CASS
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2026, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1198/2025 R.G. proposto da: C.S.J. S.R.L. - in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, NO JA e NO AU, difesi e rappresentati dall’avv. Sara Armella;
-ricorrenti- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria secondo grado della Liguria n. 449/2024, depositata il 4 giugno 2024. Civile Sent. Sez. 5 Num. 2035 Anno 2026 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: GRASSO GIANLUCA Data pubblicazione: 30/01/2026 2 di 21 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 settembre 2025 dal Consigliere AN SS. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al quinto motivo. Uditi l’avv. Sara Armella e l’avv. dello Stato Anna Collabolletta. FATTI DI CAUSA 1. – La C.S.J. s.r.l., di cui AU AS è stato l’ultimo legale rappresentante, nonché socio unitamente a JA AS, ha svolto attività di commercio all’ingrosso di viterie e bulloni sino alla sua cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta il 13 gennaio 2015. Nel corso del 2012, la società ha effettuato alcune importazioni di elementi di fissaggio provenienti da Taiwan. I prodotti importati sono stati acquistati dalla ZH HS Industry Co. Ltd e dalla Ping Chain Industry Co. Ltd, operanti a Taiwan. La OG ha notificato alla società due avvisi di rettifica aventi ad oggetto le medesime dichiarazioni doganali di importazione (IM/A n. 9686 C dell’11 maggio 2012, IM/A n. 9687 E dell’11 maggio 2012 e IM/A n. 25660 del 19 dicembre 2012). L’Ufficio di La Spezia ha emesso due avvisi identici, per oggetto e motivazione: l’avviso di rettifica 8 settembre 2016, n. 31646/RU notificato alla C.S.J. in liquidazione;
successivamente, l’avviso di rettifica 18 gennaio 2017, n. 2186/RU notificato all’ultimo legale rappresentante della società. Dopo l'impugnazione del primo avviso di accertamento presso la Commissione tributaria di primo grado, l’Agenzia delle dogane ha emesso un nuovo atto di accertamento avente a oggetto le medesime dichiarazioni di importazione contestate nell’odierno procedimento. Tale secondo avviso di rettifica è stato annullato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza 23 maggio 2023, n. 14254. 3 di 21 La Commissione tributaria provinciale di La Spezia, con sentenza 4 maggio 2018, n. 137, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva. I giudici di prime cure, invece, hanno rigettato i motivi di ricorso in relazione all’estinzione del debito per estinzione della società e all’illegittimità dei dazi oggetto del presente giudizio, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di gravame. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle dogane ha proposto appello, eccependo che non sarebbe maturata la prescrizione/decadenza della pretesa impositiva e lamentando la carenza e/o insufficienza della motivazione. I AS si sono costituiti nel giudizio in qualità di ex soci, chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto prescritta l’azione di accertamento dell’Ufficio e proponendo appello incidentale con riferimento all’estinzione del debito per estinzione della società e all’illegittimità dei dazi oggetto del presente giudizio. La Commissione tributaria regionale, con sentenza 15 maggio 2019 n. 611, ha confermato l’annullamento del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione dell’azione di accertamento. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione. Con l’ordinanza 1° marzo 2023, n. 6206, la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo giudizio sul merito. 2. – Riassunto il giudizio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con sentenza n. 449/2024, depositata il 4 giugno 2024, ha respinto il ricorso, affermando la legittimità dell’accertamento dell’Agenzia delle dogane. In particolare, la Corte ha escluso l’efficacia del giudicato esterno in ordine all’inesistenza 4 di 21 della pretesa per estinzione della società sulla base del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 14254/2023, essendosi tale pronuncia limitata a riconoscere la carenza di legittimazione passiva del socio e non della società stessa ed evidenziando che la normativa fiscale (art. 28 del d.lgs. n. 175/2014) prevede che per cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese la società estinta conservi la legittimazione a ricevere notifiche tramite il suo ultimo liquidatore, senza che i soci possano essere chiamati in causa in tale periodo. Nel merito ha evidenziato che l’amministrazione doganale avesse fornito adeguata prova della ripresa, dimostrando l’origine delle merci contestate e l’applicabilità della normativa antidumping, escludendo la buona fede dell’importatore. 3. – I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, che illustrano con memoria. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Va preliminarmente rilevata d’ufficio (Cass. n. 11744/2018 e n. 8625/2025), in quanto risultante dagli atti di causa, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’ex liquidatore della società contribuente, cancellata dal registro delle imprese in data 13 gennaio 2015, con domanda di cancellazione presentata in data 23 dicembre 2014, secondo quanto risulta dalla visura camerale depositata in atti. Invero, alla fattispecie si applica il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2, c.c. che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di 5 di 21 riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi, e che si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e, pertanto, il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva (Cass. n. 31846/2021; Cass. n. 20692/2024; Cass. n. 10429/2025). Le Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, esaminando la portata dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, il cui comma 4 stabilisce che «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese», hanno affermato che la predetta disposizione, di cui hanno ribadito la natura sostanziale così da escludersene l’efficacia retroattiva (così, per prima, Cass. n. 6743/2015, poi tra le tante Cass. n. 4536/2020), instaura «una finzione legale di mantenimento in vita della società (evocatrice di quella posta dall’art. 10 legge fall.) seppure ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti, in sede non solo amministrativa ma anche contenziosa» e, quindi, «deroga – nei soli riguardi delle posizioni debitorie indicate e delle relative Amministrazioni creditrici – al principio per cui la società cancellata dal registro delle imprese non può agire né essere convenuta in giudizio». Il Supremo consesso, quindi, ha confermato «il fermo indirizzo interpretativo, secondo cui la norma non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e 6 di 21 facilitare all’Ufficio la notificazione dell’atto impositivo (altrimenti giuridicamente inesistente, se eseguita nei confronti di società già cancellata: Cass. n. 6743/15; n. 20961/21 ed altre), ma permette all’ex liquidatore di “conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati dall'art. 28, comma 4, che, altrimenti opinando, non potrebbe operare”. Con la conseguenza che il liquidatore, oltre a ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, può anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, dovendosi la dizione legislativa ‘atti del contenzioso’ riferirsi in senso stretto e tecnico proprio agli atti del processo e della tutela giurisdizionale. Pertanto, nei casi in cui si rende applicabile l’art. 28 in esame, in deroga all’art. 2495 c.c.: “la società conserva la legittimazione attiva;
