TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2309/2023 R.G.A.C.C., dell'anno
2023 trattenuta in decisione all'udienza del 28 Novembre 2025, avente ad oggetto
“opposizione a precetto” ed iscritta a ruolo il 15/09/2023
PROMOSSA DA
1. con Sede in Milano in persona del Suo Legale CP_1
Rappresentante Pro Tempore elettivamente domiciliato in Catania (Via
Vittorio Emanuele Ornaldo n. 56) presso lo studio dell'Avv. Tito Monterosso,
rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione.
2. attore opponente
1 CONTRO
1) ( P. Iva n. ) corrente in Canicattì. Controparte_2 P.IVA_1
In persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante P.t-
elettivamente domiciliata in Canicattì presso lo Studio di Controparte_3
Avv. Maria Antonella Amato.
Convenuto -contumace
OGGETTO: “ Opposizione a precetto “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12/9/2023 ritualmente notificato il CP_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale Controparte_2
proponendo formale opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 29/8/2023 di
€. 34.479,39 ed esponeva:
- Con atto di precetto del 29/8/2023 intimava all'odierno Controparte_2
opponente Orbene, l'opponente aveva intimato all'opposta di CP_1
regolarizzare la propria posizione debitoria risultante da un concesso
2 finanziamento per €. 30.156,90, che Equitalia con lettera del 25/7/2023 in esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale di Agrigento del 15/3/2023
disponeva il dissequestro della somma di €. 34.139,50 e quindi la con Pt_1
lettera del 1/8/2023 comunicava alla la compensazione Controparte_2
in ordine alla somma costituita dalla esposizione debitoria per le rate scadute ed insolute del finanziamento.
- In maniera autonoma ed inspiegabile la notificava atto Controparte_2
di precetto diffidando di mettere a disposizione l'intera somma di €. 34.139,50
non accettando e contestando la compensazione operata dalla Pt_1
- Quindi veniva sostenuta la nullità dell'atto di precetto per inesistenza del titolo esecutivo, per omessa notifica del titolo esecutivo e per omessa trascrizione del detto titolo. L'atto di precetto non indica il titoloi esecutivo in forza al quale si intende agire, quindi in assenza dei requisiti ed in assenza della notifica del titolo esecutivo, l'atto di precetto è nullo.
- Quindi l'opponente chiedeva al Tribunale di ritenere e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato il 29/8/2023.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Non si costituiva il convenuto che va dichiarato contumace.
- Vale la pena puntualizzare che all'udienza del 28/11/2025 la causa veniva incamerata per la decisione.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della sola documentazione in atti il Giudice
ha incamerato la causa per la decisione, all'udienza del 28/11/2025.
3 CONCLUSIONI
- per l'attore opponente come in atto di citazione, comparsa CP_1
conclusionale 189 cpc;
- per il convenuto opposto : non costituito in giudizio e Controparte_2
pertanto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti che di seguito si andranno ad indicare .
2) Và infatti rilevato che il convenuto opposto, è rimasto estraneo alla causa e pertanto contumace, tale strategia processuale è significativa.
3) Invero l'opponente ha dimostrato documentalmente che l'atto di precetto è
viziato di nullità in quanto non contiene neppure la indicazione del titolo esecutivo in forza del quale si intende agire, ed ancora come se non bastasse non preceduto da alcuna notifica del titolo esecutivo, la cui sussistenza non appare neppure labilmente provata, pertanto ultronea era la richiesta avanzata con l'atto di precetto in questione che merita censura ed il conseguente annullamento.
4) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dall'attore /opponente sia nell'atto di citazione in
4 opposizione sia nella comparsa conclusionale e quindi appare troncante per la definizione della controversia, la mancata indicazione del titolo esecutivo che ne rende nullo l'atto.
5) L'opposto ha ritenuto di rimanere estranea alla causa e pertanto va dichiarato contumace.
Invero, l'opponente ha provato quanto sostenuto attraverso l'atto di citazione in opposizione all'atto di precetto. Nel giudizio di opposizione al precetto l'attore opponente è onerato della prova dei fatti sui quali fonda la propria opposizione e non
è invece il convenuto opposto a dovere fornire la dimostrazione del proprio diritto.
In ogni caso nella fattispecie, è ampiamente accertato che l'opponente ha provato i fatti e le circostanze poste a base della propria opposizione, mentre il convenuto si è
limitato a rimanere estraneo alla causa.
E' stata fornita al Giudicante da parte dell'attore la inconfutabile “ prova” circa le narrate questioni, che peraltro non hanno trovato conflitto nella propria ricostruzione da parte dell'opposto che non si è costituito in giudizio evitando il contraddittorio.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro ritenuta di favorevole esame e quindi l'opposizione a precetto dispiegata e svolta nel presente giudizio merita di essere accolta.
Per gli effetti le spese processuali, seguono il principio generale sulla soccombenza e quindi vengono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
5
- Il Dott.Giuseppe Scimè - Giudice del Tribunale di Agrigento , definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 2309/2023 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro CP_1 Controparte_2
(convenuto), uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda,
eccezione e difesa così provvede:
- Preliminarmente dichiara la contumacia di (convenuto) Controparte_2
1) Accoglie la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a precetto (del 12/9/2023 ritualmente notificato) e per l'effetto ritenere e dichiarare inefficace l'atto di precetto opposto (notificato il 29/8/2023 di €. 34.479,39) con conseguente caducazione di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente.
2) Condanna l'opposta in favore dell'attore Controparte_2 CP_1
alle spese di giudizio che liquida in €. 2.500,00 oltre rimborso forfettario,
[...]
Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento il 11/Dicembre/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2309/2023 R.G.A.C.C., dell'anno
2023 trattenuta in decisione all'udienza del 28 Novembre 2025, avente ad oggetto
“opposizione a precetto” ed iscritta a ruolo il 15/09/2023
PROMOSSA DA
1. con Sede in Milano in persona del Suo Legale CP_1
Rappresentante Pro Tempore elettivamente domiciliato in Catania (Via
Vittorio Emanuele Ornaldo n. 56) presso lo studio dell'Avv. Tito Monterosso,
rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione.
2. attore opponente
1 CONTRO
1) ( P. Iva n. ) corrente in Canicattì. Controparte_2 P.IVA_1
In persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante P.t-
elettivamente domiciliata in Canicattì presso lo Studio di Controparte_3
Avv. Maria Antonella Amato.
Convenuto -contumace
OGGETTO: “ Opposizione a precetto “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12/9/2023 ritualmente notificato il CP_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale Controparte_2
proponendo formale opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 29/8/2023 di
€. 34.479,39 ed esponeva:
- Con atto di precetto del 29/8/2023 intimava all'odierno Controparte_2
opponente Orbene, l'opponente aveva intimato all'opposta di CP_1
regolarizzare la propria posizione debitoria risultante da un concesso
2 finanziamento per €. 30.156,90, che Equitalia con lettera del 25/7/2023 in esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale di Agrigento del 15/3/2023
disponeva il dissequestro della somma di €. 34.139,50 e quindi la con Pt_1
lettera del 1/8/2023 comunicava alla la compensazione Controparte_2
in ordine alla somma costituita dalla esposizione debitoria per le rate scadute ed insolute del finanziamento.
- In maniera autonoma ed inspiegabile la notificava atto Controparte_2
di precetto diffidando di mettere a disposizione l'intera somma di €. 34.139,50
non accettando e contestando la compensazione operata dalla Pt_1
- Quindi veniva sostenuta la nullità dell'atto di precetto per inesistenza del titolo esecutivo, per omessa notifica del titolo esecutivo e per omessa trascrizione del detto titolo. L'atto di precetto non indica il titoloi esecutivo in forza al quale si intende agire, quindi in assenza dei requisiti ed in assenza della notifica del titolo esecutivo, l'atto di precetto è nullo.
- Quindi l'opponente chiedeva al Tribunale di ritenere e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato il 29/8/2023.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Non si costituiva il convenuto che va dichiarato contumace.
- Vale la pena puntualizzare che all'udienza del 28/11/2025 la causa veniva incamerata per la decisione.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della sola documentazione in atti il Giudice
ha incamerato la causa per la decisione, all'udienza del 28/11/2025.
3 CONCLUSIONI
- per l'attore opponente come in atto di citazione, comparsa CP_1
conclusionale 189 cpc;
- per il convenuto opposto : non costituito in giudizio e Controparte_2
pertanto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti che di seguito si andranno ad indicare .
2) Và infatti rilevato che il convenuto opposto, è rimasto estraneo alla causa e pertanto contumace, tale strategia processuale è significativa.
3) Invero l'opponente ha dimostrato documentalmente che l'atto di precetto è
viziato di nullità in quanto non contiene neppure la indicazione del titolo esecutivo in forza del quale si intende agire, ed ancora come se non bastasse non preceduto da alcuna notifica del titolo esecutivo, la cui sussistenza non appare neppure labilmente provata, pertanto ultronea era la richiesta avanzata con l'atto di precetto in questione che merita censura ed il conseguente annullamento.
4) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dall'attore /opponente sia nell'atto di citazione in
4 opposizione sia nella comparsa conclusionale e quindi appare troncante per la definizione della controversia, la mancata indicazione del titolo esecutivo che ne rende nullo l'atto.
5) L'opposto ha ritenuto di rimanere estranea alla causa e pertanto va dichiarato contumace.
Invero, l'opponente ha provato quanto sostenuto attraverso l'atto di citazione in opposizione all'atto di precetto. Nel giudizio di opposizione al precetto l'attore opponente è onerato della prova dei fatti sui quali fonda la propria opposizione e non
è invece il convenuto opposto a dovere fornire la dimostrazione del proprio diritto.
In ogni caso nella fattispecie, è ampiamente accertato che l'opponente ha provato i fatti e le circostanze poste a base della propria opposizione, mentre il convenuto si è
limitato a rimanere estraneo alla causa.
E' stata fornita al Giudicante da parte dell'attore la inconfutabile “ prova” circa le narrate questioni, che peraltro non hanno trovato conflitto nella propria ricostruzione da parte dell'opposto che non si è costituito in giudizio evitando il contraddittorio.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro ritenuta di favorevole esame e quindi l'opposizione a precetto dispiegata e svolta nel presente giudizio merita di essere accolta.
Per gli effetti le spese processuali, seguono il principio generale sulla soccombenza e quindi vengono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
5
- Il Dott.Giuseppe Scimè - Giudice del Tribunale di Agrigento , definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 2309/2023 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro CP_1 Controparte_2
(convenuto), uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda,
eccezione e difesa così provvede:
- Preliminarmente dichiara la contumacia di (convenuto) Controparte_2
1) Accoglie la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a precetto (del 12/9/2023 ritualmente notificato) e per l'effetto ritenere e dichiarare inefficace l'atto di precetto opposto (notificato il 29/8/2023 di €. 34.479,39) con conseguente caducazione di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente.
2) Condanna l'opposta in favore dell'attore Controparte_2 CP_1
alle spese di giudizio che liquida in €. 2.500,00 oltre rimborso forfettario,
[...]
Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento il 11/Dicembre/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
6