TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9895 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 16076/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. PE NO
Visto l'art. 430 c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PE Parte_1
Montagnese che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente
E
Controparte_1
- contumace -
OGGETTO: carta docente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.05.25, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo: di essere inserito nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2024-
26 e di avere svolto attività di docenza presso l'Istituto Comprensivo “S. Salacone” di
Roma (RM)nello scorso anno scolastico 2024/2025; di avere in precedenza prestato servizio come docente precaria alle dipendenze del in base a Controparte_1
pagina 1 di 6 contratto a tempo determinato nell'a.s. 2024/25; che non gli è stata erogata la carta elettronica, dell'importo pari ad € 500 annui, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente di ruolo a tempo indeterminato.
Tanto premesso, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole
4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE del 28/6/1999, che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza del 18 maggio
2022, e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha chiesto la condanna del convenuto al CP_1
pagamento, tramite carta elettronica, della complessiva somma di €. 500,00 per per l'a.s.
2024/25 in cui ha svolto incarico di supplenza senza la corresponsione del bonus.
Ritualmente convenuto in giudizio, il non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace.
Il Tribunale osserva quanto segue.
1. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti pagina 2 di 6 accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3
categoria”.
pagina 3 di 6 I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23.9.2015 e del 28.11.2016), adottati ai sensi del comma 122, stabiliscono, poi, che: - “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3, co. 1, DPCM 28.11.2016); - “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3, co. 2, DPCM cit.); - “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3” (art 5 co. 1, DPCM cit.); - “Per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016” (art 5 co. 2, DPCM cit.); - “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” (art 5 co. 3,
DPCM cit.); - “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6, co. 6, DPCM cit.).
La Corte di Cassazione, investita, in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., della risoluzione delle questioni interpretative poste dalla normativa sopra richiamata, ha enunciato i seguenti principi di diritto (sent. n. 29961/2023): “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia pagina 4 di 6 giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2. Nel caso di specie, il ricorrente, attualmente inserito nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2024-26, ha documentato di aver svolto attività di docenza nell'a.s. 2024/25in virtù di incarico annuale sino al termine delle attività didattiche (30.6.2025).
pagina 5 di 6 Ebbene, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sanciti nella succitata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, parte ricorrente ha diritto all'accredito, tramite carta elettronica, della somma di € 500 per l'anno scolastico rispetto al quale è stata conferitaria di incarico annuale sino al termine delle attività didattiche.
3. Le spese di lite vengono poste a carico del e liquidate in € 450,00 oltre CP_1
accessori di legge, tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per l'a.s. 2024/25 per l'importo complessivo di euro 500,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta erogazione, e condanna il convenuto a CP_1
mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente, liquidate in € 450,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 08.10.2025
IL GIUDICE
PE NO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. PE NO
Visto l'art. 430 c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PE Parte_1
Montagnese che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente
E
Controparte_1
- contumace -
OGGETTO: carta docente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.05.25, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo: di essere inserito nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2024-
26 e di avere svolto attività di docenza presso l'Istituto Comprensivo “S. Salacone” di
Roma (RM)nello scorso anno scolastico 2024/2025; di avere in precedenza prestato servizio come docente precaria alle dipendenze del in base a Controparte_1
pagina 1 di 6 contratto a tempo determinato nell'a.s. 2024/25; che non gli è stata erogata la carta elettronica, dell'importo pari ad € 500 annui, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente di ruolo a tempo indeterminato.
Tanto premesso, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole
4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE del 28/6/1999, che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza del 18 maggio
2022, e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha chiesto la condanna del convenuto al CP_1
pagamento, tramite carta elettronica, della complessiva somma di €. 500,00 per per l'a.s.
2024/25 in cui ha svolto incarico di supplenza senza la corresponsione del bonus.
Ritualmente convenuto in giudizio, il non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace.
Il Tribunale osserva quanto segue.
1. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti pagina 2 di 6 accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3
categoria”.
pagina 3 di 6 I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23.9.2015 e del 28.11.2016), adottati ai sensi del comma 122, stabiliscono, poi, che: - “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3, co. 1, DPCM 28.11.2016); - “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3, co. 2, DPCM cit.); - “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3” (art 5 co. 1, DPCM cit.); - “Per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016” (art 5 co. 2, DPCM cit.); - “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” (art 5 co. 3,
DPCM cit.); - “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6, co. 6, DPCM cit.).
La Corte di Cassazione, investita, in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., della risoluzione delle questioni interpretative poste dalla normativa sopra richiamata, ha enunciato i seguenti principi di diritto (sent. n. 29961/2023): “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia pagina 4 di 6 giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2. Nel caso di specie, il ricorrente, attualmente inserito nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2024-26, ha documentato di aver svolto attività di docenza nell'a.s. 2024/25in virtù di incarico annuale sino al termine delle attività didattiche (30.6.2025).
pagina 5 di 6 Ebbene, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sanciti nella succitata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, parte ricorrente ha diritto all'accredito, tramite carta elettronica, della somma di € 500 per l'anno scolastico rispetto al quale è stata conferitaria di incarico annuale sino al termine delle attività didattiche.
3. Le spese di lite vengono poste a carico del e liquidate in € 450,00 oltre CP_1
accessori di legge, tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per l'a.s. 2024/25 per l'importo complessivo di euro 500,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta erogazione, e condanna il convenuto a CP_1
mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente, liquidate in € 450,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 08.10.2025
IL GIUDICE
PE NO
pagina 6 di 6