Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 862/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 862/2023 R.G.A.C.C., instaurata da
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Chiara Contursi
- Appellante -
nei confronti di
Avv. rappresentata e difesa da se medesima ex art. 86 cpc Controparte_1
- Appellata -
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OGGETTO: “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 25.2.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
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1. – L'avv. ha rappresentato e difeso, nell'ambito di varie controversie in Controparte_1
materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, numerosi lavoratori operanti nel settore dell'agricoltura, ottenendo dai giudici del Tribunale di Foggia la distrazione in suo favore ex art. 93 cpc delle spese giudiziali liquidate a carico dell' . CP_2
2. – La creditrice il 3.6.2014 ha notificato all' quindici atti di precetto, con i quali ha CP_2
intimato il pagamento della somma di € 545,88 per ciascuno di essi.
2.1. – In particolare, a seguito della conclusione delle procedure esecutive n. 7418/2012, n.
8018/2012, n. 2513/2013, n. 2512/2013, n. 2514/2013, n. 1148/2013, n. 1149/2013, n. 2524/2013,
n. 1020/2013, n. 1017/2013, n. 2144/2013, n. 2699/2013, n. 1153/2013, n. 2518/2013 e n.
2519/2013 RGes., promosse in proprio dall'avv. nei confronti dell' e del Controparte_1 CP_2
“Banco di Napoli”, filiale di Foggia, quale terzo pignorato, il GE ha disposto l'assegnazione delle somme a credito.
2.2. – La Banca ha corrisposto le somme come assegnate, ma la creditrice ha lamentato che l' non le ha rimborsato l'imposta di registrazione anticipata, né le ha versato le spese e CP_2
competenze legali successive alla pubblicazione delle ordinanze di assegnazione. Pertanto, per le relative somme, ha intimato i suddetti precetti di pagamento.
3. – Il debitore diretto ha proposto opposizione ex artt. 10 e 615 cpc avverso le quindici intimazioni di pagamento, eccependo l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, la carenza di legittimazione passiva, l'improcedibilità per violazione dell'art. 14 L. n. 326/2003 e chiedendo, in via “cautelare”, la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi e, nel merito, di dichiarare l'inesistenza del diritto della creditrice di procedere “in executivis” e, quindi, nulli/inefficaci i precetti opposti.
4. – L'opposizione all'esecuzione è stata contrastata dalla creditrice precettante, la quale ha eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto unitariamente proposta contro molteplici atti di precetto, il difetto di giurisdizione dell'AGO e l'inammissibilità dell'opposizione per assenza della
2 copia notificata dei titoli. Nel merito, ha dedotto il proprio diritto di esigere, sulla base delle ordinanze di assegnazione, il pagamento delle somme anticipate, per ciascuna di esse.
5. – Con ordinanza del 2.1.2015 il giudice del Tribunale di Foggia ha sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento dei precetti opposti ed ha rinviato la causa per la decisione sul merito.
6. – Con sentenza n. 1374/2023, pubblicata il 17.5.2023, il GOP del Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione all'esecuzione ed ha condannato l' al pagamento delle spese e CP_2
competenze legali in favore dell'opposta, sulla scorta della seguente motivazione: “…questo
giudice ritiene di condividere quella parte di dottrina che asserisce che pur se l'ordinanza importa
il trasferimento in capo all'assegnatario del credito, tale trasferimento non produce l'estinzione
automatica del rapporto tra le parti menzionate che, però, viene a cadere in uno stato di
quiescenza e si colloca in posizione sussidiaria rispetto al vincolo costituitosi tra assegnatario e
terzo assegnato (debitor debitoris). Per tali motivi nessuna azione esecutiva può essere
nuovamente promossa nei confronti del debitore originario (assegnante) se non previa infruttuosa
escussione del terzo, dalla quale il creditore può ritenersi dispensato nelle sole ipotesi di
conclamata insolvenza del terzo stesso o del suo dichiarato fallimento. Nel caso che qui interessa,
dalle ordinanze di assegnazione emerge che le procedure esecutive nel cui ambito il creditore ha
chiesto l'assegnazione delle somme di registrazione di precedente ordinanza non era esaurita in
quanto il G E del Tribunale di Foggia aveva dichiarato la incapienza delle somme. Il che
comporta la reviviscenza piena del rapporto debitorio tra l'opposta e l' e la piena legittimità CP_2
dei precetti intimati…”.
