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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/09/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione 1 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Concetta Elda Caprino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6424/2024 R.G. promossa da:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 6424/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
08/11/2024 da:
), in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 CodiceFiscale_1
-opponente- contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-opposta contumace -
Controparte_2
-opposto contumace -
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n.
150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, l'Avv. ha proposto opposizione ex artt. 84 e Parte_1
170 D.P.R. 115/2002 ed ex art. 15 D.lgs. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione emesso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo in data 23/10/2024, lamentando la liquidazione di un compenso inferiore rispetto a quello da lui richiesto. A sostegno delle proprie domande, lo stesso ha rappresentato che:
- era stato nominato difensore di fiducia dal sig. nel procedimento penale Controparte_2 rubricato al n.12202/2023 R.G.N.R. – N.8694/2023 R.G.G.I.P., a seguito dell'arresto in flagranza di reato dello stesso;
- in data 24/11/2023 egli aveva assistito il proprio cliente nella fase di convalida dell'arresto, riservandosi di presentare istanza di amissione al patrocinio a spese dello Stato;
- a seguito della presentazione dell'istanza di ammissione al PSS, l'imputato era stato ammesso al beneficio in data 30/11/2023 (N.728/2023 reg. Patr. spese Stato);
- a seguito di apposita istanza, il GUP aveva disposto procedersi con rito abbreviato fissando udienza al 14/05/2024;
- interrogato l'imputato, il GUP aveva emesso sentenza di condanna, non appellata;
- in data 15/05/2024, egli aveva chiesto la liquidazione dei propri compensi per l'attività svolta per un totale di € 3.500,00 oltre oneri e accessori di legge, in ossequio ai parametri di cui al Decreto del
Ministero della giustizia n.55/2014 e dal “Protocollo” sottoscritto in data 12/01/2022 dai
Presidenti del Tribunale, dell'Ordine degli avvocati e della Camera Penale di Bergamo (d'ora in avanti indicato come “Protocollo”);
- con decreto del 17/10/2024, notificato a mezzo PEC in data 23/10/2024, il GUP aveva liquidato la somma complessiva di € 1.200,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA, “avuto riguardo alla decorrenza, alla prestazione in concreto resa e tenuto presente il limite imposto dall'art.82 co. 1 del
T.U.”.
Alla luce dei fatti così descritti, l'Avv. ha proposto opposizione lamentando l'illegittimità del Pt_1 provvedimento di liquidazione adottato dal GUP del Tribunale di Bergamo per omessa indicazione sia delle fasi del procedimento per le quali è stato riconosciuto il compenso ed il loro specifico valore rispetto ai tariffari (minimi e medi), sia della motivazione circa la scelta di non applicare il “Protocollo” e comunque liquidare un importo inferiore a minimo tariffario di cui al D.M. 55/2014. In particolare, l'avvocato ha censurato l'omessa liquidazione dei compensi dovuti per la fase di convalida dell'arresto, a sua opinione riconducibile alla discrasia temporale tra l'udienza di convalida d'arresto (in occasione della quale egli aveva fatto riserva di presentazione dell'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato) e l'emissione del decreto di ammissione al beneficio a favore di Controparte_2 pagina 2 di 5 Il Giudice ha fissato udienza in data 05/03/2025, all'esito della quale egli ha disposto il rinnovo della notifica.
All'esito dell'udienza del 27/05/2025 tenutasi in modalità cartolare, stante la regolarità delle notifiche effettuate, questo Giudice ha dichiarato la contumacia del , in persona del suo Controparte_1
Ministro pro tempore, e del sig. e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni Controparte_2 ed eventuale discussione orale della causa.
La causa viene ora in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
Considerazioni in diritto
Con riferimento al primo motivo di opposizione, relativo all'applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 in luogo di quelli previsti dal “Protocollo” adottato presso il Tribunale di Bergamo, lo stesso non può trovare accoglimento.
Secondo l'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le spese spettanti al difensore devono essere liquidati secondo la tariffa professionale, entro i limiti dei valori medi. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tali criteri sono esaustivi e non possono essere integrati da protocolli locali o da criteri correttivi. Sul punto, la Corte di cassazione ha sottolineato che “una diversa interpretazione renderebbe priva di significato l'espressione del legislatore, che nell'adottare una disciplina volta a garantire l'effettività della difesa, ha voluto contemperare anche la necessità di limitare la spesa a carico dello Stato” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2445 del 02/02/2011).
