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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 25 Settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 706 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025, vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Veronica Lombardi presso il cui studio Parte_1 elett.te domiciliano in Roma alla Via Ludovico di Monreale n. 3 per procura in atti
Appellante E rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Iorio de Marco ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Olona n. 12, come da procura alle liti in atti Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1446/2024, pubblicata in data 9.10.2024
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in appello ha premesso di aver adito il Tribunale di Parte_1
Tivoli con il ricorso di primo grado evocando in giudizio la CP_1
, ex datrice di lavoro, affinchè, previa dichiarazione della illeggittimità
[...] dell'intimato licenziamento, la società fosse condannata al risarcimento dei danni ad esso conseguenziali;
che nel giudizio di primo grado la si era CP_1 costituita resistendo alle domande. Precisava che, sempre nel corso di quel giudizio, il proprio difensore, avv. Vincenzo Davoli del Foro di Roma, aveva chiesto ed ottenuto dal C.O.A. di Roma la sospensione volontaria, ex art. 2 della Legge professionale, dall'esercizio della professione;
che della circostanza era stato informato il Giudice di primo grado con con P.E.C. del 7 giugno 2023, ricevuta dalla Cancelleria del Giudice ed inserita nel fascicolo telematico. Tanto premesso, l'appellante ha sostenuto, in diritto, che l'avvenuta sospensione volontaria dall'esercizio della professione del difensore del ricorrente, oggi appellante, avrebbe comportato la perdita dello “jus postulandi” da parte del medesimo difensore;
con l'ulteriore effetto di determinare l'interruzione del processo. Processo che, invece, è continuato sino alla pronuncia della sentenza in oggetto. Secondo la tesi dell'appellante la sentenza sarebbe nulla, perché <ogni atto successivo all'evento interruttivo, se non seguito da una nuova e regolare costituzione in giudizio da parte del soggetto il cui difensore non gode più della qualifica, come nel caso di specie, non può che essere nullo>> La difesa dell'appellante ha così concluso: << Si chiede a codesta Ecc.ma Corte di Appello…di voler dichiarare nulla la sentenza impugnata con rimessione delle parti dinanzi alla Sezione Controversie del Lavoro del Tribunale Civile di Tivoli. Il tutto con ogni conseguenza di Legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di giudizio. >>
Si è costituita in questo grado la rimettendosi alla decisione Controparte_1 della Corte.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Per lungo tempo si è discusso su quale fosse l'effetto, rispetto al processo, della sospensione volontaria dall'Albo del difensore.
Si è infatti ritenuto (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12261 del 27/05/2009, che la volontaria cancellazione ( a cui è assimilabile la sospensione volontaria) dall'albo professionale del procuratore costituito non desse luogo all'applicazione dell'art. 301, comma primo, cod. proc. civ. e non determinasse, pertanto, l'interruzione del processo, in quanto, < la sospensione o la radiazione dall'albo) sono accomunate dal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (la revoca della procura o la rinuncia ad essa)>>.
Ed ancora di recente, sia pure in caso particolare, dove la parte, essendo avvocato, si difendeva in proprio, si è ritenuto (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16385 del 12/06/2024) che la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati ottenuta dal professionista che esercita la difesa personale ex art. 86 c.p.c. non integra un'ipotesi rilevante a fini interruttivi ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in quanto fuoriesce dalla tutela del diritto di difesa il provocare a proprio piacimento l'interruzione del processo, così imponendo alle altre parti un implicito e costante onere di verifica, in ogni momento del giudizio, della permanenza della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore.
Tuttavia questa Corte ritiene, sulla scorta della pronuncia delle SS.UU n. 3702 del 13/02/2017 ( ma anche Cass. Cass., sez. IV, Ord., 6 ottobre 2020, n. 21359) che la sospensione dell'avvocato comporti la perdita dello jus postulandi e che, ove avvenga nel nel corso di un giudizio, come nel caso in esame, l'evento, ricade nel novero di quelli previsti dall'articolo 301 cod. proc. civ., comportando l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.
Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'articolo 161 cod. proc. civ., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione. La mancata interruzione del processo, pur a fronte dell'avverarsi di una causa interruttiva da luogo, quindi, ad una nullità processuale da far valere come motivo di gravame (Cass. civ., n. 10912/2021; Cass. civ., n. 3546/2016; Cass. civ., n. 19267/2015).
