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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 5559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5559 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12298/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa RL D'MB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12298 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con l'avv. e dom. Giorgio Blanco del foro di Catania;
ATTRICE
contro
(C.F./P.I. , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con gli avv.ti e dom.ri Italo Ferrari e Francesco Fontana del foro di Brescia;
Controparte_2
P. I.: – C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
con gli avv.ti Carlo Scofone del foro di Genova e Renato Moraschi del foro di Milano, quest'ultimo anche domiciliatario;
CONVENUTI Causa avente ad oggetto contratto di appalto di opere pubbliche, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
Per l'attrice: “a. nel merito, accertati sia l'invalidità e l'inefficacia della risoluzione contrattuale
dichiarata dal in data 13 luglio 2021 (doc. 78), per violazione di legge, sviamento di potere CP_1
e difetto dei presupposti, in fatto e diritto, per l'affermato scioglimento del contratto, sia i gravi
inadempimenti perpetrati dal , come sopra rassegnati, dichiarare il contratto Controparte_1
d'appalto del 31 marzo 2020 (doc. 7) risolto per fatto e colpa della Stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 1453 cod. civ., condannando quest'ultima al pagamento, in favore dell'odierno Attore,
dell'importo di Euro 618.059,16, per le causali illustrate in narrativa, oppure della diversa somma
da determinare in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b. sempre nel merito, atteso il grave inadempimento del al contratto sottoscritto Controparte_1
in data 31 marzo 2020, accertare e dichiarare che costei non ha diritto all'escussione della
“Garanzia fideiussoria definitiva” n. 2020/13/6489612 del 5 marzo 2020 (doc. Controparte_2
8), e della cauzione per l'anticipazione n. 2020/13/6500721 del 22 giugno Controparte_2
2020 (doc. 12), per i motivi eccepiti in citazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed
ogni più ampia riserva in via istruttoria”.
Per il convenuto : “in via preliminare e/o pregiudiziale, voglia l'On.le Giudice Controparte_1
adito accertare e dichiarare l'inammissibilità e/improcedibilità, per decadenza, di tutte le domande
avversarie, per mancata e/o comunque tardiva formulazione e/o iscrizione delle riserve non iscritte
nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, in violazione del Capitolato speciale d'appalto e del
Contratto d'appalto; sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, voglia l'On.le Giudice adito
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di tutte le domande avversarie, per
intercorsa acquiescenza e/o accettazione contrattuale da parte della Appaltatrice di tutte le
previsioni progettuali e/o contrattuali oggetto di appalto;
nel merito, previ gli accertamenti e le
declaratorie del caso, voglia l'On.le Giudice adito respinta ogni contraria istanza, rigettare
integralmente tutte le domande avversarie, poiché infondate, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte;
in via riconvenzionale, voglia l'On.le Giudice adito: accertare e dichiarare la legittimità e/o
liceità della risoluzione contrattuale disposta dal Comune in danno alla Appaltatrice con
determinazione dirigenziale n. 82 in data 13.07.2021, e la sussistenza dei presupposti di cui
all'articolo 108, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 50/2016, siccome richiamati dalle previsioni del Contratto
d'appalto e del Capitolato speciale d'appalto, per la risoluzione contrattuale, e, in particolare, il
grave ritardo e il grave inadempimento della Appaltatrice nell'esecuzione delle opere appaltate;
in
ogni caso, accertare e dichiarare il grave ritardo e il grave inadempimento della Appaltatrice
nell'esecuzione delle opere, e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto d'appalto in danno alla
parte attrice;
a fronte dell'inadempimento contrattuale di controparte, accertare e dichiarare il
diritto del di escutere le fideiussioni di cui in narrativa e, nello specifico, la garanzia CP_1
fideiussoria definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti
pubblici da parte con sede in via Traiano n. 18 a Milano, costituita con Controparte_2
polizza n. 2020/13/6489612, emessa in data 05/03/2020 dalla Ag. 832 TA SI e acquisita
al protocollo dell'ente n.1545 del 17.03.2020, per l'importo di Euro 52.833,40 a titolo di cauzione
definitiva; la polizza n. 2020/13/6500721, emessa da Parte_2
, in data 22.06.2020 al protocollo dell'Ente n. 3237 del 27.06.2020 per l'importo
[...]
di € 127.500,00, a titolo di anticipazione contrattuale;
la polizza n. 2020/13/6506295, emessa da
, in data 29/07/2020 al protocollo Parte_2
dell'ente n.4516 del 25/08/2020 per l'importo di €. 29.500,00, a titolo di anticipazione contrattuale;
accertare e dichiarare che la Appaltatrice convenuta è tenuta a corrispondere al la somma CP_1
di Euro 229.022,30, oltre a IVA e comunque la diversa e/o maggior somma secondo quanto risulterà
in corso di causa, a titolo di applicazione delle penali, restituzione degli anticipi versati della
Stazione appaltante, e oneri di ripristino, come risultante dello Stato di consistenza dei lavori n. Prot.
4993 in data 6.11.2021 (doc. 44); sempre in via riconvenzionale, voglia l'On.le Giudice adito
accertare e, per l'effetto, condannare l'Appaltatrice a risarcire al Comune tutti i danni esposti al §
IV che precede, e segnatamente conseguenti a: la perdurante improduttività degli impianti fotovoltaici, dalla scadenza del termine contrattualmente fissato al 1.03.2021 sino al ripristino degli
impianti medesimi sulla copertura del fabbricato interessato dalle opere per cui è causa, che, in via
di prima approssimazione, possono essere quantificati in una perdita per le casse comunali pari a
circa Euro 50.000,00 per ogni anno di improduttività degli impianti;
la perdita dei finanziamenti e/o
contributi da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), in conseguenza della perdurante
improduttività degli impianti di cui al punto che precede;
l'eventuale danneggiamento dei pannelli
fotovoltaici relativi agli impianti di cui sopra;
la necessità di ripristinare tutti gli ulteriori elementi
deteriorati, aggiuntivi rispetto a quelli riportati nell'allegato B.3 dello Stato di consistenza dei lavori
(doc. 51), oltre agli oneri di smaltimento e/o conferimento negli impianti autorizzati dei rifiuti e/o
degli elementi non più recuperabili ancora presenti in situ, in conseguenza della sospensione delle
lavorazioni e, comunque, dell'abbandono del cantiere da parte della Appaltatrice, secondo quanto
verrà accertato in corso di causa;
nonché, accertare e condannare l'Appaltatrice a risarcire al
ogni ulteriore danno che verrà acclarato nel corso del presente giudizio;
in istruttoria: si CP_1
insiste come già richiesto in atti nella rinnovazione della CTU per le ragioni indicate nella
verbalizzazione del 7.11.2024”.
Per la convenuta :“respinta ogni Controparte_2
contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte
le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale: accerti e dichiari, per i motivi
tutti esposti in atti, l'inoperatività e/o inefficacia, e/o comunque l'insussistenza dei presupposti per
l'escussione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 e con la polizza
fideiussoria n. 2020/13/6500721 e conseguentemente dichiari che l'esponente nulla deve al
[...]
in forza delle polizze de quo, mandando assolta la Compagnia da qualsivoglia pretesa di CP_1
pagamento delle stesse, con la miglior formula ritenuta;
− accerti e dichiari l'abusività ed
arbitrarietà dell'escussione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612
e con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6500721 per i motivi tutti esposti in atti e conseguentemente
dichiari che nulla deve al in forza delle polizze de Controparte_2 Controparte_1 quo, mandando assolta la Compagnia da qualsivoglia pretesa di pagamento della stessa, con la
miglior formula ritenuta;
− respinga in ogni caso integralmente le pretese tutte che fossero mai
avanzate dal nel presente giudizio a fronte delle polizze fideiussorie di cui sopra Controparte_1
per i motivi esposti in atti, in quanto infondate in fatto e/o in diritto, illegittime e comunque non
provate, con ogni consequenziale pronunzia e declaratoria;
in via subordinata: accerti e dichiari, in
via di mero subordine, che la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 si è comunque parzialmente
svincolata in ragione percentuale all'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatrice stessa e che
pertanto, ove mai esigibile, è operante nei soli limiti dell'importo di € 37.190,00, o del diverso
accertando importo, e che la polizza n. 2020/13/6500721 è stata invece integralmente recuperata
sull'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatrice; Compagnia da qualsivoglia pretesa di
pagamento delle stesse, con la miglior formula ritenuta;
− accerti e dichiari l'abusività ed
arbitrarietà dell'escussione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612
e con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6500721 per i motivi tutti esposti in atti e conseguentemente
dichiari che nulla deve al in forza delle polizze de Controparte_2 Controparte_1
quo, mandando assolta la Compagnia da qualsivoglia pretesa di pagamento della stessa, con la
miglior formula ritenuta;
− respinga in ogni caso integralmente le pretese tutte che fossero mai
avanzate dal nel presente giudizio a fronte delle polizze fideiussorie di cui sopra Controparte_1
per i motivi esposti in atti, in quanto infondate in fatto e/o in diritto, illegittime e comunque non
provate, con ogni consequenziale pronunzia e declaratoria;
in via subordinata: accerti e dichiari, in
via di mero subordine, che la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 si è comunque parzialmente
svincolata in ragione percentuale all'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatrice stessa e che
pertanto, ove mai esigibile, è operante nei soli limiti dell'importo di € 37.190,00, o del diverso
accertando importo, e che la polizza n. 2020/13/6500721 è stata invece integralmente recuperata
sull'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatrice; polizze fideiussorie per cui è causa, oltre
interessi convenzionali di polizza a far data dall'eventuale pagamento e sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A.
e C.P.A.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Brescia l'accertamento della invalidità ed inefficacia della risoluzione contrattuale dichiarata dal convenuto in data 13.7.2021, nonché l'accertamento degli inadempimenti dallo Controparte_1
stesso perpetrati, dichiarando la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto d'appalto del 31.3.2020
inter partes, con condanna dell'ente al pagamento di € 618.059,16. L'attrice chiedeva inoltre dichiararsi non dovuta l'escussione della “Garanzia fideiussoria definitiva” n. Controparte_2
2020/13/6489612 del 5.3.2020 e della cauzione per l'anticipazione n. Controparte_2
2020/13/6500721 del 22.6.2020.
A tal fine, la società attrice deduceva, in particolare, che:
- con bando del 22.11.2019, il Comune di indiceva la gara per “l'affidamento dei lavori CP_1
di messa in sicurezza strutturale ed antisismica e riqualificazione energetica della palestra
comunale di mediante cessione di immobili a titolo di parziale corrispettivo della CP_1
prestazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 50/219”;
- con nota del 24.12.2019, la Stazione appaltante comunicava l'aggiudicazione dell'appalto in
[... favore della costituenda ATI tra ed Parte_1 Controparte_3
e le parti sottoscrivevano il contratto di appalto in data Parte_3
31.3.2020;
- in data 8.4.2020 l'attrice trasmetteva la “relazione sulle operazioni propedeutiche all'avvio
dei lavori e sulla conduzione degli stessi – Possibile impatto dell'emergenza Covid 19 su
cronoprogramma lavori”, evidenziando criticità legate alla nota pandemia con riguardo al rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori, tenuto conto, in particolare, delle difficoltà
di reperimento di materiali, mezzi e manodopera;
- in data 15.6.2020 la Stazione appaltante provvedeva alla consegna lavori;
- in data 13.8.2020 l'appaltatore inviava un'“analisi” evidenziando una serie di criticità, in particolare, rilevava che:
a. soltanto in data 16.7.2020 l'impresa aveva avuto conoscenza che in sede progettuale, in difformità alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, non era stato predisposto alcun elaborato afferente all'analisi dei prezzi;
b. vi era una alterazione di oltre l'80% dei prezzi riferiti al prezziario, spesso al ribasso,
fuorviante ai fini delle valutazioni formate in sede di gara;
c. i NP erano stati ricavati da una valutazione tecnica dei progettisti, chiedendo dei prezzi di mercato a ditte o imprese del circondario territoriale, le quali non li avevano confermati;
d. vi erano differenze complessive per la rimozione della copertura, demolizione e smaltimento delle strutture in prefabbricato pari ad € 98.775,90;
e. in progetto, come da cronoprogramma trasmesso, non si era debitamente tenuto conto della naturale e conseguente necessità di mantenere, per almeno 28 gg (tempo di maturazione del cls) la struttura completamente sprovvista di copertura;
- seguivano numerose interlocuzioni e comunicazioni tra l'attrice e la D.L.;
- in data 1.3.2021, l'attrice depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696
e 696 bis c.p.c., finalizzato a:
“a. accertare giudizialmente, anche nell'interesse pubblico, le reali cause ostative al
completamento dell'opera a perfetta regola d'arte e le corrette soluzioni da adottare a tal
fine;
b. indagare e certificare l'attuale stato del cantiere, con particolare riguardo alle difformità
fra quanto ivi presente e le previsioni progettuali, le quali costituiscono la principale fonte di
prova circa la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'Appaltatore e da costui poste a
fondamento delle numerose note ed avvisi trasmessi alla Committenza, in autotutela ed a presidio della pubblica sicurezza”;
- il , nonostante fosse stato notiziato dell'inizio dell'azione cautelare, Controparte_1
riteneva comunque di “disporr[e] la risoluzione del contratto a norma dell'art 108 comma 3
e 4 del D. Lgs. 50 / 2016 e s.m.i., nonché dell'art. 8 del Contratto d'appalto e dell'art. 2.4.
del Capitolato Speciale d'appalto”, come da nota del 27.4.2021;
- il Comune, inoltre, con comunicazione del 4.5.2021, convocava “in area di cantiere il giorno
giovedì 13 maggio 2021 [… questo Appaltatore …] al fine [di] effettuare sopralluogo e
redigere processo verbale in contradditorio”;
- con “processo verbale di riconsegna parziale delle aree”, datato 9.6.2021, l'ente procedeva ad effettuare l'accesso alle aree oggetto di riconsegna dando avvio alle operazioni di riposizionamento delle reti perimetrali di cantiere per il tramite della ditta Parte_4
[...
- con determina n. 82 del 13.7.2021, il dichiarava la risoluzione del contratto d'appalto CP_1
per i lavori di messa in sicurezza struttura e antisismica e riqualificazione energetica della palestra comunale di con ogni conseguente determinazione;
CP_1
- con note del 30.7.2021, l'ente escuteva la polizza per la cauzione definitiva
[...]
del 5.3.2020 n. 2020/13/6489612, per € 52.833,40, e comunicava l'avvio Controparte_2
del procedimento finalizzato all'eventuale escussione della garanzia fidejussoria con riserva di quantificare l'eventuale somma da corrispondere in esito alle operazioni necessarie alla redazione dello Stato di Consistenza;
- a seguito dell'instaurazione del giudizio di merito, il ricorso per ATP veniva rigettato dal giudice designato.
Tanto premesso, l'attrice conveniva in giudizio il e la Controparte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a. Controparte_2
nel merito, accertati sia l'invalidità e l'inefficacia della risoluzione contrattuale dichiarata dal in data 13 luglio 2021 (doc. 78), per violazione di legge, sviamento di potere e difetto dei CP_1
presupposti, per l'affermato scioglimento del contratto, sia i gravi inadempimenti perpetrati dal
, come sopra rassegnati, dichiarare il contratto d'appalto del 31 marzo 2020 Controparte_1
(doc. 7) risolto per fatto e colpa della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.,
condannando quest'ultima al pagamento, in favore dell'odierno Attore, dell'importo di Euro
618.059,16 per le causali illustrate in narrativa, oppure della diversa somma da determinare in corso
di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b. sempre nel merito,
atteso il grave inadempimento del al contratto sottoscritto in data 31 marzo Controparte_1
2020, accertare e dichiarare che costei non ha diritto all'escussione della “Garanzia fideiussoria
definitiva” n. 2020/13/6489612 del 5 marzo 2020 (doc. 8), e della cauzione Controparte_2
per l'anticipazione n. 2020/13/6500721 del 22 giugno 2020 (doc. 12) per i Controparte_2
motivi eccepiti in citazione”, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 2.2.2022 si costituiva il , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree.
Deduceva, in particolare, che:
- l'attrice si era resa inadempiente agli obblighi contrattuali, ritardando la realizzazione di opere strategiche di edilizia scolastica, con danno non solo per l'Amministrazione comunale, ma per l'intera collettività;
- con deliberazione della G.C. n. 70 in data 23.10.2019, il approvava il progetto CP_1
esecutivo inerente ai lavori di messa in sicurezza strutturale e antisismica, nonché di riqualificazione energetica della palestra comunale, costo di realizzazione delle opere da porre a gara, pari a € 897.197,00 (in particolare, il quadro economico iniziale di progetto prevedeva l'impegno di € 808.000,00 per lavori a corpo, € 40.000,00 per la realizzazione delle barriere architettoniche, e di € 49.197,00 per oneri di sicurezza;
a ciò si aggiungevano € 260.745,15
inerenti ai costi per spese tecniche, indagini geologiche e geotecniche, spese per gara e incentivi, cassa di previdenza e IVA, direzione lavori, pratiche catastali e imprevisti, per un totale di € 1.157.942,15);
- all'esito alla procedura, con determinazione unica n. 9 in data 24.12.2019, l'appalto veniva aggiudicato in favore della costituenda ATI tra Parte_5 CP_3
avendo la medesima formulato un'offerta, sulla
[...] Parte_3 Parte_3
base del progetto esecutivo, recante un ribasso pari al 13,50%, corrispondente a un importo contrattuale complessivo di € 858.912,70, IVA compresa;
- contemperate le oggettive problematiche emergenziali, legate alla nota epidemia pandemica
Covid-2019, con le stringenti scadenze correlate ai contributi stanziati per la realizzazione dell'opera, il Comune, con nota n. Prot. 1505 in data 13.3.202, fissava al 24.3.2020 la stipula del contratto d'appalto, avvenuta in data 31.3.2020;
- il tempo per l'esecuzione dei lavori veniva stabilito, all'articolo 11 del contratto, in 240 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna;
- in data 15.6.2020, i lavori venivano consegnati alla appaltatrice, senza l'apposizione di riserve, al contrario di quanto previsto dall'articolo 2.23 del capitolato, per l'ipotesi di contestazioni da parte dell'operatore economico;
- le attività venivano intraprese dalla appaltatrice in data 16.6.2020, con una manodopera costante di 4 unità, per essere poi subitaneamente interrotte dal giorno 29.6.2020, sino al giorno 12.7.2020, non risultando presente in cantiere alcun addetto;
- successivamente, la presenza in cantiere dei lavoratori, in misura variabile fra le 3 e le 4 unità,
riprendeva alla data 13.7.2020, per continuare sino al 28.7.2020, e nuovamente cessare dal giorno 29.7.2020 sino al giorno 18.10.2020, periodo nel quale alcuna attività lavorativa veniva registrata sul cantiere;
- in data 19.10.2020, le attività riprendevano, con sole 3 unità di personale, per cessare nuovamente il giorno 25.10.2020, sino al giorno 15.11.2020, quando il cantiere rimaneva deserto e inattivo, senza che venissero addotte giustificazioni per il tramite di apposite riserve;
- il giorno 16.11.2020, i lavori riprendevano, con l'impiego variabile di 3/5 lavoratori, per poi interrompersi nuovamente il 27.11.2020, sino al giorno 14.12.2020, quando n. 4 lavoratori tornavano a presentarsi in cantiere;
- in data 23.12.2020, a causa delle avverse condizioni metereologiche, i lavori venivano sospesi;
- soltanto il verbale di ripresa dei lavori in data 12.1.2021 veniva sottoscritto dalla attrice con riserva esplicitata (nota in data 14.1.2021), nella quale l'appaltatrice adduceva presunte lacune e carenze sia del progetto esecutivo, sia del piano di sicurezza, che, in tesi, si sarebbero tradotte: in non meglio precisate discrasie rispetto alle prescrizioni del capitolato, nel mancato rispetto delle NTC2018 con riguardo alla parte strutturale, nella mancanza dell'elaborato denominato analisi dei prezzi;
- il contestava tempestivamente tali critiche, chiarendo le motivazioni poste alla base CP_1
delle scelte operate sul piano strutturale e per quanto concerne i materiali impiegati, tutte supportate da opportune e preventive verifiche;
- successivamente le attività lavorative proseguivano saltuariamente, sino al giorno 15.2.2021,
quando interveniva sul cantiere un subappaltatore per la rimozione delle strutture prefabbricate esistenti, impegnando, sino al giorno 23.2.2021, tre unità di personale, una piattaforma e un'autogru;
- dal giorno 24.2.2021, ogni attività di cantiere veniva drasticamente interrotta;
- in data 1.3.2021, scadeva il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, senza che le attività di cantiere fossero state riprese e senza la restituzione dalla appaltatrice del modulo necessario per il deposito della pratica sismica;
- con nota n. Prot. 1149 in data 9.3.2021, il D.L., evidenziato che la mancata sottoscrizione della denuncia sismica non consentiva l'avvio delle attività lavorative inerenti alle opere strutturali, sollecitava e intimava la appaltatrice alla ripresa immediata delle opere,
contestando una serie di criticità rilevate in cantiere (le opere effettuate si erano limitate allo smontaggio e rimozione delle strutture portanti esistenti in calcestruzzo armato precompresso,
eseguite dalla subappaltatrice non erano state eseguite le attività di demolizione CP_4
delle porzioni di pilastri esistenti, nonché gli scavi in prossimità delle fondazioni,
indispensabili per poi procedere alla realizzazione delle nuove strutture in cemento armato,
nonché al montaggio della nuova copertura in legno, come pure al tamponamento delle murature perimetrali, e alla realizzazione dei serramenti esterni e delle finiture interne alla palestra;
ricorrevano i presupposti per l'applicazione delle penali previste dall'articolo 2.12
del capitolato);
- nonostante nel corso della durata contrattuale, il DL emetteva plurimi ordini di servizio
Parte chiedendo alla 'aggiornamento del cronoprogramma risalente al 6.8.2020, tenuto conto dei gravi ritardi accumulati, solamente con la nota in data 14.1.2021 la appaltatrice vi provvedeva, chiedendo la novazione del termine contrattuale, pari ad ulteriori 246 giorni;
- successivamente, la appaltatrice depositava ricorso per ATP, al fine di verificare e accertare i presunti errori progettuali insiti nell'opera pubblica;
- il Comune veniva a conoscenza del procedimento a seguito della notifica del decreto del
23.12.3021, con il quale veniva nominato il CTU, e fissata udienza di comparizione all'8.2.2022;
- dal punto di vista dell'andamento tecnico-contabile del cantiere (relazione DL prot.
