TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9405 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 48734/2023 RG, vertente
T R A
Parte_1
(C.F. , con sede legale in Roma, Via dell'Acqua P.IVA_1
Vergine n. 239, in persona del Curatore dr. ai Parte_2 fini di questo giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Simona
IA (C.F. ), in forza di procura speciale in C.F._1 calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pinciana n. 25.
ATTORE
E
Pag. 1 a 7 , CP_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, con sede a Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Ezio n. 24 presso lo studio dell'avv. Antonella Mencherini che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti annessa alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
E
Controparte_2
C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, con sede legale in Roma, elettivamente domiciliata a Roma in Via Magna Grecia n. 38, presso lo studio dell'Avv. Raffaele
Mandato che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
E
nato a [...] il [...] (C.F. CP_3
), residente in [...]; C.F._2 convenuto-contumace
E
nato a [...] il [...] (C.F. CP_4
), residente in [...]; C.F._3 convenuto-contumace
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2023 il conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, e CP_3 CP_4 Controparte_2 CP_5
Pag. 2 a 7 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
previa ammissione delle prove che verranno dedotte dal Fallimento conchiudente nei termini di legge;
accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei signori e CP_3
di in persona del legale CP_4 Controparte_6 rappresentante pro tempore e di in persona del CP_5 legale rappresentante pro tempore, per gli atti dagli stessi compiuti in pregiudizio di e per il danno Parte_1 che ne è conseguito a carico di quest'ultima società, per i motivi tutti dedotti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i signori e CP_3 CP_4 CP_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] CP_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...] solido tra loro – o, in subordine e salvo gravame, ciascuno per quanto di ragione – e ciascuno secondo il rispettivo titolo di responsabilità, al risarcimento, a favore del
[...]
n. 733/2018 del Tribunale di Roma, di tutti Parte_1
i conseguenti danni, nella misura di € 1.365.664,05, o, in subordine e salvo gravame, nella misura di € 1.098.000,00 o, ancora, in estremo subordine e salvo gravame, nella misura di €
893.200,00 o in quel maggiore o minore importo risultante dalla istruzione probatoria esperenda o da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ogni caso maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data dei fatti sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a IVA, CPA e spese generali come per legge.”
A fondamento della domanda il Parte_1
dichiarato fallito dal Tribunale di Roma con sentenza n.
[...]
749 del 23 ottobre 2018, deduceva una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle parti convenute, a seconda delle rispettive posizioni, che aveva cagionato danni al patrimonio della società fallita.
Si costituivano in giudizio la e la CP_5 [...] contestando l'assunto ex adverso dedotto Controparte_2
Pag. 3 a 7 sostenendo che la domanda era relativa a diritti prescritti per il decorso di cinque anni, ai sensi dell'art. 2949 c.c. e comunque, nel merito, era infondata.
Dichiarata la contumacia di e di CP_3 CP_4 all'udienza del 6-5-2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per le comparse conclusionali e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute costituite è fondata e deve pertanto essere accolta.
Ricordato che l'azione risarcitoria può essere fatta valere entro il termine prescrizionale di cinque anni stabilito dall'art. 2949, 1° comma, c.c., afferendo un diritto che derivante da un rapporto sociale, deve rilevarsi nella fattispecie l'intervenuta prescrizione del diritto oggetto della domanda azionata dal e formulata per la prima volta solamente con l'atto di Parte_1 citazione notificato in data 20.10.2023.
All'esito delle emergenze istruttorie, deve rilevarsi che il fallimento ha promosso nei confronti di un'azione di CP_5 responsabilità extracontrattuale, come dallo stesso precisato nel proprio atto introduttivo (pagine 11 e 12 dell'atto di citazione, avendo esso contestato nei confronti della È la circostanza CP_5 di avere incassato la somma complessiva di € 548.211,00, corrispostale dalla a seguito della conclusione del Parte_1 contratto preliminare in data 20.01.2012, senza che si sia poi proceduto alla stipula dell'atto pubblico di compravendita e al relativo trasferimento immobiliare.
