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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/07/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dr. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G., avente ad oggetto reclamo avverso il decreto di revoca del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio del Tribunale di Trani sez. fallimentare, comunicato il 1° ; P.IVA_1
TRA rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Pietro Parte_1
Martire;
Rreclamante
Contro
L'ausiliario nominato dr. ; Persona_1
CP_1
CP_2 creditore intervenuto
Procuratore Generale intervenuto
All'udienza dell'8.7.2025, la causa è stata riservata per la decisione.
Fatto.
Con ricorso ex art. 25 sexies c.c.i.i. depositato il 29.11.2024, la società Parte_1 formulava proposta di concordato semplificato per la liquidazione del proprio
[...] patrimonio, all'esito della composizione negoziata della crisi.
La proposta di concordato prevedeva la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nella misura dell'11,93%, mediante la cessione dei beni mobili della società e la messa a disposizione della somma di € 417.000,00, detenuta dal legale rappresentante e derivante dalla vendita delle rimanenze di magazzino. Con decreto del 7.1.2025, il Tribunale apriva la procedura, nominando ausiliario il dott. , assegnandogli l'incarico di depositare il parere previsto dall'art. Persona_2
25 sexies quarto comma c.c.i.i. entro il 31.3.2025, fissando, nel rispetto dei termini di legge, l'udienza del 26.5.2025 per l'omologa.
In data 7.2.2025, l'Ausiliario depositava la propria relazione rappresentando, da un lato, l'assenza del presupposto per l'accesso al concordato semplificato (non essendosi di fatto svolte le trattative con i creditori) e, dall'altro, il compimento di atti in frode (non avendo la società debitrice fornito idonee informazioni sull'attività svolta al fine di reperire la liquidità dichiarata e messa a disposizione della procedura e avendo omesso la relazione illustrativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore richiesta obbligatoriamente dall'art. 39, comma 2, CCII).
In relazione ai rilievi dell'ausiliario, veniva fissata l'udienza del 18.3.2025 e la società debitrice depositava memorie al fine di consentire una migliore comprensione del piano.
A seguito dei rilievi dell'ausiliario, tenuto conto delle osservazioni in merito formulate dalla debitrice, il tribunale riteneva ricorrere i presupposti per la revoca ex art. 106 CCII (richiamato dall'art. 25, ultimo comma, sexies CCII), in quanto risultavano carenti le condizioni di ammissibilità a seguito di una disamina approfondita degli atti da parte dell'ausiliario e in quanto sussistenti gli atti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 106 CCII.
Avverso detto provvedimento, emesso in data 18.4.2025, interponeva reclamo la esponendo: Parte_2
- che l'ausiliario aveva omesso di depositare la prova della notifica del provvedimento del 07/03/2025 e della relazione ai creditori, avendo omesso di allegare i file in formato .eml o msg. E, da una attenta visione delle ricevute cartacee, si evinceva la mancata spedizione della PEC alla Banca MPS e della comunicazione al creditore avv. e alla società Wind 3; Controparte_3
- che sussisteva la mancata audizione dei creditori e la violazione del contraddittorio, posto che i creditori non avevano potuto conoscere la domanda di concordato a causa dell'anticipazione della udienza di omologazione, fissata con un termine di soli 11 giorni, e con la notifica della sola relazione, come ordinato dal
Tribunale;
- che, a causa di tale omissione, il procedimento doveva ritenersi nullo per omessa integrazione del contraddittorio nei termini di legge;
pag. 2/7 - che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto l'inesistenza di serie prospettive di risanamento nonché l'assenza dello svolgimento delle trattative con tutti i creditori, facendo confusione tra il piano di risanamento proposto in sede di composizione negoziata della crisi ed il piano di concordato semplificato, a natura espressamente liquidatoria;
