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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3270/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, , , elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3
domiciliati in Castrovillari, Viale Padre Francesco Russo, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Cordasco che li rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso la sede dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
Oggetto: rimborso;
contribuzione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti
[...]
, e , in qualità di ex soci e successori della Pt_1 Parte_2 Parte_3
(CF: ), con sede legale in Altomonte Parte_4 P.IVA_1
alla via Pantaleo n.44, al rimborso della somma di € 16.712,71 a titolo di autoliquidazione
annuale dei premi assicurativi indebitamente trattenuta dall'
[...]
- in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, Controparte_1
1 per l'effetto, condannare il predetto Ente alla restituzione della suddetta somma, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
2)
condannare, in ogni caso, l' Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e
[...]
competenze tutte del giudizio, I.V.A. e C.A.P. come per legge ed il 15% sui diritti ed
onorario a titolo di rimborso forfettario di spese generali …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 2) Dichiarare l'inammissibilità e la nullità,
dell'avversa domanda;
3) Rigettare, in subordine, ciascuna e tutte le avverse pretese
perché ingiuste, pretestuose ed infondate;
4) Accogliere la domanda riconvenzionale
dell' … 6) Condannare, per l'effetto, parte ricorrente al pagamento in favore CP_1
dell' della somma di euro 12.895,84 … Spese come per legge …”. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno agito in giudizio quali ex soci della Parte_4
inizialmente innanzi al Tribunale di Castrovillari, con successiva riassunzione presso il
[...]
Tribunale di Cosenza dopo la pronuncia di incompetenza territoriale del primo Giudice
adito) assumendo la sussistenza di un credito della società, cancellata dal Registro delle
Imprese nel 2009, di €. 16.712,71 per somme versate in eccesso all'Istituto per premi assicurativi, secondo le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio assumendo la tardività della riassunzione, la nullità della CP_1
domanda e l'infondatezza della stessa sul rilievo per cui il credito era insussistente e residuava in favore dell'Istituto, in senso contrario, un credito di €. 12.895,84, per il quale ha agito in via riconvenzionale. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il Giudice del Lavoro di Castrovillari ha emanato ordinanza di incompetenza territoriale all'udienza del 10.3.2022, con termini di legge per la riassunzione ex art. 50 c.p.c.. Tale
indicazione deve intendersi riferita al termine di 3 mesi indicato dall'art. 50 c.p.c. e non al termine di 30 giorni previsto dall'art. 428 c.p.c. come indicato dall' sicché la CP_1
riassunzione avvenuta in data 8.6.2022 deve ritenersi tempestiva.
Non sussiste la nullità della domanda, compiutamente formulata per ogni aspetto.
Deve poi affermarsi la legittimazione degli odierni ricorrenti quali ex soci della società
cancellata dal Registro delle Imprese nel 2009, in Parte_4
applicazione del principio per cui: “Qualora all'estinzione della società, conseguente alla
sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni
rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo
successorio, in virtù del quale: (a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne
rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a
seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i
debiti sociali;
(b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di
comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della
società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio,
né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe
richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da
parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”, occorrendo considerare che prima dell'estinzione la società aveva chiesto il rimborso all'Inps con richiesta specifica e motivata, sicché deve escludersi ogni implicita volontà di rinuncia.
3 La prescrizione non è stata eccepita dall' e, comunque, non è sussistente in ragione CP_1
dell'applicabilità dell'ordinario termine decennale ex art. 2033 c.c. in tema di indebito,
risultando anche istanza di rimborso riferibile al 2014.
Passando all'esame del merito, i ricorrenti hanno posto a base dell'azione prospetto di provenienza in ordine al quale l' non ha mosso contestazioni specifiche CP_1 CP_1
(neppure in ordine alla provenienza), limitandosi a contrapporre diverso prospetto, dal quale, secondo la parte resistente, emergerebbe un credito in suo favore.
Tuttavia, il prospetto allegato dall' posto a base della domanda riconvenzionale si CP_1
mostra del tutto incerto per la conferma della tesi dell'Istituto, atteso che, con riferimento alla società vicino alla voce “debiti” non risulta Parte_4
alcuna somma, mentre con riferimento ai “crediti” ed alle “eccedenze” risultano indicate delle somme che corrispondono, con margine non eccessivo di differenza, al credito azionato in giudizio.
Deve evidenziarsi, in merito, che tale questione è stata sollevata dalla parte ricorrente (in particolare nelle note difensive depositate in data 11.4.2023, in cui ha affermato la sussistenza di errore macroscopico dell' che aveva travisato la documentazione CP_1
allegata, dalla quale emergeva un credito e non un debito della società), senza che l' CP_1
abbia assunto una compiuta difesa in merito, limitandosi di fatto ad una generica richiesta di c.t.u..
La domanda, dunque, deve accogliersi nei termini in cui è formulata valorizzandosi, per quanto detto, l'assenza di contestazioni specifiche e compiute della parte resistente, con condanna dell' al pagamento, in favore dei ricorrenti (creditori in solido), della somma CP_1
di €. 16.712,71, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
4 La domanda riconvenzionale dell' deve rigettarsi per le medesime argomentazioni CP_1
svolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione (chiesta nelle note scritte depositate il 13.2.2025) in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda formulata da parte ricorrente e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento, in favore dei ricorrenti, quali creditori in solido, della somma di €. 16.712,71,
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall' CP_1
condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano CP_1
in €. 2.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 10.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3270/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, , , elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3
domiciliati in Castrovillari, Viale Padre Francesco Russo, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Cordasco che li rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso la sede dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
Oggetto: rimborso;
contribuzione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti
[...]
