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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/04/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato da con sede in Napoli, Centro Direzionale, Is. E/4, in persona del legale Controparte_2 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA SABINO ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1
ATTORE contro
(C.F. ) e CP_3 C.F._1
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CP_4 C.F._2
CATERINA ORIGLIA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
CONVENUTI
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni per l'attore:
1. accertare e dichiarare che i convenuti occupano senza titolo alcuno l'immobile descritto in premessa almeno dal mese di ottobre 2014 o da diversa data ritenuta di giustizia;
conseguentemente condannare i convenuti, nonché qualsiasi altro occupante sine titulo e/o avente causa, all'immediato rilascio, in favore dell' del predetto bene immobile libero da persone e CP_1 cose, ed altresì, a risarcire all' i danni da quest'ultimo subìti in conseguenza della illecita CP_1 occupazione, con corresponsione all' e per esso alla delle somme dovute a CP_1 Controparte_2 titolo di indennità di occupazione, maturate dall'inizio della occupazione alla data dell'effettivo
pagina 1 di 6 rilascio o della sentenza, per l'importo pari ad €. 44.865,71, alla data del 30/04/2024, oltre quelle successive, ovvero per quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo;
2. per l'effetto condannare i convenuti a corrispondere all' e CP_1 per esso alla la somma di €. 580,81 o quella maggiore o minore che risulterà Controparte_2 di giustizia, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo;
3. con vittoria di spese, competenze e onorari. per i convenuti:
1. rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni espresse e dedotte in narrativa;
2. in via riconvenzionale rigettare la domanda attorea di rilascio dell'immobile ed accogliere la domanda spiegata dai convenuti volta ad ottenere la regolarizzazione e sanatoria della loro posizione mediante la stipula di un regolare contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di Via Monteverdi 13 a Firenze;
3. in via subordinata respingere la domanda risarcitoria formulata da parte attrice perché non è stato provato alcun danno;
4. sempre in via subordinata, in caso di non creduto accoglimento della domanda attorea, anche in via parziale, detrarre dalle somme dovute quanto già corrisposto dai convenuti;
5. con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ex art. 163 c.p.c. l' esponeva di essere proprietario, perché succeduto al CP_1
soppresso ex art. 42 L. 289/2002, dell'appartamento per civile abitazione sito in Firenze, Via CP_5
Claudio Monteverdi n. 13, scala U, interno 06, piano I, censito al Catasto Fabbricati di Firenze al foglio di mappa 54, particella 721, subalterno 3; che detto immobile risultava occupato senza titolo dai signori e almeno dal mese di ottobre 2014; che gli occupanti avevano CP_3 CP_4
sempre omesso di corrispondere la dovuta indennità di occupazione, salvo qualche sporadico pagamento. Concludeva pertanto come sopra riportato.
2. I convenuti si costituivano tardivamente in giudizio, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
sempre in via preliminare, rilevata l'esistenza tra le parti di un rapporto locatizio di fatto, chiedevano il mutamento del rito da ordinario a locatizio. Nel merito, chiedevano rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate, e in particolare la domanda risarcitoria per mancanza della prova del danno. Proponevano infine domanda riconvenzionale, come riportata in epigrafe.
3. All'udienza del 12.12.2024, il Giudice, rilevata la natura di rivendica della domanda attorea, accoglieva l'eccezione dei convenuti e disponeva che parte attrice introducesse il procedimento obbligatorio di mediazione.
pagina 2 di 6 4. All'udienza del 3.4.2025, verificato l'esito negativo della mediazione, rigettata la richiesta di mutamento di rito, non potendosi configurare un rapporto di locazione in mancanza di un contratto scritto e rigettate le richieste istruttorie dell'attore in quanto superflue ai fini del decidere, il Giudice invitava le parti a concludere e tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, comma 3.
*******
5. La domanda di rilascio dell'immobile proposta dall'attore è fondata e va pertanto accolta.
6. Deve essere in primo luogo precisato che l'azione proposta deve essere qualificata come rivendica, assumendo natura di azione reale e non personale.
