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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/09/2025, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 7028/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to CONTE Parte_1
ANNA
ricorrente
, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli Avv.ti MASSARELLI BIANCA e Marcella LOIZZI resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla reintegra nelle precedenti mansioni e dell'indennità di equiparazione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.09.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di essere (stata) alle dipendenze dell'azienda resistente, inquadrata nella categoria D3, conferita in convenzione dal 26.01.2005, di aver prestare servizio fino al 2014 anche presso l'Unità Operativa Mista svolgendo mansioni di supporto all'attività medica e di aver percepito l'indennità di equiparazione;
dolendosi dell'illegittimità della nota dell'11.11.2014 con cui veniva estromessa dall'Unità Operativa Mista e cancellata dagli elenchi ex L. n. 200/1974 per vizio di motivazione, violazione dell'art. 2103 c.c., della disciplina regolamentare e convenzionale sulla mobilità del personale e dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.; affermando, altresì, la natura discriminatoria della condotta datoriale e la disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti che avevano continuano a svolgere le mansioni di supporto all'attività medica ed a percepire l'indennità di equiparazione;
reclamando il diritto al mantenimento delle funzioni di supporto all'attività medica svolte sino al 2014 e del diritto all'indennità di equiparazione anche in ragione del principio di irriducibilità della retribuzione, agiva in giudizio per la declaratoria di illegittimità dell'estromissione dall'Unità Operativa Mista, per l'annullamento della nota n. 79402 VII/6 dell'11.11.2014, per ottenere le reintegra nelle precedenti mansioni e funzioni in precedenza ricoperte in forza del D.D. n. 18/2005 mai revocato, per l'accertamento del diritto all'indennità di equiparazione e per la condanna dell' al pagamento della complessiva somma di € Parte_2
773,26 spettante mensilmente allo stesso titolo dal 17.07.2014 o di altra somma di giustizia oltre interessi e rivalutazione ed al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da determinarsi in via equitativa anche per perdita di chances, con il favore delle spese di lite. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per contestare la ricostruzione giuridica posta a fondamento delle domande attoree per insussistenza di un ipotesi di mobilità trattandosi di assegnazione legittima a mansioni del medesimo inquadramento contrattuale a seguito di riorganizzazione delle articolazioni dell'Università; nel merito affermava l'infondatezza delle domande avanzate per insussistenza del diritto al mantenimento delle precedenti mansioni e dell'indennità di equiparazione e domandava, di conseguenza, il rigetto delle
Pag. 2 di 25 domande azionate, vinte le spese processuali. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Con le note conclusionali depositate telematicamente in data
27.09.2024 la parte ricorrente dava atto di essere andata in quiescenza dall'01.04.2023.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Le domande sono infondate e non meritano accoglimento.
1. Sulla domanda di reintegra nelle precedenti mansioni
Tenuto conto di quanto rappresentato dalla parte ricorrente con le note conclusionali depositate telematicamente in data 27.09.2024 circa l'intervenuto pensionamento a decorrere dall'01.04.2023 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti nei limiti della domanda di reintegra nelle precedenti mansioni ricoperte in virtù del D.D. n. 18/2005.
2. Sul diritto all'indennità di equiparazione
L'indennità di equiparazione presuppone il conferimento in convenzione all' del personale non medico Parte_3 assegnato a prestazioni lavorative a supporto dell'attività medica assistenziale.
Tanto è dato inferire dall'art. 1, comma 1, della L. n. 200/1974 che si riporta:
< A decorrere dal 1° marzo 1974 a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura
Pag. 3 di 25 convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università è corrisposta una indennità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità.>>
Questo, inoltre, l'art. 31, comma 1, del D.P.R. n. 761/1979 che si riporta:
< Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia.>>
La Suprema Corte di cassazione ha chiarito che l'indennità in esame spetta anche quando il servizio reso dal personale non medico si svolga sul piano meramente tecnico o amministrativo purché ciò avvenga in imprescindibile accordo con l'attività medica e a supporto di essa.
Questi i princìpi di diritto cui dare continuità affermati dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 16858/2023: “… (omissis)… La L.
Pag. 4 di 25 n. 200 del 1974, art. 1 recante disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti universitari, riconosce il diritto di "tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università è corrisposta una indennità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario, ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità".
Tale diritto è, poi, precisamente disciplinato dal D.P.R. n. 761 del
1979, art. 31 (stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie
Locali) il quale, al comma 1, prevede che al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, è corrisposta un'indennità, non utile per la pensione (divenuta, però, pensionabile a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 126 del 1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote per le aggiunte di famiglia.
Dell'art. 31 citato, il comma 4 vincola la corresponsione di detta indennità all'equiparazione del personale universitario a quello del
SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità, secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 39.
Pag. 5 di 25 Per l'esattezza, il comma 4 dispone che "Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 1".
Con il Decreto interministeriale 9 novembre 1982, recante
l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra Regione e
Università e tra Università e Unità Sanitaria Locale, tali schemi sono stati approvati e con l'art. 7 è stata introdotta una specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che "...ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle USL viene stabilita nell'allegata tabella
D..." (sulle modalità di equiparazione del personale non medico cfr. Cass., SU, n. 8521 del 29 maggio 2012; Cass., Sez. L, n. 10629 del 22 maggio 2015).
Tanto premesso in ordine alla ricognizione del quadro normativo, la conclusione della Corte d'appello di Venezia, secondo la quale i ricorrenti avrebbero omesso di indicare le mansioni e le funzioni parificate, "di contenuto assistenziale, costituente il presupposto di fatto necessario per accedere al beneficio economico" e, quindi, la ratio della disciplina risiederebbe nella valorizzazione del personale universitario che svolge, presso presidi ospedalieri convenzionati, attività assistenziale, caratterizzata da un "imprescindibile raccordo con l'attività medica e supporto ad essa", non può essere condivisa in
Pag. 6 di 25 adesione a quanto già rilevato da questa Corte di cassazione in analoga fattispecie (Cass., Sez. L, n. 4713 del 23 marzo 2012).
Va evidenziato, infatti, che la disposizione che ha esteso
l'indennità de qua al personale universitario non medico richiama, nel precetto introdotto dalla L. n. 200 citata, art. 1, comma 1, il personale non medico universitario "che presta servizio" presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero
e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università, valorizzando esplicitamente "la prestazione del servizio", diversamente dalle disposizioni successive, ove il legislatore ha esplicitamente fatto riferimento all'espletamento di fatto di "attività assistenziali", ma ai diversi fini del passaggio, a domanda, del personale di ruolo non medico, in servizio presso istituti clinici universitari, alle dipendenze dell'ente ospedaliero.
L'intento del legislatore, reso palese dal significato delle parole contenute nella L. n. 200 menzionata, art. 1 è preordinato ad introdurre un trattamento perequativo in favore del personale non medico universitario per la prestazione del servizio reso presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università, in modo da garantire un trattamento analogo a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità.
Il riconoscimento di siffatto trattamento presuppone la verifica normativa del carattere inscindibile delle funzioni assistenziali rispetto a quelle didattiche e la loro innegabile compenetrazione, pure ove il servizio reso, in virtù delle mansioni proprie del personale non medico, si svolga sul piano
Pag. 7 di 25 meramente tecnico o amministrativo, ma, comunque, per le ragioni esposte, in imprescindibile accordo con l'attività medica e a supporto di essa.
