TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14156 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 26847/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Giudice dr.ssa LO AR
^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa LO AR, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26847 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Navona n. 49, presso lo Parte_1 studio degli avv.to Luca D'Andrea che lo rappresenta e lo difende, giusta procura su separato foglio
ATTORE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 presidente p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, Via del Casale Strozzi 31, CP_2 presso lo studio degli Avv.ti Luca Guerra e Silvia Scarantino che lo rappresentano e difendono, giusta procura su separato foglio
CONVENUTO premesso in fatto:
con atto di citazione ex art. 23 c.c. ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l' innanzi all'intestato Controparte_1
Tribunale per ottenere l'annullamento della delibera assembleare emessa in data 08.01.2021 dall'associazione convenuta in quanto contraria alle disposizioni di legge e allo Statuto.
In particolare, l'attore deduceva:
1 R.G. n. 26847/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- dal 2012 era socio della A.S.D. EV CA, nella quale Parte_1 svolgeva un'attività di gestione nonché di promozione e organizzazione assai rilevanti per la vita dell'associazione;
- L'istante evidenziava, come nel corso della gestione dell'ente convenuto, l'organo amministrativo dell'associazione svolgeva la propria funzione con ampia libertà, travalicando più volte le disposizioni di legge nonché gli stessi diritti dei soci, anche in ragione della particolare compagine dell'ente stesso, la quale era composta da quattro familiari del Presidente , mentre gli altri soci erano ed altri tre suoi familiari;
CP_2 Parte_1
- All'inizio del 2020, l'odierno attore aveva rilevato degli episodi di apparente mala gestio, in ragione della mancanza di importanti somme di denaro dalle casse dell'associazione, pertanto, chiedeva al presidente delle delucidazioni sulla questione;
CP_2
- In ragione del mancato riscontro fornito dal Presidente, a mezzo di Parte_1 raccomandata del 26.10.2020, chiedeva delucidazioni sulla questione economica e contabile dell'associazione, con particolare riferimento a determinati documenti non rispondenti al vero o con firma apocrifa o la mancanza di ricevute e fatture in ordine a degli incassi derivanti da versamenti annuali dei tesserati e degli sponsor;
- Con la medesima raccomandata, inoltre, veniva evidenziato come da alcuni documenti risultasse un codice fiscale e partita IVA diverso rispetto a quello effettivo dell'associazione, nonché la presenza di tre differenti Statuti della stessa, dai quali non è possibile rilevare quale sia l'effettivo quello vigente;
- La lettera, conteneva anche la richiesta di pagamento dei lavori nonché le forniture eseguite per l'associazione da parte delle società Coreedil e BMG, facenti capo a Pt_2
per un importo pari ad € 227.918,60 e l'ulteriore richiesta di restituzione della Parte_1 somma di € 58.155,26 versata nell'interesse dell'associazione direttamente nelle casse dell'associazione o erogata in favore di terzi;
- Il Presidente dell'associazione, a seguito del ricevimento di tale raccomandata, provvedeva alla convocazione del Consiglio direttivo in data 10.12.2020 e l'assemblea successiva, avente come ordine del giorno la radiazione del socio ai sensi Parte_1 dell'art. 12 dello Statuto (senza far riferimento a quale dei tre Statuti contemporaneamente vigenti) per gravi infrazioni delle norme statutarie, comportamenti contrari alla legge e lesivi dell'interesse dell'associazione;
- Nell'ambito del Consiglio Direttivo, dunque, i familiari soci di Parte_1 chiedevano di specificare quali fossero i comportamenti contrari alla legge e lesivi degli interessi dell'A.S.D. EV CA ascritti a tali da comportare Parte_1
l'estromissione dello stesso dalla compagine associativa;
- A tale contestazione, il Presidente evidenziava come i comportamenti addebitati erano non solo le aggressioni fisiche ai danni del presidente, avvenuti il giorno 06.11.2020, oggetto di denuncia;