7. – Avverso tale pronunzia l' ha proposto appello, eccependo il difetto assoluto di CP_2
motivazione in ordine ai motivi di opposizione (inesistenza di un valido titolo esecutivo, carenza di legittimazione passiva ed improcedibilità per violazione dell'art. 14 L. n. 326/2003), deducendo che l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc è titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato
(ma non del debitore diretto), soltanto nei cui confronti la creditrice avrebbe dovuto azionare le sue
3 pretese, senza che possa ammettersi la reviviscenza del rapporto obbligatorio fra l'opposta e l' neppure in caso d'incapienza del credito residuo. Pertanto, ha concluso per l'accoglimento CP_2
delle conclusioni già rassegnate con la citazione in opposizione ex art. 615 cpc.
8. – Al gravame ha resistito l'appellata, la quale ha eccepito testualmente la “inammissibilità
per intimazioni multiple con unico atto di precetto”, nonché la nullità della domanda per indeterminatezza dell'“editio actionis” e la “inammissibilità per mancanza della copia notificata
del titolo”. Quanto alle questioni meritali dell'appello, ne ha dedotto l'infondatezza giuridica,
concludendo per la conferma integrale della pronunzia impugnata.
9. – In assenza di attività istruttoria, dopo la concessione dei termini per il deposito di note conclusive, all'udienza del 25.2.2025 la causa è stata riservata in decisione.
10. – L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
11. – Le eccezioni in rito sollevate dall'appellata non hanno pregio per le ragioni di seguito esposte: a) dalla circostanza che l' , con un unico atto giudiziario, abbia opposto plurimi atti di CP_2
precetto (il cui valore complessivo, comunque, trascende la competenza del GdP) non può
discendere il radicale vizio processuale invocato dall'eccipiente, sia perché l'opposizione proposta ex art. 615 cpc concerne intimazioni di pagamento relative ad un rapporto obbligatorio intercorrente fra gli stessi soggetti ed inerente a crediti analoghi per oggetto e per titolo,
inscriventisi nell'ambito di una relazione unitaria tra le medesime parti;
sia in quanto la giurisprudenza ha ammesso, in attuazione del principio di economia processuale, la legittima proponibilità di un unico atto di opposizione avverso più ingiunzioni emesse su ricorso del medesimo creditore nei confronti dello stesso debitore (Cass. 26.3.2007 n. 7294), di talché viene in rilievo, con riferimento alla fattispecie sottoposta all'esame dell'intestata Corte d'Appello,
l'“eadem ratio”; b) anche a fronte delle suesposte osservazioni, la generica ed inafferrabile eccezione d'indeterminatezza della domanda per vizio contenutistico dell'atto oppositivo è priva di consistenza giuridica;
c) infine, l'eccezione d'inammissibilità “per mancanza della copia
4 notificata del titolo”, in quanto l'opponente non avrebbe prodotto “la copia notificata del titolo per
cui si procede consacrante il diritto dell'istante alla liquidazione eseguita dal G.E., delle somme di
cui si discute, a cui poi ha fatto seguito, con la notifica dell'atto di precetto inoltrata”, oltre a rivelarsi di ardua intellegibilità sul piano eminentemente semantico, non può che sfociare in una statuizione reiettiva, non potendosi ricollegare a tale presunta attività omessa (che non è dato comprendere perché sarebbe imputabile alla parte destinataria delle intimazioni di pagamento) la drastica sanzione processuale dell'inammissibilità dell'opposizione al precetto, trattandosi di un ipotetico vizio di carattere formale di cui potrebbe semmai discutersi nell'ambito di un distinto giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
12. – Nel merito, non appare inutile rammentare che l'assegnazione delle somme disposta salvo esazione ai sensi dell'art. 553 cpc, alla stregua di una “datio in solutum”, e quindi in pagamento “pro solvendo” e non “pro soluto”, nel senso che il suddetto provvedimento opera il trasferimento coattivo ed immediato del credito al creditore pignorante, ma non anche l'immediata estinzione del credito, essendo sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento al creditore assegnatario da parte del terzo pignorato, rappresenta una caratteristica funzionale intrinseca all'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti. Inoltre,
l'ordinanza ex art. 553 cpc costituisce titolo esecutivo da far valere nei confronti del terzo pignorato, alla luce di quanto disposto dagli artt. 548 co. 1 e 549 cpc, laddove Cass. 30.12.2011 n.
