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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
16/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 6431/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
16/04/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to AGOSTINI SARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in VICOLO PORTELLE 2 25049 ISEO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
P. IV , Controparte_1 C.F._2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to GRASSANI MATTIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA DE' MARCHI 4/2 40123
BOLOGNA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
1 avente ad oggetto: mandato e opera professionale
Conclusioni come da verbale di udienza del 16/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 08/11/2024, Pt_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] [...]
opponendosi al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1899/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca, con consequenziale improponibilità o rigetto delle avverse domande, in subordine domandando la limitazione della condanna al pagamento del minore importo ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, eccezioni ed opposizione, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna della controparte al pagamento della minor somma dovuta, oltre accessori ed IV se dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e celebrata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 16/04/2025, nella quale il giudice si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto per la limitata questione sottoindicata degli interessi, dovendo, per il resto, condannarsi l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di € 417.000,00, oltre IV se dovuta, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. su ciascuno dei tre ratei di
€ 139.000,00, oltre IV se dovuta, dalle rispettive date di scadenza del 01 luglio 2019, 01 settembre 2020 e 01 luglio 2021 sino alla data del 21/06/2024, ed oltre interessi ex art. 1284,
2 comma 4, c.c. sull'importo di € 417.000,00, oltre IV se dovuta, dalla data del ricorso monitorio del 21/06/2024 e sino al soddisfo.
In particolare, a fondamento di quanto azionato monitoriamente, la società procuratrice ha prodotto, quale doc. 2 del fascicolo monitorio, il contratto di rappresentanza, intercorso tra le parti, fissante il corrispettivo, in favore di parte opposta, del
“ ”,
e, dunque, per le richieste stagioni sportive del 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, incontestatamente scadenti in data 01 luglio 2019, 01 settembre 2020 e 01 luglio 2021, pari all'importo capitale di € 417.000,00, oltre IV se dovuta. Infatti, la predetta percentuale del 5% deve essere calcolata, per ognuna delle stagioni predette, sulla misura di € 2.780.000,00, pari al reddito lordo dovuto, per ognuna delle stesse, all'opponente, in base al contratto stipulato da questi con la rispettiva società sportiva, di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio, così maturando l'ammontare capitale di € 139.000,00, oltre IV se dovuta, per ognuno dei tre periodi qui controversi.
2.1. In merito a quest'ultimo tributo, esso deve essere riconosciuto, se dovuto, a prescindere dalla menzione o meno del medesimo nel decreto monitorio, in quanto, a fronte della domanda in tal senso già nel ricorso per decreto ingiuntivo, è irrilevante se quest'ultimo abbia menzionato o meno tale imposta, visto che
“Ove non sia diversamente statuito nel titolo e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata l'esigibilità, compete al creditore, che agisce in via esecutiva,
l'I.V.A. sulla sorte capitale oggetto di una condanna per prestazioni soggette a tale imposta, anche nel caso in cui sia carente, sul punto, un'espressa menzione nel titolo” (così Cass.
Sez. 3, sent. del 12/03/2013, n. 6111, Rv. 625492 - 01).
3 2.2. Per quanto attiene, invece, agli interessi suesposti, le decorrenze sopraindicate sono conseguenti agli artt. 1282 e/o
1219, comma 2, n. 3), c.c., nonché, in relazione all'art. 1284, comma 4, c.c., al rilievo di come anche il deposito del ricorso monitorio costituisca formulazione di una domanda giudiziale, a prescindere dall'art. 643, terzo comma, c.p.c., visti i principi di Cass. Sez. 3, ord. del 14/05/2021, n. 13145, Rv. 661383 – 02 e il richiamo, da parte di quest'ultima pronuncia, di Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 5035 del 24/05/1999 che, per l'aspetto dell'anatocismo giudiziale, ha indicato expressis verbis il momento del deposito del ricorso monitorio e non della sua notifica.
