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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/11/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro n. 401/2025 RG promossa con ricorso da
Parte_1 ed Parte_2
col proc. dom. in Venezia avv.ti DINO BRAVIN e ROSANNA REGAZZO
- RICORRENTI
contro
Controparte_1
col proc. dom. in Venezia avv.ti con gli Avv.ti FABRIZIO BULGARELLI e MARCO MALAGOLI
RESISTENTE
-
in punto: indennità mancato preavviso + trattenuta ferie;
discussa e decisa con sentenza contestuale ex art 429 c.p.c. all' udienza 25.11.2025
FATTO
Con ricorso depositato in data 26.2.2025 presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito in giudizio nei confronti della loro ex datrice di lavoro Controparte_1
(C.F./P.IVA P.IVA 1 ), con sede in Padova, via Della Navigazione Interna 51, con unità locale in Venezia, Via
Forte Marghera 190, impugnando come indebite le trattenute per mancato preavviso e " Parte_3
[.. 1. NON GOD" per complessivi euro, quanto a Pt_1 1.361,44 e quanto a Pieran 998,03, effettuate dalla società all' atto di cessazione del rapporto di lavoro a seguito dimissioni rassegnate da entrambi con comunicazione telematica del 30.5.2024 e effetto dall' 1.9.2024
Allegano:
Controparte_1 società operante nel settore della
➤ di avere lavorato alle dipendenze della società
Parte_1 dal 3/4/2018 alprogettazione, installazione e vendita di sistemi informatici, rispettivamente 31/8/2024 con inquadramento alla IV categoria (confluita poi nel livello C2 nella nuova classificazione), e
Parte 2 dall'1/3/2021 al 31/8/2024 con inquadramento dapprima come apprendista e quindi come impiegato al livello D2;
di avere reso la prestazione presso l'unità locale della convenuta sita in Venezia-Mestre, via Forte
Marghera 191, ove si trovavano gli uffici della società funzionali alla gestione di un appalto con la Città
Metropolitana di Venezia (CMV) con operatività di 6 addetti, da ultimo scesi a 4, impegnati principalmente nella fornitura di servizi da espletarsi da parte di personale sia da remoto che direttamente presso il cliente;
➤ di avere a fronte del rifiuto di CP_1 , in concomitanza con la scadenza dell' appalto il 31.8.2024, di collaborare al fine di consentire ai dipendenti il transito al nuovo appaltatore - preso contatto tutti e quattro assieme con il nuovo appaltatore in funzione della prosecuzione dell' attività lavorativa nell'
appalto alle dipendenze dello stesso;
di essersi dimessi con gli altri colleghi addetti all' appalto con comunicazione telematica 30/5/2024 ed effetto dall' 1.9.2024, e quindi con preavviso di tre mesi (peraltro contrattualmente fissato in due mesi per Pt 1 e 10 giorni per Pt 2 );
di avere subìto dall' azienda inopinata imposizione di fruizione di ferie durante il preavviso in violazione dell' art 2109 cc, e alla cessazione del rapporto duplice illegittima trattenuta, la prima a titolo di "mancato preavviso", pari alle ore di ferie/rol fruite e quindi Pt_1 € 1.047,26 e Pt_2 € 578,40; la seconda
descritta come NON GOD" ( e cioè: recupero ferie/rol piano ferie non godute) Parte_3
consistente sostanzialmente nel numero delle ore non fruite secondo un piano ferie predisposto il 16
giugno 2024 dal loro coordinatore Rienzi su imposizione dell' azienda, pari quanto a Pt 1 ad euro
314,18 ( 24 ore) e quanto a Pt 2 euro 419,63 ( = 37 ore), da cui dunque complessive trattenute illegittime a carico di Pt_1 per totali € 1.361,44 e di Pt 2 per totali 998,03.