In tema di azioni a difesa della proprietà, infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. E infatti, con la prima azione, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Di contro, con l'azione di restituzione, avente natura personale, colui che agisce in giudizio mira solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, sì da potersi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo.
L'azione di rivendicazione trova la sua disciplina nell'art. 948 c.c., secondo cui chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna di colui che lo possiede o detiene senza alcun valido titolo, alla sua restituzione.
La Corte di legittimità ha peraltro chiarito che il rigore probatorio gravante su chi propone l'azione di rivendica (che deve provare il diritto di proprietà sul bene fino a risalire all'acquisto a titolo originario) rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, ipotesi nella quale l'onere del rivendicante si può limitare alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio valido titolo di acquisto (orientamento costante).
7. Nel caso di specie, l'attore non ha dato la prova di un acquisto a titolo originario, limitandosi ad allegare la propria successione nei rapporti facenti capo all' e a produrre il contratto con il CP_5 quale quest'ultimo aveva acquistato il bene (doc. 4).
8. I convenuti, tuttavia, non hanno specificamente contestato l'appartenenza del bene al rivendicante, né hanno proposto una domanda o eccezione di usucapione, né hanno allegato un titolo idoneo a pagina 3 di 6 legittimare la loro detenzione dell'immobile, né stragiudizialmente né nel presente giudizio. Gli stessi si sono infatti limitati a chiedere, nella propria comparsa di costituzione, di “rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni espresse e dedotte in narrativa”, senza peraltro che nella richiamata narrativa fosse mossa alcuna specifica contestazione alla ricostruzione offerta da parte attrice. E anzi, le circostanze di cui si dà atto nella comparsa, quali la corresponsione all' di somme a titolo di indennità di occupazione e il tentativo dei convenuti di CP_1
regolarizzare la propria posizione attraverso la stipula di un regolare contratto di locazione con l'Istituto, non possono non costituire un implicito riconoscimento del diritto dell'attore sull'immobile.
9. In questo caso, dunque, l'onere probatorio gravante sull'attore, in conformità del predetto insegnamento della Corte di legittimità, si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua, prova che è stata documentalmente offerta con la produzione del doc. 4.
10. I resistenti non hanno mai contestato la loro occupazione abusiva dell'immobile, né in questa sede, né prima del presente giudizio, occupazione abusiva che risulta altresì documentata dalla segnalazione del custode dello stabile (doc. 7); dall'istanza di regolarizzazione presentata all' dagli stessi CP_1 convenuti (doc. 8); dall'esito dei sopralluoghi svolti (docc. 9-14); dal certificato di residenza dei convenuti (docc. 16 e 17) e dal fatto che la notifica dell'atto di citazione è stata da loro ricevuta in detto appartamento.
11. Per quanto sopra, i convenuti devono essere condannati al rilascio immediato del bene in favore dell'attore, vuoto e libero da persone e cose.
12. Allo stesso modo, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo.
Il danno da occupazione abusiva discende dalla perdita della disponibilità del bene, da parte del dominus, e dall'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.
Nel caso in esame, l'attore adduce che il danno è insito nel fatto che dall'occupazione della res deriva l'impossibilità per l'Ente di conseguire il reddito normalmente ricavabile dallo stesso bene e che la determinazione del risarcimento del danno può essere effettuata con riferimento al valore locatizio di mercato dell'immobile.
Sul punto, occorre dare atto dell'intervento delle SS.UU. della Cassazione che, con la sentenza n.
33645 del 2022, hanno posto fine al dibattito giurisprudenziale esistente, enunciando i seguenti principi di diritto:
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del
pagina 4 di 6 diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Nel caso in esame, l'occupazione abusiva del convenuto ha privato l' della disponibilità di un CP_1
bene immobile che sarebbe stato concesso in locazione ad uso abitativo, rendendo così impossibile conseguire il canone mensile a partire dall'ottobre del 2014 ad oggi.