2.2.1. Con riguardo, invece, ai tassi di interesse deve farsi riferimento all'art. 1284 c.c. nei termini suesposti e non anche al D.lgs. n. 231 del 2002. Infatti, quantunque sia irrilevante il contratto tra calciatore e società calcistica rispetto alle obbligazioni de quibus, non essendo l'opposta paciscente di tale negozio, nonché certo esorbiti il calciatore dalla nozione di consumatore ai fini del doc. 2 del fascicolo monitorio, nondimeno non emerge prova univoca circa la sussunzione di parte opponente ad imprenditore o ad esercente una libera professione, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 231 del 2002, tanto più che quest'ultima nozione non coincide in toto con quella di professionista del c.d. codice del consumo, quest'ultima non avendo riguardo alla liberalità della professione - come in tema di transazioni commerciali -, bensì limitandosi a richiedere una più generale afferenza all'attività lavorativa (autonoma, autonoma/protetta o subordinata che sia).
3. A fronte di quanto suesposto, non sono fondate le eccezioni sollevate d'ufficio nel decreto ex art. 171bis c.p.c., né le deduzioni di parte opponente sui restanti temi.
3.1. Anzitutto, non vi sono gli estremi della nullità o della sostituzione automatica della clausola n. 3 del doc. 2 del fascicolo monitorio, laddove fissa la percentuale del 5%, in rapporto a quella del 3% indicata all'art.
6.3 del ““Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo” adottato dalla Federazione
4 Italiana Giuoco Calcio ed entrato in vigore con la pubblicazione del C.U. n. 190/A del 26/03/2015”, prodotto come doc. 5 di parte opposta. Premessi i principi di Cass. Sez. 3, 17/03/2015, n. 5216,
Rv. 634660 – 01 circa il rapporto tra i due documenti indicati, tali ipotetiche patologie negoziali sono state sostenute in altri giudizi (così Trib. Mantova, sent. n. 176 del 2024), sono state adombrate da parte della giurisprudenza (così Trib. Napoli, sent.
n. 9260 del 2018), ma devono essere escluse, come sostenuto da altro indirizzo giurisprudenziale che ha sancito la natura non precettiva di tale disposizione regolamentare (così Trib. Roma, sent. n. 3390 del 2023). In quest'ultimo senso, infatti, è dirimente l'argomento testuale del predetto art. 6.3, formulato in termini di “poss[ibilità di] fare riferimento” a tale misura del
3%. Del resto, anche parte della dottrina ha osservato come
“ ”;
e, in effetti, il succitato “Commentario”, prodotto da parte opposta come doc. 11, segnala:
“ ”.
5 3.2. Quanto alle deduzioni ed eccezioni dell'opponente, in primo luogo, è infondata l'eccezione di abusivo frazionamento del credito e/o di inosservanza dell'obbligo di buona fede oggettiva, da parte dell'opposta.
3.2.1. Anzitutto, in nessun modo il rapporto con pregressi giudizi civili potrebbe determinare l'improcedibilità dell'azione monitoria nel presente procedimento, visto che “qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite” (così S.U., sent. n. 7299 del 2025), evidentemente dovendo applicarsi analogicamente medesimo principio per i procedimenti civili che si trovino in stato o grado insuscettibile di riunione al presente.
3.2.2. Comunque, in ogni caso, anche opinando diversamente da quanto indicato dal punto 3.2.1. della presente motivazione, non sussistono siffatte inosservanze lamentate dall'opponente: quanto alle pregresse azioni esercitate da esse non Parte_2 rilevano in quanto trattasi di soggetto giuridicamente diverso da parte opposta, restando irrilevanti i rapporti di rappresentanza organica ai fini de quibus; quanto al rapporto con le indicate cause nn. 4183/2018 e 21408/2018 r.g., come evidenziato dalle relative annualità, all'epoca non era ancora maturata l'esigibilità dei crediti qui azionati monitoriamente e ciò di per sé solo giustifica l'instaurazione separata del presente procedimento.