In modo analogo, la previsione contenuta nell'art. 1, comma 2, del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 - che consente l'aumento degli onorari fino al quadruplo dei massimi in caso di particolare complessità - deve essere interpretata in combinato disposto con l'art. 82 citato, il quale stabilisce un limite invalicabile ai valori medi nel contesto del patrocinio a spese dello Stato.
Nel caso di specie, sebbene il giudice di prime cure non abbia esplicitato nel provvedimento opposto le fasi riconosciute né i criteri adottati, dall'importo liquidato (€ 1.200,00) si può ragionevolmente inferire che siano stati applicati i parametri del D.M. n. 55/2014, con riferimento a tutte le fasi del giudizio dinanzi al
GUP - studio, introduttiva, istruttoria e decisionale - e con applicazione dei valori minimi unitamente alla riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002.
Considerata la definizione del procedimento con rito abbreviato e la non elevata complessità della causa, la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure appare conforme ai parametri normativi e proporzionata all'attività professionale effettivamente svolta dall'avv. e pertanto non suscettibile di revisione. Pt_1
Diversa valutazione merita il secondo motivo di opposizione, che invece risulta fondato e meritevole di accoglimento.
pagina 3 di 5 In particolare, l'opponente lamenta la mancata liquidazione dell'attività difensiva svolta in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto. Dal contenuto del decreto impugnato si può ragionevolmente dedurre che tale fase non sia stata considerata;
l'importo riconosciuto, infatti, sembra riferibile alle sole fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale svolte dinanzi al GUP. Qualora fosse stata inclusa anche la convalida d'arresto, il compenso liquidato avrebbe dovuto risultare superiore, pur tenendo conto dell'applicazione dei parametri minimi e della riduzione di un terzo prevista per il patrocinio a spese dello
Stato.
Nel caso in esame, l'avv. a correttamente fatto ricorso alla previsione di cui all'art. 109 del D.P.R. Pt_1
n. 115/2002, secondo cui gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data di presentazione dell'istanza oppure - come nella fattispecie - dal primo atto in cui il difensore interviene, qualora venga formulata riserva di presentazione dell'istanza e questa venga depositata entro i venti giorni successivi.
Tale norma risponde all'esigenza di evitare che l'urgenza o l'immediatezza di talune attività processuali - come l'udienza di convalida dell'arresto - possa compromettere il diritto alla difesa e la giusta remunerazione dell'attività professionale. La retrodatazione degli effetti dell'ammissione al momento della riserva, ove seguita dal tempestivo deposito dell'istanza, costituisce coerente applicazione del principio di effettività della difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.
Orbene, l'avv. ha formulato riserva di presentazione dell'istanza in sede di udienza di convalida Pt_1 dell'arresto tenutasi il 24/11/2024 (cfr. all. 2), provvedendo al relativo deposito tre giorni dopo, nei termini di legge, corredata dalla documentazione prescritta (cfr. all. 4).
Alla luce di quanto sopra, la doglianza relativa alla mancata liquidazione dell'attività difensiva svolta in occasione della convalida deve ritenersi fondata. Gli effetti del beneficio vanno pertanto retroattivamente ancorati alla data della riserva, essendo seguito il tempestivo deposito dell'istanza. Ne consegue la parziale riforma del provvedimento impugnato, con riconoscimento in favore dell'opponente dei compensi spettanti per la fase di convalida, limitatamente alle voci di studio e decisionale - stante l'assenza di attività istruttoria - da quantificarsi, applicando i valori minimi e la riduzione di un terzo, in € 362,67.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso proposto
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, ANNULLA il decreto di liquidazione emesso in data 23/10/2024 all'esito del procedimento penale n al n. 12202/2023
R.G.N.R. – N.8694/2023 R.G.G.I.P nella parte in cui ha respinto la richiesta di liquidazione dei pagina 4 di 5 compensi dell'avv. per l'attività difensiva svolta nei confronti del sig. Parte_1 [...]
CP_2
2. LIQUIDA in favore dell'avv. a titolo di compenso per l'attività svolta nel Parte_1 procedimento penale n. al n. 12202/2023 R.G.N.R. – N.8694/2023 R.G.G.I.P la somma complessiva di € 1.562,67 oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% ed accessori di legge.
3. Spese di lite compensate
Bergamo, lì 25.9.2025
Il Giudice
Maria Concetta Elda Caprino
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € (di cui € per la fase di studio, € per la fase iniziale, € per la fase di trattazione ed € per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 dm 55/14.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Cosi' deciso in data 25 settembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bergamo. il Giudice
Dott. Maria Concetta Elda Caprino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione 1 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Concetta Elda Caprino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6424/2024 R.G. promossa da:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 6424/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
08/11/2024 da:
), in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 CodiceFiscale_1
-opponente- contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-opposta contumace -
Controparte_2
-opposto contumace -
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n.