20.4.2021) il Comune rilevava di aver anticipato all'appaltatrice € 172.197,73, IVA inclusa,
mentre l'ATI risultava aver eseguito opere per circa € 104.388,19; con la conseguenza che,
applicato il ribasso contrattuale del 13,50 % offerto, le opere realizzate ammontavano a complessivi € 104.388,19;
- in corso d'opera non venivano approvate varianti progettuali, mentre, per effetto del verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 23.12.2021, veniva concessa una proroga di giorni 20
con scadenza del termine contrattuale al 1.3.2021;
- il ritardo nella esecuzione dei lavori era pari a giorni 246, pertanto era da applicarsi la penale giornaliera di € 782,72 per totali € 104.101,76 (133 giorni di effettivo ritardo);
- seguiva specifica contestazione degli addebiti da parte del DL all'appaltatrice, e riscontri da parte della stessa la quale reiterava le proprie contestazioni, sino alla determinazione del n. 82 in data 13.7.2021, con la quale l'ente disponeva la risoluzione del contratto CP_1
d'appalto in danno all'appaltatrice, sulla scorta dell'inadempimento contrattuale e del grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni;
- avverso alla risoluzione, insorgeva l'appaltatrice, introducendo il presente giudizio.
Tutto ciò premesso, il convenuto chiedeva in via preliminare e/o pregiudiziale, Controparte_1
l'accertamento della inammissibilità e/improcedibilità, per decadenza, di tutte le domande avversarie,
per mancata e/o comunque tardiva formulazione e/o iscrizione delle riserve non iscritte nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, in violazione del capitolato speciale d'appalto e del contratto d'appalto; o comunque per intercorsa acquiescenza e/o accettazione contrattuale da parte della appaltatrice di tutte le previsioni progettuali e/o contrattuali oggetto di appalto;
nel merito, il rigetto delle domande attoree.
In via riconvenzionale, il chiedeva l'accertamento della legittimità e/o liceità della CP_1
risoluzione contrattuale disposta, nonché della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 108,
commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per la risoluzione contrattuale (grave ritardo e grave inadempimento della appaltatrice nell'esecuzione delle opere appaltate); in ogni caso, chiedeva l'accertamento del grave ritardo e del grave inadempimento della appaltatrice nell'esecuzione delle opere, e, per l'effetto, dichiararsi risolto il contratto d'appalto in danno alla parte attrice;
nonché
l'accertamento del diritto del Comune di escutere le fideiussioni rilasciate dalla Controparte_2
dichiarando che l'appaltatrice era tenuta a corrispondere al Comune la somma di € 229.022,30,
[...] oltre a IVA, a titolo di applicazione delle penali, restituzione degli anticipi versati della Stazione
appaltante, e oneri di ripristino.
Sempre in via riconvenzionale, il chiedeva la condanna della attrice al Controparte_1
risarcimento dei danni dovuti: alla improduttività degli impianti fotovoltaici quantificati in una perdita per le casse comunali pari a circa € 50.000,00 per ogni anno di improduttività degli stessi;
alla perdita dei finanziamenti e/o contributi da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), in conseguenza della perdurante improduttività di detti impianti;
l'eventuale danneggiamento dei pannelli fotovoltaici relativi ai predetti impianti;
la necessità di ripristinare tutti gli ulteriori elementi deteriorati, aggiuntivi rispetto a quelli riportati nell'allegato B.3 dello Stato di consistenza dei lavori, oltre agli oneri di smaltimento e/o conferimento negli impianti autorizzati dei rifiuti e/o degli elementi non più
recuperabili ancora presenti in situ, in conseguenza della sospensione delle lavorazioni e, comunque,
dell'abbandono del cantiere da parte della appaltatrice;
oltre ogni ulteriore danno accertato in corso di causa. Con il favore delle spese del giudizio.
In data 3.2.2022, si costitutiva anche la Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
[...]
La convenuta deduceva, in particolare, che:
- la emetteva, nell'interesse dell'ATI costituita tra la Controparte_2 [...]
(capogruppo mandataria) e la Parte_1 CP_3 Parte_3
(mandante), la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612;
[...]
- tale polizza veniva rilasciata, sino alla concorrenza di € 52.833,40, quale garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ex art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti dalle due società costituite in ATI nei confronti del in dipendenza del contratto d'appalto intercorso tra i predetti Controparte_1
soggetti in data 31.3.2020;
- la emetteva altresì la polizza fideiussoria n. 2020/13/6500721 Controparte_2 sempre nell'interesse dei predetti soggetti ed in relazione al medesimo contratto di appalto;
- tale polizza, sino alla concorrenza di € 127.500,00, veniva emessa a garanzia dell'anticipazione contrattuale di € 127.066,00, erogata all'appaltatrice ed in conformità allo
Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 31/2018;
- con nota del 30.7.2021, il dato atto dell'intervenuta risoluzione del contratto di CP_1
appalto con determina n. 82 del 13.7.2021, procedeva alla escussione della polizza cauzione definitiva n. 2020/13/6489612 per l'integrale importo garantito;
- con nota in pari data, il Comune comunicava inoltre: “l'avvio del procedimento finalizzato
all'escussione della garanzia fideiussoria n. 2020/13/6500721”, riservandosi di quantificare l'eventuale somma da escutersi in esito alle operazioni necessarie alla redazione dello stato di consistenza e deducendo di non aver recuperato alcuna somma inerente all'anticipazione concessa;
- tali richieste venivano riscontrate dalla attrice la quale a mezzo legale contestava la risoluzione contrattuale disposta dall'ente, diffidando il dal proseguire nell'azione intrapresa, CP_1
nonché la compagnia assicurativa dal dare corso al pagamento, sollevando anche exceptio
doli;
- contestualmente la compagnia assicurativa chiedeva al Comune l'invio della documentazione comprovante il proprio diritto all'escussione della polizza per cauzione definitiva, nonché
aggiornamenti in merito al procedimento cautelare per ATP nel frattempo incardinato dalla appaltatrice, rimasti senza riscontro;
- in data 26.10.2021, la convenuta riceveva la notifica dell'atto di citazione dell'odierno giudizio.
In diritto, in particolare, la convenuta rilevava l'assenza dei presupposti di esigibilità della polizza per “cauzione definitiva” n. 2020/13/6489612, tenuto conto che, nel caso di specie, difettavano le condizioni sottese alla operatività ed esigibilità della polizza (1. l'inadempimento, da parte dell'appaltatore, ai propri obblighi contrattuali;
2) il verificarsi, in capo alla Stazione Appaltante, di danni conseguenti a detto inadempimento), con la conseguenza che nessuna pretesa poteva essere rivolta nei confronti della compagnia. Inoltre, la convenuta rilevava l'inesigibilità della garanzia anche in considerazione del fatto che l'Ente aveva avanzato formale richiesta di escussione della polizza fideiussoria per l'intero massimale oggetto di garanzia sul mero presupposto della risoluzione unilaterale disposta in danno dell'appaltatore, senza riferimento ad eventuali proprie ragioni di danno,
in spregio alla normativa di riferimento.
Tutto ciò premesso, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree, con accertamento della inoperatività e/o inefficacia, e/o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'escussione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 e con la polizza fideiussoria n.
2020/13/6500721, dichiarando che la stessa nulla doveva al;
l'accertamento della Controparte_1
abusività ed arbitrarietà dell'escussione della garanzia prestata con le predette polizze, dichiarando che la convenuta nulla doveva al In subordine, la convenuta chiedeva l'accertamento che la CP_1
polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 si era parzialmente svincolata in ragione percentuale all'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatrice stessa e che pertanto, in caso di esigibilità, operava nei soli limiti dell'importo di € 37.190,00, e che la polizza n. 2020/13/6500721 era stata invece integralmente recuperata sull'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatrice; in ogni caso, con detrazione di eventuali crediti accertati in favore della attrice da porre in compensazione.
In ogni caso ed in via riconvenzionale, la convenuta chiedeva la condanna Controparte_2
della attrice al rimborso di eventuali somme che la stessa fosse tenuta e/o costretta a pagare al
[...]
in dipendenza delle polizze fideiussorie. Con il favore delle spese di lite. CP_1
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 24.2.2022, ritenuta l'opportunità di acquisire informazioni sullo stato del procedimento di ATP pendente, il Gi fissava nuova udienza al 30.3.2022.
Successivamente, assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc, veniva fissata udienza di discussione delle istanze istruttorie e la causa veniva istruita mediante CTU.
Successivamente il Gi, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisione delle conclusioni.
All'udienza del 20.6.2025, di trattazione cartolare, il Gi tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Si esaminano le singole domande proposte dalle parti.
Parte attrice
Domanda di accertamento della illegittimità della determina di risoluzione n. 82 del 13.7.2021 del
. Controparte_1
Si osserva preliminarmente che questo giudice non può avallare in toto le conclusioni rassegnate dal
CTU, ing. all'esito dell'elaborato peritale. Persona_1
Invero, come si dirà nell'esame di ciascuna doglianza mossa dall'attrice Parte_1
in parte le stesse non risultano motivate e in parte non risultano pertinenti.
[...]
Pertanto, dell'elaborato peritale possono sicuramente essere utilizzati gli accertamenti eseguiti sui luoghi e sui documenti tecnici, non anche, quantomeno per una parte, le conclusioni rassegnate dal perito.
Invero, l'elaborato peritale, pur presentandosi formalmente articolato sul piano descrittivo, con puntuali richiami al contesto progettuale, esecutivo e amministrativo, è risultato carente e contraddittorio con riguardo alle risposte ai punti articolati nel quesito formulato dal giudicante.
Più in particolare, il perito non ha approfondito le cause tecniche che avrebbero dato luogo al mancato completamento dell'opera e la loro eventuale incidenza sull'inadempimento contrattuale. Tanto premesso, si esaminano, le singole questioni tecniche come indicate nel quesito formulato da questo giudice.
Anzitutto vanno esaminate le riserve formulate dalla appaltatrice attrice e riassunte nella comunicazione avente ad oggetto: “Lavori messa in sicurezza strutturale e antisismica e
riqualificazione energetica della palestra comunale di ” (doc. 56 attrice e doc. 14 CP_1
convenuta).
In particolare, si tratta del verbale di ripresa lavori, trasmesso con pec dall'attore al convenuto in data 14.1.2021. Controparte_1
Trattasi di riserva cd. “complessa” in quanto contiene plurime doglianze, specificamente dettagliate ai punti a), b), c), d), e).
Prima di esaminare le singole doglianze, vanno richiamati alcuni principi affermati dalla Suprema
Corte con riguardo alle riserve in ambito di opere pubbliche: “In tema di appalto di opere pubbliche,
l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata
dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo
dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di
contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne
consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere
sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece
all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel
rispetto di quanto previsto dal citato decreto” (Cass. n. 27451/2022).
Ed ancora: “In tema di appalto pubblico, la riserva concerne ogni pretesa di maggiori compensi,
rimborsi o indennizzi, per qualsiasi titolo e in relazione a qualsiasi situazione nel corso
dell'esecuzione dell'opera. In particolare, dal combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r. d. n.
350 del 1895 (poi dell'art. 31 del D.M. n. 145 del 2000) si ricava la regola secondo cui l'appaltatore,
ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni, a qualsiasi titolo, è tenuto a iscrivere
tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, e ad esporre, nel
modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e
nelle somme e, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale” (Cass. n.
4718/2018; Cass. n. 7479/2017).
A tal riguardo, inoltre, va richiamato il principio secondo cui, a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve, perché non tempestivamente sollevate, l'onere della prova di avere effettuato l'adempimento in questione - secondo le modalità prescritte dalla legge - grava sull'appaltatore (Cass. n. 14361/2000; Cass. n. 1637/2006; Cass. n. 7805/2018).
Tanto premesso, vanno esaminate le singole doglianze.
Quanto al punto sub a): “si è tentato di superare le carenze del PSC, inerenti le modalità di esecuzione
delle attività e delle fasi lavorative, inviando un POS che, tuttavia, è stato contestato, con motivazioni
di dubbia tenuta”, la riserva è inammissibile perché tardiva e infondata.
È tardiva, in quanto attenendo a contestazioni inerenti sia il Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC), sia il Piano Operativo di Sicurezza (POS), andava espressa al più tardi in sede di verbale di consegna dei lavori datato 15.6.2020 (doc. 9 bis attrice).
È infondata, in quanto risulta che il PSC sia stato predisposto e trasmesso all'appaltatrice (doc. 3
attrice), nonché successivamente integrato in data 2.9.2020 e 21.9.2020, quindi mesi prima delle contestazioni sollevate dalla appaltatrice con le riserve in esame (doc. 23 e 26).
Mentre con riguardo al POS oggetto di contestazione, tale documento non risulta nemmeno depositato dalla attrice che ne aveva l'onere. A tal proposito il CTU ha evidenziato che: “Si segnala che il Piano
Operativo di Sicurezza (in breve POS, redatto dall'impresa) non è depositato agli atti e quindi non è
possibile dare indicazioni in merito” (pag. 11 CTU), con la conseguenza che non è stato possibile per il CTU, e tantomeno per questo giudice, accertarne eventuali carenze. Quanto al punto sub b): “l'impresa non ha ricevuto la doverosa collaborazione da parte [sia] della
Stazione appaltante […sia …] dell'Ufficio di direzione lavori”, la riserva è inammissibile in quanto tardiva e generica.
L'appaltatrice non ha indicato gli specifici momenti di violazione del dovere di collaborazione da parte del committente;
al contrario, agli atti vi sono molteplici documenti che attestano frequenti confronti ed interlocuzioni con il e la direzione lavori (docc. 21, 22, 23, 25, 26). CP_1
Lo stesso CTU nell'elaborato peritale si è limitato ad un rinvio alla documentazione in atti, che attesta una presenza costante della stazione appaltante e della D.L. durante l'intero rapporto, finalizzata alla realizzazione dei lavori da parte dell'impresa.
Quanto al punto sub c): “nonostante le plurime […] richieste il progetto esecutivo, con particolare
riguardo alla sua parte strutturale non è stato consegnato all'Appaltatore dal Comune […] bensì
[…] ottenuto all'esito di dedicata istanza di accesso agli atti”, la riserva è inammissibile in quanto è
tardiva.
Il CTU ha accertato che: “il progetto esecutivo citato è quello relativo alle strutture esistenti pre-
intervento di riqualificazione. Risulta confermato dalla documentazione in atti che l'attore abbia
dovuto procedere con la richiesta di accesso agli atti per avere copia del progetto strutturale della
palestra esistente (vedi doc. 20 in atti di parte attrice e doc. 23 in atti parte convenuta CP_1
). Tale progetto non risulta presente nel doc. 3 di parte attrice”.
[...]
Nondimeno, anche tale doglianza è risultata tardiva, in quanto andava formulata, al più tardi, in sede di verbale di consegna lavori 15.6.2020 (doc. 9 bis attrice).
A tal proposito, va richiamata la corrispondenza inviata da alla committente (docc. 20 e Parte_1
28 attrice).
Si tratta di comunicazioni a mezzo email dell'agosto 2020 e del settembre 2020, successive quindi al verbale di consegna lavori datato 15.6.2020, nelle quali l'impresa chiede al “il progetto CP_1 dell'immobile relativo alla struttura prefabbricata per l'esatta quantificazione dei pesi degli
elementi” (doc. 20), per poi dare atto della prosecuzione delle fasi di cantiere (doc. 28).
La riserva è quindi tardiva e, comunque, infondata in quanto non risulta che il progetto della parte strutturale fosse necessario per l'esecuzione dei lavori commissionati all'attrice, come si evince dalla relazione del CTU che, a tal proposito, riporta la risposta del progettista datata 22.2.2021: “La
struttura portante del prefabbricato esistente viene completamente demolita e le modeste porzioni di
pilastri che rimangono perdono la loro funzione portante. In sostituzione della struttura
prefabbricata verrà realizzata una nuova struttura in c.a. con copertura in legno. Pertanto, risulta
superfluo effettuare una Verifica della Sicurezza di un fabbricato palesemente inadeguato destinato
ad essere demolito”.
Quanto al punto sub d): “altra rilevante carenza riguarda le analisi e le indagini sui materiali”, la riserva è inammissibile in quanto generica e infondata.
È generica in quanto non è sufficientemente documentata.
A tal proposito, seppur il CTU abbia rilevato la mancata produzione di una specifica relazione di
“Valutazione della sicurezza” (pag. 15 elaborato), non risulta che l'impresa abbia dedotto in modo specifico quale incidenza avrebbe causato tale carenza documentale.
