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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 443/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente fra
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Vincenzo Sarnicola, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi De Cunto , come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, in proprio e quale mandataria della ( , CP_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv.to Emilia Conrotto, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. Persona_1
80974; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 11/03/2020 proponeva Parte_1 ricorso avverso iscrizione d'ipoteca n° 10020191460000132004, Fascicolo N.
2019/21342, limitamente ai tributi di competenza dell'adito tribunale, ovvero le cartelle identificati ai nn° 10020110019675633 000, 10020110053513275 000 ,
10020120007518900 000 nonché avviso di addebito n° 40020130004606653 000
(tutti recanti come ente impositore l' ). CP_2
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti, chiedendo pertanto che l'adito tribunale, in veste del giudice del lavoro, volesse: 1) “Accertare e dichiarare l'inesistenza delle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate, perché mai notificate alla ricorrente, per tutti i motivi su esposti”; 2) “Accertare e dichiarare la decadenza della riscossione dei crediti nonché la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali impugnate, perché sono trascorsi sia i 5 che i 10 anni dalla loro presunta notifica al ricorrente;
” 3) “Accertare e dichiarare che al ricorrente non è mai stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con il relativo dettaglio debitorio, e, conseguentemente dichiarare
l'illegittimità e, per l'effetto, la nullità della iscrizione ipotecaria sull'usufrutto
N. 10020191460000132004, Fascicolo N. 2019/21342, per un importo pari al doppio del dovuto di € 348.998,02, ex art. 77 d.p.r. 603/1972, ordinando la sua immediata cancellazione, esonerando espressamente il Conservatore da ogni e qual si voglia responsabilità in tal senso, sugli immobili di proprietà della ricorrente […]”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' , costituitasi anche per conto della Controparte_4 CP_2
società di cartolarizzazione . CP_3
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Pag. 2 di 4 2.1 In primo luogo si rileva, in quanto la questione sarebbe stata assorbente, che l'agenzia delle entrate ha depositato preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato in data 02/04/2019: è infondata, sul punto, l'opposizione del ricorrente.
2.2 Anche i titoli posti alla base della iscrizione ipotecaria risultano tutti regolarmente notificati, in date corrispondenti a quelle riportate in atti dalle resistenti e sui relativi ruoli, come provato dalle cartoline di ritorno (facilmente riconducibili ai titoli per i riferimenti incrociati degli identificativi). I titoli risultano tutti notificati fra il 2011 ed il 2014: ultimo titolo notificato è l'avviso di addebito 40020130004606653), che risulta notificato in data 12.02.2014.
Pertanto, anche sul punto è infondato il ricorso.
2.3 Per quel che attiene la prescrizione dei titoli, esaminata l'intimazione di pagamento prodotta dall' in corso di giudizio, si rileva che la stessa è CP_5
inefficace ad interrompere i termini prescrizionali, trattandosi di intimazione relativa ad altri titoli estranei all'odierno contendere.
L'unico atto utile ad interrompere il termine prescrizionale, dalle risultanze processuali, è il preavviso dell'iscrizione ipotecaria.
Considerato che
per i crediti tributari oggetto dell'odierno contendere si applica la prescrizione quinquennale, tutti i crediti risultano prescritti, atteso che la comunicazione è intervenuta qualche mese dopo tale decadenza del titolo notificato in ultimo: la data di notifica dell'ultimo avviso di addebito, come detto, risulta il 12/02/2014, mentre la data di notifica del preavviso risulta il 02/04/2019.
Va pertanto accolto il ricorso e dichiarata la prescrizione dei titoli che l'iscrizione ipotecaria garantiva, con riduzione della stessa in ragione dei soli tributi di competenza dell'odierno giudicante.
3.0 Le spese seguono la soccombenza e vengono poste in capo all' in favore CP_5
di parte ricorrente, con compensazione delle spese con parte resistente . CP_2
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_4 [...]
(costituitosi anche in nome e per conto della Controparte_6
), così provvede: Controparte_7 CP_8
1) dichiara l'avvenuta prescrizione e l'inesigibilità dei titoli identificati ai seguenti numeri: 10020110019675633 000, 1002011005351327000,
10020120007518900 000 (cartelle esattoriali) e 40020130004606653000 (avviso di addebito);
2) 1 dichiara nulla l'iscrizione ipotecaria in ordine ai titoli riportati;
3) ordina, di conseguenza, alla Conservatoria di Salerno la riduzione dell'ipoteca iscritta con nota N. 20095/2518, del 17.05.2016 con l'esclusione dei titoli sopra indicati, esonerando espressamente il Conservatore da ogni e qual si voglia responsabilità in tal senso;
4) pone le spese di lite a carico dell' a favore di parte ricorrente, spese CP_5
liquidate in Euro 2.200, oltre IVA, CA e 15% forfettario, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Sarnicola per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 18/02/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 443/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente fra
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Vincenzo Sarnicola, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi De Cunto , come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, in proprio e quale mandataria della ( , CP_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv.to Emilia Conrotto, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. Persona_1
80974; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 11/03/2020 proponeva Parte_1 ricorso avverso iscrizione d'ipoteca n° 10020191460000132004, Fascicolo N.
