CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 927/2023 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Brindisi nr. 1043 del 13.6.2023 Oggetto: indennizzo in capitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 927.2023 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Andrea Azzone e Parte_1
LE De GI, domiciliatari;
APPELLANTE
Contro
, in persona del Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Diana Rotunno, come da Controparte_2
procura generale alle liti richiamata in atti, domiciliataria
APPELLATO
All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
Pt_2
, con ricorso dell'11.12.2023, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la domanda del 12.3.2019 per ottenere l'indennizzo a seguito di malattia professionale (Ipoacusia) Ha chiesto la riforma della citata sentenza, la quale ha escluso, sulla scorta dell'espletata
CTU, l'esistenza di postumi indennizzabili.
Ha censurato il decisum lamentando l'acritica ratifica operata dal giudice delle conclusioni raggiunte nella relazione di CTU la quale ha accertato postumi invalidanti nella misura del 2%
L' , si è costituto in giudizio ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere, avendo riconosciuto un danno complessivo del 21% con pagamento della relativa rendita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura
RAGIONI DELLA DECISIONE
La relazione di ctu del pregresso grado ha accertato, per l'assicurato, l'esistenza di postumi indennizzabili nella misura del 21%, tenendo conto dei pregressi riconoscimenti, a seguito di contenzioso, di altre patologie eziologicamente connesse all'attività lavorativa dell'assicurato e l'istituto di ciò ha tenuto conto riconoscendo i benefici conseguenziali a tale accertamento (cfr tenore della memoria di costituzione); dunque è cessata la materia del contendere con necessità della relativa declaratoria nei modi e termini che seguono.
Correttamente il giudice si è pronunciato sulla esistenza (ma non indennizabilità) della sola patologia dedotta in ricorso (per la quale è stato accertato un danno del 2%) in perfetto ossequio all'art 112 cpc;
in ragione di ciò, reputa il collegio, che le spese di giudizio vadano compensate.
L'unificazione dei postumi dei pregressi riconoscimenti – che ha dato luogo alle odierne determinazioni - non ha costituito oggetto di domanda nel presente CP_1
procedimento, limitato all'accertamento del danno conseguente alla sola patologia prospettata in giudizio (Ipoacusia); nel ricorso in I grado la parte non ha minimamente accennato alla circostanza dell'esistenza di altre patologie indennizzabili né nella narrativa dell'atto né nel petitum.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'1.12.2023 da Pt_1
nei confronti dell' , avverso la sentenza del 13.6.2023 n. 1043 del
[...] CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art 13 co 1 quater del DPR n. 115/2002 da atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art 13, se dovuto
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 1.10.2025
Il Presidente
Appello Sentenza Tribunale Brindisi nr. 1043 del 13.6.2023 Oggetto: indennizzo in capitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 927.2023 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Andrea Azzone e Parte_1
LE De GI, domiciliatari;
APPELLANTE
Contro
, in persona del Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Diana Rotunno, come da Controparte_2
procura generale alle liti richiamata in atti, domiciliataria
APPELLATO
All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
Pt_2
, con ricorso dell'11.12.2023, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la domanda del 12.3.2019 per ottenere l'indennizzo a seguito di malattia professionale (Ipoacusia) Ha chiesto la riforma della citata sentenza, la quale ha escluso, sulla scorta dell'espletata
CTU, l'esistenza di postumi indennizzabili.
Ha censurato il decisum lamentando l'acritica ratifica operata dal giudice delle conclusioni raggiunte nella relazione di CTU la quale ha accertato postumi invalidanti nella misura del 2%
L' , si è costituto in giudizio ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere, avendo riconosciuto un danno complessivo del 21% con pagamento della relativa rendita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura
RAGIONI DELLA DECISIONE
La relazione di ctu del pregresso grado ha accertato, per l'assicurato, l'esistenza di postumi indennizzabili nella misura del 21%, tenendo conto dei pregressi riconoscimenti, a seguito di contenzioso, di altre patologie eziologicamente connesse all'attività lavorativa dell'assicurato e l'istituto di ciò ha tenuto conto riconoscendo i benefici conseguenziali a tale accertamento (cfr tenore della memoria di costituzione); dunque è cessata la materia del contendere con necessità della relativa declaratoria nei modi e termini che seguono.
Correttamente il giudice si è pronunciato sulla esistenza (ma non indennizabilità) della sola patologia dedotta in ricorso (per la quale è stato accertato un danno del 2%) in perfetto ossequio all'art 112 cpc;
in ragione di ciò, reputa il collegio, che le spese di giudizio vadano compensate.
L'unificazione dei postumi dei pregressi riconoscimenti – che ha dato luogo alle odierne determinazioni - non ha costituito oggetto di domanda nel presente CP_1
procedimento, limitato all'accertamento del danno conseguente alla sola patologia prospettata in giudizio (Ipoacusia); nel ricorso in I grado la parte non ha minimamente accennato alla circostanza dell'esistenza di altre patologie indennizzabili né nella narrativa dell'atto né nel petitum.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'1.12.2023 da Pt_1
nei confronti dell' , avverso la sentenza del 13.6.2023 n. 1043 del
[...] CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art 13 co 1 quater del DPR n. 115/2002 da atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art 13, se dovuto
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 1.10.2025
Il Presidente