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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 3112/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 3112 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dagli Avv.ti D'Alesio Francesco Luca e Ronga Gianluca, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...]; Controparte_1 convenuto contumace NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domande accessorie alla richiesta separazione coniugale giudiziale
CONCLUSIONI: La parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione, reiterando le domande formulate negli atti introduttivi del giudizio e rimodulando in aumento (nella misura di € 600,00) l'importo dell'assegno di mantenimento in suo favore;
ha richiesto altresì l'accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dal curatore speciale. Il curatore speciale ha concluso formulando le seguenti domande: - dichiararsi
[...]
decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della CP_1 minore e per l'effetto revocarsi ogni provvedimento limitativo Persona_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale della madre;
- Parte_1 Per_ disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre;
- determinarsi l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 11/05/2022 la parte ricorrente , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con in data 23/09/1999 in Controparte_1 NO (NA) (Atto n. 89, Parte II, Serie B, Anno 1999), dalla cui unione nascevano due figlie - il 29/10/1999 in RR (NA) e il 02/07/2014 in Persona_2 Persona_3 RR (NA) - chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla
1 parte convenuta. Chiedeva, inoltre: - disporsi l'affidamento esclusivo della prole in suo favore;
- determinarsi l'assegno di mantenimento paterno in €1.000,00 (di cui €500 per ciascuna IA), oltre la corresponsione integrale alle spese extra assegno a carico del padre;
- determinarsi in €250,00 il mantenimento in suo favore da porsi a carico di parte convenuta. All'esito della fase presidenziale, cui partecipava personalmente anche , Controparte_1 pur non costituendosi in giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/12/2022 (in cui veniva ascoltata la sola parte ricorrente ed acquisita la relazione dei Servizi Sociali di RR in merito alle condizioni socio-ambientali caratterizzanti il nucleo familiare in esame), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida la IA alla signora come precisato in parte motiva;
3) colloca la Per_1 Pt_1 IA presso la madre;
4) assegna la casa familiare sita in RR al Corso G. Di Per_1 Vittorio n. 68 alla signora;
5) disciplina il diritto di visita del Parte_1 padre nei termini indicati in parte motiva;
6) dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese per il mantenimento delle figlie l'importo pari ad euro 500,00 mensili (400,00 per la IA e 100,00 per ) oltre rivalutazione annuale Per_1 Persona_2 e automatica secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che il resistente provveda al pagamento delle spese straordinarie come in parte motiva nella misura del 50%; 8) dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese per il mantenimento di questa l'importo pari ad euro 200,00 mensili oltre rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT;
9) dispone che i SS di RR prendano in carico il nucleo familiare con il compito di indirizzare e supportare la madre e le predette nell'espletamento delle incombenze relative alle cure sanitarie e progetti di sostegno per nonché Persona_2 verso l'inserimento della minore in progetti di sostegno scolastico e ricreativo Per_1 sociale;
10) dispone che SS di RR avviino la signora verso percorsi di Pt_1 rafforzamento delle capacità genitoriali;
11) dispone che SS di RR relazionino Per_ periodicamente al giudice istruttore”. Quanto alla IA in motivazione evidenziava quanto segue: ritenuta, prima facie, l'attendibilità e serietà delle dichiarazioni della ricorrente sia tenuto conto della denuncia sporta, sia considerate le dichiarazioni della prole, si ritiene di affidare la IA in via esclusiva alla madre, la quale potrà Per_1 assumere ogni determinazione in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione e di maggiore interesse per la prole e presso cui andrà collocata. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto si rendeva contumace. Il Giudice con ordinanza del 19/07/2023 nominava l'Avv. curatore speciale CP_2 della minore , disponendo, altresì, l'affidamento della minore al Comune Persona_1 di RR per la durata di un anno, limitando la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e, contestualmente, sollecitando il Pubblico Ministero ad eventuali azioni a tutela della IA maggiorenne , affetta da grave patologia invalidante. Persona_4 La curatrice speciale nominata, Avv. , si costituiva in giudizio chiedendo CP_2 confermarsi i provvedimenti presidenziali assunti e disporsi la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale della parte , con contestuale prosieguo di Controparte_1 un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali della madre Parte_1
.