Altresì nel D.P.R. n. 761 del 1979, già richiamato art. 31 il legislatore ha inteso valorizzare, nell'incipit della disposizione, "la prestazione del servizio" nell'indicare i destinatari del trattamento economico perequativo, con esplicito riferimento alla "parte assistenziale" della prestazione, ma solo ai fini dei diritti e doveri del personale in questione, disponendo che, "Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico...".
Ne consegue che, nel delineato sistema normativo, la perequazione del "trattamento economico" del personale non medico universitario che presti servizio "presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali" al
"trattamento economico" del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità è legata all'esecuzione del servizio presso le strutture de quibus, ancorché lo stesso sia svolto attraverso un'attività che, pur non essendo strettamente sanitaria o di cura e, quindi, assistenziale in senso tradizionale, va considerata, comunque, per le ragioni esposte, funzionale a quella medica (Cass.,
Sez. L, n. 209 dell'11 gennaio 2016, non massimata). … (omissis)…”.
2.1. La funzione dell'indennità in esame è perequativa.
Pag. 8 di 25 Secondo costante orientamento della Suprema Corte di cassazione, infatti, “… (omissis)… l'indennità c.d. ex art. 31 del d.P.R. n. Per_1
761 del 1979, è volta all'equiparazione del personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. …
(omissis)…”1.
Pertanto, solo lo svolgimento di determinate mansioni funzionali e di supporto all'attività medica presso determinate strutture, quelle analiticamente indicate nella disciplina richiamata, determina l'insorgenza del diritto all'indennità in esame.
2.2. Ebbene, la parte ricorrente ha rappresentato di essere stata assegnata con D.D. n. 18/2005 all'Unità Operativa Mista deputata alla gestione delle problematiche per il perseguimento delle finalità istituzionali ed all'integrazione tra i due Enti, l' resistente e Parte_2
l' e di Controparte_2 aver svolto per detta Unità le seguenti attività: gestione, stipula protocolli, d'intesa ed accordi attuativi;
gestione di numerose convenzioni di area sanitaria;
collaborazione alla gestione di attività contrattuale nell'ambito della Facoltà di medicina;
collaborazione nella programmazione e coordinamento dell'intera attività delle riunioni del
Dirigente; predisposizione atti per il continuo miglioramento dei vari modelli organizzativi all'interno della struttura.
Per le attività espletate presso l'Unità Operativa Mista la parte ricorrente è stata conferita in convenzione ed ha usufruito dei benefici economici ex artt. 1 della L. n. 200/1974 e 31 del D.P.R. n.
761/1979.
Pag. 9 di 25 Sempre nell'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha rappresentato che con una nuova organizzazione delle strutture amministrative avvenuta con i D.D.G. nn. 741/2013 e 18/2014 è stato istituito il nuovo Dipartimento Amministrativo Affari Generali e
Sanità (DAGES) e che le era stato confermato l'incarico di
Responsabile del settore Segreteria Amministrativa.
Secondo quanto allegato e documentato dalla stessa parte ricorrente, inoltre, con D.D.G. n. 419/2014 il DAGES veniva suddiviso e la parte riguardante la gestione dell'Area per i rapporti con il è confluito CP_3 nel Dipartimento Gestione risorse Umane, mentre la gestione contrattualistica è confluita nel Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la Sicurezza la cui segreteria è stata affidata alla ricorrente2.
Dalle allegazioni e produzioni della parte ricorrente emerge chiaramente che con il D.D.G. n. 419/2014 la stessa parte è stata assegnata ad un nuovo Dipartimento, quello degli Affari Generali,
Tecnico e per la Sicurezza, che non si occupava più dei rapporti con il
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, confluiti, questi ultimi, nel
Dipartimento risorse Umane.
Non solo: dall'assegnazione al nuovo Dipartimento la stessa ricorrente non si è più occupata di tutte quelle attività che giustificavano il conferimento in convenzione e che, di conseguenza, le davano diritto all'indennità di equiparazione, considerata la finalità perequativa della stessa.
2.3. Tanto premesso, in questo giudizio, la parte ricorrente lamenta l'illegittimità, la nullità e la natura discriminatoria della nota n. 79402
VII/6 dell'11.11.2014 con cui è stata estromessa dalle funzioni nell'ambito dell'Unità Operativa Mista e dagli elenchi di cui alla L. n.
Pag. 10 di 25 200/1974 e si duole del demansionamento subito a causa della condotta datoriale per aver omesso qualunque motivazione nella nota di estromissione, per omessa audizione in violazione delle procedure delineate dall'art. 5 del Regolamento dell'Università resistente e dalle disposizioni convenzionali richiamate, affermando, inoltre, il diritto all'irriducibilità della retribuzione e la permanenza del diritto alla indennità di equiparazione.
2.4. A ben vedere, è il mutamento legittimo di mansioni a legittimare la revoca del conferimento in convenzione e la sua esclusione dagli elenchi di cui alla L. n. 200/1974.
Ed infatti, nella nota n. 79402 VII/6 dell'11.11.2014 qui censurata è rappresentato chiaramente che l'assegnazione della ricorrente al
Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la Sicurezza è avvenuta in virtù (giusta) di un atto organizzativo contenuto nel D.D.G. n.
419/2014.
Ebbene, in questo giudizio la parte ricorrente non censura né domanda la caducazione del D.D.G. n. 419/2014, come ribadito espressamente anche con le note conclusionali depositate in data
27.09.2024.
Con il D.D.G. n. 419/2014 la parte ricorrente è stata assegnata ad una struttura diversa ed a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte che legittimavano il conferimento in convenzione e l'erogazione dell'indennità di equiparazione.
Come chiarito nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, dalla sua assegnazione presso il Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la
Sicurezza avvenuta giusta D.D.G. n. 419/2014, la parte ricorrente non ha più svolto quelle attività che giustificavano l'erogazione dell'indennità di equiparazione qui pretesa.
Pag. 11 di 25 Correttamente, pertanto, la parte resistente con la nota qui censurata ha eliminato la ricorrente dagli elenchi di cui alla L. n. 200/1974 e revocato implicitamente il conferimento in convenzione ex D.D. n.
18/2005, venendo meno la ragione giustificativa della corresponsione dell'indennità di equiparazione.
2.5. L'indennità di equiparazione contesa, infatti, come appena sopra chiarito, ha funzione perequativa e la sua erogazione si giustifica per lo svolgimento di determinate mansioni funzionali all'attività medica presso determinate strutture, quelle analiticamente indicate nella disciplina richiamata.
Ebbene, la parte ricorrente dal 2014 non è più destinata alla struttura che curava attività funzionali all'attività medica e non svolge più quelle mansioni in imprescindibile accordo con l'attività medica e a supporto di essa.
Tali mutamenti di struttura e mansioni sono avvenuti con atto organizzatorio, il
D.D.G. n. 419/2014, espressamente richiamato dalla parte resistente nella nota n. 79402 VII/6 dell'11.11.2014 per fornire la motivazione per relationem della esclusione della ricorrente dall'elenco di cui alla
L. n. 200/1974.
Si ripete, la ricorrente, in questo giudizio, non censura e nemmeno domanda la caducazione del D.D.G. n. 419/2014.
Tanto conforta l'insussistenza del diritto all'indennità di equiparazione per cui è causa, non svolgendo più, la ricorrente, dal 2014, dalla sua estromissione dall'Unità Operativa Mista, mansioni a supporto dell'attività medica.
