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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione seconda civile, dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 103/2025, avente per oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie”, promossa da:
- (C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 al ricorso con istanza di sospensiva, dagli Avv. Giuseppe Strongoli (PEC e Email_1
MA NE OT (PEC , ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Strongoli sito in Catanzaro, Salita II del Rosario, n. 8.
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
- (C.F. Controparte_1
), in persona del Rettore in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici in Catanzaro, alla Gioacchino Da Fiore, n. 34, è legalmente domiciliata (PEC
. Email_3
- PARTE RESISTENTE - conclusioni: come da verbale dell'udienza del 24.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., medico specializzando in “Ortopedia e Parte_1
Traumatologia”, iscritto al 3° anno del relativo corso di specializzazione nell'anno accademico
2022-2023, ha convenuto in giudizio l' (d'ora Controparte_2 in avanti soltanto: chiedendo di dichiarare l'annullamento, in quanto illegittimo, del Decreto Pt_2
Rettorale, D.R. n. 1361 dell'1.10.2024, con il quale è stata disposta la risoluzione, a far data dal Parte_ 2.10.2024, il contratto di formazione specialistica stipulato tra la Regione Calabria e parte
1 ricorrente, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, per essere lo specializzando incorso in “prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione” (giusti gli artt. 37, co. 5, D.Lgs. n. 368/1999 e artt. 14 e 19 del Regolamento Generale delle Scuola di Parte_ Specializzazione dell'Area Sanitaria – ), e di condannare l' a reintegrarlo Parte_3 nel corso di formazione specialistica, con il conseguente ripristino della posizione retributiva e contributiva nonché al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in misura non inferiore ad €
50.000,00, oltre interessi e rivalutazione ovvero nella somma maggiore o minore che sarà determinata, anche in via equitativa.
In particolare, il ricorrente ha contestato la motivazione assunta a fondamento del provvedimento di risoluzione del contratto di formazione specialistica consistente nell'addebito allo specializzando di plurime assenze ingiustificate (pari a complessivi 22 giorni, così articolati: 14-27 novembre 2023;
26-27 marzo 2024; 2-3 maggio 2024, 22-25 maggio 2024) nonché la violazione del termine perentorio assegnatogli per la comunicazione di memorie o documenti atti a giustificare le assenze registrate.
Con il presente ricorso ha chiesto, inoltre, che sia dichiarata la sospensione Parte_4 dell'efficacia del provvedimento di risoluzione in questione in considerazione della sussistenza, da un lato, di plurime illegittimità formali e sostanziali inficianti il Decreto Rettorale e, dall'altro, di un
“periculum in mora”, ravvisabile nei danni patrimoniali (da perdita di chance, da liquidare in via equitativa), professionali e di immagine.
Il Giudice, con decreto del 12.2.2025, ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione di un provvedimento “inaudita altera parte”, ha disposto la sospensione dell'efficacia del Decreto
Rettorale, fissando l'udienza del 28.2.2025 per la discussione del ricorso nel contraddittorio delle parti per la conforma o la modifica o la revoca dell'emanato provvedimento. Parte_ L con memoria difensiva del 26.2.2025, ha impugnato le avverse deduzioni, confermando la legittimità del provvedimento di risoluzione “de quo” e sottolineando le plurime inadempienze Parte_ imputabili al ricorrente, il quale, oltretutto, avrebbe comunicato all' un certificato medico, a giustificazione del periodo di assenza compreso tra il 14 e il 27 novembre 2023, non conforme a quanto disposto, in tema di “Assenze per malattia”, dall'art. 11 del Regolamento Generale delle
Scuole di Specializzazione, il quale prevede che: “[…] in caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente
l'Amministrazione Universitaria, la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN […]”.