13. Questo Giudice ritiene congruo il canone mensile richiesto da parte attrice, pari ad € 580,81, calcolato sulla base del valore minimo di mercato per la zona di riferimento, stimato in virtù delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, in ordine al quale i convenuti non hanno mosso alcuna specifica contestazione.
Per tutto quanto sopra, tenuto conto che non è contestato che in base a detto valore alla data del
30.4.2024 il risarcimento spettante all' era pari a € 44.865,71, già tenuto conto degli sporadici CP_1
pagamenti effettuati dai convenuti, ad oggi l'importo complessivamente dovuto ammonta ad €
51.254,62 (€ 580,81 per ulteriori 11 mesi, dal 1.5.2024 a marzo 2025 incluso), oltre al pagamento di €
580,81 al mese da aprile 2025 all'effettivo rilascio, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
14. I convenuti devono infine essere dichiarati decaduti dalla domanda riconvenzionale proposta, essendosi gli stessi costituiti ben oltre il termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata in citazione
(artt. 166 e 167 c.p.c.).
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base a valori prossimi ai minimi del paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, per lo scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00, tenuto conto della estrema semplicità della causa nella quale non è stata svolta istruttoria orale, né sono state depositate memorie difensive finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
NN e a rilasciare immediatamente nella CP_3 CP_4 disponibilità dell' e per esso alla , l'immobile sito in Firenze, Via CP_1 Controparte_2
Claudio Monteverdi n. 13, scala U, interno 06, piano I, libero da persone e cose;
pagina 5 di 6 NN e , in solido tra loro, a pagare all' e CP_3 CP_4 CP_1 per esso alla la somma di € 51.254,62, oltre al pagamento di € 580,81 al Controparte_2
mese da aprile 2025 all'effettivo rilascio, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
NN e , in solido tra loro, a rifondere all' CP_3 CP_4 CP_1
e per esso alla , le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € Controparte_2
5.000,00 per onorari e in € 658,05 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 19 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato da con sede in Napoli, Centro Direzionale, Is. E/4, in persona del legale Controparte_2 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA SABINO ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1
ATTORE contro
(C.F. ) e CP_3 C.F._1
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CP_4 C.F._2
CATERINA ORIGLIA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
CONVENUTI
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni per l'attore:
1. accertare e dichiarare che i convenuti occupano senza titolo alcuno l'immobile descritto in premessa almeno dal mese di ottobre 2014 o da diversa data ritenuta di giustizia;
conseguentemente condannare i convenuti, nonché qualsiasi altro occupante sine titulo e/o avente causa, all'immediato rilascio, in favore dell' del predetto bene immobile libero da persone e CP_1 cose, ed altresì, a risarcire all' i danni da quest'ultimo subìti in conseguenza della illecita CP_1 occupazione, con corresponsione all' e per esso alla delle somme dovute a CP_1 Controparte_2 titolo di indennità di occupazione, maturate dall'inizio della occupazione alla data dell'effettivo
pagina 1 di 6 rilascio o della sentenza, per l'importo pari ad €. 44.865,71, alla data del 30/04/2024, oltre quelle successive, ovvero per quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo;
2. per l'effetto condannare i convenuti a corrispondere all' e CP_1 per esso alla la somma di €. 580,81 o quella maggiore o minore che risulterà Controparte_2 di giustizia, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo;
3. con vittoria di spese, competenze e onorari. per i convenuti:
1. rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni espresse e dedotte in narrativa;
2. in via riconvenzionale rigettare la domanda attorea di rilascio dell'immobile ed accogliere la domanda spiegata dai convenuti volta ad ottenere la regolarizzazione e sanatoria della loro posizione mediante la stipula di un regolare contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di Via Monteverdi 13 a Firenze;
3. in via subordinata respingere la domanda risarcitoria formulata da parte attrice perché non è stato provato alcun danno;
4. sempre in via subordinata, in caso di non creduto accoglimento della domanda attorea, anche in via parziale, detrarre dalle somme dovute quanto già corrisposto dai convenuti;
5. con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ex art. 163 c.p.c. l' esponeva di essere proprietario, perché succeduto al CP_1
soppresso ex art. 42 L. 289/2002, dell'appartamento per civile abitazione sito in Firenze, Via CP_5
Claudio Monteverdi n. 13, scala U, interno 06, piano I, censito al Catasto Fabbricati di Firenze al foglio di mappa 54, particella 721, subalterno 3; che detto immobile risultava occupato senza titolo dai signori e almeno dal mese di ottobre 2014; che gli occupanti avevano CP_3 CP_4
sempre omesso di corrispondere la dovuta indennità di occupazione, salvo qualche sporadico pagamento. Concludeva pertanto come sopra riportato.