3. Sul presunto demansionamento
Pag. 12 di 25 La disciplina delle mansioni del pubblico dipendente, diversamente da quanto disposto dall'art. 2103 c.c. per il rapporto di lavoro subordinato privato, è rinvenibile nella disposizione a carattere speciale contenuta nell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 che si riporta nella versione operante ratione temporis:
<Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.>>
Dalla lettura della norma appena richiamata appare di tutta evidenza la possibilità per il pubblico datore di lavoro di esercitare lo ius variandi in un ambito allargato, quello, appunto, dell'area di appartenenza del pubblico dipendente, con possibilità di un suo utilizzo, astrattamente, per tutte le prestazioni equivalenti previste in quella specifica area ricadente nell'inquadramento originario.
Il criterio dell'equivalenza utilizzato dalla norma, quale tecnica legislativa per allargare l'ambito operativo del potere organizzativo del pubblico datore di lavoro di adibizione del dipendente pubblico potenzialmente a tutte le mansioni equivalenti all'interno della medesima area di appartenenza, di conseguenza, rende legittima la variazione da una mansione ad un'altra se operata tra quelle prestazioni ritenute equivalenti all'interno dell'area originaria di appartenenza.
Pag. 13 di 25 A disciplinare le diverse mansioni, anche quelle rientranti all'interno di una stessa area ed in questa quelle per cui è invocabile il criterio dell'equivalenza appena richiamato, sono le declaratorie convenute in sede collettiva dalle parti sociali.
Detta precisazione assume rilievo fondamentale.
Ed infatti, l'interpretazione della norma speciale sopra richiamata, fornita più volte ed in termini conformi dalla giurisprudenza di legittimità, è nel senso che solo attraverso un raffronto puramente formale tra le declaratorie convenute e specificamente indicate nella contrattazione collettiva è possibile la verifica giudiziale dell'equivalenza delle mansioni, tra quelle originarie e quelle di destinazione, nella controversia avente ad oggetto proprio il presunto demansionamento del pubblico dipendente e la dequalificazione dello stesso, asseritamente determinati dal suo utilizzo in diversi settori e, soprattutto, per prestazioni diverse da quelle originarie.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, infatti, la verifica giudiziale di equivalenza o meno tra mansioni deve operarsi, appunto, all'interno della medesima area di inquadramento del pubblico dipendente.
Pertanto, solo con il raffronto tra declaratorie dell'una o dell'altra categoria nelle diverse aree individuate e disciplinate in sede collettiva sarà possibile, per il giudice adito, accertare se l'adibizione del dipendente pubblico sia avvenuta o meno in violazione della particolare disciplina sulle mansioni.
Se con l'atto organizzatorio del pubblico datore di lavoro, pertanto, astrattamente legittimo se operato nei limiti di legge3, la variazione 3 Si tenga conto di quanto espressamente disposto dall'art. 5 T.U.P.I.: “Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
Pag. 14 di 25 delle prestazioni risulta operata all'interno della medesima area di inquadramento, alcun demansionamento è possibile configurare.
Se, invece, la prestazione richiesta al pubblico dipendente corrisponde a quella esigibile da un dipendente inquadrato in una area inferiore rispetto a quella di appartenenza, allora sarà possibile invocare la violazione della disposizione a tutela del mantenimento delle mansioni originarie per le quali il dipendente è stato assunto4.
Deve ritenersi inibita all'autorità giudiziaria adita, di conseguenza, ogni altra valutazione che possa fondarsi sulle maturate esperienze lavorative e sul bagaglio professionale acquisito dal pubblico dipendente per addivenire ad un giudizio di equivalenza o meno tra mansioni, diversamente da quanto era possibile fare per il rapporto di lavoro privato sotto il vigore della precedente versione dell'art. 2103
c.c. prima della modifica5.
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici… (omissis)…”. 4 In tal senso per tutte cfr. Cass. 05.08.2010, n. 18283 così massimata: “Mentre nel settore privato è il giudice a valutare se determinate mansioni possono essere, in concreto, ritenute equivalenti, sulla base del bagaglio professionale necessario per svolgerle, nel settore pubblico, ex art. 52 comma 1 d.lg.
165 del 2001, si ha un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che, condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico.”.
Pag. 15 di 25 La scelta legislativa di devolvere alla contrattazione collettiva le decisioni più importanti sulle prestazioni esigibili indifferentemente dal pubblico dipendente purché rientranti nella medesima area di inquadramento, con evidente sottrazione al sindacato giudiziale della valutazione valoriale di equivalenza o meno tra prestazioni in ragione delle esperienze e professionalità medio tempore maturate, impone un'indagine diversa da quanto sarebbe stato possibile fare per un rapporto di lavoro subordinato in ambito privato sotto la vigenza delle precedente versione dell'art. 2103 c.c.
Solo con un raffronto formale tra prestazioni esigibili dal pubblico dipendente per come convenute in sede collettiva e disciplinate nelle declaratorie identificative delle diverse categorie di inquadramento dei pubblici dipendenti può essere accertata l'equivalenza o meno tra mansioni.
Solo con un raffronto puramente formale tra attività esigibili dal pubblico dipendente in base al suo inquadramento è possibile formulare un giudizio di equipollenza o meno tra le prestazioni svolte in origine e quelle nuove richieste dal pubblico datore di lavoro attraverso l'esercizio dello ius variandi.
Detto sindacato, pertanto, non può e non deve fondarsi sulle esperienze pregresse, ma assestarsi esclusivamente sull'individuazione, tutta formale, delle reali prestazioni esigibili in astratto nella categoria di appartenenza del pubblico dipendente.
Dunque, anche a prescindere dall'equivalenza sostanziale tra
novella recata dal d.lg. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1 - che assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla citata norma codicistica, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione.”.
Pag. 16 di 25 prestazioni ed a discapito della maturata esperienza in un determinato settore, atteso che l'organizzazione del lavoro del pubblico dipendente risponde ad esigenze di rango pubblicistico di efficienza, efficacia, trasparenza, buon andamento, imparzialità ed economicità direttamente ricavabili dalla previsione di rango superiore contenuta nell'art. 97 Cost.6
Questi i princìpi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi con la pronuncia della Corte di cassazione n. 11503/2022 cui dare continuità: “… (omissis)… In primo luogo va data continuità al principio, più volte affermato da questa
S.C. (v., ex aliis, Cass. n. 18817/2018), secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo nel pubblico impiego l'art. 2103 c.c. … (omissis)…”
3.1. Nella particolare fattispecie in esame è incontestato il mantenimento delle mansioni all'interno dell'area Amministrativa –
Pag. 17 di 25 Gestionale della categoria D3 di inquadramento quando la ricorrente
è stata assegnata nel 2014 al Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la Sicurezza7.
A rigore, la parte ricorrente ha allegato e provato che in forza del
D.D.G. n. 419/2014 le è stato conferito l'incarico di responsabile del settore segreteria del Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la
Sicurezza, a conforto dell'equivalenza delle nuove mansioni a quelle originarie in quanto entrambe appartenenti all'area di inquadramento professionale convenuto.
Tanto conforta l'insussistenza di una ipotesi di demansionamento.
In concreto, nel caso di specie, non si ravvisa alcun demansionamento, ma un mutamento legittimo di mansioni all'interno della stessa area di inquadramento Amministrativo –
Gestionale della categoria D di appartenenza della parte ricorrente.
4. Sulla natura discriminatoria della nuova assegnazione
La doglianza della parte ricorrente circa la natura discriminatoria della sua estromissione dall'Unità Operativa Mista ed assegnazione ad un
Dipartimento in cui non vengono espletate specifiche mansioni legittimanti l'erogazione dell'indennità di equiparazione è destituita di fondamento.