Peraltro, la doglianza sollevata dalla attrice risulta in contrasto sia con l'esistenza del positivo collaudo strutturale dell'edificio preesistente (doc. 50), sia con il fatto che il progetto strutturale non prevedeva l'intera demolizione della struttura portante del prefabbricato esistente, ma il mantenimento: “sia dei ferri di chiamata dei pilastri da demolire sia dei plinti di fondazione esistenti
sia di 8 pilastri esistenti” (pag. 15 CTU).
Ne consegue che l'asserita carenza di analisi ed indagini attinenti ai materiali non risulta aver inciso sull'andamento delle opere, risultando tali doglianze irrilevanti ai fini della esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatrice, tenuto conto anche del cronoprogramma, che risulta aggiornato al 6 agosto 2020 (doc. 19) e sottoscritto dall'impresa, con previsione di inizio delle lavorazioni anche in relazione alle opere strutturali, senza che risultino formalizzate riserve o richieste di variante.
Quanto, infine, al punto sub e): “l'analisi di detto progetto e dell'allegato cronoprogramma ha
confermato (i) sensibili discrasie rispetto alle cogenti prescrizioni del capitolato speciale d'appalto”;
(ii) il “mancato rispetto delle NTC 2018 particolarmente da parte [degli] elaborati relativi alla parte
strutturale”; (iii) il “difetto di "cantierabilità" nei termini espressi dalla giurisprudenza”.
A ben vedere, tali doglianze non costituiscono una nuova contestazione, bensì una mera ricognizione di tutte le precedenti contestazioni di cui ai precedenti punti (sub a, b, c, d).
In particolare, lo stesso CTU, con riguardo alla doglianza della mancata consegna della “Relazione
di Verifica della Sicurezza”, rimanda al precedente punto d) (pag. 19 perizia).
In ogni caso, avendo questo giudice già ritenuto irricevibili, perché in parte tardive, in parte generiche,
in massima parte infondate, le riserve di cui sopra, anche la restante riserva di cui al punto sub e) va rigettata.
In definitiva, tutte le riserve formulate dall'impresa sono risultate inammissibili in quanto carenti sia sotto il profilo della tempestività, che, per la maggior parte, anche sotto quello della specificità.
Peraltro, nelle riserve non risultano quantificati i valori delle stesse.
È pur vero che la quantificazione del valore non costituisce un elemento essenziale della riserva,
potendo l'impresa indicare il quantum anche successivamente. Tuttavia, nel caso in esame, nemmeno in un secondo momento risulta che l'appaltatrice – anche a voler prescindere dalla carenza ab origine
di tempestività delle riserve - abbia provveduto in modo specifico, ad indicare, per ogni riserva, la quantificazione dell'eventuale danno che sarebbe occorso alla stessa a causa della condotta del convenuto.
In definitiva, le riserve contenute nel documento n. 56 vanno nel complesso rigettate, di tal che non possono costituire valido fondamento di critica della determina di risoluzione (doc. 78). Del resto, lo stesso CTU nelle sue conclusioni, nel quantificare il rapporto finale dare avere, nulla dice in relazione all'incidenza delle contestazioni oggetto delle riserve ai fini del riconoscimento di ulteriori somme a favore dell'impresa.
Ciò costituisce un ulteriore elemento in favore della irricevibilità e non monetizzabilità delle riserve alla luce delle lacune assertive e documentali che caratterizzano la difesa dell'attrice che ne aveva tutti gli oneri.
Ritardi
Il convenuto ha posto alla base della risoluzione di cui alla determina n. 82 del 13.7.2021 in CP_1
contestazione, i plurimi ritardi in cui sarebbe intercorsa l'attrice nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto inter partes (doc. 79 attrice).
In merito a tale doglianza devono, seppur parzialmente, richiamarsi e condividersi le considerazioni esposte dal CTU in quanto ricognitive delle risultanze dei documenti, incontrovertibili e riscontrate.
Si riporta la cronologia dei lavori:
- in data 15.6.2020 risulta la consegna lavori (doc. 9 bis attrice);
- termine finale fissato in 240 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori (art. 11 contratto di appalto;
doc. 7 attrice);
- fine lavori al 9.2.2021;
- pec attrice del 3.3.2021 con la quale comunicava il deposito di ricorso per ATP e la sospensione dei lavori;
- pec attrice del 16.3.2021 con la quale ribadiva la sospensione dei lavori;
- determina di risoluzione del contratto in data 13.7.2021 (doc. 78 attrice).
Il perito ha accertato una interruzione dei lavori dal 23.12.2020 al 12.1.2021 “… a causa delle
eccezionali avverse condizioni climatiche di neve e gelo …”, con la conseguenza che il nuovo termine per la fine lavori è quindi divenuto l'1.3.2021. Osserva il Tribunale che tale spostamento della data di fine lavori deve ritenersi giustificato alla luce dei documenti prodotti e degli accertamenti espletati dal perito.
In merito ai ritardi relativi al periodo successivo all'1.3.2021 si rileva quanto segue.
Non è condivisibile la conclusione raggiunta dal CTU che ha quantificato i giorni di ritardo in numero di 133, ritenendo imputabile esclusivamente all'impresa la mancata ultimazione delle opere entro la data di intimazione della risoluzione.
Invero, è documentato che in data 3.3.2021 l'impresa ebbe a proporre ricorso per ATP dinanzi al
Tribunale di Brescia (n. r.g. 2454/2021).
Il ricorso risulta iscritto al ruolo generale in data 1.3.2021 ed assegnato al giudice in data 4.3.2021, il quale fissava udienza di comparizione parti all'8.2.2022.
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza risultano notificati a mezzo pec in data
30.12.2021dall'impresa al il quale si costituiva in giudizio in data 2.2.2022. CP_1
Con provvedimento del 22.3.2022 il ricorso veniva rigettato.
Peraltro, la stessa impresa ebbe a comunicare al in data 16.3.2021 che non avrebbe ripreso i CP_1
lavori.
Sulla scorta di tale successione di atti processuali deve ritenersi non imputabile, sotto il profilo soggettivo, all'impresa il ritardo nell'ultimazione delle opere, posto che nel periodo di Parte_1
asserito ritardi era pendente il procedimento cautelare volto all'accertamento proprio dello stato dei rapporti fra le parti.
Al contrario, del tutto giustificata, secondo la normale diligenza, va ritenuta la scelta dell'impresa di tenere fermo il cantiere in attesa dell'intervento del CTU e della inopportunità di apportare modifiche allo stato dei luoghi in previsione dell'espletamento della perizia tecnica d'ufficio.
In definitiva, nessun ritardo può essere imputato a condotta colposa dell'impresa in data successiva all'1.3.2021. Tuttavia, ai fini della valutazione della legittimità, o meno, della delibera di risoluzione non è
sufficiente esaminare l'entità oggettiva e/o l'imputabilità del ritardo maturato dall'impresa, avendo il contestato una serie di ulteriori inadempimenti e, più specificamente, la mancata esecuzione CP_1
di opere preliminari ed il mancato rispetto del cronoprogramma.
Si riporta il contenuto della determina n. 82 del 13.7.2021:
- “considerato lo stato dei luoghi e la situazione di abbandono del cantiere”;
- “preso atto dell'effettivo inadempimento agli ordini di servizio impartito dalla Direzione
Lavori”;
- “la sospensione unilaterale delle lavorazioni attuata dall'appaltatrice non è risultata essere
supportata da alcuna valida motivazione, disponendo la medesima di tutte le indicazioni per
proseguire le opere”;
- “allo stato attuale vi sono numerose opere previste dal contratto (principalmente di
demolizione e meglio specificate nei documenti di appalto cui si rimanda) che non sono state
eseguite, nonostante l'appaltatrice disponesse di tutte le specifiche tecniche per darvi corso
e nonostante le medesime non fossero legate alle lavorazioni in relazione alle quali ha
asserito di non poter/voler procedere con i lavori”;
- “l'appaltatrice, nell'esecuzione delle opere ha quindi accumulato ritardi ingiustificati,
superiori a quelli massimi previsti per contratto ed ammissibili per la disciplina vigente, come
rilevato dal Direttore Lavori nella relazione particolareggiata e nella contestazione formale
degli addebiti”;
- “si evidenzia nuovamente che in ogni caso le lavorazioni da parte dell'appaltatrice si sono
arrestate ad una fase precedente al completamento delle opere di demolizione, avendo dunque
la contraddetto sé stessa nell'asserire di non poter proseguire i lavori state le presunte Pt_6
carenze progettuali inerenti alla parte strutturale di nuova costruzione. Allo stato attuale vi
sono quindi numerose opere previste dal contratto (principalmente di demolizione e meglio specificate nei documenti di appalto a cui si rimanda) che non sono state eseguite, nonostante
l'appaltatrice disponesse di tutte le specifiche tecniche per darvi corso e nonostante le
medesime non fossero legate alle lavorazioni in relazione alle quali ha asserito di non
poter/voler procedere ai lavori”;
Part
- “errata organizzazione delle fasi lavorative da parte della he hanno lasciato al struttura
priva di copertura per un periodo di tempo molto prolungato (situazione tuttora perdurante
a fronte dell'abbandono unilaterale del cantiere), espandendo alle intemperie e al
progressivo degrado anche le strutture esistenti, non oggetto di lavori e da mantenere, quindi
tribune, seggiolini, spogliatoi, campo a gioco, alcuni impianti, secondo quanto confermato
dal verbale di sopralluogo acquisto al protocollo dell'ente n. 2399 del 4.6.2021”;
Le doglianze sopra contestate venivano tempestivamente sollevate dal a mezzo Controparte_1
comunicazioni pec, che risultano protocollate, inviate alla impresa dalla direzione lavori nel corso del rapporto e puntualmente richiamate nella delibera.
Con specifico riguardo alla discontinuità nella esecuzione della attività lavorative da parte dell'impresa nel periodo precedente alla data prevista per l'ultimazione dei lavori e della carenza del personale impiegato alle lavorazioni nel predetto periodo, la delibera indica nel dettaglio, ai punti 1
e 2, le date di sospensione dei lavori e il numero degli operai in cantiere.
Anche tali doglianze risultano tempestivamente sollevate dal a mezzo comunicazioni pec, CP_1
che risultano protocollate, inviate alla impresa dalla direzione lavori nel corso del rapporto e puntualmente richiamate nella delibera.
Il Tribunale osserva che le plurime interruzioni verificatesi nel corso del periodo di esecuzione delle opere non possono costituire atti interruttivi giustificati, essendosi l'impresa limitata ad inviare comunicazioni unilaterali che non sono né legittime, né giustificate.
La mancata esecuzione dei lavori da parte dell'impresa risulta attestata dalla tabella allegata dal CTU
(allegata alla perizia e denominata “cronologia”) che ha ripercorso la cronologia dell'esecuzione dei lavori via via che venivano completati, dando atto del numero del personale presente in cantiere (circa
3-4 a fronte di 6-7 richiesti), delle richieste della impresa (puntualmente riscontrate dalla D.L.), delle operazioni svolte (che riguardano la fase iniziale dei lavori di smontaggio e demolizione).
Vi è poi il cronoprogramma aggiornato al 6.8.2020 (doc. 19 convenuto) proposto e sottoscritto dalla stessa impresa senza apposizione di riserve o richieste di varianti in corso d'opera.
In tale contesto, a fronte della oggettiva negligenza dell'impresa nell'esecuzione, secondo le tempistiche concordate, non vi sono elementi per poter affermare che l'inosservanza sia riconducibile a carenze progettuali.
E' pur vero che il CTU ha rilevato “criticità progettuali”, nel progetto esecutivo;
tuttavia, non è
emerso che tali criticità (o difformità) abbiano in qualche modo influito sui plurimi ritardi accumulati dalla impresa in corso d'opera; al contrario, come si evince dalla “cronologia” allegata alla relazione del CTU (all. 1), risulta documentato che l'impresa ebbe ad impiegare un numero di lavoratori sempre inferiore al minimo contrattualmente previsto (come si legge nella nota “NB presenze sempre inferiori
al minimo previsto: 1626 uomini/240 giorni= 6,7”).
Risulta quindi documentato che i ritardi nel rispetto del cronoprogramma debbano essere attribuiti alla mancata predisposizione di idonea organizzazione ab origine da parte della impresa, quale unico fattore causale del mancato rispetto delle tempistiche concordate.
Per tutte le suesposte considerazioni, va affermato l'inadempimento dell'impresa all'obbligo di eseguire i lavori secondo il cronoprogramma concordemente approvato (e prorogato), inadempimento che è certamente grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c. tenuto conto delle gravi carenze organizzative da parte della impresa riscontrate nel cantiere.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, va affermata la legittimità della determina di risoluzione da parte del in data 13.7.2021 (doc. 78 attrice). CP_1 La risoluzione, tuttavia, non travolge il diritto dell'impresa al corrispettivo per le prestazioni già
eseguite, valendo ex art. 1458 c.c. gli effetti restitutori e liberatori, tenuto conto che il venir meno del contratto costituisce causa giustificativa delle prestazioni che già siano state eseguite e di quelle che,
a titolo di corrispettivo, debbano ancora essere eseguite.
Corrispettivo spettante all'impresa
L'attrice sostiene di essere creditrice del dell'importo di € 618.059,16 (così Controparte_1
determinati:
1. lavori eseguiti e materiali a piè d'opera € 233.082,98; 2. spese generali improduttive
€ 94.020,12; 3. mancato utile € 72.082,09; 4. interessi passivi per ritardato utile € 3.396,74; 5.
maggiori costi per la sicurezza € 59.610,29; 6. mancato ammortamento spese direttive € 8.070,94; 7.
costi di polizza improduttivi € 3.456,00; 8. perdita di chance e danno immagine € 144.340,00).
Di contro, l'ente convenuto ritiene di essere creditore dell'importo di € 229.022,30, oltre Iva, a titolo di applicazione delle penali, restituzione degli anticipi versati dalla Stazione appaltante, e oneri di ripristino, nonché ritiene di avere diritto al risarcimento dei danni subiti.
All'esito dell'elaborato peritale è emerso che: “Le lavorazioni correttamente eseguite dall'impresa
appaltatrice sono quantificate dal Direttore Lavori nello Stato di consistenza prot. 4993/2021 del
06/11/2021 (vedi doc. 51 in atti di parte convenuta ) in Allegato B1 - Opere Controparte_1
eseguite per un totale di 76.630,61 € (importo scontato e al netto dell'IVA comprensivo di Strutture
1.102,88 €, Edile 1.159,10 €, Demolizioni 74.368,63 €) e in Allegato B2- Oneri della sicurezza per
un totale di 11.488,79 €. A tali voci vanno poi aggiunti “Oneri della sicurezza aggiuntivi richiesti
dal DL” per un importo di 14.488,80 € e “Container stoccaggio fotovoltaico richiesti dal DL” per
un importo di 1.730 € (vedi doc. 44 in atti di parte convenuta ). I 14.488,80 € Controparte_1
sono riferiti al costo della rete di sicurezza anticaduta e parapetto necessari per lo smontaggio in
sicurezza della copertura (v. doc. 38 in atti di parte attrice). Il totale quantificato dal DL per le opere
eseguite risulta quindi pari a 104.338,19 €, IVA esclusa. Si tratta principalmente di opere di
demolizione come da documentazione fotografica in atti in corso d'opera” (pag. 35 perizia). Il CTU ha rilevato inoltre che l'impresa chiedeva in data 13.8.2020 la corresponsione di € 98.775,90
a titolo di “differenze complessive per la rimozione della copertura, demolizione e smaltimento delle
strutture prefabbricate”.
Il perito ha ritenuto tale quantificazione congrua, precisando che tale importo veniva calcolato per differenza tra il computo metrico estimativo a base gara d'appalto prima dello scontro contrattuale e l'analisi prezzi strutturata in base a prezziari ufficiali e valori di mercato (pag. 38 perizia).
Il CTU ha inoltre evidenziato che l'attrice sostiene che la consistenza delle opere eseguite sia pari ad
€ 233.082,98, rilevando tuttavia di non aver avuto riscontro documentale con l'indicazione delle specifiche voci determinanti tale importo, con la conseguenza che: “la somma tra i 104.338,19
quantificato dal Direttore lavori ed i € 98.775,90 richiesti in aggiunta dall'attore porta ad un totale
di € 203.114,09”.
Tali conclusioni, frutto delle verifiche tecniche e dell'esame della documentazione contabile effettuate dal perito, vanno avallate da questo giudice.
In definitiva, sulla scorta delle conclusioni del CTU e dei documenti prodotti, il totale ancora dovuto dal all'impresa deve essere quantificato in € 203.114,09. CP_1
Domanda di pagamento di ulteriori somme promossa dall'attrice
L'attrice elenca le seguenti voci di credito:
- spese generali improduttive € 94.020,12;
- mancato utile € 72.082,09;
- interessi passivi per ritardato utile € 3.396,74;
- maggiori costi per la sicurezza € 59.610,29;
- mancato ammortamento spese direttive € 8.070,94;
- costi di polizza improduttivi € 3.456,00;
- perdita di chance e danno immagine € 144.340,00. Di esse la maggior parte è generica e priva di riscontro.
Va accolta solo la domanda per i maggiori costi di sicurezza sostenuti dall'impresa, tenuto conto che il CTU ha accertato la mancanza del piano operativo di sicurezza (POS), nonché alcune difformità
tra il progetto esecutivo posto a base di gara e quello effettivamente approvato a seguito di verifica di progetto, sanate dall'impresa.
Le circostanze risultano ben evidenziate alla pagina 15 della relazione peritale, ove si legge che, oltre alla mancanza del POS, “non è presente in atti una specifica relazione di valutazione della sicurezza”
come prevista ance nel capitolo 8 delle NTC2018” ed alla pagina 27 della relazione peritale, laddove si legge che “Si conferma che il progetto esecutivo posto a base di gara è difforme da quello
effettivamente approvato a seguito di verifica di progetto”.
Tali lacune, seppur inidonee a rendere illegittima la determina di risoluzione, per i motivi sopra esposti, hanno tuttavia determinato maggiori costi per l'impresa, quantificati in € 59.610,29,
finalizzati al buon esito dell'opera ritenuti congrui dal CTU.
In definitiva, va riconosciuto in favore dell'impresa l'importo di € 59.610,29.
Per il resto la domanda risarcitoria svolta dalla attrice va rigettata.
Non sono stati allegati in modo specifico, né sono emersi all'esito dell'istruttoria espletata, elementi idonei per attribuire alcuna responsabilità in capo al CP_1
Le allegazioni di parte attrice risultano del tutto generiche sia nell'an che nel quantum e manca qualsivoglia nesso causale fra la condotta del e i presunti maggiori costi sostenuti, con la CP_1
conseguenza che le ulteriori richieste di pagamento non possono trovare accoglimento.