Evidenziato che la mancata stipula è dipesa unicamente dalla
(cfr. diffida del 18-12-2017 in atti), è indubbio che Parte_1 il diritto fatto valere dalla parte atttice sia assoggettato ad un termine di prescrizione di 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato;
nella vicenda in esame, i pagamenti sarebbero dovuti eseguiti nel corso degli anni che vanno dal 2012 al 2017 e Pag. 4 a 7 pertanto il decorso del termine di 5 anni era ormai ampiamente decorso alla data di notifica della citazione.
Se anche si volesse assumere come riferimento la data di mancata stipula (31.12.2016) o il momento in cui è stato possibile ravvisare il grave squilibrio della (anno 2016), Parte_1 allorquando il bilancio si chiude con una perdita di €
1.018.061,00, come indicato in citazione, il diritto deve ritenersi prescritto.
Di conseguenza, è inconfutabile come la pretesa azionata a titolo di responsabilità extracontrattuale dall'attore nei confronti di È, essendo stata promossa solamente il CP_5
20.10.2023, è palesemente prescritta.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto concerne la
.. Controparte_6
L'azione promossa nei confronti di quest'ultima è stata posta in essere per la prima volta con atto di citazione notificato in data 20.10.2023 e mai preceduta da altra azione o atto interruttivo;
Siccome l'azione di responsabilità extracontrattuale si prescrive in 5 anni è evidente che, a fronte di vendite compiute negli anni 2016 e 2017, il diritto azionato è ormai prescritto.
Anche assumendo come termine iniziale quello di manifestazione dello stato di incapienza patrimoniale il diritto azionato è prescritto;
in base alla stessa prospettazione di parte attrice l' già nel 2016 si trovava in una “conclamata Parte_1 situazione di difficoltà economico-finanziaria”.
E' quindi evidente come l'azione promossa solo il 20.10.2023,
è ampiamente prescritta.
Dalle emergenze documentali in atti, risulta che la
[...] ha acquistato, pagandone il corrispettivo, singoli CP_6 macchinari di proprietà della cfr. fatture Parte_1 in atti), il che consente di escludere che ciò integri una cessione di un ramo di azienda a fini distrattivi;
non risulta dimostrato che essa abbia mai acquisito un complesso di beni
Pag. 5 a 7 organizzato e funzionale allo svolgimento di un ramo di attività identificato nella produzione di calcestruzzo.
Per quanto concerne la domanda proposta nei confronti di e di deve osservarsi che la parte CP_3 CP_4 attrice non ha adeguatamente supportato, sotto il profilo probatorio, la propria domanda e a tal fine deve essere ribadita l'ordinanza istruttoria resa all'udienza del 9-7-2024; non è assolutamente sufficiente riferirsi al riguardo al semplice vincolo parentale ed, inoltre, le anonime schede contabili da essa prodotte, attesa la mancanza di alcuna certificazione in ordine alla loro provenienza, non possono essere prese in considerazione.
Ciò determina, altresì, l'assoluta incertezza anche relativamente ai pagamenti delle caparre confirmatorie relative ai contratti preliminari in data 20-1-2012, posto che il relativo pagamento sarebbe dovuto avvenire mensilmente.
Dalle dichiarazioni rese da si ricavano elementi CP_3 atti a colmare tale lacuna.
Infine, deve rilevarsi che sono emersi fatti sufficienti ed idonei a configurare una responsabilità dei convenuti per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede: respinge la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e di
[...] Controparte_2 CP_5 per intervenuta prescrizione.
[...] respinge la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e di .