A ben veder, infatti, la parte ricorrente non ha allegato né ha offerto di provare quale sia il fattore di rischio, il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e nemmeno la correlazione significativa tra questi elementi8. 7 Cfr. contratto individuale di lavoro in doc. n. 4) in all.ti parte ricorrente.
Pag. 18 di 25 In effetti, la parte ricorrente si è limitata ad affermare di essere stata estromessa dall'Unità Operativa Mista e ad eccepire una presunta disparità di trattamento.
4.1. Ebbene, nel caso in esame non è ravvisabile nemmeno una violazione del principio di pari trattamento contrattuale sancito dal comma 2 dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 che si riporta.
< Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.>>
La Corte di cassazione, con orientamento costante ha interpretato la norma in esame nei termini che seguono: “… (omissis)… Il principio di diritto rilevante per la decisione della presente controversia è già stato da tempo, e più volte, affermato da questa Corte: "in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall'art. 45 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola bastevole, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete" (Cass. n. 1037/2014, con i precedenti ivi richiamati, a
Pag. 19 di 25 cominciare da Cass. S.U. n. 10454/2008; conformi, successivamente, Cass. nn. 6553/2019; 19043/2017). …
(omissis)…”9.
4.2. Nella fattispecie in esame alcuna disparità di trattamento contrattuale potrebbe ritenersi sussistente se si considera che tutti coloro che hanno continuato a percepire l'indennità di equiparazione hanno continuato a svolgere quelle medesime mansioni prima svolte pure dalla parte ricorrente fino all'assegnazione nel 2014 a diverso
Dipartimento.
Pertanto, a partire dal 2014, la situazione della ricorrente, non più destinata ad una struttura ed a mansioni funzionali ed a supporto delle attività del che giustificavano l'erogazione dell'indennità CP_3 qui pretesa, non è in alcun modo comparabile con quella degli altri dipendenti rimasti incardinati presso strutture per lo svolgimento di mansioni funzionali all'attività medica.
4.3. Né potrebbe invocarsi un legittimo affidamento al mantenimento delle precedenti funzioni se non in aperto contrasto con quanto disposto chiaramente dall'art. 52 del T.U.P.I. già sopra richiamato sul legittimo esercizio del pubblico datore di lavoro dello ius variandi se contenuto nei limiti delle mansioni equivalenti appartenenti alla medesima area di inquadramento del dipendente.
5. Sui pregiudizi non patrimoniali
Pur a voler ritenere anche solo astrattamente produttiva di danni non patrimoniali la condotta datoriale assunta dalla parte resistente nei confronti della parte ricorrente, cosa che si nega radicalmente secondo tutto quanto appena sopra riferito, in ogni caso anche
Pag. 20 di 25 l'ultima domanda avanzata in ricorso non potrebbe essere accolta per mancata compiuta allegazione e prova dei pregiudizi non patrimoniali subiti e del nesso causale tra l'inadempimento ed i danni conseguenti.
5.1. A rigore, a sostegno dell'invocata tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali subiti, la parte ricorrente ha allegato esclusivamente, tra l'altro del tutto genericamente, di aver subito pregiudizi non economici senza indicarli a causa della condotta illecita, discriminatoria e per disparità di trattamento essendo l'unica dipendente ad essere stata estromessa dall'Unità Operativa Mista.
In concreto, pur a voler ritenere anche solo astrattamente produttiva di pregiudizi non patrimoniali la condotta datoriale censurata, circostanza, questa, che si esclude nettamente per tutte le ragioni già sopra esposte, in ogni caso manca la stessa allegazione e la prova dei danni non patrimoniali subiti dalla parte ricorrente, non potendo ritenersi in alcun modo soddisfatto l'onere sulla stessa gravante di allegazione, prima, e di prova, poi, dei pregiudizi di ordine non economico effettivamente subiti a causa del presunto inadempimento datoriale di cui chiede ristoro.
Si consideri, infatti, che per consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione i pregiudizi non patrimoniali vanno allegati prima e provati poi, non potendo il giudice supplire alle mancanze di chi lamenti un pregiudizio di tipo non economico.
La determinazione equitativa di tali danni presuppone che gli stessi sia allegati e provati e, che, pertanto, siano accertati in giudizio come sussistenti. Cosa che nel caso di specie è mancata.
Destituiti di qualunque rappresentazione e di supporto probatorio sono, pertanto, i lamentati pregiudizi non patrimoniali invocati dalla parte ricorrente.
Pag. 21 di 25 Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il danno non patrimoniale non è in re ipsa, trattandosi di danno conseguenza, che, pertanto, deve essere allegato e, soprattutto, adeguatamente provato10.
Allegazione ed offerta di prova che, nel caso di specie, mancano radicalmente.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 21527/2024 cui dare continuità: “… (omissis)… Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni
Pag. 22 di 25 comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697
c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con
l'inadempimento datoriale (Cass., n. 29047 del 2017). …
(omissis)…”.
5.2. Analogo principio vale per il lamentato pregiudizio da perdita di chance che, ugualmente, va prima allegato e poi provato, anche per presunzioni.
Pure per questa parte della domanda risarcitoria manca radicalmente l'allegazione e la prova della sussistenza di un danno concreto inteso come perdita di una concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o di un bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione economica.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 25910/2023 cui dare continuità: “… (omissis)… Osserva il collegio come sia ben vero che la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato
(nella specie, la possibilità di affermazione nella carriera di modella) o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato (sulla nozione di chance
v. Cass. n. 5641 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 2261 del
2022 e Cass. n. 25886 2022).
Pertanto, la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:
Pag. 23 di 25 - nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità - nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto - prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole
e l'evento di danno - nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto. Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata).
Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. n. 7110/2023).
In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance legittimamente predicarsi
Pag. 24 di 25 anche su di un piano non patrimoniale: Cass. 7513/2018), che sia certo ed attuale) ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato. … (omissis)…”.
Alla luce di tutto quanto rappresentato devono ritenersi infondate le domande attoree avanzate dalla parte ricorrente.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbite tutte le altre domande ed eccezioni di rito e di merito ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto dell'assoluta novità e peculiarità delle questioni trattate deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara la cessata materia del contendere nei limiti della domanda di reintegra nelle precedenti mansioni ricoperte in virtù del D.D. n. 18/2005;
- rigetta per infondatezza tutte le altre domande avanzate con l'atto introduttivo del promosso ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,18/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 5142/2024. 2 Cfr. Doc. n. 18) in all.ti parte ricorrente. 5 Cfr. Cass. 25.11.2013, n. 26285 così massimata: “Nel pubblico impiego non si applica l'art. 2103 c.c. essendo la materia disciplinata compiutamente dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 52 - nel testo anteriore alla 6 Cfr. anche Cass. 26.03.2014, n. 7106 così massimata: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che l'assegnazione al dipendente comunale, già comandante della polizia municipale, di mansioni di "responsabile del servizio di polizia amministrativa" concretizzasse una violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art.
62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - in considerazione dell'equivalenza formale tra tali mansioni, in base alla classificazione di cui al c.c.n.l. del 31 marzo 1999). Rigetta, App. Ancona,
24/08/2009.”. 8 Cfr. Cass. n. 13934/2024. 9 Cfr. Cass. n. 24574/2024 10 Da ultimo cfr. anche Cass. n. 19551/2023 così massimata: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).”.