Parte convenuta
Domanda riconvenzionale di risarcimento del danno svolta dal Comune
Il Comune di in via riconvenzionale svolge domanda risarcitoria delle seguenti voci di CP_1
danno: - “il danno economico causato dalla perdurante improduttività degli impianti fotovoltaici (che,
prima della loro rimozione in corso d'opera, erano presenti sulla copertura dell'edificio),
protratta oltre la scadenza del termine contrattualmente fissato al 1.3.2021 per la riconsegna
dell'opera completata;
termine a far tempo dal quale i predetti impianti sarebbero dovuti
tornare in funzione, producendo energia con “con scambio sul posto”, che frutta al CP_1
circa € 50.000,00 ogni anno;
fondi che non sono stati incassati nell'annualità ormai trascorsa
dalla suddetta scadenza contrattuale, e che non potranno essere evidentemente incassati sino
a quando le opere non saranno ultimate”;
- “l'ulteriore danno scaturente, sempre in considerazione della perdurante improduttività
dell'impianto di cui al punto che precede, dalla perdita dei finanziamenti e/o contributi e/o
incentivi da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE); incentivi per i quali risulta già
prenotata una richiesta pari a Euro 222.282,15 per contributo conto termico, come da nota
GSEWEB/P20190427057 del 10.10.2019, acquisita al protocollo dell'ente n. 6055 del
11.10.2019”;
- “i danni eventualmente subiti dai pannelli fotovoltaici, non più visionati dopo lo smontaggio,
e il deposito da parte della Appaltatrice in apposito spazio sul cantiere”;
- “il danno economico per il Comune conseguente alla necessità di ripristinare la
pavimentazione della palestra e le altre strutture e arredi lasciati esposti alle intemperie,
senza alcun tipo di protezione, in conseguenza delle immotivate sospensioni dei lavori e in
esito al definitivo abbandono del cantiere da parte della Appaltatrice”;
- “il danno conseguente alla necessità di sostituire i pannelli di isolamento termico smontati
durante le lavorazioni, e rimasti accatastati negli spogliatoi, esposti anch'essi alle
intemperie”;
- “gli eventuali ulteriori danni, anche per necessità di rifacimento degli ulteriori elementi
deteriorati, nonché per oneri di smaltimento e/o conferimento dei rifiuti e/o degli elementi
non più recuperabili ancora presenti in situ, conseguenti alla sospensione delle lavorazioni e, comunque, all'abbandono del cantiere da parte della Appaltatrice, secondo quanto
risulterà in corso di causa”.
Di tali domande la maggior parte è generica e priva di riscontro, sia con riferimento all'an che al
quantum.
All'esisto del giudizio è emersa la specifica allegazione e prova unicamente della domanda di risarcimento della somma di € 28.805,00.
All'esito della CTU espletata, il tecnico ha rilevato che: “I danni subiti dal sono stati CP_1
quantificati dal Direttore Lavori nell'“Allegato B.3 – Stato di consistenza computo dei danni al
05/08/2021” (doc. 51 in allegato alla Comparsa di parte convenuta e doc. 129 Controparte_1
in allegato alla Memoria n. 2 di parte attrice). Tale documento è stato analizzato in contradditorio
con i CTP, anche con fini transattivi, nel corso della riunione peritale del 30/06/2023 e commentato
tecnicamente in modo puntuale. In allegato A” al verbale del 30/06/2023 (vedi Allegato 1) è stato
riportato l'Allegato B.3 in cui per ogni singola voce, a fronte dell'esame del progetto e relativo
computo metrico, delle fotografie disponibili e di valutazioni di tipo tecnico equitativo, è stata
indicata la percentuale e l'importo che i CTP ed il CTU hanno concordato di assegnare nell'ambito
della fase conciliativa in corso. L'analisi puntuale ha riguardato le voci che compongono l'importo
complessivo dei danni lamentati pari 98.545,39 € a pagina 6, come evidenziato nella Comparsa di
parte convenuta o e nello stato di consistenza (doc. 44 allegato alla Comparsa); Controparte_1
si precisa che sono state considerate le voci fino all'importo complessivo lamentato in atti”.
Sulla scorta di tali considerazioni il perito ha ritenuto di confermare l'analisi svolta nel corso delle operazioni peritali, stimando i danni subiti dal convenuto quale conseguenza degli CP_1
inadempimenti posti in essere dall'appaltatrice per un importo di € 28.805,00 (allegato “A” del verbale operazioni peritali del 30.6.2023). Il Tribunale ritiene di aderire a quanto affermato dal tecnico, tenuto conto che le voci risultano dettagliatamente indicate nella documentazione citata e legate da nesso causale con la condotta inadempiente dell'impresa nell'esecuzione dei lavori.
Va pertanto accolta la domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dal per i danni CP_1
derivanti dall'inadempimento dell'impresa, limitatamente all'importo di € 28.805,00.
Di contro, vanno rigettate le ulteriori richieste risarcitorie, non sussistendo elementi di fatto sufficienti a dimostrare né l'an, né il quantum del preteso ulteriore danno in capo al CP_1
In particolare, va rigettata la domanda di danni da mancata produttività degli impianti fotovoltaici in quanto non è stato individuato un ritardo rilevante a carico dell'impresa.
A tal proposito, va ribadito che il termine di fine lavori era stato concordemente prorogato dalle parti ed il ritardo successivo a tale termine non è stato ritenuto imputabile all'impresa, mentre il ritardo maturato nel periodo precedente non ha inciso direttamente sulla produttività degli impianti tenuto conto che nel periodo previsto per l'esecuzione dei lavori i pannelli sarebbero stati comunque improduttivi (dovevano essere smontati e quindi non erano utilizzabili).
Per il resto, la domanda risarcitoria è comunque generica, in quanto i documenti prodotti dal convenuto sono del tutto insufficienti a dimostrare e quantificare il danno (in particolare, la delibera del gestore GSE del 10.10.2019, acquisita al protocollo dell'ente n. 6055 del 11.10.2019, risulta datata
2019, con la conseguenza che è inconferente rispetto alle vicende successive al contratto, sottoscritto in data 31.3.2020).
In definitiva, va riconosciuto a titolo risarcitorio in favore del il minor importo di € CP_1
28.805,00.
Penali
Il contratto di appalto inter partes all'art. 11 prevede una penale giornaliera pari ad € 782,72
(corrispondente all'un per mille dell'importo contrattuale). A tal riguardo il CTU ha rilevato che: “i giorni di effettivo ritardo maturati dal 01/03/2021 fino alla
risoluzione del contratto del 13/07/2021 sono 133 e quindi in penali pari a complessivi 104.101,76
€. Il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui all'articolo 11, ultimo comma,
corrispondente a complessivi 78.271,70 € rappresenta il massimo valore applicabile per la penale.
A parere dello scrivente CTU tale valore deve essere ridotto sulla scorta di quanto riportato nei
precedenti capitoli della presente relazione” (pag. 38 relazione).
Tuttavia, tali considerazioni non possono essere avallate dal Tribunale, tenuto conto di quanto in precedenza argomentato con specifico riguardo ai ritardi maturati successivamente al deposito del ricorso per ATP, con conseguente non imputabilità per colpa in capo all'impresa per il periodo di tempo trascorso a causa delle lungaggini processuali, come meglio ut sopra.
Ne consegue che alcun importo a titolo di penale può essere imputato alla impresa.
Rapporti dare avere tra l'impresa e il CP_1
All'esito della espletata CTU il perito ha così indicato i reciproci rapporti di dare e avere tra attrice e convenuto:
“- anticipi versati dal alla ATI (vedi capitolo 9 della relazione): 156.543,40 € IVA esclusa CP_1
(172.197,74 € IVA inclusa);
- importi versati dal alla subappaltatrice (vedi doc. 69 e doc. 72 convenuto CP_1 CP_4
): 69.959,24 €; Controparte_1
- importi versati dal alla subappaltatrice Aurora 2 (vedi doc. 73 e doc. 75 convenuto CP_1
): 17.537,96 €; Controparte_1
- penale ex articolo 11 Contratto d'appalto (vedi capitolo 9 della relazione): max 78.271,70 € da
ridurre in funzione di quanto riportato ai capitoli 5, 6 e 7 della presente relazione;
- danni (vedi capitoli 9 - 10 della presente relazione): 28.805 € quantificati dal CTU al capitolo 10
della relazione in riferimento all'“Allegato B.3 – Stato di consistenza”, oltre quanto lamentato e
riassunto ai capitoli 9 - 10 della presente relazione (improduttività degli impianti fotovoltaici, perdita dei finanziamenti e/o contributi da parte del Gestore Servizi Energetici, …);
- opere compiute (vedi capitolo 8 della relazione): 104.338,19 € (IVA esclusa) contabilizzate dal
Direttore Lavori nello stato di consistenza;
233.082,98 € contabilizzate da attore, accertabili solo in
parte sulla scorta della documentazione in atti”.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte i rapporti di dare avere vanno rideterminati come segue.
In favore della impresa attrice va riconosciuto l'importo ancora dovuto di € 203.114,09 oltre ad €
59.610,29 a titolo di maggiori costi sostenuti per la sicurezza e così per complessivi € 262.724,38.
A tale importo vanno detratte le seguenti somme:
- € 156.543,40, anticipi versati dal all'impresa; CP_1
- € 69.959,24, importo versato dal alla subappaltatrice (doc. 69 e 72 CP_1 CP_4
convenuto);
- € 17.537,96, importo versato dal alla subappaltatrice Aurora 2 (doc. 73 e 75 CP_1
convenuto).
All'esito delle detrazioni, va riconosciuto all'impresa l'importo € 18.683,78.
Di contro, in favore del convenuto va riconosciuto l'importo di € 28.805,00 a titolo CP_1
risarcitorio.
In definitiva, risulta un credito residuo a favore del di € 10.121,22 (€ 28.805,00 - € CP_1
18.683,78).
Su tale importo andranno calcolati gli interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo.
Domande di escussione polizze fideiussorie
Con riguardo alle polizze fideiussorie, l'attrice ha svolto nel merito la seguente domanda: “atteso il
grave inadempimento del al contratto sottoscritto in data 31 marzo 2020, Controparte_1
accertare e dichiarare che costei non ha diritto all'escussione della “Garanzia fideiussoria definitiva” n. 2020/13/6489612 del 5 marzo 2020 (doc. 8), e della cauzione Controparte_2
per l'anticipazione n. 2020/13/6500721 del 22 giugno 2020 (doc. 12)”. Controparte_2
Il convenuto ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad escutere nello Controparte_1
specifico:
“1) la polizza n. 2020/13/6489612, emessa in data 05/03/2020 dalla Ag. 832 TA SI e
acquisita al protocollo dell'ente n. 1545 del 17.03.2020, per l'importo di Euro 52.833,40 a titolo di
cauzione definitiva;
2) la polizza n. 2020/13/6500721, emessa da Parte_7
, in data 22.06.2020 al protocollo dell'Ente n. 3237 del 27.06.2020 per l'importo di €
[...]
127.500,00, a titolo di anticipazione contrattuale;
3) la polizza n. 2020/13/6506295, emessa da Parte_2
, in data 29/07/2020 al protocollo dell'ente n. 4516 del 25/08/2020 per l'importo di €.
[...]
29.500,00, a titolo di anticipazione contrattuale”.
La convenuta ha svolto le Controparte_2
seguenti domande.
In via principale, l'accertamento della:
- “inoperatività e/o inefficacia, e/o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'escussione
della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 e con la polizza
fideiussoria n. 2020/13/6500721 e conseguentemente dichiari che l'esponente nulla deve al
in forza delle polizze de quo, mandando assolta la Compagnia da Controparte_1
qualsivoglia pretesa di pagamento delle stesse, con la miglior formula ritenuta”;
- “abusività ed arbitrarietà dell'escussione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria
n. 2020/13/6489612 e con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6500721 per i motivi tutti esposti
in atti e conseguentemente dichiari che nulla deve al Controparte_2 CP_1 in forza delle polizze de quo, mandando assolta la Compagnia da qualsivoglia
[...]
pretesa di pagamento della stessa, con la miglior formula ritenuta”.
Con richiesta di respingere ogni pretesa da parte del a fronte delle predette Controparte_1
polizze fideiussorie.
In via subordinata, la compagnia ha chiesto di accertare che:
- “la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 si è comunque parzialmente svincolata in ragione
percentuale all'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatrice stessa e che pertanto, ove mai
esigibile, è operante nei soli limiti dell'importo di € 37.190,00, o del diverso accertando importo,
e che la polizza n. 2020/13/6500721 è stata invece integralmente recuperata sull'ammontare dei
lavori eseguiti dall'appaltatrice”;
- in caso di riconoscimento di importi in favore del andava detratto l'eventuale credito CP_1
accertato dovuto in favore dell'attrice, previa compensazione.
In ogni caso ed in via riconvenzionale, la compagnia ha chiesto la condanna dell'attrice a tenere indenne ed a rimborsare la compagnia dell'eventuale importo fosse tenuta e/o costretta a pagare al in dipendenza delle polizze fideiussorie. Controparte_1
Premesso che non vi è traccia agli atti del giudizio della polizza invocata dal n. CP_1 CP_1
2020/13/6506295 del 29.7.2020 al protocollo dell'ente n. 4516 del 25.8.2020 per l'importo di €
29.500,00 a titolo di anticipazione contrattuale, risultano prodotte in causa ed emesse da
[...]
la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 (doc. 2) e la polizza fideiussoria n. Controparte_2
2020/13/6500721 (doc. 3).
La prima polizza, con contraenti: ”, risulta Parte_8
denominata: “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” e rilasciata sino alla concorrenza di €
52.833,40; l'oggetto della garanzia risulta specificato all'art. 1 del contratto: “Il garante, in
conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella scheda tecnica, al risarcimento dei danni da questa stabiliti in conseguenza del mancato o inesatto inadempimento da parte del Contraente delle
obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra
indicate”. Segue elenco delle specifiche voci di pagamento/rimborso (punti a, b, c,).
La seconda polizza, con contraente: , risulta denominata: “Garanzia Parte_1
fidejussoria per l'anticipazione” e rilasciata sino alla concorrenza di € 127.500,00; l'oggetto della garanzia risulta specificato all'art. 1 del contratto: “Il garante si impegna nei confronti della Stazione
appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda tecnica, alla restituzione, totale o
parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la
maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimenti di
decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità dell'art. 35, comma 18, del Codice”.
Con nota del 30.7.2021, il dato atto dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto con CP_1
determina n. 82 del 13.7.2021, procedeva a richiedere alla compagnia convenuta l'escussione della prima polizza per l'integrale importo garantito pari ad € 52.833,40 (doc. 4).
Con ulteriore nota in pari data, il Comune comunicava l'avvio del procedimento finalizzato alla escussione anche della seconda polizza relativa all'anticipazione contrattuale, riservandosi di quantificare l'eventuale somma da escutersi in esito alle verifiche necessarie (doc. 5).
Tanto premesso, esaminate le clausole contrattuali contenute nelle polizze siglate dalla impresa,
osserva il Tribunale che entrambe vanno qualificate come garanzie autonome a prima richiesta,
rendendo inopponibili le eccezioni relative al rapporto principale.
Così qualificati i rapporti contrattuali, con riguardo alla polizza sub 1, “Garanzia fideiussoria per la
cauzione definitiva”, rilasciata dalla compagnia assicurativa sino alla concorrenza dell'importo di €
52.833,40, va richiamato il disposto dall'art. 103 del c.d. Codice Appalti (D. Lgs. n. 50/2016-
applicabile ratione temporis), rubricato “Garanzie definitive.
In particolare, la norma, al primo comma, stabilisce che: “L'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento
di lavori, di servizi e di forniture. (...) La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo
93, comma 7, per la garanzia provvisoria (...)”.
Al quinto comma la norma precisa, inoltre, che: “La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento
dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono
nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata”. Nel caso in esame, è pacifico che l'ammontare definitivo dei lavori eseguiti dall'impresa alla data della risoluzione contrattuale è risultato superiore all'importo garantito, avendo accertato il CTU
lavori eseguiti da parte dell'attrice per € 203.114,09.
Va quindi dichiarata l'inesigibilità della polizza sub 1 avendo l'impresa eseguito opere per un importo superiore a quello garantito.
Quanto alla garanzia sub 2 “Garanzia fidejussoria per l'anticipazione” e rilasciata sino alla concorrenza di € 127.500,00, operate tutte le compensazioni che entrambe le parti hanno richiesto,
risultano accertati danni in favore del per residui € 10.121,22. Controparte_1
Ne consegue che va dichiarata legittima l'escussione della polizza sub 2 limitatamente a tale importo.
Domanda di regresso della compagnia assicurativa nei confronti dell'impresa . Parte_1
La domanda di regresso svolta dalla compagnia assicurativa
[...]
va accolta limitatamente all'importo di operatività della garanzia. Controparte_2
Ciò in quanto la garanzia vale fino a che non sia stata, man mano, estinta l'anticipazione versata, per effetto della graduale esecuzione dei lavori.
Nel caso in esame, è stato accertato che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa attrice per l'importo complessivo di € 203.114,09 e, operate le compensazioni tra le parti, è stato riconosciuto in favore del l'importo di € 10.121,22. Controparte_1
Ne consegue che la domanda di regresso della convenuta compagnia assicurativa nei confronti dell'impresa attrice va accolta entro tale limite.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite, all'esito dell'approdo decisionale sussistono elementi per la compensazione integrale delle stesse tra attrice e convenuto , attesa la Controparte_1
sostanziale parziale reciproca soccombenza. Per le medesime ragioni può essere pronunciata la compensazione delle spese anche nel rapporto processuale fra il convenuto e le convenuta Controparte_1 [...]
Controparte_2
Quanto al rapporto processuale fra l'attrice e la convenuta Parte_1 [...]
non vi sono ostacoli all'applicazione della regola Controparte_2
della soccombenza. L'attrice va quindi condannata a rifondere alla Compagnia le spese del giudizio liquidate, sulla base del decisum, in applicazione dei parametri forensi, parametri medi per tutte le fasi.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- accertata la legittimità della determina di risoluzione del convenuto n. 82 Controparte_1
del 13.7.2021, rigetta la domanda principale svolta dell'attrice Parte_1
- accertato il credito dell'attrice nei confronti del Parte_1 CP_1
a titolo di residuo corrispettivo per i lavori eseguiti in forza del contratto di appalto
[...]
inter partes datato 31.3.2020, nella somma di € 203.114,09, accertato l'ulteriore credito dell'attrice nei confronti del a titolo di rimborso costi di sicurezza in Controparte_1
complessivi € 59.610,29, accertato il controcredito del nei confronti Controparte_1
dell'impresa , a titolo di risarcimento del danno nella somma di € 28.805,00, Parte_1
detratti gli importi versati a titolo di acconto dal in favore dell'impresa e Controparte_1
delle subappaltatrici come esposto in motivazione, operata la compensazione impropria fra i reciproci debiti-crediti, condanna l'attrice al pagamento in favore Parte_1
del della somma di € 10.121,24, oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1
saldo effettivo;
- accertata, per le causali di cui in motivazione, l'intervenuta estinzione della polizza n.
2020/13/6489612, emessa in data 5.3.2020, a titolo di cauzione da
[...]
, rigetta relativa la domanda di escussione Controparte_2
proposta dal;
Controparte_1
- accertata l'operatività della polizza n. 2020/13/6500721, emessa in data 22.6.2020, a titolo di anticipazione contrattuale da Controparte_2
condanna , in solido
[...] Controparte_2
con al pagamento in favore del della somma Parte_1 Controparte_1
di € 10.121,22, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- in accoglimento della domanda di regresso svolta da
[...]
nei confronti di condanna Controparte_2 Parte_1
a tenere indenne Parte_1 Controparte_2
delle somme che questa è tenuta a pagare in favore del
[...] CP_1
in forza della presente sentenza;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale fra attrice e CP_1
, nonché nel rapporto processuale fra e
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_2
- condanna l'attrice a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida in € 5.077,00, Controparte_2
oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate in istruttoria.