per tali ragioni la convivenza all'interno dell'associazione non risulta più sostenibile;
2 R.G. n. 26847/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- Tali comportamenti, secondo i soci familiari dell'odierno istante, non solo erano questioni assolutamente personali, ma detti fatti erano inoltre del tutto indimostrati ed oggetto di cognizione di altro procedimento giudiziale;
- L'Assemblea dell'08.01.2021 riportava integralmente il testo della delibera del Consiglio Direttivo, confermando, per relationem al provvedimento del Consiglio stesso, l'espulsione dell'associato;
- Per tali ragioni l'associato proponeva domanda di annullamento della Parte_1 delibera ex art. 23 c.c. innanzi all'intestato Tribunale, in ragione della motivazione di radiazione del tutto infondata, in quanto non solo priva di risconti fattuali, ma anche del carattere essenzialmente personale e ritorsivo;
- Invero, tale sanzione era stata comminata solo ed esclusivamente in ragione della richiesta di documentazione contabile ed economica dell'A.D.S. EV CA effettuata dall'associato, il quale aveva ravvisato la sussistenza di possibili episodi di mala gestio;
- Peraltro, l'attore rilevava anche profili di conflitto di interessi nella decisione della esclusione dell'associato in ragione della richiesta di pagamento dei crediti vantati dalle società facenti capo a Parte_1
^^^^^^
Si costituiva l'A.S.D. EV CA, chiedendo il rigetto integrale della domanda di annullamento ex art. 23 c.c., in ragione dell'infondatezza delle pretese attoree nonché della legittimità della delibera impugnata.
In particolare, parte convenuta deduceva come le condotte addebitate all'odierno attore erano lesive degli interessi dell'associazione:
- Invero, aveva effettuato diversi acquisti nel 2020 per l'esercizio Parte_1 dell'attività di bar, fatturati a nome dell'associazione, ma utilizzati per ragioni estranee all'attività di bar, in ragione della chiusura del medesimo durante il periodo del COVID-19;
- Inoltre, alle richieste contabili dell'associato, il presidente forniva CP_2 riscontro, chiedendo di contro all'associato la contabilità del bar, di quella delle sponsorizzazioni che egli continuava a detenere dal novembre 2017;
- Per quel che attiene alle azioni di violenza fisica, parte convenuta rilevava che le ragioni di tali condotte sono del tutto contestuali all'interesse dall'associazione, in quanto trovavano il loro fondamento nel risentimento dell'associato contro la Presidenza di e nella CP_2 pretesa di restituzione di quasi mezzo milione di euro investiti nell'A.S.D. EV CA.
Osserva in diritto:
1 – Delimitazione del thema decidendum:
3 R.G. n. 26847/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
La domanda in esame è fondata e va accolta.
Invero, secondo quanto previsto dall'art. 23 c.c.: “Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi”.
Va osservato, dunque, che le disposizioni codicistiche - centrali per l'apprezzamento della sollecitata sospensione della cui conferma qui si discute - sono appunto l'art. 23 c.c. e l'art. 24 c.c..
Ed invero, le deliberazioni associative invalide per violazioni di legge e di statuto possono essere annullate dal giudice e, "medio tempore", sospese con decreto ove ricorrano gravi motivi.
Va inoltre ribadito che la gravità dei motivi, che può giustificare l'esclusione o la sospensione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa.
In tal senso, solo ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di sospensione.
Quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a detto giudizio, giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell'art. 24 c.c..
Pertanto, la valutazione in ordine alla gravità della condotta si esprime attraverso un giudizio di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e dall'altro l'effetto negativo del provvedimento sospensivo, che lede l'interesse del singolo a partecipare continuativamente alla vita associativa (Cass. n. 22986/2019; Cass. n. 17907/2004).
^^^^^^
Fatta questa premessa, nel caso in esame, appare necessario anzitutto analizzare il fatto addebitato e la sua riconducibilità ad una causa statutaria di sospensione, nonché la proporzione tra la violazione ed il provvedimento adottato.