Lamentata appunto l' illegittimità di tali trattenute, chiedono al Tribunale di: "1) Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi la odierna convenuta a corrispondere ai ricorrenti, per i titoli di cui in premesse,
rispettivamente la somma di € 1.361,44 quanto a Parte_1 ed €998,03 quanto a Parte_2 , o quelle
,
maggiori o minori somme ritenute di giustizia, oltre ad interessi legali, previa rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo. 2) Sentenza esecutiva. 3) Spese rifuse da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari"
La società convenuta si è costituita :
precisando di avere subìto anche dagli altri due addetti all' appalto CMV, Controparte_2 Parte_4
[...] ricorsi analoghi e altresì per mansioni superiori ( Controparte_2 ricorso RG 413/2025 e Pt_4
Parte_4 ricorso 416/2025 RG); obiettando di non essere riuscita ad ottenere il rinnovo contrattuale di tale appalto a causa della mancanza delle necessarie risorse per effetto delle improvvise dimissioni volontarie rassegnate dai ricorrenti unitamente ai medesimi CP_2 e Pt_4 che ben avrebbero potuto proseguire il rapporto di lavoro, anziché transitare al nuovo appaltatore ( = RCT srl, nuova titolare dell' appalto CMV e loro attuale datrice di lavoro), essendo dipendenti CP_1 a tempo indeterminato utilizzabili in altri appalti;
imputando ai ricorrenti il mancato rispetto di piano ferie predisposto il 16.6.2024 dal loro coordinatore
Rienzi, inizialmente accettato e poi interrotto al solo fine di non interrompere il preavviso e di farsi pagare,
al 31.8.2024, le ferie residue non godute;
chiedendo dunque il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale:
"In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che i lavoratori Signori Parte_1 e Parte_2
non si sono attenuti ai principii di correttezza e buona fede per avere improvvisamente rassegnato le dimissioni da anche assumendo una indimostrata mancanza diControparte_1
"garanzia occupazionale" (unitamente ai colleghi allocati presso il presidio Città Metropolitana di
Venezia Signori CP_2 e Pt_4, dirsi tenuti e condannare i Signori Parte_1 e Parte 2, in solido fra loro e/o ciascuno per il proprio titolo che verrà accertato, al pagamento in favore di
Controparte_1 della somma di € 18.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia dal Giudice adito, per i danni subiti e subendi dalla resistente anche riconducibili alla mancato rinnovo del contratto con Città Metropolitana di
Venezia per il quale erano in corso avanzate trattative, e che le improvvise dimissioni dei lavoratori
Signori Pt 1 e Pt_2 (unitamente ai colleghi CP_2 Pt 4 he riconoscono tutti di avere preso
"contatti diretti con il nuovo appaltatore", cfr. ricorso introduttivo punto 5 pag. 2) non hanno consentito al datore di potere ottenere il rinnovo contrattuale avendo -tutti- i lavoratori rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 31.08.2024 per essere assunti e passare- dal
-
01.09.2024 presso RTC S.r.l. (che svolge in subappalto alla ditta Vodafone nell'ambito di una convenzione Consip il servizio già svolto con regolare contratto da CP_1 dal 2018), integrando il contegno assunto uno "storno" (data la simultaneità del passaggio di un numero "rilevante" di dipendenti, nel caso di specie 5) in danno di CP_1 messa in difficoltà dalla perdita dei suoi dipendenti, subendo una perdita nella propria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un'adeguata organizzazione d'impresa;
In via subordinata: senza recesso dalle superiori ed assorbenti istanze e senza che ciò comporti riconoscimento alcuno delle avverse istanze ed eccezioni, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertata e dichiarata la responsabilità dei
Signori Parte_1 e Parte_2 per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nonché e per i danni subiti da anche riconducibili alla mancato rinnovo del contrattoControparte_1 con Città Metropolitana di Venezia per il quale erano in corso avanzate trattative, e che le improvvise dimissioni dei lavoratori (unitamente ai colleghi CP_2 e Pt_4 che riconoscono di avere preso contatti diretti con il "nuovo appaltatore, cfr. punto 5 pag. 2 ricorso introduttivo) non hanno consentito al datore di potere ottenere il rinnovo contrattuale avendo -tutti- i lavoratori rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 31.08.2024 per essere assunti dal 01.09.2024 preso
RTC S.r.l. (che svolge in subappalto alla ditta Vodafone nell'ambito di una convenzione Consip
servizio già svolto con regolare contratto da CP_1 dal 2018), dirsi tenuto e condannare i medesimi Signori Pt_1 e Pt_2 in solido fra loro e/o ciascuno per il proprio titolo che verrà
accertato al pagamento della somma di € 18.000,00 in favore di Controparte_1 o della
diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia dal Giudice
adito quali danni subiti per tutti i motivi esposti operando, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una qualsivoglia ragione di credito dei Signori Pt_1 e Pt_2,
l'opportuna compensazione fra le maggiori somme che risulteranno dovute ad Controparte_1
[...] e le somme eventualmente spettanti ai ricorrenti, per tutti i motivi esposti.