2. I convenuti si costituivano tardivamente in giudizio, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
sempre in via preliminare, rilevata l'esistenza tra le parti di un rapporto locatizio di fatto, chiedevano il mutamento del rito da ordinario a locatizio. Nel merito, chiedevano rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate, e in particolare la domanda risarcitoria per mancanza della prova del danno. Proponevano infine domanda riconvenzionale, come riportata in epigrafe.
3. All'udienza del 12.12.2024, il Giudice, rilevata la natura di rivendica della domanda attorea, accoglieva l'eccezione dei convenuti e disponeva che parte attrice introducesse il procedimento obbligatorio di mediazione.
pagina 2 di 6 4. All'udienza del 3.4.2025, verificato l'esito negativo della mediazione, rigettata la richiesta di mutamento di rito, non potendosi configurare un rapporto di locazione in mancanza di un contratto scritto e rigettate le richieste istruttorie dell'attore in quanto superflue ai fini del decidere, il Giudice invitava le parti a concludere e tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, comma 3.
*******
5. La domanda di rilascio dell'immobile proposta dall'attore è fondata e va pertanto accolta.
6. Deve essere in primo luogo precisato che l'azione proposta deve essere qualificata come rivendica, assumendo natura di azione reale e non personale.
In tema di azioni a difesa della proprietà, infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. E infatti, con la prima azione, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Di contro, con l'azione di restituzione, avente natura personale, colui che agisce in giudizio mira solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, sì da potersi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo.
L'azione di rivendicazione trova la sua disciplina nell'art. 948 c.c., secondo cui chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna di colui che lo possiede o detiene senza alcun valido titolo, alla sua restituzione.
La Corte di legittimità ha peraltro chiarito che il rigore probatorio gravante su chi propone l'azione di rivendica (che deve provare il diritto di proprietà sul bene fino a risalire all'acquisto a titolo originario) rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, ipotesi nella quale l'onere del rivendicante si può limitare alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio valido titolo di acquisto (orientamento costante).
7. Nel caso di specie, l'attore non ha dato la prova di un acquisto a titolo originario, limitandosi ad allegare la propria successione nei rapporti facenti capo all' e a produrre il contratto con il CP_5 quale quest'ultimo aveva acquistato il bene (doc. 4).
8. I convenuti, tuttavia, non hanno specificamente contestato l'appartenenza del bene al rivendicante, né hanno proposto una domanda o eccezione di usucapione, né hanno allegato un titolo idoneo a pagina 3 di 6 legittimare la loro detenzione dell'immobile, né stragiudizialmente né nel presente giudizio. Gli stessi si sono infatti limitati a chiedere, nella propria comparsa di costituzione, di “rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni espresse e dedotte in narrativa”, senza peraltro che nella richiamata narrativa fosse mossa alcuna specifica contestazione alla ricostruzione offerta da parte attrice. E anzi, le circostanze di cui si dà atto nella comparsa, quali la corresponsione all' di somme a titolo di indennità di occupazione e il tentativo dei convenuti di CP_1
regolarizzare la propria posizione attraverso la stipula di un regolare contratto di locazione con l'Istituto, non possono non costituire un implicito riconoscimento del diritto dell'attore sull'immobile.
