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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/05/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2378/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2378/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORCELLI Parte_1 C.F._1
UMBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PIACENTE ROBERTA e dell'avv. MARANO' ROBERTA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la formulando le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare in relazione ai conti anticipi nr. 2350970/4 e nr. 2352092/9, stante la violazione del combinato disposto degli artt. 1346 e 1284 c.c., l'illegittimità (per nullità) dell'applicazione di un tasso debitore superiore a quello legale pro tempore vigente e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti nei conti correnti in oggetto per interessi ultralegali nel corso del predetto rapporto disponendone la sostituzione automatica con il tasso determinato ex art. 117 del
T.U. bancario;
accertare e dichiarare, in relazione a tutti i conti correnti in esame, l'esercizio illegittimo dello jus variandi disponendo l'inefficacia degli aumenti del tasso d'interesse pattuito per iscritto, della CMS, delle spese e tutti i costi comunque denominati;
accertare e dichiarare l'illegittimità (per nullità) dell'applicata prassi di capitalizzazione con qualsiasi periodicità degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto, delle spese ed oneri, comunque denominati;
pagina 1 di 6 accertare e dichiarare, per difetto di espressa pattuizione per iscritto e per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità (per nullità) dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e degli altri costi assimilati, nonché di tutte le spese, comunque denominate;
dichiarare, previo accertamento del T.E.G., la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia addebito della banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 108/1996, con consequenziale applicazione dell'art. 1815 c.c.; per l'effetto, dichiarare l'indebita riscossione da parte dell'istituto di credito di tutte le somme addebitate illegittimamente per quanto sopra esposto ed accertare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto escludendo le ridette poste;
condannare la al pagamento Controparte_2 dei saldi dei conti correnti in oggetto e/o alla restituzione, anche in forza degli artt. 2033 e 2041 c.c. e per i motivi esposti in narrativa, in favore dell'attore di tutte le somme illegittimamente percepite, da determinarsi in corso di causa e di tutte le somme non dovute in forza della L. 108/1996; condannare, altresì, la convenuta al risarcimento del maggior danno conseguente alla mancata CP_1 disponibilità della somma accertata nella misura ritenuta di giustizia…”.
A sostegno delle domande l'attore ha dedotto in fatto: che dal mese di marzo 2001 ha intrattenuto con la un rapporto di Controparte_1 conto corrente ordinario, contrassegnato dal nr. 196/2350845/7, sul quale sono transitati anche il netto anticipato, le competenze e gli interessi maturati sui seguenti conti correnti (denominati) anticipi: - n.
196/2350970-4 2001 nel III trimestre 2007; n. 196/2351883/5 28 settembre Parte_2 Pt_3 Parte_4
2006; n. 196/2352092-9 aperto il 2 gennaio 2008 e chiuso il 30 settembre 2008; che detti conti sono stati regolamentati:
a) dal contratto di conto corrente di corrispondenza del 29 giugno 2001, con relative condizioni economiche (cfr. all. 1 della perizia di parte – sub A); b) dal contratto del 28 settembre 2006 relativo all'apertura c/anticipo nr. 2351883/5; che nel corso degli anni la banca ha concesso diverse linee di credito utilizzate per scoperto di conto corrente ordinario e per scoperto dei conti anticipi sopra indicati, le cui condizioni economiche sono state in parte previste contrattualmente per iscritto ed in parte variate mediante l'esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art. 118 del T.U. Bancario;
che il consulente di parte attrice, “operato il dovuto confronto tra i D.M. di rilevazione dei tassi di interesse e le pattuizioni sottoscritte nel 2001 e nel 2006, ha appurato che la banca resistente, sin dal momento della sottoscrizione dei contratti, ha imposto interessi ed oneri ben superiori al tasso soglia usura….”; che il tasso debitore nominale annuo è inferiore al tasso effettivo annuo, quest'ultimo neppure indicato nei contratti allegati;
che la voce “spese amministrazione affidamenti – spese di gestione FID I” e la c.m.s. risultano illegittimamente addebitate in assenza di una valida pattuizione in forma scritta e, quanto alla c.m.s., anche in assenza di una valida causa concreta, trattandosi per come applicata di una mera duplicazione degli interessi corrispettivi;
a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. del 29 novembre 2008 n. 185, la banca prima ha continuato ad applicare la c.m.s. senza conformarsi alla normativa sopravvenuta e poi ha applicato la commissione di messa a disposizione fondi in assenza di una valida pattuizione scritta;
che inoltre, a partire dal II trimestre 2012, la banca ha applicato anche la CIV (commissione istruttoria veloce) in assenza di una valida convenzione scritta;
la banca ha illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto introdotto dall'art. 1, comma 629, della L. nr. 147 del 2013 ed anche nel periodo precedente ha indebitamente capitalizzato trimestralmente gli interessi in mancanza di una specifica pattuizione scritta conforme alle condizioni di cui alla delibera CICR;
pagina 2 di 6 l'istituto di credito ha inoltre illegittimamente applicato nel corso del rapporto una modifica unilaterale del tasso debitore e, in relazione ai conti anticipi, ha addebitato spese non concordate.