3.3. Nemmeno sono fondate le doglianze dell'opponente in merito alle modalità di computo dei compensi asseritamente maturati, non potendo farsi applicazione, nel caso di specie, dei principi di
Cass. Sez. 3, ord. del 19/01/2021, n. 835, Rv. 660279 - 02, laddove evidenziava come “Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del
Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio
(FIGC), nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva che
6 venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità ad un precedente contratto di prestazione sportiva, il calciatore è tenuto alla corresponsione integrale della provvigione spettante all'agente per il contratto precedente e, se questa è determinata in misura percentuale annua, fino alla sua naturale scadenza;
all'agente che ha negoziato il nuovo contratto, limitatamente alle annualità che si sovrappongono, la provvigione percentuale è dovuta solo sulla differenza fra il reddito lordo annuo previsto dal primo contratto e quello previsto nel nuovo”. Tale precedente, infatti, è maturato sul previgente “Regolamento agenti di calciatori”, pubblicato con C.U. n. 100/A del 08 aprile 2010, che effettivamente, al quarto comma di siffatto articolo, prevedeva anche che “Nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità a precedente contratto di prestazione sportiva, il successivo agente che abbia negoziato tale nuovo contratto, per il periodo di sovrapposizione, avrà diritto alle sole eventuali differenze positive che risultassero in base a tale nuovo contratto” (così doc. 14 dell'opponente). Tuttavia, il contratto de quo, di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio, è stato stipulato in data 28/09/2016, sotto, dunque, la vigenza del diverso “Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo”, adottato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ed entrato in vigore con la pubblicazione del C.U. n. 190/A del 26/03/2015 (di cui al doc. 5 di parte opposta), che, non riproducendo il succitato periodo del sopramenzionato art. 17, comma 4, riespande il libero esercizio dell'autonomia negoziale nella fissazione del corrispettivo, quale che sia quello precedentemente pattuito in favore di altro agente, riconducibile a – non pertinente ed inefficace rispetto al nuovo negozio – res inter alios. In tal senso, del resto, depone altresì la giurisprudenza di merito, laddove ha osservato come “La norma prevista dall'art. 17.4 del
Regolamento 2010 che, invece, tendeva a limitare il compenso del nuovo procuratore alle eccedenze positive rispetto al precedente ingaggio del calciatore nei casi di sovrapposizione, non è
7 applicabile al caso di specie in quanto non prevista dal
Regolamento 2015 vigente pro tempore” (così Trib. Firenze, sent.
n. 959 del 2023).
3.3.1. Quanto da ultimo indicato esclude, dunque, la condivisibilità di quell'orientamento dottrinale cha ha rilevato come
“
8 ”.
Invero, tale incedere non solo è stato smentito dalla giurisprudenza di merito suesposta, ma anche, pur richiamando il principio di buona fede, non si confronta esaustivamente col rilievo
A) dell'art. 1372, secondo comma, c.c., che, in carenza di altra disposizione, esclude che il contratto concluso con il precedente procuratore possa avere efficacia nei confronti del nuovo, non derogando a ciò il mero aspetto dell'esclusiva richiamato nella discussione finale;
B) della tassatività ed eccezionalità delle ipotesi normative di sindacato giudiziale sul c.d. equilibrio economico del contratto e, dunque, sulla congruità del corrispettivo (in tema ed ex multis, Corte d'appello di Catanzaro, sent. n.
1541 del 2016, citata in Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5816 del 2018, rileva come “fuori dall'ipotesi di rescissione, non
9 competa al giudice sindacare l'equilibrio economico del contratto”);
C) di come, nel caso di specie, non “risult[a] alterata la funzione obiettiva dell'atto [negoziale] rispetto al potere che lo prevede”, secondo i principi di Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 20106 del 18/09/2009 in tema di c.d. abuso del diritto e/o sindacato sul piano della buona fede oggettiva,
D) dell'esorbitanza delle norme sancenti l'obbligo generale di buona fede da quelle assunte a parametro della validità dei negozi de quibus, stante la classica distinzione tra regole di comportamento e regole di validità (ex multis, Sez. U,
Sentenza n. 26724 del 19/12/2007, Rv. 600329 - 01).
3.3.2. Quanto suesposto non è inficiabile sulla base del contenuto delle note autorizzate, indicate a pag. 7 della citazione e di cui al doc. 12 dell'opponente, visto che non solo redatte dall'allora difensore di e non già dell'opposta propriamente Parte_2 detta, ma anche perché riconducibili a meri “elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento” (così, ex multis, Cass. Sez. 2, ord. del
28/09/2018, n. 23634, Rv. 650383 - 02), dunque superabili dagli argomenti normativo-esegetici suesposti. Del resto, se è vero che
“il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto” (così Sez. U, Sentenza
n. 2951 del 16/02/2016 e, sul punto anche Sez. U, Sentenza n.
