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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, sciolta la riserva ex art 281 sexies c.p.c., III
sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 1414/2023 di R.G. avente per oggetto: responsabilità extracontrattuale,
vertente:
tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
di AB (NA) alla strada Napoli nr. 215 CF: –, rappresentata e difesa C.F._1
in virtù di procura in calce all'atto di citazione dai sottoscritti Avv.ti Simona De Simone (CF:
) e Teresa Cesarano (CF: ) – ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso il loro studio professionale sito in Castellammare di AB (NA) al viale
Europa nr. 165, PEC: Email_1
ATTORE
Contro
nuova denominazione di Controparte_1 Controparte_2
già con sede legale via Università 1
[...] Controparte_3
– iscritta al Reg. Imprese di cod. fisc. - partita IVA , CP_3 CP_3 P.IVA_1 P.IVA_2
iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435, Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole
Italia, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A., in persona dell'addetto al Servizio Contenzioso Dott. nato a [...] il [...], Controparte_4
delegato a rappresentarla in giudizio in forza dei poteri conferiti giusta procura del 28 aprile
2021 per Notaio rep. 48.122, racc. 17.242, rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Giustina Ifrigerio (CF: ) in virtù di mandato in calce al presente atto C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla P.tta Matilde Serao, n. 7.
PEC: Email_2
CONVENUTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo,
considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
In sintesi, l'attrice, dal 2014, tentava di ottenere prestiti e finanziamenti senza riuscire mai ad ottenerli per via dei continui rifiuti da parte degli istituti di credito. Pertanto, a seguito dell'ennesimo rifiuto, tentava di approfondire la problematica, venendo a conoscenza del fatto di essere garante di 3 mutui stipulati presso la (oggi Controparte_3
) e richiesti da dalla stessa sconosciuto. Controparte_1 Parte_2
Tuttavia, atteso il mancato pagamento di alcune rate da parte del debitore principale, la stessa veniva erroneamente inserita nel sistema di informazioni creditizie gestito dal
“CRIF”, impendendole l'ottenimento di qualsivoglia tipo di finanziamento, tra cui la stipulazione di un contratto di finanziamento di € 30.000,00 con la ING. DIRECT. Si
costituiva controparte la quale, nel contestare interamente l'atto introduttivo, ammetteva,
sostanzialmente, l'errore cui era incorsa, giustificando lo stesso come un caso di omonimia.
Contestava, altresì, la pretesa risarcitoria richiesta dall'attrice, sulla scorta della mancanza concreta di un effettivo danno subito e comunque non dimostrato. Evidenziava, infine, il corretto operato della , attesa l'immediata cancellazione della Controparte_1
segnalazione dai sistemi di informazione creditizia.
Il presente giudizio verte, sostanzialmente, attorno al danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'attrice a seguito della erronea segnalazione nei sistemi di informazione creditizia, che le avrebbe impedito l'ottenimento di prestiti e/o finanziamenti. In particolare, l'attrice richiede l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di controparte, attesa la mancata concessione di qualsivoglia tipo di finanziamento.
Spetta al cliente un risarcimento per il danno subito da dimostrare e quantificare nel dettaglio ma anche un risarcimento per danni non patrimoniali che sarà stabilito in modo equitativo, ovvero caso per caso facendo ricorso a presunzioni e a nozioni di esperienza,
rapportato al singolo caso concreto. Il legislatore, tuttavia, ha individuato alcune ipotesi utili alla valutazione del danno non patrimoniale, tra cui, ad esempio, la durata della permanenza della segnalazione o l'assenza di un rapporto giuridico tale da legittimare la presenza dell'attore all'interno della banca dati. Non può, tuttavia, considerarsi il risarcimento del danno un automatismo, nel senso che il risarcimento non spetta sempre ed in ogni caso di segnalazione illegittima. Ed infatti, i danni si ritengono subiti soltanto se chiaramente ed esplicitamente esposti nonché dimostrati. È necessaria, pertanto,
l'allegazione di una prova concreta dei danni subiti, come, ad esempio, la mancata concessione di un finanziamento seguita da una espressa comunicazione, da parte dell'istituto di credito, che giustifica il rifiuto per via della consultazione delle banche dati.
Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che, in caso di illegittima segnalazione della banca alla CRIF (centrale rischi finanziaria) il privato, ingiustamente indicato come “cattivo pagatore”, non può ottenere de plano il risarcimento del danno, ma deve provarlo.
L'accertata violazione nell'utilizzo dei dati personali del cliente erroneamente inserito nella banca dati non solleva il danneggiato dalla dimostrazione del danno (Cassazione civile sez.
I, 08/01/2019 nr. 207). Nel caso di specie, relativamente al danno patrimoniale, parte attrice,
mediante la produzione in atti della comunicazione con la quale la banca respinge la concessione del finanziamento, non dimostra l'intero danno patrimoniale subito, attesa la generica affermazione di un danno e mentre non può accertarsi di fatto un danno per una mancata erogazione della somma di euro 30.000,00 senza provare il danno effettivo ma ex art 2043 c.c. può accertarsi un danno patrimoniale che può stabilirsi in euro 10.000,00.
Quanto al danno non patrimoniale, l'effettivo inserimento nella banca dati gestita dalla
“CRIF” genera una lesione all'immagine dell'attrice che viene, pertanto, etichettata come
“cattiva pagatrice”. Pertanto, per quanto già sopra detto, è possibile, ad opera dell'attuale organo giudicante, una valutazione equitativa del danno. In definitiva, quindi, l'effettivo danno patrimoniale non viene dimostrato, limitandosi parte attrice ad allegare una comunicazione che non individua il danno concretamente subito. Quanto al danno non patrimoniale, attesa l'iscrizione nella banca dati come cattivo pagatore, provoca un danno che il giudice può liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. ed in base alla documentazione versata in atti, la richiesta effettuata, il tempo di decorrenza ed il rifiuto dell finanziamento che può essere stabilito in euro 2.000,00.
Spese come da dispositivo che seguono la soccombenza
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e condanna parte convenuta al pagamento di € 2.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi legali a partire dalla notifica dell'atto introduttivo al soddisfo.
2) condanna l parte convenuta al pagamento della somma di euro 160,00 per spese ed eiuro
2400,00 a titolo di competenze oltre iva e c,pa e spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario
Torre Annunziata
Il G.o. dott. Salvatore Nasti