La banca, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito restitutorio vantato dalla controparte ed ha chiesto il rigetto delle avverse domande.
Orbene, va premesso, quanto al rapporto tra conto corrente ordinario e conto corrente anticipi, che il saldo del conto anticipi ha natura di <mera evidenza contabile>> dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in “dare” le anticipazioni erogate al CP_1 correntista ed in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito. Di conseguenza, “il rapporto di debito/credito fra la ed il correntista è rappresentato in ogni momento dal saldo del conto CP_1 corrente ordinario sul quale affluiscono le anticipazioni mediante giroconto” (Cass. 2018/n. 6575; conf. Cass. 2013/n. 19325). E' dunque innegabile che, tra conto anticipi e conto corrente di corrispondenza, ricorra quantomeno un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito o a credito) rinvenienti dai primi si riversano nel secondo;
può perciò sostenersi che unica è l'operazione economica di finanziamento ed unico è il rapporto creditizio, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di prescrizione.
Alla luce di tali considerazioni, deve quindi concludersi che il conto anticipi ed il conto corrente ordinario, sebbene autonomi, costituiscono un unicum perché sono strettamente legati dal sistema operativo insito nel meccanismo dell'anticipazione, in forza del quale il rapporto debito/credito fra la ed il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul CP_1 quale le anticipazioni affluiscono mediante giroconti.
Va altresì osservato in premessa che l'analisi dello svolgimento del rapporto di conto corrente è stata possibile in base all'esame delle condizioni economiche riportate nel contratto originario del 2001 e nelle successive modifiche contrattuali, quali rilevabili dai documenti allegati dalla banca convenuta, documenti utilizzabili ai fini della decisione, anche se prodotti dalla parte non gravata dell'onere probatorio, in base al principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova".
La mancanza agli atti di alcuni estratti conto intermedi non ha impedito una ricostruzione sufficientemente attendibile dell'andamento del rapporto. Al riguardo va richiamata la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice del merito può integrare la prova offerta dal correntista, nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr. Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020; si veda, altresì Cass., n.
30822/2018, la quale ha puntualizzato che, in caso di produzione parziale degli estratti, il calcolo dei rapporti di dare e di avere decorre "dalla data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile" e dalla misura data da questo saldo, senza alcun previo azzeramento dello stesso); ed ancora, è improprio e scorretto considerare gli estratti conto come "veicolo di una prova legale" di fatti, che invece sono suscettibili di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 1538/22, Cass. n. 5887/2021, Cass., n.
29190/2021).