[...] CP_3 CP_4
Pag. 6 a 7 Condanna alla rifusione, in Parte_1 favore di e di delle Controparte_2 CP_5 spese del presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuna di queste ultime, in complessivi € 6.355,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla per le spese per e di CP_3 CP_4 rimasti contumaci.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 3-6-2025
il Presidente estensore dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 48734/2023 RG, vertente
T R A
Parte_1
(C.F. , con sede legale in Roma, Via dell'Acqua P.IVA_1
Vergine n. 239, in persona del Curatore dr. ai Parte_2 fini di questo giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Simona
IA (C.F. ), in forza di procura speciale in C.F._1 calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pinciana n. 25.
ATTORE
E
Pag. 1 a 7 , CP_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, con sede a Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Ezio n. 24 presso lo studio dell'avv. Antonella Mencherini che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti annessa alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
E
Controparte_2
C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, con sede legale in Roma, elettivamente domiciliata a Roma in Via Magna Grecia n. 38, presso lo studio dell'Avv. Raffaele
Mandato che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
E
nato a [...] il [...] (C.F. CP_3
), residente in [...]; C.F._2 convenuto-contumace
E
nato a [...] il [...] (C.F. CP_4
), residente in [...]; C.F._3 convenuto-contumace
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2023 il conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, e CP_3 CP_4 Controparte_2 CP_5
Pag. 2 a 7 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
previa ammissione delle prove che verranno dedotte dal Fallimento conchiudente nei termini di legge;
accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei signori e CP_3
di in persona del legale CP_4 Controparte_6 rappresentante pro tempore e di in persona del CP_5 legale rappresentante pro tempore, per gli atti dagli stessi compiuti in pregiudizio di e per il danno Parte_1 che ne è conseguito a carico di quest'ultima società, per i motivi tutti dedotti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i signori e CP_3 CP_4 CP_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] CP_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...] solido tra loro – o, in subordine e salvo gravame, ciascuno per quanto di ragione – e ciascuno secondo il rispettivo titolo di responsabilità, al risarcimento, a favore del
[...]
n. 733/2018 del Tribunale di Roma, di tutti Parte_1
i conseguenti danni, nella misura di € 1.365.664,05, o, in subordine e salvo gravame, nella misura di € 1.098.000,00 o, ancora, in estremo subordine e salvo gravame, nella misura di €
893.200,00 o in quel maggiore o minore importo risultante dalla istruzione probatoria esperenda o da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ogni caso maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data dei fatti sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a IVA, CPA e spese generali come per legge.”
A fondamento della domanda il Parte_1
dichiarato fallito dal Tribunale di Roma con sentenza n.
[...]
749 del 23 ottobre 2018, deduceva una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle parti convenute, a seconda delle rispettive posizioni, che aveva cagionato danni al patrimonio della società fallita.
Si costituivano in giudizio la e la CP_5 [...] contestando l'assunto ex adverso dedotto Controparte_2
Pag. 3 a 7 sostenendo che la domanda era relativa a diritti prescritti per il decorso di cinque anni, ai sensi dell'art. 2949 c.c. e comunque, nel merito, era infondata.
Dichiarata la contumacia di e di CP_3 CP_4 all'udienza del 6-5-2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per le comparse conclusionali e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute costituite è fondata e deve pertanto essere accolta.
Ricordato che l'azione risarcitoria può essere fatta valere entro il termine prescrizionale di cinque anni stabilito dall'art. 2949, 1° comma, c.c., afferendo un diritto che derivante da un rapporto sociale, deve rilevarsi nella fattispecie l'intervenuta prescrizione del diritto oggetto della domanda azionata dal e formulata per la prima volta solamente con l'atto di Parte_1 citazione notificato in data 20.10.2023.
All'esito delle emergenze istruttorie, deve rilevarsi che il fallimento ha promosso nei confronti di un'azione di CP_5 responsabilità extracontrattuale, come dallo stesso precisato nel proprio atto introduttivo (pagine 11 e 12 dell'atto di citazione, avendo esso contestato nei confronti della È la circostanza CP_5 di avere incassato la somma complessiva di € 548.211,00, corrispostale dalla a seguito della conclusione del Parte_1 contratto preliminare in data 20.01.2012, senza che si sia poi proceduto alla stipula dell'atto pubblico di compravendita e al relativo trasferimento immobiliare.
