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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5489 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8602/2025
Il Giudice RA M.C. CA, all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to CALCATERRA MASSIMILIANO
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
TI AR e TI MA AN
( VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO;
C.F._2
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente di CP_1 in qualità di capo treno, hanno convenuto in giudizio la società datrice di lavoro per sentire
[...] accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute: nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del CCNL citato, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati.
La parte ricorrente ha allegato di svolgere un ruolo che a suo dire comporta la prevalente attività a bordo treno e le connesse responsabilità. Ha esposto di effettuare le cosiddette giornate di riserva ossia turni di servizio nei quali non sono assegnati in programmazione dei treni da scortare ma restano nell'impianto di appartenenza a disposizione per eventuali treni in caso di necessità; i turni di servizio vengono effettuati partendo da e facendo ritorno all'impianto di appartenenza salvo i casi di riposo fuori residenza;
per i pasti ricevono dei buoni pasto. In particolare ha esposto che il viaggia sempre a bordo treno (tranne quando è in Parte_2 turno di riserva) con assenza, per un certo tempo, dal suo impianto di appartenenza (c.d.“assenza dalla residenza”), che comprende sia il turno giornaliero, che parte dall'impianto di appartenenza (sede di servizio) e vi fa ritorno in giornata, sia quello in cui è previsto un pernottamento del nel luogo di arrivo dell'ultimo treno e ripartenza al mattino successivo dal medesimo Parte_2 luogo (Riposo Fuori Residenza - RFR, con pagamento a carico della Società di buoni pasto, hotel e spese di trasporto per raggiungerlo) (art. 27, punto 2.1, lett. d, CCNL).
Ha precisato che il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie 20- 7-2012 e poi 16-12-2016, così come integrati dai coevi accordi integrativi aziendali del Gruppo FS. Ai sensi del CCNL e dell'Integrativo FS, la retribuzione di ciascun Capotreno (art.68 CCNL) è composta da una parte fissa, spettante al Capotreno indipendentemente dalle ore di scorta effettuate e dalle tratte coperte nel mese di riferimento e da un parte variabile, legata alle ore di scorta del treno, agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la societa' convenuta, con articolata memoria ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria, di cui ha chiesto il rigetto.
In particolare ha osservato come la nozione comunitaria di retribuzione durante le ferie sia legata al concetto di “paragonabilità” con la retribuzione ordinaria, e non di “identità” dovendosi fare riferimento in particolare alla contrattazione collettiva che con riferimento alle singole voci richieste porta ad escludere che siano dovute le somme richieste di ricorrenti.
Ha inoltre contestato i criteri di calcolo delle differenze retributive richieste dovendosi applicare a suo dire un diverso divisore.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha deciso la causa dopo essersi ritirato in camera di consiglio, con lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
***
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.
La questione oggetto del presente giudizio e' stata gia' affrontata da numerose sentenze di merito ma anche dalla stessa Suprema Corte che sulla questione della retribuzione dovuta nel periodo delle ferie, si è recentemente espressa con sentenza del 17 maggio 2019 n. 13425 (poi seguita da Cass., sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 22401) che ha chiarito che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
La “nozione europea di retribuzione”, pertanto garantisce al lavoratore la “retribuzione ordinaria”, rendendola “coincidente” durante il periodo di ferie e non semplicemente “paragonabile”, come invece sostiene Controparte_1
Ciò premesso i ricorrenti chiedono che siano calcolate nella retribuzione feriale le seguenti voci: a) indennità di utilizzazione professionale e indennità di riserva;
b) indennità di scorta vetture eccedenti;
c) provvigioni per controlleria e vendita;
d) indennità di “assenza dalla residenza”
La domanda di parte ricorrente deve essere integralmente accolta per le ragioni già espressamente ed analiticamente esposte nella recente sentenza del Tribunale di Milano, richiamata dai ricorrenti, le cui motivazioni si condividono e si riportano anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