- che, invero, in sede di concordato semplificato, l'indagine sulla fase della composizione negoziata non poteva essere ammessa in quanto già conclusa con la relazione dell'esperto, che aveva riferito essersi svolte le trattative in buona fede e chiuso la procedura, ritenendo di non poter procedere oltre con la stessa;
- che il fallimento delle trattative era derivato dall'inosservanza delle richieste di sospensione nei pagamenti da parte di alcuni creditori, i quali avevano sottoposto a protesto essa ricorrente, provocando segnalazioni CAI e la revoca dei fidi bancari, rendendo quindi impossibile il risanamento, ma non per inadempienze della società;
- che era infondata pure la motivazione degli atti in frode ai creditori;
in particolare, le operazioni di vendita delle rimanenze di magazzino erano state condotte in modo trasparente, con perizia giurata e comunicate all'esperto negoziatore;
la cessione degli impianti e l'accordo con il locatore aveva evitato ulteriori debiti (24.000 euro di canoni di preavviso) e i beni lasciati erano privi di valore commerciale;
l'autovettura in bilancio al 30/06 derivava da un semplice omesso storno del bene, per effetto della vendita avvenuta nel 2022 e l'operazione era stata regolarmente documentata, con rettifica contabile successiva;
- che sia il Bilancio 30/06 che quello 11/12 2024 erano delle scritture provvisorie non ancora approvate e definite per effetto dello, ancora, non concluso esercizio commerciale;
- che già dalla istanza di composizione negoziata, la società aveva espresso la volontà di dismettere l'attività commerciale presso il negozio fisico e di voler continuare la stessa nella forma online;
dopo la relazione dell'esperto, Avv.
[...]
aveva cessato il contratto di locazione del negozio e trovato un accordo con CP_3 il locatore, con l'abbandono di una serie di impianti che avrebbero costituito per la società un costo ulteriore: quello di smontaggio e di ripristino dello stato precedente (vetrine, pannelli in cristallo della scala, impianto di condizionamento, telecamere di sorveglianza ecc.);
- che, quanto al mancato approfondimento in punto di azioni esperibili nella liquidazione giudiziale, come componente attiva che concorreva a formare il valore di liquidazione e a consolidare il parametro di raffronto per la non deteriorità della pag. 3/7 proposta, la omessa valutazione delle ragioni, in negativo, sulla esperibilità delle stesse non appariva di tale rilievo da inficiare la domanda di concordato tanto da revocarla.
-che viceversa il piano assicurava un soddisfacimento immediato totale dei privilegiati e dell'11,93% ai chirografari, evitando i costi e i tempi di una liquidazione giudiziale che non avrebbe comportato vantaggi, essendo il patrimonio già liquido (417.000 euro) e privo di ulteriori beni significativi da liquidare. CP_ Si costituiva il solo che deduceva che era creditrice nei confronti della società della somma di € 20.258,21 e che l'importo di €13.782,96 era stato già iscritto a ruolo ed affidato per il recupero al concessionario agenzia delle entrate, neppure menzionata tra i creditori.
All'udienza dell'8 luglio 2025, nella contumacia delle altre parti resistenti, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
A parere di questa Corte, il reclamo è inammissibile.
Giova premettere che l'ausiliario nominato, con nota del 7.2.2025 ha avvertito il giudice delegato di atti in frode alla procedura, ex art. 106 CCII.
La detta norma è applicabile al concordato semplificato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 sexies CCII.
A seguito di detta nota dell'ausiliario, il Tribunale, visti gli artt. 106 e 44, secondo comma, CCII, ha fissato l'udienza in camera di consiglio, mandando all'ausiliario per la comunicazione del decreto di fissazione e della relazione redata a tutti i creditori e al Pubblico Ministero, oltre che al debitore.
All'udienza indetta, dopo aver sentito le parti, il Tribunale si è riservato per la decisione;
all'esito, ha emesso il decreto reclamato, con il quale ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'apertura del concordato semplificato, data l'assenza dello svolgimento di effettive trattative con i creditori e l'esistenza di diversi atti in frode, per l'effetto, revocando l'apertura del concordato semplificato, disposta con decreto del 7.1.2025.