Sezione Lavoro
N.R.G. 7028/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to CONTE Parte_1
ANNA
ricorrente
, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli Avv.ti MASSARELLI BIANCA e Marcella LOIZZI resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla reintegra nelle precedenti mansioni e dell'indennità di equiparazione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.09.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di essere (stata) alle dipendenze dell'azienda resistente, inquadrata nella categoria D3, conferita in convenzione dal 26.01.2005, di aver prestare servizio fino al 2014 anche presso l'Unità Operativa Mista svolgendo mansioni di supporto all'attività medica e di aver percepito l'indennità di equiparazione;
dolendosi dell'illegittimità della nota dell'11.11.2014 con cui veniva estromessa dall'Unità Operativa Mista e cancellata dagli elenchi ex L. n. 200/1974 per vizio di motivazione, violazione dell'art. 2103 c.c., della disciplina regolamentare e convenzionale sulla mobilità del personale e dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.; affermando, altresì, la natura discriminatoria della condotta datoriale e la disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti che avevano continuano a svolgere le mansioni di supporto all'attività medica ed a percepire l'indennità di equiparazione;
reclamando il diritto al mantenimento delle funzioni di supporto all'attività medica svolte sino al 2014 e del diritto all'indennità di equiparazione anche in ragione del principio di irriducibilità della retribuzione, agiva in giudizio per la declaratoria di illegittimità dell'estromissione dall'Unità Operativa Mista, per l'annullamento della nota n. 79402 VII/6 dell'11.11.2014, per ottenere le reintegra nelle precedenti mansioni e funzioni in precedenza ricoperte in forza del D.D. n. 18/2005 mai revocato, per l'accertamento del diritto all'indennità di equiparazione e per la condanna dell' al pagamento della complessiva somma di € Parte_2
773,26 spettante mensilmente allo stesso titolo dal 17.07.2014 o di altra somma di giustizia oltre interessi e rivalutazione ed al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da determinarsi in via equitativa anche per perdita di chances, con il favore delle spese di lite. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per contestare la ricostruzione giuridica posta a fondamento delle domande attoree per insussistenza di un ipotesi di mobilità trattandosi di assegnazione legittima a mansioni del medesimo inquadramento contrattuale a seguito di riorganizzazione delle articolazioni dell'Università; nel merito affermava l'infondatezza delle domande avanzate per insussistenza del diritto al mantenimento delle precedenti mansioni e dell'indennità di equiparazione e domandava, di conseguenza, il rigetto delle
Pag. 2 di 25 domande azionate, vinte le spese processuali. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Con le note conclusionali depositate telematicamente in data
27.09.2024 la parte ricorrente dava atto di essere andata in quiescenza dall'01.04.2023.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Le domande sono infondate e non meritano accoglimento.
1. Sulla domanda di reintegra nelle precedenti mansioni
Tenuto conto di quanto rappresentato dalla parte ricorrente con le note conclusionali depositate telematicamente in data 27.09.2024 circa l'intervenuto pensionamento a decorrere dall'01.04.2023 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti nei limiti della domanda di reintegra nelle precedenti mansioni ricoperte in virtù del D.D. n. 18/2005.
2. Sul diritto all'indennità di equiparazione
L'indennità di equiparazione presuppone il conferimento in convenzione all' del personale non medico Parte_3 assegnato a prestazioni lavorative a supporto dell'attività medica assistenziale.
Tanto è dato inferire dall'art. 1, comma 1, della L. n. 200/1974 che si riporta:
< A decorrere dal 1° marzo 1974 a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura
Pag. 3 di 25 convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università è corrisposta una indennità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità.>>
Questo, inoltre, l'art. 31, comma 1, del D.P.R. n. 761/1979 che si riporta:
< Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia.>>
La Suprema Corte di cassazione ha chiarito che l'indennità in esame spetta anche quando il servizio reso dal personale non medico si svolga sul piano meramente tecnico o amministrativo purché ciò avvenga in imprescindibile accordo con l'attività medica e a supporto di essa.
Questi i princìpi di diritto cui dare continuità affermati dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 16858/2023: “… (omissis)… La L.
Pag. 4 di 25 n. 200 del 1974, art. 1 recante disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti universitari, riconosce il diritto di "tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università è corrisposta una indennità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario, ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità".
Tale diritto è, poi, precisamente disciplinato dal D.P.R. n. 761 del
1979, art. 31 (stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie
Locali) il quale, al comma 1, prevede che al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, è corrisposta un'indennità, non utile per la pensione (divenuta, però, pensionabile a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 126 del 1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote per le aggiunte di famiglia.
Dell'art. 31 citato, il comma 4 vincola la corresponsione di detta indennità all'equiparazione del personale universitario a quello del
SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità, secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 39.
Pag. 5 di 25 Per l'esattezza, il comma 4 dispone che "Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 1".
Con il Decreto interministeriale 9 novembre 1982, recante
l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra Regione e
Università e tra Università e Unità Sanitaria Locale, tali schemi sono stati approvati e con l'art. 7 è stata introdotta una specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che "...ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle USL viene stabilita nell'allegata tabella
D..." (sulle modalità di equiparazione del personale non medico cfr. Cass., SU, n. 8521 del 29 maggio 2012; Cass., Sez. L, n. 10629 del 22 maggio 2015).
Tanto premesso in ordine alla ricognizione del quadro normativo, la conclusione della Corte d'appello di Venezia, secondo la quale i ricorrenti avrebbero omesso di indicare le mansioni e le funzioni parificate, "di contenuto assistenziale, costituente il presupposto di fatto necessario per accedere al beneficio economico" e, quindi, la ratio della disciplina risiederebbe nella valorizzazione del personale universitario che svolge, presso presidi ospedalieri convenzionati, attività assistenziale, caratterizzata da un "imprescindibile raccordo con l'attività medica e supporto ad essa", non può essere condivisa in
Pag. 6 di 25 adesione a quanto già rilevato da questa Corte di cassazione in analoga fattispecie (Cass., Sez. L, n. 4713 del 23 marzo 2012).
Va evidenziato, infatti, che la disposizione che ha esteso
l'indennità de qua al personale universitario non medico richiama, nel precetto introdotto dalla L. n. 200 citata, art. 1, comma 1, il personale non medico universitario "che presta servizio" presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero
e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università, valorizzando esplicitamente "la prestazione del servizio", diversamente dalle disposizioni successive, ove il legislatore ha esplicitamente fatto riferimento all'espletamento di fatto di "attività assistenziali", ma ai diversi fini del passaggio, a domanda, del personale di ruolo non medico, in servizio presso istituti clinici universitari, alle dipendenze dell'ente ospedaliero.
L'intento del legislatore, reso palese dal significato delle parole contenute nella L. n. 200 menzionata, art. 1 è preordinato ad introdurre un trattamento perequativo in favore del personale non medico universitario per la prestazione del servizio reso presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università, in modo da garantire un trattamento analogo a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità.
Il riconoscimento di siffatto trattamento presuppone la verifica normativa del carattere inscindibile delle funzioni assistenziali rispetto a quelle didattiche e la loro innegabile compenetrazione, pure ove il servizio reso, in virtù delle mansioni proprie del personale non medico, si svolga sul piano
Pag. 7 di 25 meramente tecnico o amministrativo, ma, comunque, per le ragioni esposte, in imprescindibile accordo con l'attività medica e a supporto di essa.