[...] Con sentenza n.1167/2024 pubblicata il 15/04/2024, veniva decisa la sola questione di stato, seguita dalla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria. Indi, il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, assegnava la causa a sentenza per la decisione del collegio.
***
2 2. Così ricostruito l'iter processuale ed essendo stata resa sentenza sullo status, occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente. Il giudice, per il suo accoglimento, deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Occorre valutare che la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale, dovendo ritenere, inoltre, i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso in esame, la domanda di addebito viene imputata alle condotte violente tenute dal coniuge che si sarebbero manifestate poco dopo il matrimonio, avvenuto alla fine dell'anno 1999, quando la ricorrente è venuta a conoscenza che il sig. era solito CP_1 fare abuso di sostanze stupefacenti e alcooliche. Le violenze denunciate trovano riscontro probatorio unicamente nella denuncia-querela sporta dalla persona offesa molti anni dopo, in data 03/05/2022, per l'accertamento dei reati di cui agli artt.570, 570 bis e 572 c.p., in cui si espone quanto segue: “il rapporto matrimoniale è subito entrato in crisi a causa del comportamento violento di mio marito e delle sue abitudini di vita non consone al ruolo di padre. Poco dopo le nozze, inoltre, ho scoperto che mio marito era solito fare uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e, nel tempo, queste sue dipendenze lo hanno reso sempre più aggressivo e violento […] va precisato, inoltre, che dal 06/09/2021 mio marito ha abbandonato il domicilio coniugale
[…] ha continuato con atteggiamenti aggressivi e prepotenti”. A tale denunzia si aggiunge il narrato della ricorrente riportato nelle relazioni dei Servizi sociali di cui subito dopo si dirà. Nondimeno tali allegazioni, poco circostanziate, non risultano suffragate da ulteriori elementi istruttori, né risulta agli atti che alla denuncia-querela sia seguito un procedimento penale, idoneo a conferire maggiore attendibilità ai fatti esposti. L'insufficienza del materiale probatorio offerto non consente, pertanto, di ritenere dimostrato il nesso causale tra le condotte denunciate e l'insorgenza della crisi coniugale ai fini dell'addebito, con conseguente rigetto della relativa domanda.
*** 3. In merito alla domanda di parte ricorrente e della curatrice speciale, tesa alla declaratoria della decadenza della responsabilità genitoriale di nei Controparte_1 confronti della minore va premesso che in tema Persona_3 di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 24708 del 16/09/2024). L'art. 330 c.c. dispone, infatti, che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.”. Nel caso in esame può dirsi accertato che l'assenza materiale e morale del padre ha assunto una gravità tale da determinare un grave pregiudizio per la IA minore. Va premesso che, in ottemperanza al provvedimento giudiziale del 12/12/2022, i Servizi Sociali di RR disponevano l'attivazione di:
-un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali nei confronti di Controparte_1 gestito dalla cooperativa Agape;
-un percorso educativo, oltre che un supporto nello svolgimento dei compiti scolastici e delle attività ludico-ricreative, nei confronti della minore gestito dal Persona_3 centro polifunzionale “San Giuseppe”.