Ora, chiudendosi il comma 8 dell'art. 25 sexies CCII con il rinvio di dettaglio ad alcune fondamentali disposizioni, tra cui l'art. 106 CCII (sostituita la figura del commissario con quella dell'ausiliario), deve ritenersi che non vi sia spazio per il reclamo, posto che, in base al combinato disposto dell'art. 44, secondo comma, e dell'art. 106 CCII, il decreto di revoca “non è soggetto a reclamo” (v. art. 44, II co.
CCII).
pag. 4/7 La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 25 sexies prevede invero l'applicabilità,
“in quanto compatibili” delle disposizioni di cui all'art. 106 CCII;
a sua volta, l'art. 106 prevede che il commissario giudiziale (rectius, l'ausiliario nella specie), “se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma due, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori….”.
Dunque, il tribunale ha provveduto ai sensi dell'art. 44, comma due, che concerne la revoca del provvedimento di concessione del termine (per il deposito di documentazione del per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi) quando accerta, a seguito di indagine dell'ausiliario, il compimento di atti di frode ai creditori, non dichiarati nella domanda di concordato semplificato o circostanze ovvero condotte tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
nella specie, avendo l'amministratore unico compiuto atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione, nel periodo ricompreso tra la data di deposito della domanda sino alla scadenza del termine, nonché atti in frode ai creditori, il tribunale ha revocato il decreto di apertura del concordato semplificato, che - come noto - stante l'assenza di una fase di ammissione della procedura, risulta indirettamente, in caso di vaglio positivo, dal decreto che provvede sulla nomina dell'ausiliario nominato a norma dell'articolo 25 sexies, comma tre, CCII.
Ne deriva che non si è neppure tenuta l'udienza di omologazione (e la conseguente fase conclusiva del procedimento), ma il giudizio si è arrestato a una fase anteriore, stante l'assenza dei presupposti di ammissibilità della procedura e il compimento di atti in frode ai creditori.
In questa fase non è ammissibile il reclamo, stante la lettera dell'art. 44, secondo comma, CCII, che - benchè non sia specificato - è ammissibile solo rispetto al decreto motivato del tribunale (di rigetto o di accoglimento della omologazione), dopo il rispetto delle scansioni processuali rappresentate dalla nomina, dal parere dell'ausiliario e della fissazione dell'udienza per la omologazione;
è solo col provvedimento conclusivo che può configurarsi la possibilità di reclamo in funzione di gravame attraverso il decreto di accoglimento (per i creditori) o di rigetto (per il debitore): nel caso di specie, invece, la procedura si è conclusa ben prima, sicchè deve escludersi che possa configurarsi un autonomo reclamo avverso un decreto che ha reputato insussistenti ab origine i presupposti per l'accesso alla procedura in pag. 5/7 presenza di un comportamento contrario a buona fede e correttezza, stante la considerazione che nel CCII il reclamo è costruito in funzione di gravame ordinario in ipotesi tipiche e non suscettibili di interpretazioni estensive (avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, di concessa o negata omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e degli accordi di ristrutturazione dei debiti;
cui debbono aggiungersi la sentenza che abbia pronunciato sull'opposizione alla convenzione di moratoria quella di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ovvero di revoca della stessa omologa, la sentenza di revoca dell'omologa del concordato minore, la sentenza di riapertura della liquidazione giudiziale, le sentenze di risoluzione e annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale), non già in tutte le ipotesi diverse da quelle delineate dal legislatore.
Ne deriva che il reclamo è inammissibile.
Nulla per le spese, non essendo l'esperto parte costituita del procedimento.
Quanto all , essendosi costituita solo per dare contezza del proprio credito, CP_2 sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite con il reclamante, stante il rilievo d'ufficio della inammissibilità del reclamo.
E' invece dovuto l'obbligo di integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
p.q.m.
Dichiara il reclamo inammissibile;
nulla per le spese;
compensa le spese con l;
CP_2 pone a carico del reclamante l'obbligo di integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del 8.7.2025.