Altresì nel D.P.R. n. 761 del 1979, già richiamato art. 31 il legislatore ha inteso valorizzare, nell'incipit della disposizione, "la prestazione del servizio" nell'indicare i destinatari del trattamento economico perequativo, con esplicito riferimento alla "parte assistenziale" della prestazione, ma solo ai fini dei diritti e doveri del personale in questione, disponendo che, "Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico...".
Ne consegue che, nel delineato sistema normativo, la perequazione del "trattamento economico" del personale non medico universitario che presti servizio "presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali" al
"trattamento economico" del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità è legata all'esecuzione del servizio presso le strutture de quibus, ancorché lo stesso sia svolto attraverso un'attività che, pur non essendo strettamente sanitaria o di cura e, quindi, assistenziale in senso tradizionale, va considerata, comunque, per le ragioni esposte, funzionale a quella medica (Cass.,
Sez. L, n. 209 dell'11 gennaio 2016, non massimata). … (omissis)…”.
2.1. La funzione dell'indennità in esame è perequativa.
Pag. 8 di 25 Secondo costante orientamento della Suprema Corte di cassazione, infatti, “… (omissis)… l'indennità c.d. ex art. 31 del d.P.R. n. Per_1
761 del 1979, è volta all'equiparazione del personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. …
(omissis)…”1.
Pertanto, solo lo svolgimento di determinate mansioni funzionali e di supporto all'attività medica presso determinate strutture, quelle analiticamente indicate nella disciplina richiamata, determina l'insorgenza del diritto all'indennità in esame.
2.2. Ebbene, la parte ricorrente ha rappresentato di essere stata assegnata con D.D. n. 18/2005 all'Unità Operativa Mista deputata alla gestione delle problematiche per il perseguimento delle finalità istituzionali ed all'integrazione tra i due Enti, l' resistente e Parte_2
l' e di Controparte_2 aver svolto per detta Unità le seguenti attività: gestione, stipula protocolli, d'intesa ed accordi attuativi;
gestione di numerose convenzioni di area sanitaria;
collaborazione alla gestione di attività contrattuale nell'ambito della Facoltà di medicina;
collaborazione nella programmazione e coordinamento dell'intera attività delle riunioni del
Dirigente; predisposizione atti per il continuo miglioramento dei vari modelli organizzativi all'interno della struttura.
Per le attività espletate presso l'Unità Operativa Mista la parte ricorrente è stata conferita in convenzione ed ha usufruito dei benefici economici ex artt. 1 della L. n. 200/1974 e 31 del D.P.R. n.
761/1979.
Pag. 9 di 25 Sempre nell'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha rappresentato che con una nuova organizzazione delle strutture amministrative avvenuta con i D.D.G. nn. 741/2013 e 18/2014 è stato istituito il nuovo Dipartimento Amministrativo Affari Generali e
Sanità (DAGES) e che le era stato confermato l'incarico di
Responsabile del settore Segreteria Amministrativa.
Secondo quanto allegato e documentato dalla stessa parte ricorrente, inoltre, con D.D.G. n. 419/2014 il DAGES veniva suddiviso e la parte riguardante la gestione dell'Area per i rapporti con il è confluito CP_3 nel Dipartimento Gestione risorse Umane, mentre la gestione contrattualistica è confluita nel Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la Sicurezza la cui segreteria è stata affidata alla ricorrente2.
Dalle allegazioni e produzioni della parte ricorrente emerge chiaramente che con il D.D.G. n. 419/2014 la stessa parte è stata assegnata ad un nuovo Dipartimento, quello degli Affari Generali,
Tecnico e per la Sicurezza, che non si occupava più dei rapporti con il
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, confluiti, questi ultimi, nel
Dipartimento risorse Umane.
Non solo: dall'assegnazione al nuovo Dipartimento la stessa ricorrente non si è più occupata di tutte quelle attività che giustificavano il conferimento in convenzione e che, di conseguenza, le davano diritto all'indennità di equiparazione, considerata la finalità perequativa della stessa.
2.3. Tanto premesso, in questo giudizio, la parte ricorrente lamenta l'illegittimità, la nullità e la natura discriminatoria della nota n. 79402
VII/6 dell'11.11.2014 con cui è stata estromessa dalle funzioni nell'ambito dell'Unità Operativa Mista e dagli elenchi di cui alla L. n.
Pag. 10 di 25 200/1974 e si duole del demansionamento subito a causa della condotta datoriale per aver omesso qualunque motivazione nella nota di estromissione, per omessa audizione in violazione delle procedure delineate dall'art. 5 del Regolamento dell'Università resistente e dalle disposizioni convenzionali richiamate, affermando, inoltre, il diritto all'irriducibilità della retribuzione e la permanenza del diritto alla indennità di equiparazione.
2.4. A ben vedere, è il mutamento legittimo di mansioni a legittimare la revoca del conferimento in convenzione e la sua esclusione dagli elenchi di cui alla L. n. 200/1974.
Ed infatti, nella nota n. 79402 VII/6 dell'11.11.2014 qui censurata è rappresentato chiaramente che l'assegnazione della ricorrente al
Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la Sicurezza è avvenuta in virtù (giusta) di un atto organizzativo contenuto nel D.D.G. n.
419/2014.
Ebbene, in questo giudizio la parte ricorrente non censura né domanda la caducazione del D.D.G. n. 419/2014, come ribadito espressamente anche con le note conclusionali depositate in data
27.09.2024.
Con il D.D.G. n. 419/2014 la parte ricorrente è stata assegnata ad una struttura diversa ed a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte che legittimavano il conferimento in convenzione e l'erogazione dell'indennità di equiparazione.
Come chiarito nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, dalla sua assegnazione presso il Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la
Sicurezza avvenuta giusta D.D.G. n. 419/2014, la parte ricorrente non ha più svolto quelle attività che giustificavano l'erogazione dell'indennità di equiparazione qui pretesa.
Pag. 11 di 25 Correttamente, pertanto, la parte resistente con la nota qui censurata ha eliminato la ricorrente dagli elenchi di cui alla L. n. 200/1974 e revocato implicitamente il conferimento in convenzione ex D.D. n.
18/2005, venendo meno la ragione giustificativa della corresponsione dell'indennità di equiparazione.
2.5. L'indennità di equiparazione contesa, infatti, come appena sopra chiarito, ha funzione perequativa e la sua erogazione si giustifica per lo svolgimento di determinate mansioni funzionali all'attività medica presso determinate strutture, quelle analiticamente indicate nella disciplina richiamata.
Ebbene, la parte ricorrente dal 2014 non è più destinata alla struttura che curava attività funzionali all'attività medica e non svolge più quelle mansioni in imprescindibile accordo con l'attività medica e a supporto di essa.
Tali mutamenti di struttura e mansioni sono avvenuti con atto organizzatorio, il
D.D.G. n. 419/2014, espressamente richiamato dalla parte resistente nella nota n. 79402 VII/6 dell'11.11.2014 per fornire la motivazione per relationem della esclusione della ricorrente dall'elenco di cui alla
L. n. 200/1974.
Si ripete, la ricorrente, in questo giudizio, non censura e nemmeno domanda la caducazione del D.D.G. n. 419/2014.
Tanto conforta l'insussistenza del diritto all'indennità di equiparazione per cui è causa, non svolgendo più, la ricorrente, dal 2014, dalla sua estromissione dall'Unità Operativa Mista, mansioni a supporto dell'attività medica.