“6. Circa la voce di cui al § 4, lett. a) (indennità di utilizzazione professionale e indennità di riserva) i ricorrenti lamentano di godere dell'indennità di “utilizzazione giornaliera professionale”, erogata, tuttavia, nell'importo fisso di € 4,50, così come stabilito dall'art. 31.5 dei contratti aziendali FS 2012 e 2016. Tale indennità, essi lamentano, è inferiore rispetto all'indennità di utilizzazione/scorta/controlleria, che nelle sue diverse articolazioni, il personale di macchina percepisce per l'esecuzione del suo tipico lavoro ordinario sserva che tale indennità di utilizzazione professionale, con il nuovo Contratto Controparte_1 Aziendale di Gruppo (2012), era stata soppressa nella misura fissa che era stata assorbita dal
“nuovo” salario di produttività (art. 30 CA 20.7.2012), il quale ultimo era stato quantificato considerando sia la IUP fissa prevista dall'Accordo di Confluenza del CCNL 2003 sia i successivi incrementi disposti nel 2004. Con il CA del 2012 (confermato dal CA 2016), le parti sociali avevano riconosciuto a tutto il Personale di Bordo, a titolo di IUP giornaliera, l'importo più alto tra i tre previsti dall'art. 34, punto 8.4 dell'Accordo di Confluenza 2003, vale a dire gli attuali € 4,50 (cfr. CA Gruppo FS 2012, art. 31, punto 5). L'indennità di utilizzazione professionale, composta da una parte fissa e da una parte variabile, da ultimo è stata disciplinata dall'art. 31 dei CA del 2012 e del 2016, a mente dei quali “per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata, a decorrere dal 1° settembre 2012, l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella tabella A del punto 11 del presente articolo. Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l'attività di scorta si calcola dall'orario programmato di partenza del treno fino all'ora reale di arrivo, non comprendendo a tali fini periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno 15 minuti nei quali il PDB non deve effettuare attività a bordo a terra”. Tale articolo del CA stabilisce altresì che: "Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 63, al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate: a) Personale di macchina: € 12,80, b) Personale di bordo: € 4,50”. Il C.C.N.L. 2016 prevede che per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometriche di cui alla tabella B. L'indennità di utilizzazione professionale (c.d. IUP), nonostante le contrarie deduzioni di è manifestamente priva del carattere Controparte_1 della occasionalità (o dell'aleatorietà) e della funzione di rimborso spese, ed è anzi intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dai capitreno e, inoltre, come dimostrato dalle buste paga prodotte (“Ind. Util. ), è loro corrisposta con continuità. Anche l'indennità di riserva non è volta CP_2 compensare alcun disagio connesso alla prestazione lavorativa, ma “solo una modalità temporanea di attesa funzionale all'eventuale svolgimento della prestazione. Infatti il servizio di riserva è considerato dal C.C.N.L. come lavoro effettivo e fa anch'esso parte delle mansioni proprie del personale mobile turnista, la cui attività continuativa è indispensabile per la corretta attuazione dell'oggetto primario dell'attività aziendale, per cui in caso di imprevista carenza di personale viaggiante deve esserci un lavoratore già presente nell'impianto, pronto a sostituirlo” (Corte d'Appello di Milano n. 32/2020 in motiv.). Anche tale voce, come si intende dalle buste paga prodotte (“Ind. PDB Scorta diurna”, “Ind. PDB Scorta notturna”), è corrisposta con continuità. Dunque, deve essere dichiarata la nullità dell'art. 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo FF.SS. nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai capitreno nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 4,50.
7. Circa la voce di cui al § 4, lett. b) (indennità di scorta vetture eccedenti) vale quanto segue. Come si vede dalle buste paga (“Ind. scorta vett. eccedenti”) anche questa voce ha un andamento costante. Essa ha riferimento al caso, evidentemente non raro (in deroga alla “composizione bloccata” dei convogli cui fa riferimento , previsto dall'art. 32 del Contratto Integrativo Controparte_1 Gruppo FS (“indennità per scorta vetture eccedenti”), che prevede un quid pluris retributivo che matura quando il treno è composto da un numero di carrozze maggiore di quello ordinario, secondo le previsioni e la tabella di cui all'art. 35 del CCA del 16 aprile 2003. Anche tale voce, secondo i dettami di cui al § 3, pare dover rientrare nella retribuzione feriale.