150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, l'Avv. ha proposto opposizione ex artt. 84 e Parte_1
170 D.P.R. 115/2002 ed ex art. 15 D.lgs. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione emesso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo in data 23/10/2024, lamentando la liquidazione di un compenso inferiore rispetto a quello da lui richiesto. A sostegno delle proprie domande, lo stesso ha rappresentato che:
- era stato nominato difensore di fiducia dal sig. nel procedimento penale Controparte_2 rubricato al n.12202/2023 R.G.N.R. – N.8694/2023 R.G.G.I.P., a seguito dell'arresto in flagranza di reato dello stesso;
- in data 24/11/2023 egli aveva assistito il proprio cliente nella fase di convalida dell'arresto, riservandosi di presentare istanza di amissione al patrocinio a spese dello Stato;
- a seguito della presentazione dell'istanza di ammissione al PSS, l'imputato era stato ammesso al beneficio in data 30/11/2023 (N.728/2023 reg. Patr. spese Stato);
- a seguito di apposita istanza, il GUP aveva disposto procedersi con rito abbreviato fissando udienza al 14/05/2024;
- interrogato l'imputato, il GUP aveva emesso sentenza di condanna, non appellata;
- in data 15/05/2024, egli aveva chiesto la liquidazione dei propri compensi per l'attività svolta per un totale di € 3.500,00 oltre oneri e accessori di legge, in ossequio ai parametri di cui al Decreto del
Ministero della giustizia n.55/2014 e dal “Protocollo” sottoscritto in data 12/01/2022 dai
Presidenti del Tribunale, dell'Ordine degli avvocati e della Camera Penale di Bergamo (d'ora in avanti indicato come “Protocollo”);
- con decreto del 17/10/2024, notificato a mezzo PEC in data 23/10/2024, il GUP aveva liquidato la somma complessiva di € 1.200,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA, “avuto riguardo alla decorrenza, alla prestazione in concreto resa e tenuto presente il limite imposto dall'art.82 co. 1 del
T.U.”.
Alla luce dei fatti così descritti, l'Avv. ha proposto opposizione lamentando l'illegittimità del Pt_1 provvedimento di liquidazione adottato dal GUP del Tribunale di Bergamo per omessa indicazione sia delle fasi del procedimento per le quali è stato riconosciuto il compenso ed il loro specifico valore rispetto ai tariffari (minimi e medi), sia della motivazione circa la scelta di non applicare il “Protocollo” e comunque liquidare un importo inferiore a minimo tariffario di cui al D.M. 55/2014. In particolare, l'avvocato ha censurato l'omessa liquidazione dei compensi dovuti per la fase di convalida dell'arresto, a sua opinione riconducibile alla discrasia temporale tra l'udienza di convalida d'arresto (in occasione della quale egli aveva fatto riserva di presentazione dell'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato) e l'emissione del decreto di ammissione al beneficio a favore di Controparte_2 pagina 2 di 5 Il Giudice ha fissato udienza in data 05/03/2025, all'esito della quale egli ha disposto il rinnovo della notifica.
All'esito dell'udienza del 27/05/2025 tenutasi in modalità cartolare, stante la regolarità delle notifiche effettuate, questo Giudice ha dichiarato la contumacia del , in persona del suo Controparte_1
Ministro pro tempore, e del sig. e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni Controparte_2 ed eventuale discussione orale della causa.
La causa viene ora in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
Considerazioni in diritto
Con riferimento al primo motivo di opposizione, relativo all'applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 in luogo di quelli previsti dal “Protocollo” adottato presso il Tribunale di Bergamo, lo stesso non può trovare accoglimento.
Secondo l'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le spese spettanti al difensore devono essere liquidati secondo la tariffa professionale, entro i limiti dei valori medi. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tali criteri sono esaustivi e non possono essere integrati da protocolli locali o da criteri correttivi. Sul punto, la Corte di cassazione ha sottolineato che “una diversa interpretazione renderebbe priva di significato l'espressione del legislatore, che nell'adottare una disciplina volta a garantire l'effettività della difesa, ha voluto contemperare anche la necessità di limitare la spesa a carico dello Stato” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2445 del 02/02/2011).