Il Cons. est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pag. 6/7 pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dr. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G., avente ad oggetto reclamo avverso il decreto di revoca del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio del Tribunale di Trani sez. fallimentare, comunicato il 1° ; P.IVA_1
TRA rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Pietro Parte_1
Martire;
Rreclamante
Contro
L'ausiliario nominato dr. ; Persona_1
CP_1
CP_2 creditore intervenuto
Procuratore Generale intervenuto
All'udienza dell'8.7.2025, la causa è stata riservata per la decisione.
Fatto.
Con ricorso ex art. 25 sexies c.c.i.i. depositato il 29.11.2024, la società Parte_1 formulava proposta di concordato semplificato per la liquidazione del proprio
[...] patrimonio, all'esito della composizione negoziata della crisi.
La proposta di concordato prevedeva la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nella misura dell'11,93%, mediante la cessione dei beni mobili della società e la messa a disposizione della somma di € 417.000,00, detenuta dal legale rappresentante e derivante dalla vendita delle rimanenze di magazzino. Con decreto del 7.1.2025, il Tribunale apriva la procedura, nominando ausiliario il dott. , assegnandogli l'incarico di depositare il parere previsto dall'art. Persona_2
25 sexies quarto comma c.c.i.i. entro il 31.3.2025, fissando, nel rispetto dei termini di legge, l'udienza del 26.5.2025 per l'omologa.
In data 7.2.2025, l'Ausiliario depositava la propria relazione rappresentando, da un lato, l'assenza del presupposto per l'accesso al concordato semplificato (non essendosi di fatto svolte le trattative con i creditori) e, dall'altro, il compimento di atti in frode (non avendo la società debitrice fornito idonee informazioni sull'attività svolta al fine di reperire la liquidità dichiarata e messa a disposizione della procedura e avendo omesso la relazione illustrativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore richiesta obbligatoriamente dall'art. 39, comma 2, CCII).
In relazione ai rilievi dell'ausiliario, veniva fissata l'udienza del 18.3.2025 e la società debitrice depositava memorie al fine di consentire una migliore comprensione del piano.
A seguito dei rilievi dell'ausiliario, tenuto conto delle osservazioni in merito formulate dalla debitrice, il tribunale riteneva ricorrere i presupposti per la revoca ex art. 106 CCII (richiamato dall'art. 25, ultimo comma, sexies CCII), in quanto risultavano carenti le condizioni di ammissibilità a seguito di una disamina approfondita degli atti da parte dell'ausiliario e in quanto sussistenti gli atti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 106 CCII.
Avverso detto provvedimento, emesso in data 18.4.2025, interponeva reclamo la esponendo: Parte_2
- che l'ausiliario aveva omesso di depositare la prova della notifica del provvedimento del 07/03/2025 e della relazione ai creditori, avendo omesso di allegare i file in formato .eml o msg. E, da una attenta visione delle ricevute cartacee, si evinceva la mancata spedizione della PEC alla Banca MPS e della comunicazione al creditore avv. e alla società Wind 3; Controparte_3
- che sussisteva la mancata audizione dei creditori e la violazione del contraddittorio, posto che i creditori non avevano potuto conoscere la domanda di concordato a causa dell'anticipazione della udienza di omologazione, fissata con un termine di soli 11 giorni, e con la notifica della sola relazione, come ordinato dal
Tribunale;
- che, a causa di tale omissione, il procedimento doveva ritenersi nullo per omessa integrazione del contraddittorio nei termini di legge;
pag. 2/7 - che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto l'inesistenza di serie prospettive di risanamento nonché l'assenza dello svolgimento delle trattative con tutti i creditori, facendo confusione tra il piano di risanamento proposto in sede di composizione negoziata della crisi ed il piano di concordato semplificato, a natura espressamente liquidatoria;