2019/21342, limitamente ai tributi di competenza dell'adito tribunale, ovvero le cartelle identificati ai nn° 10020110019675633 000, 10020110053513275 000 ,
10020120007518900 000 nonché avviso di addebito n° 40020130004606653 000
(tutti recanti come ente impositore l' ). CP_2
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti, chiedendo pertanto che l'adito tribunale, in veste del giudice del lavoro, volesse: 1) “Accertare e dichiarare l'inesistenza delle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate, perché mai notificate alla ricorrente, per tutti i motivi su esposti”; 2) “Accertare e dichiarare la decadenza della riscossione dei crediti nonché la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali impugnate, perché sono trascorsi sia i 5 che i 10 anni dalla loro presunta notifica al ricorrente;
” 3) “Accertare e dichiarare che al ricorrente non è mai stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con il relativo dettaglio debitorio, e, conseguentemente dichiarare
l'illegittimità e, per l'effetto, la nullità della iscrizione ipotecaria sull'usufrutto
N. 10020191460000132004, Fascicolo N. 2019/21342, per un importo pari al doppio del dovuto di € 348.998,02, ex art. 77 d.p.r. 603/1972, ordinando la sua immediata cancellazione, esonerando espressamente il Conservatore da ogni e qual si voglia responsabilità in tal senso, sugli immobili di proprietà della ricorrente […]”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' , costituitasi anche per conto della Controparte_4 CP_2
società di cartolarizzazione . CP_3
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Pag. 2 di 4 2.1 In primo luogo si rileva, in quanto la questione sarebbe stata assorbente, che l'agenzia delle entrate ha depositato preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato in data 02/04/2019: è infondata, sul punto, l'opposizione del ricorrente.
2.2 Anche i titoli posti alla base della iscrizione ipotecaria risultano tutti regolarmente notificati, in date corrispondenti a quelle riportate in atti dalle resistenti e sui relativi ruoli, come provato dalle cartoline di ritorno (facilmente riconducibili ai titoli per i riferimenti incrociati degli identificativi). I titoli risultano tutti notificati fra il 2011 ed il 2014: ultimo titolo notificato è l'avviso di addebito 40020130004606653), che risulta notificato in data 12.02.2014.
Pertanto, anche sul punto è infondato il ricorso.
2.3 Per quel che attiene la prescrizione dei titoli, esaminata l'intimazione di pagamento prodotta dall' in corso di giudizio, si rileva che la stessa è CP_5
inefficace ad interrompere i termini prescrizionali, trattandosi di intimazione relativa ad altri titoli estranei all'odierno contendere.
L'unico atto utile ad interrompere il termine prescrizionale, dalle risultanze processuali, è il preavviso dell'iscrizione ipotecaria.
Considerato che
per i crediti tributari oggetto dell'odierno contendere si applica la prescrizione quinquennale, tutti i crediti risultano prescritti, atteso che la comunicazione è intervenuta qualche mese dopo tale decadenza del titolo notificato in ultimo: la data di notifica dell'ultimo avviso di addebito, come detto, risulta il 12/02/2014, mentre la data di notifica del preavviso risulta il 02/04/2019.
Va pertanto accolto il ricorso e dichiarata la prescrizione dei titoli che l'iscrizione ipotecaria garantiva, con riduzione della stessa in ragione dei soli tributi di competenza dell'odierno giudicante.
3.0 Le spese seguono la soccombenza e vengono poste in capo all' in favore CP_5
di parte ricorrente, con compensazione delle spese con parte resistente . CP_2
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_4 [...]
(costituitosi anche in nome e per conto della Controparte_6
), così provvede: Controparte_7 CP_8
1) dichiara l'avvenuta prescrizione e l'inesigibilità dei titoli identificati ai seguenti numeri: 10020110019675633 000, 1002011005351327000,
10020120007518900 000 (cartelle esattoriali) e 40020130004606653000 (avviso di addebito);
2) 1 dichiara nulla l'iscrizione ipotecaria in ordine ai titoli riportati;
3) ordina, di conseguenza, alla Conservatoria di Salerno la riduzione dell'ipoteca iscritta con nota N. 20095/2518, del 17.05.2016 con l'esclusione dei titoli sopra indicati, esonerando espressamente il Conservatore da ogni e qual si voglia responsabilità in tal senso;
4) pone le spese di lite a carico dell' a favore di parte ricorrente, spese CP_5
liquidate in Euro 2.200, oltre IVA, CA e 15% forfettario, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Sarnicola per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 18/02/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4