Ordinanza presidenziale 5 giugno 2020
Sentenza 1 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/06/2023, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2023
N. 03368/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01645/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Troisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento:
1) della documentazione caratteristica-OMISSIS- notificata in data 20.2.2020, recante il giudizio complessivo finale di “superiore alla media”; 2) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 6.5.2020, notificato in data 19.5.2020, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso le note caratteristiche; 3) della relazione tecnica del revisore, non conosciuta ma menzionata nel provvedimento sub 2); nonché ogni altro ulteriore atto ad essi presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 15\10\2020: annullamento della relazione tecnica del revisore.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 25 maggio 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft AM , e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il nominato ricorrente, premettendo di essere militare in servizio, con il ricorso introduttivo ha impugnato la documentazione caratteristica-OMISSIS- recante il giudizio complessivo finale di “ superiore alla media ”, nonché il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 6.5.2020 con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso le note caratteristiche, nonché la relazione tecnica del revisore, non conosciuta ma menzionata nel provvedimento.
Con i motivi aggiunti il nominato ricorrente ha impugnato la relazione tecnica del revisore.
Si è costituita l’amministrazione con memoria di stile per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 25 maggio 2023, tenuta da remoto con collegamento tramite Microsoft AM , il Collegio ha riservato la decisione in camera di consiglio.
2. Con il ricorso introduttivo il nominato ricorrente ha impugnato la valutazione dell’amministrazione nel punto in cui reca il giudizio “ superiore alla media ” piuttosto che “ eccellente ”.
2.1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo il nominato ricorrente ha lamentato che il compilatore ha espresso la valutazione in termini di eccellente, mentre senza adeguata motivazione il primo revisore ha abbassato tale valutazione, rendendo il giudizio “ superiore alla media ”, senza peraltro che siano intervenuti procedimenti disciplinari tali da giustificare tale diversa valutazione.
La censura è infondata.
Premesso che non è dirimente la circostanza che non siano intervenuti procedimenti disciplinari, occorre evidenziare che la valutazione impugnata, con congrua motivazione, evidenzia che il ricorrente « Non sempre (…) ha osservato con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti la disciplina e i rapporti gerarchici poiché in talune occasioni ha dimostrato minore attenzione nelle interlocuzioni con i propri superiori, non tenendo sempre condotte esemplari ».
2.2. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo il ricorrente ha lamentato che il provvedimento amministrativo, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico, sarebbe illegittimo nel punto in cui ha affermato che “ i giudizi espressi dal revisore, peraltro ampiamente positivi, non sono abbisognevoli di essere supportati da precedenti interventi sul piano disciplinare poiché, ai sensi della normativa vigente in materia, solo gravi giudizi negativi sulle qualità e sul rendimento devono essere convalidati, quando del caso, da specifiche sanzioni disciplinari, e comunque l’interessato, nel periodo in esame, come si evince dalla relazione tecnica del revisore, è stato destinatario della sanzione disciplinare del richiamo da parte del proprio comandante di compagnia ”. Secondo parte ricorrente tale provvedimento sarebbe viziato nel punto in cui ha attribuito rilievo alla sanzione disciplinare del richiamo, la quale invece in base all’art. 1359 del dpr 66/2020 rileva solo ai fini della recidiva.
La censura è infondata. Il provvedimento che definisce il ricorso gerarchico correttamente precisa che le valutazioni svolte sulla base di vari elementi istruttori prescindono dalla circostanza dell’applicazione di misure disciplinari; solo dopo aver svolto questa precisazione, che costituisce la ratio decidendi del provvedimento che definisce il ricorso gerarchico, solamente ad AB , come fatto palese dall’inciso “ comunque ”, l’amministrazione ha aggiunto che è stata inflitta la sanzione disciplinare del richiamo (che quindi non è il motivo dirimente della impugnata valutazione del militare).
2.3. Dalla infondatezza del secondo motivo del ricorso introduttivo discende l’infondatezza anche del successivo terzo motivo, con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 694, co. 1, d.P.R. n. 90/2010 in base a cui i documenti caratteristici non contengono alcun riferimento a procedimenti disciplinari, mentre la motivazione con la quale il primo revisore ha manifestato il proprio dissenso alla valutazione del compilatore poggerebbe interamente sulla violazione di “ tutte le norme attinenti la disciplina ”. Il Collegio osserva che occorre muovere dalle esatte espressioni utilizzate nella valutazione, in cui è evidenziato che il ricorrente « Non sempre (…) ha osservato con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti la disciplina e i rapporti gerarchici ». Quindi, in primo luogo la valutazione si basa non solo sulla mancata osservanza delle norme attinenti alla disciplina, ma anche dei rapporti gerarchici, e in secondo luogo, ad AB , le norme attinenti alla disciplina, a cui il provvedimento fa riferimento, richiamano un concetto ampio, quale appunto quello della disciplina del militare, che non si riduce all’applicazione di misure disciplinari, le quali semmai possono esserne solo una delle possibili conseguenze in caso di mancata osservanza della disciplina.