9. In questo caso, dunque, l'onere probatorio gravante sull'attore, in conformità del predetto insegnamento della Corte di legittimità, si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua, prova che è stata documentalmente offerta con la produzione del doc. 4.
10. I resistenti non hanno mai contestato la loro occupazione abusiva dell'immobile, né in questa sede, né prima del presente giudizio, occupazione abusiva che risulta altresì documentata dalla segnalazione del custode dello stabile (doc. 7); dall'istanza di regolarizzazione presentata all' dagli stessi CP_1 convenuti (doc. 8); dall'esito dei sopralluoghi svolti (docc. 9-14); dal certificato di residenza dei convenuti (docc. 16 e 17) e dal fatto che la notifica dell'atto di citazione è stata da loro ricevuta in detto appartamento.
11. Per quanto sopra, i convenuti devono essere condannati al rilascio immediato del bene in favore dell'attore, vuoto e libero da persone e cose.
12. Allo stesso modo, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo.
Il danno da occupazione abusiva discende dalla perdita della disponibilità del bene, da parte del dominus, e dall'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.
Nel caso in esame, l'attore adduce che il danno è insito nel fatto che dall'occupazione della res deriva l'impossibilità per l'Ente di conseguire il reddito normalmente ricavabile dallo stesso bene e che la determinazione del risarcimento del danno può essere effettuata con riferimento al valore locatizio di mercato dell'immobile.
Sul punto, occorre dare atto dell'intervento delle SS.UU. della Cassazione che, con la sentenza n.
33645 del 2022, hanno posto fine al dibattito giurisprudenziale esistente, enunciando i seguenti principi di diritto:
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del
pagina 4 di 6 diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Nel caso in esame, l'occupazione abusiva del convenuto ha privato l' della disponibilità di un CP_1
bene immobile che sarebbe stato concesso in locazione ad uso abitativo, rendendo così impossibile conseguire il canone mensile a partire dall'ottobre del 2014 ad oggi.
13. Questo Giudice ritiene congruo il canone mensile richiesto da parte attrice, pari ad € 580,81, calcolato sulla base del valore minimo di mercato per la zona di riferimento, stimato in virtù delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, in ordine al quale i convenuti non hanno mosso alcuna specifica contestazione.
Per tutto quanto sopra, tenuto conto che non è contestato che in base a detto valore alla data del
30.4.2024 il risarcimento spettante all' era pari a € 44.865,71, già tenuto conto degli sporadici CP_1
pagamenti effettuati dai convenuti, ad oggi l'importo complessivamente dovuto ammonta ad €
51.254,62 (€ 580,81 per ulteriori 11 mesi, dal 1.5.2024 a marzo 2025 incluso), oltre al pagamento di €
580,81 al mese da aprile 2025 all'effettivo rilascio, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
14. I convenuti devono infine essere dichiarati decaduti dalla domanda riconvenzionale proposta, essendosi gli stessi costituiti ben oltre il termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata in citazione
(artt. 166 e 167 c.p.c.).
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base a valori prossimi ai minimi del paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, per lo scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00, tenuto conto della estrema semplicità della causa nella quale non è stata svolta istruttoria orale, né sono state depositate memorie difensive finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
NN e a rilasciare immediatamente nella CP_3 CP_4 disponibilità dell' e per esso alla , l'immobile sito in Firenze, Via CP_1 Controparte_2
Claudio Monteverdi n. 13, scala U, interno 06, piano I, libero da persone e cose;
pagina 5 di 6 NN e , in solido tra loro, a pagare all' e CP_3 CP_4 CP_1 per esso alla la somma di € 51.254,62, oltre al pagamento di € 580,81 al Controparte_2
mese da aprile 2025 all'effettivo rilascio, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
NN e , in solido tra loro, a rifondere all' CP_3 CP_4 CP_1
e per esso alla , le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € Controparte_2
5.000,00 per onorari e in € 658,05 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 19 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 6 di 6