3 Il monitoraggio espletato a cura dei Servizi Sociali preposti rilevava la permanenza di una serie di criticità (legate specialmente allo scarso rendimento scolastico della minore), rendendo necessaria la prosecuzione dei percorsi, i quali si sono poi rivelati, nel lungo periodo, positivi. Difatti:
- dalla relazione della Psicologa e Psicoterapeuta, Dr.ssa , trasmessa in data Persona_5 02/05/2023, si evince che: “la propensione della Sig.ra sembra essere Pt_2 focalizzata da un insieme diversificato di strategie volta a potenziare le proprie funzioni genitoriali, mostrando un comportamento verso la IA che comprenda ed integri il calore, il controllo e la stimolazione allo sviluppo e all'autonomia stemma. In questa sinergia la sig.ra , secondo quanto è emerso dai colloqui, si propone come genitore Pt_1 recettivo, responsivo ed attendibile.”
-nella relazione conclusiva trasmessa dai Servizi Sociali in data 14/02/2025 si rappresenta la possibilità di terminare i percorsi avviati, per il superamento delle criticità in precedenza rappresentate (in particolare, da quest'ultima relazione si evince che: “la minore viene seguita dalla madre […] la madre riesce a soddisfare i bisogni primari e secondari della prole. Riesce a gestire e a prendersi cura della minore, in ogni aspetto
[…] per la minore la madre risulta essere un fulcro essenziale”). Quanto al padre, già dalla relazione dei Servizi Sociali di RR del 16/10/2023 emerge come “il sig. sia completamente assente dalla vita delle figlie e non partecipi CP_1 al loro mantenimento, creando instabilità, precarietà economica e minando allo stato psicologico, sia della sig.ra che delle figlie”. Tali risultanze sono in sintonia con le deduzioni del curatore speciale, il quale ha rappresentato “il perdurante, provato ed incontestabile disinteresse del sig. e CP_1 dello stato di abbandono morale e materiale perpetrato nei confronti delle figlie Per_6
e ”.
[...] Per_1
Ebbene, le prime relazioni sociali acquisite al giudizio, cui sopra si è fatto cenno, hanno fotografato: a) un nucleo familiare in cui la madre e le figlie (di cui una avente una disabilità) stavano per essere sopraffatte dalle difficoltà materiali, economiche a psicologiche;
b) un padre completamente assente nella vita delle figlie sin dall'anno 2021, del tutto inadempiente all'obbligo di mantenimento della prole. La condotta di abbandono morale e materiale del nucleo familiare serbata da CP_1
ha ingenerato una condizione di avvilimento dell'altro coniuge che si è riverberata
[...] anche sulla prole, tanto da non riuscire inizialmente ad assolvere da sola a tutte le incombenze materiali legate alla genitorialità (accudimento della IA, persona con disabilità, gestione degli impegni scolastici di entrambe e anche di doposcuola della minore, produzione di un minimo reddito), con il conseguente rischio dell'evasione dall'obbligo scolastico da parte della IA minorenne. Soltanto grazie al supporto fornito dai Servizi sociali e dalla famiglia di origine, la madre è riuscita ad assumere la direzione del nucleo familiare. Tali comportamenti, integranti nei confronti della minore la persistente deprivazione dei mezzi di sussistenza e una grave e reiterata trascuratezza affettiva, tanto più gravi perché si inseriscono in un contesto di precarietà economica (la moglie, pur disponendo della residenza familiare, è priva di stabili entrate ed ha su di sé anche il peso dell'accudimento della prima IA, persona con disabilità), reiterati fino ad oggi e dunque abituali, giustificano l'accoglimento della domanda ex art. 330 c.c.
4. Per quanto concerne il regime di affidamento della IA minore , Persona_3 undicenne, ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., occorre soltanto dare atto del fatto che dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre discende
4 l'affidamento esclusivo del minore alla madre, genitore che si è dimostrata capace di sostenere ed accudire la IA. Nondimeno, risulta indispensabile disporre l'apertura di una misura di vigilanza e garantire la prosecuzione del monitoraggio periodico del nucleo familiare in esame, a cura dei Servizi Sociali del Comune di RR, con relazioni periodiche semestrali da inviare a codesto ufficio giudiziario, al fine di verificare l'evoluzione del rapporto genitoriale e le condizioni psicofisiche dei minori e la possibilità del ripristino dei rapporti tra padre e IA. In tal senso, quanto al regime di frequentazione padre-IA, si ritiene opportuno disporre che gli incontri possano avvenire solo in ambiente protetto organizzato dai Servizi Sociali competenti-cui si demanda la predisposizione di un calendario da stabilire con gli interessati-con la presenza di un educatore o altro personale specializzato e senza costrizioni della minore.