Tanto innanzi premesso, esaminando i singoli profili di illegittimità dedotti da parte attrice, va anzitutto rilevato che la c.m.s. risulta riportata nel contratto di apertura del conto corrente ordinario con la sola indicazione dell'aliquota percentuale “per periodo di capitalizzazione”, senza la precisa indicazione pagina 3 di 6 della base di calcolo. Anche al momento delle successive variazioni contrattuali, nei documenti di sintesi sottoscritti dal correntista, la c.m.s. non risulta pattuita in modo specifico, vale a dire con la precisa indicazione della base imponibile e del periodo di riferimento. La relativa clausola, per la sua genericità, è dunque nulla per indeterminatezza, non risultando specificata la base di calcolo. I relativi addebiti sono illegittimi per mancanza di una clausola negoziale rispondente ai requisiti di forma scritta previsti dall'art. 117, co. 4 T.U.B. La c.m.s. addebitata è peraltro in ogni caso illegittima, al di là della specificità della relativa clausola, in quanto, come accertato dal nominato c.t.u., è stata calcolata ed applicata dalla banca sul massimo utilizzato. Se infatti si tiene conto che le c.m.s. costituiscono per loro natura il corrispettivo della banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma nell'ambito di un contratto di affidamento, la loro applicazione deve ritenersi sorretta da una causa lecita solo se attuata sulla parte di fido non utilizzata (in relazione alla quale la banca non viene in alcun modo remunerata attraverso il meccanismo degli interessi) e non - come avvenuto nella specie - sul massimo importo utilizzato intra fido, per il semplice rilievo che, entro il limite del fido concesso, non sussiste uno scoperto. Ne discende nel caso di specie la nullità della relativa clausola per mancanza di una valida giustificazione causale.
Il c.t.u. ha invece accertato la legittimità delle commissioni applicate a partire dal 19.10.2012, in quanto specificamente pattuite ed addebitate in conformità al disposto dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, convertito in L. 2/2009 così come modificato dall'art. 2, 2° comma, D.L. n. 78/2009, convertito in L. n.
102/2009.
In ordine al rilievo di parte attrice relativo alla presunta usurarietà degli interessi, il c.t.u. nell'ultima relazione depositata ha escluso la configurabilità dell'usura originaria, attenendosi correttamente al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza del 20 giugno 2018, n. 16303, secondo il quale: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento –rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Va inoltre esclusa la rilevanza giuridica dell'usura cd. sopravvenuta, alla luce del principio di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, affermato con specifico riferimento ai contratti di mutuo ma applicabile anche ai contratti di conto corrente, secondo cui "Allorchè il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".
pagina 4 di 6 La capitalizzazione degli interessi applicata dalla banca è legittima, in quanto risulta specificamente pattuita ed applicata con la medesima periodicità trimestrale per gli interessi creditori e debitori, in conformità alla previsione del novellato art. 120 TUB. Nei contratti allegati risulta espressamente indicato anche il tasso effettivo annuo, quello che tiene conto degli effetti della capitalizzazione (cfr. in particolare documenti di sintesi sottoscritti dal correntista nelle seguenti date: 29.6.2001, 7.8.09,
21.10.2010, 2.4.2012, 4.4.2012, 23.8.2012, 4.9.2013, 5.9.2013, 17.10.2014, 27.11.2014, 29.12.2014,
30.12.2014, 28.5.2014).
Le spese addebitate sul conto corrente risultano corrispondenti a quelle specificamente pattuite, secondo quanto accertato dal c.t.u.
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, va preliminarmente richiamato il principio elaborato della sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010, secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) solo le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato.
Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non "scoperto" ma solo "passivo" - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento. Nè, d'altra parte, può neppure parlarsi di pagamento anticipato, a norma dell'art. 1185 c.c., comma 2, trattandosi di un credito solo eventuale che potrebbe anche non esistere all'atto della chiusura del conto (coincidente con la revoca dell'affidamento se avvenuta su iniziativa della banca), momento comunque solo in coincidenza del quale potrebbe parlarsi di credito definitivo ed esigibile.
Con la rimessa ripristinatoria si ha quindi solo una riespansione, nella misura corrispondente (fino al limite contrattualmente fissato), dell'affidamento originariamente concesso e non può configurarsi in alcun modo un pagamento. Una tale conclusione è pienamente conforme a quanto affermato dalla citata sentenza delle S.U. n. 24418/2010 al punto 3.3., secondo cui:"...un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha nè lo scopo nè l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto nè esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista.
