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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Dr Maria Concetta Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2203 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
NA (DA SA NA AC NAHAS), nata il [...], in [...], in Parte_1
proprio e in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...], in [...]; Persona_1
Tutte rappresentate e difese dall'Avv. Sara Brazzini, C.F.: , come da procura in atti C.F._1
-RICORRENTI -
E
, C.F. , in persona del Ministro in carica, legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34- domicilia
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, le odierne ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadine Controparte_1
italiane in quanto discendenti in linea retta da cittadina italiana.
Deducevano le ricorrenti di essere discendenti dirette di nato in data [...], a [...] Persona_2
Comune di Rossano (CS), di nazionalità italiana (doc. 3).
Successivamente, agli inizi del 1900, emigrava in Brasile ove, in data 14.10.1906, si univa in Persona_2
matrimonio con (doc. 4); Persona_3
In data 11.1.1933, in Brasile, dall'unione matrimoniale di con , nasceva Persona_2 Persona_3 [...]
doc. 5); Per_4
In data 3.5.1952, in Brasile, si univa in matrimonio con (doc. 6). Persona_4 Persona_5
In data 11.5.1955, in Brasile, dall'unione matrimoniale con , nasceva Persona_4 Persona_5
(doc. 7). Persona_6
In data 11.3.1981, in Brasile, si univa in matrimonio con (doc. Persona_6 Persona_7
8);
In data 25.5.1983, in Brasile, dall'unione matrimoniale di con Persona_6 Persona_7
nasceva , come dichiarato dal padre dinnanzi all'ufficio di stato civile (doc. 9); Persona_8
In data 1.10.2011, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_8 Persona_9
acquisendo così il nome di (doc. 10); Persona_10
In data 18.8.2016, in Brasile, dall'unione di con nasceva Persona_10 Persona_11
(doc. 11). Persona_1
Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda e chiedendo di volersi Controparte_1 valutare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U. 2009/467, con quanto osservato dalla successiva sentenza della Corte Cost. nr. 10/15. Chiedeva, altresì di volersi valutare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U., nr. 25318/2022, con quanto osservato nell'avverso ricorso;
e nella ipotesi del riconoscimento della fondatezza del ricorso avverso, escludere comunque una responsabilità ministeriale
2 per il ritardo, attesa la mole di domande analoghe e tenendo indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025.
Nella fattispecie, le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadine italiane in virtù della discendenza da cittadino italiana emigrato in Brasile.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Nel caso di specie non perse la propria cittadinanza italiana come da certificato negativo di Persona_2 naturalizzazione e la trasmise alla propria figlia che, nata in [...] matrimonio tra Persona_12
con in data 03.05.1952 in Brasile, acquisiva alla nascita automaticamente la Persona_2 Persona_3
cittadinanza italiana e la trasmetteva al proprio figlio , jure sanguinis per via Persona_6
materna, che la trasmetteva alla propria figlia che a sua volta la trasmetteva a Persona_8 [...]
(entrambe odierne ricorrenti). Persona_13
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale.
Chiaro, infatti, l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione
(01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto
3 successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la Pronuncia della
Corte Costituzionale.
Sempre la sopra citata sentenza non ha nulla a che vedere con la sentenza resa dalla Corte Costituzionale n.
10/2015, palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia Tributaria.
Pertanto, acquisiva da padre italiano (che mai si naturalizzava), la cittadinanza Persona_12 Persona_2
italiana jure sanguinis
La circostanza si evince chiaramente dalla disciplina contenuta nella legge italiana n. 555 del 1912.
Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 di tale normativa, infatti, emerge in maniera inconfutabile che il minore di età perdeva la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo se acquistava al contempo la cittadinanza di uno stato straniero.
Deve essere, infatti, posto necessariamente in luce l'inciso che nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età si verifica per il solo fatto che il genitore del minorenne opti per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio.
Chiara sul punto la Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del «in virtù della Controparte_1 contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912 n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana … attributivi iure soli dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello Stato di emigrazione (ad es. Stati
Uniti d'America) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana … quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero». Continua poi la Circolare specificando che a seguito di Corte Cost. n. 30/1983 «pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna» (ora anche per i nati antecedentemente - Cass. Civ. 4466/2009).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'ava italiana mai rinunciarono alla cittadinanza italiana.
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n.22271 afferma che “Ai sensi dell'art. 11 della l.
4 n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana).
Posto che è cittadina italiana fin dalla nascita anche i suoi discendenti sono Persona_4 conseguentemente cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dalle ricorrenti, dichiarando che le stesse sono cittadine italiane dalla nascita, discendenti di loro avo italiano che per discendenza Persona_14
diretta l'aveva trasmessa alla propria figlia la quale a sua volta per discendenza diretta l'aveva Persona_4
trasmessa al proprio figlio che l'aveva trasmessa alla figlia Persona_6 Persona_10
odierna ricorrente, la quale a sua volta per discendenza diretta l'aveva trasmessa alla propria figlia
[...]
odierna ricorrente. Persona_13
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro- Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadine italiane di: CP_2
(DA SA NA AC , nata il [...], in [...]; Persona_8 Per_10
nata il [...], in [...]; Persona_1
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
5 Così deciso in Catanzaro il 22 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Dr Maria Concetta Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2203 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
NA (DA SA NA AC NAHAS), nata il [...], in [...], in Parte_1
proprio e in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...], in [...]; Persona_1
Tutte rappresentate e difese dall'Avv. Sara Brazzini, C.F.: , come da procura in atti C.F._1
-RICORRENTI -
E
, C.F. , in persona del Ministro in carica, legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34- domicilia
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, le odierne ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadine Controparte_1
italiane in quanto discendenti in linea retta da cittadina italiana.