2 All'udienza del 5.3.2025, le parti si sono riportate ai propri scritti e il Giudice ha riservato la decisione.
Con ordinanza del 6 marzo 2025, il Giudice, a scioglimento della predetta riserva, ritenendo sussistente, nel caso di specie, il “fumus boni iuris” e il “periculum in mora”, ha confermato il provvedimento, reso in data 12.2.2025, di sospensione dell'efficacia del Decreto Rettorale n. 1361 dell'1.10.2024, emesso dal Rettore dell'UMG di Catanzaro.
Con decreto del 7.3.2025, il Giudice, ritenendo di riqualificare il ricorso proposto da Parte_1 ai sensi dell'art. 414 c.p.c. quale ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 24.10.2025.
A tale udienza, la parte ricorrente ha evidenziato di non aver potuto partecipare a due avvisi per concorsi pubblici destinato agli specializzandi, dei quali sono risultati vincitori tutti i propri colleghi, tanto ai fin della quantificazione del richiesto risarcimento del danno. Di converso, la parte resistente ha contestato tale circostanza, riportandosi ai propri scritti. Il Giudice, all'esito, ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
La questione di cui si controverte nell'odierno giudizio attiene alla legittimità del Decreto Rettorale Parte_ (D.R. n. 1361 dell'1.10.2024), con cui è stata disposta dall' la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica in “Ortopedia e Traumatologia” nei confronti dello specializzando , sul presupposto delle “prolungate assenze ingiustificate ai Parte_1 programmi di formazione” in cui lo stesso sarebbe incorso, giusta l'art. 37, co. 5, D.Lgs. n.
368/1999, l'art. 1, co. 5, lett. c), del contratto di formazione specialistica nonché l'art. 19, co. 2, lett.
b), del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria – Pt_3
Parte_ dell'
In particolare, il punto controverso attiene non già alla sussistenza di tali assenze, bensì alla loro qualificazione come ingiustificate, alla luce di quanto stabilito dall'art. 14 del citato Regolamento
(il quale prevede che: “Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui”) e dall'art. 11 del medesimo Regolamento (il quale stabilisce che: “In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente
l'Amministrazione Universitaria, la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN”).
Occorre, in primo luogo, richiamare i fatti salienti della vicenda che hanno condotto all'adozione,
3 Parte_ da parte dell' Decreto Rettorale n. 1361/2024 di anticipata risoluzione del contratto di formazione-lavoro sottoscritto dal ricorrente con la Regione Calabria e l' . Controparte_1
In data 20 e 28 novembre 2023, il Prof. in qualità di suo tutor individuale, ha Persona_1 comunicato al ricorrente la necessità di giustificare le assenze tenute da quest'ultimo nel periodo compreso tra il 14 e il 27 novembre 2023. Entrambe le richieste rimanevano prive di riscontro.
In data 29 marzo 2024, il Prof. (Direttore della Scuola di Persona_2
Specializzazione in “Ortopedia e Traumatologia”) ha richiesto al ricorrente di giustificare le assenze del 26 e del 27 marzo 2024 (due giorni), non ricevendo alcuna risposta.
In data 8 maggio 2024, il Prof. ha invitato il ricorrente a giustificare l'assenza anche per i Per_2 giorni del 2 e 3 maggio 2024 (due giorni), anche in questo caso, senza riscontro.
In data 9 luglio 2024, il Prof. tramite PEC, ha invitato il ricorrente a giustificare tutte le Per_2 menzionate assenza, unitamente a quelle relative ai giorni dal 22 al 25 giugno (quattro giorni), senza ricevere alcun riscontro.
In data 9 agosto 2024, la Segreteria Scuole di Specializzazione ha trasmesso all'email istituzionale Parte_ del ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione del contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D.Lgs. n. 368/1999, invitandolo a presentare entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione eventuali memorie scritte e documenti utili a giustificare l'assenza alle attività didattiche ed assistenziali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione in “Ortopedia e Traumatologia”, stante il numero di giorni 22 di assenze ingiustificate tenute dal ricorrente a partire dal 1° novembre 2023.