8. Circa la voce di cui al § 4, lett. c) (provvigioni per controlleria e vendita) vale quanto segue. La voce è presente con regolarità nelle buste paga prodotte (“Premi scoperta irreg/abus”). A ragione i ricorrenti fanno rilevare che si tratta di una mansione tipica del Capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni. L'aleatorietà riferita da forse meglio contenuta nella nozione di variabilità della voce, non Controparte_1 prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del . Al personale Parte_2 di bordo che effettua la vendita di titoli di viaggio è riconosciuta contrattualmente una provvigione (art. 36, punto 5, del CI Gruppo FS) le cui modalità di erogazione vengono stabilite dalle parti a livello aziendale. Esso rientra quindi nei caratteri della retribuzione feriale come indicati al § 2. 9. Circa la voce di cui al § 4, lett. d) (indennità di “assenza dalla residenza”) vale quanto segue. L'art. 77, secondo comma, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016, stabilisce che: “2.1 Per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore: a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,30 b) per servizi con riposo fuori residenza: € 2,20 c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,00. Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore ai 30 minuti. Ove la somma delle frazioni pari o inferiore a 30 minuti, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma verrà corrisposta la misura oraria dell'indennità prevista per servizi senza RFR di cui alla precedente lettera a). Al personale mobile di cui ai punti 2.7F e 2.7G del precedente art. 27 (orario di lavoro) saranno corrisposte le misure dei trattamenti di cui al presente punto 2, comprensiva della sosta di servizio di cui all'art. 27, punto 2. 1, lettera c), sesto alinea. Tali trattamenti saranno corrisposti con i criteri di cui al precedente 1° paragrafo. Sono fatte salve eventuali intese già definite a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente CCNL. [...] 2.4. L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”. Anche in questo caso, si nota che l'indennità in argomento è un elemento fisso della retribuzione dei ricorrenti (“As.res.Intern NO Rip. F.R” oppure “As.res.Intern SI Rip. F.R”) e quindi merita di essere calcolata nel computo della retribuzione dovuta in caso di ferie. Sul punto, del resto, il Tribunale di Milano ha recentemente statuito che, “nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie. Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: si tratta, quindi, di indennità intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore. Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro. Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il macchinista di
, che parte e fa rientro alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa (al di là di CP_3 quanto pagato a parte con buoni pasto). Sul punto, al di là del richiamo alle disposizioni del CCNL sopra citate, non si rinvengono difese o contestazioni specifiche da parte della società convenuta” (Tribunale di Milano, 9 dicembre 2020, n. 2333; così anche Tribunale di Milano, 18 dicembre 2020) Tribunale di Milano sentenza n. 347/2022.
Sugli importi dovuti, così come calcolati dalla parte ricorrente, a osservato che Controparte_1 l'art. 68 punto 6 del CCNL dispone che per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile si debba dividere “la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1. ed alla lettera d) del punto 1.2” (dell'art. 68) per 26. Se si fosse applicato questo criterio, si sarebbero ottenuti valori inferiori a quelli indicati nel ricorso. Applicando tale criterio il divisore ottenuto sarebbe 26 e non 22 come calcolato dai ricorrenti tenendo conto dei giorni effettivamente lavorati.
Anche questa osservazione non coglie nel segno, poiché, come chiarito dalla sentenza già citata e da altri precedenti di questo Tribunale allegati dalla parte ricorrente
La citata norma contrattuale (l'art. 68, punto 6, del CCNL) riguarda il calcolo delle quote orarie o giornaliere della retribuzione fissa, quote che si ricavano da divisori convenzionali da utilizzare in tutti i casi di retribuzione delle assenze o di trattenuta per mancata prestazione. Ciò non è un ragionamento pertinente al calcolo della retribuzione durante il periodo di ferie: come rilevato supra (§ 3) “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria [legata all'effettiva attività svolta, e non alla parte fissa delle medesima] del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”. Dunque, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i consueti ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti. In tal senso si sono del resto pronunziate due recenti sentenze di questo Tribunale (sent. 2678/2021 est. e sent. Per_1 7453/22 est. ). Per_2
Quanto alla eccepita prescrizione si condivide quanto già esposto dalla giurisprudenza di questo Tribunale nella sentenza n. 3460/2015.
