suo elicottero personale”.
Anche il teste ha confermato i fatti esposti dal resistente, Testimone_2 riferendo sul cap. 17 “Confermo che riconosco l'elicottero raffigurato nella fotografia che mi viene rammostrata (doc. 2 convenuto), era quello che fu acquistato da e Persona_1 [...]
in comproprietà. Era un elicottero usato. Posso dire ciò in quanto mi fu riferito da CP_1
in diverse occasioni, ero molto mio amico e quindi mi aveva raccontato che Per_1 Per_1 aveva acquistato questo elicottero in comproprietà con ma con quest'ultimo non Controparte_1 parlai mai di questo” e sul cap. 20 “Posso dire che tra settembre e ottobre 2018 io comprai da
una barca e in quella occasione mi disse che voleva eseguire importanti lavori di “rialzo” Per_1 nell'elicottero, ma che non era in grado di sostenerne le relative spese per cui CP_1 Per_1
voleva rilevare la sua quota per essere libero di far eseguire tali lavori. Acquisto che poi fece come pure i lavori, come di disse . Preciso che mi disse che comunque poteva Per_1 Per_1 CP_1 utilizzare l'elicottero”.
Per tutto quanto esposto sopra, dunque, il versamento della somma di euro 21.000,00 non è riferibile all'asserito prestito infruttifero, che in tesi attorea il sig. avrebbe effettuato in favore del sig. Per_1
ma alla vendita della quota di proprietà del velivolo. CP_1
Ne consegue che la ricorrente non ha diritto alla restituzione della somma di euro 21.000,00.
6.
pagina 6 di 7 La sussistenza di elementi di oggettiva incertezza in fatto idonei ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori della fondatezza della domanda, essendosi difatti resa necessaria l'assunzione della prova orale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Venendo integralmente compensate le spese di lite, va respinta la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- respinge la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dal resistente.
Reggio Emilia, 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 7 di 7