Così deciso in Brescia, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
RL D'MB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa RL D'MB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12298 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con l'avv. e dom. Giorgio Blanco del foro di Catania;
ATTRICE
contro
(C.F./P.I. , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con gli avv.ti e dom.ri Italo Ferrari e Francesco Fontana del foro di Brescia;
Controparte_2
P. I.: – C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
con gli avv.ti Carlo Scofone del foro di Genova e Renato Moraschi del foro di Milano, quest'ultimo anche domiciliatario;
CONVENUTI Causa avente ad oggetto contratto di appalto di opere pubbliche, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
Per l'attrice: “a. nel merito, accertati sia l'invalidità e l'inefficacia della risoluzione contrattuale
dichiarata dal in data 13 luglio 2021 (doc. 78), per violazione di legge, sviamento di potere CP_1
e difetto dei presupposti, in fatto e diritto, per l'affermato scioglimento del contratto, sia i gravi
inadempimenti perpetrati dal , come sopra rassegnati, dichiarare il contratto Controparte_1
d'appalto del 31 marzo 2020 (doc. 7) risolto per fatto e colpa della Stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 1453 cod. civ., condannando quest'ultima al pagamento, in favore dell'odierno Attore,
dell'importo di Euro 618.059,16, per le causali illustrate in narrativa, oppure della diversa somma
da determinare in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b. sempre nel merito, atteso il grave inadempimento del al contratto sottoscritto Controparte_1
in data 31 marzo 2020, accertare e dichiarare che costei non ha diritto all'escussione della
“Garanzia fideiussoria definitiva” n. 2020/13/6489612 del 5 marzo 2020 (doc. Controparte_2
8), e della cauzione per l'anticipazione n. 2020/13/6500721 del 22 giugno Controparte_2
2020 (doc. 12), per i motivi eccepiti in citazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed
ogni più ampia riserva in via istruttoria”.
Per il convenuto : “in via preliminare e/o pregiudiziale, voglia l'On.le Giudice Controparte_1
adito accertare e dichiarare l'inammissibilità e/improcedibilità, per decadenza, di tutte le domande
avversarie, per mancata e/o comunque tardiva formulazione e/o iscrizione delle riserve non iscritte
nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, in violazione del Capitolato speciale d'appalto e del
Contratto d'appalto; sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, voglia l'On.le Giudice adito
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di tutte le domande avversarie, per
intercorsa acquiescenza e/o accettazione contrattuale da parte della Appaltatrice di tutte le
previsioni progettuali e/o contrattuali oggetto di appalto;
nel merito, previ gli accertamenti e le
declaratorie del caso, voglia l'On.le Giudice adito respinta ogni contraria istanza, rigettare
integralmente tutte le domande avversarie, poiché infondate, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte;
in via riconvenzionale, voglia l'On.le Giudice adito: accertare e dichiarare la legittimità e/o
liceità della risoluzione contrattuale disposta dal Comune in danno alla Appaltatrice con
determinazione dirigenziale n. 82 in data 13.07.2021, e la sussistenza dei presupposti di cui
all'articolo 108, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 50/2016, siccome richiamati dalle previsioni del Contratto
d'appalto e del Capitolato speciale d'appalto, per la risoluzione contrattuale, e, in particolare, il
grave ritardo e il grave inadempimento della Appaltatrice nell'esecuzione delle opere appaltate;
in
ogni caso, accertare e dichiarare il grave ritardo e il grave inadempimento della Appaltatrice
nell'esecuzione delle opere, e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto d'appalto in danno alla
parte attrice;
a fronte dell'inadempimento contrattuale di controparte, accertare e dichiarare il
diritto del di escutere le fideiussioni di cui in narrativa e, nello specifico, la garanzia CP_1
fideiussoria definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti
pubblici da parte con sede in via Traiano n. 18 a Milano, costituita con Controparte_2
polizza n. 2020/13/6489612, emessa in data 05/03/2020 dalla Ag. 832 TA SI e acquisita
al protocollo dell'ente n.1545 del 17.03.2020, per l'importo di Euro 52.833,40 a titolo di cauzione
definitiva; la polizza n. 2020/13/6500721, emessa da Parte_2
, in data 22.06.2020 al protocollo dell'Ente n. 3237 del 27.06.2020 per l'importo
[...]
di € 127.500,00, a titolo di anticipazione contrattuale;
la polizza n. 2020/13/6506295, emessa da
, in data 29/07/2020 al protocollo Parte_2
dell'ente n.4516 del 25/08/2020 per l'importo di €. 29.500,00, a titolo di anticipazione contrattuale;
accertare e dichiarare che la Appaltatrice convenuta è tenuta a corrispondere al la somma CP_1
di Euro 229.022,30, oltre a IVA e comunque la diversa e/o maggior somma secondo quanto risulterà
in corso di causa, a titolo di applicazione delle penali, restituzione degli anticipi versati della
Stazione appaltante, e oneri di ripristino, come risultante dello Stato di consistenza dei lavori n. Prot.
4993 in data 6.11.2021 (doc. 44); sempre in via riconvenzionale, voglia l'On.le Giudice adito
accertare e, per l'effetto, condannare l'Appaltatrice a risarcire al Comune tutti i danni esposti al §
IV che precede, e segnatamente conseguenti a: la perdurante improduttività degli impianti fotovoltaici, dalla scadenza del termine contrattualmente fissato al 1.03.2021 sino al ripristino degli
impianti medesimi sulla copertura del fabbricato interessato dalle opere per cui è causa, che, in via
di prima approssimazione, possono essere quantificati in una perdita per le casse comunali pari a
circa Euro 50.000,00 per ogni anno di improduttività degli impianti;
la perdita dei finanziamenti e/o
contributi da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), in conseguenza della perdurante
improduttività degli impianti di cui al punto che precede;
l'eventuale danneggiamento dei pannelli
fotovoltaici relativi agli impianti di cui sopra;
la necessità di ripristinare tutti gli ulteriori elementi
deteriorati, aggiuntivi rispetto a quelli riportati nell'allegato B.3 dello Stato di consistenza dei lavori
(doc. 51), oltre agli oneri di smaltimento e/o conferimento negli impianti autorizzati dei rifiuti e/o
degli elementi non più recuperabili ancora presenti in situ, in conseguenza della sospensione delle
lavorazioni e, comunque, dell'abbandono del cantiere da parte della Appaltatrice, secondo quanto
verrà accertato in corso di causa;
nonché, accertare e condannare l'Appaltatrice a risarcire al
ogni ulteriore danno che verrà acclarato nel corso del presente giudizio;
in istruttoria: si CP_1
insiste come già richiesto in atti nella rinnovazione della CTU per le ragioni indicate nella
verbalizzazione del 7.11.2024”.
Per la convenuta :“respinta ogni Controparte_2
contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte
le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale: accerti e dichiari, per i motivi
tutti esposti in atti, l'inoperatività e/o inefficacia, e/o comunque l'insussistenza dei presupposti per
l'escussione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 e con la polizza
fideiussoria n. 2020/13/6500721 e conseguentemente dichiari che l'esponente nulla deve al
[...]
in forza delle polizze de quo, mandando assolta la Compagnia da qualsivoglia pretesa di CP_1
pagamento delle stesse, con la miglior formula ritenuta;
− accerti e dichiari l'abusività ed
arbitrarietà dell'escussione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612
e con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6500721 per i motivi tutti esposti in atti e conseguentemente
dichiari che nulla deve al in forza delle polizze de Controparte_2 Controparte_1 quo, mandando assolta la Compagnia da qualsivoglia pretesa di pagamento della stessa, con la
miglior formula ritenuta;
− respinga in ogni caso integralmente le pretese tutte che fossero mai
avanzate dal nel presente giudizio a fronte delle polizze fideiussorie di cui sopra Controparte_1
per i motivi esposti in atti, in quanto infondate in fatto e/o in diritto, illegittime e comunque non
provate, con ogni consequenziale pronunzia e declaratoria;
in via subordinata: accerti e dichiari, in
via di mero subordine, che la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 si è comunque parzialmente
svincolata in ragione percentuale all'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatrice stessa e che
pertanto, ove mai esigibile, è operante nei soli limiti dell'importo di € 37.190,00, o del diverso
accertando importo, e che la polizza n. 2020/13/6500721 è stata invece integralmente recuperata
sull'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatrice; Compagnia da qualsivoglia pretesa di
pagamento delle stesse, con la miglior formula ritenuta;
− accerti e dichiari l'abusività ed
arbitrarietà dell'escussione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612
e con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6500721 per i motivi tutti esposti in atti e conseguentemente
dichiari che nulla deve al in forza delle polizze de Controparte_2 Controparte_1
quo, mandando assolta la Compagnia da qualsivoglia pretesa di pagamento della stessa, con la
miglior formula ritenuta;
− respinga in ogni caso integralmente le pretese tutte che fossero mai
avanzate dal nel presente giudizio a fronte delle polizze fideiussorie di cui sopra Controparte_1
per i motivi esposti in atti, in quanto infondate in fatto e/o in diritto, illegittime e comunque non
provate, con ogni consequenziale pronunzia e declaratoria;
in via subordinata: accerti e dichiari, in
via di mero subordine, che la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 si è comunque parzialmente
svincolata in ragione percentuale all'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatrice stessa e che
pertanto, ove mai esigibile, è operante nei soli limiti dell'importo di € 37.190,00, o del diverso
accertando importo, e che la polizza n. 2020/13/6500721 è stata invece integralmente recuperata
sull'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatrice; polizze fideiussorie per cui è causa, oltre
interessi convenzionali di polizza a far data dall'eventuale pagamento e sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A.
e C.P.A.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Brescia l'accertamento della invalidità ed inefficacia della risoluzione contrattuale dichiarata dal convenuto in data 13.7.2021, nonché l'accertamento degli inadempimenti dallo Controparte_1
stesso perpetrati, dichiarando la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto d'appalto del 31.3.2020
inter partes, con condanna dell'ente al pagamento di € 618.059,16. L'attrice chiedeva inoltre dichiararsi non dovuta l'escussione della “Garanzia fideiussoria definitiva” n. Controparte_2
2020/13/6489612 del 5.3.2020 e della cauzione per l'anticipazione n. Controparte_2
2020/13/6500721 del 22.6.2020.
A tal fine, la società attrice deduceva, in particolare, che:
- con bando del 22.11.2019, il Comune di indiceva la gara per “l'affidamento dei lavori CP_1
di messa in sicurezza strutturale ed antisismica e riqualificazione energetica della palestra
comunale di mediante cessione di immobili a titolo di parziale corrispettivo della CP_1
prestazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 50/219”;
- con nota del 24.12.2019, la Stazione appaltante comunicava l'aggiudicazione dell'appalto in
[... favore della costituenda ATI tra ed Parte_1 Controparte_3
e le parti sottoscrivevano il contratto di appalto in data Parte_3
31.3.2020;
- in data 8.4.2020 l'attrice trasmetteva la “relazione sulle operazioni propedeutiche all'avvio
dei lavori e sulla conduzione degli stessi – Possibile impatto dell'emergenza Covid 19 su
cronoprogramma lavori”, evidenziando criticità legate alla nota pandemia con riguardo al rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori, tenuto conto, in particolare, delle difficoltà
di reperimento di materiali, mezzi e manodopera;
- in data 15.6.2020 la Stazione appaltante provvedeva alla consegna lavori;
- in data 13.8.2020 l'appaltatore inviava un'“analisi” evidenziando una serie di criticità, in particolare, rilevava che:
a. soltanto in data 16.7.2020 l'impresa aveva avuto conoscenza che in sede progettuale, in difformità alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, non era stato predisposto alcun elaborato afferente all'analisi dei prezzi;
b. vi era una alterazione di oltre l'80% dei prezzi riferiti al prezziario, spesso al ribasso,
fuorviante ai fini delle valutazioni formate in sede di gara;
c. i NP erano stati ricavati da una valutazione tecnica dei progettisti, chiedendo dei prezzi di mercato a ditte o imprese del circondario territoriale, le quali non li avevano confermati;
d. vi erano differenze complessive per la rimozione della copertura, demolizione e smaltimento delle strutture in prefabbricato pari ad € 98.775,90;
e. in progetto, come da cronoprogramma trasmesso, non si era debitamente tenuto conto della naturale e conseguente necessità di mantenere, per almeno 28 gg (tempo di maturazione del cls) la struttura completamente sprovvista di copertura;
- seguivano numerose interlocuzioni e comunicazioni tra l'attrice e la D.L.;
- in data 1.3.2021, l'attrice depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696
e 696 bis c.p.c., finalizzato a:
“a. accertare giudizialmente, anche nell'interesse pubblico, le reali cause ostative al
completamento dell'opera a perfetta regola d'arte e le corrette soluzioni da adottare a tal
fine;
b. indagare e certificare l'attuale stato del cantiere, con particolare riguardo alle difformità
fra quanto ivi presente e le previsioni progettuali, le quali costituiscono la principale fonte di
prova circa la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'Appaltatore e da costui poste a
fondamento delle numerose note ed avvisi trasmessi alla Committenza, in autotutela ed a presidio della pubblica sicurezza”;
- il , nonostante fosse stato notiziato dell'inizio dell'azione cautelare, Controparte_1
riteneva comunque di “disporr[e] la risoluzione del contratto a norma dell'art 108 comma 3
e 4 del D. Lgs. 50 / 2016 e s.m.i., nonché dell'art. 8 del Contratto d'appalto e dell'art. 2.4.
del Capitolato Speciale d'appalto”, come da nota del 27.4.2021;
- il Comune, inoltre, con comunicazione del 4.5.2021, convocava “in area di cantiere il giorno
giovedì 13 maggio 2021 [… questo Appaltatore …] al fine [di] effettuare sopralluogo e
redigere processo verbale in contradditorio”;
- con “processo verbale di riconsegna parziale delle aree”, datato 9.6.2021, l'ente procedeva ad effettuare l'accesso alle aree oggetto di riconsegna dando avvio alle operazioni di riposizionamento delle reti perimetrali di cantiere per il tramite della ditta Parte_4
[...
- con determina n. 82 del 13.7.2021, il dichiarava la risoluzione del contratto d'appalto CP_1
per i lavori di messa in sicurezza struttura e antisismica e riqualificazione energetica della palestra comunale di con ogni conseguente determinazione;
CP_1
- con note del 30.7.2021, l'ente escuteva la polizza per la cauzione definitiva
[...]
del 5.3.2020 n. 2020/13/6489612, per € 52.833,40, e comunicava l'avvio Controparte_2
del procedimento finalizzato all'eventuale escussione della garanzia fidejussoria con riserva di quantificare l'eventuale somma da corrispondere in esito alle operazioni necessarie alla redazione dello Stato di Consistenza;
- a seguito dell'instaurazione del giudizio di merito, il ricorso per ATP veniva rigettato dal giudice designato.
Tanto premesso, l'attrice conveniva in giudizio il e la Controparte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a. Controparte_2
nel merito, accertati sia l'invalidità e l'inefficacia della risoluzione contrattuale dichiarata dal in data 13 luglio 2021 (doc. 78), per violazione di legge, sviamento di potere e difetto dei CP_1
presupposti, per l'affermato scioglimento del contratto, sia i gravi inadempimenti perpetrati dal
, come sopra rassegnati, dichiarare il contratto d'appalto del 31 marzo 2020 Controparte_1
(doc. 7) risolto per fatto e colpa della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.,
condannando quest'ultima al pagamento, in favore dell'odierno Attore, dell'importo di Euro
618.059,16 per le causali illustrate in narrativa, oppure della diversa somma da determinare in corso
di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b. sempre nel merito,
atteso il grave inadempimento del al contratto sottoscritto in data 31 marzo Controparte_1
2020, accertare e dichiarare che costei non ha diritto all'escussione della “Garanzia fideiussoria
definitiva” n. 2020/13/6489612 del 5 marzo 2020 (doc. 8), e della cauzione Controparte_2
per l'anticipazione n. 2020/13/6500721 del 22 giugno 2020 (doc. 12) per i Controparte_2
motivi eccepiti in citazione”, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 2.2.2022 si costituiva il , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree.
Deduceva, in particolare, che:
- l'attrice si era resa inadempiente agli obblighi contrattuali, ritardando la realizzazione di opere strategiche di edilizia scolastica, con danno non solo per l'Amministrazione comunale, ma per l'intera collettività;
- con deliberazione della G.C. n. 70 in data 23.10.2019, il approvava il progetto CP_1
esecutivo inerente ai lavori di messa in sicurezza strutturale e antisismica, nonché di riqualificazione energetica della palestra comunale, costo di realizzazione delle opere da porre a gara, pari a € 897.197,00 (in particolare, il quadro economico iniziale di progetto prevedeva l'impegno di € 808.000,00 per lavori a corpo, € 40.000,00 per la realizzazione delle barriere architettoniche, e di € 49.197,00 per oneri di sicurezza;
a ciò si aggiungevano € 260.745,15
inerenti ai costi per spese tecniche, indagini geologiche e geotecniche, spese per gara e incentivi, cassa di previdenza e IVA, direzione lavori, pratiche catastali e imprevisti, per un totale di € 1.157.942,15);
- all'esito alla procedura, con determinazione unica n. 9 in data 24.12.2019, l'appalto veniva aggiudicato in favore della costituenda ATI tra Parte_5 CP_3
avendo la medesima formulato un'offerta, sulla
[...] Parte_3 Parte_3
base del progetto esecutivo, recante un ribasso pari al 13,50%, corrispondente a un importo contrattuale complessivo di € 858.912,70, IVA compresa;
- contemperate le oggettive problematiche emergenziali, legate alla nota epidemia pandemica
Covid-2019, con le stringenti scadenze correlate ai contributi stanziati per la realizzazione dell'opera, il Comune, con nota n. Prot. 1505 in data 13.3.202, fissava al 24.3.2020 la stipula del contratto d'appalto, avvenuta in data 31.3.2020;
- il tempo per l'esecuzione dei lavori veniva stabilito, all'articolo 11 del contratto, in 240 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna;
- in data 15.6.2020, i lavori venivano consegnati alla appaltatrice, senza l'apposizione di riserve, al contrario di quanto previsto dall'articolo 2.23 del capitolato, per l'ipotesi di contestazioni da parte dell'operatore economico;
- le attività venivano intraprese dalla appaltatrice in data 16.6.2020, con una manodopera costante di 4 unità, per essere poi subitaneamente interrotte dal giorno 29.6.2020, sino al giorno 12.7.2020, non risultando presente in cantiere alcun addetto;
- successivamente, la presenza in cantiere dei lavoratori, in misura variabile fra le 3 e le 4 unità,
riprendeva alla data 13.7.2020, per continuare sino al 28.7.2020, e nuovamente cessare dal giorno 29.7.2020 sino al giorno 18.10.2020, periodo nel quale alcuna attività lavorativa veniva registrata sul cantiere;
- in data 19.10.2020, le attività riprendevano, con sole 3 unità di personale, per cessare nuovamente il giorno 25.10.2020, sino al giorno 15.11.2020, quando il cantiere rimaneva deserto e inattivo, senza che venissero addotte giustificazioni per il tramite di apposite riserve;
- il giorno 16.11.2020, i lavori riprendevano, con l'impiego variabile di 3/5 lavoratori, per poi interrompersi nuovamente il 27.11.2020, sino al giorno 14.12.2020, quando n. 4 lavoratori tornavano a presentarsi in cantiere;
- in data 23.12.2020, a causa delle avverse condizioni metereologiche, i lavori venivano sospesi;
- soltanto il verbale di ripresa dei lavori in data 12.1.2021 veniva sottoscritto dalla attrice con riserva esplicitata (nota in data 14.1.2021), nella quale l'appaltatrice adduceva presunte lacune e carenze sia del progetto esecutivo, sia del piano di sicurezza, che, in tesi, si sarebbero tradotte: in non meglio precisate discrasie rispetto alle prescrizioni del capitolato, nel mancato rispetto delle NTC2018 con riguardo alla parte strutturale, nella mancanza dell'elaborato denominato analisi dei prezzi;
- il contestava tempestivamente tali critiche, chiarendo le motivazioni poste alla base CP_1
delle scelte operate sul piano strutturale e per quanto concerne i materiali impiegati, tutte supportate da opportune e preventive verifiche;
- successivamente le attività lavorative proseguivano saltuariamente, sino al giorno 15.2.2021,
quando interveniva sul cantiere un subappaltatore per la rimozione delle strutture prefabbricate esistenti, impegnando, sino al giorno 23.2.2021, tre unità di personale, una piattaforma e un'autogru;
- dal giorno 24.2.2021, ogni attività di cantiere veniva drasticamente interrotta;
- in data 1.3.2021, scadeva il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, senza che le attività di cantiere fossero state riprese e senza la restituzione dalla appaltatrice del modulo necessario per il deposito della pratica sismica;
- con nota n. Prot. 1149 in data 9.3.2021, il D.L., evidenziato che la mancata sottoscrizione della denuncia sismica non consentiva l'avvio delle attività lavorative inerenti alle opere strutturali, sollecitava e intimava la appaltatrice alla ripresa immediata delle opere,
contestando una serie di criticità rilevate in cantiere (le opere effettuate si erano limitate allo smontaggio e rimozione delle strutture portanti esistenti in calcestruzzo armato precompresso,
eseguite dalla subappaltatrice non erano state eseguite le attività di demolizione CP_4
delle porzioni di pilastri esistenti, nonché gli scavi in prossimità delle fondazioni,
indispensabili per poi procedere alla realizzazione delle nuove strutture in cemento armato,
nonché al montaggio della nuova copertura in legno, come pure al tamponamento delle murature perimetrali, e alla realizzazione dei serramenti esterni e delle finiture interne alla palestra;
ricorrevano i presupposti per l'applicazione delle penali previste dall'articolo 2.12
del capitolato);
- nonostante nel corso della durata contrattuale, il DL emetteva plurimi ordini di servizio
Parte chiedendo alla 'aggiornamento del cronoprogramma risalente al 6.8.2020, tenuto conto dei gravi ritardi accumulati, solamente con la nota in data 14.1.2021 la appaltatrice vi provvedeva, chiedendo la novazione del termine contrattuale, pari ad ulteriori 246 giorni;
- successivamente, la appaltatrice depositava ricorso per ATP, al fine di verificare e accertare i presunti errori progettuali insiti nell'opera pubblica;
- il Comune veniva a conoscenza del procedimento a seguito della notifica del decreto del
23.12.3021, con il quale veniva nominato il CTU, e fissata udienza di comparizione all'8.2.2022;
- dal punto di vista dell'andamento tecnico-contabile del cantiere (relazione DL prot.