Non è, dunque, un pagamento, perchè non soddisfa il creditore, ma amplia (o ripristina) la facoltà
d'indebitamento del correntista;
e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi...".
Ora, nell'ultima relazione depositata il c.t.u., pur verificando dall'esame degli estratti di conto corrente la presenza di affidamenti, “attesa l'applicazione di interessi debitori calcolati a titolo di “fido ordinario”, “fido straordinario” e “scoperto””, ha precisato che dall'analisi degli estratti conto non è possibile stabilire il preciso ammontare degli affidamenti di volta in volta concessi e individuare le rimesse cd. solutorie distinguendole da quelle meramente ripristinatorie.
Dunque, nella rielaborazione del saldo il consulente ha considerato tutte le rimesse di natura ripristinatoria.
pagina 5 di 6 Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto ed utilizzando gli elementi di calcolo elaborati dal c.t.u. nella prima e nella seconda relazione depositata, il saldo del conto corrente ordinario va ricalcolato escludendo la c.m.s. e le altre commissioni illegittimamente addebitate dalla banca sino al 19.10.2012, così risultando un saldo a credito del correntista pari ad euro 98.988,17, oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto.
La consistente rielaborazione del saldo di conto corrente e la prevalente soccombenza della banca giustificano la condanna della società convenuta alla rifusione dei due terzi delle spese di lite in favore della controparte, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie le domande per quanto di ragione e, per l'effetto, ridetermina in euro 98.988,17, a credito dell'attore correntista, il saldo del c.c. ordinario 196/2350845/7, e condanna la banca a pagare detta somma in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto corrente;
condanna la banca convenuta a rimborsare alla controparte i due terzi delle spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 364,00 per esborsi ed € 9400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Forcelli dichiaratosi antistatario, compensando tra le parti il restante terzo;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
Foggia, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2378/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORCELLI Parte_1 C.F._1
UMBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PIACENTE ROBERTA e dell'avv. MARANO' ROBERTA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la formulando le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare in relazione ai conti anticipi nr. 2350970/4 e nr. 2352092/9, stante la violazione del combinato disposto degli artt. 1346 e 1284 c.c., l'illegittimità (per nullità) dell'applicazione di un tasso debitore superiore a quello legale pro tempore vigente e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti nei conti correnti in oggetto per interessi ultralegali nel corso del predetto rapporto disponendone la sostituzione automatica con il tasso determinato ex art. 117 del
T.U. bancario;
accertare e dichiarare, in relazione a tutti i conti correnti in esame, l'esercizio illegittimo dello jus variandi disponendo l'inefficacia degli aumenti del tasso d'interesse pattuito per iscritto, della CMS, delle spese e tutti i costi comunque denominati;
accertare e dichiarare l'illegittimità (per nullità) dell'applicata prassi di capitalizzazione con qualsiasi periodicità degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto, delle spese ed oneri, comunque denominati;
pagina 1 di 6 accertare e dichiarare, per difetto di espressa pattuizione per iscritto e per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità (per nullità) dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e degli altri costi assimilati, nonché di tutte le spese, comunque denominate;
dichiarare, previo accertamento del T.E.G., la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia addebito della banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 108/1996, con consequenziale applicazione dell'art. 1815 c.c.; per l'effetto, dichiarare l'indebita riscossione da parte dell'istituto di credito di tutte le somme addebitate illegittimamente per quanto sopra esposto ed accertare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto escludendo le ridette poste;
condannare la al pagamento Controparte_2 dei saldi dei conti correnti in oggetto e/o alla restituzione, anche in forza degli artt. 2033 e 2041 c.c. e per i motivi esposti in narrativa, in favore dell'attore di tutte le somme illegittimamente percepite, da determinarsi in corso di causa e di tutte le somme non dovute in forza della L. 108/1996; condannare, altresì, la convenuta al risarcimento del maggior danno conseguente alla mancata CP_1 disponibilità della somma accertata nella misura ritenuta di giustizia…”.