Gli atti successivamente compiuti senza che sia stata dichiarata l'interruzione del giudizio, compresa la sentenza, devono considerarsi nulli. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione dei motivi dei motivi di nullità in motivi di impugnazione e deve, pertanto, essere dedotta dalla parte colpita dall'evento interruttivo, con il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza.
Tuttavia, rispetto alle conclusioni contenute nel ricorso, dove si chiede che la pronuncia del giudice di secondo grado sia in rito secondo quanto previsto dall'art. 354 c.p.c., si osserva che le cause di rimessione al primo giudice sono tassative.
Fra queste non vi è l'ipotesi sottoposta a giudizio.
Tanto ritenuto si pone una ulteriore questione. Il sistema processuale civile italiano (a differenza di altri, che prevedono un più frequente meccanismo di ritorno al grado precedente) circoscrive alle ipotesi ristrette e tassative indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c. le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice di primo grado;
si tratta di scelta legislativa razionale e sistematica, anche in relazione al principio di ragionevole durata del processo;
al di fuori di tali casi, il giudice d'appello, anche in caso di riforma o annullamento della sentenza di primo grado, deve decidere la causa nel merito, rimuovendo, nel caso, il vizio della sentenza di primo grado.
Corollario di tale tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice è l'ammissibilità dell'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.
Al di fuori di tali casi, ed è quello in esame, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (Cass. n. 24612/2015, n. 2566/2017, n. 20799/2018, n. 402/2019).
Le norme processuali hanno natura servente, sicché la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i cd. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio delle facoltà in cui sì esprime il diritto di difesa;
e nel sistema italiano, tale diritto è tutelato dall'effetto devolutivo dell'appello, piuttosto che dal ritorno al grado precedente;
effetto devolutivo che, però, si produce in funzione dei motivi di impugnazione, che esprimono e circoscrivono l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione in concreto (Cass. S.L. Ord. n. 14073 del 21 maggio 2024).
Orbene la Corte, in assenza di conclusioni di merito, neppure desumibili da una lettura complessiva dell'atto di appello, non può che dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni evidenziate.
Stante la particolarità della vicenda le spese del grado sono compensate.
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile l'appello e compensa le spere del grado. In considerazione del tipo di statuizione emesse, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 25.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 25 Settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 706 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025, vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Veronica Lombardi presso il cui studio Parte_1 elett.te domiciliano in Roma alla Via Ludovico di Monreale n. 3 per procura in atti
Appellante E rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Iorio de Marco ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Olona n. 12, come da procura alle liti in atti Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1446/2024, pubblicata in data 9.10.2024
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in appello ha premesso di aver adito il Tribunale di Parte_1
Tivoli con il ricorso di primo grado evocando in giudizio la CP_1
, ex datrice di lavoro, affinchè, previa dichiarazione della illeggittimità
[...] dell'intimato licenziamento, la società fosse condannata al risarcimento dei danni ad esso conseguenziali;
che nel giudizio di primo grado la si era CP_1 costituita resistendo alle domande. Precisava che, sempre nel corso di quel giudizio, il proprio difensore, avv. Vincenzo Davoli del Foro di Roma, aveva chiesto ed ottenuto dal C.O.A. di Roma la sospensione volontaria, ex art. 2 della Legge professionale, dall'esercizio della professione;
che della circostanza era stato informato il Giudice di primo grado con con P.E.C. del 7 giugno 2023, ricevuta dalla Cancelleria del Giudice ed inserita nel fascicolo telematico. Tanto premesso, l'appellante ha sostenuto, in diritto, che l'avvenuta sospensione volontaria dall'esercizio della professione del difensore del ricorrente, oggi appellante, avrebbe comportato la perdita dello “jus postulandi” da parte del medesimo difensore;
con l'ulteriore effetto di determinare l'interruzione del processo. Processo che, invece, è continuato sino alla pronuncia della sentenza in oggetto. Secondo la tesi dell'appellante la sentenza sarebbe nulla, perché <ogni atto successivo all'evento interruttivo, se non seguito da una nuova e regolare costituzione in giudizio da parte del soggetto il cui difensore non gode più della qualifica, come nel caso di specie, non può che essere nullo>> La difesa dell'appellante ha così concluso: << Si chiede a codesta Ecc.ma Corte di Appello…di voler dichiarare nulla la sentenza impugnata con rimessione delle parti dinanzi alla Sezione Controversie del Lavoro del Tribunale Civile di Tivoli. Il tutto con ogni conseguenza di Legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di giudizio. >>
Si è costituita in questo grado la rimettendosi alla decisione Controparte_1 della Corte.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Per lungo tempo si è discusso su quale fosse l'effetto, rispetto al processo, della sospensione volontaria dall'Albo del difensore.