A tal proposito, deve evidenziarsi come la condotta addebitata a con Parte_1 delibera assembleare del 08.01.2020 è esclusivamente l'aggressione fisica che sarebbe
4 R.G. n. 26847/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
avvenuta in data 06.11.2020, di cui è stata fatta denuncia innanzi all'organo giudiziario competente.
Nella suddetta delibera assembleare e nella delibera del Consiglio direttivo del 10.12.2020 non si fa riferimento a nessun altro comportamento posto in essere dall'odierno istante che avrebbe arrecato un grave pregiudizio all'associazione.
Pertanto, la valutazione in ordine alla gravità del fatto commesso dall'attore deve essere circoscritta esclusivamente a quanto addebitato con provvedimento disciplinare, senza, quindi, potersi far riferimento a nessun'altra violazione che avrebbe potuto commettere nel corso della vita associativa. Parte_1
Invero, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, l'ente che assume veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto è tenuto a provare il fatto specifico in base al quale risulti adottata quella deliberazione, senza poter invocare in giudizio, a sostegno della legittimità del provvedimento, fatti distinti e diversi, ancorché potenzialmente idonei a giustificare l'interruzione del rapporto societario (Cass. n. 3342/2003).
Dunque, le ulteriori condotte dedotte nel presente giudizio da parte convenuta, che costituirebbero una lesione degli interessi dell'ente, non possono essere oggetto d'esame in quanto la delibera impugnata non ne fa alcuna menzione.
Venendo alla condotta sanzionata, è bene precisare come l'assemblea e antecedentemente il Consiglio direttivo hanno ritenuto necessaria la radiazione dell'associato in ragione del comportamento aggressivo reso nei confronti del Presidente . Parte_3
Infatti, nella locuzione “gravi infrazioni alle norme statutarie, per comportamenti contrari alla legge e comunque lesivi degli interessi sociali, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto”, nulla è contenuto o descritto che consenta di comprendere a cosa si abbia riferimento.
Invero, perché possa essere ritenuta legittima la sanzione irrogata è necessario che vi sia un bilanciamento tra quanto addebitato e l'interesse del soggetto a non vedere pregiudicato il proprio diritto a partecipare alla vita dell'associazione.
Infatti, se da un lato il diritto di associazione non comporta necessariamente l'obbligo per l'associazione stessa di ammettere tutti i cittadini che chiedano di aderirvi, dovendosi tutelare anche il contrapposto diritto degli altri di scegliere con chi associarsi e chi ammettere in una associazione, dall'altro lato, deve senz'altro riconoscersi un interesse morale dell'associato a non essere escluso dall'associazione di cui egli faccia parte senza un grave motivo, ex art. 24, comma 3 c.c., o senza le garanzie di un procedimento decisionale conforme alle norme di legge.
Da ultimo, occorre rilevare che l'associazione convenuta non ha offerto prova idonea a dimostrare la sussistenza di siffatta aggressione nonché il legame del fatto addebitato con l'interesse dell'associazione.
5 R.G. n. 26847/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In particolare, i capitoli di prova offerti dall'ente faceva solamente riferimento a tale coartazione fisica senza nemmeno contestualizzarla con riferimento alla fattispecie contestata né la prova tendeva a dimostrare come tali fatti fossero avvenuti almeno all'interno dei locali dell'associazione.
Quanto allegato risulta del tutto inconferente e generico rispetto al fatto contestato, pertanto, nella presente fase di merito non può più essere ritenuta plausibile la legittimità della delibera assembleare.
P.Q.M.
1) ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto annulla il Parte_1 provvedimento disciplinare adottato dall'assemblea dell'A.D.S. EV CA emesso in data 08.01.2021, con il quale l'attore è stato espulso dall'ente convenuto;
condanna la A.D.S. EV CA al pagamento delle spese di lite, comprese quelle relative alla fase cautelare, liquidate nella complessiva somma di € 6.500,00, oltre spese vive, rimborso spese generali , iva e cpa come per legge.
Si comunichi alle parti.