In data 20 agosto 2024, il ricorrente ha trasmesso un certificato medico di giorni 14 relativo alle assenze ingiustificate per malattie avvenute nel mese di novembre 2023. Parte_ In data 1° ottobre 2023, l' a seguito della conclusione del procedimento, ha disposto, con il
Decreto Rettorale n. 1361/2024, la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica stipulato dal ricorrente, con decorrenza dal 2 ottobre 2024. Parte_ Ricostruita la “catena” degli eventi che hanno condotto l' a recedere dal contratto di formazione-lavoro sottoscritto dal ricorrente, deve evidenziarsi come tale decisione non costituisca un atto dovuto in forza del dettato legislativo disciplinante tale tipologia di contratti, bensì una libera scelta di avvalersi, nell'esercizio di un proprio diritto potestativo, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1, co. 5, lett. c), del contratto.
In punto di diritto, deve rammentarsi come la clausola risolutiva espressa sia volta a predeterminare e individuare formalmente, in maniera specifica, le modalità di inadempimento considerate “ex se” gravi, sottraendole alla valutazione giudiziale ex art. 1455 c.c., garantendo alla parte adempiente,
4 proprio in virtù dell'accordo contenuto nella clausola, di sottrarsi al vincolo contrattuale in maniera spedita e in via stragiudiziale, manifestando la volontà di avvalersi della clausola risolutiva. Infatti, la pattuizione di una clausola risolutiva espressa rende irrilevante l'indagine circa l'importanza di un determinato inadempimento, che è valutata anticipatamente dalle parti (così, ex multis, Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ord., 12/11/2019, n. 29301).
Ciò detto, come in plurime occasioni evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice ha l'obbligo di verificare il rispetto del principio generale di buona fede o correttezza, in forza del quale i soggetti sono tenuti, nell'ambito dei rapporti della loro vita di relazione, e quindi anche nelle loro relazioni contrattuali, a prescindere dalla mancanza di specifici obblighi positivamente stabiliti,
a mantenere un comportamento leale. Si tratta di un principio generale che vale non soltanto come regola di comportamento, ma anche come fonte legale integrativa del contenuto negoziale, quale regola volta a determinare il comportamento dovuto in relazione alle concrete circostanze in cui il rapporto si attua, regola che si specifica in obblighi di informazione e di avviso, è tesa alla salvaguardia dell'utilità altrui (nei limiti dell'apprezzabile sacrificio della parte tenuta ad osservarla)
e alla cui violazione conseguono profili di responsabilità (principio consolidato a partire dalla Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 25/11/2008, n. 28056 e success. conf.; da ultimo, cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 28/08/2024, n. 23287).
In particolare, la Suprema Corte, con riferimento all'applicazione del canone generale di buona fede e correttezza in presenza di una clausola risolutiva espressa, ha affermato che “i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di abuso del diritto, preservando l'uno gli interessi dell'altro. Il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa è necessariamente governato dal principio di buona fede, da tempo individuato dagli interpreti sulla base del dettato normativo (artt. 1175, 1375, 1356, 1366,
1371 c.c., ecc.) come direttiva fondamentale per valutare l'agire dei privati e come concretizzazione delle regole di azione per i contraenti in ogni fase del rapporto (precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto). Il principio di buona fede si pone allora, nell'ambito della fattispecie dell'art. 1456 c.c., come canone di valutazione sia dell'esistenza dell'inadempimento, sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, al fine di evitarne l'abuso ed impedendone l'esercizio ove contrario ad essa” (Cass. civ.,
Sez. I, 23/11/2015, n. 23868).
Applicando tali coordinate ermeneutiche, l'odierno Giudicante ritiene che, nel caso di specie, Parte_ l' non abbia, in ossequio al principio generale di buona fede e correttezza, esercitato in maniera legittima il potere, attribuitogli dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1, co. 5, lett.
5 c) del contratto di specializzazione medica, di risolvere unilateralmente quest'ultimo.
