Articolo 17 della Legge 4 luglio 1967, n. 580
Articolo 16Articolo 18
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13 agosto 1967
Art. 17.
Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 e' denominato "pane di tipo 00".
Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 e' denominato "pane di tipo 0".
Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo I e' denominato "pane di tipo I".
Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 2 e' denominato "pane di tipo 2".
Il pane prodotto con farina integrale e' denominato "pane di tipo integrale".
Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato, e' denominato rispettivamente "pane di semola" e "pane di semolato".
Nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967
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