Roma, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa LO AR
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Giudice dr.ssa LO AR
^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa LO AR, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26847 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Navona n. 49, presso lo Parte_1 studio degli avv.to Luca D'Andrea che lo rappresenta e lo difende, giusta procura su separato foglio
ATTORE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 presidente p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, Via del Casale Strozzi 31, CP_2 presso lo studio degli Avv.ti Luca Guerra e Silvia Scarantino che lo rappresentano e difendono, giusta procura su separato foglio
CONVENUTO premesso in fatto:
con atto di citazione ex art. 23 c.c. ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l' innanzi all'intestato Controparte_1
Tribunale per ottenere l'annullamento della delibera assembleare emessa in data 08.01.2021 dall'associazione convenuta in quanto contraria alle disposizioni di legge e allo Statuto.
In particolare, l'attore deduceva:
1 R.G. n. 26847/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- dal 2012 era socio della A.S.D. EV CA, nella quale Parte_1 svolgeva un'attività di gestione nonché di promozione e organizzazione assai rilevanti per la vita dell'associazione;
- L'istante evidenziava, come nel corso della gestione dell'ente convenuto, l'organo amministrativo dell'associazione svolgeva la propria funzione con ampia libertà, travalicando più volte le disposizioni di legge nonché gli stessi diritti dei soci, anche in ragione della particolare compagine dell'ente stesso, la quale era composta da quattro familiari del Presidente , mentre gli altri soci erano ed altri tre suoi familiari;
CP_2 Parte_1
- All'inizio del 2020, l'odierno attore aveva rilevato degli episodi di apparente mala gestio, in ragione della mancanza di importanti somme di denaro dalle casse dell'associazione, pertanto, chiedeva al presidente delle delucidazioni sulla questione;
CP_2
- In ragione del mancato riscontro fornito dal Presidente, a mezzo di Parte_1 raccomandata del 26.10.2020, chiedeva delucidazioni sulla questione economica e contabile dell'associazione, con particolare riferimento a determinati documenti non rispondenti al vero o con firma apocrifa o la mancanza di ricevute e fatture in ordine a degli incassi derivanti da versamenti annuali dei tesserati e degli sponsor;
- Con la medesima raccomandata, inoltre, veniva evidenziato come da alcuni documenti risultasse un codice fiscale e partita IVA diverso rispetto a quello effettivo dell'associazione, nonché la presenza di tre differenti Statuti della stessa, dai quali non è possibile rilevare quale sia l'effettivo quello vigente;
- La lettera, conteneva anche la richiesta di pagamento dei lavori nonché le forniture eseguite per l'associazione da parte delle società Coreedil e BMG, facenti capo a Pt_2
per un importo pari ad € 227.918,60 e l'ulteriore richiesta di restituzione della Parte_1 somma di € 58.155,26 versata nell'interesse dell'associazione direttamente nelle casse dell'associazione o erogata in favore di terzi;
- Il Presidente dell'associazione, a seguito del ricevimento di tale raccomandata, provvedeva alla convocazione del Consiglio direttivo in data 10.12.2020 e l'assemblea successiva, avente come ordine del giorno la radiazione del socio ai sensi Parte_1 dell'art. 12 dello Statuto (senza far riferimento a quale dei tre Statuti contemporaneamente vigenti) per gravi infrazioni delle norme statutarie, comportamenti contrari alla legge e lesivi dell'interesse dell'associazione;
- Nell'ambito del Consiglio Direttivo, dunque, i familiari soci di Parte_1 chiedevano di specificare quali fossero i comportamenti contrari alla legge e lesivi degli interessi dell'A.S.D. EV CA ascritti a tali da comportare Parte_1
l'estromissione dello stesso dalla compagine associativa;
- A tale contestazione, il Presidente evidenziava come i comportamenti addebitati erano non solo le aggressioni fisiche ai danni del presidente, avvenuti il giorno 06.11.2020, oggetto di denuncia;