Evidenziato che la mancata stipula è dipesa unicamente dalla
(cfr. diffida del 18-12-2017 in atti), è indubbio che Parte_1 il diritto fatto valere dalla parte atttice sia assoggettato ad un termine di prescrizione di 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato;
nella vicenda in esame, i pagamenti sarebbero dovuti eseguiti nel corso degli anni che vanno dal 2012 al 2017 e Pag. 4 a 7 pertanto il decorso del termine di 5 anni era ormai ampiamente decorso alla data di notifica della citazione.
Se anche si volesse assumere come riferimento la data di mancata stipula (31.12.2016) o il momento in cui è stato possibile ravvisare il grave squilibrio della (anno 2016), Parte_1 allorquando il bilancio si chiude con una perdita di €
1.018.061,00, come indicato in citazione, il diritto deve ritenersi prescritto.
Di conseguenza, è inconfutabile come la pretesa azionata a titolo di responsabilità extracontrattuale dall'attore nei confronti di È, essendo stata promossa solamente il CP_5
20.10.2023, è palesemente prescritta.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto concerne la
.. Controparte_6
L'azione promossa nei confronti di quest'ultima è stata posta in essere per la prima volta con atto di citazione notificato in data 20.10.2023 e mai preceduta da altra azione o atto interruttivo;
Siccome l'azione di responsabilità extracontrattuale si prescrive in 5 anni è evidente che, a fronte di vendite compiute negli anni 2016 e 2017, il diritto azionato è ormai prescritto.
Anche assumendo come termine iniziale quello di manifestazione dello stato di incapienza patrimoniale il diritto azionato è prescritto;
in base alla stessa prospettazione di parte attrice l' già nel 2016 si trovava in una “conclamata Parte_1 situazione di difficoltà economico-finanziaria”.
E' quindi evidente come l'azione promossa solo il 20.10.2023,
è ampiamente prescritta.
Dalle emergenze documentali in atti, risulta che la
[...] ha acquistato, pagandone il corrispettivo, singoli CP_6 macchinari di proprietà della cfr. fatture Parte_1 in atti), il che consente di escludere che ciò integri una cessione di un ramo di azienda a fini distrattivi;
non risulta dimostrato che essa abbia mai acquisito un complesso di beni
Pag. 5 a 7 organizzato e funzionale allo svolgimento di un ramo di attività identificato nella produzione di calcestruzzo.
Per quanto concerne la domanda proposta nei confronti di e di deve osservarsi che la parte CP_3 CP_4 attrice non ha adeguatamente supportato, sotto il profilo probatorio, la propria domanda e a tal fine deve essere ribadita l'ordinanza istruttoria resa all'udienza del 9-7-2024; non è assolutamente sufficiente riferirsi al riguardo al semplice vincolo parentale ed, inoltre, le anonime schede contabili da essa prodotte, attesa la mancanza di alcuna certificazione in ordine alla loro provenienza, non possono essere prese in considerazione.
Ciò determina, altresì, l'assoluta incertezza anche relativamente ai pagamenti delle caparre confirmatorie relative ai contratti preliminari in data 20-1-2012, posto che il relativo pagamento sarebbe dovuto avvenire mensilmente.
Dalle dichiarazioni rese da si ricavano elementi CP_3 atti a colmare tale lacuna.
Infine, deve rilevarsi che sono emersi fatti sufficienti ed idonei a configurare una responsabilità dei convenuti per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede: respinge la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e di
[...] Controparte_2 CP_5 per intervenuta prescrizione.
[...] respinge la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e di .
[...] CP_3 CP_4
Pag. 6 a 7 Condanna alla rifusione, in Parte_1 favore di e di delle Controparte_2 CP_5 spese del presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuna di queste ultime, in complessivi € 6.355,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla per le spese per e di CP_3 CP_4 rimasti contumaci.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 3-6-2025
il Presidente estensore dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 7 a 7