11377 del 2015), a fortiori spetta ai poteri officiosi del giudice opinare diversamente dalle deduzioni di una parte nella ricostruzione ed interpretazione (non di un aspetto fattuale, bensì) del quadro normativo.
4. La complessità delle interpretazioni suesposte e la presenza di isolati precedenti della giurisprudenza di merito circa alcune delle questioni giuridiche sopraindicate escludono che le difese
10 di parte, pur laddove infondate, siano suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.
5. Dovendosi considerare i principi di Cass. Sez. 2, sent. del
09/08/2022, n. 24482, Rv. 665389 – 01, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, le spese processuali della fase monitoria seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e vanno poste a carico dello stesso;
esse si liquidano, in favore dell'opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo della domanda accolta e il mancato mutamento di scaglione pertinente, nella misura indicata, a titolo di spese giudiziali, nel decreto ingiuntivo opposto.
5.1. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, in € 14.170,00 per compensi (fase di studio
€ 3.544,00, fase introduttiva € 2.338,00, fase istruttoria €
5.206,00, fase decisoria € 3.082,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IV, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1899/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Accertata e dichiarata la debenza di seguito indicata, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di € Controparte_1
11 417.000,00, oltre IV se dovuta, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. su ciascuno dei tre ratei di €
139.000,00, oltre IV se dovuta, dalle rispettive date di scadenza del 01 luglio 2019, 01 settembre 2020 e 01 luglio
2021 sino alla data del 21/06/2024, ed oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'importo di € 417.000,00, oltre
IV se dovuta, dalla data del 21/06/2024 e sino al soddisfo;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali Controparte_1 della fase monitoria, liquidate nella misura indicata, a titolo di spese giudiziali, nel decreto ingiuntivo opposto;
5. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali Controparte_1 della fase di opposizione, liquidate in € 14.170,00 per compensi, oltre IV, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 16/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
16/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 6431/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
16/04/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to AGOSTINI SARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in VICOLO PORTELLE 2 25049 ISEO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
P. IV , Controparte_1 C.F._2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to GRASSANI MATTIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA DE' MARCHI 4/2 40123
BOLOGNA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
1 avente ad oggetto: mandato e opera professionale
Conclusioni come da verbale di udienza del 16/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 08/11/2024, Pt_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] [...]
opponendosi al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1899/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca, con consequenziale improponibilità o rigetto delle avverse domande, in subordine domandando la limitazione della condanna al pagamento del minore importo ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, eccezioni ed opposizione, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna della controparte al pagamento della minor somma dovuta, oltre accessori ed IV se dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e celebrata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 16/04/2025, nella quale il giudice si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto per la limitata questione sottoindicata degli interessi, dovendo, per il resto, condannarsi l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di € 417.000,00, oltre IV se dovuta, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. su ciascuno dei tre ratei di
€ 139.000,00, oltre IV se dovuta, dalle rispettive date di scadenza del 01 luglio 2019, 01 settembre 2020 e 01 luglio 2021 sino alla data del 21/06/2024, ed oltre interessi ex art. 1284,
2 comma 4, c.c. sull'importo di € 417.000,00, oltre IV se dovuta, dalla data del ricorso monitorio del 21/06/2024 e sino al soddisfo.
In particolare, a fondamento di quanto azionato monitoriamente, la società procuratrice ha prodotto, quale doc. 2 del fascicolo monitorio, il contratto di rappresentanza, intercorso tra le parti, fissante il corrispettivo, in favore di parte opposta, del
“ ”,
e, dunque, per le richieste stagioni sportive del 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, incontestatamente scadenti in data 01 luglio 2019, 01 settembre 2020 e 01 luglio 2021, pari all'importo capitale di € 417.000,00, oltre IV se dovuta. Infatti, la predetta percentuale del 5% deve essere calcolata, per ognuna delle stagioni predette, sulla misura di € 2.780.000,00, pari al reddito lordo dovuto, per ognuna delle stesse, all'opponente, in base al contratto stipulato da questi con la rispettiva società sportiva, di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio, così maturando l'ammontare capitale di € 139.000,00, oltre IV se dovuta, per ognuno dei tre periodi qui controversi.
2.1. In merito a quest'ultimo tributo, esso deve essere riconosciuto, se dovuto, a prescindere dalla menzione o meno del medesimo nel decreto monitorio, in quanto, a fronte della domanda in tal senso già nel ricorso per decreto ingiuntivo, è irrilevante se quest'ultimo abbia menzionato o meno tale imposta, visto che
“Ove non sia diversamente statuito nel titolo e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata l'esigibilità, compete al creditore, che agisce in via esecutiva,
l'I.V.A. sulla sorte capitale oggetto di una condanna per prestazioni soggette a tale imposta, anche nel caso in cui sia carente, sul punto, un'espressa menzione nel titolo” (così Cass.
Sez. 3, sent. del 12/03/2013, n. 6111, Rv. 625492 - 01).
3 2.2. Per quanto attiene, invece, agli interessi suesposti, le decorrenze sopraindicate sono conseguenti agli artt. 1282 e/o
1219, comma 2, n. 3), c.c., nonché, in relazione all'art. 1284, comma 4, c.c., al rilievo di come anche il deposito del ricorso monitorio costituisca formulazione di una domanda giudiziale, a prescindere dall'art. 643, terzo comma, c.p.c., visti i principi di Cass. Sez. 3, ord. del 14/05/2021, n. 13145, Rv. 661383 – 02 e il richiamo, da parte di quest'ultima pronuncia, di Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 5035 del 24/05/1999 che, per l'aspetto dell'anatocismo giudiziale, ha indicato expressis verbis il momento del deposito del ricorso monitorio e non della sua notifica.
2.2.1. Con riguardo, invece, ai tassi di interesse deve farsi riferimento all'art. 1284 c.c. nei termini suesposti e non anche al D.lgs. n. 231 del 2002. Infatti, quantunque sia irrilevante il contratto tra calciatore e società calcistica rispetto alle obbligazioni de quibus, non essendo l'opposta paciscente di tale negozio, nonché certo esorbiti il calciatore dalla nozione di consumatore ai fini del doc. 2 del fascicolo monitorio, nondimeno non emerge prova univoca circa la sussunzione di parte opponente ad imprenditore o ad esercente una libera professione, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 231 del 2002, tanto più che quest'ultima nozione non coincide in toto con quella di professionista del c.d. codice del consumo, quest'ultima non avendo riguardo alla liberalità della professione - come in tema di transazioni commerciali -, bensì limitandosi a richiedere una più generale afferenza all'attività lavorativa (autonoma, autonoma/protetta o subordinata che sia).
3. A fronte di quanto suesposto, non sono fondate le eccezioni sollevate d'ufficio nel decreto ex art. 171bis c.p.c., né le deduzioni di parte opponente sui restanti temi.
3.1. Anzitutto, non vi sono gli estremi della nullità o della sostituzione automatica della clausola n. 3 del doc. 2 del fascicolo monitorio, laddove fissa la percentuale del 5%, in rapporto a quella del 3% indicata all'art.
6.3 del ““Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo” adottato dalla Federazione
4 Italiana Giuoco Calcio ed entrato in vigore con la pubblicazione del C.U. n. 190/A del 26/03/2015”, prodotto come doc. 5 di parte opposta. Premessi i principi di Cass. Sez. 3, 17/03/2015, n. 5216,
Rv. 634660 – 01 circa il rapporto tra i due documenti indicati, tali ipotetiche patologie negoziali sono state sostenute in altri giudizi (così Trib. Mantova, sent. n. 176 del 2024), sono state adombrate da parte della giurisprudenza (così Trib. Napoli, sent.
n. 9260 del 2018), ma devono essere escluse, come sostenuto da altro indirizzo giurisprudenziale che ha sancito la natura non precettiva di tale disposizione regolamentare (così Trib. Roma, sent. n. 3390 del 2023). In quest'ultimo senso, infatti, è dirimente l'argomento testuale del predetto art. 6.3, formulato in termini di “poss[ibilità di] fare riferimento” a tale misura del
3%. Del resto, anche parte della dottrina ha osservato come
“ ”;
e, in effetti, il succitato “Commentario”, prodotto da parte opposta come doc. 11, segnala:
“ ”.