20.4.2021) il Comune rilevava di aver anticipato all'appaltatrice € 172.197,73, IVA inclusa,
mentre l'ATI risultava aver eseguito opere per circa € 104.388,19; con la conseguenza che,
applicato il ribasso contrattuale del 13,50 % offerto, le opere realizzate ammontavano a complessivi € 104.388,19;
- in corso d'opera non venivano approvate varianti progettuali, mentre, per effetto del verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 23.12.2021, veniva concessa una proroga di giorni 20
con scadenza del termine contrattuale al 1.3.2021;
- il ritardo nella esecuzione dei lavori era pari a giorni 246, pertanto era da applicarsi la penale giornaliera di € 782,72 per totali € 104.101,76 (133 giorni di effettivo ritardo);
- seguiva specifica contestazione degli addebiti da parte del DL all'appaltatrice, e riscontri da parte della stessa la quale reiterava le proprie contestazioni, sino alla determinazione del n. 82 in data 13.7.2021, con la quale l'ente disponeva la risoluzione del contratto CP_1
d'appalto in danno all'appaltatrice, sulla scorta dell'inadempimento contrattuale e del grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni;
- avverso alla risoluzione, insorgeva l'appaltatrice, introducendo il presente giudizio.
Tutto ciò premesso, il convenuto chiedeva in via preliminare e/o pregiudiziale, Controparte_1
l'accertamento della inammissibilità e/improcedibilità, per decadenza, di tutte le domande avversarie,
per mancata e/o comunque tardiva formulazione e/o iscrizione delle riserve non iscritte nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, in violazione del capitolato speciale d'appalto e del contratto d'appalto; o comunque per intercorsa acquiescenza e/o accettazione contrattuale da parte della appaltatrice di tutte le previsioni progettuali e/o contrattuali oggetto di appalto;
nel merito, il rigetto delle domande attoree.
In via riconvenzionale, il chiedeva l'accertamento della legittimità e/o liceità della CP_1
risoluzione contrattuale disposta, nonché della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 108,
commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per la risoluzione contrattuale (grave ritardo e grave inadempimento della appaltatrice nell'esecuzione delle opere appaltate); in ogni caso, chiedeva l'accertamento del grave ritardo e del grave inadempimento della appaltatrice nell'esecuzione delle opere, e, per l'effetto, dichiararsi risolto il contratto d'appalto in danno alla parte attrice;
nonché
l'accertamento del diritto del Comune di escutere le fideiussioni rilasciate dalla Controparte_2
dichiarando che l'appaltatrice era tenuta a corrispondere al Comune la somma di € 229.022,30,
[...] oltre a IVA, a titolo di applicazione delle penali, restituzione degli anticipi versati della Stazione
appaltante, e oneri di ripristino.
Sempre in via riconvenzionale, il chiedeva la condanna della attrice al Controparte_1
risarcimento dei danni dovuti: alla improduttività degli impianti fotovoltaici quantificati in una perdita per le casse comunali pari a circa € 50.000,00 per ogni anno di improduttività degli stessi;
alla perdita dei finanziamenti e/o contributi da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), in conseguenza della perdurante improduttività di detti impianti;
l'eventuale danneggiamento dei pannelli fotovoltaici relativi ai predetti impianti;
la necessità di ripristinare tutti gli ulteriori elementi deteriorati, aggiuntivi rispetto a quelli riportati nell'allegato B.3 dello Stato di consistenza dei lavori, oltre agli oneri di smaltimento e/o conferimento negli impianti autorizzati dei rifiuti e/o degli elementi non più
recuperabili ancora presenti in situ, in conseguenza della sospensione delle lavorazioni e, comunque,
dell'abbandono del cantiere da parte della appaltatrice;
oltre ogni ulteriore danno accertato in corso di causa. Con il favore delle spese del giudizio.
In data 3.2.2022, si costitutiva anche la Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
[...]
La convenuta deduceva, in particolare, che:
- la emetteva, nell'interesse dell'ATI costituita tra la Controparte_2 [...]
(capogruppo mandataria) e la Parte_1 CP_3 Parte_3
(mandante), la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612;
[...]
- tale polizza veniva rilasciata, sino alla concorrenza di € 52.833,40, quale garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ex art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti dalle due società costituite in ATI nei confronti del in dipendenza del contratto d'appalto intercorso tra i predetti Controparte_1
soggetti in data 31.3.2020;
- la emetteva altresì la polizza fideiussoria n. 2020/13/6500721 Controparte_2 sempre nell'interesse dei predetti soggetti ed in relazione al medesimo contratto di appalto;
- tale polizza, sino alla concorrenza di € 127.500,00, veniva emessa a garanzia dell'anticipazione contrattuale di € 127.066,00, erogata all'appaltatrice ed in conformità allo
Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 31/2018;
- con nota del 30.7.2021, il dato atto dell'intervenuta risoluzione del contratto di CP_1
appalto con determina n. 82 del 13.7.2021, procedeva alla escussione della polizza cauzione definitiva n. 2020/13/6489612 per l'integrale importo garantito;
- con nota in pari data, il Comune comunicava inoltre: “l'avvio del procedimento finalizzato
all'escussione della garanzia fideiussoria n. 2020/13/6500721”, riservandosi di quantificare l'eventuale somma da escutersi in esito alle operazioni necessarie alla redazione dello stato di consistenza e deducendo di non aver recuperato alcuna somma inerente all'anticipazione concessa;
- tali richieste venivano riscontrate dalla attrice la quale a mezzo legale contestava la risoluzione contrattuale disposta dall'ente, diffidando il dal proseguire nell'azione intrapresa, CP_1
nonché la compagnia assicurativa dal dare corso al pagamento, sollevando anche exceptio
doli;
- contestualmente la compagnia assicurativa chiedeva al Comune l'invio della documentazione comprovante il proprio diritto all'escussione della polizza per cauzione definitiva, nonché
aggiornamenti in merito al procedimento cautelare per ATP nel frattempo incardinato dalla appaltatrice, rimasti senza riscontro;
- in data 26.10.2021, la convenuta riceveva la notifica dell'atto di citazione dell'odierno giudizio.
In diritto, in particolare, la convenuta rilevava l'assenza dei presupposti di esigibilità della polizza per “cauzione definitiva” n. 2020/13/6489612, tenuto conto che, nel caso di specie, difettavano le condizioni sottese alla operatività ed esigibilità della polizza (1. l'inadempimento, da parte dell'appaltatore, ai propri obblighi contrattuali;
2) il verificarsi, in capo alla Stazione Appaltante, di danni conseguenti a detto inadempimento), con la conseguenza che nessuna pretesa poteva essere rivolta nei confronti della compagnia. Inoltre, la convenuta rilevava l'inesigibilità della garanzia anche in considerazione del fatto che l'Ente aveva avanzato formale richiesta di escussione della polizza fideiussoria per l'intero massimale oggetto di garanzia sul mero presupposto della risoluzione unilaterale disposta in danno dell'appaltatore, senza riferimento ad eventuali proprie ragioni di danno,
in spregio alla normativa di riferimento.
Tutto ciò premesso, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree, con accertamento della inoperatività e/o inefficacia, e/o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'escussione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 e con la polizza fideiussoria n.
2020/13/6500721, dichiarando che la stessa nulla doveva al;
l'accertamento della Controparte_1
abusività ed arbitrarietà dell'escussione della garanzia prestata con le predette polizze, dichiarando che la convenuta nulla doveva al In subordine, la convenuta chiedeva l'accertamento che la CP_1
polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 si era parzialmente svincolata in ragione percentuale all'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatrice stessa e che pertanto, in caso di esigibilità, operava nei soli limiti dell'importo di € 37.190,00, e che la polizza n. 2020/13/6500721 era stata invece integralmente recuperata sull'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatrice; in ogni caso, con detrazione di eventuali crediti accertati in favore della attrice da porre in compensazione.
In ogni caso ed in via riconvenzionale, la convenuta chiedeva la condanna Controparte_2
della attrice al rimborso di eventuali somme che la stessa fosse tenuta e/o costretta a pagare al
[...]
in dipendenza delle polizze fideiussorie. Con il favore delle spese di lite. CP_1
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 24.2.2022, ritenuta l'opportunità di acquisire informazioni sullo stato del procedimento di ATP pendente, il Gi fissava nuova udienza al 30.3.2022.
Successivamente, assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc, veniva fissata udienza di discussione delle istanze istruttorie e la causa veniva istruita mediante CTU.
Successivamente il Gi, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisione delle conclusioni.
All'udienza del 20.6.2025, di trattazione cartolare, il Gi tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Si esaminano le singole domande proposte dalle parti.
Parte attrice
Domanda di accertamento della illegittimità della determina di risoluzione n. 82 del 13.7.2021 del
. Controparte_1
Si osserva preliminarmente che questo giudice non può avallare in toto le conclusioni rassegnate dal
CTU, ing. all'esito dell'elaborato peritale. Persona_1
Invero, come si dirà nell'esame di ciascuna doglianza mossa dall'attrice Parte_1
in parte le stesse non risultano motivate e in parte non risultano pertinenti.
[...]
Pertanto, dell'elaborato peritale possono sicuramente essere utilizzati gli accertamenti eseguiti sui luoghi e sui documenti tecnici, non anche, quantomeno per una parte, le conclusioni rassegnate dal perito.
Invero, l'elaborato peritale, pur presentandosi formalmente articolato sul piano descrittivo, con puntuali richiami al contesto progettuale, esecutivo e amministrativo, è risultato carente e contraddittorio con riguardo alle risposte ai punti articolati nel quesito formulato dal giudicante.
Più in particolare, il perito non ha approfondito le cause tecniche che avrebbero dato luogo al mancato completamento dell'opera e la loro eventuale incidenza sull'inadempimento contrattuale. Tanto premesso, si esaminano, le singole questioni tecniche come indicate nel quesito formulato da questo giudice.
Anzitutto vanno esaminate le riserve formulate dalla appaltatrice attrice e riassunte nella comunicazione avente ad oggetto: “Lavori messa in sicurezza strutturale e antisismica e
riqualificazione energetica della palestra comunale di ” (doc. 56 attrice e doc. 14 CP_1
convenuta).
In particolare, si tratta del verbale di ripresa lavori, trasmesso con pec dall'attore al convenuto in data 14.1.2021. Controparte_1
Trattasi di riserva cd. “complessa” in quanto contiene plurime doglianze, specificamente dettagliate ai punti a), b), c), d), e).
Prima di esaminare le singole doglianze, vanno richiamati alcuni principi affermati dalla Suprema
Corte con riguardo alle riserve in ambito di opere pubbliche: “In tema di appalto di opere pubbliche,
l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata
dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo
dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di
contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne
consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere
sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece
all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel
rispetto di quanto previsto dal citato decreto” (Cass. n. 27451/2022).
Ed ancora: “In tema di appalto pubblico, la riserva concerne ogni pretesa di maggiori compensi,
rimborsi o indennizzi, per qualsiasi titolo e in relazione a qualsiasi situazione nel corso
dell'esecuzione dell'opera. In particolare, dal combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r. d. n.
350 del 1895 (poi dell'art. 31 del D.M. n. 145 del 2000) si ricava la regola secondo cui l'appaltatore,
ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni, a qualsiasi titolo, è tenuto a iscrivere
tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, e ad esporre, nel
modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e
nelle somme e, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale” (Cass. n.
4718/2018; Cass. n. 7479/2017).
A tal riguardo, inoltre, va richiamato il principio secondo cui, a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve, perché non tempestivamente sollevate, l'onere della prova di avere effettuato l'adempimento in questione - secondo le modalità prescritte dalla legge - grava sull'appaltatore (Cass. n. 14361/2000; Cass. n. 1637/2006; Cass. n. 7805/2018).
Tanto premesso, vanno esaminate le singole doglianze.
Quanto al punto sub a): “si è tentato di superare le carenze del PSC, inerenti le modalità di esecuzione
delle attività e delle fasi lavorative, inviando un POS che, tuttavia, è stato contestato, con motivazioni
di dubbia tenuta”, la riserva è inammissibile perché tardiva e infondata.
È tardiva, in quanto attenendo a contestazioni inerenti sia il Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC), sia il Piano Operativo di Sicurezza (POS), andava espressa al più tardi in sede di verbale di consegna dei lavori datato 15.6.2020 (doc. 9 bis attrice).
È infondata, in quanto risulta che il PSC sia stato predisposto e trasmesso all'appaltatrice (doc. 3
attrice), nonché successivamente integrato in data 2.9.2020 e 21.9.2020, quindi mesi prima delle contestazioni sollevate dalla appaltatrice con le riserve in esame (doc. 23 e 26).
Mentre con riguardo al POS oggetto di contestazione, tale documento non risulta nemmeno depositato dalla attrice che ne aveva l'onere. A tal proposito il CTU ha evidenziato che: “Si segnala che il Piano
Operativo di Sicurezza (in breve POS, redatto dall'impresa) non è depositato agli atti e quindi non è
possibile dare indicazioni in merito” (pag. 11 CTU), con la conseguenza che non è stato possibile per il CTU, e tantomeno per questo giudice, accertarne eventuali carenze. Quanto al punto sub b): “l'impresa non ha ricevuto la doverosa collaborazione da parte [sia] della
Stazione appaltante […sia …] dell'Ufficio di direzione lavori”, la riserva è inammissibile in quanto tardiva e generica.
L'appaltatrice non ha indicato gli specifici momenti di violazione del dovere di collaborazione da parte del committente;
al contrario, agli atti vi sono molteplici documenti che attestano frequenti confronti ed interlocuzioni con il e la direzione lavori (docc. 21, 22, 23, 25, 26). CP_1
Lo stesso CTU nell'elaborato peritale si è limitato ad un rinvio alla documentazione in atti, che attesta una presenza costante della stazione appaltante e della D.L. durante l'intero rapporto, finalizzata alla realizzazione dei lavori da parte dell'impresa.
Quanto al punto sub c): “nonostante le plurime […] richieste il progetto esecutivo, con particolare
riguardo alla sua parte strutturale non è stato consegnato all'Appaltatore dal Comune […] bensì
[…] ottenuto all'esito di dedicata istanza di accesso agli atti”, la riserva è inammissibile in quanto è
tardiva.
Il CTU ha accertato che: “il progetto esecutivo citato è quello relativo alle strutture esistenti pre-
intervento di riqualificazione. Risulta confermato dalla documentazione in atti che l'attore abbia
dovuto procedere con la richiesta di accesso agli atti per avere copia del progetto strutturale della
palestra esistente (vedi doc. 20 in atti di parte attrice e doc. 23 in atti parte convenuta CP_1
). Tale progetto non risulta presente nel doc. 3 di parte attrice”.
[...]
Nondimeno, anche tale doglianza è risultata tardiva, in quanto andava formulata, al più tardi, in sede di verbale di consegna lavori 15.6.2020 (doc. 9 bis attrice).
A tal proposito, va richiamata la corrispondenza inviata da alla committente (docc. 20 e Parte_1
28 attrice).
Si tratta di comunicazioni a mezzo email dell'agosto 2020 e del settembre 2020, successive quindi al verbale di consegna lavori datato 15.6.2020, nelle quali l'impresa chiede al “il progetto CP_1 dell'immobile relativo alla struttura prefabbricata per l'esatta quantificazione dei pesi degli
elementi” (doc. 20), per poi dare atto della prosecuzione delle fasi di cantiere (doc. 28).
La riserva è quindi tardiva e, comunque, infondata in quanto non risulta che il progetto della parte strutturale fosse necessario per l'esecuzione dei lavori commissionati all'attrice, come si evince dalla relazione del CTU che, a tal proposito, riporta la risposta del progettista datata 22.2.2021: “La
struttura portante del prefabbricato esistente viene completamente demolita e le modeste porzioni di
pilastri che rimangono perdono la loro funzione portante. In sostituzione della struttura
prefabbricata verrà realizzata una nuova struttura in c.a. con copertura in legno. Pertanto, risulta
superfluo effettuare una Verifica della Sicurezza di un fabbricato palesemente inadeguato destinato
ad essere demolito”.
Quanto al punto sub d): “altra rilevante carenza riguarda le analisi e le indagini sui materiali”, la riserva è inammissibile in quanto generica e infondata.
È generica in quanto non è sufficientemente documentata.
A tal proposito, seppur il CTU abbia rilevato la mancata produzione di una specifica relazione di
“Valutazione della sicurezza” (pag. 15 elaborato), non risulta che l'impresa abbia dedotto in modo specifico quale incidenza avrebbe causato tale carenza documentale.