Infatti la l. n. 92/12 ha introdotto alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 S.L. , instaurando pertanto un regime di stabilita' attenuata che non giustifica piu' il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro.
Del resto la pronuncia della Corte Costituzionale (n. 63/66) che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956 n.1 c.c., limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra nel corso del rapporto, aveva fondato il contrasto con l'art. 36 della Costituzione alla presenza di ostacoli materiali a far valere il diritto al salario, consistenti nel timore del licenziamento, che puo' indurre il lavoratore a non esercitare i propri diritti.
Pertanto nel caso di diritti retributivi sorti in data anteriore all'entrata in vigore della l. m.
92/12 (18-7-12), la prescrizione decorre regolarmente fino a tale data e poi rimane sospesa, ricominciando a decorrere per la residua durata alla cessazione del rapporto.
Nel caso di specie non è decorso il termine prescrizionale in relazione alle differenze retributive richieste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto della serialità del contenzioso si liquidano secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. RA
CA, definitivamente pronunziando, così provvede: - Accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art.31.5 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €
4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del CCNL citato, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati.
- accerta il diritto della ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “scorte vetture eccedenti” prevista dagli articoli 32 dei contratti aziendali del 2012 e 2016, del “premio scoperta irregolarità” previsto dall'art. 36 dai contratti aziendali del 2012 e 2016, dell'indennità “assenza dalla residenza” prevista dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.07.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e dell'indennità di utilizzazione/scorta prevista dall'art. 31 tabella A e B dei rispettivi contratti aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto e per l'effetto condanna la società a corrispondere alla sig.ra le Controparte_1 Pt_1 differenze retributive maturate dal mese di gennaio 2013 alla data del 31.12.2024 pari alla somma di € 5.651,43 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo,
- condanna a rifondere ai ricorrenti in solido tra loro le spese processuali, CP_1 liquidate nell'importo di complessivi 2.695,00, oltre rimborso forfettario spese CPA e IVA, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
10/12/2025 Il Giudice
RA AR AU CA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8602/2025
Il Giudice RA M.C. CA, all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to CALCATERRA MASSIMILIANO
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
TI AR e TI MA AN
( VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO;
C.F._2
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente di CP_1 in qualità di capo treno, hanno convenuto in giudizio la società datrice di lavoro per sentire
[...] accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute: nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del CCNL citato, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati.
La parte ricorrente ha allegato di svolgere un ruolo che a suo dire comporta la prevalente attività a bordo treno e le connesse responsabilità. Ha esposto di effettuare le cosiddette giornate di riserva ossia turni di servizio nei quali non sono assegnati in programmazione dei treni da scortare ma restano nell'impianto di appartenenza a disposizione per eventuali treni in caso di necessità; i turni di servizio vengono effettuati partendo da e facendo ritorno all'impianto di appartenenza salvo i casi di riposo fuori residenza;
per i pasti ricevono dei buoni pasto. In particolare ha esposto che il viaggia sempre a bordo treno (tranne quando è in Parte_2 turno di riserva) con assenza, per un certo tempo, dal suo impianto di appartenenza (c.d.“assenza dalla residenza”), che comprende sia il turno giornaliero, che parte dall'impianto di appartenenza (sede di servizio) e vi fa ritorno in giornata, sia quello in cui è previsto un pernottamento del nel luogo di arrivo dell'ultimo treno e ripartenza al mattino successivo dal medesimo Parte_2 luogo (Riposo Fuori Residenza - RFR, con pagamento a carico della Società di buoni pasto, hotel e spese di trasporto per raggiungerlo) (art. 27, punto 2.1, lett. d, CCNL).
Ha precisato che il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie 20- 7-2012 e poi 16-12-2016, così come integrati dai coevi accordi integrativi aziendali del Gruppo FS. Ai sensi del CCNL e dell'Integrativo FS, la retribuzione di ciascun Capotreno (art.68 CCNL) è composta da una parte fissa, spettante al Capotreno indipendentemente dalle ore di scorta effettuate e dalle tratte coperte nel mese di riferimento e da un parte variabile, legata alle ore di scorta del treno, agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la societa' convenuta, con articolata memoria ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria, di cui ha chiesto il rigetto.
