Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 12991/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to NAVACH Parte_1
MASSIMO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del saldo della prestazione temporanea erogata dal Fondo di
Garanzia dell' per Tfr non corrisposto. CP_1
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 07.04.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver ottenuto dall' provvedimento datato CP_1
06.10.2022 di accoglimento dell'istanza di liquidazione del saldo del
Tfr non erogato dalla società datrice di lavoro assoggettata a fallimento e di aver promosso gravame avverso detta decisione in data 05.12.2022, ritenendo non corretta la liquidazione disposta dall' per avere, l'istituto, assoggettato nuovamente ad CP_1 imposizione fiscale l'importo netto del Tfr preteso;
vantando il diritto alla differenza tra quanto riconosciuto e quanto spettante, senza la
Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso per intempestività, risultando maturata la decadenza annuale ex art. 47 D.P.R. 639/1970 decorrente, in questa ipotesi, dal 06.10.2022, data di riconoscimento parziale della prestazione, ed in ogni caso dal 14.10.2022, data di pagamento della prestazione contesa, e, nel merito, affermava l'infondatezza delle domande avendo correttamente calcolato la prestazione secondo gli importi riportati nel titolo giudiziale posto a fondamento delle pretese, vinte le spese processuali. Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare ed assorbente occorre affermare la fondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità della promossa azione giudiziale della domanda diretta alla riliquidazione della prestazione erogata dal Fondo di Garanzia per maturata decadenza annuale ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, decorrente, in questa peculiare ipotesi, dalla data di riconoscimento parziale della prestazione ovvero dalla data di pagamento della sorte ai sensi di quanto chiaramente disposto dal comma 6.
Pag. 2 di 10 Si tratta di decadenza sostanziale di ordine pubblico incidente sul diritto stesso alla prestazione dedotta in giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo1.
Ed infatti, in queste ipotesi in cui vi è stato il riconoscimento da parte dell' della prestazione temporanea ed è contestato CP_1 esclusivamente l'esatto importo, il dies a quo del termine annuale di decadenza disposto dall'art. 47 cit. inizia a decorrere, per espressa previsione di legge, o dalla data di riconoscimento parziale della prestazione ovvero dalla data di pagamento della sorte ai sensi del comma 6, aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. d), num. 1), del D.L.
n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, che così recita:
<< Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte >>.
Pertanto, in queste peculiari ipotesi, dall'inequivoco tenore letterale della disciplina appena sopra richiamata, per individuare il dies a quo di decorrenza del termine annuale occorre dare rilievo alla data del provvedimento dell' di riconoscimento parziale della prestazione CP_1 temporanea oppure alla data di pagamento della sorte. 1 Da ultimo v. anche Cass. 26/08/2020, n. 17792 così massimata. “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l' art. 47 del d.P.R.
n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall' art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 , conv., con modif., in l. n. 438 del
1992 ) prevede una decadenza sostanziale di ordine pubblico in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici;
il dies a quo è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti.”.
Pag. 3 di 10 In questi casi non operano per l'individuazione del dies a quo di decorrenza della decadenza in esame i diversi termini di definizione del procedimento amministrativo sanciti nei primi commi dell'art. 47 cit., trattandosi di prestazione già riconosciuta, sebbene in parte.
In concreto, nei casi come quello in esame in cui non è controverso il diritto alla prestazione ma solo l'esatto importo della stessa, la novella ha sancito espressamente uno specifico dies a quo di decorrenza del termine annuale di decadenza diverso da quello individuato nelle altre ipotesi nei primi commi dell'art. 47 cit.
Questi i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la recente sentenza n. 12400/2024 cui dare continuità: “… (omissis)…
La decadenza ex art. 47 DPR nr. 639 del 1970, di natura sostanziale e di ordine pubblico, perché dettata a protezione della certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (Cass. nr. 17792 del 2020), è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato- in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (ex plurimis, Cass. nr. 3990 del 2016). Irrilevante è, dunque, la circostanza, pure riportata nella sentenza impugnata, anche se non in via decisiva, che nella specie la questione della decadenza era stata prospettata dall' solo nelle note depositate CP_1 in corso di causa.
11. In particolare, la decadenza annuale, ex art. 47, comma 3, DPR nr. 639 del 1970, è applicabile all'azione volta al riconoscimento dell'indennità di maternità: la relativa disciplina è compatibile anche con le fonti superiori del Diritto dell'Unione (Cass. nr.24957 del
2021).
Pag. 4 di 10 12. Nel caso di specie, l' ha liquidato la prestazione;
CP_1 tuttavia, secondo la prospettazione delle lavoratrici, in misura inferiore a quanto dovuto per legge.
