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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2738 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avvocato Agron XHANAJ
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avvocato AR UI POMPOLE, la quale in data 13.3.2024 ha rinunciato al mandato e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni della ricorrente:
Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica il 29.9.2025:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri e in Pt_1 Pt_1
data 21.06.2008, a Las Vegas - Nevada;
2) affidare i figli , Sig e in via esclusiva alla madre per Per_1 Per_2 Persona_3
le ragioni meglio esplicate in ricorso e stante il totale disinteresse del resistente emerso in corso di causa, con collocamento presso la stessa;
3) disporre che il Sig. possa vedere e tenere con sé i figli in Italia, in Pt_1
occasione delle licenze concessegli dall'esercito degli Stati Uniti d'America, fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi al mese, previo avviso alla madre con un anticipo di sette giorni nonché, sempre in Italia, per sette giorni durante le vacanze natalizie
(con alternanza annuale dal 24 dicembre – indicativamente alle ore 10.00 - al 31
dicembre – indicativamente alle ore 10.00 - e dal 31 dicembre – indicativamente alle ore 10.00 - al 6 gennaio -indicativamente alle ore 10.00), cinque giorni durante le vacanze pasquali (con alternanza annuale) e per 3 settimane durante le vacanze estive, prevedendo pari diritto di vacanza (3 settimane consecutive) in favore della madre. Durante i periodi suindicati, disporre che il padre non possa portare con sé i figli all'esterno, ma permanga in territorio nazionale;
4) disporre a carico del Sig. il versamento in favore della moglie per Pt_1 Pt_1
le esigenze dei 3 figli minori la somma di € 1.800,00 (€ 600,00 ciascuno), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario;
le spese
2 straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) disporre a carico del Sig. il versamento di una somma di € 500,00 in favore Pt_1
della Sig.ra a titolo di assegno di divorzio, rivalutabile annualmente secondo gli Pt_1
indici ISTAT;
8) spese di causa integralmente rifuse.
Conclusioni del resistente:
Non ha precisato conclusioni;
per esso le conclusioni si intendono precisate come da comparsa di costituzione depositata il 14.11.2023.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 24.5.2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con a Las Vegas (USA) il 21.6.2008; che Controparte_1
dall'unione erano nati i figli (1.10.2009), (12.11.2012) e Per_1 Per_2 Persona_3
( 26.9.2015); che, nel corso del matrimonio, la vita della famiglia si era svolta in diversi paesi in ragione delle missioni affidate al marito (soldato dell'esercito americano) e da ultimo in Monteviale (VI) in un immobile condotto in locazione, prestando
[...]
servizio presso la Caserma Ederle di Vicenza;
che il rapporto coniugale CP_1
era entrato in irreversibile crisi a causa della condotta del marito che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con tale e quindi deciso di rientrare Persona_4
negli USA, anche per raggiungere la sua nuova compagna;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
che i figli minori fossero affidati in via esclusiva ad essa ricorrente;
che fosse regolamentato il diritto di visita del padre;
che fosse determinato in 800 dollari mensili il contributo dovuto da
3 per il mantenimento di ciascun figlio;
che le fosse riconosciuto Controparte_1
un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di 1.500 dollari mensili.
Formulava altresì ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. domanda di scioglimento del matrimonio.
Con comparsa depositata in data 14.11.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo l'improcedibilità del ricorso, in quanto il matrimonio delle parti non
[...]
risultava trascritto in Italia;
nel merito contestava le ragioni di addebito a proprio carico dedotte dalla ricorrente;
chiedeva che i tre figli minori fossero affidati ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso;
offriva per il mantenimento di ciascun figlio la somma mensile di 500 dollari, oltre al 50% delle spese straordinarie e chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento avanzata da . Parte_1
All'udienza del 17.11.2023, fissata davanti al Giudice Relatore per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., il procuratore del convenuto dichiarava che la missione di in Italia era terminata e che lo stesso era rientrato negli USA. Controparte_1
La ricorrente, personalmente comparsa, dava atto della circostanza e dichiarava di essere rimasta a Monteviale con i tre figli.
Con ordinanza in data 29.11.2023 il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i tre figli minori ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, con collocamento presso la madre e facoltà del padre di vederli in Italia in occasione delle licenze concessegli dall'esercito degli Stati Uniti d'America, fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi al mese, previo avviso alla madre con un anticipo di sette giorni nonché, sempre in Italia, per quindici giorni durante le vacanze natalizie,
per cinque giorni durante le vacanze pasquali e per tre settimane durante le vacanze estive;
faceva obbligo a di contribuire al mantenimento della Controparte_1
4 moglie con la somma mensile di euro 500 e dei tre figli con la somma mensile di euro
1.800 (euro 600 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 21.3.2024 si procedeva all'ascolto della figlia maggiore delle parti
, nonché di due testi addotti dalla ricorrente. Parte_2
Con ricorso in corso di causa depositato in data 7.3.2024, Parte_1
chiedeva l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c. nei confronti del marito, rappresentando che quest'ultimo, dopo la pronuncia dei provvedimenti provvisori, avesse dapprima corrisposto somme inferiori rispetto a quelle dovute per il mantenimento di moglie e figli e poi completamente interrotto i versamenti .