La causa è stata istruita documentalmente e, previo deposito di note finali autorizzate, all' odierna udienza è
stata discussa e trattenuta in decisione
MOTIVI
Il ricorso va accolto essendo entrambe le trattenute alla base dell' azionata pretesa di pagamento illegittime.
Si tratta, quanto alla prima, di trattenuta a titolo di "mancato preavviso", pari alle ore di ferie/rol fruite, per
Pt_1 € 1.047,26 e per Pt 2 € 578,40; e quanto alla seconda, descritta come Parte_3
NON GOD" ( e cioè: recupero ferie/rol piano ferie non godute), di trattenuta sostanzialmente corrispondente al numero delle ore non fruite di un piano ferie predisposto il 16 giugno 2024 dal coordinatore Rienzi, e non rispettato quanto a Pt_1 per 24 ore pari ad euro 314,18 e quanto a Pt 2 per 37 ore pari ad euro 419,63,
da cui dunque complessive trattenute illegittime a carico di Pt_1 per totali € 1.361,44 e di Pt 2 per totali
998,03.
La prima trattenuta è illegittima in quanto risulta documentalmente che i ricorrenti si sono dimessi con comunicazione telematica del 30/5/2024 ed effetto dall' 1.9.2024: si tratta di dimissioni volontarie con concessione del preavviso, per cui all' azienda nulla spetta per mancato preavviso.
Quanto alla seconda, anche ammesso che il piano ferie del 16 giugno 2024 sia stato elaborato dal coordinatore CP_2 a prescindere da un' imposizione in tal senso dell' azienda, comunque i ricorrenti lo hanno legittimamente interrotto siccome applicato in palese violazione del divieto ex art 2109 cc. Le ore corrispondenti alla trattenuta ( = 24 ore pari ad euro 314,18 quanto a Pt 1 e 37 ore pari ad euro
419,63 quanto a Pt_2 ), sono state, d'altro canto, dagli stessi pacificamente lavorate, con conseguente maturazione quindi del diritto alla retribuzione.
Rispetto a tali basilari considerazioni, nelle, pur dettagliate, argomentazioni svolte da parte convenuta non è
rinvenibile alcuna specifica ragione tecnico-giuridica atta a supportare il mancato pagamento, e dunque l'
effettuata trattenuta.
Come obiettato nelle note finali attoree, non consta alcuna norma, contratto o precedente giurisprudenziale che possa supportare il mancato pagamento di ore di lavoro svolte, ancorchè prestate in difformità da piano ferie eventualmente concordato.
Si potrebbe in tal caso eventualmente discutere sulla spettanza o meno dell' indennità sostitutiva di ferie non fruite, ma il compenso in sé per le ore lavorate è dovuto.
In altre parole le trattenute in contestazione sono illegittime, quanto al mancato preavviso in quanto si tratta di dimissione volontarie con preavviso concesso, rassegnate infatti il 30.5.2024 con effetto dall' 1.9.2024, e quanto all' ulteriore trattenuta in quanto si tratta di retribuzione per lavoro prestato, e la mancata corresponsione è priva di fondamento giuridico.
Il ricorso va dunque accolto, mentre la domanda riconvenzionale non in radice esaminabile siccome inammissibile per omessa formulazione di tempestiva istanza di differimento udienza ex art 418 cpc
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna la convenuta società convenuta a corrispondere ai ricorrenti, per i titoli di cui al ricorso:
a Parte_1 euro 1.361,44;
➤ a Parte_2 euro 998,03;
maggiorati entrambi gli importi di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla scadenza al saldo effettivo;
2. condanna la medesima convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in € 2.500,00 con distrazione a favore dei difensori anticipatari avv.ti Bravin e Regazzo
Così deciso in Venezia il 25.11.2025.