*** 5. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento paterno in favore della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, va premesso che la IA , ventiseienne, è affetta da una Persona_2 patologia gravemente invalidante, ossia una encefalopatia perinatale ipossica di grado severo associata a ritardo psicomotorio marcato ed epilessia parziale complessa, per cui nel 2021, a seguito di accertamento della commissione medica Inps preposta, veniva riconosciuta “soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani […] ed affetto da handicap psichico e mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”(cfr. verbale di accertamento sanitario emesso dall' Inps e versato agli atti). La stessa, pertanto - così come la IA
, undicenne - non è autonoma economicamente ed è pertanto legittimata Persona_3 come la sorella minore al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in proprio favore. Orbene, ai fini della determinazione di tale importo, si rileva che parte ricorrente svolge lavori occasionali nel fine settimana con guadagni irrisori, usufruendo del supporto della propria famiglia d'origine e non è gravata da oneri locativi;
mentre la parte convenuta, secondo le dichiarazioni rese dalla ricorrente, è formalmente disoccupata ma svolge lavori occasionali, di cui però non viene fornito alcun riscontro probatorio. Alla luce degli scarni elementi raccolti, tenuto conto delle esigenze della prole (in aggiunta, quanto alla IA , alle provvidenze statali erogate per fronteggiare Persona_6 la patologia invalidante da cui è affetta), e della capacità economica del convenuto, il Tribunale ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento paterno in favore della Per_ prole in € 400,00 (€ 300 per la minore ed € 100 per la IA ), somma Persona_2 soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. n.556/2021).
*** 6. Quanto alla richiesta del mantenimento di nei confronti della Parte_1 parte convenuta, è noto che, in quanto la se vincolo coniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però,
5 venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, il Tribunale ritiene di rigettare la domanda di assegno di mantenimento, risultando non adeguatamente comprovata, dagli elementi forniti in giudizio, una significativa disparità reddituale tra le parti, tale da giustificarne il riconoscimento dell'assegno. In particolare, nessuna prova è stata offerta delle condizioni economiche del marito, di cui si è presunta la capacità economica ai fini del mantenimento delle figlie, che è sempre dovuto.
*** 7. Le spese di giudizio, stante la natura della causa, vengono dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3112/2022, così provvede:
1)rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 parte convenuta;
2)accoglie la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale formulata dalla parte ricorrente e dalla curatrice speciale nei confronti di;
Controparte_1 2) per l'effetto concentra la responsabilità genitoriale relativa alla minore Persona_3 sulla madre , presso la quale resterà collocata;
Parte_1
3) dispone ia avvengano in luogo neutro innanzi ai Servizi sociali di RR (cui è demandato di predisporre il calendario degli incontri mensili) senza costrizioni o forzature della minore;
4) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a cura dei Servizi Sociali di RR, le cui risultanze andranno trasmesse al G.T. semestralmente;
5) dispone la trasmissione degli atti al G.T. ex art.337 c.c. per quanto di competenza;
6) dispone che versi a , per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 delle figlie e , la somma di € 400,00 entro il giorno 5 di Persona_6 Persona_3 ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alle figlie e (da individuarsi secondo il Protocollo n.556/2021 Persona_6 Persona_3 stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola);
8) rigetta la domanda di mantenimento formulata da nei Parte_1 confronti di e per l'effetto dispone la revoca del contributo disposto in Controparte_1 via provvisoria con provvedimento presidenziale;
10) dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla parte ricorrente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali di RR ed al G.T. Così deciso in Nola in data 12/12/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 3112 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dagli Avv.ti D'Alesio Francesco Luca e Ronga Gianluca, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...]; Controparte_1 convenuto contumace NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domande accessorie alla richiesta separazione coniugale giudiziale
CONCLUSIONI: La parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione, reiterando le domande formulate negli atti introduttivi del giudizio e rimodulando in aumento (nella misura di € 600,00) l'importo dell'assegno di mantenimento in suo favore;
ha richiesto altresì l'accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dal curatore speciale. Il curatore speciale ha concluso formulando le seguenti domande: - dichiararsi
[...]
decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della CP_1 minore e per l'effetto revocarsi ogni provvedimento limitativo Persona_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale della madre;
- Parte_1 Per_ disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre;
- determinarsi l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 11/05/2022 la parte ricorrente , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con in data 23/09/1999 in Controparte_1 NO (NA) (Atto n. 89, Parte II, Serie B, Anno 1999), dalla cui unione nascevano due figlie - il 29/10/1999 in RR (NA) e il 02/07/2014 in Persona_2 Persona_3 RR (NA) - chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla
1 parte convenuta. Chiedeva, inoltre: - disporsi l'affidamento esclusivo della prole in suo favore;
- determinarsi l'assegno di mantenimento paterno in €1.000,00 (di cui €500 per ciascuna IA), oltre la corresponsione integrale alle spese extra assegno a carico del padre;
- determinarsi in €250,00 il mantenimento in suo favore da porsi a carico di parte convenuta. All'esito della fase presidenziale, cui partecipava personalmente anche , Controparte_1 pur non costituendosi in giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/12/2022 (in cui veniva ascoltata la sola parte ricorrente ed acquisita la relazione dei Servizi Sociali di RR in merito alle condizioni socio-ambientali caratterizzanti il nucleo familiare in esame), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida la IA alla signora come precisato in parte motiva;
3) colloca la Per_1 Pt_1 IA presso la madre;
4) assegna la casa familiare sita in RR al Corso G. Di Per_1 Vittorio n. 68 alla signora;
5) disciplina il diritto di visita del Parte_1 padre nei termini indicati in parte motiva;
6) dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese per il mantenimento delle figlie l'importo pari ad euro 500,00 mensili (400,00 per la IA e 100,00 per ) oltre rivalutazione annuale Per_1 Persona_2 e automatica secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che il resistente provveda al pagamento delle spese straordinarie come in parte motiva nella misura del 50%; 8) dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese per il mantenimento di questa l'importo pari ad euro 200,00 mensili oltre rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT;
9) dispone che i SS di RR prendano in carico il nucleo familiare con il compito di indirizzare e supportare la madre e le predette nell'espletamento delle incombenze relative alle cure sanitarie e progetti di sostegno per nonché Persona_2 verso l'inserimento della minore in progetti di sostegno scolastico e ricreativo Per_1 sociale;
10) dispone che SS di RR avviino la signora verso percorsi di Pt_1 rafforzamento delle capacità genitoriali;
11) dispone che SS di RR relazionino Per_ periodicamente al giudice istruttore”. Quanto alla IA in motivazione evidenziava quanto segue: ritenuta, prima facie, l'attendibilità e serietà delle dichiarazioni della ricorrente sia tenuto conto della denuncia sporta, sia considerate le dichiarazioni della prole, si ritiene di affidare la IA in via esclusiva alla madre, la quale potrà Per_1 assumere ogni determinazione in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione e di maggiore interesse per la prole e presso cui andrà collocata. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto si rendeva contumace. Il Giudice con ordinanza del 19/07/2023 nominava l'Avv. curatore speciale CP_2 della minore , disponendo, altresì, l'affidamento della minore al Comune Persona_1 di RR per la durata di un anno, limitando la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e, contestualmente, sollecitando il Pubblico Ministero ad eventuali azioni a tutela della IA maggiorenne , affetta da grave patologia invalidante. Persona_4 La curatrice speciale nominata, Avv. , si costituiva in giudizio chiedendo CP_2 confermarsi i provvedimenti presidenziali assunti e disporsi la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale della parte , con contestuale prosieguo di Controparte_1 un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali della madre Parte_1
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[...] Con sentenza n.1167/2024 pubblicata il 15/04/2024, veniva decisa la sola questione di stato, seguita dalla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria. Indi, il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, assegnava la causa a sentenza per la decisione del collegio.