A sostegno delle domande l'attore ha dedotto in fatto: che dal mese di marzo 2001 ha intrattenuto con la un rapporto di Controparte_1 conto corrente ordinario, contrassegnato dal nr. 196/2350845/7, sul quale sono transitati anche il netto anticipato, le competenze e gli interessi maturati sui seguenti conti correnti (denominati) anticipi: - n.
196/2350970-4 2001 nel III trimestre 2007; n. 196/2351883/5 28 settembre Parte_2 Pt_3 Parte_4
2006; n. 196/2352092-9 aperto il 2 gennaio 2008 e chiuso il 30 settembre 2008; che detti conti sono stati regolamentati:
a) dal contratto di conto corrente di corrispondenza del 29 giugno 2001, con relative condizioni economiche (cfr. all. 1 della perizia di parte – sub A); b) dal contratto del 28 settembre 2006 relativo all'apertura c/anticipo nr. 2351883/5; che nel corso degli anni la banca ha concesso diverse linee di credito utilizzate per scoperto di conto corrente ordinario e per scoperto dei conti anticipi sopra indicati, le cui condizioni economiche sono state in parte previste contrattualmente per iscritto ed in parte variate mediante l'esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art. 118 del T.U. Bancario;
che il consulente di parte attrice, “operato il dovuto confronto tra i D.M. di rilevazione dei tassi di interesse e le pattuizioni sottoscritte nel 2001 e nel 2006, ha appurato che la banca resistente, sin dal momento della sottoscrizione dei contratti, ha imposto interessi ed oneri ben superiori al tasso soglia usura….”; che il tasso debitore nominale annuo è inferiore al tasso effettivo annuo, quest'ultimo neppure indicato nei contratti allegati;
che la voce “spese amministrazione affidamenti – spese di gestione FID I” e la c.m.s. risultano illegittimamente addebitate in assenza di una valida pattuizione in forma scritta e, quanto alla c.m.s., anche in assenza di una valida causa concreta, trattandosi per come applicata di una mera duplicazione degli interessi corrispettivi;
a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. del 29 novembre 2008 n. 185, la banca prima ha continuato ad applicare la c.m.s. senza conformarsi alla normativa sopravvenuta e poi ha applicato la commissione di messa a disposizione fondi in assenza di una valida pattuizione scritta;
che inoltre, a partire dal II trimestre 2012, la banca ha applicato anche la CIV (commissione istruttoria veloce) in assenza di una valida convenzione scritta;
la banca ha illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto introdotto dall'art. 1, comma 629, della L. nr. 147 del 2013 ed anche nel periodo precedente ha indebitamente capitalizzato trimestralmente gli interessi in mancanza di una specifica pattuizione scritta conforme alle condizioni di cui alla delibera CICR;
pagina 2 di 6 l'istituto di credito ha inoltre illegittimamente applicato nel corso del rapporto una modifica unilaterale del tasso debitore e, in relazione ai conti anticipi, ha addebitato spese non concordate.
La banca, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito restitutorio vantato dalla controparte ed ha chiesto il rigetto delle avverse domande.
Orbene, va premesso, quanto al rapporto tra conto corrente ordinario e conto corrente anticipi, che il saldo del conto anticipi ha natura di <mera evidenza contabile>> dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in “dare” le anticipazioni erogate al CP_1 correntista ed in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito. Di conseguenza, “il rapporto di debito/credito fra la ed il correntista è rappresentato in ogni momento dal saldo del conto CP_1 corrente ordinario sul quale affluiscono le anticipazioni mediante giroconto” (Cass. 2018/n. 6575; conf. Cass. 2013/n. 19325). E' dunque innegabile che, tra conto anticipi e conto corrente di corrispondenza, ricorra quantomeno un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito o a credito) rinvenienti dai primi si riversano nel secondo;
può perciò sostenersi che unica è l'operazione economica di finanziamento ed unico è il rapporto creditizio, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di prescrizione.