- che, invero, in sede di concordato semplificato, l'indagine sulla fase della composizione negoziata non poteva essere ammessa in quanto già conclusa con la relazione dell'esperto, che aveva riferito essersi svolte le trattative in buona fede e chiuso la procedura, ritenendo di non poter procedere oltre con la stessa;
- che il fallimento delle trattative era derivato dall'inosservanza delle richieste di sospensione nei pagamenti da parte di alcuni creditori, i quali avevano sottoposto a protesto essa ricorrente, provocando segnalazioni CAI e la revoca dei fidi bancari, rendendo quindi impossibile il risanamento, ma non per inadempienze della società;
- che era infondata pure la motivazione degli atti in frode ai creditori;
in particolare, le operazioni di vendita delle rimanenze di magazzino erano state condotte in modo trasparente, con perizia giurata e comunicate all'esperto negoziatore;
la cessione degli impianti e l'accordo con il locatore aveva evitato ulteriori debiti (24.000 euro di canoni di preavviso) e i beni lasciati erano privi di valore commerciale;
l'autovettura in bilancio al 30/06 derivava da un semplice omesso storno del bene, per effetto della vendita avvenuta nel 2022 e l'operazione era stata regolarmente documentata, con rettifica contabile successiva;
- che sia il Bilancio 30/06 che quello 11/12 2024 erano delle scritture provvisorie non ancora approvate e definite per effetto dello, ancora, non concluso esercizio commerciale;
- che già dalla istanza di composizione negoziata, la società aveva espresso la volontà di dismettere l'attività commerciale presso il negozio fisico e di voler continuare la stessa nella forma online;
dopo la relazione dell'esperto, Avv.
[...]
aveva cessato il contratto di locazione del negozio e trovato un accordo con CP_3 il locatore, con l'abbandono di una serie di impianti che avrebbero costituito per la società un costo ulteriore: quello di smontaggio e di ripristino dello stato precedente (vetrine, pannelli in cristallo della scala, impianto di condizionamento, telecamere di sorveglianza ecc.);
- che, quanto al mancato approfondimento in punto di azioni esperibili nella liquidazione giudiziale, come componente attiva che concorreva a formare il valore di liquidazione e a consolidare il parametro di raffronto per la non deteriorità della pag. 3/7 proposta, la omessa valutazione delle ragioni, in negativo, sulla esperibilità delle stesse non appariva di tale rilievo da inficiare la domanda di concordato tanto da revocarla.
-che viceversa il piano assicurava un soddisfacimento immediato totale dei privilegiati e dell'11,93% ai chirografari, evitando i costi e i tempi di una liquidazione giudiziale che non avrebbe comportato vantaggi, essendo il patrimonio già liquido (417.000 euro) e privo di ulteriori beni significativi da liquidare. CP_ Si costituiva il solo che deduceva che era creditrice nei confronti della società della somma di € 20.258,21 e che l'importo di €13.782,96 era stato già iscritto a ruolo ed affidato per il recupero al concessionario agenzia delle entrate, neppure menzionata tra i creditori.
All'udienza dell'8 luglio 2025, nella contumacia delle altre parti resistenti, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
A parere di questa Corte, il reclamo è inammissibile.
Giova premettere che l'ausiliario nominato, con nota del 7.2.2025 ha avvertito il giudice delegato di atti in frode alla procedura, ex art. 106 CCII.
La detta norma è applicabile al concordato semplificato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 sexies CCII.
A seguito di detta nota dell'ausiliario, il Tribunale, visti gli artt. 106 e 44, secondo comma, CCII, ha fissato l'udienza in camera di consiglio, mandando all'ausiliario per la comunicazione del decreto di fissazione e della relazione redata a tutti i creditori e al Pubblico Ministero, oltre che al debitore.
All'udienza indetta, dopo aver sentito le parti, il Tribunale si è riservato per la decisione;
all'esito, ha emesso il decreto reclamato, con il quale ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'apertura del concordato semplificato, data l'assenza dello svolgimento di effettive trattative con i creditori e l'esistenza di diversi atti in frode, per l'effetto, revocando l'apertura del concordato semplificato, disposta con decreto del 7.1.2025.
