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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 122/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 122/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO PRISCO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO PRISCO
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1 GIOVANNI BERETTA e dell'avv. PERSIANI MATTIA ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIOVANNI BERETTA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 3.2.2024, agisce nei Parte_1
confronti di CP_2 Parte_2
esponendo di essere iscritta alla ed
[...] CP_2
essere titolare di pensione di anzianità dal 2009; che ha subito nel triennio 2014- 2016 la trattenuta disposta dall'art. articolo 13 del regolamento della previdenza, nella misura ivi indicata, così come risulta dai cedolini mensili relativi all'annualità pensionistica 2016; che in data 21.2.2022 chiedeva a mezzo pec l'erogazione del supplemento di pensione biennale previsto dall'art. 38 del
Regolamento CNPR per gli iscritti che, una volta maturata la pensione di anzianità contributiva, continuino ad esercitare l'attività e a versare la contribuzione;
che la non ha provveduto al versamento del supplemento di CP_1
pensione, nemmeno a seguito delle missive inviate dalla ricorrente.
Domanda pertanto la ricorrente di accertare e dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate e, per l'effetto, condannare la CNPR alla restituzione delle trattenute operate a tale titolo in favore della ricorrente. Chiede, inoltre, di accertare e dichiarare il diritto a percepire il supplemento biennale di pensione di cui all'art. 38 Regolamento , sulla base della contribuzione aggiuntiva versata sino CP_2 all'anno 2016 e, per l'effetto, condannare la al pagamento dei CP_2
corrispondenti importi sulla base del disposto dell'art. 38 co. 2 Regolamento
Previdenza . CP_2
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente Parte_2
a Favore dei chiedendo la reiezione
[...] Controparte_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che le somme richieste dalla ricorrente non potrebbero essere restituite poiché sarebbero prescritte, essendo le stesse soggette a termine di prescrizione quinquennale e non decennale.
Assume, inoltre, la legittimità del proprio operato in quanto sottolinea che le Sezioni Unite della Cassazione - con l'interpretazione data nella sentenza n.
17742 del 2015 all'art. 1 comma 488 della legge 147 del 2013 - abbiano riconosciuto agli enti previdenziali privatizzati il diritto di adottare delibere e provvedimenti che, in generale, possono avere contenuto anche peggiorativo rispetto ai trattamenti pensionistici già liquidati, nell'ottica del raggiungimento di
2 obiettivi di equilibrio finanziario a lungo termine e nel rispetto dei criteri di proporzionalità ed equità tra generazioni.
Per ultimo, sostiene di aver legittimamente rigettato le richieste di liquidazione dei supplementi di pensione della poiché quest'ultima Pt_1
avrebbe contratto con la un debito per contributi, sanzioni ed interessi CP_1
dovuti e non versati;
tale debito avrebbe impedito la liquidazione dei supplementi biennali di pensione richiesti dalla ragioniera.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Alla luce di del consolidarsi della giurisprudenza in merito, questo giudicante ritiene l'eccezione di prescrizione del credito fondata.
In base all'art. 47-bis del DPR 639/1970, norma introdotta dall'art. 38 del
D.L. 6 luglio 2011, conv. in L. 111/2011 ed entrata in vigore il 6 luglio 2011, “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
La norma ha portata generale ed è quindi applicabile a tutti i trattamenti pensionistici obbligatori, e pertanto anche alla resistente. La CP_1
giurisprudenza di merito ha già avuto modo di ribadire ripetutamente che, in forza della legge 335/1995, nell'ambito di un processo di riforma e armonizzazione, sono stati dettati i principi generali della previdenza obbligatoria e la materia della prescrizione dei contributi è già regolata con l'applicazione del termine breve (l'art. 3, co. 9, della legge prevede infatti che a decorrere dall'1/1/1996 si prescrivono nel termine di 5 anni le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie), per asserire che, considerata la medesima natura obbligatoria dei trattamenti pensionistici erogati da e dalla non appare ragionevole CP_3 CP_1
ritenere che in tema di prescrizione dei ratei e di differenze di rateo debba,
3 all'opposto, applicarsi ai pensionati della il termine di prescrizione CP_1
ordinario mentre ai pensionati debba applicarsi il termine di prescrizione CP_3
breve ex art. 47 -bis DPR 639/1970 (in tal senso, sent. C.A Brescia n. 200 del 16 giugno del 2022, Trib. Treviso n. 377 del 26 luglio 2022, Trib. sentenza n. 5601 del 9 giugno 2022).
La giurisprudenza di merito, in particolare, ha affermato che alla luce dell'art. 47 bis D.P.R. 639/70, è superato l'art. 129, in base al quale in passato, la
Corte di Cassazione è giunta ad affermare la durata decennale del termine prescrizionale per i ratei pensionistici in casi similari.
Particolare interesse riveste la recente pronuncia del Tribunale di Firenze, che motiva anche con specifico riferimento alla nota pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 17742/2015: “in base a tale orientamento, la pronuncia citata ha ritenuto che la prescrizione quinquennale prevista dall'art.
2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; in analoghe fattispecie, è stato del resto costantemente precisato che l'applicabilità della prescrizione quinquennale presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa (Cass. 18309/2020; Cass. 7885/2014) con l'effettiva messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme
(Cass. 2563/2016) tale orientamento si riferisce peraltro alla disciplina normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 47 -bis d.P.R.
639/1970, introdotto dall'art. 38, D.L. 98/2011, convertito con L. 111/2011, il quale prevede:
1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni;
ne consegue, stante la ritenuta applicabilità
4 della disciplina previdenziale comune anche alle prestazioni erogate dalle Casse privatizzate (Cass. SS.UU. 17742/2015.), che a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 47-bis d.P.R. 639/1970 la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici prescinde dall'avvenuta liquidazione e messa in pagamento dei relativi importi ” (cfr. Tribunale di Firenze sentenza n. 493 del 29 giugno
2022; Tribunale di Firenze sentenza n. 707 del 2022).
L'art. 16 coma 3, del Regolamento della Previdenza della del 2013, CP_1 intitolato “prescrizione dei contributi e delle prestazioni ”, in base al quale “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni” non fa che ribadire la norma di legge.
Ne consegue dunque che il credito vantato dalla ricorrente si è prescritto, essendo tali somme soggette a termine di prescrizione quinquennale e non decennale.
La prescrizione del diritto assorbe ogni questione in merito alla legittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate.
Deve invece essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione al diritto della a percepire il supplemento Pt_1
biennale di pensione di cui all'art.38 Regolamento CNPR, sulla base della contribuzione aggiuntiva versata sino all'anno 2016, stante il formale riconoscimento della resistente del diritto al supplemento di pensione maturato negli anni 2012 e 2013 pari ad € 377,78 annui con la conseguente parziale cessazione della materia del contendere.
La resistente deve altresì essere condannata al pagamento degli interessi sulla predetta somma, dal dovuto al saldo, come richiesto da parte ricorrente nelle proprie note conclusive autorizzate, ma non già della rivalutazione monetaria. Ciò in quanto, in tema di crediti contributivi, la rivalutazione monetaria non costituisce un accessorio naturale del credito.
Ed infatti, l'obbligo restitutorio da indebito soggiace alle normali regole
5 civilistiche dettate per la mora del debitore, non applicandosi ad esso la speciale disciplina lavoristica comportante il cumulo fra interessi legali e rivalutazione.
Sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, posto che la fattispecie attiene ad una questione di diritto complessa, che è stata oggetto di ripetuti arresti giurisprudenziali, non sempre di facile lettura e coordinamento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la parziale cessazione della materia del contendere in relazione al diritto della a percepire il supplemento Pt_1 biennale di pensione di cui all'art.38 Regolamento CNPR, sulla base della contribuzione aggiuntiva versata sino all'anno 2016, con CONDANNA della resistente al pagamento degli interessi sulla predetta somma dal dovuto al saldo;
2. RESPINGE nel resto il ricorso;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 11/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 122/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO PRISCO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO PRISCO
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1 GIOVANNI BERETTA e dell'avv. PERSIANI MATTIA ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIOVANNI BERETTA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 3.2.2024, agisce nei Parte_1
confronti di CP_2 Parte_2
esponendo di essere iscritta alla ed
[...] CP_2
essere titolare di pensione di anzianità dal 2009; che ha subito nel triennio 2014- 2016 la trattenuta disposta dall'art. articolo 13 del regolamento della previdenza, nella misura ivi indicata, così come risulta dai cedolini mensili relativi all'annualità pensionistica 2016; che in data 21.2.2022 chiedeva a mezzo pec l'erogazione del supplemento di pensione biennale previsto dall'art. 38 del
Regolamento CNPR per gli iscritti che, una volta maturata la pensione di anzianità contributiva, continuino ad esercitare l'attività e a versare la contribuzione;
che la non ha provveduto al versamento del supplemento di CP_1
pensione, nemmeno a seguito delle missive inviate dalla ricorrente.
Domanda pertanto la ricorrente di accertare e dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate e, per l'effetto, condannare la CNPR alla restituzione delle trattenute operate a tale titolo in favore della ricorrente. Chiede, inoltre, di accertare e dichiarare il diritto a percepire il supplemento biennale di pensione di cui all'art. 38 Regolamento , sulla base della contribuzione aggiuntiva versata sino CP_2 all'anno 2016 e, per l'effetto, condannare la al pagamento dei CP_2
corrispondenti importi sulla base del disposto dell'art. 38 co. 2 Regolamento
Previdenza . CP_2
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente Parte_2
a Favore dei chiedendo la reiezione
[...] Controparte_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che le somme richieste dalla ricorrente non potrebbero essere restituite poiché sarebbero prescritte, essendo le stesse soggette a termine di prescrizione quinquennale e non decennale.
Assume, inoltre, la legittimità del proprio operato in quanto sottolinea che le Sezioni Unite della Cassazione - con l'interpretazione data nella sentenza n.
17742 del 2015 all'art. 1 comma 488 della legge 147 del 2013 - abbiano riconosciuto agli enti previdenziali privatizzati il diritto di adottare delibere e provvedimenti che, in generale, possono avere contenuto anche peggiorativo rispetto ai trattamenti pensionistici già liquidati, nell'ottica del raggiungimento di
2 obiettivi di equilibrio finanziario a lungo termine e nel rispetto dei criteri di proporzionalità ed equità tra generazioni.
Per ultimo, sostiene di aver legittimamente rigettato le richieste di liquidazione dei supplementi di pensione della poiché quest'ultima Pt_1
avrebbe contratto con la un debito per contributi, sanzioni ed interessi CP_1
dovuti e non versati;
tale debito avrebbe impedito la liquidazione dei supplementi biennali di pensione richiesti dalla ragioniera.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Alla luce di del consolidarsi della giurisprudenza in merito, questo giudicante ritiene l'eccezione di prescrizione del credito fondata.
In base all'art. 47-bis del DPR 639/1970, norma introdotta dall'art. 38 del
D.L. 6 luglio 2011, conv. in L. 111/2011 ed entrata in vigore il 6 luglio 2011, “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
La norma ha portata generale ed è quindi applicabile a tutti i trattamenti pensionistici obbligatori, e pertanto anche alla resistente. La CP_1
giurisprudenza di merito ha già avuto modo di ribadire ripetutamente che, in forza della legge 335/1995, nell'ambito di un processo di riforma e armonizzazione, sono stati dettati i principi generali della previdenza obbligatoria e la materia della prescrizione dei contributi è già regolata con l'applicazione del termine breve (l'art. 3, co. 9, della legge prevede infatti che a decorrere dall'1/1/1996 si prescrivono nel termine di 5 anni le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie), per asserire che, considerata la medesima natura obbligatoria dei trattamenti pensionistici erogati da e dalla non appare ragionevole CP_3 CP_1
ritenere che in tema di prescrizione dei ratei e di differenze di rateo debba,
3 all'opposto, applicarsi ai pensionati della il termine di prescrizione CP_1
ordinario mentre ai pensionati debba applicarsi il termine di prescrizione CP_3
breve ex art. 47 -bis DPR 639/1970 (in tal senso, sent. C.A Brescia n. 200 del 16 giugno del 2022, Trib. Treviso n. 377 del 26 luglio 2022, Trib. sentenza n. 5601 del 9 giugno 2022).