Con ordinanza resa in data 21.3.2024 il Giudice Relatore ammoniva Controparte_1
al puntuale rispetto degli obblighi economici a suo carico.
[...]
Con sentenza parziale n. 1866/2024 il Tribunale, disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso, dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
affidava i tre figli minori in via esclusiva alla madre, con residenza e collocamento presso la stessa;
regolamentava il diritto di visita del padre da esercitarsi in occasione delle licenze concessegli dall'esercito degli Stati Uniti
d'America; faceva obbligo a , con decorrenza dalla domanda, Controparte_1
di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di euro 1.800 (euro 600 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
faceva obbligo a Controparte_1
, con decorrenza dalla domanda, di contribuire al mantenimento della moglie
[...]
con la somma di euro 500; disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 12.6.2025 compariva la sola ricorrente rendendo le dichiarazioni riportate a verbale e ribadendo la propria volontà di divorziare dal marito.
5 All'udienza del 4.12.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine annuale di legge tra l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c.
tenutasi nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione e l'udienza avanti il Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio.
La sentenza parziale n. 1866/2024 non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
Le dichiarazioni rilasciate da all'udienza del 12.6.2025 Pt_1 Parte_1
dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto al regime di affidamento dei figli minori , e , Per_1 Per_2 Persona_3
non vi è ragione per modificare il giudizio di inidoneità espresso nella sentenza di separazione da questo Tribunale nei confronti di quanto alla Controparte_1
cura ed all'educazione della prole.
Il resistente, anche successivamente alla sentenza parziale n. 1866/2024, ha perseverato nelle proprie condotte, esercitando solo occasionalmente il diritto di visita ai figli e mancando di contribuire al loro mantenimento nella misura determinata dal
6 Tribunale.
Permangono pertanto le condizioni che hanno determinato, in fase di separazione,
l'affidamento esclusivo dei tre minori alla madre, la quale è attenta ai bisogni dei figli e costituisce di fatto l'unica figura genitoriale di riferimento per gli stessi.
Il diritto di visita del padre potrà essere esercitato in Italia secondo le modalità indicate nella sentenza di separazione che consentono a (ove lo Controparte_1
voglia) di intrattenere rapporti significativi con i figli.
Quanto alle questioni economiche, va considerato che la ricorrente continua a svolgere attività lavorative precarie e poco retribuite quale colf o baby sitter o insegnante di inglese verso retribuzioni estremamente modeste, con le quali ed anche ricorrendo all'aiuto economico della propria madre, deve sostenere il pagamento del canone di locazione dell'immobile dove abita con i tre figli.
Quanto a , lo stesso si è del tutto disinteressato del giudizio Controparte_1
(mancando di presenziare alle udienze e di provvedere alla sostituzione dell'avvocato
AR UI PO dopo la rinuncia al mandato risalente al marzo 2024) e non ha pertanto provato alcun mutamento della propria capacità reddituale, accertata in sede di separazione in 5.581 dollari netti mensili.
Reputa pertanto il Collegio di confermare in euro 600 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese Controparte_1
straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Ricorrono altresì le condizioni per riconoscere a un assegno Parte_1
divorzile con funzione assistenziale di euro 500 mensili a carico del marito, posto che la stessa, oltre ad essere gravata dell'intera gestione dei tre figli minori, è priva di un'occupazione stabile ed adeguatamente retribuita e deve far fronte al pagamento
7 del canone di locazione dell'immobile adibito ad abitazione propria e della prole.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i valori medi di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche relativi alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa .
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Las Vegas (USA) il 21.6.2008 ; Controparte_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monteviale al n.23 , parte II, serie C, anno 2023;
c)affida i minori , e in via Parte_2 Persona_5 Persona_6
esclusiva alla madre, con residenza e collocamento presso la stessa;
d)dispone che il padre possa vedere i figli esclusivamente in Italia secondo le seguenti modalità:
- fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi al mese, previo avviso alla madre con un anticipo di sette giorni;
-per quindici giorni durante le vacanze natalizie;
-per cinque giorni durante le vacanze pasquali;
-per tre settimane durante le vacanze estive;
e)fa obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli con un Controparte_1
assegno di euro 1.800 (euro 600 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
f)pone le spese straordinarie relative ai tre figli, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, a carico di entrambi i genitori al 50%;
8 g) fa obbligo a di corrispondere alla moglie un assegno Controparte_1
divorzile di euro 500, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
h)condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 98 per anticipazione ed euro 7.616 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Vicenza il 16.12.2025.
Il Presidente estensore
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