In particolare ha osservato come la nozione comunitaria di retribuzione durante le ferie sia legata al concetto di “paragonabilità” con la retribuzione ordinaria, e non di “identità” dovendosi fare riferimento in particolare alla contrattazione collettiva che con riferimento alle singole voci richieste porta ad escludere che siano dovute le somme richieste di ricorrenti.
Ha inoltre contestato i criteri di calcolo delle differenze retributive richieste dovendosi applicare a suo dire un diverso divisore.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha deciso la causa dopo essersi ritirato in camera di consiglio, con lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
***
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.
La questione oggetto del presente giudizio e' stata gia' affrontata da numerose sentenze di merito ma anche dalla stessa Suprema Corte che sulla questione della retribuzione dovuta nel periodo delle ferie, si è recentemente espressa con sentenza del 17 maggio 2019 n. 13425 (poi seguita da Cass., sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 22401) che ha chiarito che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
La “nozione europea di retribuzione”, pertanto garantisce al lavoratore la “retribuzione ordinaria”, rendendola “coincidente” durante il periodo di ferie e non semplicemente “paragonabile”, come invece sostiene Controparte_1
Ciò premesso i ricorrenti chiedono che siano calcolate nella retribuzione feriale le seguenti voci: a) indennità di utilizzazione professionale e indennità di riserva;
b) indennità di scorta vetture eccedenti;
c) provvigioni per controlleria e vendita;
d) indennità di “assenza dalla residenza”
La domanda di parte ricorrente deve essere integralmente accolta per le ragioni già espressamente ed analiticamente esposte nella recente sentenza del Tribunale di Milano, richiamata dai ricorrenti, le cui motivazioni si condividono e si riportano anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
“6. Circa la voce di cui al § 4, lett. a) (indennità di utilizzazione professionale e indennità di riserva) i ricorrenti lamentano di godere dell'indennità di “utilizzazione giornaliera professionale”, erogata, tuttavia, nell'importo fisso di € 4,50, così come stabilito dall'art. 31.5 dei contratti aziendali FS 2012 e 2016. Tale indennità, essi lamentano, è inferiore rispetto all'indennità di utilizzazione/scorta/controlleria, che nelle sue diverse articolazioni, il personale di macchina percepisce per l'esecuzione del suo tipico lavoro ordinario sserva che tale indennità di utilizzazione professionale, con il nuovo Contratto Controparte_1 Aziendale di Gruppo (2012), era stata soppressa nella misura fissa che era stata assorbita dal
“nuovo” salario di produttività (art. 30 CA 20.7.2012), il quale ultimo era stato quantificato considerando sia la IUP fissa prevista dall'Accordo di Confluenza del CCNL 2003 sia i successivi incrementi disposti nel 2004. Con il CA del 2012 (confermato dal CA 2016), le parti sociali avevano riconosciuto a tutto il Personale di Bordo, a titolo di IUP giornaliera, l'importo più alto tra i tre previsti dall'art. 34, punto 8.4 dell'Accordo di Confluenza 2003, vale a dire gli attuali € 4,50 (cfr. CA Gruppo FS 2012, art. 31, punto 5). L'indennità di utilizzazione professionale, composta da una parte fissa e da una parte variabile, da ultimo è stata disciplinata dall'art. 31 dei CA del 2012 e del 2016, a mente dei quali “per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata, a decorrere dal 1° settembre 2012, l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella tabella A del punto 11 del presente articolo. Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l'attività di scorta si calcola dall'orario programmato di partenza del treno fino all'ora reale di arrivo, non comprendendo a tali fini periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno 15 minuti nei quali il PDB non deve effettuare attività a bordo a terra”. Tale articolo del CA stabilisce altresì che: "Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 63, al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate: a) Personale di macchina: € 12,80, b) Personale di bordo: € 4,50”. Il C.C.N.L. 2016 prevede che per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometriche di cui alla tabella B. L'indennità di utilizzazione professionale (c.d. IUP), nonostante le contrarie deduzioni di è manifestamente priva del carattere Controparte_1 della occasionalità (o dell'aleatorietà) e della funzione di rimborso spese, ed è anzi intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dai capitreno e, inoltre, come dimostrato dalle buste paga prodotte (“Ind. Util. ), è loro corrisposta con continuità. Anche l'indennità di riserva non è volta CP_2 compensare alcun disagio connesso alla prestazione lavorativa, ma “solo una modalità temporanea di attesa funzionale all'eventuale svolgimento della prestazione. Infatti il servizio di riserva è considerato dal C.C.N.L. come lavoro effettivo e fa anch'esso parte delle mansioni proprie del personale mobile turnista, la cui attività continuativa è indispensabile per la corretta attuazione dell'oggetto primario dell'attività aziendale, per cui in caso di imprevista carenza di personale viaggiante deve esserci un lavoratore già presente nell'impianto, pronto a sostituirlo” (Corte d'Appello di Milano n. 32/2020 in motiv.). Anche tale voce, come si intende dalle buste paga prodotte (“Ind. PDB Scorta diurna”, “Ind. PDB Scorta notturna”), è corrisposta con continuità. Dunque, deve essere dichiarata la nullità dell'art. 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo FF.SS. nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai capitreno nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 4,50.
