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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SC ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 921/2023 depositato il 31/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023FG0015415 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta alle controdeduzioni insistendo per l'accoglimento delle stesse e il rigetto del ricorso avverso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'avviso di accertamento catastale (sopra specificato) emesso in rettifica DOCFA
(variazione di classe degli immobili indicati in ricorso dalla cat. A3 alla cat. A7) lamentando la carenza di motivazione, la mancanza di un sopralluogo ed il difetto dei presupposti relativi alla cat. A7 in ragione della distanza dal centro degli immobili (pari a circa 3 km) e della mancanza di servizi nella zona.
Agenzia delle Entrate, costituitasi, contestava le avverse doglianze e concludeva perciò per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza questa Corte Tributaria, udito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va invero preliminarmente rilevato che la motivazione alla base dell'avviso impugnato (e delle note aggiuntive allegate e regolarmente notificate) appare adeguata, avendo consentito un adeguato diritto di difesa al ricorrente, articolatosi mediante una specifica contestazione dei presupposti di fatto e di diritto del classamento in esame.
Non può inoltre sottacersi che, come ha contribuito a chiarire la giurisprudenza, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita 5 attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 3354/2015).
Nel caso di specie, allora, tutti gli elementi indicati dal ricorrente nella documentazione doc.fa. (caratteristiche costruttive, superfici ed impianti, questi ultimi evidentemente a servizio dell'immobile della ricorrente nonostante quanto dedotto in ricorso) non sono stati né modificati e né disattesi, ma sono stati utilizzati dall'ufficio solo per attribuire un valore più aderente alla realtà del bene da classare.
Ne deriva, in ragione della completezza dei dati illustrati dal ricorrente ritenuta esaustiva dall'ufficio, la insussistenza di qualsivoglia dovere di eseguire un sopralluogo preposto alla verifica dello stato di fatto dell'immobile oggetto di Doc.Fa.
Per il resto, la cat. A/7 accertata appare compatibile con le caratteristiche intrinseche degli immobili alla luce del precedente stadio e classamento e tenendo conto dell'accesso indipendente per ciascuno degli immobili stessi, oltre che dell'area cortilizia recintata e della comparazione con gli immobili aventi caratteristiche similari indicate.
A fronte di tali convergenti elementi probatori, sarebbe stato onere della ricorrente addurre e soprattutto dimostrare elementi contrari a quelli evidenziati dall'ufficio, mentre tanto non è avvenuto nella presente sede, in cui la contribuente non ha prodotto neppure un elaborato tecnico a sostegno di quanto dedotto.
Non resta pertanto che rigettare il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SC ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 921/2023 depositato il 31/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023FG0015415 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta alle controdeduzioni insistendo per l'accoglimento delle stesse e il rigetto del ricorso avverso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'avviso di accertamento catastale (sopra specificato) emesso in rettifica DOCFA
(variazione di classe degli immobili indicati in ricorso dalla cat. A3 alla cat. A7) lamentando la carenza di motivazione, la mancanza di un sopralluogo ed il difetto dei presupposti relativi alla cat. A7 in ragione della distanza dal centro degli immobili (pari a circa 3 km) e della mancanza di servizi nella zona.
Agenzia delle Entrate, costituitasi, contestava le avverse doglianze e concludeva perciò per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza questa Corte Tributaria, udito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va invero preliminarmente rilevato che la motivazione alla base dell'avviso impugnato (e delle note aggiuntive allegate e regolarmente notificate) appare adeguata, avendo consentito un adeguato diritto di difesa al ricorrente, articolatosi mediante una specifica contestazione dei presupposti di fatto e di diritto del classamento in esame.
Non può inoltre sottacersi che, come ha contribuito a chiarire la giurisprudenza, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita 5 attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 3354/2015).
Nel caso di specie, allora, tutti gli elementi indicati dal ricorrente nella documentazione doc.fa. (caratteristiche costruttive, superfici ed impianti, questi ultimi evidentemente a servizio dell'immobile della ricorrente nonostante quanto dedotto in ricorso) non sono stati né modificati e né disattesi, ma sono stati utilizzati dall'ufficio solo per attribuire un valore più aderente alla realtà del bene da classare.
Ne deriva, in ragione della completezza dei dati illustrati dal ricorrente ritenuta esaustiva dall'ufficio, la insussistenza di qualsivoglia dovere di eseguire un sopralluogo preposto alla verifica dello stato di fatto dell'immobile oggetto di Doc.Fa.
Per il resto, la cat. A/7 accertata appare compatibile con le caratteristiche intrinseche degli immobili alla luce del precedente stadio e classamento e tenendo conto dell'accesso indipendente per ciascuno degli immobili stessi, oltre che dell'area cortilizia recintata e della comparazione con gli immobili aventi caratteristiche similari indicate.
A fronte di tali convergenti elementi probatori, sarebbe stato onere della ricorrente addurre e soprattutto dimostrare elementi contrari a quelli evidenziati dall'ufficio, mentre tanto non è avvenuto nella presente sede, in cui la contribuente non ha prodotto neppure un elaborato tecnico a sostegno di quanto dedotto.
Non resta pertanto che rigettare il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 500,00 oltre accessori di legge.