Nello specifico, si deve evidenziare, con riguardo alle assenze tenute dal ricorrente nel periodo compreso tra il 14 e il 27 novembre 2023, come la Segreteria Scuole di Specializzazione abbia – solamente in data 9 agosto 2024 e, quindi, a distanza di quasi nove mesi dal verificarsi delle assenze asseritamente ingiustificate – provveduto a trasmettere la comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione del contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 37, co. 5, D.Lgs. n.
368/1999, con la quale il ricorrente è stato, inoltre, invitato a presentare, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, eventuali memorie scritte e documenti utili a giustificare tali assenze dalle attività didattiche e assistenziali (All. 5 al fascicolo di parte convenuta).
È sì vero che il prof. ha comunicato, in data 20 e 28 novembre 2023, a CP_3 Parte_1 due distinte richieste volte a consentire allo specializzando di giustificare le assenze tenute dal 14 al
27 novembre e che a queste non era seguita alcuna risposta. Purtuttavia, deve osservarsi come, successivamente a tali comunicazioni, il rapporto di formazione-lavoro proseguiva in modo regolare Parte_ tra le parti, senza che l' procedesse a contestare alcun inadempimento contrattuale al ricorrente.
È, altresì, vero che il ricorrente, rispetto alle assenze tenute dal ricorrente nei giorni 26 e 27 marzo
2024, non abbia fornito, in risposta alla e-mail inviatagli il 29 marzo 2024 dal Prof. Familiari, alcuna giustificazione a fondamento delle stesse.
Con riferimento, invece, alle assenze tenute dal ricorrente nei giorni 2 e 3 maggio 2024, si deve far notare come lo specializzando abbia comunicato, in data 26 aprile 2024, al prof. Familiari di voler usufruire di nei predetti giorni di un congedo ordinario (doc. 11 e 12 al fascicolo di parte ricorrente). Sicché, tali assenze non possono considerarsi ingiustificate. Dunque, era stato preventivamente richiesto di poter fruire di congedo ordinario dallo studente.
E ancora, con riguardo alle presunte assenze tenute dal ricorrente nel periodo compreso tra il 22 e il
25 giugno, deve osservarsi come i giorni 22 e 23 fossero rispettivamente un sabato e una domenica,
e quindi giorni non lavorativi.
Come già detto, alla luce di tali assenze – che, con decorrenza dal 1° novembre 2023, ammontavano, secondo la prospettazione di parte convenuta, ammontavano a n. 22 (ventidue) giorni – la Segreteria Scuole di Specializzazione ha inviato, in data 9 agosto 2024, comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione del contratto di formazione-lavoro. Parte_ Così ricostruiti i fatti di causa, emergono elementi che consentono di ritenere come l' abbia tenuto una contraddittoria e forviante, attendendo il maturare del n. di giorni di assenza, presuntivamente ingiustificate, superiore al limite di 15 (quindici) giorni di cui all'art. 14 del citato
6 Regolamento Generale delle Scuola di Specializzazione dell'Area Sanitaria – Medici dell'UMG), dando avvio al procedimento diretto alla risoluzione anticipata del contratto di specializzazione medica, senza assumere iniziativa alcuna a seguito della mancata giustificazione della prima lunga assenza del novembre 2023.
In tal senso depone non soltanto quanto sopra evidenziato in ordine ai passaggi fondamentali della Parte_ vicenda in questione, ma, altresì, la circostanza di aver l' con la comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione anticipata del contratto, attribuito carattere perentorio al termine concesso al ricorrente per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti, la cui scadenza era stata fissata in dieci giorni dalla ricezione della comunicazione (ossia il 19 agosto 2024).