La giurisprudenza di merito, in particolare, ha affermato che alla luce dell'art. 47 bis D.P.R. 639/70, è superato l'art. 129, in base al quale in passato, la
Corte di Cassazione è giunta ad affermare la durata decennale del termine prescrizionale per i ratei pensionistici in casi similari.
Particolare interesse riveste la recente pronuncia del Tribunale di Firenze, che motiva anche con specifico riferimento alla nota pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 17742/2015: “in base a tale orientamento, la pronuncia citata ha ritenuto che la prescrizione quinquennale prevista dall'art.
2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; in analoghe fattispecie, è stato del resto costantemente precisato che l'applicabilità della prescrizione quinquennale presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa (Cass. 18309/2020; Cass. 7885/2014) con l'effettiva messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme
(Cass. 2563/2016) tale orientamento si riferisce peraltro alla disciplina normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 47 -bis d.P.R.
639/1970, introdotto dall'art. 38, D.L. 98/2011, convertito con L. 111/2011, il quale prevede:
1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni;
ne consegue, stante la ritenuta applicabilità
4 della disciplina previdenziale comune anche alle prestazioni erogate dalle Casse privatizzate (Cass. SS.UU. 17742/2015.), che a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 47-bis d.P.R. 639/1970 la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici prescinde dall'avvenuta liquidazione e messa in pagamento dei relativi importi ” (cfr. Tribunale di Firenze sentenza n. 493 del 29 giugno
2022; Tribunale di Firenze sentenza n. 707 del 2022).
L'art. 16 coma 3, del Regolamento della Previdenza della del 2013, CP_1 intitolato “prescrizione dei contributi e delle prestazioni ”, in base al quale “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni” non fa che ribadire la norma di legge.
Ne consegue dunque che il credito vantato dalla ricorrente si è prescritto, essendo tali somme soggette a termine di prescrizione quinquennale e non decennale.
La prescrizione del diritto assorbe ogni questione in merito alla legittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate.
Deve invece essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione al diritto della a percepire il supplemento Pt_1
biennale di pensione di cui all'art.38 Regolamento CNPR, sulla base della contribuzione aggiuntiva versata sino all'anno 2016, stante il formale riconoscimento della resistente del diritto al supplemento di pensione maturato negli anni 2012 e 2013 pari ad € 377,78 annui con la conseguente parziale cessazione della materia del contendere.
La resistente deve altresì essere condannata al pagamento degli interessi sulla predetta somma, dal dovuto al saldo, come richiesto da parte ricorrente nelle proprie note conclusive autorizzate, ma non già della rivalutazione monetaria. Ciò in quanto, in tema di crediti contributivi, la rivalutazione monetaria non costituisce un accessorio naturale del credito.
Ed infatti, l'obbligo restitutorio da indebito soggiace alle normali regole
5 civilistiche dettate per la mora del debitore, non applicandosi ad esso la speciale disciplina lavoristica comportante il cumulo fra interessi legali e rivalutazione.
Sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, posto che la fattispecie attiene ad una questione di diritto complessa, che è stata oggetto di ripetuti arresti giurisprudenziali, non sempre di facile lettura e coordinamento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la parziale cessazione della materia del contendere in relazione al diritto della a percepire il supplemento Pt_1 biennale di pensione di cui all'art.38 Regolamento CNPR, sulla base della contribuzione aggiuntiva versata sino all'anno 2016, con CONDANNA della resistente al pagamento degli interessi sulla predetta somma dal dovuto al saldo;
2. RESPINGE nel resto il ricorso;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 11/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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