Si è infatti ritenuto (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12261 del 27/05/2009, che la volontaria cancellazione ( a cui è assimilabile la sospensione volontaria) dall'albo professionale del procuratore costituito non desse luogo all'applicazione dell'art. 301, comma primo, cod. proc. civ. e non determinasse, pertanto, l'interruzione del processo, in quanto, < la sospensione o la radiazione dall'albo) sono accomunate dal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (la revoca della procura o la rinuncia ad essa)>>.
Ed ancora di recente, sia pure in caso particolare, dove la parte, essendo avvocato, si difendeva in proprio, si è ritenuto (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16385 del 12/06/2024) che la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati ottenuta dal professionista che esercita la difesa personale ex art. 86 c.p.c. non integra un'ipotesi rilevante a fini interruttivi ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in quanto fuoriesce dalla tutela del diritto di difesa il provocare a proprio piacimento l'interruzione del processo, così imponendo alle altre parti un implicito e costante onere di verifica, in ogni momento del giudizio, della permanenza della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore.
Tuttavia questa Corte ritiene, sulla scorta della pronuncia delle SS.UU n. 3702 del 13/02/2017 ( ma anche Cass. Cass., sez. IV, Ord., 6 ottobre 2020, n. 21359) che la sospensione dell'avvocato comporti la perdita dello jus postulandi e che, ove avvenga nel nel corso di un giudizio, come nel caso in esame, l'evento, ricade nel novero di quelli previsti dall'articolo 301 cod. proc. civ., comportando l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.
Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'articolo 161 cod. proc. civ., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione. La mancata interruzione del processo, pur a fronte dell'avverarsi di una causa interruttiva da luogo, quindi, ad una nullità processuale da far valere come motivo di gravame (Cass. civ., n. 10912/2021; Cass. civ., n. 3546/2016; Cass. civ., n. 19267/2015).
Gli atti successivamente compiuti senza che sia stata dichiarata l'interruzione del giudizio, compresa la sentenza, devono considerarsi nulli. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione dei motivi dei motivi di nullità in motivi di impugnazione e deve, pertanto, essere dedotta dalla parte colpita dall'evento interruttivo, con il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza.
Tuttavia, rispetto alle conclusioni contenute nel ricorso, dove si chiede che la pronuncia del giudice di secondo grado sia in rito secondo quanto previsto dall'art. 354 c.p.c., si osserva che le cause di rimessione al primo giudice sono tassative.
Fra queste non vi è l'ipotesi sottoposta a giudizio.
Tanto ritenuto si pone una ulteriore questione. Il sistema processuale civile italiano (a differenza di altri, che prevedono un più frequente meccanismo di ritorno al grado precedente) circoscrive alle ipotesi ristrette e tassative indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c. le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice di primo grado;
si tratta di scelta legislativa razionale e sistematica, anche in relazione al principio di ragionevole durata del processo;
al di fuori di tali casi, il giudice d'appello, anche in caso di riforma o annullamento della sentenza di primo grado, deve decidere la causa nel merito, rimuovendo, nel caso, il vizio della sentenza di primo grado.
Corollario di tale tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice è l'ammissibilità dell'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.
Al di fuori di tali casi, ed è quello in esame, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (Cass. n. 24612/2015, n. 2566/2017, n. 20799/2018, n. 402/2019).
Le norme processuali hanno natura servente, sicché la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i cd. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio delle facoltà in cui sì esprime il diritto di difesa;
e nel sistema italiano, tale diritto è tutelato dall'effetto devolutivo dell'appello, piuttosto che dal ritorno al grado precedente;
effetto devolutivo che, però, si produce in funzione dei motivi di impugnazione, che esprimono e circoscrivono l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione in concreto (Cass. S.L. Ord. n. 14073 del 21 maggio 2024).
Orbene la Corte, in assenza di conclusioni di merito, neppure desumibili da una lettura complessiva dell'atto di appello, non può che dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni evidenziate.
Stante la particolarità della vicenda le spese del grado sono compensate.
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile l'appello e compensa le spere del grado. In considerazione del tipo di statuizione emesse, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 25.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa