Articolo 30 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
Articolo 29Articolo 31
Versione
6 luglio 1989
Art. 30. 1. Gli atti relativi alla iscrizione e quelli contenenti assenso alla cancellazione di ipoteca navale sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa.
Entrata in vigore il 6 luglio 1989