per tali ragioni la convivenza all'interno dell'associazione non risulta più sostenibile;
2 R.G. n. 26847/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- Tali comportamenti, secondo i soci familiari dell'odierno istante, non solo erano questioni assolutamente personali, ma detti fatti erano inoltre del tutto indimostrati ed oggetto di cognizione di altro procedimento giudiziale;
- L'Assemblea dell'08.01.2021 riportava integralmente il testo della delibera del Consiglio Direttivo, confermando, per relationem al provvedimento del Consiglio stesso, l'espulsione dell'associato;
- Per tali ragioni l'associato proponeva domanda di annullamento della Parte_1 delibera ex art. 23 c.c. innanzi all'intestato Tribunale, in ragione della motivazione di radiazione del tutto infondata, in quanto non solo priva di risconti fattuali, ma anche del carattere essenzialmente personale e ritorsivo;
- Invero, tale sanzione era stata comminata solo ed esclusivamente in ragione della richiesta di documentazione contabile ed economica dell'A.D.S. EV CA effettuata dall'associato, il quale aveva ravvisato la sussistenza di possibili episodi di mala gestio;
- Peraltro, l'attore rilevava anche profili di conflitto di interessi nella decisione della esclusione dell'associato in ragione della richiesta di pagamento dei crediti vantati dalle società facenti capo a Parte_1
^^^^^^
Si costituiva l'A.S.D. EV CA, chiedendo il rigetto integrale della domanda di annullamento ex art. 23 c.c., in ragione dell'infondatezza delle pretese attoree nonché della legittimità della delibera impugnata.
In particolare, parte convenuta deduceva come le condotte addebitate all'odierno attore erano lesive degli interessi dell'associazione:
- Invero, aveva effettuato diversi acquisti nel 2020 per l'esercizio Parte_1 dell'attività di bar, fatturati a nome dell'associazione, ma utilizzati per ragioni estranee all'attività di bar, in ragione della chiusura del medesimo durante il periodo del COVID-19;
- Inoltre, alle richieste contabili dell'associato, il presidente forniva CP_2 riscontro, chiedendo di contro all'associato la contabilità del bar, di quella delle sponsorizzazioni che egli continuava a detenere dal novembre 2017;
- Per quel che attiene alle azioni di violenza fisica, parte convenuta rilevava che le ragioni di tali condotte sono del tutto contestuali all'interesse dall'associazione, in quanto trovavano il loro fondamento nel risentimento dell'associato contro la Presidenza di e nella CP_2 pretesa di restituzione di quasi mezzo milione di euro investiti nell'A.S.D. EV CA.
Osserva in diritto:
1 – Delimitazione del thema decidendum:
3 R.G. n. 26847/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
La domanda in esame è fondata e va accolta.
Invero, secondo quanto previsto dall'art. 23 c.c.: “Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi”.
Va osservato, dunque, che le disposizioni codicistiche - centrali per l'apprezzamento della sollecitata sospensione della cui conferma qui si discute - sono appunto l'art. 23 c.c. e l'art. 24 c.c..
Ed invero, le deliberazioni associative invalide per violazioni di legge e di statuto possono essere annullate dal giudice e, "medio tempore", sospese con decreto ove ricorrano gravi motivi.
Va inoltre ribadito che la gravità dei motivi, che può giustificare l'esclusione o la sospensione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa.
In tal senso, solo ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di sospensione.
Quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a detto giudizio, giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell'art. 24 c.c..
Pertanto, la valutazione in ordine alla gravità della condotta si esprime attraverso un giudizio di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e dall'altro l'effetto negativo del provvedimento sospensivo, che lede l'interesse del singolo a partecipare continuativamente alla vita associativa (Cass. n. 22986/2019; Cass. n. 17907/2004).
^^^^^^
Fatta questa premessa, nel caso in esame, appare necessario anzitutto analizzare il fatto addebitato e la sua riconducibilità ad una causa statutaria di sospensione, nonché la proporzione tra la violazione ed il provvedimento adottato.