5 3.2. Quanto alle deduzioni ed eccezioni dell'opponente, in primo luogo, è infondata l'eccezione di abusivo frazionamento del credito e/o di inosservanza dell'obbligo di buona fede oggettiva, da parte dell'opposta.
3.2.1. Anzitutto, in nessun modo il rapporto con pregressi giudizi civili potrebbe determinare l'improcedibilità dell'azione monitoria nel presente procedimento, visto che “qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite” (così S.U., sent. n. 7299 del 2025), evidentemente dovendo applicarsi analogicamente medesimo principio per i procedimenti civili che si trovino in stato o grado insuscettibile di riunione al presente.
3.2.2. Comunque, in ogni caso, anche opinando diversamente da quanto indicato dal punto 3.2.1. della presente motivazione, non sussistono siffatte inosservanze lamentate dall'opponente: quanto alle pregresse azioni esercitate da esse non Parte_2 rilevano in quanto trattasi di soggetto giuridicamente diverso da parte opposta, restando irrilevanti i rapporti di rappresentanza organica ai fini de quibus; quanto al rapporto con le indicate cause nn. 4183/2018 e 21408/2018 r.g., come evidenziato dalle relative annualità, all'epoca non era ancora maturata l'esigibilità dei crediti qui azionati monitoriamente e ciò di per sé solo giustifica l'instaurazione separata del presente procedimento.
3.3. Nemmeno sono fondate le doglianze dell'opponente in merito alle modalità di computo dei compensi asseritamente maturati, non potendo farsi applicazione, nel caso di specie, dei principi di
Cass. Sez. 3, ord. del 19/01/2021, n. 835, Rv. 660279 - 02, laddove evidenziava come “Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del
Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio
(FIGC), nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva che
6 venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità ad un precedente contratto di prestazione sportiva, il calciatore è tenuto alla corresponsione integrale della provvigione spettante all'agente per il contratto precedente e, se questa è determinata in misura percentuale annua, fino alla sua naturale scadenza;
all'agente che ha negoziato il nuovo contratto, limitatamente alle annualità che si sovrappongono, la provvigione percentuale è dovuta solo sulla differenza fra il reddito lordo annuo previsto dal primo contratto e quello previsto nel nuovo”. Tale precedente, infatti, è maturato sul previgente “Regolamento agenti di calciatori”, pubblicato con C.U. n. 100/A del 08 aprile 2010, che effettivamente, al quarto comma di siffatto articolo, prevedeva anche che “Nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità a precedente contratto di prestazione sportiva, il successivo agente che abbia negoziato tale nuovo contratto, per il periodo di sovrapposizione, avrà diritto alle sole eventuali differenze positive che risultassero in base a tale nuovo contratto” (così doc. 14 dell'opponente). Tuttavia, il contratto de quo, di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio, è stato stipulato in data 28/09/2016, sotto, dunque, la vigenza del diverso “Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo”, adottato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ed entrato in vigore con la pubblicazione del C.U. n. 190/A del 26/03/2015 (di cui al doc. 5 di parte opposta), che, non riproducendo il succitato periodo del sopramenzionato art. 17, comma 4, riespande il libero esercizio dell'autonomia negoziale nella fissazione del corrispettivo, quale che sia quello precedentemente pattuito in favore di altro agente, riconducibile a – non pertinente ed inefficace rispetto al nuovo negozio – res inter alios. In tal senso, del resto, depone altresì la giurisprudenza di merito, laddove ha osservato come “La norma prevista dall'art. 17.4 del
Regolamento 2010 che, invece, tendeva a limitare il compenso del nuovo procuratore alle eccedenze positive rispetto al precedente ingaggio del calciatore nei casi di sovrapposizione, non è
7 applicabile al caso di specie in quanto non prevista dal
Regolamento 2015 vigente pro tempore” (così Trib. Firenze, sent.
n. 959 del 2023).