7. Circa la voce di cui al § 4, lett. b) (indennità di scorta vetture eccedenti) vale quanto segue. Come si vede dalle buste paga (“Ind. scorta vett. eccedenti”) anche questa voce ha un andamento costante. Essa ha riferimento al caso, evidentemente non raro (in deroga alla “composizione bloccata” dei convogli cui fa riferimento , previsto dall'art. 32 del Contratto Integrativo Controparte_1 Gruppo FS (“indennità per scorta vetture eccedenti”), che prevede un quid pluris retributivo che matura quando il treno è composto da un numero di carrozze maggiore di quello ordinario, secondo le previsioni e la tabella di cui all'art. 35 del CCA del 16 aprile 2003. Anche tale voce, secondo i dettami di cui al § 3, pare dover rientrare nella retribuzione feriale.
8. Circa la voce di cui al § 4, lett. c) (provvigioni per controlleria e vendita) vale quanto segue. La voce è presente con regolarità nelle buste paga prodotte (“Premi scoperta irreg/abus”). A ragione i ricorrenti fanno rilevare che si tratta di una mansione tipica del Capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni. L'aleatorietà riferita da forse meglio contenuta nella nozione di variabilità della voce, non Controparte_1 prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del . Al personale Parte_2 di bordo che effettua la vendita di titoli di viaggio è riconosciuta contrattualmente una provvigione (art. 36, punto 5, del CI Gruppo FS) le cui modalità di erogazione vengono stabilite dalle parti a livello aziendale. Esso rientra quindi nei caratteri della retribuzione feriale come indicati al § 2. 9. Circa la voce di cui al § 4, lett. d) (indennità di “assenza dalla residenza”) vale quanto segue. L'art. 77, secondo comma, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016, stabilisce che: “2.1 Per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore: a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,30 b) per servizi con riposo fuori residenza: € 2,20 c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,00. Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore ai 30 minuti. Ove la somma delle frazioni pari o inferiore a 30 minuti, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma verrà corrisposta la misura oraria dell'indennità prevista per servizi senza RFR di cui alla precedente lettera a). Al personale mobile di cui ai punti 2.7F e 2.7G del precedente art. 27 (orario di lavoro) saranno corrisposte le misure dei trattamenti di cui al presente punto 2, comprensiva della sosta di servizio di cui all'art. 27, punto 2. 1, lettera c), sesto alinea. Tali trattamenti saranno corrisposti con i criteri di cui al precedente 1° paragrafo. Sono fatte salve eventuali intese già definite a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente CCNL. [...] 2.4. L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”. Anche in questo caso, si nota che l'indennità in argomento è un elemento fisso della retribuzione dei ricorrenti (“As.res.Intern NO Rip. F.R” oppure “As.res.Intern SI Rip. F.R”) e quindi merita di essere calcolata nel computo della retribuzione dovuta in caso di ferie. Sul punto, del resto, il Tribunale di Milano ha recentemente statuito che, “nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie. Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: si tratta, quindi, di indennità intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore. Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro. Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il macchinista di
, che parte e fa rientro alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa (al di là di CP_3 quanto pagato a parte con buoni pasto). Sul punto, al di là del richiamo alle disposizioni del CCNL sopra citate, non si rinvengono difese o contestazioni specifiche da parte della società convenuta” (Tribunale di Milano, 9 dicembre 2020, n. 2333; così anche Tribunale di Milano, 18 dicembre 2020) Tribunale di Milano sentenza n. 347/2022.