il liquidatore è legittimato e gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione” (Cass. n. 36892/2022; nello stesso senso, Cass. n. 6743/15; n. 4536/20; n. 18310/23)». Dunque, per effetto della citata disposizione (la cui legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la Corte Cost., con la sentenza n. 142 del 2020, ha confermato), la società cessata mantiene, ma temporaneamente, per il quinquennio previsto, una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al «solo» fine di garantire (per il medesimo periodo) l'efficacia dell'attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi (Cass. n. 6743/2015) e l’ex liquidatore o, in mancanza, l’ex legale rappresentante conserva tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale. Si tratta, come hanno osservato le Sezioni unite nella sentenza n. 3625/2025, di «una finzione legale di mantenimento in vita della società», «comunque temporanea (dovendo allo scadere del 7 di 21 quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale […] rinveniente dall’art. 2495 c.c.». In tal senso si è ritenuto che «Il venire meno della fictio iuris di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, della sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese, comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali […]» (Cass. n. 10429/2025). Pertanto, se il quinquennio di differimento degli effetti della cessazione della società a seguito della richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, decorre tra un grado di giudizio e l’altro, la legittimazione a proporre un atto di impugnazione, non spetta più all’ex rappresentante legale o all’ex liquidatore della società cessata, come accade quando opera la fictio iuris di sopravvivenza della società, di cui alla citata disposizione, ma spetta ai soci successori ex art. 2495 c.c. Ed è quello che è accaduto nella fattispecie in esame, risultando pacificamente dagli atti di causa che la società contribuente è stata cancellata dal registro delle imprese in data 13 gennaio 2015, con richiesta di cancellazione datata 23 dicembre 2014, sicché nei riguardi della società il ricorso per cassazione in esame, essendo stato proposto dall’ex liquidatore una volta decorso il quinquennio, e precisamente con atto notificato in data 30 dicembre 2024, va 8 di 21 dichiarato inammissibile per suo difetto di legittimazione attiva, che invece spettava ai soci. 2. – Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. In via pregiudiziale, si prospetta l’efficacia del giudicato formatosi sulla questione del difetto di legittimazione passiva, per effetto dell’ordinanza della Cassazione 23 maggio 2023, n. 14254. Si evidenzia che il giudicato sulla legittimazione passiva in relazione all’attività di accertamento impugnata, formatosi tra AU AS e l’Ufficio delle dogane di La Spezia, non esaurisce i propri effetti nel perimetro di tale giudizio, ma si estende a tutti i provvedimenti aventi il medesimo petitum. Nel caso di specie, a fronte delle medesime importazioni, la Corte ha ritenuto che né la Società C.S.J. (destinataria dell’avviso di accertamento impugnato), né il AS (destinatario dell’avviso di accertamento oggetto della pronuncia della Corte) possono essere ritenuti soggetti passivi dell’obbligazione doganale in relazione all’attività di accertamento promossa dalla OG di La Spezia. Si evidenzia, inoltre, che nessuno dei due avvisi di accertamento è stato emesso nei confronti dei soci, ribadendo che con l’avviso oggetto del presente giudizio la OG ha ritenuto responsabile dell’obbligazione esclusivamente la Società (ormai estinta al momento della notifica dell’avviso di accertamento) e, accortasi dell’errore, nel tentativo di sanare l’illegittimità della notifica, ha rinotificato il medesimo avviso soltanto all’ex legale rappresentante. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2312 e 2495 c.c. e dell’art. 28, d.lgs. 175/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ferma l’eccezione di giudicato sollevata nel precedente motivo di ricorso, si rileva che il principio di diritto espresso dall’ordinanza 23 maggio 9 di 21 2023, n. 14254 è applicabile anche al caso di specie. L’Agenzia delle dogane non ha infatti incardinato nessun contraddittorio nei confronti dei soci di C.S.J., ma si è limitata a notificare alla società l’avviso di rettifica, quando ormai quest’ultima risultava già estinta. 2.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. L’Agenzia delle dogane di La Spezia ha emesso due avvisi identici, per oggetto e motivazione, nello specifico l’avviso di rettifica 8 settembre 2016, n. 31646/RU notificato alla già cessata C.S.J. in liquidazione (oggetto del presente giudizio) e, successivamente, l’avviso di rettifica 18 gennaio 2017, n. 2186/RU notificato a AS AU. Tale secondo avviso di rettifica è stato definitivamente annullato per effetto della pronuncia dell’ordinanza n. 14254/2023 di questa Corte. Con i due motivi la parte ricorrente non si confronta con la statuizione della sentenza impugnata di esclusione della rilevanza del giudicato in base alla considerazione che «…la predetta sentenza -recte, ordinanza- si è limitata a riconoscere la carenza di legittimazione passiva del Sig. AS AU, ritenendo che fosse la società CSJ a rivestire il ruolo di soggetto passivo dell’obbligazione doganale», posto che «Nel caso di specie sono proprio in discussione gli avvisi di rettifica notificati alla società…». Tale statuizione si rivela corretta, essendo l’avviso di accertamento successivo all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del d. lgs. n. 175/2014 che ha previsto, ai soli fini fiscali, l’ultrattività della società estinta;
esattamente, quindi, la pronuncia impugnata che ha accertato come correttamente l’accertamento fosse stato notificato alla società proprio sul presupposto che la cancellazione e l’estinzione fossero intervenute nel quinquennio antecedente alla notifica. 10 di 21 Né può assumere forza di giudicato vincolante l’affermazione, contenuta in Cass. n. 14254/23 che l’accertamento dovesse essere notificato ai soci in quanto successori. In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma non in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. n. 6405/2025). Nella specie, il giudicato esterno determinato da Cass. 14253/2023 si riferisce ad altro avviso e concerne l’interpretazione di una norma per cui il giudicato non può estendersi a questo giudizio (v. Cass. n. 24992/2018). 3. – Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe omesso di rilevare che la pretesa dell’Agenzia sarebbe illegittima per l’evidente carenza di prova della stessa. Si evidenzia che per le operazioni contestate le fornitrici hanno regolarmente richiesto, dando piena garanzia dell’origine della merce da esportare, e ottenuto, all’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente, validi e regolari certificati di origine della merce dal Dipartimento del commercio estero di Taiwan. Tali documenti assumerebbero efficacia dirimente nel presente giudizio, giacché attestano, in modo incontrovertibile e con piena efficacia probatoria, che i produttori hanno rispettato gli standard previsti dalle normative internazionali, attestando la loro capacità produttiva, e che i prodotti importati sono stati sottoposti a una trasformazione idonea ad attribuire loro origine taiwanese. Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Si eccepisce, al riguardo, la violazione e falsa applicazione 11 di 21 della normativa richiamata, giacché la sentenza impugnata avrebbe statuito in maniera del tutto avulsa sia dalle circostanze fattuali, pacifiche e non controverse, che dalle risultanze probatorie in atti. Il giudice di secondo grado si sarebbe limitato a considerare acriticamente la comunicazione dell’Autorità di Taiwan del 10 maggio 2016, senza attribuire nessun rilievo alla copiosa documentazione prodotta dall’esponente, giungendo ad affermare la legittimità dell’accertamento operato dall’Ufficio. 3.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili. Con riferimento alla questione dell'onere della prova non sussiste alcuna violazione del criterio di riparto, in quanto la CTR, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori, ha ritenuto che l’Agenzia abbia assolto l’onere su di essa spettante. Giova al riguardo evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, nessuna forza fidefaciente va riconosciuta ai certificati FORM A, come già da tempo chiarito da questa Corte (cfr. Cass. n. 6637/2013, punti 3.5 e seguenti;
