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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/08/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 398 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentato dall'Avvocato Massimo Boni, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente dom.to nel suo studio a Viterbo in Via Cardarelli numero 6.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n° 18 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Nepi (VT), Via Tre Portoni n° 9, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Ornella Rufini (C.F.: pec: CodiceFiscale_3
fax: 0761/570600) che la rappresenta e difende per delega Email_1
a margine della comparsa di costituzione.
RESISTENTE
OGGETTO: restituzione indebito.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente notificato il Sig. , coniuge separato Parte_1 della Sig.ra , chiedeva che quest'ultima venisse condannata alla restituzione in Controparte_1 suo favore dell'importo di € 107.962,24, oltre interessi legali, pari alla metà del doppio della caparra confirmatoria di € 185.924,48 e del risarcimento del danno per € 30.000 che , Controparte_2 CP_3
, , , erano stati condannati a restituire
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 con sentenza n. 563/11 del Tribunale di Napoli in accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile stipulato nel 1995 dai coniugi, quando ancora non era intervenuta la separazione.
Si costituiva la sig.ra eccependo di aver incassato, in seguito ad una transazione, la minor CP_1 somma di € 120.000,00, comprensiva di spese legali da lei corrisposte per circa € 12.000,00; di averla impiegata per i bisogni della famiglia;
che le somme corrisposte a titolo di caparra e pari a
Lire 160.500.000 provenivano da un proprio conto corrente, con annesso depositi/investimenti, entrambi cointestati con la propria madre, , e solo per L. 19.500.000 derivanti Controparte_7 da disponibilità del marito;
che alla richiesta di restituzione della metà di tale ultimo importo ostava il principio di principio di gratuità dei prestiti tra marito e moglie;
che esso era da ritenersi compensato con il maggior credito vantato dalla convenuta pari ad € 11.300,00.
Disposta la trasformazione del rito e acquisiti i documenti prodotti, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 7 maggio 2025 previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc.
E' pacifico tra le parti e risulta documentalmente che la signora ha ottenuto sentenza n. CP_1
563/2011 del Tribunale di Napoli di risoluzione del preliminare di vendita del 12.12.1995 di un immobile sito in Ercolano, via Vicinale del Fosso Grande 11, per fatto imputabile ai promittenti venditori e di condanna a vedersi restituire il doppio della caparra confirmatoria per € 185.924,48
(erano stati corrisposti in lire 180 milioni), oltre interessi, e la somma di € 30.000 a titolo di risarcimento del danno.
Il contratto era stato stipulato dalla sola convenuta e prevedeva il versamento in più rate, entro il 30 maggio 1996, dell'importo di 180 milioni di lire, da effettuare a titolo di caparra confirmatoria, e il pagamento della somma di lire 21.500.000 quale saldo prezzo al momento del definitivo da stipulare entro il 30 giugno 1996 e, come si è detto, la sentenza ha accertato l'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di caparra con condanna alla restituzione del doppio in favore della sig.ra
. CP_1
La convenuta ha depositato una scrittura privata conclusa con i debitori da cui emerge che ha accettato il minor importo di € 120.000 in adempimento dell'obbligo nascente dalla sentenza e a tacitazione di ogni pretesa e ha provato, a mezzo distinta del pagamento effettuato in suo favore il
27 giugno 2013, l'incasso delle somme, senza che il ricorrente contestasse nulla in proposito.