In modo analogo, la previsione contenuta nell'art. 1, comma 2, del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 - che consente l'aumento degli onorari fino al quadruplo dei massimi in caso di particolare complessità - deve essere interpretata in combinato disposto con l'art. 82 citato, il quale stabilisce un limite invalicabile ai valori medi nel contesto del patrocinio a spese dello Stato.
Nel caso di specie, sebbene il giudice di prime cure non abbia esplicitato nel provvedimento opposto le fasi riconosciute né i criteri adottati, dall'importo liquidato (€ 1.200,00) si può ragionevolmente inferire che siano stati applicati i parametri del D.M. n. 55/2014, con riferimento a tutte le fasi del giudizio dinanzi al
GUP - studio, introduttiva, istruttoria e decisionale - e con applicazione dei valori minimi unitamente alla riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002.
Considerata la definizione del procedimento con rito abbreviato e la non elevata complessità della causa, la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure appare conforme ai parametri normativi e proporzionata all'attività professionale effettivamente svolta dall'avv. e pertanto non suscettibile di revisione. Pt_1
Diversa valutazione merita il secondo motivo di opposizione, che invece risulta fondato e meritevole di accoglimento.
pagina 3 di 5 In particolare, l'opponente lamenta la mancata liquidazione dell'attività difensiva svolta in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto. Dal contenuto del decreto impugnato si può ragionevolmente dedurre che tale fase non sia stata considerata;
l'importo riconosciuto, infatti, sembra riferibile alle sole fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale svolte dinanzi al GUP. Qualora fosse stata inclusa anche la convalida d'arresto, il compenso liquidato avrebbe dovuto risultare superiore, pur tenendo conto dell'applicazione dei parametri minimi e della riduzione di un terzo prevista per il patrocinio a spese dello
Stato.
Nel caso in esame, l'avv. a correttamente fatto ricorso alla previsione di cui all'art. 109 del D.P.R. Pt_1
n. 115/2002, secondo cui gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data di presentazione dell'istanza oppure - come nella fattispecie - dal primo atto in cui il difensore interviene, qualora venga formulata riserva di presentazione dell'istanza e questa venga depositata entro i venti giorni successivi.
Tale norma risponde all'esigenza di evitare che l'urgenza o l'immediatezza di talune attività processuali - come l'udienza di convalida dell'arresto - possa compromettere il diritto alla difesa e la giusta remunerazione dell'attività professionale. La retrodatazione degli effetti dell'ammissione al momento della riserva, ove seguita dal tempestivo deposito dell'istanza, costituisce coerente applicazione del principio di effettività della difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.
Orbene, l'avv. ha formulato riserva di presentazione dell'istanza in sede di udienza di convalida Pt_1 dell'arresto tenutasi il 24/11/2024 (cfr. all. 2), provvedendo al relativo deposito tre giorni dopo, nei termini di legge, corredata dalla documentazione prescritta (cfr. all. 4).
Alla luce di quanto sopra, la doglianza relativa alla mancata liquidazione dell'attività difensiva svolta in occasione della convalida deve ritenersi fondata. Gli effetti del beneficio vanno pertanto retroattivamente ancorati alla data della riserva, essendo seguito il tempestivo deposito dell'istanza. Ne consegue la parziale riforma del provvedimento impugnato, con riconoscimento in favore dell'opponente dei compensi spettanti per la fase di convalida, limitatamente alle voci di studio e decisionale - stante l'assenza di attività istruttoria - da quantificarsi, applicando i valori minimi e la riduzione di un terzo, in € 362,67.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso proposto
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, ANNULLA il decreto di liquidazione emesso in data 23/10/2024 all'esito del procedimento penale n al n. 12202/2023
R.G.N.R. – N.8694/2023 R.G.G.I.P nella parte in cui ha respinto la richiesta di liquidazione dei pagina 4 di 5 compensi dell'avv. per l'attività difensiva svolta nei confronti del sig. Parte_1 [...]
CP_2
2. LIQUIDA in favore dell'avv. a titolo di compenso per l'attività svolta nel Parte_1 procedimento penale n. al n. 12202/2023 R.G.N.R. – N.8694/2023 R.G.G.I.P la somma complessiva di € 1.562,67 oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% ed accessori di legge.
3. Spese di lite compensate
Bergamo, lì 25.9.2025
Il Giudice
Maria Concetta Elda Caprino
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € (di cui € per la fase di studio, € per la fase iniziale, € per la fase di trattazione ed € per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 dm 55/14.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Cosi' deciso in data 25 settembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bergamo. il Giudice
Dott. Maria Concetta Elda Caprino
pagina 5 di 5