conf., Cass. n. 24439/1013, secondo cui, in tema di tributi doganali e con riguardo alla pretesa di recupero dei dazi non preferenziali non versati, il certificato di origine delle merci (FORM-A, o EUR-1), emesso dalle autorità del Paese di esportazione, previsto dall' art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto (condicio sine qua non), ma non ha efficacia di "prova legale assoluta" (iuris et de iure) della effettiva origine della merce importata dal Paese terzo che ha emesso il certificato, attesa, da un 12 di 21 lato, l'assenza di obblighi di controllo in capo al Paese terzo e, dall'altro, la possibilità, per il Paese importatore, in presenza di ragionevoli dubbi, di contestare l'effettiva origine del prodotto importato e rifiutare, indipendentemente dalla regolarità formale del certificato, l'applicazione dello specifico regime doganale). Né si pone in contrasto, come invece sostenuto in ricorso, Cass. n. 18124/2023, con la quale questa Corte si è limitata a ritenere inammissibile un ricorso a fronte del convincimento che in quel caso il giudice del merito aveva maturato in esito all’esame del materiale probatorio. Riguardo alle circostanze fattuali che emergerebbero dalle risultanze probatorie in atti, la censura risulta del pari inammissibile perché contrastante con l’accertamento di fatto secondo cui “Le Autorità di Taiwan, con nota del 10/05/2016, hanno infatti comunicato che le spedizioni oggetto dei certificati d’origine in contestazione provenivano dalla Repubblica Popolare Cinese e che erano state soltanto trasbordate all’interno della “Free Trade Zone” di Taiwan”. I ricorrenti, invero, richiedono una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio esaminato dalla Corte di giustizia tributaria. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). 4. – Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del Reg. UE 278/2016 e del Reg. UE 91/2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si deduce, al riguardo, che il Reg. CE 91/2009, che ha previsto l’applicazione di 13 di 21 dazi antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio (c.d. “fasteners”) originari della Repubblica popolare cinese, è stato abrogato con Reg. UE 26 febbraio 2016, n. 278, ritenendolo ab origine incompatibile con gli impegni internazionalmente assunti dall’Unione europea in sede WTO. Ne conseguirebbe, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione (in vigore già a far data dal 27 febbraio 2016) di chiudere tutti i procedimenti relativi all’applicazione dei dazi antidumping in contestazione. Ciò avrebbe dovuto indurre l’Ufficio a desistere, già nel settembre 2016 e prima ancora nel luglio 2016, dall’attività accertativa, successivamente sfociata nell’adozione del provvedimento contestato, il quale risulterebbe manifestamente illegittimo. La sentenza impugnata afferma che il Regolamento di esecuzione 26 febbraio 2016, n. 278, si riferirebbe solo “alle operazioni doganali di importazione la cui merce è spedita dalla Malaysia”. Tale errata affermazione sarebbe confutata dal tenore letterale della norma che ha disposto: “i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio [...] e originari della Repubblica popolare cinese, estesi alle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia, sono abrogati" (art. 1 Reg. UE 26 febbraio 2016, n. 278). Tale norma renderebbe evidente che (i) oggetto di abrogazione sono “i dazi antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio [...] originari della Repubblica cinese”, i quali risultano abrogati ad ogni effetto e, quindi, (ii) anche nella parte in cui erano stati “estesi alle importazioni spedite dalla Malaysia’" con regolamento di esecuzione UE 723 del 2011. 4.1. – Il motivo è infondato. Sulla validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle 14 di 21 importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, si è chiaramente espressa la Corte di giustizia con la sentenza 9 luglio 2020, Donex Shipping and Forwarding BV
contro
Staatssecretaris van Financiën, causa C‑104/19, escludendo la presenza di elementi idonei a inficiarne la validità sulla base delle questioni sollevate dal giudice del rinvio. In particolare, è stato rilevato che la valutazione della validità di un atto, che la Corte è tenuta a effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, deve normalmente essere fondata sulla situazione esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (sentenze del 17 luglio 1997, SAM Schiffahrt e Stapf, C‑248/95 e C‑249/95, punto 46, nonché 1° ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement, C‑247/08, punto 49). Ne deriva che sia l’adozione del regolamento di esecuzione n. 924/2012 sia il suo parziale annullamento con la sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e BO IN IO (C‑376/15 P e C‑377/15 P), non possono avere effetti sulla validità del regolamento controverso, poiché tali due fatti sono sopravvenuti posteriormente all’adozione di detto regolamento. Analogamente è a dirsi per il regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 richiamato dalla ricorrente. Sulla irretroattività del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia si è successivamente espressa la sentenza della Corte di giustizia, 4 ottobre 2024, Autoridade Tributária e Aduaneira contro NT, causa C-412/22. Secondo tale pronuncia, l’articolo 2 del 15 di 21 regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 che abroga il dazio antidumping deve essere interpretato nel senso che: l’abrogazione dei dazi antidumping da esso operata non osta a che si proceda, nell’ambito di un recupero a posteriori effettuato dopo la data di entrata in vigore di tale regolamento, alla riscossione di tali dazi antidumping e, se del caso, di altri dazi ad essi relativi, nei confronti di importazioni di prodotti assoggettati a detti dazi antidumping realizzate prima di tale data. Il fatto che tale recupero a posteriori tragga origine da un documento estratto da un procedimento di indagine penale fondato su elementi di prova forniti dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode non ha alcuna incidenza al riguardo. Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, «l'abrogazione delle misure "antidumping" sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento citato che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio del “favor rei”» (Cass. n. 25096/2020). L’irretroattività dell'abrogazione del dazio antidumping, per espressa previsione contenuta nell'art. 2 del predetto Regolamento, era stata già affermata da questa Corte, con la sentenza n. 28668/2019, che, nel richiamare le statuizioni della sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 1542/2019, ha osservato come «dal combinato disposto dei considerando nn. 13 e 14 nonché dell'art. 2 del cit. Reg. UE 2016/278 emerge chiaramente come l'abrogazione dei dazi in commento, frutto di una mera valutazione di opportunità degli organi unionali ("la Commissione ritiene opportuno ... abrogare i dazi 16 di 21 antidumping istituiti..."), sia stata disposta per il futuro, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del ... regolamento"» (analogamente, Cass. n. 24895/2023). 5. – Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, 11 e comma 5 bis, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza impugnata meriterebbe di essere cassata perché esclude la violazione della normativa in rubrica, sull’assunto per cui l’avviso di rettifica “contiene l’allegazione del processo verbale di revisione dell’accertamento”. La mera allegazione del processo verbale, tuttavia, non sarebbe sufficiente a integrare la motivazione dell’atto impugnato. 5.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La decisione impugnata ha escluso il difetto di motivazione dell'avviso di rettifica sul presupposto che esso rappresenta chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato l’Ufficio, sulla base della dichiarazione dell’autorità doganale taiwanese, a sostenere l’origine cinese delle merci. Si precisa, inoltre, che l'atto contiene l’allegazione del processo verbale di revisione dell’accertamento in relazione alle dichiarazioni doganali in argomento, il quale in punto di motivazione richiama il processo verbale di constatazione notificato alla parte e, pertanto, nella piena disponibilità e conoscenza della stessa. Conseguentemente, per la Corte di giustizia tributaria di secondo grado la contribuente era stata messa in grado di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi nel merito. La valutazione della congruità della motivazione dell’avviso di accertamento è una questione di merito: «In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità - che, in generale, 17 di 21 possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere - è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, per un atto di accertamento concernente la vendita di un appezzamento di terreno, il riferimento, oltre che ai valori dichiarati nel triennio per terreni similari, altresì a quelli comunicati dall'Osservatorio prezzi dell'Agenzia del territorio, nonché al valore dichiarato dall'acquirente per l'atto di vendita dello stesso bene a meno di un mese dall'acquisto)» (Cass. n. 9582/2013). Altra considerazione deve ricevere la valutazione della fondatezza della richiesta del fisco, la base imponibile, che deve ritenersi distinta dalla motivazione dell’avviso, investendo la fondatezza della pretesa, l’ammontare della tassazione (di cui agli altri motivi di ricorso). I due piani non possono essere confusi, come prospettato nel ricorso in cassazione. L’avviso non deve contenere, secondo il regime applicabile al tempo dei fatti, anche le prove della pretesa tributaria: «Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova» (Cass. n. 8016/2024; Cass. n. 15881/2024; Cass. n. 16625/2025). 18 di 21 6. – Con il settimo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 220 e 239 del Codice doganale comunitario (Reg. CEE 2913/1992), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Nei precedenti gradi di giudizio, i ricorrenti hanno eccepito, in via subordinata, l’applicabilità, alla presente fattispecie, della speciale causa di sgravio della pretesa, prevista dagli artt. 220 e 239 CDC e rappresentata dall’errore delle autorità, in presenza di un comportamento in buona fede dell’importatore. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l’applicazione di tali esimenti. 6.1. – Il motivo è infondato. Deve ricordarsi che la persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione doganale è quella a nome della quale è stata fatta la dichiarazione d'importazione (Corte di giustizia, 17 luglio 1997, causa C-97/95, CO & Filhos Ldª
contro
Fazenda Pública). La responsabilità del debitore dell'obbligazione doganale si fonda su una situazione giuridica chiaramente definita, cosicché qualunque operatore economico ha la possibilità di conoscere i rischi inerenti al mercato. Questa situazione va annoverata tra le circostanze in considerazione delle quali un importatore ha stipulato il contratto di cui trattasi. La buona fede dell'importatore non lo esime, peraltro, dalla sua responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale, essendo questi il dichiarante della merce importata (Corte di giustizia, 11 dicembre 1980, causa 827/79, Acampora, punto 8). Se così non fosse, infatti, l'importatore sarebbe indotto a non verificare più l'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell'esportatore, né la buona fede di quest'ultimo, il che darebbe luogo ad abusi. 19 di 21 L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, prevede, nella formulazione applicabile ratione temporis, che non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando: l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. Tale disposizione, che riprende il contenuto della norma previgente (art. 5, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1697/79) prevede tre condizioni cumulative perché le autorità competenti possano non procedere al recupero di dazi all'importazione. Occorre, anzitutto, che tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, quindi, che tale errore sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (Corte di giustizia, 16 marzo 2017, causa C-47/16, Veloserviss. In relazione al regolamento n. 1697/79: 12 dicembre 1996, causa C-38/95, Ministero delle Finanze / Foods Import, punto 24; 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C- 204/94, Faroe Seafood e a., punto 83). Ove siano soddisfatte queste tre condizioni, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero. In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, paragrafo 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913 del 1992 ai fini dell'esenzione della contabilizzazione a posteriori, non ha valenza in re ipsa, ma solo in 20 di 21 quanto sia riconducibile a situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile al comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dello stesso operatore (Cass. n. 6571/2025; Cass. n. 33314/2019) o di altri soggetti in quanto l'Unione Europea non è tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori rientranti nel rischio dell'attività commerciale, contro cui gli operatori economici possono premunirsi solo nell'ambito dei loro rapporti negoziali (Cass. n. 18187/2023). Il legittimo affidamento è dunque protetto solo quando sono state le autorità doganali ad avere determinato i presupposti sui quali si basa la fiducia dell'importatore, che, per tutta la durata delle operazioni commerciali, ha agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per verificare la ricorrenza delle condizioni del trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore (Cass. n. 4059/2019). Nel caso di specie, la sentenza ha escluso - con valutazione di merito, alla luce della documentazione prodotta dalle parti - l'esistenza di una diligenza qualificata, evidenziando altresì come AU AS aveva già precedentemente patteggiato una condanna penale per aver presentato all’Autorità doganale 17 false dichiarazioni di origine. Deve poi rilevarsi come i certificati di origine che la parte invoca a sua discolpa sono stati redatti sulla base delle attestazioni rilasciate dagli esportatori. Nella specie si tratta di certificati di origine provenienti da paesi esterni all'Unione europea. Non è stato peraltro evidenziato quale sia stato l’errore attivo 21 di 21 dell’autorità taiwanese non rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza. 7. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza a carico dei soci mentre, nei riguardi della società, va disposta la compensazione delle spese, stante il recente orientamento formatosi sulla legittimazione processuale della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei soci, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese in relazione alla società; condanna i soci al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 settembre 2025. Il Consigliere est. La Presidente AN SS AR RI