3.3.1. Quanto da ultimo indicato esclude, dunque, la condivisibilità di quell'orientamento dottrinale cha ha rilevato come
“
8 ”.
Invero, tale incedere non solo è stato smentito dalla giurisprudenza di merito suesposta, ma anche, pur richiamando il principio di buona fede, non si confronta esaustivamente col rilievo
A) dell'art. 1372, secondo comma, c.c., che, in carenza di altra disposizione, esclude che il contratto concluso con il precedente procuratore possa avere efficacia nei confronti del nuovo, non derogando a ciò il mero aspetto dell'esclusiva richiamato nella discussione finale;
B) della tassatività ed eccezionalità delle ipotesi normative di sindacato giudiziale sul c.d. equilibrio economico del contratto e, dunque, sulla congruità del corrispettivo (in tema ed ex multis, Corte d'appello di Catanzaro, sent. n.
1541 del 2016, citata in Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5816 del 2018, rileva come “fuori dall'ipotesi di rescissione, non
9 competa al giudice sindacare l'equilibrio economico del contratto”);
C) di come, nel caso di specie, non “risult[a] alterata la funzione obiettiva dell'atto [negoziale] rispetto al potere che lo prevede”, secondo i principi di Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 20106 del 18/09/2009 in tema di c.d. abuso del diritto e/o sindacato sul piano della buona fede oggettiva,
D) dell'esorbitanza delle norme sancenti l'obbligo generale di buona fede da quelle assunte a parametro della validità dei negozi de quibus, stante la classica distinzione tra regole di comportamento e regole di validità (ex multis, Sez. U,
Sentenza n. 26724 del 19/12/2007, Rv. 600329 - 01).
3.3.2. Quanto suesposto non è inficiabile sulla base del contenuto delle note autorizzate, indicate a pag. 7 della citazione e di cui al doc. 12 dell'opponente, visto che non solo redatte dall'allora difensore di e non già dell'opposta propriamente Parte_2 detta, ma anche perché riconducibili a meri “elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento” (così, ex multis, Cass. Sez. 2, ord. del
28/09/2018, n. 23634, Rv. 650383 - 02), dunque superabili dagli argomenti normativo-esegetici suesposti. Del resto, se è vero che
“il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto” (così Sez. U, Sentenza
n. 2951 del 16/02/2016 e, sul punto anche Sez. U, Sentenza n.
11377 del 2015), a fortiori spetta ai poteri officiosi del giudice opinare diversamente dalle deduzioni di una parte nella ricostruzione ed interpretazione (non di un aspetto fattuale, bensì) del quadro normativo.
4. La complessità delle interpretazioni suesposte e la presenza di isolati precedenti della giurisprudenza di merito circa alcune delle questioni giuridiche sopraindicate escludono che le difese
10 di parte, pur laddove infondate, siano suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.
5. Dovendosi considerare i principi di Cass. Sez. 2, sent. del
09/08/2022, n. 24482, Rv. 665389 – 01, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, le spese processuali della fase monitoria seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e vanno poste a carico dello stesso;
esse si liquidano, in favore dell'opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo della domanda accolta e il mancato mutamento di scaglione pertinente, nella misura indicata, a titolo di spese giudiziali, nel decreto ingiuntivo opposto.
5.1. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, in € 14.170,00 per compensi (fase di studio
€ 3.544,00, fase introduttiva € 2.338,00, fase istruttoria €
5.206,00, fase decisoria € 3.082,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IV, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1899/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Accertata e dichiarata la debenza di seguito indicata, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di € Controparte_1
11 417.000,00, oltre IV se dovuta, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. su ciascuno dei tre ratei di €
139.000,00, oltre IV se dovuta, dalle rispettive date di scadenza del 01 luglio 2019, 01 settembre 2020 e 01 luglio
2021 sino alla data del 21/06/2024, ed oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'importo di € 417.000,00, oltre
IV se dovuta, dalla data del 21/06/2024 e sino al soddisfo;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali Controparte_1 della fase monitoria, liquidate nella misura indicata, a titolo di spese giudiziali, nel decreto ingiuntivo opposto;
5. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali Controparte_1 della fase di opposizione, liquidate in € 14.170,00 per compensi, oltre IV, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 16/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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