3. Sul presunto demansionamento
Pag. 12 di 25 La disciplina delle mansioni del pubblico dipendente, diversamente da quanto disposto dall'art. 2103 c.c. per il rapporto di lavoro subordinato privato, è rinvenibile nella disposizione a carattere speciale contenuta nell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 che si riporta nella versione operante ratione temporis:
<Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.>>
Dalla lettura della norma appena richiamata appare di tutta evidenza la possibilità per il pubblico datore di lavoro di esercitare lo ius variandi in un ambito allargato, quello, appunto, dell'area di appartenenza del pubblico dipendente, con possibilità di un suo utilizzo, astrattamente, per tutte le prestazioni equivalenti previste in quella specifica area ricadente nell'inquadramento originario.
Il criterio dell'equivalenza utilizzato dalla norma, quale tecnica legislativa per allargare l'ambito operativo del potere organizzativo del pubblico datore di lavoro di adibizione del dipendente pubblico potenzialmente a tutte le mansioni equivalenti all'interno della medesima area di appartenenza, di conseguenza, rende legittima la variazione da una mansione ad un'altra se operata tra quelle prestazioni ritenute equivalenti all'interno dell'area originaria di appartenenza.
Pag. 13 di 25 A disciplinare le diverse mansioni, anche quelle rientranti all'interno di una stessa area ed in questa quelle per cui è invocabile il criterio dell'equivalenza appena richiamato, sono le declaratorie convenute in sede collettiva dalle parti sociali.
Detta precisazione assume rilievo fondamentale.
Ed infatti, l'interpretazione della norma speciale sopra richiamata, fornita più volte ed in termini conformi dalla giurisprudenza di legittimità, è nel senso che solo attraverso un raffronto puramente formale tra le declaratorie convenute e specificamente indicate nella contrattazione collettiva è possibile la verifica giudiziale dell'equivalenza delle mansioni, tra quelle originarie e quelle di destinazione, nella controversia avente ad oggetto proprio il presunto demansionamento del pubblico dipendente e la dequalificazione dello stesso, asseritamente determinati dal suo utilizzo in diversi settori e, soprattutto, per prestazioni diverse da quelle originarie.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, infatti, la verifica giudiziale di equivalenza o meno tra mansioni deve operarsi, appunto, all'interno della medesima area di inquadramento del pubblico dipendente.
Pertanto, solo con il raffronto tra declaratorie dell'una o dell'altra categoria nelle diverse aree individuate e disciplinate in sede collettiva sarà possibile, per il giudice adito, accertare se l'adibizione del dipendente pubblico sia avvenuta o meno in violazione della particolare disciplina sulle mansioni.
Se con l'atto organizzatorio del pubblico datore di lavoro, pertanto, astrattamente legittimo se operato nei limiti di legge3, la variazione 3 Si tenga conto di quanto espressamente disposto dall'art. 5 T.U.P.I.: “Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
Pag. 14 di 25 delle prestazioni risulta operata all'interno della medesima area di inquadramento, alcun demansionamento è possibile configurare.
Se, invece, la prestazione richiesta al pubblico dipendente corrisponde a quella esigibile da un dipendente inquadrato in una area inferiore rispetto a quella di appartenenza, allora sarà possibile invocare la violazione della disposizione a tutela del mantenimento delle mansioni originarie per le quali il dipendente è stato assunto4.
Deve ritenersi inibita all'autorità giudiziaria adita, di conseguenza, ogni altra valutazione che possa fondarsi sulle maturate esperienze lavorative e sul bagaglio professionale acquisito dal pubblico dipendente per addivenire ad un giudizio di equivalenza o meno tra mansioni, diversamente da quanto era possibile fare per il rapporto di lavoro privato sotto il vigore della precedente versione dell'art. 2103
c.c. prima della modifica5.
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici… (omissis)…”. 4 In tal senso per tutte cfr. Cass. 05.08.2010, n. 18283 così massimata: “Mentre nel settore privato è il giudice a valutare se determinate mansioni possono essere, in concreto, ritenute equivalenti, sulla base del bagaglio professionale necessario per svolgerle, nel settore pubblico, ex art. 52 comma 1 d.lg.
165 del 2001, si ha un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che, condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico.”.
Pag. 15 di 25 La scelta legislativa di devolvere alla contrattazione collettiva le decisioni più importanti sulle prestazioni esigibili indifferentemente dal pubblico dipendente purché rientranti nella medesima area di inquadramento, con evidente sottrazione al sindacato giudiziale della valutazione valoriale di equivalenza o meno tra prestazioni in ragione delle esperienze e professionalità medio tempore maturate, impone un'indagine diversa da quanto sarebbe stato possibile fare per un rapporto di lavoro subordinato in ambito privato sotto la vigenza delle precedente versione dell'art. 2103 c.c.
Solo con un raffronto formale tra prestazioni esigibili dal pubblico dipendente per come convenute in sede collettiva e disciplinate nelle declaratorie identificative delle diverse categorie di inquadramento dei pubblici dipendenti può essere accertata l'equivalenza o meno tra mansioni.
Solo con un raffronto puramente formale tra attività esigibili dal pubblico dipendente in base al suo inquadramento è possibile formulare un giudizio di equipollenza o meno tra le prestazioni svolte in origine e quelle nuove richieste dal pubblico datore di lavoro attraverso l'esercizio dello ius variandi.
Detto sindacato, pertanto, non può e non deve fondarsi sulle esperienze pregresse, ma assestarsi esclusivamente sull'individuazione, tutta formale, delle reali prestazioni esigibili in astratto nella categoria di appartenenza del pubblico dipendente.
Dunque, anche a prescindere dall'equivalenza sostanziale tra
novella recata dal d.lg. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1 - che assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla citata norma codicistica, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione.”.
Pag. 16 di 25 prestazioni ed a discapito della maturata esperienza in un determinato settore, atteso che l'organizzazione del lavoro del pubblico dipendente risponde ad esigenze di rango pubblicistico di efficienza, efficacia, trasparenza, buon andamento, imparzialità ed economicità direttamente ricavabili dalla previsione di rango superiore contenuta nell'art. 97 Cost.6
Questi i princìpi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi con la pronuncia della Corte di cassazione n. 11503/2022 cui dare continuità: “… (omissis)… In primo luogo va data continuità al principio, più volte affermato da questa
S.C. (v., ex aliis, Cass. n. 18817/2018), secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo nel pubblico impiego l'art. 2103 c.c. … (omissis)…”
3.1. Nella particolare fattispecie in esame è incontestato il mantenimento delle mansioni all'interno dell'area Amministrativa –
Pag. 17 di 25 Gestionale della categoria D3 di inquadramento quando la ricorrente
è stata assegnata nel 2014 al Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la Sicurezza7.
A rigore, la parte ricorrente ha allegato e provato che in forza del
D.D.G. n. 419/2014 le è stato conferito l'incarico di responsabile del settore segreteria del Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la
Sicurezza, a conforto dell'equivalenza delle nuove mansioni a quelle originarie in quanto entrambe appartenenti all'area di inquadramento professionale convenuto.
Tanto conforta l'insussistenza di una ipotesi di demansionamento.
In concreto, nel caso di specie, non si ravvisa alcun demansionamento, ma un mutamento legittimo di mansioni all'interno della stessa area di inquadramento Amministrativo –
Gestionale della categoria D di appartenenza della parte ricorrente.
4. Sulla natura discriminatoria della nuova assegnazione
La doglianza della parte ricorrente circa la natura discriminatoria della sua estromissione dall'Unità Operativa Mista ed assegnazione ad un
Dipartimento in cui non vengono espletate specifiche mansioni legittimanti l'erogazione dell'indennità di equiparazione è destituita di fondamento.