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2 2. Così ricostruito l'iter processuale ed essendo stata resa sentenza sullo status, occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente. Il giudice, per il suo accoglimento, deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Occorre valutare che la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale, dovendo ritenere, inoltre, i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso in esame, la domanda di addebito viene imputata alle condotte violente tenute dal coniuge che si sarebbero manifestate poco dopo il matrimonio, avvenuto alla fine dell'anno 1999, quando la ricorrente è venuta a conoscenza che il sig. era solito CP_1 fare abuso di sostanze stupefacenti e alcooliche. Le violenze denunciate trovano riscontro probatorio unicamente nella denuncia-querela sporta dalla persona offesa molti anni dopo, in data 03/05/2022, per l'accertamento dei reati di cui agli artt.570, 570 bis e 572 c.p., in cui si espone quanto segue: “il rapporto matrimoniale è subito entrato in crisi a causa del comportamento violento di mio marito e delle sue abitudini di vita non consone al ruolo di padre. Poco dopo le nozze, inoltre, ho scoperto che mio marito era solito fare uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e, nel tempo, queste sue dipendenze lo hanno reso sempre più aggressivo e violento […] va precisato, inoltre, che dal 06/09/2021 mio marito ha abbandonato il domicilio coniugale
[…] ha continuato con atteggiamenti aggressivi e prepotenti”. A tale denunzia si aggiunge il narrato della ricorrente riportato nelle relazioni dei Servizi sociali di cui subito dopo si dirà. Nondimeno tali allegazioni, poco circostanziate, non risultano suffragate da ulteriori elementi istruttori, né risulta agli atti che alla denuncia-querela sia seguito un procedimento penale, idoneo a conferire maggiore attendibilità ai fatti esposti. L'insufficienza del materiale probatorio offerto non consente, pertanto, di ritenere dimostrato il nesso causale tra le condotte denunciate e l'insorgenza della crisi coniugale ai fini dell'addebito, con conseguente rigetto della relativa domanda.
*** 3. In merito alla domanda di parte ricorrente e della curatrice speciale, tesa alla declaratoria della decadenza della responsabilità genitoriale di nei Controparte_1 confronti della minore va premesso che in tema Persona_3 di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 24708 del 16/09/2024). L'art. 330 c.c. dispone, infatti, che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.”. Nel caso in esame può dirsi accertato che l'assenza materiale e morale del padre ha assunto una gravità tale da determinare un grave pregiudizio per la IA minore. Va premesso che, in ottemperanza al provvedimento giudiziale del 12/12/2022, i Servizi Sociali di RR disponevano l'attivazione di:
-un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali nei confronti di Controparte_1 gestito dalla cooperativa Agape;
-un percorso educativo, oltre che un supporto nello svolgimento dei compiti scolastici e delle attività ludico-ricreative, nei confronti della minore gestito dal Persona_3 centro polifunzionale “San Giuseppe”.
3 Il monitoraggio espletato a cura dei Servizi Sociali preposti rilevava la permanenza di una serie di criticità (legate specialmente allo scarso rendimento scolastico della minore), rendendo necessaria la prosecuzione dei percorsi, i quali si sono poi rivelati, nel lungo periodo, positivi. Difatti:
- dalla relazione della Psicologa e Psicoterapeuta, Dr.ssa , trasmessa in data Persona_5 02/05/2023, si evince che: “la propensione della Sig.ra sembra essere Pt_2 focalizzata da un insieme diversificato di strategie volta a potenziare le proprie funzioni genitoriali, mostrando un comportamento verso la IA che comprenda ed integri il calore, il controllo e la stimolazione allo sviluppo e all'autonomia stemma. In questa sinergia la sig.ra , secondo quanto è emerso dai colloqui, si propone come genitore Pt_1 recettivo, responsivo ed attendibile.”