-ricorrenti- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria secondo grado della Liguria n. 449/2024, depositata il 4 giugno 2024. Civile Sent. Sez. 5 Num. 2035 Anno 2026 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: GRASSO GIANLUCA Data pubblicazione: 30/01/2026 2 di 21 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 settembre 2025 dal Consigliere AN SS. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al quinto motivo. Uditi l’avv. Sara Armella e l’avv. dello Stato Anna Collabolletta. FATTI DI CAUSA 1. – La C.S.J. s.r.l., di cui AU AS è stato l’ultimo legale rappresentante, nonché socio unitamente a JA AS, ha svolto attività di commercio all’ingrosso di viterie e bulloni sino alla sua cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta il 13 gennaio 2015. Nel corso del 2012, la società ha effettuato alcune importazioni di elementi di fissaggio provenienti da Taiwan. I prodotti importati sono stati acquistati dalla ZH HS Industry Co. Ltd e dalla Ping Chain Industry Co. Ltd, operanti a Taiwan. La OG ha notificato alla società due avvisi di rettifica aventi ad oggetto le medesime dichiarazioni doganali di importazione (IM/A n. 9686 C dell’11 maggio 2012, IM/A n. 9687 E dell’11 maggio 2012 e IM/A n. 25660 del 19 dicembre 2012). L’Ufficio di La Spezia ha emesso due avvisi identici, per oggetto e motivazione: l’avviso di rettifica 8 settembre 2016, n. 31646/RU notificato alla C.S.J. in liquidazione;
successivamente, l’avviso di rettifica 18 gennaio 2017, n. 2186/RU notificato all’ultimo legale rappresentante della società. Dopo l'impugnazione del primo avviso di accertamento presso la Commissione tributaria di primo grado, l’Agenzia delle dogane ha emesso un nuovo atto di accertamento avente a oggetto le medesime dichiarazioni di importazione contestate nell’odierno procedimento. Tale secondo avviso di rettifica è stato annullato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza 23 maggio 2023, n. 14254. 3 di 21 La Commissione tributaria provinciale di La Spezia, con sentenza 4 maggio 2018, n. 137, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva. I giudici di prime cure, invece, hanno rigettato i motivi di ricorso in relazione all’estinzione del debito per estinzione della società e all’illegittimità dei dazi oggetto del presente giudizio, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di gravame. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle dogane ha proposto appello, eccependo che non sarebbe maturata la prescrizione/decadenza della pretesa impositiva e lamentando la carenza e/o insufficienza della motivazione. I AS si sono costituiti nel giudizio in qualità di ex soci, chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto prescritta l’azione di accertamento dell’Ufficio e proponendo appello incidentale con riferimento all’estinzione del debito per estinzione della società e all’illegittimità dei dazi oggetto del presente giudizio. La Commissione tributaria regionale, con sentenza 15 maggio 2019 n. 611, ha confermato l’annullamento del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione dell’azione di accertamento. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione. Con l’ordinanza 1° marzo 2023, n. 6206, la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo giudizio sul merito. 2. – Riassunto il giudizio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con sentenza n. 449/2024, depositata il 4 giugno 2024, ha respinto il ricorso, affermando la legittimità dell’accertamento dell’Agenzia delle dogane. In particolare, la Corte ha escluso l’efficacia del giudicato esterno in ordine all’inesistenza 4 di 21 della pretesa per estinzione della società sulla base del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 14254/2023, essendosi tale pronuncia limitata a riconoscere la carenza di legittimazione passiva del socio e non della società stessa ed evidenziando che la normativa fiscale (art. 28 del d.lgs. n. 175/2014) prevede che per cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese la società estinta conservi la legittimazione a ricevere notifiche tramite il suo ultimo liquidatore, senza che i soci possano essere chiamati in causa in tale periodo. Nel merito ha evidenziato che l’amministrazione doganale avesse fornito adeguata prova della ripresa, dimostrando l’origine delle merci contestate e l’applicabilità della normativa antidumping, escludendo la buona fede dell’importatore. 3. – I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, che illustrano con memoria. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Va preliminarmente rilevata d’ufficio (Cass. n. 11744/2018 e n. 8625/2025), in quanto risultante dagli atti di causa, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’ex liquidatore della società contribuente, cancellata dal registro delle imprese in data 13 gennaio 2015, con domanda di cancellazione presentata in data 23 dicembre 2014, secondo quanto risulta dalla visura camerale depositata in atti. Invero, alla fattispecie si applica il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2, c.c. che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di 5 di 21 riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi, e che si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e, pertanto, il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva (Cass. n. 31846/2021; Cass. n. 20692/2024; Cass. n. 10429/2025). Le Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, esaminando la portata dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, il cui comma 4 stabilisce che «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese», hanno affermato che la predetta disposizione, di cui hanno ribadito la natura sostanziale così da escludersene l’efficacia retroattiva (così, per prima, Cass. n. 6743/2015, poi tra le tante Cass. n. 4536/2020), instaura «una finzione legale di mantenimento in vita della società (evocatrice di quella posta dall’art. 10 legge fall.) seppure ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti, in sede non solo amministrativa ma anche contenziosa» e, quindi, «deroga – nei soli riguardi delle posizioni debitorie indicate e delle relative Amministrazioni creditrici – al principio per cui la società cancellata dal registro delle imprese non può agire né essere convenuta in giudizio». Il Supremo consesso, quindi, ha confermato «il fermo indirizzo interpretativo, secondo cui la norma non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e 6 di 21 facilitare all’Ufficio la notificazione dell’atto impositivo (altrimenti giuridicamente inesistente, se eseguita nei confronti di società già cancellata: Cass. n. 6743/15; n. 20961/21 ed altre), ma permette all’ex liquidatore di “conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati dall'art. 28, comma 4, che, altrimenti opinando, non potrebbe operare”. Con la conseguenza che il liquidatore, oltre a ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, può anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, dovendosi la dizione legislativa ‘atti del contenzioso’ riferirsi in senso stretto e tecnico proprio agli atti del processo e della tutela giurisdizionale. Pertanto, nei casi in cui si rende applicabile l’art. 28 in esame, in deroga all’art. 2495 c.c.: “la società conserva la legittimazione attiva;