Deducevano le ricorrenti di essere discendenti dirette di nato in data [...], a [...] Persona_2
Comune di Rossano (CS), di nazionalità italiana (doc. 3).
Successivamente, agli inizi del 1900, emigrava in Brasile ove, in data 14.10.1906, si univa in Persona_2
matrimonio con (doc. 4); Persona_3
In data 11.1.1933, in Brasile, dall'unione matrimoniale di con , nasceva Persona_2 Persona_3 [...]
doc. 5); Per_4
In data 3.5.1952, in Brasile, si univa in matrimonio con (doc. 6). Persona_4 Persona_5
In data 11.5.1955, in Brasile, dall'unione matrimoniale con , nasceva Persona_4 Persona_5
(doc. 7). Persona_6
In data 11.3.1981, in Brasile, si univa in matrimonio con (doc. Persona_6 Persona_7
8);
In data 25.5.1983, in Brasile, dall'unione matrimoniale di con Persona_6 Persona_7
nasceva , come dichiarato dal padre dinnanzi all'ufficio di stato civile (doc. 9); Persona_8
In data 1.10.2011, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_8 Persona_9
acquisendo così il nome di (doc. 10); Persona_10
In data 18.8.2016, in Brasile, dall'unione di con nasceva Persona_10 Persona_11
(doc. 11). Persona_1
Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda e chiedendo di volersi Controparte_1 valutare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U. 2009/467, con quanto osservato dalla successiva sentenza della Corte Cost. nr. 10/15. Chiedeva, altresì di volersi valutare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U., nr. 25318/2022, con quanto osservato nell'avverso ricorso;
e nella ipotesi del riconoscimento della fondatezza del ricorso avverso, escludere comunque una responsabilità ministeriale
2 per il ritardo, attesa la mole di domande analoghe e tenendo indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025.
Nella fattispecie, le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadine italiane in virtù della discendenza da cittadino italiana emigrato in Brasile.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Nel caso di specie non perse la propria cittadinanza italiana come da certificato negativo di Persona_2 naturalizzazione e la trasmise alla propria figlia che, nata in [...] matrimonio tra Persona_12
con in data 03.05.1952 in Brasile, acquisiva alla nascita automaticamente la Persona_2 Persona_3
cittadinanza italiana e la trasmetteva al proprio figlio , jure sanguinis per via Persona_6
materna, che la trasmetteva alla propria figlia che a sua volta la trasmetteva a Persona_8 [...]
(entrambe odierne ricorrenti). Persona_13
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale.
Chiaro, infatti, l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione
(01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto
3 successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la Pronuncia della
Corte Costituzionale.
Sempre la sopra citata sentenza non ha nulla a che vedere con la sentenza resa dalla Corte Costituzionale n.
10/2015, palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia Tributaria.
Pertanto, acquisiva da padre italiano (che mai si naturalizzava), la cittadinanza Persona_12 Persona_2
italiana jure sanguinis
La circostanza si evince chiaramente dalla disciplina contenuta nella legge italiana n. 555 del 1912.
Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 di tale normativa, infatti, emerge in maniera inconfutabile che il minore di età perdeva la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo se acquistava al contempo la cittadinanza di uno stato straniero.
Deve essere, infatti, posto necessariamente in luce l'inciso che nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età si verifica per il solo fatto che il genitore del minorenne opti per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio.
Chiara sul punto la Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del «in virtù della Controparte_1 contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912 n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana … attributivi iure soli dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello Stato di emigrazione (ad es. Stati
Uniti d'America) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana … quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero». Continua poi la Circolare specificando che a seguito di Corte Cost. n. 30/1983 «pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna» (ora anche per i nati antecedentemente - Cass. Civ. 4466/2009).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'ava italiana mai rinunciarono alla cittadinanza italiana.
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n.22271 afferma che “Ai sensi dell'art. 11 della l.
4 n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana).
Posto che è cittadina italiana fin dalla nascita anche i suoi discendenti sono Persona_4 conseguentemente cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dalle ricorrenti, dichiarando che le stesse sono cittadine italiane dalla nascita, discendenti di loro avo italiano che per discendenza Persona_14
diretta l'aveva trasmessa alla propria figlia la quale a sua volta per discendenza diretta l'aveva Persona_4
trasmessa al proprio figlio che l'aveva trasmessa alla figlia Persona_6 Persona_10
odierna ricorrente, la quale a sua volta per discendenza diretta l'aveva trasmessa alla propria figlia
[...]
odierna ricorrente. Persona_13
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro- Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadine italiane di: CP_2
(DA SA NA AC , nata il [...], in [...]; Persona_8 Per_10
nata il [...], in [...]; Persona_1
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
5 Così deciso in Catanzaro il 22 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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