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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 31 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 1° gennaio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2684, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. PALLUCCA PAOLA,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. RUPERTO CLAUDIA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 08/05/2024 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i Pt_1 CP_1 fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
6-7 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire in suo favore l'erogazione della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, per i motivi indicati in premessa, in luogo di quella previdenziale di cui all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84, siccome per lei ad oggi economicamente più favorevole rispetto a quest'ultima; per l'effetto condannare l' a ripristinare Controparte_2 in favore della ricorrente l'erogazione dell'importo di cui all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, illegittimamente revocato a decorrere da febbraio 2024; condannare l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 714,92 a CP_1 titolo di differenza tra quanto erogato alla ricorrente a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 dal febbraio 2024 al maggio 2024 e quanto invece sarebbe spettato alla stessa a titolo dell'invocato beneficio nel medesimo periodo considerato, oltre le differenze maturande nelle more del presente giudizio, oltre interessi legali, o all'altra eventuale somma che sarà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta ammettendo la CP_1 spettanza, in capo alla parte ricorrente, del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/1971, rappresentando di aver provveduto, nelle more del giudizio, al pagamento degli arretrati e dei ratei correnti di tale prestazione in favore della parte ricorrente e chiedendo pertanto la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia
2 del contendere, insistendo tuttavia per la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Essendo pacifico che l'interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente è stato pienamente soddisfatto in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato, va dichiarata – come richiesto da entrambe le parti processuali – la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue
l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010 n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n. 2567).
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta, giacché il pagamento della prestazione per cui vi è causa – avvenuto dopo il deposito del ricorso giurisdizionale – implica la sostanziale ammissione della fondatezza delle domande presentate dapprima in sede amministrativa e poi in sede giudiziale dalla parte ricorrente.
A tale proposito va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il criterio adottato dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito della
3 determinazione dell'ammontare delle spese di lite nei giudizi che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali e/o assistenziali, in base al quale ai fini della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, nelle suddette controversie va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1 per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Sez. Un. 17405 del
2012); segnatamente, va data continuità alla soluzione applicativa indicata nella sentenza
Cass. n. 4747 del 2018 (e successive), ove questa Corte ha stabilito che il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando
l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione” (Cassazione civile sez. VI, 12/08/2022, n. 24809).
Le spese di lite sono pertanto liquidate nella misura di euro 1.863,50 tenendo conto (1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, (2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, (3) delle condizioni soggettive del cliente, (4) dei risultati conseguiti,
(5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché (6) delle previsioni di cui al D.M. n. 155/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit., nella parte di esse relativa alle controversie in materia previdenza e assistenza obbligatorie, aventi valore indeterminato e nelle quali è assente la fase istruttoria, prendendo in considerazione i valori minimi ivi previsti.
P.Q.M.
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.863,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
4 Velletri, 1° gennaio 2025.
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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