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro n. 401/2025 RG promossa con ricorso da
Parte_1 ed Parte_2
col proc. dom. in Venezia avv.ti DINO BRAVIN e ROSANNA REGAZZO
- RICORRENTI
contro
Controparte_1
col proc. dom. in Venezia avv.ti con gli Avv.ti FABRIZIO BULGARELLI e MARCO MALAGOLI
RESISTENTE
-
in punto: indennità mancato preavviso + trattenuta ferie;
discussa e decisa con sentenza contestuale ex art 429 c.p.c. all' udienza 25.11.2025
FATTO
Con ricorso depositato in data 26.2.2025 presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito in giudizio nei confronti della loro ex datrice di lavoro Controparte_1
(C.F./P.IVA P.IVA 1 ), con sede in Padova, via Della Navigazione Interna 51, con unità locale in Venezia, Via
Forte Marghera 190, impugnando come indebite le trattenute per mancato preavviso e " Parte_3
[.. 1. NON GOD" per complessivi euro, quanto a Pt_1 1.361,44 e quanto a Pieran 998,03, effettuate dalla società all' atto di cessazione del rapporto di lavoro a seguito dimissioni rassegnate da entrambi con comunicazione telematica del 30.5.2024 e effetto dall' 1.9.2024
Allegano:
Controparte_1 società operante nel settore della
➤ di avere lavorato alle dipendenze della società
Parte_1 dal 3/4/2018 alprogettazione, installazione e vendita di sistemi informatici, rispettivamente 31/8/2024 con inquadramento alla IV categoria (confluita poi nel livello C2 nella nuova classificazione), e
Parte 2 dall'1/3/2021 al 31/8/2024 con inquadramento dapprima come apprendista e quindi come impiegato al livello D2;
di avere reso la prestazione presso l'unità locale della convenuta sita in Venezia-Mestre, via Forte
Marghera 191, ove si trovavano gli uffici della società funzionali alla gestione di un appalto con la Città
Metropolitana di Venezia (CMV) con operatività di 6 addetti, da ultimo scesi a 4, impegnati principalmente nella fornitura di servizi da espletarsi da parte di personale sia da remoto che direttamente presso il cliente;
➤ di avere a fronte del rifiuto di CP_1 , in concomitanza con la scadenza dell' appalto il 31.8.2024, di collaborare al fine di consentire ai dipendenti il transito al nuovo appaltatore - preso contatto tutti e quattro assieme con il nuovo appaltatore in funzione della prosecuzione dell' attività lavorativa nell'
appalto alle dipendenze dello stesso;
di essersi dimessi con gli altri colleghi addetti all' appalto con comunicazione telematica 30/5/2024 ed effetto dall' 1.9.2024, e quindi con preavviso di tre mesi (peraltro contrattualmente fissato in due mesi per Pt 1 e 10 giorni per Pt 2 );
di avere subìto dall' azienda inopinata imposizione di fruizione di ferie durante il preavviso in violazione dell' art 2109 cc, e alla cessazione del rapporto duplice illegittima trattenuta, la prima a titolo di "mancato preavviso", pari alle ore di ferie/rol fruite e quindi Pt_1 € 1.047,26 e Pt_2 € 578,40; la seconda
descritta come NON GOD" ( e cioè: recupero ferie/rol piano ferie non godute) Parte_3
consistente sostanzialmente nel numero delle ore non fruite secondo un piano ferie predisposto il 16
giugno 2024 dal loro coordinatore Rienzi su imposizione dell' azienda, pari quanto a Pt 1 ad euro
314,18 ( 24 ore) e quanto a Pt 2 euro 419,63 ( = 37 ore), da cui dunque complessive trattenute illegittime a carico di Pt_1 per totali € 1.361,44 e di Pt 2 per totali 998,03.
Lamentata appunto l' illegittimità di tali trattenute, chiedono al Tribunale di: "1) Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi la odierna convenuta a corrispondere ai ricorrenti, per i titoli di cui in premesse,
rispettivamente la somma di € 1.361,44 quanto a Parte_1 ed €998,03 quanto a Parte_2 , o quelle
,
maggiori o minori somme ritenute di giustizia, oltre ad interessi legali, previa rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo. 2) Sentenza esecutiva. 3) Spese rifuse da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari"
La società convenuta si è costituita :
precisando di avere subìto anche dagli altri due addetti all' appalto CMV, Controparte_2 Parte_4
[...] ricorsi analoghi e altresì per mansioni superiori ( Controparte_2 ricorso RG 413/2025 e Pt_4
Parte_4 ricorso 416/2025 RG); obiettando di non essere riuscita ad ottenere il rinnovo contrattuale di tale appalto a causa della mancanza delle necessarie risorse per effetto delle improvvise dimissioni volontarie rassegnate dai ricorrenti unitamente ai medesimi CP_2 e Pt_4 che ben avrebbero potuto proseguire il rapporto di lavoro, anziché transitare al nuovo appaltatore ( = RCT srl, nuova titolare dell' appalto CMV e loro attuale datrice di lavoro), essendo dipendenti CP_1 a tempo indeterminato utilizzabili in altri appalti;
imputando ai ricorrenti il mancato rispetto di piano ferie predisposto il 16.6.2024 dal loro coordinatore
Rienzi, inizialmente accettato e poi interrotto al solo fine di non interrompere il preavviso e di farsi pagare,
al 31.8.2024, le ferie residue non godute;
chiedendo dunque il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale:
"In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che i lavoratori Signori Parte_1 e Parte_2
non si sono attenuti ai principii di correttezza e buona fede per avere improvvisamente rassegnato le dimissioni da anche assumendo una indimostrata mancanza diControparte_1
"garanzia occupazionale" (unitamente ai colleghi allocati presso il presidio Città Metropolitana di
Venezia Signori CP_2 e Pt_4, dirsi tenuti e condannare i Signori Parte_1 e Parte 2, in solido fra loro e/o ciascuno per il proprio titolo che verrà accertato, al pagamento in favore di
Controparte_1 della somma di € 18.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia dal Giudice adito, per i danni subiti e subendi dalla resistente anche riconducibili alla mancato rinnovo del contratto con Città Metropolitana di
Venezia per il quale erano in corso avanzate trattative, e che le improvvise dimissioni dei lavoratori
Signori Pt 1 e Pt_2 (unitamente ai colleghi CP_2 Pt 4 he riconoscono tutti di avere preso
"contatti diretti con il nuovo appaltatore", cfr. ricorso introduttivo punto 5 pag. 2) non hanno consentito al datore di potere ottenere il rinnovo contrattuale avendo -tutti- i lavoratori rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 31.08.2024 per essere assunti e passare- dal
-
01.09.2024 presso RTC S.r.l. (che svolge in subappalto alla ditta Vodafone nell'ambito di una convenzione Consip il servizio già svolto con regolare contratto da CP_1 dal 2018), integrando il contegno assunto uno "storno" (data la simultaneità del passaggio di un numero "rilevante" di dipendenti, nel caso di specie 5) in danno di CP_1 messa in difficoltà dalla perdita dei suoi dipendenti, subendo una perdita nella propria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un'adeguata organizzazione d'impresa;
In via subordinata: senza recesso dalle superiori ed assorbenti istanze e senza che ciò comporti riconoscimento alcuno delle avverse istanze ed eccezioni, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertata e dichiarata la responsabilità dei
Signori Parte_1 e Parte_2 per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nonché e per i danni subiti da anche riconducibili alla mancato rinnovo del contrattoControparte_1 con Città Metropolitana di Venezia per il quale erano in corso avanzate trattative, e che le improvvise dimissioni dei lavoratori (unitamente ai colleghi CP_2 e Pt_4 che riconoscono di avere preso contatti diretti con il "nuovo appaltatore, cfr. punto 5 pag. 2 ricorso introduttivo) non hanno consentito al datore di potere ottenere il rinnovo contrattuale avendo -tutti- i lavoratori rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 31.08.2024 per essere assunti dal 01.09.2024 preso
RTC S.r.l. (che svolge in subappalto alla ditta Vodafone nell'ambito di una convenzione Consip
servizio già svolto con regolare contratto da CP_1 dal 2018), dirsi tenuto e condannare i medesimi Signori Pt_1 e Pt_2 in solido fra loro e/o ciascuno per il proprio titolo che verrà
accertato al pagamento della somma di € 18.000,00 in favore di Controparte_1 o della
diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia dal Giudice
adito quali danni subiti per tutti i motivi esposti operando, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una qualsivoglia ragione di credito dei Signori Pt_1 e Pt_2,
l'opportuna compensazione fra le maggiori somme che risulteranno dovute ad Controparte_1
[...] e le somme eventualmente spettanti ai ricorrenti, per tutti i motivi esposti.
