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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14072 /2024
Segue verbale di udienza del 15/04/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 14072/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DI TRIA GIUSEPPE e LOSACCO BIANCA MARIA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Resistente
nonché nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_2
Resistente
Oggetto: retribuzione;
FATTO DIRITTO
1 Con atto depositato il 19.11.2024, l'istante di cui in epigrafe - in ragione del rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze della società convenuta con le modalità indicate in ricorso-, chiedeva condannarsi la parte datoriale al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 64.626,59 a titolo di differenze retributive, oltre all'accoglimento delle ulteriori conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva l' con memoria difensiva relativa alla istanza finalizzata alla CP_2 regolarizzazione della posizione assicurativa previdenziale del lavoratore. L' , in CP_3
ipotesi di accertamento del rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità di cui al ricorso, chiedeva condannarsi il datore di lavoro al pagamento dei contributi assicurativi correlati alle competenze retributive eventualmente accertate come spettanti al lavoratore, nei limiti della prescrizione quinquennale.
*
Rileva pregiudizialmente il giudicante che non è stata depositata la relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti della parte resistente che CP_1
peraltro non è costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius” il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità delle domande.
La mancata costituzione del rapporto processuale nei riguardi della predetta resistente non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle relative spese.
Infine, la declaratoria di improcedibilità delle domande avanzate nei riguardi della società resistente, nonché la natura meramente derivativa dell'accertamento sul rapporto previdenziale, rispetto all'ipotetico accertamento del rapporto di lavoro secondo le modalità dedotte in giudizio, suggeriscono di disporre la compensazione delle spese di giudizio nei riguardi dell' . CP_2
P.Q.M.
2 Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1
tempore, e , in persona del Presidente pro tempore, con atto del 19.11.2024, così CP_2
provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Spese compensate.
Bari, lì 15.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
3
Segue verbale di udienza del 15/04/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 14072/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DI TRIA GIUSEPPE e LOSACCO BIANCA MARIA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Resistente
nonché nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_2
Resistente
Oggetto: retribuzione;
FATTO DIRITTO
1 Con atto depositato il 19.11.2024, l'istante di cui in epigrafe - in ragione del rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze della società convenuta con le modalità indicate in ricorso-, chiedeva condannarsi la parte datoriale al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 64.626,59 a titolo di differenze retributive, oltre all'accoglimento delle ulteriori conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva l' con memoria difensiva relativa alla istanza finalizzata alla CP_2 regolarizzazione della posizione assicurativa previdenziale del lavoratore. L' , in CP_3
ipotesi di accertamento del rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità di cui al ricorso, chiedeva condannarsi il datore di lavoro al pagamento dei contributi assicurativi correlati alle competenze retributive eventualmente accertate come spettanti al lavoratore, nei limiti della prescrizione quinquennale.
*
Rileva pregiudizialmente il giudicante che non è stata depositata la relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti della parte resistente che CP_1
peraltro non è costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius” il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità delle domande.
La mancata costituzione del rapporto processuale nei riguardi della predetta resistente non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle relative spese.
Infine, la declaratoria di improcedibilità delle domande avanzate nei riguardi della società resistente, nonché la natura meramente derivativa dell'accertamento sul rapporto previdenziale, rispetto all'ipotetico accertamento del rapporto di lavoro secondo le modalità dedotte in giudizio, suggeriscono di disporre la compensazione delle spese di giudizio nei riguardi dell' . CP_2
P.Q.M.
2 Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1
tempore, e , in persona del Presidente pro tempore, con atto del 19.11.2024, così CP_2
provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Spese compensate.
Bari, lì 15.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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