Ora, chiudendosi il comma 8 dell'art. 25 sexies CCII con il rinvio di dettaglio ad alcune fondamentali disposizioni, tra cui l'art. 106 CCII (sostituita la figura del commissario con quella dell'ausiliario), deve ritenersi che non vi sia spazio per il reclamo, posto che, in base al combinato disposto dell'art. 44, secondo comma, e dell'art. 106 CCII, il decreto di revoca “non è soggetto a reclamo” (v. art. 44, II co.
CCII).
pag. 4/7 La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 25 sexies prevede invero l'applicabilità,
“in quanto compatibili” delle disposizioni di cui all'art. 106 CCII;
a sua volta, l'art. 106 prevede che il commissario giudiziale (rectius, l'ausiliario nella specie), “se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma due, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori….”.
Dunque, il tribunale ha provveduto ai sensi dell'art. 44, comma due, che concerne la revoca del provvedimento di concessione del termine (per il deposito di documentazione del per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi) quando accerta, a seguito di indagine dell'ausiliario, il compimento di atti di frode ai creditori, non dichiarati nella domanda di concordato semplificato o circostanze ovvero condotte tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
nella specie, avendo l'amministratore unico compiuto atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione, nel periodo ricompreso tra la data di deposito della domanda sino alla scadenza del termine, nonché atti in frode ai creditori, il tribunale ha revocato il decreto di apertura del concordato semplificato, che - come noto - stante l'assenza di una fase di ammissione della procedura, risulta indirettamente, in caso di vaglio positivo, dal decreto che provvede sulla nomina dell'ausiliario nominato a norma dell'articolo 25 sexies, comma tre, CCII.
Ne deriva che non si è neppure tenuta l'udienza di omologazione (e la conseguente fase conclusiva del procedimento), ma il giudizio si è arrestato a una fase anteriore, stante l'assenza dei presupposti di ammissibilità della procedura e il compimento di atti in frode ai creditori.
In questa fase non è ammissibile il reclamo, stante la lettera dell'art. 44, secondo comma, CCII, che - benchè non sia specificato - è ammissibile solo rispetto al decreto motivato del tribunale (di rigetto o di accoglimento della omologazione), dopo il rispetto delle scansioni processuali rappresentate dalla nomina, dal parere dell'ausiliario e della fissazione dell'udienza per la omologazione;
è solo col provvedimento conclusivo che può configurarsi la possibilità di reclamo in funzione di gravame attraverso il decreto di accoglimento (per i creditori) o di rigetto (per il debitore): nel caso di specie, invece, la procedura si è conclusa ben prima, sicchè deve escludersi che possa configurarsi un autonomo reclamo avverso un decreto che ha reputato insussistenti ab origine i presupposti per l'accesso alla procedura in pag. 5/7 presenza di un comportamento contrario a buona fede e correttezza, stante la considerazione che nel CCII il reclamo è costruito in funzione di gravame ordinario in ipotesi tipiche e non suscettibili di interpretazioni estensive (avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, di concessa o negata omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e degli accordi di ristrutturazione dei debiti;
cui debbono aggiungersi la sentenza che abbia pronunciato sull'opposizione alla convenzione di moratoria quella di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ovvero di revoca della stessa omologa, la sentenza di revoca dell'omologa del concordato minore, la sentenza di riapertura della liquidazione giudiziale, le sentenze di risoluzione e annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale), non già in tutte le ipotesi diverse da quelle delineate dal legislatore.
Ne deriva che il reclamo è inammissibile.
Nulla per le spese, non essendo l'esperto parte costituita del procedimento.
Quanto all , essendosi costituita solo per dare contezza del proprio credito, CP_2 sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite con il reclamante, stante il rilievo d'ufficio della inammissibilità del reclamo.
E' invece dovuto l'obbligo di integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
p.q.m.
Dichiara il reclamo inammissibile;
nulla per le spese;
compensa le spese con l;
CP_2 pone a carico del reclamante l'obbligo di integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del 8.7.2025.
Il Cons. est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pag. 6/7 pag. 7/7