Peraltro, la doglianza sollevata dalla attrice risulta in contrasto sia con l'esistenza del positivo collaudo strutturale dell'edificio preesistente (doc. 50), sia con il fatto che il progetto strutturale non prevedeva l'intera demolizione della struttura portante del prefabbricato esistente, ma il mantenimento: “sia dei ferri di chiamata dei pilastri da demolire sia dei plinti di fondazione esistenti
sia di 8 pilastri esistenti” (pag. 15 CTU).
Ne consegue che l'asserita carenza di analisi ed indagini attinenti ai materiali non risulta aver inciso sull'andamento delle opere, risultando tali doglianze irrilevanti ai fini della esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatrice, tenuto conto anche del cronoprogramma, che risulta aggiornato al 6 agosto 2020 (doc. 19) e sottoscritto dall'impresa, con previsione di inizio delle lavorazioni anche in relazione alle opere strutturali, senza che risultino formalizzate riserve o richieste di variante.
Quanto, infine, al punto sub e): “l'analisi di detto progetto e dell'allegato cronoprogramma ha
confermato (i) sensibili discrasie rispetto alle cogenti prescrizioni del capitolato speciale d'appalto”;
(ii) il “mancato rispetto delle NTC 2018 particolarmente da parte [degli] elaborati relativi alla parte
strutturale”; (iii) il “difetto di "cantierabilità" nei termini espressi dalla giurisprudenza”.
A ben vedere, tali doglianze non costituiscono una nuova contestazione, bensì una mera ricognizione di tutte le precedenti contestazioni di cui ai precedenti punti (sub a, b, c, d).
In particolare, lo stesso CTU, con riguardo alla doglianza della mancata consegna della “Relazione
di Verifica della Sicurezza”, rimanda al precedente punto d) (pag. 19 perizia).
In ogni caso, avendo questo giudice già ritenuto irricevibili, perché in parte tardive, in parte generiche,
in massima parte infondate, le riserve di cui sopra, anche la restante riserva di cui al punto sub e) va rigettata.
In definitiva, tutte le riserve formulate dall'impresa sono risultate inammissibili in quanto carenti sia sotto il profilo della tempestività, che, per la maggior parte, anche sotto quello della specificità.
Peraltro, nelle riserve non risultano quantificati i valori delle stesse.
È pur vero che la quantificazione del valore non costituisce un elemento essenziale della riserva,
potendo l'impresa indicare il quantum anche successivamente. Tuttavia, nel caso in esame, nemmeno in un secondo momento risulta che l'appaltatrice – anche a voler prescindere dalla carenza ab origine
di tempestività delle riserve - abbia provveduto in modo specifico, ad indicare, per ogni riserva, la quantificazione dell'eventuale danno che sarebbe occorso alla stessa a causa della condotta del convenuto.
In definitiva, le riserve contenute nel documento n. 56 vanno nel complesso rigettate, di tal che non possono costituire valido fondamento di critica della determina di risoluzione (doc. 78). Del resto, lo stesso CTU nelle sue conclusioni, nel quantificare il rapporto finale dare avere, nulla dice in relazione all'incidenza delle contestazioni oggetto delle riserve ai fini del riconoscimento di ulteriori somme a favore dell'impresa.
Ciò costituisce un ulteriore elemento in favore della irricevibilità e non monetizzabilità delle riserve alla luce delle lacune assertive e documentali che caratterizzano la difesa dell'attrice che ne aveva tutti gli oneri.
Ritardi
Il convenuto ha posto alla base della risoluzione di cui alla determina n. 82 del 13.7.2021 in CP_1
contestazione, i plurimi ritardi in cui sarebbe intercorsa l'attrice nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto inter partes (doc. 79 attrice).
In merito a tale doglianza devono, seppur parzialmente, richiamarsi e condividersi le considerazioni esposte dal CTU in quanto ricognitive delle risultanze dei documenti, incontrovertibili e riscontrate.
Si riporta la cronologia dei lavori:
- in data 15.6.2020 risulta la consegna lavori (doc. 9 bis attrice);
- termine finale fissato in 240 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori (art. 11 contratto di appalto;
doc. 7 attrice);
- fine lavori al 9.2.2021;
- pec attrice del 3.3.2021 con la quale comunicava il deposito di ricorso per ATP e la sospensione dei lavori;
- pec attrice del 16.3.2021 con la quale ribadiva la sospensione dei lavori;
- determina di risoluzione del contratto in data 13.7.2021 (doc. 78 attrice).
Il perito ha accertato una interruzione dei lavori dal 23.12.2020 al 12.1.2021 “… a causa delle
eccezionali avverse condizioni climatiche di neve e gelo …”, con la conseguenza che il nuovo termine per la fine lavori è quindi divenuto l'1.3.2021. Osserva il Tribunale che tale spostamento della data di fine lavori deve ritenersi giustificato alla luce dei documenti prodotti e degli accertamenti espletati dal perito.
In merito ai ritardi relativi al periodo successivo all'1.3.2021 si rileva quanto segue.
Non è condivisibile la conclusione raggiunta dal CTU che ha quantificato i giorni di ritardo in numero di 133, ritenendo imputabile esclusivamente all'impresa la mancata ultimazione delle opere entro la data di intimazione della risoluzione.
Invero, è documentato che in data 3.3.2021 l'impresa ebbe a proporre ricorso per ATP dinanzi al
Tribunale di Brescia (n. r.g. 2454/2021).
Il ricorso risulta iscritto al ruolo generale in data 1.3.2021 ed assegnato al giudice in data 4.3.2021, il quale fissava udienza di comparizione parti all'8.2.2022.
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza risultano notificati a mezzo pec in data
30.12.2021dall'impresa al il quale si costituiva in giudizio in data 2.2.2022. CP_1
Con provvedimento del 22.3.2022 il ricorso veniva rigettato.
Peraltro, la stessa impresa ebbe a comunicare al in data 16.3.2021 che non avrebbe ripreso i CP_1
lavori.
Sulla scorta di tale successione di atti processuali deve ritenersi non imputabile, sotto il profilo soggettivo, all'impresa il ritardo nell'ultimazione delle opere, posto che nel periodo di Parte_1
asserito ritardi era pendente il procedimento cautelare volto all'accertamento proprio dello stato dei rapporti fra le parti.
Al contrario, del tutto giustificata, secondo la normale diligenza, va ritenuta la scelta dell'impresa di tenere fermo il cantiere in attesa dell'intervento del CTU e della inopportunità di apportare modifiche allo stato dei luoghi in previsione dell'espletamento della perizia tecnica d'ufficio.
In definitiva, nessun ritardo può essere imputato a condotta colposa dell'impresa in data successiva all'1.3.2021. Tuttavia, ai fini della valutazione della legittimità, o meno, della delibera di risoluzione non è
sufficiente esaminare l'entità oggettiva e/o l'imputabilità del ritardo maturato dall'impresa, avendo il contestato una serie di ulteriori inadempimenti e, più specificamente, la mancata esecuzione CP_1
di opere preliminari ed il mancato rispetto del cronoprogramma.
Si riporta il contenuto della determina n. 82 del 13.7.2021:
- “considerato lo stato dei luoghi e la situazione di abbandono del cantiere”;
- “preso atto dell'effettivo inadempimento agli ordini di servizio impartito dalla Direzione
Lavori”;
- “la sospensione unilaterale delle lavorazioni attuata dall'appaltatrice non è risultata essere
supportata da alcuna valida motivazione, disponendo la medesima di tutte le indicazioni per
proseguire le opere”;
- “allo stato attuale vi sono numerose opere previste dal contratto (principalmente di
demolizione e meglio specificate nei documenti di appalto cui si rimanda) che non sono state
eseguite, nonostante l'appaltatrice disponesse di tutte le specifiche tecniche per darvi corso
e nonostante le medesime non fossero legate alle lavorazioni in relazione alle quali ha
asserito di non poter/voler procedere con i lavori”;
- “l'appaltatrice, nell'esecuzione delle opere ha quindi accumulato ritardi ingiustificati,
superiori a quelli massimi previsti per contratto ed ammissibili per la disciplina vigente, come
rilevato dal Direttore Lavori nella relazione particolareggiata e nella contestazione formale
degli addebiti”;
- “si evidenzia nuovamente che in ogni caso le lavorazioni da parte dell'appaltatrice si sono
arrestate ad una fase precedente al completamento delle opere di demolizione, avendo dunque
la contraddetto sé stessa nell'asserire di non poter proseguire i lavori state le presunte Pt_6
carenze progettuali inerenti alla parte strutturale di nuova costruzione. Allo stato attuale vi
sono quindi numerose opere previste dal contratto (principalmente di demolizione e meglio specificate nei documenti di appalto a cui si rimanda) che non sono state eseguite, nonostante
l'appaltatrice disponesse di tutte le specifiche tecniche per darvi corso e nonostante le
medesime non fossero legate alle lavorazioni in relazione alle quali ha asserito di non
poter/voler procedere ai lavori”;
Part
- “errata organizzazione delle fasi lavorative da parte della he hanno lasciato al struttura
priva di copertura per un periodo di tempo molto prolungato (situazione tuttora perdurante
a fronte dell'abbandono unilaterale del cantiere), espandendo alle intemperie e al
progressivo degrado anche le strutture esistenti, non oggetto di lavori e da mantenere, quindi
tribune, seggiolini, spogliatoi, campo a gioco, alcuni impianti, secondo quanto confermato
dal verbale di sopralluogo acquisto al protocollo dell'ente n. 2399 del 4.6.2021”;
Le doglianze sopra contestate venivano tempestivamente sollevate dal a mezzo Controparte_1
comunicazioni pec, che risultano protocollate, inviate alla impresa dalla direzione lavori nel corso del rapporto e puntualmente richiamate nella delibera.
Con specifico riguardo alla discontinuità nella esecuzione della attività lavorative da parte dell'impresa nel periodo precedente alla data prevista per l'ultimazione dei lavori e della carenza del personale impiegato alle lavorazioni nel predetto periodo, la delibera indica nel dettaglio, ai punti 1
e 2, le date di sospensione dei lavori e il numero degli operai in cantiere.
Anche tali doglianze risultano tempestivamente sollevate dal a mezzo comunicazioni pec, CP_1
che risultano protocollate, inviate alla impresa dalla direzione lavori nel corso del rapporto e puntualmente richiamate nella delibera.
Il Tribunale osserva che le plurime interruzioni verificatesi nel corso del periodo di esecuzione delle opere non possono costituire atti interruttivi giustificati, essendosi l'impresa limitata ad inviare comunicazioni unilaterali che non sono né legittime, né giustificate.
La mancata esecuzione dei lavori da parte dell'impresa risulta attestata dalla tabella allegata dal CTU
(allegata alla perizia e denominata “cronologia”) che ha ripercorso la cronologia dell'esecuzione dei lavori via via che venivano completati, dando atto del numero del personale presente in cantiere (circa
3-4 a fronte di 6-7 richiesti), delle richieste della impresa (puntualmente riscontrate dalla D.L.), delle operazioni svolte (che riguardano la fase iniziale dei lavori di smontaggio e demolizione).
Vi è poi il cronoprogramma aggiornato al 6.8.2020 (doc. 19 convenuto) proposto e sottoscritto dalla stessa impresa senza apposizione di riserve o richieste di varianti in corso d'opera.
In tale contesto, a fronte della oggettiva negligenza dell'impresa nell'esecuzione, secondo le tempistiche concordate, non vi sono elementi per poter affermare che l'inosservanza sia riconducibile a carenze progettuali.
E' pur vero che il CTU ha rilevato “criticità progettuali”, nel progetto esecutivo;
tuttavia, non è
emerso che tali criticità (o difformità) abbiano in qualche modo influito sui plurimi ritardi accumulati dalla impresa in corso d'opera; al contrario, come si evince dalla “cronologia” allegata alla relazione del CTU (all. 1), risulta documentato che l'impresa ebbe ad impiegare un numero di lavoratori sempre inferiore al minimo contrattualmente previsto (come si legge nella nota “NB presenze sempre inferiori
al minimo previsto: 1626 uomini/240 giorni= 6,7”).
Risulta quindi documentato che i ritardi nel rispetto del cronoprogramma debbano essere attribuiti alla mancata predisposizione di idonea organizzazione ab origine da parte della impresa, quale unico fattore causale del mancato rispetto delle tempistiche concordate.
Per tutte le suesposte considerazioni, va affermato l'inadempimento dell'impresa all'obbligo di eseguire i lavori secondo il cronoprogramma concordemente approvato (e prorogato), inadempimento che è certamente grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c. tenuto conto delle gravi carenze organizzative da parte della impresa riscontrate nel cantiere.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, va affermata la legittimità della determina di risoluzione da parte del in data 13.7.2021 (doc. 78 attrice). CP_1 La risoluzione, tuttavia, non travolge il diritto dell'impresa al corrispettivo per le prestazioni già
eseguite, valendo ex art. 1458 c.c. gli effetti restitutori e liberatori, tenuto conto che il venir meno del contratto costituisce causa giustificativa delle prestazioni che già siano state eseguite e di quelle che,
a titolo di corrispettivo, debbano ancora essere eseguite.
Corrispettivo spettante all'impresa
L'attrice sostiene di essere creditrice del dell'importo di € 618.059,16 (così Controparte_1
determinati:
1. lavori eseguiti e materiali a piè d'opera € 233.082,98; 2. spese generali improduttive
€ 94.020,12; 3. mancato utile € 72.082,09; 4. interessi passivi per ritardato utile € 3.396,74; 5.
maggiori costi per la sicurezza € 59.610,29; 6. mancato ammortamento spese direttive € 8.070,94; 7.
costi di polizza improduttivi € 3.456,00; 8. perdita di chance e danno immagine € 144.340,00).
Di contro, l'ente convenuto ritiene di essere creditore dell'importo di € 229.022,30, oltre Iva, a titolo di applicazione delle penali, restituzione degli anticipi versati dalla Stazione appaltante, e oneri di ripristino, nonché ritiene di avere diritto al risarcimento dei danni subiti.
All'esito dell'elaborato peritale è emerso che: “Le lavorazioni correttamente eseguite dall'impresa
appaltatrice sono quantificate dal Direttore Lavori nello Stato di consistenza prot. 4993/2021 del
06/11/2021 (vedi doc. 51 in atti di parte convenuta ) in Allegato B1 - Opere Controparte_1
eseguite per un totale di 76.630,61 € (importo scontato e al netto dell'IVA comprensivo di Strutture
1.102,88 €, Edile 1.159,10 €, Demolizioni 74.368,63 €) e in Allegato B2- Oneri della sicurezza per
un totale di 11.488,79 €. A tali voci vanno poi aggiunti “Oneri della sicurezza aggiuntivi richiesti
dal DL” per un importo di 14.488,80 € e “Container stoccaggio fotovoltaico richiesti dal DL” per
un importo di 1.730 € (vedi doc. 44 in atti di parte convenuta ). I 14.488,80 € Controparte_1
sono riferiti al costo della rete di sicurezza anticaduta e parapetto necessari per lo smontaggio in
sicurezza della copertura (v. doc. 38 in atti di parte attrice). Il totale quantificato dal DL per le opere
eseguite risulta quindi pari a 104.338,19 €, IVA esclusa. Si tratta principalmente di opere di
demolizione come da documentazione fotografica in atti in corso d'opera” (pag. 35 perizia). Il CTU ha rilevato inoltre che l'impresa chiedeva in data 13.8.2020 la corresponsione di € 98.775,90
a titolo di “differenze complessive per la rimozione della copertura, demolizione e smaltimento delle
strutture prefabbricate”.
Il perito ha ritenuto tale quantificazione congrua, precisando che tale importo veniva calcolato per differenza tra il computo metrico estimativo a base gara d'appalto prima dello scontro contrattuale e l'analisi prezzi strutturata in base a prezziari ufficiali e valori di mercato (pag. 38 perizia).
Il CTU ha inoltre evidenziato che l'attrice sostiene che la consistenza delle opere eseguite sia pari ad
€ 233.082,98, rilevando tuttavia di non aver avuto riscontro documentale con l'indicazione delle specifiche voci determinanti tale importo, con la conseguenza che: “la somma tra i 104.338,19
quantificato dal Direttore lavori ed i € 98.775,90 richiesti in aggiunta dall'attore porta ad un totale
di € 203.114,09”.
Tali conclusioni, frutto delle verifiche tecniche e dell'esame della documentazione contabile effettuate dal perito, vanno avallate da questo giudice.
In definitiva, sulla scorta delle conclusioni del CTU e dei documenti prodotti, il totale ancora dovuto dal all'impresa deve essere quantificato in € 203.114,09. CP_1
Domanda di pagamento di ulteriori somme promossa dall'attrice
L'attrice elenca le seguenti voci di credito:
- spese generali improduttive € 94.020,12;
- mancato utile € 72.082,09;
- interessi passivi per ritardato utile € 3.396,74;
- maggiori costi per la sicurezza € 59.610,29;
- mancato ammortamento spese direttive € 8.070,94;
- costi di polizza improduttivi € 3.456,00;
- perdita di chance e danno immagine € 144.340,00. Di esse la maggior parte è generica e priva di riscontro.
Va accolta solo la domanda per i maggiori costi di sicurezza sostenuti dall'impresa, tenuto conto che il CTU ha accertato la mancanza del piano operativo di sicurezza (POS), nonché alcune difformità
tra il progetto esecutivo posto a base di gara e quello effettivamente approvato a seguito di verifica di progetto, sanate dall'impresa.
Le circostanze risultano ben evidenziate alla pagina 15 della relazione peritale, ove si legge che, oltre alla mancanza del POS, “non è presente in atti una specifica relazione di valutazione della sicurezza”
come prevista ance nel capitolo 8 delle NTC2018” ed alla pagina 27 della relazione peritale, laddove si legge che “Si conferma che il progetto esecutivo posto a base di gara è difforme da quello
effettivamente approvato a seguito di verifica di progetto”.
Tali lacune, seppur inidonee a rendere illegittima la determina di risoluzione, per i motivi sopra esposti, hanno tuttavia determinato maggiori costi per l'impresa, quantificati in € 59.610,29,
finalizzati al buon esito dell'opera ritenuti congrui dal CTU.
In definitiva, va riconosciuto in favore dell'impresa l'importo di € 59.610,29.
Per il resto la domanda risarcitoria svolta dalla attrice va rigettata.
Non sono stati allegati in modo specifico, né sono emersi all'esito dell'istruttoria espletata, elementi idonei per attribuire alcuna responsabilità in capo al CP_1
Le allegazioni di parte attrice risultano del tutto generiche sia nell'an che nel quantum e manca qualsivoglia nesso causale fra la condotta del e i presunti maggiori costi sostenuti, con la CP_1
conseguenza che le ulteriori richieste di pagamento non possono trovare accoglimento.