A ben veder, infatti, la parte ricorrente non ha allegato né ha offerto di provare quale sia il fattore di rischio, il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e nemmeno la correlazione significativa tra questi elementi8. 7 Cfr. contratto individuale di lavoro in doc. n. 4) in all.ti parte ricorrente.
Pag. 18 di 25 In effetti, la parte ricorrente si è limitata ad affermare di essere stata estromessa dall'Unità Operativa Mista e ad eccepire una presunta disparità di trattamento.
4.1. Ebbene, nel caso in esame non è ravvisabile nemmeno una violazione del principio di pari trattamento contrattuale sancito dal comma 2 dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 che si riporta.
< Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.>>
La Corte di cassazione, con orientamento costante ha interpretato la norma in esame nei termini che seguono: “… (omissis)… Il principio di diritto rilevante per la decisione della presente controversia è già stato da tempo, e più volte, affermato da questa Corte: "in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall'art. 45 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola bastevole, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete" (Cass. n. 1037/2014, con i precedenti ivi richiamati, a
Pag. 19 di 25 cominciare da Cass. S.U. n. 10454/2008; conformi, successivamente, Cass. nn. 6553/2019; 19043/2017). …
(omissis)…”9.
4.2. Nella fattispecie in esame alcuna disparità di trattamento contrattuale potrebbe ritenersi sussistente se si considera che tutti coloro che hanno continuato a percepire l'indennità di equiparazione hanno continuato a svolgere quelle medesime mansioni prima svolte pure dalla parte ricorrente fino all'assegnazione nel 2014 a diverso
Dipartimento.
Pertanto, a partire dal 2014, la situazione della ricorrente, non più destinata ad una struttura ed a mansioni funzionali ed a supporto delle attività del che giustificavano l'erogazione dell'indennità CP_3 qui pretesa, non è in alcun modo comparabile con quella degli altri dipendenti rimasti incardinati presso strutture per lo svolgimento di mansioni funzionali all'attività medica.
4.3. Né potrebbe invocarsi un legittimo affidamento al mantenimento delle precedenti funzioni se non in aperto contrasto con quanto disposto chiaramente dall'art. 52 del T.U.P.I. già sopra richiamato sul legittimo esercizio del pubblico datore di lavoro dello ius variandi se contenuto nei limiti delle mansioni equivalenti appartenenti alla medesima area di inquadramento del dipendente.
5. Sui pregiudizi non patrimoniali
Pur a voler ritenere anche solo astrattamente produttiva di danni non patrimoniali la condotta datoriale assunta dalla parte resistente nei confronti della parte ricorrente, cosa che si nega radicalmente secondo tutto quanto appena sopra riferito, in ogni caso anche
Pag. 20 di 25 l'ultima domanda avanzata in ricorso non potrebbe essere accolta per mancata compiuta allegazione e prova dei pregiudizi non patrimoniali subiti e del nesso causale tra l'inadempimento ed i danni conseguenti.
5.1. A rigore, a sostegno dell'invocata tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali subiti, la parte ricorrente ha allegato esclusivamente, tra l'altro del tutto genericamente, di aver subito pregiudizi non economici senza indicarli a causa della condotta illecita, discriminatoria e per disparità di trattamento essendo l'unica dipendente ad essere stata estromessa dall'Unità Operativa Mista.
In concreto, pur a voler ritenere anche solo astrattamente produttiva di pregiudizi non patrimoniali la condotta datoriale censurata, circostanza, questa, che si esclude nettamente per tutte le ragioni già sopra esposte, in ogni caso manca la stessa allegazione e la prova dei danni non patrimoniali subiti dalla parte ricorrente, non potendo ritenersi in alcun modo soddisfatto l'onere sulla stessa gravante di allegazione, prima, e di prova, poi, dei pregiudizi di ordine non economico effettivamente subiti a causa del presunto inadempimento datoriale di cui chiede ristoro.
Si consideri, infatti, che per consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione i pregiudizi non patrimoniali vanno allegati prima e provati poi, non potendo il giudice supplire alle mancanze di chi lamenti un pregiudizio di tipo non economico.
La determinazione equitativa di tali danni presuppone che gli stessi sia allegati e provati e, che, pertanto, siano accertati in giudizio come sussistenti. Cosa che nel caso di specie è mancata.
Destituiti di qualunque rappresentazione e di supporto probatorio sono, pertanto, i lamentati pregiudizi non patrimoniali invocati dalla parte ricorrente.
Pag. 21 di 25 Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il danno non patrimoniale non è in re ipsa, trattandosi di danno conseguenza, che, pertanto, deve essere allegato e, soprattutto, adeguatamente provato10.
Allegazione ed offerta di prova che, nel caso di specie, mancano radicalmente.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 21527/2024 cui dare continuità: “… (omissis)… Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni
Pag. 22 di 25 comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697
c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con
l'inadempimento datoriale (Cass., n. 29047 del 2017). …
(omissis)…”.
5.2. Analogo principio vale per il lamentato pregiudizio da perdita di chance che, ugualmente, va prima allegato e poi provato, anche per presunzioni.
Pure per questa parte della domanda risarcitoria manca radicalmente l'allegazione e la prova della sussistenza di un danno concreto inteso come perdita di una concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o di un bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione economica.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 25910/2023 cui dare continuità: “… (omissis)… Osserva il collegio come sia ben vero che la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato
(nella specie, la possibilità di affermazione nella carriera di modella) o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato (sulla nozione di chance
v. Cass. n. 5641 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 2261 del
2022 e Cass. n. 25886 2022).
Pertanto, la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:
Pag. 23 di 25 - nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità - nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto - prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole
e l'evento di danno - nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto. Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata).
Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. n. 7110/2023).
In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance legittimamente predicarsi
Pag. 24 di 25 anche su di un piano non patrimoniale: Cass. 7513/2018), che sia certo ed attuale) ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato. … (omissis)…”.
Alla luce di tutto quanto rappresentato devono ritenersi infondate le domande attoree avanzate dalla parte ricorrente.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbite tutte le altre domande ed eccezioni di rito e di merito ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto dell'assoluta novità e peculiarità delle questioni trattate deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara la cessata materia del contendere nei limiti della domanda di reintegra nelle precedenti mansioni ricoperte in virtù del D.D. n. 18/2005;
- rigetta per infondatezza tutte le altre domande avanzate con l'atto introduttivo del promosso ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,18/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 5142/2024. 2 Cfr. Doc. n. 18) in all.ti parte ricorrente. 5 Cfr. Cass. 25.11.2013, n. 26285 così massimata: “Nel pubblico impiego non si applica l'art. 2103 c.c. essendo la materia disciplinata compiutamente dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 52 - nel testo anteriore alla 6 Cfr. anche Cass. 26.03.2014, n. 7106 così massimata: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che l'assegnazione al dipendente comunale, già comandante della polizia municipale, di mansioni di "responsabile del servizio di polizia amministrativa" concretizzasse una violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art.
62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - in considerazione dell'equivalenza formale tra tali mansioni, in base alla classificazione di cui al c.c.n.l. del 31 marzo 1999). Rigetta, App. Ancona,
24/08/2009.”. 8 Cfr. Cass. n. 13934/2024. 9 Cfr. Cass. n. 24574/2024 10 Da ultimo cfr. anche Cass. n. 19551/2023 così massimata: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).”.