2.4. Dalla infondatezza del terzo motivo del ricorso introduttivo discende l’infondatezza anche del successivo quarto motivo, con il quale il ricorrente ha lamentato che l’abbassamento del giudizio, ancorché in tesi ancorato ad una motivazione che involge aspetti soprattutto disciplinari, esplicherebbe i suoi effetti anche sul rendimento del ricorrente. Osserva il Collegio che il riferimento alla mancata osservanza delle norme attinenti alla disciplina non si riduce all’applicazione di misure disciplinari; inoltre la mancata osservanza delle norme attinenti alla disciplina e dei rapporti gerarchici ben possono incidere sulla complessiva attività del militare, in termini di non pienamente soddisfacente livello del proprio operato, così giustificandosi anche l’abbassamento degli altri parametri. In tal senso si giustifica la valutazione del militare, tale da comprendere l’abbassamento di vari parametri, anche relativi al rendimento: “ Non sempre, però, ha osservato con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti la disciplina e i rapporti gerarchici poiché in talune occasioni ha dimostrato minore attenzione nelle interlocuzioni con i propri superiori, non tenendo sempre condotte esemplari ”.
2.5. Con il quinto motivo del ricorso introduttivo è lamentato che il provvedimento che ha respinto il ricorso gerarchico avrebbe argomentato anche in ordine a censure asseritamente mai prospettate dal ricorrente.
La censura è irrilevante, prima ancora che infondata, in quanto è dirimente che le censure che il ricorrente afferma di aver prospettato in sede di ricorso gerarchico sono state tutte fondatamente respinte.
2.6. Il ricorso introduttivo è pertanto respinto.
3. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la relazione tecnica del revisore.
3.1. Il ricorrente ha lamentato che il revisore erroneamente ha affermato che il militare avrebbe preteso di avere di avere la medesima valutazione “ eccellente ” già avuta in precedenza. Il ricorrente ha affermato che “ Giova ribadire, in questa sede, quanto già dedotto con il V motivo del ricorso principale e, cioè, che il ricorrente, nel proprio ricorso gerarchico (…) non ha mai preteso di avere il giudizio di “eccellente” in ragione dei precedenti di carriera ”.
Il Collegio osserva che la doglianza non può essere accolta per ragioni analoghe a quelle illustrate con riguardo al quinto motivo del ricorso introduttivo: la censura è irrilevante, prima ancora che infondata, in quanto è dirimente che le censure che il ricorrente afferma di aver prospettato sono state tutte fondatamente respinte.
3.2. Il ricorrente ha altresì lamentato che il primo revisore non avrebbe motivato le ragioni di scostamento dal parere del compilatore.
Il Collegio osserva che la censura è infondata, in quanto il revisore ha in modo motivato e argomentato affermato che “ la discordanza con il giudizio del compilatore è motivata dal relativo decadimento del rendimento, che trova coerentemente riscontro con quanto osservato nel periodo oggetto di valutazione, nonché dal diverso apprezzamento di alcune qualità e capacità, comunque giudicate di livello ampiamente positivo. Infatti, non essendo in presenza di gravi giudizi negativi, non è stato necessario proporre un più articolato impianto motivazionale, inteso a suffragare la motivazione ”.
3.3. Il ricorrente ha anche lamentato che la sanzione disciplinare del richiamo può rilevare solo ai fini della recidiva e non ai fini della valutazione periodica del militare.
La censura è infondata. Occorre muovere dal contenuto della valutazione, nella quale è evidenziato, con riguardo alla condotta del ricorrente, che “ nel periodo in esame, lo stesso abbia avuto una lieve flessione nel settore della disciplina militare, attestata altresì dalla sanzione disciplinare del Richiamo inflittagli dal Comandante di Compagnia in data -OMISSIS-. Inoltre il militare, non sempre, mostra quell’armonico adattamento alla disciplina militare (…). Quest’ultima, per un militare in possesso dell’anzianità di servizio, quale quella di cui il ricorrente è in possesso, costituisce elemento cardine per essere d’esempio ai commilitoni più giovani e meno esperti, verso i quali si è mostrato in modo corretto e coerente ma, certamente, non ispirato ai massimi valori etici militari ”. Il concetto di disciplina militare non si identifica riduttivamente con quello dell’applicazione della sanzione disciplinare, essendo concetto più ampio. La valutazione si fonda appunto sulla più ampia nozione di disciplina militare, nella quale il militare non ha mostrato una resa eccellente; viceversa il richiamo al procedimento disciplinare del richiamo è stato svolto solo ad AB , come fatto palese dall’inciso “ altresì ”.
3.4. Con l’ultima doglianza dei motivi aggiunti il ricorrente ha affermato che “ Si ripropongono avverso la relazione del revisore le censure già avanzate con il III ed il IV motivo del ricorso principale concernenti la violazione degli artt. 689, co. 6, e 694, co. 1, d.P.R. n. 90/2010, in base al quale i documenti caratteristici non contengono alcun riferimento a procedimenti disciplinari ”.
Il Collegio evidenzia che tale doglianza è infondata per gli stessi motivi già illustrati con riferimento al terzo e al quarto motivo del ricorso introduttivo, a cui occorre fare rinvio.
3.5. I motivi aggiunti sono pertanto respinti.
4. In ragione della complessità delle questioni scrutinate in fatto e in diritto, sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli - (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge, e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 tenuta da remoto con modalità Microsoft AM con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.