Parte convenuta
Domanda riconvenzionale di risarcimento del danno svolta dal Comune
Il Comune di in via riconvenzionale svolge domanda risarcitoria delle seguenti voci di CP_1
danno: - “il danno economico causato dalla perdurante improduttività degli impianti fotovoltaici (che,
prima della loro rimozione in corso d'opera, erano presenti sulla copertura dell'edificio),
protratta oltre la scadenza del termine contrattualmente fissato al 1.3.2021 per la riconsegna
dell'opera completata;
termine a far tempo dal quale i predetti impianti sarebbero dovuti
tornare in funzione, producendo energia con “con scambio sul posto”, che frutta al CP_1
circa € 50.000,00 ogni anno;
fondi che non sono stati incassati nell'annualità ormai trascorsa
dalla suddetta scadenza contrattuale, e che non potranno essere evidentemente incassati sino
a quando le opere non saranno ultimate”;
- “l'ulteriore danno scaturente, sempre in considerazione della perdurante improduttività
dell'impianto di cui al punto che precede, dalla perdita dei finanziamenti e/o contributi e/o
incentivi da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE); incentivi per i quali risulta già
prenotata una richiesta pari a Euro 222.282,15 per contributo conto termico, come da nota
GSEWEB/P20190427057 del 10.10.2019, acquisita al protocollo dell'ente n. 6055 del
11.10.2019”;
- “i danni eventualmente subiti dai pannelli fotovoltaici, non più visionati dopo lo smontaggio,
e il deposito da parte della Appaltatrice in apposito spazio sul cantiere”;
- “il danno economico per il Comune conseguente alla necessità di ripristinare la
pavimentazione della palestra e le altre strutture e arredi lasciati esposti alle intemperie,
senza alcun tipo di protezione, in conseguenza delle immotivate sospensioni dei lavori e in
esito al definitivo abbandono del cantiere da parte della Appaltatrice”;
- “il danno conseguente alla necessità di sostituire i pannelli di isolamento termico smontati
durante le lavorazioni, e rimasti accatastati negli spogliatoi, esposti anch'essi alle
intemperie”;
- “gli eventuali ulteriori danni, anche per necessità di rifacimento degli ulteriori elementi
deteriorati, nonché per oneri di smaltimento e/o conferimento dei rifiuti e/o degli elementi
non più recuperabili ancora presenti in situ, conseguenti alla sospensione delle lavorazioni e, comunque, all'abbandono del cantiere da parte della Appaltatrice, secondo quanto
risulterà in corso di causa”.
Di tali domande la maggior parte è generica e priva di riscontro, sia con riferimento all'an che al
quantum.
All'esisto del giudizio è emersa la specifica allegazione e prova unicamente della domanda di risarcimento della somma di € 28.805,00.
All'esito della CTU espletata, il tecnico ha rilevato che: “I danni subiti dal sono stati CP_1
quantificati dal Direttore Lavori nell'“Allegato B.3 – Stato di consistenza computo dei danni al
05/08/2021” (doc. 51 in allegato alla Comparsa di parte convenuta e doc. 129 Controparte_1
in allegato alla Memoria n. 2 di parte attrice). Tale documento è stato analizzato in contradditorio
con i CTP, anche con fini transattivi, nel corso della riunione peritale del 30/06/2023 e commentato
tecnicamente in modo puntuale. In allegato A” al verbale del 30/06/2023 (vedi Allegato 1) è stato
riportato l'Allegato B.3 in cui per ogni singola voce, a fronte dell'esame del progetto e relativo
computo metrico, delle fotografie disponibili e di valutazioni di tipo tecnico equitativo, è stata
indicata la percentuale e l'importo che i CTP ed il CTU hanno concordato di assegnare nell'ambito
della fase conciliativa in corso. L'analisi puntuale ha riguardato le voci che compongono l'importo
complessivo dei danni lamentati pari 98.545,39 € a pagina 6, come evidenziato nella Comparsa di
parte convenuta o e nello stato di consistenza (doc. 44 allegato alla Comparsa); Controparte_1
si precisa che sono state considerate le voci fino all'importo complessivo lamentato in atti”.
Sulla scorta di tali considerazioni il perito ha ritenuto di confermare l'analisi svolta nel corso delle operazioni peritali, stimando i danni subiti dal convenuto quale conseguenza degli CP_1
inadempimenti posti in essere dall'appaltatrice per un importo di € 28.805,00 (allegato “A” del verbale operazioni peritali del 30.6.2023). Il Tribunale ritiene di aderire a quanto affermato dal tecnico, tenuto conto che le voci risultano dettagliatamente indicate nella documentazione citata e legate da nesso causale con la condotta inadempiente dell'impresa nell'esecuzione dei lavori.
Va pertanto accolta la domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dal per i danni CP_1
derivanti dall'inadempimento dell'impresa, limitatamente all'importo di € 28.805,00.
Di contro, vanno rigettate le ulteriori richieste risarcitorie, non sussistendo elementi di fatto sufficienti a dimostrare né l'an, né il quantum del preteso ulteriore danno in capo al CP_1
In particolare, va rigettata la domanda di danni da mancata produttività degli impianti fotovoltaici in quanto non è stato individuato un ritardo rilevante a carico dell'impresa.
A tal proposito, va ribadito che il termine di fine lavori era stato concordemente prorogato dalle parti ed il ritardo successivo a tale termine non è stato ritenuto imputabile all'impresa, mentre il ritardo maturato nel periodo precedente non ha inciso direttamente sulla produttività degli impianti tenuto conto che nel periodo previsto per l'esecuzione dei lavori i pannelli sarebbero stati comunque improduttivi (dovevano essere smontati e quindi non erano utilizzabili).
Per il resto, la domanda risarcitoria è comunque generica, in quanto i documenti prodotti dal convenuto sono del tutto insufficienti a dimostrare e quantificare il danno (in particolare, la delibera del gestore GSE del 10.10.2019, acquisita al protocollo dell'ente n. 6055 del 11.10.2019, risulta datata
2019, con la conseguenza che è inconferente rispetto alle vicende successive al contratto, sottoscritto in data 31.3.2020).
In definitiva, va riconosciuto a titolo risarcitorio in favore del il minor importo di € CP_1
28.805,00.
Penali
Il contratto di appalto inter partes all'art. 11 prevede una penale giornaliera pari ad € 782,72
(corrispondente all'un per mille dell'importo contrattuale). A tal riguardo il CTU ha rilevato che: “i giorni di effettivo ritardo maturati dal 01/03/2021 fino alla
risoluzione del contratto del 13/07/2021 sono 133 e quindi in penali pari a complessivi 104.101,76
€. Il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui all'articolo 11, ultimo comma,
corrispondente a complessivi 78.271,70 € rappresenta il massimo valore applicabile per la penale.
A parere dello scrivente CTU tale valore deve essere ridotto sulla scorta di quanto riportato nei
precedenti capitoli della presente relazione” (pag. 38 relazione).
Tuttavia, tali considerazioni non possono essere avallate dal Tribunale, tenuto conto di quanto in precedenza argomentato con specifico riguardo ai ritardi maturati successivamente al deposito del ricorso per ATP, con conseguente non imputabilità per colpa in capo all'impresa per il periodo di tempo trascorso a causa delle lungaggini processuali, come meglio ut sopra.
Ne consegue che alcun importo a titolo di penale può essere imputato alla impresa.
Rapporti dare avere tra l'impresa e il CP_1
All'esito della espletata CTU il perito ha così indicato i reciproci rapporti di dare e avere tra attrice e convenuto:
“- anticipi versati dal alla ATI (vedi capitolo 9 della relazione): 156.543,40 € IVA esclusa CP_1
(172.197,74 € IVA inclusa);
- importi versati dal alla subappaltatrice (vedi doc. 69 e doc. 72 convenuto CP_1 CP_4
): 69.959,24 €; Controparte_1
- importi versati dal alla subappaltatrice Aurora 2 (vedi doc. 73 e doc. 75 convenuto CP_1
): 17.537,96 €; Controparte_1
- penale ex articolo 11 Contratto d'appalto (vedi capitolo 9 della relazione): max 78.271,70 € da
ridurre in funzione di quanto riportato ai capitoli 5, 6 e 7 della presente relazione;
- danni (vedi capitoli 9 - 10 della presente relazione): 28.805 € quantificati dal CTU al capitolo 10
della relazione in riferimento all'“Allegato B.3 – Stato di consistenza”, oltre quanto lamentato e
riassunto ai capitoli 9 - 10 della presente relazione (improduttività degli impianti fotovoltaici, perdita dei finanziamenti e/o contributi da parte del Gestore Servizi Energetici, …);
- opere compiute (vedi capitolo 8 della relazione): 104.338,19 € (IVA esclusa) contabilizzate dal
Direttore Lavori nello stato di consistenza;
233.082,98 € contabilizzate da attore, accertabili solo in
parte sulla scorta della documentazione in atti”.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte i rapporti di dare avere vanno rideterminati come segue.
In favore della impresa attrice va riconosciuto l'importo ancora dovuto di € 203.114,09 oltre ad €
59.610,29 a titolo di maggiori costi sostenuti per la sicurezza e così per complessivi € 262.724,38.
A tale importo vanno detratte le seguenti somme:
- € 156.543,40, anticipi versati dal all'impresa; CP_1
- € 69.959,24, importo versato dal alla subappaltatrice (doc. 69 e 72 CP_1 CP_4
convenuto);
- € 17.537,96, importo versato dal alla subappaltatrice Aurora 2 (doc. 73 e 75 CP_1
convenuto).
All'esito delle detrazioni, va riconosciuto all'impresa l'importo € 18.683,78.
Di contro, in favore del convenuto va riconosciuto l'importo di € 28.805,00 a titolo CP_1
risarcitorio.
In definitiva, risulta un credito residuo a favore del di € 10.121,22 (€ 28.805,00 - € CP_1
18.683,78).
Su tale importo andranno calcolati gli interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo.
Domande di escussione polizze fideiussorie
Con riguardo alle polizze fideiussorie, l'attrice ha svolto nel merito la seguente domanda: “atteso il
grave inadempimento del al contratto sottoscritto in data 31 marzo 2020, Controparte_1
accertare e dichiarare che costei non ha diritto all'escussione della “Garanzia fideiussoria definitiva” n. 2020/13/6489612 del 5 marzo 2020 (doc. 8), e della cauzione Controparte_2
per l'anticipazione n. 2020/13/6500721 del 22 giugno 2020 (doc. 12)”. Controparte_2
Il convenuto ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad escutere nello Controparte_1
specifico:
“1) la polizza n. 2020/13/6489612, emessa in data 05/03/2020 dalla Ag. 832 TA SI e
acquisita al protocollo dell'ente n. 1545 del 17.03.2020, per l'importo di Euro 52.833,40 a titolo di
cauzione definitiva;
2) la polizza n. 2020/13/6500721, emessa da Parte_7
, in data 22.06.2020 al protocollo dell'Ente n. 3237 del 27.06.2020 per l'importo di €
[...]
127.500,00, a titolo di anticipazione contrattuale;
3) la polizza n. 2020/13/6506295, emessa da Parte_2
, in data 29/07/2020 al protocollo dell'ente n. 4516 del 25/08/2020 per l'importo di €.
[...]
29.500,00, a titolo di anticipazione contrattuale”.
La convenuta ha svolto le Controparte_2
seguenti domande.
In via principale, l'accertamento della:
- “inoperatività e/o inefficacia, e/o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'escussione
della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 e con la polizza
fideiussoria n. 2020/13/6500721 e conseguentemente dichiari che l'esponente nulla deve al
in forza delle polizze de quo, mandando assolta la Compagnia da Controparte_1
qualsivoglia pretesa di pagamento delle stesse, con la miglior formula ritenuta”;
- “abusività ed arbitrarietà dell'escussione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria
n. 2020/13/6489612 e con la polizza fideiussoria n. 2020/13/6500721 per i motivi tutti esposti
in atti e conseguentemente dichiari che nulla deve al Controparte_2 CP_1 in forza delle polizze de quo, mandando assolta la Compagnia da qualsivoglia
[...]
pretesa di pagamento della stessa, con la miglior formula ritenuta”.
Con richiesta di respingere ogni pretesa da parte del a fronte delle predette Controparte_1
polizze fideiussorie.
In via subordinata, la compagnia ha chiesto di accertare che:
- “la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 si è comunque parzialmente svincolata in ragione
percentuale all'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatrice stessa e che pertanto, ove mai
esigibile, è operante nei soli limiti dell'importo di € 37.190,00, o del diverso accertando importo,
e che la polizza n. 2020/13/6500721 è stata invece integralmente recuperata sull'ammontare dei
lavori eseguiti dall'appaltatrice”;
- in caso di riconoscimento di importi in favore del andava detratto l'eventuale credito CP_1
accertato dovuto in favore dell'attrice, previa compensazione.
In ogni caso ed in via riconvenzionale, la compagnia ha chiesto la condanna dell'attrice a tenere indenne ed a rimborsare la compagnia dell'eventuale importo fosse tenuta e/o costretta a pagare al in dipendenza delle polizze fideiussorie. Controparte_1
Premesso che non vi è traccia agli atti del giudizio della polizza invocata dal n. CP_1 CP_1
2020/13/6506295 del 29.7.2020 al protocollo dell'ente n. 4516 del 25.8.2020 per l'importo di €
29.500,00 a titolo di anticipazione contrattuale, risultano prodotte in causa ed emesse da
[...]
la polizza fideiussoria n. 2020/13/6489612 (doc. 2) e la polizza fideiussoria n. Controparte_2
2020/13/6500721 (doc. 3).
La prima polizza, con contraenti: ”, risulta Parte_8
denominata: “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” e rilasciata sino alla concorrenza di €
52.833,40; l'oggetto della garanzia risulta specificato all'art. 1 del contratto: “Il garante, in
conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella scheda tecnica, al risarcimento dei danni da questa stabiliti in conseguenza del mancato o inesatto inadempimento da parte del Contraente delle
obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra
indicate”. Segue elenco delle specifiche voci di pagamento/rimborso (punti a, b, c,).
La seconda polizza, con contraente: , risulta denominata: “Garanzia Parte_1
fidejussoria per l'anticipazione” e rilasciata sino alla concorrenza di € 127.500,00; l'oggetto della garanzia risulta specificato all'art. 1 del contratto: “Il garante si impegna nei confronti della Stazione
appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda tecnica, alla restituzione, totale o
parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la
maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimenti di
decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità dell'art. 35, comma 18, del Codice”.
Con nota del 30.7.2021, il dato atto dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto con CP_1
determina n. 82 del 13.7.2021, procedeva a richiedere alla compagnia convenuta l'escussione della prima polizza per l'integrale importo garantito pari ad € 52.833,40 (doc. 4).
Con ulteriore nota in pari data, il Comune comunicava l'avvio del procedimento finalizzato alla escussione anche della seconda polizza relativa all'anticipazione contrattuale, riservandosi di quantificare l'eventuale somma da escutersi in esito alle verifiche necessarie (doc. 5).
Tanto premesso, esaminate le clausole contrattuali contenute nelle polizze siglate dalla impresa,
osserva il Tribunale che entrambe vanno qualificate come garanzie autonome a prima richiesta,
rendendo inopponibili le eccezioni relative al rapporto principale.
Così qualificati i rapporti contrattuali, con riguardo alla polizza sub 1, “Garanzia fideiussoria per la
cauzione definitiva”, rilasciata dalla compagnia assicurativa sino alla concorrenza dell'importo di €
52.833,40, va richiamato il disposto dall'art. 103 del c.d. Codice Appalti (D. Lgs. n. 50/2016-
applicabile ratione temporis), rubricato “Garanzie definitive.
In particolare, la norma, al primo comma, stabilisce che: “L'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento
di lavori, di servizi e di forniture. (...) La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo
93, comma 7, per la garanzia provvisoria (...)”.
Al quinto comma la norma precisa, inoltre, che: “La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento
dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono
nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata”. Nel caso in esame, è pacifico che l'ammontare definitivo dei lavori eseguiti dall'impresa alla data della risoluzione contrattuale è risultato superiore all'importo garantito, avendo accertato il CTU
lavori eseguiti da parte dell'attrice per € 203.114,09.
Va quindi dichiarata l'inesigibilità della polizza sub 1 avendo l'impresa eseguito opere per un importo superiore a quello garantito.
Quanto alla garanzia sub 2 “Garanzia fidejussoria per l'anticipazione” e rilasciata sino alla concorrenza di € 127.500,00, operate tutte le compensazioni che entrambe le parti hanno richiesto,
risultano accertati danni in favore del per residui € 10.121,22. Controparte_1
Ne consegue che va dichiarata legittima l'escussione della polizza sub 2 limitatamente a tale importo.
Domanda di regresso della compagnia assicurativa nei confronti dell'impresa . Parte_1
La domanda di regresso svolta dalla compagnia assicurativa
[...]
va accolta limitatamente all'importo di operatività della garanzia. Controparte_2
Ciò in quanto la garanzia vale fino a che non sia stata, man mano, estinta l'anticipazione versata, per effetto della graduale esecuzione dei lavori.
Nel caso in esame, è stato accertato che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa attrice per l'importo complessivo di € 203.114,09 e, operate le compensazioni tra le parti, è stato riconosciuto in favore del l'importo di € 10.121,22. Controparte_1
Ne consegue che la domanda di regresso della convenuta compagnia assicurativa nei confronti dell'impresa attrice va accolta entro tale limite.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite, all'esito dell'approdo decisionale sussistono elementi per la compensazione integrale delle stesse tra attrice e convenuto , attesa la Controparte_1
sostanziale parziale reciproca soccombenza. Per le medesime ragioni può essere pronunciata la compensazione delle spese anche nel rapporto processuale fra il convenuto e le convenuta Controparte_1 [...]
Controparte_2
Quanto al rapporto processuale fra l'attrice e la convenuta Parte_1 [...]
non vi sono ostacoli all'applicazione della regola Controparte_2
della soccombenza. L'attrice va quindi condannata a rifondere alla Compagnia le spese del giudizio liquidate, sulla base del decisum, in applicazione dei parametri forensi, parametri medi per tutte le fasi.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- accertata la legittimità della determina di risoluzione del convenuto n. 82 Controparte_1
del 13.7.2021, rigetta la domanda principale svolta dell'attrice Parte_1
- accertato il credito dell'attrice nei confronti del Parte_1 CP_1
a titolo di residuo corrispettivo per i lavori eseguiti in forza del contratto di appalto
[...]
inter partes datato 31.3.2020, nella somma di € 203.114,09, accertato l'ulteriore credito dell'attrice nei confronti del a titolo di rimborso costi di sicurezza in Controparte_1
complessivi € 59.610,29, accertato il controcredito del nei confronti Controparte_1
dell'impresa , a titolo di risarcimento del danno nella somma di € 28.805,00, Parte_1
detratti gli importi versati a titolo di acconto dal in favore dell'impresa e Controparte_1
delle subappaltatrici come esposto in motivazione, operata la compensazione impropria fra i reciproci debiti-crediti, condanna l'attrice al pagamento in favore Parte_1
del della somma di € 10.121,24, oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1
saldo effettivo;
- accertata, per le causali di cui in motivazione, l'intervenuta estinzione della polizza n.
2020/13/6489612, emessa in data 5.3.2020, a titolo di cauzione da
[...]
, rigetta relativa la domanda di escussione Controparte_2
proposta dal;
Controparte_1
- accertata l'operatività della polizza n. 2020/13/6500721, emessa in data 22.6.2020, a titolo di anticipazione contrattuale da Controparte_2
condanna , in solido
[...] Controparte_2
con al pagamento in favore del della somma Parte_1 Controparte_1
di € 10.121,22, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- in accoglimento della domanda di regresso svolta da
[...]
nei confronti di condanna Controparte_2 Parte_1
a tenere indenne Parte_1 Controparte_2
delle somme che questa è tenuta a pagare in favore del
[...] CP_1
in forza della presente sentenza;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale fra attrice e CP_1
, nonché nel rapporto processuale fra e
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_2
- condanna l'attrice a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida in € 5.077,00, Controparte_2
oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate in istruttoria.
Così deciso in Brescia, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
RL D'MB