-nella relazione conclusiva trasmessa dai Servizi Sociali in data 14/02/2025 si rappresenta la possibilità di terminare i percorsi avviati, per il superamento delle criticità in precedenza rappresentate (in particolare, da quest'ultima relazione si evince che: “la minore viene seguita dalla madre […] la madre riesce a soddisfare i bisogni primari e secondari della prole. Riesce a gestire e a prendersi cura della minore, in ogni aspetto
[…] per la minore la madre risulta essere un fulcro essenziale”). Quanto al padre, già dalla relazione dei Servizi Sociali di RR del 16/10/2023 emerge come “il sig. sia completamente assente dalla vita delle figlie e non partecipi CP_1 al loro mantenimento, creando instabilità, precarietà economica e minando allo stato psicologico, sia della sig.ra che delle figlie”. Tali risultanze sono in sintonia con le deduzioni del curatore speciale, il quale ha rappresentato “il perdurante, provato ed incontestabile disinteresse del sig. e CP_1 dello stato di abbandono morale e materiale perpetrato nei confronti delle figlie Per_6
e ”.
[...] Per_1
Ebbene, le prime relazioni sociali acquisite al giudizio, cui sopra si è fatto cenno, hanno fotografato: a) un nucleo familiare in cui la madre e le figlie (di cui una avente una disabilità) stavano per essere sopraffatte dalle difficoltà materiali, economiche a psicologiche;
b) un padre completamente assente nella vita delle figlie sin dall'anno 2021, del tutto inadempiente all'obbligo di mantenimento della prole. La condotta di abbandono morale e materiale del nucleo familiare serbata da CP_1
ha ingenerato una condizione di avvilimento dell'altro coniuge che si è riverberata
[...] anche sulla prole, tanto da non riuscire inizialmente ad assolvere da sola a tutte le incombenze materiali legate alla genitorialità (accudimento della IA, persona con disabilità, gestione degli impegni scolastici di entrambe e anche di doposcuola della minore, produzione di un minimo reddito), con il conseguente rischio dell'evasione dall'obbligo scolastico da parte della IA minorenne. Soltanto grazie al supporto fornito dai Servizi sociali e dalla famiglia di origine, la madre è riuscita ad assumere la direzione del nucleo familiare. Tali comportamenti, integranti nei confronti della minore la persistente deprivazione dei mezzi di sussistenza e una grave e reiterata trascuratezza affettiva, tanto più gravi perché si inseriscono in un contesto di precarietà economica (la moglie, pur disponendo della residenza familiare, è priva di stabili entrate ed ha su di sé anche il peso dell'accudimento della prima IA, persona con disabilità), reiterati fino ad oggi e dunque abituali, giustificano l'accoglimento della domanda ex art. 330 c.c.
4. Per quanto concerne il regime di affidamento della IA minore , Persona_3 undicenne, ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., occorre soltanto dare atto del fatto che dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre discende
4 l'affidamento esclusivo del minore alla madre, genitore che si è dimostrata capace di sostenere ed accudire la IA. Nondimeno, risulta indispensabile disporre l'apertura di una misura di vigilanza e garantire la prosecuzione del monitoraggio periodico del nucleo familiare in esame, a cura dei Servizi Sociali del Comune di RR, con relazioni periodiche semestrali da inviare a codesto ufficio giudiziario, al fine di verificare l'evoluzione del rapporto genitoriale e le condizioni psicofisiche dei minori e la possibilità del ripristino dei rapporti tra padre e IA. In tal senso, quanto al regime di frequentazione padre-IA, si ritiene opportuno disporre che gli incontri possano avvenire solo in ambiente protetto organizzato dai Servizi Sociali competenti-cui si demanda la predisposizione di un calendario da stabilire con gli interessati-con la presenza di un educatore o altro personale specializzato e senza costrizioni della minore.
