Art. 42.
Il regolamento per la previdenza e l'assistenza deliberato dal Consiglio nazionale, su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Nel regolamento sono contenute le modalita' per la erogazione delle pensioni, nonche' le condizioni e le modalita' per la concessione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.
Il regolamento per la previdenza e l'assistenza deliberato dal Consiglio nazionale, su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Nel regolamento sono contenute le modalita' per la erogazione delle pensioni, nonche' le condizioni e le modalita' per la concessione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.