30457 (pag. 5 della motivazione) ha escluso la sua valenza esecutiva nei confronti del debitore originario nonché la possibilità che detta ordinanza possa contenere una condanna nel caso di incapienza del residuo credito soddisfatto.
12.1. – Orbene, l'appellata a pag. 5 della comparsa di costituzione ha testualmente precisato che “Nelle ordinanze di assegnazione è richiamata la dicitura “oltre successivi esborsi occorrenti
per la concreta attuazione” (nella specie sono ricomprese anche le spese di registrazione) e
quantunque non esplicitamente richiamate, esse sono dovute per la concreta attuazione del
provvedimento giudiziale”. Dunque, poiché il futuro costo di registrazione, per espressa
5 ammissione dell'interessata, era stato incluso nella somma oggetto dei provvedimenti assegnativi,
la sua ripetizione poteva e doveva avvenire nell'ambito del relativo procedimento esecutivo,
attraverso l'escussione del terzo pignorato, quale nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dalla medesima ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc (cfr. sul punto Cass.
9.9.2022 n. 26545), essendo irrilevante che, al momento della richiesta di pagamento rivolta al terzo “debitor debitoris”, il costo della registrazione non fosse stato riscosso “poiché, non essendo stata ancora registrata l'ordinanza, la somma non era stata
neppure anticipata dal creditore procedente;
infatti, trattandosi di importo rientrante in quello
oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., la pretesa può essere avanzata dal creditore
anche successivamente, in sede esecutiva e direttamente verso il terzo” (così testualmente Cass.
17.1.2020 n. 1004).
12.2. – Inoltre, l'appellata non ha dimostrato di non aver potuto riscuotere dal “debitor
debitoris” il credito che le era stato assegnato (come detto, comprensivo delle spese di registrazione), ciò che soltanto, secondo Cass. 29.11.2005 n. 26036 e Cass.
7.6.2016 n. 11660, le avrebbe consentito di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo nei confronti del debitore espropriato.
13. – In definitiva, la precettante ha minacciato l'inizio dell'esecuzione forzata nei confronti dell' pur essendo inesistente il diritto di procedere “in executivis” in danno del medesimo CP_2
Istituto intimato.
14. – Resta assorbito l'esame degli altri motivi di impugnazione.
15. – La regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio non può che soggiacere al criterio codificato dall'art. 91 cpc. Trattandosi di causa relativa all'esecuzione forzata, il valore della controversia dev'essere determinato nel rispetto della previsione di cui all'art. 17 co. 1 cpc,
facendosi applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 della vigente disciplina parametrica forense. Per il giudizio di primo grado si ritiene di poter confermare il medesimo importo già liquidato dal Tribunale di Foggia in quanto reputato equo e proporzionato. Per il grado
6 di appello, stante la scarsa complessità delle questioni dibattute dalle parti, appare legittima la liquidazione del compenso legale secondo i parametri forensi minimi del predetto scaglione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , avverso la sentenza del CP_2
Tribunale di Foggia n. 1374/2023, pubblicata il 17.5.2023, nei confronti di , con Controparte_1
atto di citazione notificato il 26.6.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'originaria opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e dichiara nulli/inefficaci tutti gli atti di precetto opposti, notificati all' in data 3.6.2014; CP_2
2) condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano in € 1.620,00 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva
come per legge nonché esborsi come documentati “ex actis”, per il giudizio svoltosi davanti al
Tribunale di Foggia, e in € 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge nonché esborsi come documentati “ex actis”, per il giudizio svoltosi in grado di appello.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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