Alla luce di tali considerazioni, deve quindi concludersi che il conto anticipi ed il conto corrente ordinario, sebbene autonomi, costituiscono un unicum perché sono strettamente legati dal sistema operativo insito nel meccanismo dell'anticipazione, in forza del quale il rapporto debito/credito fra la ed il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul CP_1 quale le anticipazioni affluiscono mediante giroconti.
Va altresì osservato in premessa che l'analisi dello svolgimento del rapporto di conto corrente è stata possibile in base all'esame delle condizioni economiche riportate nel contratto originario del 2001 e nelle successive modifiche contrattuali, quali rilevabili dai documenti allegati dalla banca convenuta, documenti utilizzabili ai fini della decisione, anche se prodotti dalla parte non gravata dell'onere probatorio, in base al principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova".
La mancanza agli atti di alcuni estratti conto intermedi non ha impedito una ricostruzione sufficientemente attendibile dell'andamento del rapporto. Al riguardo va richiamata la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice del merito può integrare la prova offerta dal correntista, nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr. Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020; si veda, altresì Cass., n.
30822/2018, la quale ha puntualizzato che, in caso di produzione parziale degli estratti, il calcolo dei rapporti di dare e di avere decorre "dalla data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile" e dalla misura data da questo saldo, senza alcun previo azzeramento dello stesso); ed ancora, è improprio e scorretto considerare gli estratti conto come "veicolo di una prova legale" di fatti, che invece sono suscettibili di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 1538/22, Cass. n. 5887/2021, Cass., n.
29190/2021).
Tanto innanzi premesso, esaminando i singoli profili di illegittimità dedotti da parte attrice, va anzitutto rilevato che la c.m.s. risulta riportata nel contratto di apertura del conto corrente ordinario con la sola indicazione dell'aliquota percentuale “per periodo di capitalizzazione”, senza la precisa indicazione pagina 3 di 6 della base di calcolo. Anche al momento delle successive variazioni contrattuali, nei documenti di sintesi sottoscritti dal correntista, la c.m.s. non risulta pattuita in modo specifico, vale a dire con la precisa indicazione della base imponibile e del periodo di riferimento. La relativa clausola, per la sua genericità, è dunque nulla per indeterminatezza, non risultando specificata la base di calcolo. I relativi addebiti sono illegittimi per mancanza di una clausola negoziale rispondente ai requisiti di forma scritta previsti dall'art. 117, co. 4 T.U.B. La c.m.s. addebitata è peraltro in ogni caso illegittima, al di là della specificità della relativa clausola, in quanto, come accertato dal nominato c.t.u., è stata calcolata ed applicata dalla banca sul massimo utilizzato. Se infatti si tiene conto che le c.m.s. costituiscono per loro natura il corrispettivo della banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma nell'ambito di un contratto di affidamento, la loro applicazione deve ritenersi sorretta da una causa lecita solo se attuata sulla parte di fido non utilizzata (in relazione alla quale la banca non viene in alcun modo remunerata attraverso il meccanismo degli interessi) e non - come avvenuto nella specie - sul massimo importo utilizzato intra fido, per il semplice rilievo che, entro il limite del fido concesso, non sussiste uno scoperto. Ne discende nel caso di specie la nullità della relativa clausola per mancanza di una valida giustificazione causale.
Il c.t.u. ha invece accertato la legittimità delle commissioni applicate a partire dal 19.10.2012, in quanto specificamente pattuite ed addebitate in conformità al disposto dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, convertito in L. 2/2009 così come modificato dall'art. 2, 2° comma, D.L. n. 78/2009, convertito in L. n.
102/2009.
