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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 17/02/2026, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2482/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 603/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070528 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e (TEFA) anni
2018 – 2023 n. 112490070528 del 28.10.2024 notificato il 08.11.2024.
Motivi di ricorso : la ricorrente ha sempre pagato a nome del proprio padre al quale era stata intestata l'utenza le imposte per il periodo considerato, e produce documentazione per provarlo.
Roma Capitale non risulta costituita in giudizio benchè notificata il 23/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti si rileva un documento con il quale lo stesso Comune di Roma ha dato luogo all'annullamento parziale dell'atto impugnato per il periodo dal 2018 al 30/06/2023, riconoscendo i pagamenti effettuati fino a tale periodo. Non è provato dalla parte ricorrente il pagamento per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023.
Da tutto quanto detto , la Corte accoglie parzialmente il ricorso per il periodo dal 2018 al 30/06/2023, resta dovuto il pagamento dal 01/07/2023 al 31/12/2023.
Visto l'accoglimento parziale Compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
spese compensate. Roma 21.1.2026 Il Presidente
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 603/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070528 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e (TEFA) anni
2018 – 2023 n. 112490070528 del 28.10.2024 notificato il 08.11.2024.
Motivi di ricorso : la ricorrente ha sempre pagato a nome del proprio padre al quale era stata intestata l'utenza le imposte per il periodo considerato, e produce documentazione per provarlo.
Roma Capitale non risulta costituita in giudizio benchè notificata il 23/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti si rileva un documento con il quale lo stesso Comune di Roma ha dato luogo all'annullamento parziale dell'atto impugnato per il periodo dal 2018 al 30/06/2023, riconoscendo i pagamenti effettuati fino a tale periodo. Non è provato dalla parte ricorrente il pagamento per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023.
Da tutto quanto detto , la Corte accoglie parzialmente il ricorso per il periodo dal 2018 al 30/06/2023, resta dovuto il pagamento dal 01/07/2023 al 31/12/2023.
Visto l'accoglimento parziale Compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
spese compensate. Roma 21.1.2026 Il Presidente