Tale comportamento dell' non può ritenersi legittimo, in quanto un termine Controparte_1 può assumere carattere perentorio solamente quando la legge o la stessa autonomia privata ricolleghino alla sua scadenza la decadenza dalla possibilità di compiere un dato atto o una certa attività. Nel caso di specie, invece, né la disciplina legale né il contratto di formazione-lavoro sottoscritto dal ricorrente contengono una tale previsione, anche tenuto conto del periodo feriale in corso. Tanto a tacer che la comunicazione venne fatta a indirizzo pec che è stato dimostrato documentalmente essere stato disattivato ( , Email_4
Pertanto, deve ritenersi ammissibile la produzione documentale fornita da , il quale, in Parte_1 data 20 agosto 2024, ha trasmesso un certificato medico redatto dal dott. con il Persona_3 quale ha giustificato i giorni 14 (quattordici) di assenze tenute nel mese di novembre 2023. Parte_ A tal riguardo, deve sottolinearsi come l' abbia contestato al ricorrente che il certificato medico prodotto non sia stato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, così come previsto dall'art. 11 del Regolamento Generale delle Scuole di
Specializzazione e che lo stesso sia stato trasmesso a distanza di ben nove mesi dall'evento (ossia in data 20 agosto 2024).
Deve premettersi che l'art. 7 del D.P.C.M. del 26 marzo 2008 (di attuazione dell'art. 1, co. 810, lett.
c), L. 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività) definisce il “medico curante” come qualsiasi medico abilitato a rilasciare la certificazione di malattia. Pertanto, la possibilità di rilasciare certificati di malattia è riconosciuta ad ogni medico iscritto all'Albo, nell'ambito delle proprie competenze professionali, come precisato anche dalla FNOMCeO (Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).
Il certificato medico di malattia rilasciato dal medico curante ha un triplice scopo: giustificare l'assenza del dipendente nei confronti del datore di lavoro (Cass. n. 17898/2007); garantire il
7 pagamento dell'indennità di malattia per tutta la durata dell'evento morboso (prognosi) (Circ. Inps
n. 134368/1981; Cass. n. 4444/1995); reprimere l'assenteismo (C. Cost. n. 1143/1989). Parte_ Con riguardo alle contestazioni mosse dall' deve rilevarsi come, secondo la giurisprudenza di legittimità, sarà onere del datore di lavoro che voglia contestare tali certificazioni mediche quello di valorizzazione ogni circostanza di fatto atta a dimostrare l'insussistenza della malattia o quantomeno uno stato di incapacità lavorativa tale da giustificare l'assenza (Cass. civ., Sez. Lav.,
16/08/2016, n. 17113). Tale principio è stato ribadito, di recente, da Cass. civ., Sez. Lav.,
27/11/2024, n. 30551, la quale ha affermato che “[la] La simulazione della malattia o il comportamento del lavoratore idoneo a pregiudicare o ritardare il recupero delle energie lavorative può legittimare il licenziamento. L'onere di provare tali circostanze spetta al datore di lavoro, che può ricorrere a qualsiasi mezzo di prova, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice”. Tutto ciò non è, evidentemente, avvenuto nel caso di specie.
Con riguardo, poi, alla circostanza che la certificazione medica sia stata trasmessa in ritardo da parte del ricorrente, va fatto notare come la giurisprudenza di legittimità, in ipotesi consimili, abbia enunciato il principio per cui è da rigettare l'equazione per cui alla tardiva presentazione del certificato medico corrisponde il carattere ingiustificato dell'assenza (Cass. civ., Sez. lavoro,
10/11/2022, n. 33134).
Alla luce delle ragioni appena esposte, si ritiene che delle 22 assenze ingiustificate imputate al ricorrente nel Decreto Rettorale cit. di risoluzione anticipata del contratto di formazione-lavoro, soltanto 4 siano effettivamente ingiustificate, e specificamente quelle avvenute nei giorni 26-27 marzo e 24-25 giugno.
Pertanto, non risultando integrata la causa di risoluzione – consistente nella prolungata assenza ingiustificata che superi i quindici giorni – delineata dal combinato disposto di cui agli artt. 37, co.
5, D.Lgs. n. 368/1999, 14 e 19 del Regolamento Generale delle Scuola di Specializzazione Parte_ dell'Area Sanitaria-Medici dell' e 1, co. 5, lett. c), del contratto di formazione specialistica, il
Giudice riconosce il diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di formazione presso la
Scuola di Specializzazione in “Ortopedia e Traumatologia” dell' . Controparte_1
Parte_ Da ciò consegue, altresì, il diritto del ricorrente, con consequenziale condanna dell' al ripristino della posizione retributiva e contributiva maturata a partire dalla risoluzione del contratto.