In ordine al rilievo di parte attrice relativo alla presunta usurarietà degli interessi, il c.t.u. nell'ultima relazione depositata ha escluso la configurabilità dell'usura originaria, attenendosi correttamente al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza del 20 giugno 2018, n. 16303, secondo il quale: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento –rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Va inoltre esclusa la rilevanza giuridica dell'usura cd. sopravvenuta, alla luce del principio di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, affermato con specifico riferimento ai contratti di mutuo ma applicabile anche ai contratti di conto corrente, secondo cui "Allorchè il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".
pagina 4 di 6 La capitalizzazione degli interessi applicata dalla banca è legittima, in quanto risulta specificamente pattuita ed applicata con la medesima periodicità trimestrale per gli interessi creditori e debitori, in conformità alla previsione del novellato art. 120 TUB. Nei contratti allegati risulta espressamente indicato anche il tasso effettivo annuo, quello che tiene conto degli effetti della capitalizzazione (cfr. in particolare documenti di sintesi sottoscritti dal correntista nelle seguenti date: 29.6.2001, 7.8.09,
21.10.2010, 2.4.2012, 4.4.2012, 23.8.2012, 4.9.2013, 5.9.2013, 17.10.2014, 27.11.2014, 29.12.2014,
30.12.2014, 28.5.2014).
Le spese addebitate sul conto corrente risultano corrispondenti a quelle specificamente pattuite, secondo quanto accertato dal c.t.u.
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, va preliminarmente richiamato il principio elaborato della sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010, secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) solo le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato.
Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non "scoperto" ma solo "passivo" - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento. Nè, d'altra parte, può neppure parlarsi di pagamento anticipato, a norma dell'art. 1185 c.c., comma 2, trattandosi di un credito solo eventuale che potrebbe anche non esistere all'atto della chiusura del conto (coincidente con la revoca dell'affidamento se avvenuta su iniziativa della banca), momento comunque solo in coincidenza del quale potrebbe parlarsi di credito definitivo ed esigibile.
Con la rimessa ripristinatoria si ha quindi solo una riespansione, nella misura corrispondente (fino al limite contrattualmente fissato), dell'affidamento originariamente concesso e non può configurarsi in alcun modo un pagamento. Una tale conclusione è pienamente conforme a quanto affermato dalla citata sentenza delle S.U. n. 24418/2010 al punto 3.3., secondo cui:"...un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha nè lo scopo nè l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto nè esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista.
Non è, dunque, un pagamento, perchè non soddisfa il creditore, ma amplia (o ripristina) la facoltà
d'indebitamento del correntista;
e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi...".
Ora, nell'ultima relazione depositata il c.t.u., pur verificando dall'esame degli estratti di conto corrente la presenza di affidamenti, “attesa l'applicazione di interessi debitori calcolati a titolo di “fido ordinario”, “fido straordinario” e “scoperto””, ha precisato che dall'analisi degli estratti conto non è possibile stabilire il preciso ammontare degli affidamenti di volta in volta concessi e individuare le rimesse cd. solutorie distinguendole da quelle meramente ripristinatorie.
Dunque, nella rielaborazione del saldo il consulente ha considerato tutte le rimesse di natura ripristinatoria.
pagina 5 di 6 Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto ed utilizzando gli elementi di calcolo elaborati dal c.t.u. nella prima e nella seconda relazione depositata, il saldo del conto corrente ordinario va ricalcolato escludendo la c.m.s. e le altre commissioni illegittimamente addebitate dalla banca sino al 19.10.2012, così risultando un saldo a credito del correntista pari ad euro 98.988,17, oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto.
La consistente rielaborazione del saldo di conto corrente e la prevalente soccombenza della banca giustificano la condanna della società convenuta alla rifusione dei due terzi delle spese di lite in favore della controparte, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie le domande per quanto di ragione e, per l'effetto, ridetermina in euro 98.988,17, a credito dell'attore correntista, il saldo del c.c. ordinario 196/2350845/7, e condanna la banca a pagare detta somma in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto corrente;
condanna la banca convenuta a rimborsare alla controparte i due terzi delle spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 364,00 per esborsi ed € 9400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Forcelli dichiaratosi antistatario, compensando tra le parti il restante terzo;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
Foggia, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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