il liquidatore è legittimato e gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione” (Cass. n. 36892/2022; nello stesso senso, Cass. n. 6743/15; n. 4536/20; n. 18310/23)». Dunque, per effetto della citata disposizione (la cui legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la Corte Cost., con la sentenza n. 142 del 2020, ha confermato), la società cessata mantiene, ma temporaneamente, per il quinquennio previsto, una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al «solo» fine di garantire (per il medesimo periodo) l'efficacia dell'attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi (Cass. n. 6743/2015) e l’ex liquidatore o, in mancanza, l’ex legale rappresentante conserva tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale. Si tratta, come hanno osservato le Sezioni unite nella sentenza n. 3625/2025, di «una finzione legale di mantenimento in vita della società», «comunque temporanea (dovendo allo scadere del 7 di 21 quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale […] rinveniente dall’art. 2495 c.c.». In tal senso si è ritenuto che «Il venire meno della fictio iuris di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, della sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese, comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali […]» (Cass. n. 10429/2025). Pertanto, se il quinquennio di differimento degli effetti della cessazione della società a seguito della richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, decorre tra un grado di giudizio e l’altro, la legittimazione a proporre un atto di impugnazione, non spetta più all’ex rappresentante legale o all’ex liquidatore della società cessata, come accade quando opera la fictio iuris di sopravvivenza della società, di cui alla citata disposizione, ma spetta ai soci successori ex art. 2495 c.c. Ed è quello che è accaduto nella fattispecie in esame, risultando pacificamente dagli atti di causa che la società contribuente è stata cancellata dal registro delle imprese in data 13 gennaio 2015, con richiesta di cancellazione datata 23 dicembre 2014, sicché nei riguardi della società il ricorso per cassazione in esame, essendo stato proposto dall’ex liquidatore una volta decorso il quinquennio, e precisamente con atto notificato in data 30 dicembre 2024, va 8 di 21 dichiarato inammissibile per suo difetto di legittimazione attiva, che invece spettava ai soci. 2. – Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. In via pregiudiziale, si prospetta l’efficacia del giudicato formatosi sulla questione del difetto di legittimazione passiva, per effetto dell’ordinanza della Cassazione 23 maggio 2023, n. 14254. Si evidenzia che il giudicato sulla legittimazione passiva in relazione all’attività di accertamento impugnata, formatosi tra AU AS e l’Ufficio delle dogane di La Spezia, non esaurisce i propri effetti nel perimetro di tale giudizio, ma si estende a tutti i provvedimenti aventi il medesimo petitum. Nel caso di specie, a fronte delle medesime importazioni, la Corte ha ritenuto che né la Società C.S.J. (destinataria dell’avviso di accertamento impugnato), né il AS (destinatario dell’avviso di accertamento oggetto della pronuncia della Corte) possono essere ritenuti soggetti passivi dell’obbligazione doganale in relazione all’attività di accertamento promossa dalla OG di La Spezia. Si evidenzia, inoltre, che nessuno dei due avvisi di accertamento è stato emesso nei confronti dei soci, ribadendo che con l’avviso oggetto del presente giudizio la OG ha ritenuto responsabile dell’obbligazione esclusivamente la Società (ormai estinta al momento della notifica dell’avviso di accertamento) e, accortasi dell’errore, nel tentativo di sanare l’illegittimità della notifica, ha rinotificato il medesimo avviso soltanto all’ex legale rappresentante. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2312 e 2495 c.c. e dell’art. 28, d.lgs. 175/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ferma l’eccezione di giudicato sollevata nel precedente motivo di ricorso, si rileva che il principio di diritto espresso dall’ordinanza 23 maggio 9 di 21 2023, n. 14254 è applicabile anche al caso di specie. L’Agenzia delle dogane non ha infatti incardinato nessun contraddittorio nei confronti dei soci di C.S.J., ma si è limitata a notificare alla società l’avviso di rettifica, quando ormai quest’ultima risultava già estinta. 2.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. L’Agenzia delle dogane di La Spezia ha emesso due avvisi identici, per oggetto e motivazione, nello specifico l’avviso di rettifica 8 settembre 2016, n. 31646/RU notificato alla già cessata C.S.J. in liquidazione (oggetto del presente giudizio) e, successivamente, l’avviso di rettifica 18 gennaio 2017, n. 2186/RU notificato a AS AU. Tale secondo avviso di rettifica è stato definitivamente annullato per effetto della pronuncia dell’ordinanza n. 14254/2023 di questa Corte. Con i due motivi la parte ricorrente non si confronta con la statuizione della sentenza impugnata di esclusione della rilevanza del giudicato in base alla considerazione che «…la predetta sentenza -recte, ordinanza- si è limitata a riconoscere la carenza di legittimazione passiva del Sig. AS AU, ritenendo che fosse la società CSJ a rivestire il ruolo di soggetto passivo dell’obbligazione doganale», posto che «Nel caso di specie sono proprio in discussione gli avvisi di rettifica notificati alla società…». Tale statuizione si rivela corretta, essendo l’avviso di accertamento successivo all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del d. lgs. n. 175/2014 che ha previsto, ai soli fini fiscali, l’ultrattività della società estinta;
esattamente, quindi, la pronuncia impugnata che ha accertato come correttamente l’accertamento fosse stato notificato alla società proprio sul presupposto che la cancellazione e l’estinzione fossero intervenute nel quinquennio antecedente alla notifica. 10 di 21 Né può assumere forza di giudicato vincolante l’affermazione, contenuta in Cass. n. 14254/23 che l’accertamento dovesse essere notificato ai soci in quanto successori. In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma non in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. n. 6405/2025). Nella specie, il giudicato esterno determinato da Cass. 14253/2023 si riferisce ad altro avviso e concerne l’interpretazione di una norma per cui il giudicato non può estendersi a questo giudizio (v. Cass. n. 24992/2018). 3. – Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe omesso di rilevare che la pretesa dell’Agenzia sarebbe illegittima per l’evidente carenza di prova della stessa. Si evidenzia che per le operazioni contestate le fornitrici hanno regolarmente richiesto, dando piena garanzia dell’origine della merce da esportare, e ottenuto, all’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente, validi e regolari certificati di origine della merce dal Dipartimento del commercio estero di Taiwan. Tali documenti assumerebbero efficacia dirimente nel presente giudizio, giacché attestano, in modo incontrovertibile e con piena efficacia probatoria, che i produttori hanno rispettato gli standard previsti dalle normative internazionali, attestando la loro capacità produttiva, e che i prodotti importati sono stati sottoposti a una trasformazione idonea ad attribuire loro origine taiwanese. Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Si eccepisce, al riguardo, la violazione e falsa applicazione 11 di 21 della normativa richiamata, giacché la sentenza impugnata avrebbe statuito in maniera del tutto avulsa sia dalle circostanze fattuali, pacifiche e non controverse, che dalle risultanze probatorie in atti. Il giudice di secondo grado si sarebbe limitato a considerare acriticamente la comunicazione dell’Autorità di Taiwan del 10 maggio 2016, senza attribuire nessun rilievo alla copiosa documentazione prodotta dall’esponente, giungendo ad affermare la legittimità dell’accertamento operato dall’Ufficio. 3.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili. Con riferimento alla questione dell'onere della prova non sussiste alcuna violazione del criterio di riparto, in quanto la CTR, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori, ha ritenuto che l’Agenzia abbia assolto l’onere su di essa spettante. Giova al riguardo evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, nessuna forza fidefaciente va riconosciuta ai certificati FORM A, come già da tempo chiarito da questa Corte (cfr. Cass. n. 6637/2013, punti 3.5 e seguenti;