13. L'oggetto del presente giudizio attiene, dunque, ad una riliquidazione di prestazione previdenziale temporanea, riconosciuta dall in modo parziale: l' , ai fini della CP_1 CP_2 retribuzione parametro, ha considerato la cd. indennità di volo nella misura del 50% e non del 100%. Il punto controverso concerne l'applicabilità o meno -e con quali modalità- del meccanismo decadenziale disciplinato dall'art. 47 comma 6.
14. Osserva la Corte che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, "alla prestazione riconosciuta in modo parziale" si applica la decadenza ex art. 47, comma 6, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge nr. 111 del
2011 (testualmente: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.")
15. Il legislatore del 2011 ha infatti codificato la regola della decadenza per le prestazioni liquidate parzialmente (o in misura integrale ma senza accessori) fissando due nuovi momenti di decorrenza, rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale.
16. La questione di maggiore interesse riguarda, tuttavia, la necessità o meno -ai fini del computo del termine annuale- di
Pag. 5 di 10 considerare la possibilità per l'istante di proporre, avverso il provvedimento di liquidazione parziale, il ricorso amministrativo (nel termine di 90 giorni) e di attendere la decisione dell'organo competente, anche solo implicita
(ulteriori 90 giorni).
17. Il profilo è di interesse nella fattispecie concreta;
per una delle tre lavoratrici -che ha percepito l'ultima indennità nell'agosto del 2018 e ha proposto il ricorso nell'ottobre 2019- diviene rilevante (almeno per una parte della domanda) stabilire se il termine di decadenza annuale, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 (trattandosi di prestazione economica temporanea di cui all'art. 74 legge nr. 833 del 1978), sia collegato unicamente al riconoscimento parziale o risenta, invece, di "aggiunte" derivanti dal procedimento amministrativo come stabilito, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 47.
18. La questione, in effetti, è già stata esaminata dalla Corte
(v. Cass. nr. 22820 del 2021) con argomentazioni che il
Collegio intende confermare in questa sede.
19. La Corte, occupandosi in particolare della richiesta di
"adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute", ha osservato come la decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte sia stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della prestazione), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria.
Pag. 6 di 10 20. Si è precisato che, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per ottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione della prestazione: nel caso di richiesta di una prestazione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata per ottenere l'originario diritto è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misura spettante per legge.
21. In altre parole, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del
2023).
22. L'orientamento espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn. 17813 e 31153 del 2022.
Pag. 7 di 10 23. L'art. 47, comma 6, D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma
2 del medesimo art. 47
24. La decorrenza della decadenza "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto
(prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica) dedotta in lite e, pertanto,
l'adempimento incompleto da parte dell'Ente è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto all'assicurato/accipiens.
25. Deve, quindi, affermarsi il principio secondo cui dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell'art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l'anno -per le prestazioni temporanee-o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall'Ente.
26. Ricostruita la decadenza di cui al comma 6 nei termini che precedono, le conseguenze vanno, così, individuate: per le prestazioni temporanee, sarà del tutto precluso l'accesso alla percentuale incrementativa, rispetto al quantum del diritto già soddisfatto;
con riferimento alle pensioni, il medesimo effetto si verificherà in relazione ai ratei remoti, non per quelli recenti
(compresi cioè nel triennio antecedente alla domanda giudiziale), giusta il meccanismo di operatività proprio della decadenza, come delineato da Cass. nr. 17430 del 2021. … (omissis)…”.
Pag. 8 di 10 Tanto premesso, facendo concreta applicazione dei principi appena richiamati, occorre affermare la maturata decadenza a carico della parte ricorrente.
Ed infatti, come chiarito in ricorso e documentato dalla stessa parte ricorrente, oltre ad essere stato confermato dall' il CP_1 provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione temporanea contesa risale al 06.10.2022.
Ebbene, la presente domanda giudiziale è stata promossa con ricorso depositato telematicamente in data 17.11.2023, dunque ben oltre il termine annuale di decadenziale.
Non solo: l' ha allegato e documentato di aver provveduto ad CP_1 erogare la prestazione contesa alla parte ricorrente in data
14.10.2022.
Pertanto, anche a voler individuare il dies a quo di decorrenza della decadenza in esame nella data di pagamento della prestazione contesa, la promossa azione giudiziale è tardiva poiché introdotta con ricorso depositato telematicamente in data 17.11.2023.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della promossa domanda di riconoscimento del diritto al saldo della prestazione temporanea contesa per tardività della promossa azione giudiziale.
Assorbite tutte le altre eccezioni e domande ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
Pag. 9 di 10 - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara inammissibile la promossa azione giudiziale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,07/04/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
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