A tal proposito, deve evidenziarsi come la condotta addebitata a con Parte_1 delibera assembleare del 08.01.2020 è esclusivamente l'aggressione fisica che sarebbe
4 R.G. n. 26847/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
avvenuta in data 06.11.2020, di cui è stata fatta denuncia innanzi all'organo giudiziario competente.
Nella suddetta delibera assembleare e nella delibera del Consiglio direttivo del 10.12.2020 non si fa riferimento a nessun altro comportamento posto in essere dall'odierno istante che avrebbe arrecato un grave pregiudizio all'associazione.
Pertanto, la valutazione in ordine alla gravità del fatto commesso dall'attore deve essere circoscritta esclusivamente a quanto addebitato con provvedimento disciplinare, senza, quindi, potersi far riferimento a nessun'altra violazione che avrebbe potuto commettere nel corso della vita associativa. Parte_1
Invero, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, l'ente che assume veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto è tenuto a provare il fatto specifico in base al quale risulti adottata quella deliberazione, senza poter invocare in giudizio, a sostegno della legittimità del provvedimento, fatti distinti e diversi, ancorché potenzialmente idonei a giustificare l'interruzione del rapporto societario (Cass. n. 3342/2003).
Dunque, le ulteriori condotte dedotte nel presente giudizio da parte convenuta, che costituirebbero una lesione degli interessi dell'ente, non possono essere oggetto d'esame in quanto la delibera impugnata non ne fa alcuna menzione.
Venendo alla condotta sanzionata, è bene precisare come l'assemblea e antecedentemente il Consiglio direttivo hanno ritenuto necessaria la radiazione dell'associato in ragione del comportamento aggressivo reso nei confronti del Presidente . Parte_3
Infatti, nella locuzione “gravi infrazioni alle norme statutarie, per comportamenti contrari alla legge e comunque lesivi degli interessi sociali, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto”, nulla è contenuto o descritto che consenta di comprendere a cosa si abbia riferimento.
Invero, perché possa essere ritenuta legittima la sanzione irrogata è necessario che vi sia un bilanciamento tra quanto addebitato e l'interesse del soggetto a non vedere pregiudicato il proprio diritto a partecipare alla vita dell'associazione.
Infatti, se da un lato il diritto di associazione non comporta necessariamente l'obbligo per l'associazione stessa di ammettere tutti i cittadini che chiedano di aderirvi, dovendosi tutelare anche il contrapposto diritto degli altri di scegliere con chi associarsi e chi ammettere in una associazione, dall'altro lato, deve senz'altro riconoscersi un interesse morale dell'associato a non essere escluso dall'associazione di cui egli faccia parte senza un grave motivo, ex art. 24, comma 3 c.c., o senza le garanzie di un procedimento decisionale conforme alle norme di legge.
Da ultimo, occorre rilevare che l'associazione convenuta non ha offerto prova idonea a dimostrare la sussistenza di siffatta aggressione nonché il legame del fatto addebitato con l'interesse dell'associazione.
5 R.G. n. 26847/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In particolare, i capitoli di prova offerti dall'ente faceva solamente riferimento a tale coartazione fisica senza nemmeno contestualizzarla con riferimento alla fattispecie contestata né la prova tendeva a dimostrare come tali fatti fossero avvenuti almeno all'interno dei locali dell'associazione.
Quanto allegato risulta del tutto inconferente e generico rispetto al fatto contestato, pertanto, nella presente fase di merito non può più essere ritenuta plausibile la legittimità della delibera assembleare.
P.Q.M.
1) ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto annulla il Parte_1 provvedimento disciplinare adottato dall'assemblea dell'A.D.S. EV CA emesso in data 08.01.2021, con il quale l'attore è stato espulso dall'ente convenuto;
condanna la A.D.S. EV CA al pagamento delle spese di lite, comprese quelle relative alla fase cautelare, liquidate nella complessiva somma di € 6.500,00, oltre spese vive, rimborso spese generali , iva e cpa come per legge.
Si comunichi alle parti.
Roma, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa LO AR
6