La causa è stata istruita documentalmente e, previo deposito di note finali autorizzate, all' odierna udienza è
stata discussa e trattenuta in decisione
MOTIVI
Il ricorso va accolto essendo entrambe le trattenute alla base dell' azionata pretesa di pagamento illegittime.
Si tratta, quanto alla prima, di trattenuta a titolo di "mancato preavviso", pari alle ore di ferie/rol fruite, per
Pt_1 € 1.047,26 e per Pt 2 € 578,40; e quanto alla seconda, descritta come Parte_3
NON GOD" ( e cioè: recupero ferie/rol piano ferie non godute), di trattenuta sostanzialmente corrispondente al numero delle ore non fruite di un piano ferie predisposto il 16 giugno 2024 dal coordinatore Rienzi, e non rispettato quanto a Pt_1 per 24 ore pari ad euro 314,18 e quanto a Pt 2 per 37 ore pari ad euro 419,63,
da cui dunque complessive trattenute illegittime a carico di Pt_1 per totali € 1.361,44 e di Pt 2 per totali
998,03.
La prima trattenuta è illegittima in quanto risulta documentalmente che i ricorrenti si sono dimessi con comunicazione telematica del 30/5/2024 ed effetto dall' 1.9.2024: si tratta di dimissioni volontarie con concessione del preavviso, per cui all' azienda nulla spetta per mancato preavviso.
Quanto alla seconda, anche ammesso che il piano ferie del 16 giugno 2024 sia stato elaborato dal coordinatore CP_2 a prescindere da un' imposizione in tal senso dell' azienda, comunque i ricorrenti lo hanno legittimamente interrotto siccome applicato in palese violazione del divieto ex art 2109 cc. Le ore corrispondenti alla trattenuta ( = 24 ore pari ad euro 314,18 quanto a Pt 1 e 37 ore pari ad euro
419,63 quanto a Pt_2 ), sono state, d'altro canto, dagli stessi pacificamente lavorate, con conseguente maturazione quindi del diritto alla retribuzione.
Rispetto a tali basilari considerazioni, nelle, pur dettagliate, argomentazioni svolte da parte convenuta non è
rinvenibile alcuna specifica ragione tecnico-giuridica atta a supportare il mancato pagamento, e dunque l'
effettuata trattenuta.
Come obiettato nelle note finali attoree, non consta alcuna norma, contratto o precedente giurisprudenziale che possa supportare il mancato pagamento di ore di lavoro svolte, ancorchè prestate in difformità da piano ferie eventualmente concordato.
Si potrebbe in tal caso eventualmente discutere sulla spettanza o meno dell' indennità sostitutiva di ferie non fruite, ma il compenso in sé per le ore lavorate è dovuto.
In altre parole le trattenute in contestazione sono illegittime, quanto al mancato preavviso in quanto si tratta di dimissione volontarie con preavviso concesso, rassegnate infatti il 30.5.2024 con effetto dall' 1.9.2024, e quanto all' ulteriore trattenuta in quanto si tratta di retribuzione per lavoro prestato, e la mancata corresponsione è priva di fondamento giuridico.
Il ricorso va dunque accolto, mentre la domanda riconvenzionale non in radice esaminabile siccome inammissibile per omessa formulazione di tempestiva istanza di differimento udienza ex art 418 cpc
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna la convenuta società convenuta a corrispondere ai ricorrenti, per i titoli di cui al ricorso:
a Parte_1 euro 1.361,44;
➤ a Parte_2 euro 998,03;
maggiorati entrambi gli importi di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla scadenza al saldo effettivo;
2. condanna la medesima convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in € 2.500,00 con distrazione a favore dei difensori anticipatari avv.ti Bravin e Regazzo
Così deciso in Venezia il 25.11.2025.
Il Giudice