*** 5. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento paterno in favore della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, va premesso che la IA , ventiseienne, è affetta da una Persona_2 patologia gravemente invalidante, ossia una encefalopatia perinatale ipossica di grado severo associata a ritardo psicomotorio marcato ed epilessia parziale complessa, per cui nel 2021, a seguito di accertamento della commissione medica Inps preposta, veniva riconosciuta “soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani […] ed affetto da handicap psichico e mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”(cfr. verbale di accertamento sanitario emesso dall' Inps e versato agli atti). La stessa, pertanto - così come la IA
, undicenne - non è autonoma economicamente ed è pertanto legittimata Persona_3 come la sorella minore al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in proprio favore. Orbene, ai fini della determinazione di tale importo, si rileva che parte ricorrente svolge lavori occasionali nel fine settimana con guadagni irrisori, usufruendo del supporto della propria famiglia d'origine e non è gravata da oneri locativi;
mentre la parte convenuta, secondo le dichiarazioni rese dalla ricorrente, è formalmente disoccupata ma svolge lavori occasionali, di cui però non viene fornito alcun riscontro probatorio. Alla luce degli scarni elementi raccolti, tenuto conto delle esigenze della prole (in aggiunta, quanto alla IA , alle provvidenze statali erogate per fronteggiare Persona_6 la patologia invalidante da cui è affetta), e della capacità economica del convenuto, il Tribunale ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento paterno in favore della Per_ prole in € 400,00 (€ 300 per la minore ed € 100 per la IA ), somma Persona_2 soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. n.556/2021).
*** 6. Quanto alla richiesta del mantenimento di nei confronti della Parte_1 parte convenuta, è noto che, in quanto la se vincolo coniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però,
5 venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, il Tribunale ritiene di rigettare la domanda di assegno di mantenimento, risultando non adeguatamente comprovata, dagli elementi forniti in giudizio, una significativa disparità reddituale tra le parti, tale da giustificarne il riconoscimento dell'assegno. In particolare, nessuna prova è stata offerta delle condizioni economiche del marito, di cui si è presunta la capacità economica ai fini del mantenimento delle figlie, che è sempre dovuto.
*** 7. Le spese di giudizio, stante la natura della causa, vengono dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3112/2022, così provvede:
1)rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 parte convenuta;
2)accoglie la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale formulata dalla parte ricorrente e dalla curatrice speciale nei confronti di;
Controparte_1 2) per l'effetto concentra la responsabilità genitoriale relativa alla minore Persona_3 sulla madre , presso la quale resterà collocata;
Parte_1
3) dispone ia avvengano in luogo neutro innanzi ai Servizi sociali di RR (cui è demandato di predisporre il calendario degli incontri mensili) senza costrizioni o forzature della minore;
4) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a cura dei Servizi Sociali di RR, le cui risultanze andranno trasmesse al G.T. semestralmente;
5) dispone la trasmissione degli atti al G.T. ex art.337 c.c. per quanto di competenza;
6) dispone che versi a , per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 delle figlie e , la somma di € 400,00 entro il giorno 5 di Persona_6 Persona_3 ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alle figlie e (da individuarsi secondo il Protocollo n.556/2021 Persona_6 Persona_3 stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola);
8) rigetta la domanda di mantenimento formulata da nei Parte_1 confronti di e per l'effetto dispone la revoca del contributo disposto in Controparte_1 via provvisoria con provvedimento presidenziale;
10) dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla parte ricorrente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali di RR ed al G.T. Così deciso in Nola in data 12/12/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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