Quanto alla provenienza del denaro con cui sono stati effettuati i pagamenti in adempimento del preliminare risultano in atti due assegni circolari della Banca Commerciale Italiana (COMIT) emessi in favore di (assegno n. 3701163906 di 60 milioni di lire del 12 dicembre 1995 e assegno Parte_2
n. 3701164268 di 25 milioni di lire del 4 aprile 1996), una serie di quietanze di pagamento rilasciate da in favore della convenuta e un assegno tratto su banca Comit che la stessa signora Parte_2
ha riconosciuto essere stato sottoscritto dal coniuge . CP_1 Parte_1
In particolare, risultano quietanzati da i seguenti versamenti: Parte_2 - quietanza del 29.12.95 per l'importo di 25 milioni di lire a mezzo due assegni bancari, il numero 1339676842 tratto su Banca Comit per 10 milioni di lire e il numero 0533380881 tratto su Deutsche Bank per 15 milioni di lire;
- quietanza del 15 gennaio 1996 per l'importo di 15 milioni di lire, di cui 5 milioni di lire pagati a mezzo assegno numero 3556861761 su conto corrente Comit e 10 milioni pagati in contanti;
- quietanza del 15 febbraio 1996 per il pagamento di 15 milioni di lire a mezzo assegno numero
133967684311 tratto su banca Comit;
- quietanza del 30.3.96 per il pagamento di 25 milioni di lire a mezzo assegno numero
3701164268-09 tratto su banca Comit;
- quietanza del 3 maggio 1996 per il pagamento di 20 milioni di lire, di cui 18 milioni di lire pagati a mezzo assegno su conto corrente Banca di Credito Popolare numero 0000700012
e 1 milioni a mezzo assegno tratto su Credito Valtellinese n. 0027170989 e 1 milione di lire a mezzo assegno tratto su Banco Ambrosiano Veneto n. 0256512061.
- quietanza del 31 maggio 1996 per il pagamento di 500 pagati in contanti e lire 19.500.000 pagati a mezzo assegno numero 1368921022-01 tratto su Banca Comit.
Tutte le quietanze di pagamento sono state rilasciate in favore di e ad eccezione Controparte_1 dell'assegno di lire 19.500.000 numero 1368921022-01 tratto su Banca Comit, che è pacifico che è stato sottoscritto da , non vi sono i titoli in atti per poter stabilire da chi sono stati Parte_1 emessi gli assegni e neppure è stata prodotta documentazione idonea a risalire ai conti correnti bancari su cui essi sono stati tratti, ad eccezione di un estratto della Banca Comit che prova l'esistenza di un conto corrente intestato alla convenuta e alla di lei madre, . Controparte_7
Invero l'attore a sostegno della provenienza della provvista dei pagamenti effettuati dalla moglie ha prodotto l'estratto della testimonianza resa nel corso del processo penale che lo ha visto imputato per la morte dei genitori;
il documento è ammissibile in quanto già prodotto con il ricorso introduttivo.
La signora , chiamata a testimoniare, riferisce di aver pagato i 180 milioni, dovuti in CP_1 adempimento del preliminare di acquisto di cui si discute, in parte con i soldi versati sul conto corrente cointestato con la madre e in parte con denaro derivante dal lavoro del marito , per Pt_1 poi aggiungere, su specifica domanda del Presidente che la invitava a quantificare gli importi, la seguente dichiarazione: “ma probabilmente la metà, la metà l'avrò pagato con il lavoro di Pt_1
e la metà li avrò presi dal conto corrente che avevo intestato con mia madre”.
La natura indiziaria di tale prova è supportata dal fatto che l'ultimo assegno di lire 19.500.000 è stato tratto dall'attore su banca Comit ove evidentemente costui aveva un rapporto di conto corrente.
Ai fini della domanda di restituzione va però rilevato che le somme sono rientrate nella disponibilità della nel 2013, a seguito dell'atto di transazione con i promittenti venditori dell'immobile, CP_1 quando ancora i coniugi erano sposati in regime di comunione di beni, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio del 20 settembre 1994 che non reca specifica indicazione in senso contrario. Le parti si sono separate nel 2020 e la convenuta ha dedotto di aver utilizzato il denaro incassato
(derivante dal lavoro del marito per la metà) per soddisfare i bisogni della famiglia, avendo la coppia due figli minori da mantenere.
Invero, al momento della separazione nulla è stato eccepito in ordine allo scioglimento della comunione de residuo, pertanto, anche in ragione del lungo tempo intercorso tra l'incasso dei soldi e la separazione dei coniugi e per l'assenza di evidenze contrarie è ragionevole ritenere che le somme di cui è causa, che derivando dal lavoro del marito rientravano nella comunione legale, siano state usate per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 186 c.c., sicché la domanda restitutoria deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza secondo la liquidazione di cui in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede:
- Rigetta la domanda e condanna a pagare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in € 4.217,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo il 5 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi