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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/10/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa LE ON, all'esito della discussione e del deposito di note di udienza, ex art. 281 sexies u.c. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1288 del 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi fra
, nato ad [...] il [...], (C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nato ad [...] il [...],( ) Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 nata ad [...] il [...], ); nata ad [...] il CodiceFiscale_3 Controparte_3
30.06.1971, C.F. nata ad [...] il [...], C.F._4 Parte_2
( ); nato ad [...] il [...], CodiceFiscale_5 Controparte_4
( ); , nato ad [...] il [...], ( ); CodiceFiscale_6 CP_5 CodiceFiscale_7 rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Norrito Vincenzo attori E
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente nel Cortile Casarubea Controparte_6
n.7 (c.f. ), , nata a [...] il [...] e C.F._8 Controparte_7 residente in [...]nel Cortile Casarubea n.7 ( ), CodiceFiscale_9 [...]
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente nella Via Bentivegna n.15 (c.f. CP_8
), . nata ad [...] il [...] ed ivi residente C.F._10 Controparte_9 nella Via Arancio n.15 (c.f. ), gli ultimi due in proprio nonché nella qualità C.F._11 di procuratori generali di , nato ad [...] il [...] ed ivi residente Controparte_10 nella Via Arancio n.15 ( ), e , nata ad [...] il CodiceFiscale_12 CP_11
28.07.1937 ed ivi residente nella Via Arancio n.15 ( ), giusta procura CodiceFiscale_13 generale rogata dal Notaio alla data del 15.06.2022 (repertorio n.2999), Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Nicolò Solina, come da procura in atti convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha per oggetto la domanda risarcitoria avanzata dai precitati attori;
deducevano, a fondamento della richiesta, i fatti occorsi nelle date del 09 settembre
2008 e 05-06 agosto 2009 in Alcamo, da cui erano scaturiti il procedimento penale per il reato di lesioni personali commesso in danno del sig. , come accertato Controparte_4 giusta sentenza n. 1158/14 emessa dal Tribunale di Trapani ed il procedimento per il reato di minacce gravi, accertato in sentenza n. 589/15 emessa dal Tribunale di Trapani (in atti); lamentavano che, in relazione al reato di lesioni, il sig. riportava Controparte_4 postumi invalidanti quantificati dal medico legale in un danno biologico del 5%, con ITT di giorni 8 e ITP di giorni 20 al 50%, chiedendosi, per l'effetto, l'accertamento e la conseguente condanna dell'autore al risarcimento delle lesioni arrecate il 9 Controparte_8 settembre 2008 al , quantificandosi il danno nella misura di complessivi CP_4
€=5.000,00; in ordine al delitto di minacce gravi, si chiedeva l'accertamento e la conseguente condanna di tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno, in favore di tutti gli attori, equitativamente indicato in €.3.000,00, adducendo la necessaria riparazione del danno non patrimoniale subito, rappresentato nel turbamento psico-fisico e lo stress conseguente alle gravi condotte di minacce tenute dai convenuti.
Si costituivano in giudizio i predetti convenuti, chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento del danno e proponendo, al contempo, domanda riconvenzionale, diretta ad accertare e negare la sussistenza di un diritto di passaggio dalla stradella interpoderale come ritenuto appartenente ai convenuti.
Nello specifico hanno chiesto volersi ritenere e dichiarare che gli attori Parte_1
, quale proprietario dell'appezzamento di terreno individuato al foglio 4 particella 1382,
[...]
quale proprietaria dell'appezzamento di terreno individuato al foglio 4 Controparte_3 particella 1383, quale proprietaria dell'appezzamento di terreno Parte_2 individuato al foglio 4 particella 1384, non hanno diritto di servitù di passaggio sulla stradella interpoderale posta a sud del terreno foglio 4 particelle 136, 494 e 565, di proprietà dei convenuti , e , e del terreno Controparte_8 Controparte_6 Controparte_7 particelle 542 e 541 di proprietà del convenuto;
ordinare o condannare, Controparte_8 pertanto, , e ad astenersi Parte_1 Controparte_3 Parte_2 dall'attraversare e dall'utilizzare la stradella interpoderale posta a sud del terreno foglio 4 particelle 136, 494 e 565 e del terreno particelle 542 e 541 per raggiungere i fondi individuati al foglio 4 particella 1382 (di proprietà di ), al foglio 4 particella 1383 Parte_1
(di proprietà di ) e al foglio 4 particella 1384 (di proprietà di Controparte_3 Parte_2
); fissare, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dagli attori
[...]
, e per ogni violazione Parte_1 Controparte_3 Parte_2
e/o inosservanza del divieto di transito e attraversamento anzidetto.
Il giudizio veniva istruito con prove documentali e disposto c.t.u. medica.
All'udienza del 19.09.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte e memorie.
Ciò premesso, la domanda è solo parzialmente fondata, nei limiti di cui infra.
La rappresentazione dei fatti fornita dagli attori ha trovato ampia conferma nel contenuto delle sentenze penali prodotte in atti (sent.1158/2014 Trib. Trapani, come in parte riformata da n.2876/2016; sent.589/2015 Trib. Trapani), in cui viene CP_12 effettuata una ricostruzione della vicenda che coincide con quanto dedotto dagli attori in ordine alla assunta responsabilità ascrivibile in capo ai convenuti, per i fatti ascritti. Avuto riguardo al fondamento della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio e diretta a quantificare l'effettiva entità del danno patrimoniale eventualmente risarcibile, è sufficiente richiamare la più recente giurisprudenza che riconosce come, qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c. (così
Cassazione civile sez. III, 18/10/2024, n.27055).
Di tal chè, pur in presenza di una pronuncia di riconoscimento dell'intervenuta prescrizione così come della c.d.depenalizzazione per un fatto di reato, rimane invariato l'esito dell'accertamento condotto in sede penale, in relazione alla condotta tenuta dai convenuti per il reato di lesioni – il cui accertamento, in termini di quantum, è stato riservato alla sede civile -.
Peraltro, solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione - pronunciata all'esito di dibattimento - spiega efficacia di giudicato nel procedimento civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno;
al contrario, le sentenze di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice, per pronunciare il proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti
e valutarli giuridicamente. Ne consegue che il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto. (cfr. di recente Tribunale Bologna sez. III, 14/05/2024).
In ragione di ciò, disposta ctu nel presente giudizio, al fine dell'accertamento della sussistenza di un danno biologico conseguente alle lesioni gravi descritte, il consulente ha, tuttavia, concluso per l'assenza di alcun elemento idoneo a considerare persistente l'assunto pregiudizio patrimoniale (sub species danno da responsabilità extracontrattuale) quale conseguente all'accertata condotta penalmente rilevante.
Ne discende che, nel presente giudizio, non può trovare riconoscimento alcun danno biologico, inteso come danno alla salute conseguente al fatto illecito.
Di contro, avuto riguardo alla diversa condotta configurante il reato di minacce gravi, considerati i fatti descritti in sede penale, le condotte poste in essere dai convenuti – peraltro non smentite dagli stessi –la domanda di parte attrice risulta fondata, dovendosi, quindi, riconoscere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, nei termini che si diranno, avuto riguardo alla peculiarità del fatto lesivo ed alle concrete modalità di realizzazione della condotta illecita, come accertata ed emersa in sede istruttoria.
A tal riguardo sarà sufficiente richiamare la ben nota evoluzione giurisprudenziale in tema di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (cfr. in primis Cass. S.U. n. 26972/08) da cui è stata sancita l'identificazione e la qualificazione del danno non patrimoniale risarcibile “nei casi previsti dalla legge” e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, poiché in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato;
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
In tal senso, laddove – come nel caso di specie – il fatto costituisca astrattamente reato, la risarcibilità del danno non patrimoniale è già configurabile ed ammessa, giusto il disposto dell'art 185 c.p. comma 2^, secondo il quale “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (offerta dalla S.C. già con le sentenze 8827 e 8828 del 2003), inoltre, impone di estendere la tutela in esso prevista anche ai beni - interessi di rilevanza costituzionale, tra i quali – per quanto qui di interesse – deve essere ricompreso il diritto all'onore ed all'inviolabilità della propria sfera personale e familiare, fattispecie riconducibili alla clausola generale di cui all'art.2
Costituzione.
Delineato, nei termini sopra illustrati, l'ambito di risarcibilità del danno non patrimoniale, rileva il tribunale che per la liquidazione dei danni non patrimoniali, certamente subiti, deve aversi riguardo agli elementi di fatto della condotta, come descritta ampiamente nei precedenti giurisprudenziali richiamati;
né, peraltro, il clima di notevole conflittualità esistente e riconosciuto, la reciprocità delle condotte istigatrici poste in essere, i dissidi esistenti per circostanze di fatto e per altri concomitanti episodi accaduti, possono incidere in ordine ad una minore offensività o rilevanza delle condotte stesse, essendo ben chiaro il tenore dei comportamenti offensivi tenuti e gli effetti comunque conseguenti, destinati ad incidere su diritti costituzionalmente rilevanti. In tal senso, le circostanze certificate nel corso del processo oltrecché gli ulteriori elementi fattuali emersi – non da ultimo la sussistenza di altri procedimenti anche civili esistenti fra le stesse parti - possono assumere peculiare significato facendosi ricorso alle presunzioni semplici, non costituendo, affatto, le stesse, uno strumento probatorio di rango “secondario” (Cass. n. 12124 del 2003, n. 15022 del 2003) per l'accertamento e la conseguente determinazione del danno, in via equitativa, in forza del disposto dell'art. 1226 c.c., pure richiamato dall'art. 2056 c.c. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cc., del resto, impone di considerare, tra gli interessi che trovano presidio Costituzionale, il diritto all'onore ed alla reputazione, come espressione della dignità umana è tutelata fin dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (firmata a Nizza il 7 dicembre 2000), da leggersi in combinato disposto con il sistema di tutela costituzionale della persona umana, prioritariamente apprestato dall'art. 2 Cost., disposizione sulla quale si fondano tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità.
In via incidentale, infine, si osserva come le rivendicazioni di carattere patrimoniale addotte a motivo dei fatti accertati in sede penale – quale può considerarsi la contesa sulla sussistenza o meno del diritto di passaggio su una stradella privata- non possono in alcun modo giustificare la lesione o la più generale compromissione di interessi di gran lunga prevalenti, come l'onore, la reputazione e l'integrità della persona umana.
Per quanto detto, deve stimarsi equitativamente somma idonea alla riparazione dei pregiudizi subiti dagli attori l'importo di € 2.500,00; sulla somma indicata devono essere riconosciuti gli interessi legali, dalla data di proposizione della domanda e fino al soddisfo.
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda riconvenzionale originariamente proposta dai convenuti, deve essere considerata come implicitamente rinunciata (cfr. Trib. Cassino sent. N.99/2009), cosicché nessuna pronuncia sulla stessa può essere adottata.
Le spese di lite, calcolate sulla somma riconosciuta a titolo di danno, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo – ai minimi ed escluso la fase decisionale -, tenuto conto del parziale accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria e della condotta non conciliativa tenuta dai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita, in parziale accoglimento della domanda proposta:
- condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore degli attori, della somma di
€.2.5000,00 a titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al soddisfo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, determinate in €.850,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Trapani, all'esito della camera di consiglio del 31.10.2025
la Giudice
LE ON