Va, invece, rigettata la richiesta di risarcimento dei danni subiti da – che sono stati, Parte_1 nel ricorso, quantificati in misura non inferiore ad € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà determinata dal Giudice in via equitativa – aventi, asseritamente, titolo, da un lato, nella lesione alla propria immagine e professionalità e, dall'altro,
8 nella perdita della possibilità di partecipare ad un concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 5 Dirigenti Medici e ad un avviso pubblico per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo rivolti a medici specializzandi in favore delle Aziende Ospedaliere/Universitaria della Regione Calabria.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità rileva come, in tema di responsabilità civile, il risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione professionale, non costituendo un mero
“danno-evento”, e cioè “in re ipsa”, bensì un “danno-conseguenza”, deve essere oggetto di allegazione e di prova da parte del danneggiato, il quale potrà avvalersi allo scopo anche avvalersi di presunzioni semplici (così, ex aliis, Cass. civ., Ord., 6.3.2023, n. 6589; Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 28/03/2018, n. 7594).
Con riguardo, poi, alla richiesta di risarcimento del danno da perdita della “chance” di partecipazione da parte del ricorrente ai predetti avvisi pubblici di concorso, deve osservarsi come la risarcibilità della “chance” sia ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la “chance” di ottenere l'utilità perduta resti nel novero della mera possibilità.
Pertanto per ottenere il risarcimento del danno anche per perdita di una “chance” è, comunque, necessario che il danneggiato dimostri, seppur presuntivamente ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva (nella specie, la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica) e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta.
Ciò detto, è evidente come il ricorrente non abbia né allegato né, tantomeno, dato la prova di aver patito un danno all'immagine o alla reputazione professionale in conseguenza della condotta Parte_ illegittima dell' Allo stesso modo, il ricorrente non ha dimostrato, neppure presuntivamente, della sussistenza di una ragionevole probabilità di successo, qualora avesse potuto partecipare ai predetti avvisi pubblici, anche tenuto conto del decreto di sospensione già reso inaudita altera parte in data 12.2.2025 del provvedimento rettorale dell' 1.10.24, confermato successivamente con ordinanza seguito del 7.3.2025. E, ad ogni modo, attesa la pendenza del giudizio per la sospensiva del provvedimento, ben si sarebbe potuto procedere quanto meno alla proposizione della domanda per i relativi bandi cui fosse stato interessato.
9 Vi è di più. Dalla determina del 5.3.2025 si evince che per la specialità ortopedia e traumatologia era a bando un solo posto;
i candidati sono stati ammessi nel marzo 2025 e a quella data la sospensiva era già operante.
L'ulteriore avviso del 17-18.3.2025 venne bandito allorquando per il Natale era stata già resa sospensiva del provvedimento rettorale, dunque avrebbe potuto quanto meno proporre domanda ed eventuale esclusione per causa del provvedimento qui impugnato avrebbe potuto consentire il vaglio della domanda proposta, dimostrando di avere avuto ragionevoli prospettive di successo.
Dunque, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto dello scaglione di riferimento
(individuato in quello per le controversie di valore indeterminabile di complessità bassa), e in base ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 103/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- riconosce il diritto di alla prosecuzione del rapporto di formazione specialistica Parte_1
derivante dal contratto stipulato con la Regione Calabria e l' Controparte_1
di Catanzaro, con conseguenziale regolarizzazione della posizione retributiva e
[...] contributiva di , a far data dalla risoluzione anticipata del contratto di Parte_1 formazione specialistica;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna l' alla rifusione, in favore di Controparte_1
, della somma di € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie Parte_1 al 15%, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 28.10.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Dott. Roberto Fiocca, MOT in tirocinio mirato.
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