, e , in qualità di ex soci e successori della Pt_1 Parte_2 Parte_3
(CF: ), con sede legale in Altomonte Parte_4 P.IVA_1
alla via Pantaleo n.44, al rimborso della somma di € 16.712,71 a titolo di autoliquidazione
annuale dei premi assicurativi indebitamente trattenuta dall'
[...]
- in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, Controparte_1
1 per l'effetto, condannare il predetto Ente alla restituzione della suddetta somma, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
2)
condannare, in ogni caso, l' Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e
[...]
competenze tutte del giudizio, I.V.A. e C.A.P. come per legge ed il 15% sui diritti ed
onorario a titolo di rimborso forfettario di spese generali …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 2) Dichiarare l'inammissibilità e la nullità,
dell'avversa domanda;
3) Rigettare, in subordine, ciascuna e tutte le avverse pretese
perché ingiuste, pretestuose ed infondate;
4) Accogliere la domanda riconvenzionale
dell' … 6) Condannare, per l'effetto, parte ricorrente al pagamento in favore CP_1
dell' della somma di euro 12.895,84 … Spese come per legge …”. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno agito in giudizio quali ex soci della Parte_4
inizialmente innanzi al Tribunale di Castrovillari, con successiva riassunzione presso il
[...]
Tribunale di Cosenza dopo la pronuncia di incompetenza territoriale del primo Giudice
adito) assumendo la sussistenza di un credito della società, cancellata dal Registro delle
Imprese nel 2009, di €. 16.712,71 per somme versate in eccesso all'Istituto per premi assicurativi, secondo le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio assumendo la tardività della riassunzione, la nullità della CP_1
domanda e l'infondatezza della stessa sul rilievo per cui il credito era insussistente e residuava in favore dell'Istituto, in senso contrario, un credito di €. 12.895,84, per il quale ha agito in via riconvenzionale. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il Giudice del Lavoro di Castrovillari ha emanato ordinanza di incompetenza territoriale all'udienza del 10.3.2022, con termini di legge per la riassunzione ex art. 50 c.p.c.. Tale
indicazione deve intendersi riferita al termine di 3 mesi indicato dall'art. 50 c.p.c. e non al termine di 30 giorni previsto dall'art. 428 c.p.c. come indicato dall' sicché la CP_1
riassunzione avvenuta in data 8.6.2022 deve ritenersi tempestiva.
Non sussiste la nullità della domanda, compiutamente formulata per ogni aspetto.
Deve poi affermarsi la legittimazione degli odierni ricorrenti quali ex soci della società
cancellata dal Registro delle Imprese nel 2009, in Parte_4
applicazione del principio per cui: “Qualora all'estinzione della società, conseguente alla
sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni
rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo
successorio, in virtù del quale: (a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne
rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a
seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i
debiti sociali;
(b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di
comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della
società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio,
né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe
richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da
parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”, occorrendo considerare che prima dell'estinzione la società aveva chiesto il rimborso all'Inps con richiesta specifica e motivata, sicché deve escludersi ogni implicita volontà di rinuncia.
3 La prescrizione non è stata eccepita dall' e, comunque, non è sussistente in ragione CP_1
dell'applicabilità dell'ordinario termine decennale ex art. 2033 c.c. in tema di indebito,
risultando anche istanza di rimborso riferibile al 2014.
Passando all'esame del merito, i ricorrenti hanno posto a base dell'azione prospetto di provenienza in ordine al quale l' non ha mosso contestazioni specifiche CP_1 CP_1
(neppure in ordine alla provenienza), limitandosi a contrapporre diverso prospetto, dal quale, secondo la parte resistente, emergerebbe un credito in suo favore.
Tuttavia, il prospetto allegato dall' posto a base della domanda riconvenzionale si CP_1
mostra del tutto incerto per la conferma della tesi dell'Istituto, atteso che, con riferimento alla società vicino alla voce “debiti” non risulta Parte_4
alcuna somma, mentre con riferimento ai “crediti” ed alle “eccedenze” risultano indicate delle somme che corrispondono, con margine non eccessivo di differenza, al credito azionato in giudizio.
Deve evidenziarsi, in merito, che tale questione è stata sollevata dalla parte ricorrente (in particolare nelle note difensive depositate in data 11.4.2023, in cui ha affermato la sussistenza di errore macroscopico dell' che aveva travisato la documentazione CP_1
allegata, dalla quale emergeva un credito e non un debito della società), senza che l' CP_1
abbia assunto una compiuta difesa in merito, limitandosi di fatto ad una generica richiesta di c.t.u..
La domanda, dunque, deve accogliersi nei termini in cui è formulata valorizzandosi, per quanto detto, l'assenza di contestazioni specifiche e compiute della parte resistente, con condanna dell' al pagamento, in favore dei ricorrenti (creditori in solido), della somma CP_1
di €. 16.712,71, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
4 La domanda riconvenzionale dell' deve rigettarsi per le medesime argomentazioni CP_1
svolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione (chiesta nelle note scritte depositate il 13.2.2025) in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda formulata da parte ricorrente e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento, in favore dei ricorrenti, quali creditori in solido, della somma di €. 16.712,71,
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall' CP_1
condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano CP_1
in €. 2.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 10.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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