Sugli importi dovuti, così come calcolati dalla parte ricorrente, a osservato che Controparte_1 l'art. 68 punto 6 del CCNL dispone che per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile si debba dividere “la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1. ed alla lettera d) del punto 1.2” (dell'art. 68) per 26. Se si fosse applicato questo criterio, si sarebbero ottenuti valori inferiori a quelli indicati nel ricorso. Applicando tale criterio il divisore ottenuto sarebbe 26 e non 22 come calcolato dai ricorrenti tenendo conto dei giorni effettivamente lavorati.
Anche questa osservazione non coglie nel segno, poiché, come chiarito dalla sentenza già citata e da altri precedenti di questo Tribunale allegati dalla parte ricorrente
La citata norma contrattuale (l'art. 68, punto 6, del CCNL) riguarda il calcolo delle quote orarie o giornaliere della retribuzione fissa, quote che si ricavano da divisori convenzionali da utilizzare in tutti i casi di retribuzione delle assenze o di trattenuta per mancata prestazione. Ciò non è un ragionamento pertinente al calcolo della retribuzione durante il periodo di ferie: come rilevato supra (§ 3) “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria [legata all'effettiva attività svolta, e non alla parte fissa delle medesima] del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”. Dunque, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i consueti ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti. In tal senso si sono del resto pronunziate due recenti sentenze di questo Tribunale (sent. 2678/2021 est. e sent. Per_1 7453/22 est. ). Per_2
Quanto alla eccepita prescrizione si condivide quanto già esposto dalla giurisprudenza di questo Tribunale nella sentenza n. 3460/2015.
Infatti la l. n. 92/12 ha introdotto alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 S.L. , instaurando pertanto un regime di stabilita' attenuata che non giustifica piu' il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro.
Del resto la pronuncia della Corte Costituzionale (n. 63/66) che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956 n.1 c.c., limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra nel corso del rapporto, aveva fondato il contrasto con l'art. 36 della Costituzione alla presenza di ostacoli materiali a far valere il diritto al salario, consistenti nel timore del licenziamento, che puo' indurre il lavoratore a non esercitare i propri diritti.
Pertanto nel caso di diritti retributivi sorti in data anteriore all'entrata in vigore della l. m.
92/12 (18-7-12), la prescrizione decorre regolarmente fino a tale data e poi rimane sospesa, ricominciando a decorrere per la residua durata alla cessazione del rapporto.
Nel caso di specie non è decorso il termine prescrizionale in relazione alle differenze retributive richieste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto della serialità del contenzioso si liquidano secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. RA
CA, definitivamente pronunziando, così provvede: - Accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art.31.5 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €
4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del CCNL citato, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati.
- accerta il diritto della ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “scorte vetture eccedenti” prevista dagli articoli 32 dei contratti aziendali del 2012 e 2016, del “premio scoperta irregolarità” previsto dall'art. 36 dai contratti aziendali del 2012 e 2016, dell'indennità “assenza dalla residenza” prevista dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.07.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e dell'indennità di utilizzazione/scorta prevista dall'art. 31 tabella A e B dei rispettivi contratti aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto e per l'effetto condanna la società a corrispondere alla sig.ra le Controparte_1 Pt_1 differenze retributive maturate dal mese di gennaio 2013 alla data del 31.12.2024 pari alla somma di € 5.651,43 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo,
- condanna a rifondere ai ricorrenti in solido tra loro le spese processuali, CP_1 liquidate nell'importo di complessivi 2.695,00, oltre rimborso forfettario spese CPA e IVA, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
10/12/2025 Il Giudice
RA AR AU CA