conf., Cass. n. 24439/1013, secondo cui, in tema di tributi doganali e con riguardo alla pretesa di recupero dei dazi non preferenziali non versati, il certificato di origine delle merci (FORM-A, o EUR-1), emesso dalle autorità del Paese di esportazione, previsto dall' art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto (condicio sine qua non), ma non ha efficacia di "prova legale assoluta" (iuris et de iure) della effettiva origine della merce importata dal Paese terzo che ha emesso il certificato, attesa, da un 12 di 21 lato, l'assenza di obblighi di controllo in capo al Paese terzo e, dall'altro, la possibilità, per il Paese importatore, in presenza di ragionevoli dubbi, di contestare l'effettiva origine del prodotto importato e rifiutare, indipendentemente dalla regolarità formale del certificato, l'applicazione dello specifico regime doganale). Né si pone in contrasto, come invece sostenuto in ricorso, Cass. n. 18124/2023, con la quale questa Corte si è limitata a ritenere inammissibile un ricorso a fronte del convincimento che in quel caso il giudice del merito aveva maturato in esito all’esame del materiale probatorio. Riguardo alle circostanze fattuali che emergerebbero dalle risultanze probatorie in atti, la censura risulta del pari inammissibile perché contrastante con l’accertamento di fatto secondo cui “Le Autorità di Taiwan, con nota del 10/05/2016, hanno infatti comunicato che le spedizioni oggetto dei certificati d’origine in contestazione provenivano dalla Repubblica Popolare Cinese e che erano state soltanto trasbordate all’interno della “Free Trade Zone” di Taiwan”. I ricorrenti, invero, richiedono una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio esaminato dalla Corte di giustizia tributaria. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). 4. – Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del Reg. UE 278/2016 e del Reg. UE 91/2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si deduce, al riguardo, che il Reg. CE 91/2009, che ha previsto l’applicazione di 13 di 21 dazi antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio (c.d. “fasteners”) originari della Repubblica popolare cinese, è stato abrogato con Reg. UE 26 febbraio 2016, n. 278, ritenendolo ab origine incompatibile con gli impegni internazionalmente assunti dall’Unione europea in sede WTO. Ne conseguirebbe, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione (in vigore già a far data dal 27 febbraio 2016) di chiudere tutti i procedimenti relativi all’applicazione dei dazi antidumping in contestazione. Ciò avrebbe dovuto indurre l’Ufficio a desistere, già nel settembre 2016 e prima ancora nel luglio 2016, dall’attività accertativa, successivamente sfociata nell’adozione del provvedimento contestato, il quale risulterebbe manifestamente illegittimo. La sentenza impugnata afferma che il Regolamento di esecuzione 26 febbraio 2016, n. 278, si riferirebbe solo “alle operazioni doganali di importazione la cui merce è spedita dalla Malaysia”. Tale errata affermazione sarebbe confutata dal tenore letterale della norma che ha disposto: “i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio [...] e originari della Repubblica popolare cinese, estesi alle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia, sono abrogati" (art. 1 Reg. UE 26 febbraio 2016, n. 278). Tale norma renderebbe evidente che (i) oggetto di abrogazione sono “i dazi antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio [...] originari della Repubblica cinese”, i quali risultano abrogati ad ogni effetto e, quindi, (ii) anche nella parte in cui erano stati “estesi alle importazioni spedite dalla Malaysia’" con regolamento di esecuzione UE 723 del 2011. 4.1. – Il motivo è infondato. Sulla validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle 14 di 21 importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, si è chiaramente espressa la Corte di giustizia con la sentenza 9 luglio 2020, Donex Shipping and Forwarding BV
contro
Staatssecretaris van Financiën, causa C‑104/19, escludendo la presenza di elementi idonei a inficiarne la validità sulla base delle questioni sollevate dal giudice del rinvio. In particolare, è stato rilevato che la valutazione della validità di un atto, che la Corte è tenuta a effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, deve normalmente essere fondata sulla situazione esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (sentenze del 17 luglio 1997, SAM Schiffahrt e Stapf, C‑248/95 e C‑249/95, punto 46, nonché 1° ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement, C‑247/08, punto 49). Ne deriva che sia l’adozione del regolamento di esecuzione n. 924/2012 sia il suo parziale annullamento con la sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e BO IN IO (C‑376/15 P e C‑377/15 P), non possono avere effetti sulla validità del regolamento controverso, poiché tali due fatti sono sopravvenuti posteriormente all’adozione di detto regolamento. Analogamente è a dirsi per il regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 richiamato dalla ricorrente. Sulla irretroattività del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia si è successivamente espressa la sentenza della Corte di giustizia, 4 ottobre 2024, Autoridade Tributária e Aduaneira contro NT, causa C-412/22. Secondo tale pronuncia, l’articolo 2 del 15 di 21 regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 che abroga il dazio antidumping deve essere interpretato nel senso che: l’abrogazione dei dazi antidumping da esso operata non osta a che si proceda, nell’ambito di un recupero a posteriori effettuato dopo la data di entrata in vigore di tale regolamento, alla riscossione di tali dazi antidumping e, se del caso, di altri dazi ad essi relativi, nei confronti di importazioni di prodotti assoggettati a detti dazi antidumping realizzate prima di tale data. Il fatto che tale recupero a posteriori tragga origine da un documento estratto da un procedimento di indagine penale fondato su elementi di prova forniti dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode non ha alcuna incidenza al riguardo. Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, «l'abrogazione delle misure "antidumping" sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento citato che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio del “favor rei”» (Cass. n. 25096/2020). L’irretroattività dell'abrogazione del dazio antidumping, per espressa previsione contenuta nell'art. 2 del predetto Regolamento, era stata già affermata da questa Corte, con la sentenza n. 28668/2019, che, nel richiamare le statuizioni della sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 1542/2019, ha osservato come «dal combinato disposto dei considerando nn. 13 e 14 nonché dell'art. 2 del cit. Reg. UE 2016/278 emerge chiaramente come l'abrogazione dei dazi in commento, frutto di una mera valutazione di opportunità degli organi unionali ("la Commissione ritiene opportuno ... abrogare i dazi 16 di 21 antidumping istituiti..."), sia stata disposta per il futuro, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del ... regolamento"» (analogamente, Cass. n. 24895/2023). 5. – Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, 11 e comma 5 bis, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza impugnata meriterebbe di essere cassata perché esclude la violazione della normativa in rubrica, sull’assunto per cui l’avviso di rettifica “contiene l’allegazione del processo verbale di revisione dell’accertamento”. La mera allegazione del processo verbale, tuttavia, non sarebbe sufficiente a integrare la motivazione dell’atto impugnato. 5.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La decisione impugnata ha escluso il difetto di motivazione dell'avviso di rettifica sul presupposto che esso rappresenta chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato l’Ufficio, sulla base della dichiarazione dell’autorità doganale taiwanese, a sostenere l’origine cinese delle merci. Si precisa, inoltre, che l'atto contiene l’allegazione del processo verbale di revisione dell’accertamento in relazione alle dichiarazioni doganali in argomento, il quale in punto di motivazione richiama il processo verbale di constatazione notificato alla parte e, pertanto, nella piena disponibilità e conoscenza della stessa. Conseguentemente, per la Corte di giustizia tributaria di secondo grado la contribuente era stata messa in grado di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi nel merito. La valutazione della congruità della motivazione dell’avviso di accertamento è una questione di merito: «In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità - che, in generale, 17 di 21 possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere - è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, per un atto di accertamento concernente la vendita di un appezzamento di terreno, il riferimento, oltre che ai valori dichiarati nel triennio per terreni similari, altresì a quelli comunicati dall'Osservatorio prezzi dell'Agenzia del territorio, nonché al valore dichiarato dall'acquirente per l'atto di vendita dello stesso bene a meno di un mese dall'acquisto)» (Cass. n. 9582/2013). Altra considerazione deve ricevere la valutazione della fondatezza della richiesta del fisco, la base imponibile, che deve ritenersi distinta dalla motivazione dell’avviso, investendo la fondatezza della pretesa, l’ammontare della tassazione (di cui agli altri motivi di ricorso). I due piani non possono essere confusi, come prospettato nel ricorso in cassazione. L’avviso non deve contenere, secondo il regime applicabile al tempo dei fatti, anche le prove della pretesa tributaria: «Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova» (Cass. n. 8016/2024; Cass. n. 15881/2024; Cass. n. 16625/2025). 18 di 21 6. – Con il settimo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 220 e 239 del Codice doganale comunitario (Reg. CEE 2913/1992), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Nei precedenti gradi di giudizio, i ricorrenti hanno eccepito, in via subordinata, l’applicabilità, alla presente fattispecie, della speciale causa di sgravio della pretesa, prevista dagli artt. 220 e 239 CDC e rappresentata dall’errore delle autorità, in presenza di un comportamento in buona fede dell’importatore. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l’applicazione di tali esimenti. 6.1. – Il motivo è infondato. Deve ricordarsi che la persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione doganale è quella a nome della quale è stata fatta la dichiarazione d'importazione (Corte di giustizia, 17 luglio 1997, causa C-97/95, CO & Filhos Ldª
contro
Fazenda Pública). La responsabilità del debitore dell'obbligazione doganale si fonda su una situazione giuridica chiaramente definita, cosicché qualunque operatore economico ha la possibilità di conoscere i rischi inerenti al mercato. Questa situazione va annoverata tra le circostanze in considerazione delle quali un importatore ha stipulato il contratto di cui trattasi. La buona fede dell'importatore non lo esime, peraltro, dalla sua responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale, essendo questi il dichiarante della merce importata (Corte di giustizia, 11 dicembre 1980, causa 827/79, Acampora, punto 8). Se così non fosse, infatti, l'importatore sarebbe indotto a non verificare più l'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell'esportatore, né la buona fede di quest'ultimo, il che darebbe luogo ad abusi. 19 di 21 L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, prevede, nella formulazione applicabile ratione temporis, che non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando: l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. Tale disposizione, che riprende il contenuto della norma previgente (art. 5, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1697/79) prevede tre condizioni cumulative perché le autorità competenti possano non procedere al recupero di dazi all'importazione. Occorre, anzitutto, che tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, quindi, che tale errore sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (Corte di giustizia, 16 marzo 2017, causa C-47/16, Veloserviss. In relazione al regolamento n. 1697/79: 12 dicembre 1996, causa C-38/95, Ministero delle Finanze / Foods Import, punto 24; 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C- 204/94, Faroe Seafood e a., punto 83). Ove siano soddisfatte queste tre condizioni, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero. In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, paragrafo 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913 del 1992 ai fini dell'esenzione della contabilizzazione a posteriori, non ha valenza in re ipsa, ma solo in 20 di 21 quanto sia riconducibile a situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile al comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dello stesso operatore (Cass. n. 6571/2025; Cass. n. 33314/2019) o di altri soggetti in quanto l'Unione Europea non è tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori rientranti nel rischio dell'attività commerciale, contro cui gli operatori economici possono premunirsi solo nell'ambito dei loro rapporti negoziali (Cass. n. 18187/2023). Il legittimo affidamento è dunque protetto solo quando sono state le autorità doganali ad avere determinato i presupposti sui quali si basa la fiducia dell'importatore, che, per tutta la durata delle operazioni commerciali, ha agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per verificare la ricorrenza delle condizioni del trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore (Cass. n. 4059/2019). Nel caso di specie, la sentenza ha escluso - con valutazione di merito, alla luce della documentazione prodotta dalle parti - l'esistenza di una diligenza qualificata, evidenziando altresì come AU AS aveva già precedentemente patteggiato una condanna penale per aver presentato all’Autorità doganale 17 false dichiarazioni di origine. Deve poi rilevarsi come i certificati di origine che la parte invoca a sua discolpa sono stati redatti sulla base delle attestazioni rilasciate dagli esportatori. Nella specie si tratta di certificati di origine provenienti da paesi esterni all'Unione europea. Non è stato peraltro evidenziato quale sia stato l’errore attivo 21 di 21 dell’autorità taiwanese non rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza. 7. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza a carico dei soci mentre, nei riguardi della società, va disposta la compensazione delle spese, stante il recente orientamento formatosi sulla legittimazione processuale della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei soci, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese in relazione alla società; condanna i soci al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 settembre 2025. Il Consigliere est. La Presidente AN SS AR RI